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Document 32013R0501

Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013 , che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia

GU L 153 del 5.6.2013, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/08/2019: This act has been changed. Current consolidated version: 13/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/501/oj

5.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 501/2013 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2013

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»). A seguito dello svolgimento di un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, l’applicazione di questo dazio è stata estesa, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (3), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. È stato inoltre deciso di creare un «sistema di esenzione» sulla base dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. I dettagli del sistema figurano nel regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione (4).

(2)

A seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1524/2000 (5), ha deciso che le misure di cui sopra dovessero essere mantenute.

(3)

A seguito di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1095/2005 (6), ha disposto un incremento del dazio antidumping in vigore portandolo al 48,5 %.

(4)

Nell’ottobre del 2011, a seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 (7), ha deciso che le misure di cui sopra dovessero essere mantenute («misure in vigore»).

(5)

Nel marzo del 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (8), l’apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni nell’Unione di biciclette originarie della RPC, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base.

(6)

Nel maggio del 2013 il Consiglio, con il regolamento (UE) n. 502/2013 (9), ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

(7)

Nell’aprile del 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (10), l’apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (11).

(8)

Nel novembre del 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (12), che i risultati della presente inchiesta possono essere utilizzati anche ai fini dell’inchiesta antisovvenzioni di cui al considerando 7.

(9)

Nel maggio del 2013 la Commissione, con la decisione 2013/227/UE (13), ha chiuso il procedimento antisovvenzioni di cui al considerando 7, senza istituire misure.

1.2.   Domanda

(10)

Il 14 agosto 2012 la Commissione ha ricevuto una domanda, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che l’invitava ad aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di biciclette originarie della RPC e a sottoporre a registrazione le importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che fossero o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia.

(11)

La domanda è stata presentata dalla European Bicycle Manufacturers Association (EBMA — Associazione europea dei fabbricanti di biciclette) per conto di tre produttori di biciclette dell’Unione: In Cycles — Montagem e Comercio de Bicicletas, Lda, SC. EUROSPORT DHS SA e MAXCOM Ltd.

1.3.   Apertura

(12)

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di biciclette originarie della RPC e di sottoporre a registrazione le importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che fossero o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia.

(13)

L’inchiesta è stata aperta il 25 settembre 2012 con il regolamento (UE) n. 875/2012 della Commissione (14) («regolamento di apertura»).

(14)

Dagli elementi di prova prima facie a disposizione della Commissione è emerso che la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni nell’Unione dalla RPC, dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia ha subito una significativa modificazione a seguito dell’aumento del dazio antidumping sulle importazioni del prodotto in esame disposto dal regolamento (CE) n. 1095/2005 del Consiglio richiamato al considerando 3. Sembra che tale modificazione si sia prodotta senza una sufficiente motivazione o giustificazione economica, se non l’incremento del dazio.

(15)

La modificazione sarebbe stata il risultato del trasbordo delle biciclette originarie della RPC attraverso l’Indonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka e la Tunisia verso l’UE e di operazioni di assemblaggio eseguite in Indonesia, nello Sri Lanka e in Tunisia.

(16)

Gli elementi di prova hanno indicato anche un indebolimento, in termini quantitativi e di prezzo, degli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore nei confronti del prodotto in esame. A quanto pare, notevoli volumi di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno sostituito le importazioni del prodotto in esame originario della RPC. Esistono inoltre prove sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sono avvenute a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito dall’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore.

(17)

È risultato infine che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente determinato per il prodotto in esame.

1.4.   Inchiesta

(18)

La Commissione ha notificato l’apertura dell’inchiesta alle autorità della RPC, dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, ai produttori esportatori di tali paesi, agli importatori dell’Unione notoriamente interessati e all’industria dell’Unione.

(19)

I moduli di esenzione sono stati inviati ai produttori esportatori dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia noti alla Commissione oppure sono stati trasmessi attraverso le missioni dei paesi interessati presso l’Unione europea. I questionari sono stati inviati ai produttori esportatori della RPC noti alla Commissione oppure sono stati trasmessi attraverso la missione della RPC presso l’Unione europea. I questionari sono stati inviati anche agli importatori indipendenti noti dell’Unione.

(20)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che l’omessa collaborazione avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione di risultati in base ai dati disponibili.

(21)

Quattro produttori esportatori dell’Indonesia, uno della Malaysia, sei dello Sri Lanka e due della Tunisia hanno fatto pervenire i moduli di esenzione compilati. I produttori esportatori cinesi non hanno collaborato. Tre importatori indipendenti dell’Unione hanno risposto al questionario.

(22)

La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

P.T. Insera Sena, Buduran, Sidoarjo, Indonesia,

Wijaya Indonesia Makmur Bicycles Industries, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, Indonesia,

P.T. Terang Dunia Internusa, Slipi, Jakarta Barat, Indonesia,

P.T. Chin Haur, Tangerang, Indonesia,

Tan Lan Venture Corporation Sdn Bhd, Kampar, Perak, Malaysia,

Asiabike Industrial Limited, Henamulla, Panadura, Sri Lanka,

BSH Ventures Limited, Colombo, Sri Lanka,

City Cycle Industries, Colombo, Sri Lanka,

Firefox Lanka (Pvt) Ltd, Weliketiya Pamunugama, Sri Lanka,

Kelani Cycles Pvt Ltd, Katunayake, Sri Lanka,

Samson Bikes (Pvt) Ltd, Colombo, Sri Lanka,

Mediterranean United Industries, Bouhajar Monastir, Tunisia,

euro Cycles, Sousse, Tunisia.

1.5.   Periodo di riferimento e periodo dell’inchiesta

(23)

L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 agosto 2012 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al PI per esaminare, tra l’altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi a seguito dell’aumento del dazio antidumping intervenuto nel 2005. Per il periodo di riferimento compreso fra il 1o settembre 2011 e il 31 agosto 2012 («periodo di riferimento») sono stati raccolti dati più approfonditi al fine di esaminare l’eventuale indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore e l’esistenza di pratiche di dumping.

2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1.   Considerazioni generali

(24)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l’esistenza di pratiche di elusione si è proceduto a verificare se fosse intervenuta una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC, i quattro paesi interessati e l’Unione, se tale modificazione fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell’inchiesta e se fosse provata, se necessario conformemente alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento di base, l’esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati.

2.2.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta

(25)

Il prodotto in esame sono biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 («prodotto in esame»).

(26)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso definito sopra, ma spedito dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, ed attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame («prodotto oggetto dell’inchiesta»).

(27)

Dall’inchiesta è risultato che le biciclette, quali sopra definite, esportate nell’Unione dalla RPC e quelle spedite nell’Unione dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e vanno pertanto considerate prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Grado di collaborazione e determinazione del volume degli scambi

2.3.1.   Indonesia

(28)

Le quattro società indonesiane che hanno presentato una richiesta di esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base hanno rappresentato il 91 % del totale delle importazioni dall’Indonesia nell’Unione durante il periodo di riferimento. Il volume complessivo delle importazioni dall’Indonesia è stato determinato sulla base dei dati della banca dati Comext (15).

