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Document 32013R0297
Council Regulation (EU) No 297/2013 of 27 March 2013 amending Regulations (EU) No 44/2012, (EU) No 39/2013 and (EU) No 40/2013 as regards certain fishing opportunities
Regolamento (UE) n. 297/2013 del Consiglio, del 27 marzo 2013 , recante modifica dei regolamenti (UE) n. 44/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca
Regolamento (UE) n. 297/2013 del Consiglio, del 27 marzo 2013 , recante modifica dei regolamenti (UE) n. 44/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca
GU L 90 del 28.3.2013, p. 10–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
28.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 90/10 |
REGOLAMENTO (UE) N. 297/2013 DEL CONSIGLIO
del 27 marzo 2013
recante modifica dei regolamenti (UE) n. 44/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), le misure dell'Unione che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri formulati dai consigli consultivi regionali. |
(2) |
Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002. |
(3) |
Con il regolamento (UE) n. 44/2012 (2), il Consiglio ha stabilito, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE. Con i regolamenti (UE) n. 39/2013 (3) e (UE) n. 40/2013 (4), il Consiglio ha stabilito, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE. |
(4) |
Nel regolamento (UE) n. 39/2013 è opportuno chiarire le condizioni speciali per la fissazione delle possibilità di pesca di suri/sugarelli nelle zone VIIIc e IX. |
(5) |
Nel 2012, a seguito di trasferimenti di contingenti tra l'Unione e altre parti contraenti dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), sono state rese disponibili per l'Unione possibilità di pesca supplementari per l'ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO. Di conseguenza, per il 2012, è opportuno modificare l’allegato IC del regolamento (UE) n. 44/2012 con effetti dal 1o gennaio 2012, in modo da tener conto di tali nuove possibilità di pesca. Tali modifiche riguardano unicamente il 2012 e non pregiudicano il principio della stabilità relativa. |
(6) |
Le possibilità di pesca per le navi UE e della Norvegia, nonché le condizioni di accesso reciproco alle risorse ittiche nelle rispettive acque, sono stabilite ogni anno alla luce di consultazioni sui diritti di pesca detenuti conformemente all'accordo bilaterale in materia di pesca con la Norvegia (5). In attesa che si concludano le consultazioni sugli accordi per il 2013, il regolamento (UE) n. 40/2013 ha fissato possibilità di pesca provvisorie per gli stock in questione. Le consultazioni con la Norvegia si sono concluse il 18 gennaio 2013 e sono stati stabiliti accordi in relazione alle possibilità di pesca per il 2013. È opportuno che le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 40/2013 siano modificate in tal senso. |
(7) |
I limiti di cattura dei cicerelli nella zona IIIa del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque UE delle zone CIEM IIa e IV sono provvisoriamente stabiliti nell'allegato IA del regolamento (UE) n. 40/2013. Nel febbraio 2013 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico sullo stock di cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV. Conformemente a tale parere, i limiti di cattura per le zone di gestione 1 e 2 dovrebbero essere fissati a 224 544 tonnellate e 17 544 tonnellate rispettivamente. Per la zona di gestione 3, il CIEM consiglia di fissare il limite del totale delle catture a 78 331 tonnellate. Poiché la zona di gestione 3 comprende le catture sia dell'UE che norvegesi, il limite dell'Unione in questa zona dovrebbe essere fissato a non più di 40 000 tonnellate. Dato che per le zone di gestione 4 e 6 i dati sulle catture e le indagini erano insufficienti perché il CIEM potesse effettuare una valutazione in base all'età. Di conseguenza, in linea con l'approccio adottato per altri stock in casi analoghi è opportuno fissare i limiti di cattura nelle suddette zone di gestione a 4 000 tonnellate e 336 tonnellate rispettivamente, il che corrisponde a una riduzione del 20% rispetto ai limiti di cattura del 2012 per le medesime zone. Conformemente al parere del CIEM, è opportuno fissare limiti di cattura pari a zero per le zone di gestione 5 e 7. Considerato che il cicerello costituisce uno stock condiviso con la Norvegia e considerata la disponibilità di cicerello nelle acque UE nel 2013, è opportuno prevedere uno scambio di contingenti con la Norvegia. Conseguentemente, il quantitativo attribuito alla Norvegia dal contingente del totale ammissibile di catture (TAC) dell'Unione dovrebbe essere fissato a 22 450 tonnellate di cicerello nella zona di gestione 1 in cambio di 1 769 tonnellate di merluzzo bianco della Norvegia settentrionale, 131 tonnellate di eglefino della Norvegia settentrionale, 250 tonnellate di passera di mare nel Mare del Nord e 95 tonnellate di molva nel Mare del Nord. Occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato IA del regolamento (UE) n. 40/2013. |
(8) |