(29)

I dati presentati da una società sono risultati inverificabili, visto che la società ha dichiarato di non aver conservato i fogli di lavoro utilizzati per la compilazione del modulo di esenzione. Di conseguenza la società non è stata in grado di dimostrare come avesse ottenuto i dati da essa comunicati. I dati prodotti dalla società si sono inoltre rivelati inattendibili: sono infatti risultati imprecisi i dati (ad esempio acquisti, volume della produzione) sottoposti a verifica e ricalcolo sulla base della contabilità disponibile presso la sede della società. Dall’inchiesta è emerso anche che il responsabile delle vendite della società era in effetti al tempo stesso alle dipendenze di un produttore di biciclette cinese che rappresentava il principale fornitore di materie prime (parti di biciclette) della società indonesiana.

(30)

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, la società è stata di conseguenza informata del fatto che la Commissione non intendeva prendere in considerazione le informazioni da essa fornite e le è stato concesso un termine entro il quale fornire osservazioni.

(31)

La società ha affermato di essersi dimostrata molto collaborativa avendo fornito tutti i documenti richiesti a parte i fogli di lavoro che, a suo dire, non le sarebbero stati precedentemente richiesti. In realtà, i fogli di lavoro sono stati richiesti con la lettera inviata alla società in preparazione della verifica in loco. A suo dire, il calcolo dei valori della produzione e degli acquisti sarebbe inoltre stato condizionato dalle errate spiegazioni fornite da un lavoratore e la verifica delle operazioni di esportazione sarebbe stata accurata. Va a questo proposito segnalato che, nonostante le diverse spiegazioni date dai lavoratori, non è stato, in ultima analisi, possibile riconciliare i dati forniti nel corso della verifica in loco con i dati contenuti nel modulo di esenzione. La riconciliazione è effettivamente risultata corretta per quanto concerne il valore delle vendite all’esportazione. Va aggiunto che durante la visita di verifica i lavoratori coinvolti non sono stati in grado di spiegare quale fosse la fonte dei dati riportati nel modulo di esenzione, né come fossero stati elaborati i dati. La società ha infine confermato che il responsabile delle vendite lavorava parallelamente per un produttore di biciclette cinese.

(32)

Di conseguenza non si è potuto tenere conto delle informazioni fornite dalla società.

(33)

Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative a tale società si sono pertanto basate sui dati disponibili. Per quanto riguarda le altre tre società, si considera che abbiano collaborato.

2.3.2.   Malaysia

(34)

L’unica società della Malaysia ad aver presentato una richiesta di esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base ha rappresentato tra il 20 e il 30 % del totale delle importazioni dalla Malaysia nell’Unione durante il periodo di riferimento. Il totale delle importazioni di biciclette dalla Malaysia nell’Unione è stato determinato sulla base dei dati della banca dati Comext. Si considera che la società abbia collaborato.

2.3.3.   Sri Lanka

(35)

Le sei società dello Sri Lanka che hanno presentato una richiesta di esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base hanno rappresentato il 69 % del totale delle importazioni dallo Sri Lanka nell’Unione durante il periodo di riferimento. Il volume complessivo delle importazioni dallo Sri Lanka è stato determinato sulla base dei dati della banca dati Comext.

(36)

Nel corso dell’inchiesta una delle società ha ritirato la richiesta di esenzione motivandola con il fatto di aver interrotto la produzione di biciclette nello Sri Lanka. Ne consegue che i dati relativi a tale società non sono stati presi in considerazione.

(37)

La collaborazione della seconda società è stata ritenuta insufficiente. I dati prodotti sono risultati inverificabili: non è stato, infatti, possibile determinare in modo affidabile il valore e il volume delle parti originarie della RPC acquistate dalla società. Tra l’altro, non è stato possibile verificare il valore e il volume delle parti impiegate nel processo produttivo, in quanto è stato un soggetto terzo ad acquistarle ed esse sono state semplicemente spedite alla società ai fini dell’assemblaggio.

(38)

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, la società è stata di conseguenza informata del fatto che la Commissione non intendeva prendere in considerazione le informazioni da essa fornite e le è stato concesso un termine entro il quale fornire osservazioni. La società non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

(39)

Anche la collaborazione di un’altra società è stata giudicata insufficiente. Non è stato possibile verificare in loco le informazioni, in quanto la società ha celato informazioni essenziali. Più specificamente, la società non ha predisposto le informazioni, quali i fogli di lavoro o l’elenco delle sue società collegate, che le erano state esplicitamente richieste prima della verifica in loco e ciò ne ha, di conseguenza, impedito la verifica. È del resto risultato inattendibile il dato del valore di acquisto delle parti di origine locale dichiarato dalla società, in particolare in quanto dall’inchiesta sono emersi tra la società e il suo fornitore locale di parti di biciclette almeno alcuni legami che andavano al di là del normale rapporto compratore/venditore e che la società non è stata in grado di chiarire.

(40)

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, la società è stata informata del fatto che la Commissione non intendeva prendere in considerazione le informazioni ricevute e alla società è stato concesso un termine entro il quale fornire osservazioni. La società ha replicato contestando le conclusioni e presentando ulteriori prove e spiegazioni. Non si è potuto accogliere alcuno dei nuovi elementi di prova presentati, in primo luogo in quanto la loro presentazione, avvenuta successivamente alla visita in loco, ne ha reso impossibile la verifica. Nella maggior parte dei casi, i nuovi elementi di prova presentati sono risultati incoerenti con le spiegazioni e le prove raccolte in loco. Le nuove spiegazioni fornite sono state considerate insufficienti in quanto non davano una risposta alle principali questioni irrisolte, in particolare alla richiesta di chiarimenti circa le società collegate.

(41)

Non si è pertanto potuto tenere conto delle informazioni fornite dalla società.

(42)

Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative a tale società si sono pertanto basate sui dati disponibili.

2.3.4.   Tunisia

(43)

Le due società tunisine che hanno presentato una richiesta di esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base hanno rappresentato il totale delle importazioni dalla Tunisia nell’Unione durante il periodo di riferimento, secondo quanto risulta dalla banca dati Comext. Si considera che tali società abbiano collaborato.

2.3.5.   Repubblica popolare cinese

(44)

Come indicato al considerando 21, i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato. Ne consegue che le conclusioni relative, da un lato, alle importazioni del prodotto in esame nell’Unione e, dall’altro, alle esportazioni di biciclette dalla RPC verso l’Indonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka e la Tunisia si sono basate sui dati disponibili, secondo quanto prevede l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Quanto alle importazioni nell’Unione, sono stati utilizzati i dati della banca dati Comext relativi alle importazioni. Per stabilire il volume delle esportazioni dalla RPC verso l’Indonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka e la Tunisia sono state utilizzate le statistiche nazionali cinesi.

2.4.   Modificazione della configurazione degli scambi

2.4.1.   Importazioni nell’Unione dalla RPC, dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia

(45)

Le importazioni del prodotto in esame dalla RPC nell’Unione sono calate del 38,2 % dal 2005, ossia dopo l’inasprimento delle misure antidumping nel luglio 2005 e hanno continuato a diminuire negli anni successivi. In totale le importazioni dalla RPC si sono ridotte di oltre l’80 % nel periodo dell’inchiesta.