La nona riunione annuale della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), svoltasi a Manila dal 2 al 9 dicembre 2012, ha adottato nuove misure di conservazione e di gestione per il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato con riguardo alle limitazioni dello sforzo di pesca, nonché misure relative alla zona di divieto di pesca con dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP). Nell'ambito della WCPFC è stato inoltre concluso un accordo sulle misure di gestione relative alla zona di sovrapposizione tra la WCPFC e la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC). Conformemente a tali misure, le navi UE che figurano nel registro di entrambe le organizzazioni sono tenute, quando pescano nella zona di sovrapposizione, a conformarsi unicamente alle misure di conservazione e di gestione della IATTC stabilite nel regolamento (UE) n. 40/2013. È opportuno che tali misure della WCPFC vengano recepite nel diritto dell'Unione. |
(9) |
Nell'ambito delle disposizioni della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) riguardanti la conservazione del pesce spada dell'Atlantico, l'Unione ha la possibilità di imputare fino a 200 tonnellate delle catture di pesce spada effettuate nella zona di gestione dell'Atlantico settentrionale al proprio contingente inutilizzato di catture di pesce spada dell'Atlantico meridionale. L'Unione può inoltre imputare fino a 200 tonnellate delle proprie catture di pesce spada effettuate nella zona di gestione dell'Atlantico meridionale al proprio contingente inutilizzato di catture di pesce spada dell'Atlantico settentrionale. È opportuno che tali disposizioni vengano recepite nel diritto dell'Unione. |
(10) |
Nell'ambito della sua prima riunione annuale, tenutasi nel 2013, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato possibilità di pesca che comprendono un TAC per il sugarello cileno, inclusa una modifica delle modalità di comunicazione applicabili a questo tipo di pesca, e limitazioni dello sforzo per la pesca pelagica e la pesca di fondo. È opportuno che tali disposizioni vengano recepite nel diritto dell'Unione. |
(11) |
I regolamenti (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 si applicano, in generale, a decorrere dal 1o gennaio 2013. È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2013 per quanto riguarda le modifiche ai suddetti regolamenti. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite. È opportuno che la modifica del regolamento (UE) n. 44/2012si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2012. Poiché la modifica di alcuni limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi UE, è necessario modificare urgentemente i regolamenti (UE) n. 44/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 44/2012
L'allegato IC del regolamento (UE) n. 44/2012 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 39/2013
L'allegato I del regolamento (UE) n. 39/2013 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Modifiche del regolamento (UE) n. 40/2013
Il regolamento (UE) n. 40/2013 è così modificato:
1) |
all'articolo 4 è aggiunta la seguente lettera: "n) ‧zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC‧: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate: longitudine 150 ° O, longitudine 130 ° O, latitudine 4 ° S, latitudine 50 ° S."; |
2) |
l'articolo 24 è sostituito dal seguente: "Articolo 24 Pesca pelagica – Limitazione della capacità Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2013 a un livello totale di 78 600 GT per l'insieme dell'Unione nella zona suddetta."; |
3) |
l'articolo 25 è sostituito dal seguente: "Articolo 25 Pesca pelagica – TAC 1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell'articolo 24, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ. 2. Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione, perché lo comunichi al segretariato della SPRFMO, l'elenco delle navi dedite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto."; |
4) |
l'articolo 29 è sostituito dal seguente: "Articolo 29 Limiti di sforzo applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora e del tonnetto striato Gli Stati membri garantiscono che non venga aumentato il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20 ° N e 20 ° S."; |
5) |
l'articolo 30, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: "1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20 ° N e 20 ° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) tra le ore 00:00 del 1o luglio 2013 e le ore 24:00 del 31 ottobre 2013. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:
|
6) |
è inserito l'articolo seguente: "Articolo 30 bis Zona di sovrapposizione tra IATTC e WCPFC 1. Le navi elencate esclusivamente nel registro WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra IATTC e WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera n), applicano le misure di cui agli articoli da 29 a 31. 2. Le navi elencate sia nel registro WCPFC che nel registro IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra IATTC e WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera n), applicano le misure di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 27, paragrafi da 2 a 6."; |
7) |
gli allegati IA, IB, ID, IJ, III e VIII sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Tuttavia, l'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2013
Per il Consiglio
Il presidente
E. GILMORE
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) Regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55).
(3) Regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54).
(5) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).
ALLEGATO I
Nell'allegato IC del regolamento (UE) n. 44/2012, la voce relativa all'ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO è sostituita dalla seguente:
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|
|||||||
Estonia |
328 |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
335 |
|||||||
Lettonia |
46 |
|||||||
Lituania |
23 (1) |
|||||||
Spagna |
4 486 |
|||||||
Portogallo |
1 875 (2) |
|||||||
Unione |
7 093 (3) |
|||||||
TAC |
12 098 |
(1) A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 19,6 t in seguito a un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.
(2) A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 10 t in seguito a un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.
(3) A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 29,6 t in seguito a un trasferimento di possibilità di pesca da paesi terzi."
ALLEGATO II
1. |
Nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 39/2013, la voce relativa ai suri/sugarelli nella zona VIIIc è sostituita dalla seguente:
|
2. |
Nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 39/2013, la voce relativa ai suri/sugarelli nella zona IX è sostituita dalla seguente:
|
3. |
Nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 39/2013, la voce relativa ai suri/sugarelli in X; acque UE della zona COPACE è sostituita dalla seguente:
|
4. |
Nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 39/2013, la voce relativa ai suri/sugarelli nelle acque UE della zona COPACE è sostituita dalla seguente:
|
(1) Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98 (), fino a un massimo del 5 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.
(2) Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).
(3) Condizioni speciali: fino a un massimo del 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/*09.)."
(4) Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.
(5) Condizioni speciali: fino a un massimo del 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C)."
(6) Acque circostanti le isole Azzorre.
(7) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.
(8) Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.
(9) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3."
(10) Acque circostanti Madera.
(11) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.
(12) Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.
(13) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3."
ALLEGATO III
1. |
L'allegato IA del regolamento (UE) n. 40/2013 è così modificato:
|
2. |
L'allegato IB del regolamento (UE) n. 40/2013 è così modificato:
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3. |
L'allegato ID del regolamento (UE) n. 40/2013 è modificato come segue:
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4. |
L’allegato I J del regolamento (UE) n. 40/2013 è sostituito dal seguente: "ALLEGATO IJ ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO
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5. |
L'allegato III del regolamento (UE) n. 40/2013 è sostituito dal seguente: "ALLEGATO III Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi ue operanti nelle acque di paesi terzi
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6. |
L'allegato VIII del regolamento (UE) n. 40/2013 è sostituito dal seguente: "ALLEGATO VIII LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE UE
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(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.
(2) Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2% del contingente (OT1/*2A3A4).
Condizioni speciali:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IIB:
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||||||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
(SAN/234_1) |
(SAN/234_2) |
(SAN/234_3) |
(SAN/234_4) |
(SAN/234_5) |
(SAN/234_6) |
(SAN/234_7) |
|||
Danimarca |
190 635 |
16 549 |
37 731 |
3 773 |
0 |
317 |
0 |
|||
Regno Unito |
4 167 |
362 |
825 |
82 |
0 |
7 |
0 |
|||
Germania |
292 |
25 |
58 |
6 |
0 |
0 |
0 |
|||
Svezia |
7 000 |
608 |
1 386 |
139 |
0 |
12 |
0 |
|||
Unione |
202 094 |
17 544 |
40 000 |
4 000 |
0 |
336 |
0 |
|||
Norvegia |
22 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totale |
224 544 |
17 544 |
40 000 |
4 000 |
0 |
336 |
0" |
(3) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(4) Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).