(46)

Contemporaneamente, dal 2005 in poi sono aumentate le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dall’Indonesia nell’Unione: nel 2006 erano più che raddoppiate rispetto al 2004. Le importazioni hanno continuato ad aumentare, tranne che nel 2009, rimanendo comunque attestate su livelli di molto superiori a quelli registrati nel 2004. Dal 2009 fino al periodo di riferimento le importazioni hanno ripreso ad aumentare in maniera costante. Nel periodo di riferimento le importazioni dall’Indonesia sono cresciute del 157 % rispetto al 2004.

(47)

Le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Malaysia nell’Unione sono state trascurabili prima dell’aumento del dazio intervenuto nel luglio del 2005. Nel 2005 sono cresciute in misura significativa (di oltre duecento volte), per poi diminuire del 46 % nel 2009, con un successivo nuovo incremento del 38 % nel 2010. Le importazioni dalla Malaysia, pur essendo diminuite di nuovo nel 2011 e nel corso del periodo di riferimento, sono rimaste – nel periodo di riferimento – molto al di sopra del livello registrato nel 2004 prima dell’inasprimento delle misure antidumping: il dato è stato di 185 158 biciclette contro le 10 749 unità nel 2004, pari a un incremento del 1 623 %.

(48)

Le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dallo Sri Lanka nell’Unione sono cresciute in misura significativa dopo l’aumento dei dazi antidumping nel 2005 e hanno continuato ad aumentare di quasi il 500 % negli anni successivi, raggiungendo una punta massima nel 2010. Nel 2011 e nel corso del periodo di riferimento le importazioni dallo Sri Lanka del prodotto oggetto dell’inchiesta sono diminuite, pur rimanendo molto al di sopra del livello registrato nel 2004 prima dell’inasprimento delle misure antidumping: complessivamente, le importazioni dallo Sri Lanka sono aumentate del 282 % tra il 2004 e il periodo di riferimento.

(49)

Infine, le importazioni del prodotto in esame dalla Tunisia nell’Unione sono aumentate di quasi il 30 % nel 2005, ossia dopo l’aumento dei dazi antidumping e di oltre il 20 % nel 2006. Tra il 2006 e il 2007 sono più che raddoppiate raggiungendo una punta massima nel 2007. Nel 2008 e nel 2010 sono diminuite per poi aumentare di nuovo nel 2011 e ridursi, infine, leggermente nel corso del periodo di riferimento. Durante il periodo dell’inchiesta le importazioni dalla Tunisia sono aumentate del 200,3 %.

(50)

La tabella 1 mostra il numero di biciclette importate dalla RPC, dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia nell’Unione dal 1o gennaio 2004 al 31 agosto 2012, ossia durante il periodo dell’inchiesta.

Tabella 1

(numero di biciclette)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.9.2011-31.8.2012 (periodo di riferimento)

Repubblica popolare cinese

2 550 775

1 575 452

995 715

986 514

941 522

597 339

627 066

584 303

411 642

Indice (2004 = 100)

100

61,8

39,0

38,7

36,9

23,4

24,6

22,9

16,1

Indonesia

237 648

282 045

500 623

593 769

634 623

437 023

551 847

614 798

612 448

Indice (2004 = 100)

100

118,7

210,7

249,9

267,0

183,9

232,2

258,7

257,7

Malaysia

10 749

229 354

497 974

475 463

360 871

193 102

266 164

177 306

185 158

Indice (2004 = 100)

100

2 133,7

4 632,7

4 423,3

3 357,3

1 796,5

2 476,2

1 649,5

1 722,6

Sri Lanka

249 491

352 078

534 413

574 153

749 358

1 016 523

1 237 406

975 297

953 169

Indice (2004 = 100)

100

141,1

214,2

230,1

300,4

407,4

496,0

390,9

382,0

Tunisia

167 137

212 257

251 054

549 848

527 209

529 734

414 488

519 217

501 853

Indice (2004 = 100)

100

127,0

150,2

329,0

315,4

316,9

248,0

310,7

300,3

Fonte:

statistiche Comext

2.4.2.   Esportazioni dalla RPC verso l’Indonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka e la Tunisia

(51)

Le esportazioni di biciclette dalla RPC verso l’Indonesia sono aumentate per la prima volta nel 2008 (incremento del 56,2 %). Tra il 2008 e il periodo di riferimento, le importazioni hanno continuato ad aumentare, tranne che nel 2009. Nel corso del periodo dell’inchiesta le esportazioni dalla RPC verso l’Indonesia sono aumentate complessivamente dell’83,8 %.

(52)

Le esportazioni di biciclette dalla RPC verso la Malaysia sono aumentate di quasi il 30 % nel 2005, dopo l’inasprimento delle misure antidumping, e hanno continuato ad aumentare fino a raggiungere una punta massima nel 2011, con un incremento del 110,8 % rispetto al 2004. Nel periodo di riferimento le esportazioni dalla RPC verso la Malaysia sono leggermente diminuite, pur rimanendo attestate su livelli largamente superiori a quelli del 2004. Nel complesso le esportazioni cinesi verso la Malaysia sono aumentate del 99,6 % nel corso del periodo dell’inchiesta.

(53)

Anche le esportazioni di biciclette dalla RPC verso lo Sri Lanka sono aumentate dopo l’inasprimento dei dazi antidumping intervenuto nel luglio 2005. Dopo una leggera riduzione nel 2007, sono però più che raddoppiate nel 2010 e nel 2011 rispetto al 2004. Nel complesso le esportazioni cinesi verso lo Sri Lanka sono aumentate del 132,5 % nel corso del periodo dell’inchiesta.

(54)

Infine, le esportazioni dalla RPC verso la Tunisia sono state trascurabili prima dell’aumento dei dazi antidumping. Dal 2005 le esportazioni verso la Tunisia sono aumentate in misura significativa, toccando una punta massima nel 2008 (da 2 534 unità nel 2004 si è passati a 389 445 nel 2008). Dopo il 2008 le esportazioni dalla RPC verso la Tunisia sono diminuite e sono rimaste attestate su livelli più bassi, seppur di molto superiori a quelli del 2004. Nel complesso le esportazioni cinesi verso la Tunisia sono aumentate passando da 2 534 biciclette nel 2004 a 170 772 biciclette nel periodo di riferimento.

(55)

La tabella 2 mostra il numero di biciclette esportate dalla RPC verso l’Indonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka e la Tunisia dal 1o gennaio 2004 al 31 agosto 2012, ossia durante il periodo dell’inchiesta.

Tabella 2

(numero di biciclette)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.9.2011-31.8.2012 (periodo di riferimento)

Indonesia

2 128 804

1 731 224

2 121 019

1 906 364

3 325 531

2 287 374

3 644 836

3 773 852

3 912 882

Indice (2004 = 100)

100

81,3

99,6

89,6

156,2

107,4

171,2

177,3

183,8

Malaysia

721 335

933 943

890 241

974 860

1 515 886

1 111 251

1 291 766

1 520 276

1 440 132

Indice (2004 = 100)

100

129,5

123,4

135,1

210,2

154,1

179,1

210,8

199,6

Sri Lanka

267 371

315 233

345 953

254 774

425 405

383 377

699 328

685 744

621 620

Indice (2004 = 100)

100

117,9

129,4

95,3

159,1

143,4

261,6

256,5

232,5

Tunisia

2 534

7 188

37 042

175 761

389 445

171 332

225 369

204 465

170 772

Indice (2004 = 100)

100

283,7

1 461,8

6 936,1

15 368,8

6 761,3

8 893,8

8 068,9

6 739,2

Fonte:

statistiche cinesi

2.4.3.   Volumi di produzione

(56)

La produzione delle società indonesiane e tunisine è aumentata rispettivamente del 54 % e del 24 % tra il 2009 e il periodo di riferimento, mentre quella delle società dello Sri Lanka è leggermente calata nello stesso periodo.

(57)

Per quanto riguarda la Malaysia, l’unica società di tale paese ad aver collaborato ha iniziato a produrre e ad esportare biciclette nel 2010. Visto che nessun’altra società ha collaborato, non è stato possibile ottenere dati sui livelli plausibili dell’effettiva produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese.

Tabella 3

Produzione di biciclette da parte delle società indonesiane, dello Sri Lanka e tunisine che hanno collaborato

Volumi della produzione (in unità)

2009

2010

2011

Periodo di riferimento

Indonesia

1 217 664

1 631 459

1 877 067

1 877 381

Indice

100

134

154

154

Sri Lanka

737 632

886 191

688 059

692 454

Indice

100

120

93

94

Tunisia

430 022

483 135

575 393

532 425

Indice

100

112

134

124

2.5.   Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi

(58)

La diminuzione complessiva delle esportazioni dalla RPC nell’Unione, il parallelo aumento delle esportazioni dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia verso l’Unione e l’incremento delle esportazioni dalla RPC verso l’Indonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka e la Tunisia successivamente all’inasprimento delle misure antidumping nel luglio 2005 costituiscono una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi interessati e l’Unione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

2.6.   Natura delle pratiche elusive

(59)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la modificazione della configurazione degli scambi deriva da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Tali pratiche, processi e lavorazioni comprendono, tra l’altro, la spedizione del prodotto oggetto delle misure in vigore attraverso paesi terzi e l’assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio nell’Unione o in un paese terzo. L’esistenza di operazioni di assemblaggio è stabilita in base all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

2.6.1.   Indonesia

(60)

Le esportazioni delle quattro società indonesiane che hanno inizialmente collaborato hanno rappresentato il 91 % del totale delle esportazioni dell’Indonesia verso l’Unione nel periodo di riferimento.

(61)

Per tre di esse, non sono emerse pratiche di trasbordo dall’inchiesta.

(62)

Per quanto riguarda la quarta società, è giustificata l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, come già illustrato nei considerando da 29 a 33. Dall’inchiesta è emerso che i macchinari posseduti dalla società non giustificavano il volume delle sue esportazioni nell’Unione nel periodo di riferimento e in assenza di altre giustificazioni si può concludere che la società fosse coinvolta in pratiche di elusione attraverso il trasbordo.

(63)

Per quanto riguarda le restanti esportazioni verso l’Unione, è mancata qualsiasi collaborazione, come enunciato nei considerando da 29 a 33.

(64)

Di conseguenza, alla luce della modificazione della configurazione degli scambi tra l’Indonesia e l’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, richiamata, a titolo di conclusione, nel considerando 58, e tenuto conto delle conclusioni relative a una società indonesiana contenute nel considerando 61, nonché del fatto che non tutti i produttori esportatori indonesiani si sono manifestati e hanno collaborato, si conferma l’esistenza del trasbordo di prodotti originari della RPC attraverso l’Indonesia.

(65)

Si è proceduto all’esame delle fonti delle materie prime (le parti di biciclette) e dei costi di produzione di ogni società che ha collaborato, in modo da stabilire se le operazioni di assemblaggio in Indonesia costituiscano un’elusione delle misure in vigore alla luce dei criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Per tre delle quattro società che hanno inizialmente collaborato, il valore delle materie prime originarie della RPC (le parti di biciclette) non era uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato. Non è stato pertanto necessario valutare se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio fosse superiore al 25 % del costo di produzione. Per queste tre società non sono state quindi accertate operazioni di assemblaggio.

(66)

In relazione alla quarta società, è stato applicato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, come enunciato nei considerando da 29 a 33. Dato che tale società non è stata in grado di fornire dati attendibili, non è stato possibile stabilire se fosse coinvolta in operazioni di assemblaggio.

(67)

Non è stata quindi accertata l’esistenza di operazioni di assemblaggio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

2.6.2.   Malaysia

(68)

Le esportazioni dell’unica società della Malaysia che ha collaborato hanno rappresentato tra il 20 e il 30 % del totale delle esportazioni della Malaysia verso l’Unione nel periodo di riferimento. Per tale società, che ha iniziato a produrre e ad esportare il prodotto in esame nell’Unione solo alla fine del 2011, non sono state riscontrate pratiche di trasbordo. Per quanto riguarda le restanti esportazioni verso l’Unione, è mancata qualsiasi collaborazione, come enunciato nel considerando 34.

(69)

Di conseguenza, alla luce della modificazione della configurazione degli scambi tra la Malaysia e l’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, richiamata, a titolo di conclusione, nel considerando 58 e tenuto conto del fatto che non tutti i produttori esportatori della Malaysia si sono manifestati e hanno collaborato, si può concludere che siano riconducibili a pratiche di trasbordo le restanti esportazioni che non sono effettuate da questa società.

(70)

È dunque confermata l’esistenza di pratiche di trasbordo di prodotti originari della RPC attraverso la Malaysia.

(71)

Per quanto concerne la Malaysia, l’ambito dell’inchiesta è stato esteso alle altre pratiche di elusione individuate nel corso dell’inchiesta, ossia alle operazioni di assemblaggio, secondo quanto previsto dal considerando 12 del regolamento di apertura.

(72)

I criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base sono stati verificati per l’unica società che ha collaborato, in modo da stabilire se le operazioni di assemblaggio in Malaysia costituissero un’elusione delle misure in vigore. L’inchiesta ha portato alle conclusioni riportate di seguito.

(73)

La società ha iniziato l’attività nel 2010 e pertanto successivamente all’inasprimento delle misure antidumping nei confronti della RPC. Vista l’entità solo trascurabile delle vendite effettuate sul mercato interno o in altri paesi terzi, è emerso l’orientamento della società all’esportazione, in particolare verso il mercato dell’Unione. È risultato anche che la RPC era la principale fonte di approvvigionamento delle parti impiegate nella produzione. Sono stati quindi considerati soddisfatti i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

(74)

Inoltre, eccezion fatta per tre tipi di parti, questa società ha acquistato dalla RPC kit CKD (completely knocked down, ovvero completamente smontati) di biciclette. In questo caso, le materie prime di origine cinese (le parti di biciclette) costituivano oltre il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto finale. Inoltre il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio non è risultato superiore al 25 % del costo di produzione della società. Sono quindi risultati soddisfatti i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(75)

Dal confronto, a norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, tra il valore normale precedentemente determinato (cfr. considerando 98) e i prezzi all’esportazione nell’Unione praticati dalla società durante il periodo di riferimento, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è emerso altresì che la società in questione praticava un dumping significativo nelle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. Il confronto ha riguardato le esportazioni, effettuate nell’Unione durante il periodo di riferimento, di ciascuna tipologia del prodotto oggetto dell’inchiesta. È risultato inoltre che i prezzi all’esportazione praticati da questa società erano di molto inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per l’industria dell’Unione nell’inchiesta originaria. Il calcolo è stato effettuato in rapporto alle principali categorie del prodotto, sulla base delle informazioni disponibili. Gli effetti riparatori del dazio in vigore risultano pertanto indeboliti in termini di prezzi. Per questi motivi si è concluso che fossero soddisfatti i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base.

(76)

È su queste basi che la società è stata ritenuta coinvolta in un’operazione di assemblaggio. È quindi confermata, per la Malaysia, l’esistenza di operazioni di assemblaggio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

2.6.3.   Sri Lanka

(77)

Le esportazioni delle società dello Sri Lanka che hanno inizialmente collaborato hanno rappresentato il 69 % del totale delle esportazioni dello Sri Lanka verso l’Unione nel periodo di riferimento. Dall’inchiesta non sono emerse pratiche di trasbordo per tre delle sei società che hanno inizialmente collaborato. Per quanto riguarda le restanti esportazioni verso l’Unione, è mancata qualsiasi collaborazione, come enunciato nei considerando da 35 a 42.

(78)

Di conseguenza, alla luce della modificazione della configurazione degli scambi tra lo Sri Lanka e l’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, richiamata, a titolo di conclusione, nel considerando 58 e tenuto conto del fatto che non tutti i produttori esportatori dello Sri Lanka si sono manifestati e/o hanno collaborato, si può concludere che siano riconducibili a pratiche di trasbordo le esportazioni di questi produttori esportatori.

(79)

È dunque confermata l’esistenza di pratiche di trasbordo di prodotti originari della RPC attraverso lo Sri Lanka.

(80)

Si è proceduto all’esame delle fonti delle materie prime (le parti di biciclette) e dei costi di produzione di ogni società che ha collaborato, in modo da stabilire se le operazioni di assemblaggio nello Sri Lanka costituiscano un’elusione delle misure in vigore alla luce dei criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(81)

Per tre delle sei società che hanno inizialmente collaborato, il valore delle materie prime di origine cinese (le parti di biciclette) non era uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato. Non è stato pertanto necessario valutare se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio fosse superiore al 25 % del costo di produzione. Per queste tre società non sono state quindi accertate operazioni di assemblaggio.

(82)

Ad altre due società è stato applicato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, secondo quanto enunciato nei considerando da 37 a 42, mentre un’altra società ha ritirato la collaborazione durante la verifica in loco, come indicato al considerando 36. Non è stata quindi accertata l’esistenza di operazioni di assemblaggio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

2.6.4.   Tunisia

(83)

Le esportazioni delle società tunisine che hanno collaborato hanno rappresentato il totale delle esportazioni dalla Tunisia nell’Unione durante il periodo di riferimento.

(84)

Dalla verifica presso le due società che hanno collaborato non è emersa alcuna operazione di trasbordo di prodotti originari della RPC attraverso la Tunisia.

(85)

Si è proceduto all’esame delle fonti delle materie prime (le parti di biciclette) e dei costi di produzione di ogni società che ha collaborato, in modo da stabilire se le operazioni di assemblaggio in Tunisia costituiscano un’elusione delle misure in vigore alla luce dei criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Per quanto riguarda una società che collaborato, le materie prime di origine cinese (le parti di biciclette) costituivano oltre il 60 % del valore complessivo delle parti del prodotto assemblato. L’inchiesta ha tuttavia evidenziato che il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio era superiore al 25 % del costo di produzione di tale società. È su queste basi che la società non è stata ritenuta coinvolta in un’operazione di assemblaggio.

(86)

I criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base sono stati verificati per l’altra società tunisina. L’inchiesta ha portato alle conclusioni riportate di seguito.

(87)

La società ha iniziato l’attività nel 2006 e pertanto successivamente all’inasprimento delle misure antidumping nei confronti della RPC. Vista l’entità solo trascurabile delle vendite effettuate sul mercato interno o in altri paesi terzi, è emerso l’orientamento della società all’esportazione, in particolare verso il mercato dell’Unione. È risultato anche che la RPC era la principale fonte di approvvigionamento delle parti impiegate nella produzione. Sono stati di conseguenza considerati soddisfatti i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

(88)

Si è appurato anche che l’azionista di maggioranza di questa società era un fabbricante di biciclette cinese.

(89)

Inoltre la società acquistava dalla RPC tutte le parti e di conseguenza le materie prime originarie della RPC (le parti di biciclette) costituivano oltre il 60 % del valore complessivo delle parti del prodotto finale. Dall’inchiesta è emerso anche che l’unico fornitore delle parti cinesi e dei servizi era collegato all’azionista di maggioranza cinese della società. Peraltro il valore aggiunto delle parti originato nelle operazioni di assemblaggio della società non superava il 25 % del suo costo di produzione. Su queste basi sono stati quindi considerati soddisfatti i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(90)

Dalla verifica sono inoltre emersi numerosi errori negli elenchi delle esportazioni effettuate nell’Unione nel corso del periodo di riferimento; per questo, sulla base di un campione delle fatture delle vendite corrispondente al 25 % del totale delle esportazioni verso il mercato dell’Unione, è stato costituito un nuovo dossier. Di conseguenza, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, in assenza di informazioni dettagliate sulle operazioni di esportazione effettuate dalla società nell’Unione, si è proceduto al confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, facendo riferimento alla media ponderata del valore normale precedentemente determinato (cfr. considerando 98) e alla media ponderata dei prezzi all’esportazione nell’Unione praticati dalla società. Il margine di dumping, espresso come percentuale del valore cif frontiera dell’Unione, è risultato significativo. È stato accertato inoltre che i prezzi all’esportazione praticati da questa società erano in media molto inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per l’industria dell’Unione nell’inchiesta originaria. Il calcolo è stato effettuato sulla base di una media ponderata. Gli effetti riparatori del dazio in vigore risultano pertanto indeboliti in termini di prezzi. Per questi motivi si è concluso che fossero soddisfatti i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base. È su queste basi che la società è stata ritenuta coinvolta in un’operazione di assemblaggio.

(91)

È quindi confermata, per la Tunisia, l’esistenza di operazioni di assemblaggio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

2.7.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping

(92)

Dall’inchiesta non è emersa una sufficiente motivazione o giustificazione economica delle operazioni di trasbordo e di assemblaggio oltre all’elusione delle misure in vigore nei confronti del prodotto in esame. Non sono stati individuati altri elementi, se non il dazio, tali da poter essere considerati come una compensazione dei costi delle operazioni di trasbordo e di assemblaggio, in particolare per quanto riguarda il trasporto e il nuovo carico delle biciclette originarie della RPC attraverso l’Indonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka e la Tunisia.

2.8.   Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping

(93)

Per verificare se i prodotti importati avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame dalla RPC, sono stati impiegati i dati Comext, considerati quali i migliori dati disponibili relativi ai quantitativi e ai prezzi delle esportazioni effettuate, da un lato, dai produttori esportatori che hanno inizialmente collaborato all’inchiesta e ai quali è stato applicato l’articolo 18 del regolamento di base, e, dall’altro, dalle società che non hanno collaborato. Per quanto riguarda le società che hanno collaborato e che sono risultate coinvolte in pratiche di elusione, sono stati, se del caso, utilizzati i quantitativi e i prezzi delle esportazioni da esse comunicati. I prezzi delle esportazioni, così determinati, sono stati confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio per i produttori dell’Unione stabilito da ultimo nel riesame intermedio concluso nel 2005 e richiamato nel considerando 3.

(94)

Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio quale stabilito in sede di riesame intermedio nel 2005 e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del periodo di riferimento della presente inchiesta ha evidenziato un notevole fenomeno di underselling per ciascuno dei quattro paesi interessati.

(95)

L’incremento delle importazioni nell’Unione dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia è stato considerato significativo in termini di quantità, come enunciato nella sezione 2.4.1 (considerando da 45 a 50).

(96)

Si è quindi concluso che le misure in vigore fossero indebolite in termini di quantitativi e di prezzi.

2.9.   Elementi di prova dell’esistenza del dumping

(97)

Infine, in conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se esistessero prove dell’esistenza del dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per il prodotto in esame.

(98)

Nel riesame intermedio concluso nel 2005 e richiamato al considerando 3, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati in Messico, che nell’ambito di tale inchiesta è stato scelto come adeguato paese di riferimento a economia di mercato per la RPC («valore normale precedentemente determinato»).

2.9.1.   Indonesia

(99)

Una quota significativa delle esportazioni indonesiane è risultata essere effettivamente di produzione indonesiana ed essere esportata da tre società indonesiane che non sono risultate coinvolte in pratiche di elusione, come enunciato nei considerando 61 e 65. Per questo motivo, per stabilire i prezzi all’esportazione dall’Indonesia influenzati da pratiche di elusione, sono state prese in considerazione solo le esportazioni dei produttori esportatori che non hanno collaborato. Sono stati utilizzati a tal fine i migliori dati disponibili e i prezzi all’esportazione sono stati determinati sulla base del prezzo medio all’esportazione registrato, secondo i dati Comext, per le biciclette esportate dall’Indonesia all’Unione durante il periodo di riferimento.

(100)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza sono stati effettuati adeguamenti per tener conto delle differenze, a livello di spese di trasporto e di assicurazione e di costi di imballaggio, segnalate dall’industria dell’Unione nella richiesta di apertura della presente inchiesta.

(101)

Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale precedentemente determinato e la corrispondente media ponderata dei prezzi all’esportazione dell’Indonesia nel corso del periodo di riferimento, espresse in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(102)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione ha dimostrato l’esistenza del dumping.

2.9.2.   Malaysia

(103)

Data la scarsa collaborazione dei produttori malesi del prodotto oggetto dell’inchiesta, per il prezzo all’esportazione dalla Malaysia è stato necessario basarsi sui dati disponibili, ossia sul prezzo medio all’esportazione delle biciclette durante il periodo di riferimento quale risultante dalla banca dati Comext.

(104)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, sono stati operati adeguamenti per tenere conto delle differenze a livello di spese di trasporto e di assicurazione e di costi di imballaggio. Dato il basso livello di collaborazione, gli opportuni adeguamenti si sono basati sulle informazioni fornite dall’industria dell’Unione nella richiesta di apertura della presente inchiesta.

(105)

Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale precedentemente determinato e la corrispondente media ponderata dei prezzi all’esportazione della Malaysia nel corso del periodo di riferimento, espresse in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(106)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione ha dimostrato l’esistenza del dumping.

2.9.3.   Sri Lanka

(107)

Data la scarsa collaborazione dello Sri Lanka, i prezzi all’esportazione sono stati determinati sulla base dei dati disponibili, ossia sulla base del prezzo medio all’esportazione delle biciclette durante il periodo di riferimento, quale risultante dalla banca dati Comext, e di una loro verifica incrociata con i dati disponibili relativi alle esportazioni delle società non coinvolte in pratiche di elusione.

(108)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, non essendo tra l’altro disponibili altre informazioni, sono stati effettuati adeguamenti per tener conto delle differenze, a livello di spese di trasporto e di assicurazione e di costi di imballaggio, segnalate dall’industria dell’Unione nella richiesta di apertura della presente inchiesta.

(109)

Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale precedentemente determinato e la corrispondente media ponderata dei prezzi all’esportazione dello Sri Lanka nel corso del periodo di riferimento, espresse in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(110)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione ha dimostrato l’esistenza del dumping.

2.9.4.   Tunisia

(111)

Il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base del prezzo medio all’esportazione delle biciclette durante il periodo di riferimento, quale risultante dalla banca dati Comext, e di una sua verifica incrociata con i dati disponibili relativi alle esportazioni delle società non coinvolte in pratiche di elusione.

(112)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, sono stati effettuati adeguamenti per tener conto delle differenze a livello di spese di trasporto e di assicurazione e di costi di imballaggio sulla base delle informazioni fornite dall’industria dell’Unione nella richiesta di apertura della presente inchiesta.

(113)

Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale precedentemente determinato e la corrispondente media ponderata dei prezzi all’esportazione della Tunisia nel corso del periodo di riferimento, espresse in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(114)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione ha dimostrato l’esistenza del dumping.

3.   MISURE

(115)

Stante quanto precede, si può concludere che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette originarie della RPC sia stato eluso ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base tramite il trasbordo attraverso l’Indonesia, la Malaysia e lo Sri Lanka e tramite operazioni di assemblaggio attraverso la Malaysia e la Tunisia.

(116)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure in vigore istituite nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC devono essere estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia o no dichiarato originario di tali paesi.

(117)

Le misure da estendere devono essere quelle attualmente istituite dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 990/2011, ossia un dazio antidumping definitivo del 48,5 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(118)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispongono che l’estensione delle misure si applica alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi su tali importazioni registrate di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia.

4.   RICHIESTE DI ESENZIONE

4.1.   Indonesia

(119)

Le quattro società indonesiane che hanno chiesto l’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, hanno fatto pervenire il modulo di esenzione compilato.

(120)

Come si legge nei considerando da 29 a 33, per una società è giustificata l’applicazione dell’articolo 18. Di conseguenza, alla luce delle conclusioni relative alla modificazione della configurazione degli scambi e al trasbordo enunciate al considerando 58, a tale società non può essere concessa l’esenzione.

(121)

Le altre tre società indonesiane che hanno collaborato e che hanno richiesto un’esenzione dalla possibile estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base non solo risultate coinvolte in pratiche di elusione oggetto della presente inchiesta, come enunciato al considerando 65. Questi produttori sono inoltre riusciti a dimostrare di non essere collegati ad alcun produttore esportatore coinvolto in pratiche di elusione né ad alcun produttore esportatore di biciclette cinese. È pertanto possibile concedere a queste tre società l’esenzione dall’estensione delle misure.

4.2.   Malaysia

(122)

Una società malese che ha chiesto l’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ha fatto pervenire il modulo di esenzione compilato.

(123)

Come enunciato ai considerando da 72 a 76, la società è risultata coinvolta in pratiche di elusione. Di conseguenza, alla luce delle conclusioni relative alla modificazione della configurazione degli scambi e al trasbordo enunciate al considerando 58, a tale società non può essere concessa l’esenzione.

4.3.   Sri Lanka

(124)

Le sei società dello Sri Lanka che hanno chiesto un’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, hanno fatto pervenire il modulo di esenzione compilato.

(125)

Come enunciato al considerando 36, una di esse ha ritirato la richiesta di esenzione durante l’inchiesta e di conseguenza, alla luce delle conclusioni relative alla modificazione della configurazione degli scambi e al trasbordo di cui al considerando 58, non si può concedere un’esenzione a tale società.

(126)

Per altre due società, è giustificata l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, come illustrato nei considerando da 36 a 42 e di conseguenza, alla luce delle conclusioni relative alla modificazione della configurazione degli scambi e al trasbordo di cui al considerando 58, non è possibile concedere un’esenzione a tali società.

(127)

Le altre tre società dello Sri Lanka che hanno collaborato e che hanno richiesto un’esenzione dalla possibile estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base non solo risultate coinvolte in pratiche di elusione oggetto della presente inchiesta, come enunciato ai considerando 80 e 81. Questi produttori sono inoltre riusciti a dimostrare di non essere collegati ad alcuna società risultata coinvolta in pratiche di elusione né ad alcun produttore esportatore di biciclette cinese. È pertanto possibile concedere a queste società l’esenzione dall’estensione delle misure.

4.4.   Tunisia

(128)

Le due società della Tunisia che hanno chiesto un’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, hanno fatto pervenire il modulo di esenzione compilato.

(129)

Una società non è risultata coinvolta nelle pratiche di elusione oggetto della presente inchiesta. Questo produttore è inoltre riuscito a dimostrare di non essere collegato ad alcuna società risultata coinvolta in pratiche di elusione né ad alcun produttore esportatore di biciclette cinese. È pertanto possibile concedere a questa società l’esenzione dall’estensione delle misure.

(130)

Come enunciato al considerando 89, la seconda società è risultata coinvolta in pratiche di elusione. Di conseguenza, alla luce delle conclusioni relative alla modificazione della configurazione degli scambi e al trasbordo di cui al considerando 58, non può essere concessa l’esenzione.

4.5.   Misure speciali

(131)

In questo caso si ritengono necessarie misure speciali volte a garantire una corretta applicazione delle suddette esenzioni. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da questo tipo di fattura devono essere assoggettate al dazio antidumping esteso.

4.6.   Nuovi produttori esportatori

(132)

Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, altri produttori esportatori dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia che non si sono manifestati nell’ambito del presente procedimento, che non hanno esportato il prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione durante il periodo di riferimento e che intendono presentare una richiesta di esenzione dall’estensione del dazio antidumping a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, dovranno compilare un questionario al fine di consentire alla Commissione di stabilire se l’esenzione sia giustificata. Tale esenzione può essere concessa dopo aver valutato la situazione del mercato del prodotto oggetto dell’inchiesta, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti, gli approvvigionamenti e le vendite, la probabilità che persista il ricorso a pratiche prive di una sufficiente motivazione o giustificazione economica, nonché gli elementi di prova del dumping. Di norma la Commissione procede anche a una visita di verifica in loco. La richiesta deve essere inviata alla Commissione quanto prima e contenere tutte le informazioni utili, in particolare su eventuali modifiche delle attività societarie connesse alla produzione e alla vendita.

(133)

Qualora un’esenzione sia giustificata, le misure estese in vigore devono essere modificate di conseguenza. Successivamente le esenzioni concesse sono oggetto di un controllo per garantire il rispetto delle condizioni stabilite.

5.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(134)

Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni che hanno portato alle conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni.

(135)

Una società indonesiana ha ribadito quanto enunciato al considerando 31, senza apportare nuovi sostanziali elementi di prova. Come già enunciato al considerando 29, i dati presentati dalla società sono risultati inverificabili, vista l’assenza di un archivio di fascicoli di lavoro in grado di suffragare i dati contenuti nel modulo di esenzione. Si sono inoltre rivelati imprecisi i dati relativi agli acquisti e al volume della produzione, che sono stati sottoposti a verifica e ricalcolo sulla base della contabilità disponibile presso la sede della società. Le sue argomentazioni sono pertanto respinte.

(136)

Secondo una società della Malaysia, il fatto che le parti di origine cinese incidano sul costo di produzione delle biciclette solo in misura leggermente superiore alla soglia del 60 % non dovrebbe tradursi nel rigetto, da parte della Commissione, della richiesta di esenzione. La società ha inoltre presentato un certo numero di fatture relative all’acquisto di parti che sarebbero state erroneamente dichiarate come originarie della RPC, mentre in realtà erano originarie dell’Indonesia.

(137)

A questo proposito, va osservato che le soglie di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base sono molto chiare e pertanto è irrilevante di quanto l’incidenza delle parti di origine cinese sul costo di produzione delle biciclette superi la soglia del 60 %; ciò che rileva, invece, è che le parti di origine cinese rappresentino meno del 60 % di tale costo di produzione. Inoltre, nell’elenco degli acquisti fornito dalla società non è stato possibile rintracciare tali fatture e il valore delle fatture presentate non era tale da modificare la valutazione originaria della Commissione. Le tesi della società sono pertanto respinte.

(138)

La società in questione ha altresì sostenuto che manca una base giuridica tale da consentire il rigetto della richiesta di esenzione della società, visto che le conclusioni raggiunte si basano su calcoli senza tenere in debita considerazione la situazione specifica della società. In risposta a tale obiezione la società ha ricevuto ulteriori spiegazioni che rispecchiano l’analisi di cui ai considerando da 72 a 75.

(139)

La società ha aggiunto che l’aumento delle sue importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta coincide con l’allentamento delle regole del sistema di preferenze generalizzate nei confronti della Malaysia e di conseguenza l’aumento delle esportazioni della società nell’Unione nel 2010 non trova la sua giustificazione economica nell’inasprimento delle misure antidumping istituite nei confronti della RPC. La controreplica della Commissione è che, sebbene l’allentamento delle regole del sistema di preferenze generalizzate possa aver contribuito a indurre la società a esportare nell’Unione, ciò non è in contrasto con la conclusione che la società ha iniziato l’attività dopo l’aumento dei dazi antidumping nei confronti della RPC e che la sua fonte di approvvigionamento delle parti è stata principalmente la RPC (cfr. considerando 73). L’argomentazione addotta dalla parte è stata quindi respinta.

(140)

La stessa società ha anche affermato che è mancata la dovuta verifica dei dati da essa comunicati riguardanti il valore delle parti di biciclette acquistate e utilizzate, non essendo stata operata alcuna distinzione tra parti acquistate e parti impiegate. A tale proposito si fa notare che, secondo i dati presentati dalla società, il valore delle parti acquistate e di quelle utilizzate è risultato identico. Inoltre, il valore dichiarato delle parti acquistate nel 2011 corrispondeva al valore delle parti impiegate riportato nella relazione annuale della società relativa al 2011. I dati relativi all’acquisto e all’impiego delle parti, comunicati per il periodo di riferimento e per il 2010, sono stati accettati così come dichiarati dalla società. La tesi addotta è stata quindi respinta.

(141)

La società in questione ha presentato ulteriori dati della struttura dei costi per ogni modello di prodotto a dimostrazione del presunto rispetto dell’obbligo che impone che le parti la cui fonte di approvvigionamento sia la RPC non devono superare il 60 % del valore complessivo delle parti del prodotto assemblato. Tali informazioni contrastano con i dati della struttura dei costi, distinti per modello, raccolti e verificati in loco per determinati modelli per i quali è stato confermato il mancato rispetto, da parte della società, della soglia del 60 %. Le nuove informazioni presentate in merito dalla società non erano suffragate da alcun elemento di prova e, in sostanza, erano in contrasto con i dati verificati. Per questo motivo le informazioni non sono state prese in considerazione.

(142)

La società ha affermato anche di aver agito in buona fede, adducendo il presunto rispetto del regolamento (CE) n. 1063/2010 della Commissione (16), che stabilisce le norme di origine applicabili. Va, in questo contesto, rilevato che lo scopo dell’inchiesta antielusione non è verificare il rispetto delle norme di origine applicabili. Questo tipo di verifica non è stato effettuato nel quadro della presente inchiesta antielusione e, di conseguenza, il presunto rispetto delle norme di origine non può, in questo caso, essere confermato. Per questo motivo, nel caso in esame il presunto rispetto delle norme di origine non esclude in alcun modo la possibilità di pratiche di elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base (17). È pertanto sulla base di queste considerazioni che l’argomentazione è respinta.

(143)

La società ha infine sostenuto che il calcolo del margine di dumping avrebbe dovuto essere effettuato sulla base dei dati specifici della società. La richiesta è stata accolta, come dimostra il considerando 75, e la società è stata informata della decisione.

(144)

Una società dello Sri Lanka ha contestato la pertinenza dei documenti richiesti durante la visita di verifica e ha sostenuto che la sua richiesta di esenzione non dovesse essere respinta. A tale proposito, va sottolineata l’importanza dei documenti attestanti l’origine delle parti impiegate nell’assemblaggio delle biciclette esportate nell’Unione ai fini della valutazione del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Come indicato al considerando 37, va aggiunto che i dati presentati dalle società sono risultati inverificabili. Inoltre, nel corso della visita in loco la società ha ammesso che in effetti le parti acquistate dalla RPC non erano registrate nel bilancio e per questo non è stato possibile determinare il rispetto dei criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Le tesi della società sono pertanto respinte.

(145)

Un’altra società dello Sri Lanka ha sostenuto che non avrebbe ritirato la richiesta di esenzione se avesse saputo che le esportazioni verso l’Unione dallo Sri Lanka avrebbero potuto essere soggette al dazio antidumping esteso allo Sri Lanka a decorrere dall’apertura dell’inchiesta. Va tuttavia sottolineato che si ritiene che, al momento del ritiro della richiesta di esenzione, la società fosse cosciente della possibile applicazione dal dazio antidumping esteso a decorrere dalla data della registrazione delle importazioni dallo Sri Lanka nell’Unione, ossia a decorrere dall’apertura dell’inchiesta antielusione. La società è stata informata di questo possibile sviluppo a tre riprese, ossia attraverso il considerando 20 del regolamento di apertura, durante un’audizione all’inizio dell’inchiesta e nel corso della visita in loco. Non è stato quindi possibile accogliere questa argomentazione.

(146)

Un’altra società dello Sri Lanka ha presentato nuove informazioni che avrebbero dovuto essere presentate prima della visita di verifica; ne consegue che, data la fase avanzata dell’inchiesta, queste informazioni non hanno più potuto essere verificate. La società ha inoltre affermato di aver presentato tutte le informazioni richieste.

(147)

Come indicato ai considerando 39 e 40, la società non ha fornito tutte le informazioni richieste in vista della loro verifica in loco. In particolare, è risultato inattendibile il valore di acquisto delle parti di origine locale dichiarato dalla società. Di conseguenza, non è stato possibile accertare il rispetto dei criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(148)

La società ha sostenuto anche che la visita in loco sarebbe stata viziata da irregolarità sotto il profilo linguistico e della durata. A questo riguardo, è opportuno segnalare che la società è stata costituita di recente e quindi è stata programmata una verifica di un solo giorno, che ha occupato un’intera giornata lavorativa. Al termine della verifica, la società non ha chiesto di presentare altre informazioni aggiuntive che non era stata in grado di fornire durante la verifica.

(149)

Inoltre, prima della verifica in loco, la società era stata informata del fatto che la verifica sarebbe stata condotta in lingua inglese e la parte non ha sollevato alcuna obiezione. Nel corso della verifica in loco la Commissione è stata tra l’altro accompagnata da un interprete per ovviare a eventuali problemi di comunicazione linguistica. Va infine sottolineato che la maggior parte dei documenti presentati dalla società nel corso della visita di verifica era proprio in lingua inglese, ivi compresa la documentazione di carattere contabile.

(150)

Alla luce di quanto precede, sono respinte tutte le argomentazioni addotte dalla società,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Considerata la finalità del presente regolamento, il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, spediti dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010 e 8712007091), ad eccezione di quelli prodotti dalle società di seguito elencate:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Indonesia

P.T. Insera Sena, 393 Jawa Street, Buduran, Sidoarjo 61252, Indonesia

B765

 

PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries (Wim Cycle), Raya Bambe KM. 20, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur Indonesia

B766

 

P.T. Terang Dunia Internusa, (United Bike), Jl. Anggrek Neli Murni 114 Slipi, 11480, Jakarta Barat, Indonesia

B767

Sri Lanka

Asiabike Industrial Limited, No 114, Galle Road, Henamulla, Panadura, Sri Lanka

B768

 

BSH Ventures (Private) Limited, No. 84, Campbell Place, Colombo-10, Sri Lanka

B769

 

Samson Bikes (Pvt) Ltd., No 110, Kumaran Rathnam Road, Colombo 02, Sri Lanka

B770

Tunisia

euro Cycles SA, Zone Industrielle Kelaa Kebira, 4060, Sousse, Tunisia

B771

2.   L’applicazione delle esenzioni concesse alle società specificatamente elencate al paragrafo 1 del presente articolo oppure autorizzate dalla Commissione in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato del presente regolamento. Qualora non sia presentata tale fattura, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, registrate in conformità all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 875/2012 e all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, ad eccezione che su quelle prodotte dalle società elencate al paragrafo 1.

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fax (32 2) 295 65 05

2.   Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 del presente regolamento per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 875/2012.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. BRUTON


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.

(3)  GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

(4)  GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

(5)  GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39.

(6)  GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1.

(7)  GU L 261 del 6.10.2011, pag. 2.

(8)  GU C 71 del 9.3.2012, pag. 10.

(9)  Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta.

(10)  GU C 122 del 27.4.2012, pag. 9.

(11)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(12)  GU C 346 del 14.11.2012, pag. 7.

(13)  GU L 136 del 23.5.2013, pag. 15.

(14)  GU L 258 del 26.9.2012, pag. 21.

(15)  Comext è la banca dati delle statistiche del commercio estero gestita da Eurostat.

(16)  GU L 307 del 23.11.2010, pag. 1.

(17)  Cfr. anche casi precedenti, ad esempio, il considerando 48 del regolamento (CE) n. 388/2008 del Consiglio (GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento:

1)

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;

2)

testo della dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte»;

3)

data e firma.


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