(5) Condizioni speciali: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare 3 000 t (OTH/*5B67-).
(6) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di 6 140 t per la molva (LIN/*5B67-) e 2 923 t per il brosmio (USK/*5B67-), sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII."
(7) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
(8) Condizioni speciali: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque UE della zona IV (HER/*04-C.)."
(9) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).
(10) Di cui fino a 50 000 t possono essere prelevate nelle acque UE delle zone IVa e IVb (HER/*4AB-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.
Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) () |
Unione |
50 000 |
() Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.)." |
(11) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.)."
(12) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente."
(13) Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm."
(14) Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm."
(15) Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
(16) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
(17) Condizioni speciali: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/*04B.)."
(18) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento."
(19) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
(20) Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.
Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi della zona IV (COD/*04N-) |
Unione |
19 099" |
(21) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente."
(22) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento."
(23) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti."
(24) Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.
Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi della zona IV (WHG/*04N-) |
Unione |
11 544" |
(25) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti."
(26) Condizioni speciali: di cui fino al 64 % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).
(27) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione."
(28) Condizioni speciali: di cui fino al 64 % può essere pescato nella ZEE norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2)."
(29) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.
(30) Condizioni speciali: le catture nella zona IV non devono superare 28 408 t, vale a dire il 25 % del contingente di accesso della Norvegia."
(31) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(32) Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C)."
(33) Condizioni speciali: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità delle catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare 3 000 t (OTH/*6X14.).
(34) Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 6 140 t per la molva e 2 923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII."
(35) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti."
(36) Può essere prelevato unicamente nelle acque UE della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC."
(37) Da prelevare a nord di 56° 30′ N (POK/*5614N)."
(38) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente."
(39) Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C)."
(40) Condizioni speciali: comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).
(41) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(42) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).
(43) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la parte norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a 39 599 t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa (MAC/*03A.).
Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
IIIa (MAC/*03 A.) |
IIIa e IVbc (MAC/*3A4BC) |
IVb (MAC/*04B.) |
IVc (MAC/*04C.) |
VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 31 marzo 2013 e nel dicembre 2013 (MAC/*2A6.) |
Danimarca |
0 |
4 130 |
0 |
0 |
8 107 |
Francia |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Paesi Bassi |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Svezia |
0 |
0 |
390 |
10 |
1 573 |
Regno Unito |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Norvegia |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0" |
(44) Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30′ N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).
(45) 28 362 t aggiuntive di contingente di accesso possono essere pescate dalla Norvegia a nord di 56° 30′ N e imputate al limite di cattura (MAC/*N6530).
Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque UE e acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4 A-EN) Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2013 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2013 |
Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*2AN-) |
Germania |
6 971 |
710 |
Francia |
4 648 |
473 |
Irlanda |
23 237 |
2 366 |
Paesi Bassi |
10 166 |
1 035 |
Regno Unito |
63 905 |
6 507 |
Unione |
108 927 |
11 091" |
(46) Condizioni speciali: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.
Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
VIIIb (MAC/*08B.) |
Spagna |
2 157 |
Francia |
14 |
Portogallo |
446" |
(47) Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente."
(48) Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (SOL/*04-C.)."
(49) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*03A)."
(50) Inclusi i cicerelli.
(51) Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda e di merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del contingente (OTH/*2AC4C)."
(52) Condizioni speciali: fino al 5% di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2A-14).
(53) Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (JAX/*04-C.).
(54) Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OTH/*4BC7D)."
(55) Condizioni speciali: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque UE delle divisioni IIa o IVa prima del 30 giugno 2013, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).
(56) Condizioni speciali: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.).
(57) Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*2o-14)."
(58) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di busbana norvegese. Le catture accessorie di eglefino e merlano devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OT2/*2A3A4).
(59) Da prelevare unicamente nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV."
(60) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(61) Condizioni speciali: di cui non oltre 400 t di suri/sugarelli (JAX/*04-N.)."
(62) Da pescare esclusivamente con palangari."
(63) Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.
(64) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni."
(65) Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).
(66) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni."
(67) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque UE, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.
(68) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque UE a nord di 62° N.
Condizioni speciali:
nei limiti della suindicata quota del TAC spettante all'Unione, nelle zone specificate non possono essere prelevate più di 34 695 t:
Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen
(HER/*2AJMN)"
(69) La zona della Groenlandia orientale denominata "Kleine Banke" è chiusa a tutte le attività di pesca. Tale zona è delimitata dalle seguenti coordinate:
|
64°40' N 37°30' O |
|
64°40' N 36°30' O |
|
64°15' N 36°30'O e |
|
64°15' N 37°30' O |
(70) Può essere pescato a est o ovest della Groenlandia. Tuttavia, nella Groenlandia orientale la pesca è consentita solo:
— |
con reti da traino dal 1o luglio al 31 dicembre 2013; |
— |
con palangari dal 1o aprile al 31 dicembre 2013. |
(71) TLe attività di pesca sono condotte con una copertura di osservazione del 100 % e con VMS. Non oltre l'80 % del contingente può essere prelevato in una delle zone sotto indicate. Inoltre in ciascuna zona deve essere condotto uno sforzo minimo di 10 cale per nave:
Zona |
Confine |
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A nord di 65° N e ad est di 44° O |
||
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Tra 64° N e 65° N ad est di 44° O |
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Tra 62° N e 64° N ad est di 44° O |
||
|
A sud di 62° N e ad est di 44° O |
||
|
A sud di 62° N e ad ovest di 44° O |
||
|
A nord di 62° N e ad ovest di 44° O" |
(72) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.
(73) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
(74) Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 15 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco."
(75) Quantitativo assegnato dal contingente dell'Unione, da pescare con palangari (HAL/*514GN)."
(76) Da pescare con palangari (HAL/*N1GRN)."
(77) Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514GRN) e Macrourus berglax (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.
(78) Alla Norvegia è assegnato un quantitativo totale di 120 tonnellate che può essere pescato nella zona di questo TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G). Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514N1G) e Macrourus berglax (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente."
(79) Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/N1GRN.) e Macrourus berglax (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.
(80) Alla Norvegia è assegnato un quantitativo totale di 120 tonnellate che può essere pescato nella zona di questo TAC o nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514N1G). Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514N1G) e Macrourus berglax (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente."
(81) Ad eccezione degli Stati membri a cui è stato assegnato più del 10% del contingente dell'Unione.
(82) Gli Stati membri a cui è stato assegnato un contingente possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente.
(83) Da pescare dal 1o gennaio al 30 aprile 2013. Se un livello di cattura del 70% di questo contingente iniziale dell'Unione è raggiunto entro il 15 aprile 2013, tale contingente dell'Unione è automaticamente aumentato di un quantitativo supplementare di 5 775 t da pescare nello stesso periodo. Detto contingente supplementare dell'Unione si considera assegnato secondo gli stessi criteri di ripartizione."
(84) Quantitativo assegnato dal contingente dell'Unione.
(85) Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente."
(86) Da pescare a sud di 68° N."
(87) La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente."
(88) Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente."
(89) Può essere pescato solo con reti da traino.
(90) Condizioni speciali: i contingenti possono essere pescati nella zona di regolamentazione NEAFC a condizione che la parte dei contingenti pescati in tale zona sia comunicata separatamente (RED/*5-14P). Quando la pesca è praticata nella zona di regolamentazione NEAFC, può essere prelevato unicamente dal 10 maggio 2013 come scorfano di acque pelagiche profonde e unicamente nella zona (la "NEAFC box") delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:
Punto |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
64° 45' |
28° 30' |
2 |
62° 50' |
25° 45' |
3 |
61° 55' |
26° 45' |
4 |
61° 00' |
26° 30' |
5 |
59° 00' |
30° 00' |
6 |
59° 00' |
34° 00' |
7 |
61° 30' |
34° 00' |
8 |
62° 50' |
36° 00' |
9 |
64° 45' |
28° 30' |
(91) Da pescarsi esclusivamente nella NEAFC box definita nella nota in calce 2 (RED/*5-14N)."
(92) Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente."
(93) Condizioni speciali: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).
(94) Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria."
(95) Condizioni speciali: fino a un massimo del 3,86 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N)."
(96) Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale."
(97) Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guiana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione."