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Document 32013R0297

    Regolamento (UE) n. 297/2013 del Consiglio, del 27 marzo 2013 , recante modifica dei regolamenti (UE) n. 44/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca

    GU L 90 del 28.3.2013, p. 10–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/297/oj

    28.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 90/10


    REGOLAMENTO (UE) N. 297/2013 DEL CONSIGLIO

    del 27 marzo 2013

    recante modifica dei regolamenti (UE) n. 44/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), le misure dell'Unione che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri formulati dai consigli consultivi regionali.

    (2)

    Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

    (3)

    Con il regolamento (UE) n. 44/2012 (2), il Consiglio ha stabilito, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE. Con i regolamenti (UE) n. 39/2013 (3) e (UE) n. 40/2013 (4), il Consiglio ha stabilito, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE.

    (4)

    Nel regolamento (UE) n. 39/2013 è opportuno chiarire le condizioni speciali per la fissazione delle possibilità di pesca di suri/sugarelli nelle zone VIIIc e IX.

    (5)

    Nel 2012, a seguito di trasferimenti di contingenti tra l'Unione e altre parti contraenti dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), sono state rese disponibili per l'Unione possibilità di pesca supplementari per l'ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO. Di conseguenza, per il 2012, è opportuno modificare l’allegato IC del regolamento (UE) n. 44/2012 con effetti dal 1o gennaio 2012, in modo da tener conto di tali nuove possibilità di pesca. Tali modifiche riguardano unicamente il 2012 e non pregiudicano il principio della stabilità relativa.

    (6)

    Le possibilità di pesca per le navi UE e della Norvegia, nonché le condizioni di accesso reciproco alle risorse ittiche nelle rispettive acque, sono stabilite ogni anno alla luce di consultazioni sui diritti di pesca detenuti conformemente all'accordo bilaterale in materia di pesca con la Norvegia (5). In attesa che si concludano le consultazioni sugli accordi per il 2013, il regolamento (UE) n. 40/2013 ha fissato possibilità di pesca provvisorie per gli stock in questione. Le consultazioni con la Norvegia si sono concluse il 18 gennaio 2013 e sono stati stabiliti accordi in relazione alle possibilità di pesca per il 2013. È opportuno che le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 40/2013 siano modificate in tal senso.

    (7)

    I limiti di cattura dei cicerelli nella zona IIIa del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque UE delle zone CIEM IIa e IV sono provvisoriamente stabiliti nell'allegato IA del regolamento (UE) n. 40/2013. Nel febbraio 2013 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico sullo stock di cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV. Conformemente a tale parere, i limiti di cattura per le zone di gestione 1 e 2 dovrebbero essere fissati a 224 544 tonnellate e 17 544 tonnellate rispettivamente. Per la zona di gestione 3, il CIEM consiglia di fissare il limite del totale delle catture a 78 331 tonnellate. Poiché la zona di gestione 3 comprende le catture sia dell'UE che norvegesi, il limite dell'Unione in questa zona dovrebbe essere fissato a non più di 40 000 tonnellate. Dato che per le zone di gestione 4 e 6 i dati sulle catture e le indagini erano insufficienti perché il CIEM potesse effettuare una valutazione in base all'età. Di conseguenza, in linea con l'approccio adottato per altri stock in casi analoghi è opportuno fissare i limiti di cattura nelle suddette zone di gestione a 4 000 tonnellate e 336 tonnellate rispettivamente, il che corrisponde a una riduzione del 20% rispetto ai limiti di cattura del 2012 per le medesime zone. Conformemente al parere del CIEM, è opportuno fissare limiti di cattura pari a zero per le zone di gestione 5 e 7. Considerato che il cicerello costituisce uno stock condiviso con la Norvegia e considerata la disponibilità di cicerello nelle acque UE nel 2013, è opportuno prevedere uno scambio di contingenti con la Norvegia. Conseguentemente, il quantitativo attribuito alla Norvegia dal contingente del totale ammissibile di catture (TAC) dell'Unione dovrebbe essere fissato a 22 450 tonnellate di cicerello nella zona di gestione 1 in cambio di 1 769 tonnellate di merluzzo bianco della Norvegia settentrionale, 131 tonnellate di eglefino della Norvegia settentrionale, 250 tonnellate di passera di mare nel Mare del Nord e 95 tonnellate di molva nel Mare del Nord. Occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato IA del regolamento (UE) n. 40/2013.

    (8)

    La nona riunione annuale della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), svoltasi a Manila dal 2 al 9 dicembre 2012, ha adottato nuove misure di conservazione e di gestione per il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato con riguardo alle limitazioni dello sforzo di pesca, nonché misure relative alla zona di divieto di pesca con dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP). Nell'ambito della WCPFC è stato inoltre concluso un accordo sulle misure di gestione relative alla zona di sovrapposizione tra la WCPFC e la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC). Conformemente a tali misure, le navi UE che figurano nel registro di entrambe le organizzazioni sono tenute, quando pescano nella zona di sovrapposizione, a conformarsi unicamente alle misure di conservazione e di gestione della IATTC stabilite nel regolamento (UE) n. 40/2013. È opportuno che tali misure della WCPFC vengano recepite nel diritto dell'Unione.

    (9)

    Nell'ambito delle disposizioni della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) riguardanti la conservazione del pesce spada dell'Atlantico, l'Unione ha la possibilità di imputare fino a 200 tonnellate delle catture di pesce spada effettuate nella zona di gestione dell'Atlantico settentrionale al proprio contingente inutilizzato di catture di pesce spada dell'Atlantico meridionale. L'Unione può inoltre imputare fino a 200 tonnellate delle proprie catture di pesce spada effettuate nella zona di gestione dell'Atlantico meridionale al proprio contingente inutilizzato di catture di pesce spada dell'Atlantico settentrionale. È opportuno che tali disposizioni vengano recepite nel diritto dell'Unione.

    (10)

    Nell'ambito della sua prima riunione annuale, tenutasi nel 2013, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato possibilità di pesca che comprendono un TAC per il sugarello cileno, inclusa una modifica delle modalità di comunicazione applicabili a questo tipo di pesca, e limitazioni dello sforzo per la pesca pelagica e la pesca di fondo. È opportuno che tali disposizioni vengano recepite nel diritto dell'Unione.

    (11)

    I regolamenti (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 si applicano, in generale, a decorrere dal 1o gennaio 2013. È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2013 per quanto riguarda le modifiche ai suddetti regolamenti. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite. È opportuno che la modifica del regolamento (UE) n. 44/2012si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2012. Poiché la modifica di alcuni limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi UE, è necessario modificare urgentemente i regolamenti (UE) n. 44/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) n. 44/2012

    L'allegato IC del regolamento (UE) n. 44/2012 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento (UE) n. 39/2013

    L'allegato I del regolamento (UE) n. 39/2013 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Modifiche del regolamento (UE) n. 40/2013

    Il regolamento (UE) n. 40/2013 è così modificato:

    1)

    all'articolo 4 è aggiunta la seguente lettera:

    "n)   ‧zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC‧: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

    longitudine 150 ° O,

    longitudine 130 ° O,

    latitudine 4 ° S,

    latitudine 50 ° S.";

    2)

    l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 24

    Pesca pelagica – Limitazione della capacità

    Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2013 a un livello totale di 78 600 GT per l'insieme dell'Unione nella zona suddetta.";

    3)

    l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 25

    Pesca pelagica – TAC

    1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell'articolo 24, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.

    2.   Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione, perché lo comunichi al segretariato della SPRFMO, l'elenco delle navi dedite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.";

    4)

    l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 29

    Limiti di sforzo applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora e del tonnetto striato

    Gli Stati membri garantiscono che non venga aumentato il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20 ° N e 20 ° S.";

    5)

    l'articolo 30, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

    "1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20 ° N e 20 ° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) tra le ore 00:00 del 1o luglio 2013 e le ore 24:00 del 31 ottobre 2013. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:

    a)

    utilizzi o predisponga un DCP o dispositivi elettronici correlati;

    b)

    peschi su banchi avvalendosi di DCP.";

    6)

    è inserito l'articolo seguente:

    "Articolo 30 bis

    Zona di sovrapposizione tra IATTC e WCPFC

    1.   Le navi elencate esclusivamente nel registro WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra IATTC e WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera n), applicano le misure di cui agli articoli da 29 a 31.

    2.   Le navi elencate sia nel registro WCPFC che nel registro IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra IATTC e WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera n), applicano le misure di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 27, paragrafi da 2 a 6.";

    7)

    gli allegati IA, IB, ID, IJ, III e VIII sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

    Tuttavia, l'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. GILMORE


    (1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (2)  Regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55).

    (3)  Regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54).

    (5)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).


    ALLEGATO I

    Nell'allegato IC del regolamento (UE) n. 44/2012, la voce relativa all'ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona

    :

    NAFO 3 LMNO

    (GHL/N3LMNO)

    Estonia

    328

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    335

    Lettonia

    46

    Lituania

    23 (1)

    Spagna

    4 486

    Portogallo

    1 875 (2)

    Unione

    7 093 (3)

    TAC

    12 098


    (1)  A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 19,6 t in seguito a un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.

    (2)  A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 10 t in seguito a un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.

    (3)  A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 29,6 t in seguito a un trasferimento di possibilità di pesca da paesi terzi."


    ALLEGATO II

    1.

    Nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 39/2013, la voce relativa ai suri/sugarelli nella zona VIIIc è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona

    :

    VIIIc

    (JAX/08C.)

    Spagna

    22 409 (1)  (3)

    TAC analitico.

    Francia

    388 (1)

    Portogallo

    2 214 (1)  (3)

    Unione

    25 011

    TAC

    25 011

    2.

    Nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 39/2013, la voce relativa ai suri/sugarelli nella zona IX è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona

    :

    IX

    (JAX/09.)

    Spagna

    7 762 (4)  (5)

    TAC analitico.

    Portogallo

    22 238 (4)  (5)

    Unione

    30 000

    TAC

    30 000

    3.

    Nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 39/2013, la voce relativa ai suri/sugarelli in X; acque UE della zona COPACE è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona

    :

    X; acque UE della zona COPACE (6)

    (JAX/X34PRT)

    Portogallo

    Da fissare (7)  (8)

    TAC precauzionale.

    Unione

    Da fissare (9)

    TAC

    Da fissare (9)

    4.

    Nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 39/2013, la voce relativa ai suri/sugarelli nelle acque UE della zona COPACE è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona

    :

    Acque UE della zona COPACE (10)

    (JAX/341PRT)

    Portogallo

    Da fissare (11)  (12)

    TAC precauzionale.

    Unione

    Da fissare (13)

    TAC

    Da fissare (13)


    (1)  Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98 (), fino a un massimo del 5 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

    (2)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

    (3)  Condizioni speciali: fino a un massimo del 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/*09.)."

    (4)  Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

    (5)  Condizioni speciali: fino a un massimo del 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C)."

    (6)  Acque circostanti le isole Azzorre.

    (7)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

    (8)  Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

    (9)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3."

    (10)  Acque circostanti Madera.

    (11)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

    (12)  Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

    (13)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3."


    ALLEGATO III

    1.

    L'allegato IA del regolamento (UE) n. 40/2013 è così modificato:

    a)

    la voce relativa al cicerello e catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Cicerello e catture accessorie connesse

    Ammodytes spp.

    Zona

    :

    Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV (1)

    Danimarca

    249 006 (2)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    5 443 (2)

    Germania

    381 (2)

    Svezia

    9 144 (2)

    Unione

    263 974

    Norvegia

    22 450

    TAC

    286 424

    Condizioni speciali:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IIB:

    Zona

    :

    Acque UE delle zone di gestione del cicerello

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    (SAN/234_1)

    (SAN/234_2)

    (SAN/234_3)

    (SAN/234_4)

    (SAN/234_5)

    (SAN/234_6)

    (SAN/234_7)

    Danimarca

    190 635

    16 549

    37 731

    3 773

    0

    317

    0

    Regno Unito

    4 167

    362

    825

    82

    0

    7

    0

    Germania

    292

    25

    58

    6

    0

    0

    0

    Svezia

    7 000

    608

    1 386

    139

    0

    12

    0

    Unione

    202 094

    17 544

    40 000

    4 000

    0

    336

    0

    Norvegia

    22 450

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Totale

    224 544

    17 544

    40 000

    4 000

    0

    336

    0"

    b)

    la voce relativa alla rana pescatrice nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Rana Pescatrice

    Lophiidae

    Zona

    :

    Acque norvegesi della zona IV

    (ANF/04-N.)

    Belgio

    45

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    1 152

    Germania

    18

    Paesi Bassi

    16

    Regno Unito

    269

    Unione

    1 500

    TAC

    non pertinente"

    c)

    la voce relativa al brosmio nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Brosmio

    Brosme brosme

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII

    (USK/567EI.)

    Germania

    13

    TAC analitico.

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

    Spagna

    46

    Francia

    548

    Irlanda

    53

    Regno Unito

    264

    Altri

    13 (3)

    Unione

    937

    Norvegia

    2 923 (4)  (5)  (6)

    TAC

    3 860

    d)

    la voce relativa all'aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Aringa (7)

    Clupea harengus

    Zona

    :

    IIIa

    (HER/03 A.)

    Danimarca

    23 115 (8)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    370 (8)

    Svezia

    24 180 (8)

    Unione

    47 665 (8)

    TAC

    55 000

    e)

    la voce relativa all'aringa nelle acque UE e nelle acque norvegesi delle zona IV a nord di 53° 30' N è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Aringa (9)

    Clupea harengus

    Zona

    :

    Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N

    (HER/4AB.)

    Danimarca

    81 945

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    50 632

    Francia

    23 464

    Paesi Bassi

    59 995

    Svezia

    4 863

    Regno Unito

    65 901

    Unione

    286 800

    Norvegia

    138 620 (10)

    TAC

    478 000

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi a sud

    di 62° N (HER/*04N-) ()

    Unione

    50 000

    ()  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.)."

    f)

    la voce relativa all'aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Aringa (12)

    Clupea harengus

    Zona

    :

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (HER/04-N.)

    Svezia

    922 (12)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    922

    TAC

    478 000

    g)

    la voce relativa all'aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Aringa (13)

    Clupea harengus

    Zona

    :

    IIIa

    (HER/03A-BC)

    Danimarca

    5 692

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    51

    Svezia

    916

    Unione

    6 659

    TAC

    6 659

    h)

    la voce relativa all'aringa nelle zone IV, VIId e nelle acque UE della zona IIa è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Aringa (14)

    Clupea harengus

    Zona

    :

    IV, VIId e acque UE della zona IIa

    (HER/2A47DX)

    Belgio

    71

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    13 787

    Germania

    71

    Francia

    71

    Paesi Bassi

    71

    Svezia

    67

    Regno Unito

    262

    Unione

    14 400

    TAC

    14 400

    i)

    la voce relativa all'aringa nelle zone IVc, VIId è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Aringa (15)

    Clupea harengus

    Zona

    :

    IVc e VIId (16)

    (HER/4CXB7D)

    Belgio

    9 285 (17)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    1 187 (17)

    Germania

    733 (17)

    Francia

    13 035 (17)

    Paesi Bassi

    23 276 (17)

    Regno Unito

    5 064 (17)

    Unione

    52 580

    TAC

    478 000

    j)

    la voce relativa all'aringa nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    Skagerrak

    (COD/03AN.)

    Belgio

    9 (18)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    3 026 (18)

    Germania

    76 (18)

    Paesi Bassi

    19 (18)

    Svezia

    530 (18)

    Unione

    3 660

    TAC

    3 783

    k)

    la voce relativa al merluzzo bianco nella zona IV, nelle acque UE della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    IV; acque UE della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (COD/2A3AX4)

    Belgio

    782 (19)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    4 495 (19)

    Germania

    2 850 (19)

    Francia

    966 (19)

    Paesi Bassi

    2 540 (19)

    Svezia

    30 (19)

    Regno Unito

    10 311 (19)

    Unione

    21 974

    Norvegia

    4 501 (20)

    TAC

    26 475

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (COD/*04N-)

    Unione

    19 099"

    l)

    la voce relativa al merluzzo bianco nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (COD/04-N.)

    Svezia

    382 (21)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    382

    TAC

    Non pertinente

    m)

    la voce relativa al merluzzo bianco nella zona VIId è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    VIId

    (COD/07D.)

    Belgio

    66 (22)

    TAC analitico.

    Francia

    1 295 (22)

    Paesi Bassi

    39 (22)

    Regno Unito

    143 (22)

    Unione

    1 543

    TAC

    1 543

    n)

    la voce relativa all'eglefino nella zona IIIa e nelle acque UE delle sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    IIIa, acque UE delle sottodivisioni 22-32

    (HAD/3A/BCD)

    Belgio

    13

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    2 231

    Germania

    142

    Paesi Bassi

    3

    Svezia

    264

    Unione

    2 653

    TAC

    2 770"

    o)

    la voce relativa all'eglefino nella zona IV e nelle acque UE della zona IIa è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    IV; acque UE della zona IIa

    (HAD/2AC4.)

    Belgio

    257

    TAC analitico.

    Danimarca

    1 770

    Germania

    1 126

    Francia

    1 963

    Paesi Bassi

    193

    Svezia

    178

    Regno Unito

    29 194

    Unione

    34 681

    Norvegia

    10 359

    TAC

    45 040

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (HAD/*04N-)

    Unione

    25 798"

    p)

    la voce relativa all'eglefino nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (HAD/04-N.)

    Svezia

    707 (23)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    707

    TAC

    Non pertinente

    q)

    la voce relativa al merlano nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona

    :

    IIIa

    (WHG/03A.)

    Danimarca

    929

    TAC precauzionale

    Paesi Bassi

    3

    Svezia

    99

    Unione

    1 031

    TAC

    1 050"

    r)

    la voce relativa al merlano nella zona IV e nelle acque UE della zona IIa è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona

    :

    IV; acque UE della zona IIa

    (WHG/2AC4.)

    Belgio

    365

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    1 577

    Germania

    410

    Francia

    2 370

    Paesi Bassi

    912

    Svezia

    3

    Regno Unito

    11 402

    Unione

    17 039

    Norvegia

    1 893 (24)

    TAC

    18 932

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (WHG/*04N-)

    Unione

    11 544"

    s)

    la voce relativa al merlano e al merluzzo giallo nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Merlano e merluzzo giallo

    Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

    Zona

    :

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (WHG/04-N.) per il merlano;

    (POL/04-N.) per il merluzzo giallo

    Svezia

    190 (25)

    TAC precauzionale.

    Unione

    190

    TAC

    Non pertinente

    t)

    la voce relativa al melù nelle acque norvegesi delle zone II e IV è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone II e IV

    (WHB/24-N.)

    Danimarca

    0

    TAC analitico.

    Regno Unito

    0

    Unione

    0

    TAC

    643 000"

    u)

    la voce relativa al melù nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

    (WHB/1X14)

    Danimarca

    17 715 (26)

    TAC analitico.

    Germania

    6 888 (26)

    Spagna

    15 018 (26)  (27)

    Francia

    12 328 (26)

    Irlanda

    13 718 (26)

    Paesi Bassi

    21 601 (26)

    Portogallo

    1 395 (26)  (27)

    Svezia

    4 382 (26)

    Regno Unito

    22 987 (26)

    Unione

    116 032 (26)

    Norvegia

    45 000

    TAC

    643 000

    v)

    la voce relativa al melù nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona

    :

    VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1.

    (WHB/8C3411)

    Spagna

    13 213

    TAC analitico.

    Portogallo

    3 303

    Unione

    16 516 (28)

    TAC

    643 000

    w)

    la voce relativa al melù nelle acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona

    :

    Acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O

    (WHB/24A567)

    Norvegia

    113 630 (29)  (30)

    TAC analitico.

    TAC

    643 000

    x)

    la voce relativa alla molva azzurra nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

    (BLI/5B67-)

    Germania

    25

    TAC analitico.

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

    Estonia

    4

    Spagna

    79

    Francia

    1 806

    Irlanda

    7

    Lituania

    2

    Polonia

    1

    Regno Unito

    459

    Altri

    7 (31)

    Unione

    2 390

    Norvegia

    150 (32)

    TAC

    2 540

    y)

    la voce relativa alla molva nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Molva

    Molva molva

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

    (LIN/6X14.)

    Belgio

    30

    TAC analitico.

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

    Danimarca

    5

    Germania

    109

    Spagna

    2 211

    Francia

    2 357

    Irlanda

    591

    Portogallo

    5

    Regno Unito

    2 716

    Unione

    8 024

    Norvegia

    6 140 (33)  (34)

    TAC

    14 164

    z)

    la voce relativa alla molva nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Molva

    Molva molva

    Zona

    :

    Acque norvegesi della zona IV

    (LIN/04-N.)

    Belgio

    7

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    831

    Germania

    23

    Francia

    9

    Paesi Bassi

    1

    Regno Unito

    74

    Unione

    945

    TAC

    Non pertinente"

    aa)

    la voce relativa allo scampo nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona

    :

    Acque norvegesi della zona IV

    (NEP/04-N.)

    Danimarca

    947

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    0

    Regno Unito

    53

    Unione

    1 000

    TAC

    Non pertinente"

    bb)

    la voce relativa al gamberello boreale nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona

    :

    IIIa

    (PRA/03A.)

    Danimarca

    2 308

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Svezia

    1 243

    Unione

    3 551

    TAC

    6 650"

    cc)

    la voce relativa al gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona

    :

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (PRA/04-N.)

    Danimarca

    357

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Svezia

    123 (35)

    Unione

    480

    TAC

    Non pertinente

    dd)

    la voce relativa alla passera di mare nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    Skagerrak

    (PLE/03AN.)

    Belgio

    55

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    7 117

    Germania

    37

    Paesi Bassi

    1 369

    Svezia

    381

    Unione

    8 959

    TAC

    9 142"

    (ee)

    la voce relativa alla passera di mare nella zona IV, nelle acque UE della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat, è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    IV; acque UE della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (PLE/2A3AX4)

    Belgio

    5 614

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    18 245

    Germania

    5 263

    Francia

    1 053

    Paesi Bassi

    35 086

    Regno Unito

    25 964

    Unione

    91 225

    Norvegia

    5 845

    TAC

    97 070

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (PLE/*04N-)

    Unione

    37 331"

    ff)

    la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle zone IIIa e IV, nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e nelle sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona

    :

    IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

    (POK/2A34.)

    Belgio

    32

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    3 757

    Germania

    9 487

    Francia

    22 326

    Paesi Bassi

    95

    Svezia

    516

    Regno Unito

    7 273

    Unione

    43 486

    Norvegia

    47 734 (36))

    TAC

    91 220

    gg)

    la voce relativa al merluzzo carbonaro nella zona VI e nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona

    :

    VI; acque UE e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

    (POK/56/-14)

    Germania

    484

    TAC analitico.

    Francia

    4 805

    Irlanda

    421

    Regno Unito

    3 254

    Unione

    8 964

    Norvegia

    500 (37)

    TAC

    9 464

    hh)

    la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona

    :

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (POK/04-N.)

    Svezia

    880 (38)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    880

    TAC

    Non pertinente

    ii)

    la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque UE delle zone IIa e IV e nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb e VI è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona

    :

    Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VI

    (GHL/2A-C46)

    Danimarca

    13

    TAC analitico.

    Germania

    23

    Estonia

    13

    Spagna

    13

    Francia

    218

    Irlanda

    13

    Lituania

    13

    Polonia

    13

    Regno Unito

    857

    Unione

    1 176

    Norvegia

    824 (39)

    TAC

    2 000

    jj)

    la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV, nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e nelle sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona

    :

    IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

    (MAC/2A34.)

    Belgio

    440 (42)

    TAC analitico.

    Danimarca

    15 072 (42)

    Germania

    459 (42)

    Francia

    1 387 (42)

    Paesi Bassi

    1 396 (42)

    Svezia

    4 174 (40)  (41)  (42)

    Regno Unito

    1 293 (42)

    Unione

    24 221 (40)  (42)

    Norvegia

    141 809 (43)

    TAC

    Non pertinente

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    IIIa

    (MAC/*03 A.)

    IIIa e IVbc

    (MAC/*3A4BC)

    IVb

    (MAC/*04B.)

    IVc

    (MAC/*04C.)

    VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 31 marzo 2013 e nel dicembre 2013

    (MAC/*2A6.)

    Danimarca

    0

    4 130

    0

    0

    8 107

    Francia

    0

    490

    0

    0

    0

    Paesi Bassi

    0

    490

    0

    0

    0

    Svezia

    0

    0

    390

    10

    1 573

    Regno Unito

    0

    490

    0

    0

    0

    Norvegia

    3 000

    0

    0

    0

    0"

    kk)

    la voce relativa allo sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona

    :

    VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

    (MAC/2CX14-)

    Germania

    17 326

    TAC analitico.

    Spagna

    18

    Estonia

    144

    Francia

    11 552

    Irlanda

    57 753

    Lettonia

    106

    Lituania

    106

    Paesi Bassi

    25 267

    Polonia

    1 220

    Regno Unito

    158 825

    Unione

    272 317

    Norvegia

    11 788 (44)  (45)

    TAC

    Non pertinente

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque UE e acque norvegesi della zona IVa

    (MAC/*4 A-EN)

    Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2013 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2013

    Acque norvegesi della zona IIa

    (MAC/*2AN-)

    Germania

    6 971

    710

    Francia

    4 648

    473

    Irlanda

    23 237

    2 366

    Paesi Bassi

    10 166

    1 035

    Regno Unito

    63 905

    6 507

    Unione

    108 927

    11 091"

    ll)

    la voce relativa allo sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona

    :

    VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1.

    (MAC/8C3411)

    Spagna

    25 682 (46)

    TAC analitico.

    Francia

    170 (46)

    Portogallo

    5 308 (46)

    Unione

    31 160

    TAC

    Non pertinente

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    VIIIb

    (MAC/*08B.)

    Spagna

    2 157

    Francia

    14

    Portogallo

    446"

    mm)

    la voce relativa allo sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone IIa e IVa

    (MAC/2A4 A-N)

    Danimarca

    10 694 (47)

    TAC analitico.

    Unione

    10 694 (47)

    TAC

    Non pertinente

    nn)

    la voce relativa alla sogliola nelle acque UE delle zone II e IV è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Sogliola

    Solea solea

    Zona

    :

    Acque UE delle zone II e IV

    (SOL/24-C.)

    Belgio

    1 164

    TAC analitico.

    Danimarca

    532

    Germania

    931

    Francia

    233

    Paesi Bassi

    10 511

    Regno Unito

    599

    Unione

    13 970

    Norvegia

    30 (48)

    TAC

    14 000

    oo)

    la voce relativa allo spratto e alle catture accessorie connesse nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Spratto e catture accessorie connesse

    Sprattus sprattus

    Zona

    :

    IIIa

    (SPR/03A.)

    Danimarca

    27 875 (49)

    TAC precauzionale

    Germania

    58 (49)

    Svezia

    10 547 (49)

    Unione

    38 480

    TAC

    41 600

    pp)

    la voce relativa allo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Spratto e catture accessorie connesse

    Sprattus sprattus

    Zona

    :

    ..Acque UE zone IIa e IV

    (SPR/2AC4-C)

    Belgio

    1 737 (51)

    TAC precauzionale

    Danimarca

    137 489 (51)

    Germania

    1 737 (51)

    Francia

    1 737 (51)

    Paesi Bassi

    1 737 (51)

    Svezia

    1 330 (50)  (51)

    Regno Unito

    5 733 (51)

    Unione

    151 500

    Norvegia

    10 000

    TAC

    161 500

    qq)

    la voce relativa ai suri/sugarelli e alle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

    Trachurus spp.

    Zona

    :

    Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId

    (JAX/4BC7D)

    Belgio

    38 (54)

    TAC precauzionale

    Danimarca

    16 367 (54)

    Germania

    1 445 (52)  (54)

    Spagna

    304 (54)

    Francia

    1 358 (52)  (54)

    Irlanda

    1 029 (54)

    Paesi Bassi

    9 854 (52)  (54)

    Portogallo

    35 (54)

    Svezia

    75 (54)

    Regno Unito

    3 895 (52)  (54)

    Unione

    34 400

    Norvegia

    3 550 (53)

    TAC

    37 950

    rr)

    la voce relativa ai suri/sugarelli e alle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa e IVa, delle zone VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, delle acque UE e acque internazionali della zona Vb e delle acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

    Trachurus spp.

    Zona

    :

    Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (JAX/2A-14)

    Danimarca

    15 702 (55)  (57)

    TAC analitico.

    Germania

    12 251 (55)  (56)  (57)

    Spagna

    16 711 (57)

    Francia

    6 306 (55)  (56)  (57)

    Irlanda

    40 803 (55)  (57)

    Paesi Bassi

    49 156 (55)  (56)  (57)

    Portogallo

    1 610 (57)

    Svezia

    675 (55)  (57)

    Regno Unito

    14 775 (55)  (56)  (57)

    Unione

    157 989

    TAC

    157 989

    ss)

    la voce relativa alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella zona IIIa e nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Busbana norvegese e catture accessorie connesse

    Trisopterus esmarki

    Zona

    :

    IIIa; acque UE delle zone IIa e IV

    (NOP/2A3A4.)

    Danimarca

    167 345 (58)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    32 (58)  (59)

    Paesi Bassi

    123 (58)  (59)

    Unione

    167 500 (58)

    Norvegia

    20 000

    TAC

    187 500

    tt)

    la voce relativa al pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Pesce industriale

    Zona

    :

    Acque norvegesi della zona IV

    (I/F/04-N.)

    Svezia

    800 (60)  (61)

    TAC precauzionale

    Unione

    800

    TAC

    Non pertinente

    uu)

    la voce relativa ad altre specie nelle acque UE delle zone Vb, VI e VII è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Altre specie

    Zona

    :

    Acque UE delle zone Vb, VI e VII

    (OTH/5B67-C)

    Unione

    Non pertinente

    TAC precauzionale

    Norvegia

    140 (62)

    TAC

    Non pertinente

    vv)

    la voce relativa ad altre specie nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Altre specie

    Zona

    :

    Acque norvegesi della zona IV

    (OTH/04-N.)

    Belgio

    35

    TAC precauzionale

    Danimarca

    3 250

    Germania

    366

    Francia

    151

    Paesi Bassi

    260

    Svezia

    Non pertinente (63)

    Regno Unito

    2 438

    Unione

    6 500 (64)

    TAC

    Non pertinente

    ww)

    la voce relativa ad altre specie nelle acque UE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Altre specie

    Zona

    :

    Acque UE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N

    (OTH/2A46AN)

    Unione

    Non pertinente

    TAC precauzionale

    Norvegia

    3 250 (65)  (66)

    TAC

    Non pertinente

    2.

    L'allegato IB del regolamento (UE) n. 40/2013 è così modificato:

    a)

    la voce relativa all'aringa nelle acque UE, norvegesi e internazionali delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    Acque UE, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II

    (HER/1/2)

    Belgio

    14 (67)

    TAC analitico.

    Danimarca

    13 806 (67)

    Germania

    2 418 (67)

    Spagna

    46 (67)

    Francia

    596 (67)

    Irlanda

    3 574 (67)

    Paesi Bassi

    4 941 (67)

    Polonia

    699 (67)

    Portogallo

    46 (67)

    Finlandia

    214 (67)

    Svezia

    5 116 (67)

    Regno Unito

    8 827 (67)

    Unione

    40 297 (67)

    Norvegia

    34 695 (68)

    TAC

    619 000

    Condizioni speciali:

    nei limiti della suindicata quota del TAC spettante all'Unione, nelle zone specificate non possono essere prelevate più di 34 695 t:

    Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen

    (HER/*2AJMN)"

    b)

    la voce relativa al merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (COD/1N2AB.)

    Germania

    2 413

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Grecia

    299

    Spagna

    2 691

    Irlanda

    299

    Francia

    2 215

    Portogallo

    2 691

    Regno Unito

    9 363

    Unione

    19 971

    TAC

    Non pertinente"

    c)

    la voce relativa al merluzzo bianco nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 e nelle acque groenlandesi della zona XIV è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1 e acque groenlandesi della zona XIV

    (COD/N1GL14)

    Germania

    1 391 (69)  (70)  (71)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    309 (69)  (70)  (71)

    Unione

    1 700 (69)  (70)  (71)

    Norvegia

    500

    TAC

    Non pertinente

    d)

    la voce relativa al merluzzo bianco nelle zone I e IIb è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    I e IIb

    (COD/1/2B.)

    Germania

    7 739 (74)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Spagna

    14 329 (74)

    Francia

    3 758 (74)

    Polonia

    3 057 (74)

    Portogallo

    2 816 (74)

    Regno Unito

    5 223 (74)

    Altri Stati membri

    250 (72)  (74)

    Unione

    37 172 (73)

    TAC

    986 000

    e)

    la voce relativa all’ippoglosso atlantico nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Ippoglosso atlantico

    Hippoglossus hippoglossus

    Zona

    :

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (HAL/514GRN)

    Portogallo

    125

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    125

    Norvegia

    75 (75)

    TAC

    Non pertinente

    f)

    la voce relativa all'ippoglosso atlantico nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Ippoglosso atlantico

    Hippoglossus hippoglossus

    Zona

    :

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (HAL/N1GRN.)

    Unione

    125

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Norvegia

    75 (76)

    TAC

    Non pertinente

    g)

    la voce relativa ai granatieri nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona

    :

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (GRV/514GRN)

    Unione

    140 (77)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente (78)

    h)

    la voce relativa ai granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona

    :

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (GRV/N1GRN.)

    Unione

    140 (79)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente (80)

    i)

    la voce relativa al capelin nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona

    :

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (CAP/514GRN)

    Danimarca

    4 909

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    46

    Svezia

    352

    Germania

    214

    Tutti gli Stati membri

    254 (81)  (82)

    Unione

    5 775 (83)

    TAC

    Non pertinente

    j)

    la voce relativa all'eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (HAD/1N2AB.)

    Germania

    317

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    191

    Regno Unito

    973

    Unione

    1 481

    TAC

    Non pertinente"

    k)

    la voce relativa al gamberello boreale nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona

    :

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (PRA/514GRN)

    Danimarca

    2 400

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    2 400

    Unione

    4 800

    Norvegia

    2 700 (84)

    TAC

    Non pertinente"

    l)

    la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (POK/1N2AB.)

    Germania

    2 040

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    328

    Regno Unito

    182

    Unione

    2 550

    TAC

    Non pertinente"

    m)

    la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (GHL/1N2AB.)

    Germania

    25 (85)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    25 (85)

    Unione

    50 (85)

    TAC

    Non pertinente

    n)

    la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona

    :

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (GHL/N1GRN.)

    Germania

    2 075

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    2 075 (86)

    Norvegia

    575

    TAC

    Non pertinente

    o)

    la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona

    :

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (GHL/514GRN)

    Germania

    3 695

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    195

    Unione

    3 890 (87)

    Norvegia

    575

    TAC

    Non pertinente

    p)

    la voce relativa agli scorfani nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (RED/1N2AB.)

    Germania

    766 (88)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Spagna

    95 (88)

    Francia

    84 (88)

    Portogallo

    405 (88)

    Regno Unito

    150 (88)

    Unione

    1 500 (88)

    TAC

    Non pertinente

    q)

    la voce relativa agli scorfani (di acque pelagiche) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Scorfani (acque pelagiche)

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (RED/N1G14P)

    Germania

    2 173 (89)  (90)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    11 (89)  (90)

    Regno Unito

    16 (89)  (90)

    Unione

    2 200 (89)  (90)

    Norvegia

    800 (91)

    TAC

    Non pertinente

    r)

    la voce relativa ad altre specie nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Altre specie

    Zona:

    :

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (OTH/1N2AB.)

    Germania

    117 (92)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    47 (92)

    Regno Unito

    186 (92)

    Unione

    350 (92)

    TAC

    Non pertinente

    3.

    L'allegato ID del regolamento (UE) n. 40/2013 è modificato come segue:

    a)

    la voce relativa al pesce spada nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona

    :

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (SWO/AN05N)

    Spagna

    6 949 (93)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    1 263 (93)

    Altri Stati membri

    135,5 (93)  (94)

    Unione

    8 347,5

    TAC

    13 700

    b)

    la voce relativa al pesce spada nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N è sostituita dalla seguente:

    "Specie

    :

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona

    :

    Oceano Atlantico, a sud di 5° N

    (SWO/AS05N)

    Spagna

    4 818,18 (95)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    361,82 (95)

    Unione

    5 180

    TAC

    15 000

    4.

    L’allegato I J del regolamento (UE) n. 40/2013 è sostituito dal seguente:

    "ALLEGATO IJ

    ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

    Specié

    :

    Sugarello cileno

    Trachurus murphyi

    Zona

    :

    Zona della convenzione SPRFMO

    (CJM/SPRFMO)

    Germania

    7 808,07 (1)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Paesi Bassi

    8 463,14 (1)

    Lituania

    5 433,05 (1)

    Polonia

    9 341,74 (1)

    Unione

    31 046 (1)"

    5.

    L'allegato III del regolamento (UE) n. 40/2013 è sostituito dal seguente:

    "ALLEGATO III

    Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi ue operanti nelle acque di paesi terzi

    Zona di pesca

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

    Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

    Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

    Aringa, a nord di 62° 00' N

    77

    DK: 25

    DE: 5

    FR: 1

    IE: 8

    NL: 9

    PL: 1

    SV: 10

    UK: 18

    57

    Specie demersali, a nord di 62° 00 N

    80

    DE: 16

    IE: 1

    ES: 20

    FR: 18

    PT: 9

    UK: 14

    Non attribuite: 2

    50

    Sgombro

    Non pertinente

    Non pertinente

    70 (96)

    Specie industriali, a sud di 62° 00' N

    480

    DK: 450

    UK: 30

    150

    6.

    L'allegato VIII del regolamento (UE) n. 40/2013 è sostituito dal seguente:

    "ALLEGATO VIII

    LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE UE

    Stato di bandiera

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

    Norvegia

    Aringa, a nord di 62° 00' N

    20

    20

    Venezuela (97)

    Lutiani (acque della Guiana francese)

    45

    45


    (1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

    (2)  Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2% del contingente (OT1/*2A3A4).

    Condizioni speciali:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IIB:

    Zona

    :

    Acque UE delle zone di gestione del cicerello

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    (SAN/234_1)

    (SAN/234_2)

    (SAN/234_3)

    (SAN/234_4)

    (SAN/234_5)

    (SAN/234_6)

    (SAN/234_7)

    Danimarca

    190 635

    16 549

    37 731

    3 773

    0

    317

    0

    Regno Unito

    4 167

    362

    825

    82

    0

    7

    0

    Germania

    292

    25

    58

    6

    0

    0

    0

    Svezia

    7 000

    608

    1 386

    139

    0

    12

    0

    Unione

    202 094

    17 544

    40 000

    4 000

    0

    336

    0

    Norvegia

    22 450

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Totale

    224 544

    17 544

    40 000

    4 000

    0

    336

    0"

    (3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (4)  Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).

    (5)  Condizioni speciali: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare 3 000 t (OTH/*5B67-).

    (6)  Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di 6 140 t per la molva (LIN/*5B67-) e 2 923 t per il brosmio (USK/*5B67-), sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII."

    (7)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (8)  Condizioni speciali: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque UE della zona IV (HER/*04-C.)."

    (9)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).

    (10)  Di cui fino a 50 000 t possono essere prelevate nelle acque UE delle zone IVa e IVb (HER/*4AB-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi a sud

    di 62° N (HER/*04N-) ()

    Unione

    50 000

    ()  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.)."

    (11)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.)."

    (12)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente."

    (13)  Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm."

    (14)  Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm."

    (15)  Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (16)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

    (17)  Condizioni speciali: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/*04B.)."

    (18)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento."

    (19)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

    (20)  Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (COD/*04N-)

    Unione

    19 099"

    (21)  Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente."

    (22)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento."

    (23)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti."

    (24)  Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (WHG/*04N-)

    Unione

    11 544"

    (25)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti."

    (26)  Condizioni speciali: di cui fino al 64 % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

    (27)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione."

    (28)  Condizioni speciali: di cui fino al 64 % può essere pescato nella ZEE norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2)."

    (29)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

    (30)  Condizioni speciali: le catture nella zona IV non devono superare 28 408 t, vale a dire il 25 % del contingente di accesso della Norvegia."

    (31)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (32)  Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C)."

    (33)  Condizioni speciali: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità delle catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare 3 000 t (OTH/*6X14.).

    (34)  Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 6 140 t per la molva e 2 923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII."

    (35)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti."

    (36)  Può essere prelevato unicamente nelle acque UE della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC."

    (37)  Da prelevare a nord di 56° 30′ N (POK/*5614N)."

    (38)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente."

    (39)  Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C)."

    (40)  Condizioni speciali: comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).

    (41)  Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (42)  Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).

    (43)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la parte norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a 39 599 t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa (MAC/*03A.).

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    IIIa

    (MAC/*03 A.)

    IIIa e IVbc

    (MAC/*3A4BC)

    IVb

    (MAC/*04B.)

    IVc

    (MAC/*04C.)

    VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 31 marzo 2013 e nel dicembre 2013

    (MAC/*2A6.)

    Danimarca

    0

    4 130

    0

    0

    8 107

    Francia

    0

    490

    0

    0

    0

    Paesi Bassi

    0

    490

    0

    0

    0

    Svezia

    0

    0

    390

    10

    1 573

    Regno Unito

    0

    490

    0

    0

    0

    Norvegia

    3 000

    0

    0

    0

    0"

    (44)  Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30′ N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).

    (45)  28 362 t aggiuntive di contingente di accesso possono essere pescate dalla Norvegia a nord di 56° 30′ N e imputate al limite di cattura (MAC/*N6530).

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque UE e acque norvegesi della zona IVa

    (MAC/*4 A-EN)

    Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2013 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2013

    Acque norvegesi della zona IIa

    (MAC/*2AN-)

    Germania

    6 971

    710

    Francia

    4 648

    473

    Irlanda

    23 237

    2 366

    Paesi Bassi

    10 166

    1 035

    Regno Unito

    63 905

    6 507

    Unione

    108 927

    11 091"

    (46)  Condizioni speciali: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    VIIIb

    (MAC/*08B.)

    Spagna

    2 157

    Francia

    14

    Portogallo

    446"

    (47)  Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente."

    (48)  Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (SOL/*04-C.)."

    (49)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*03A)."

    (50)  Inclusi i cicerelli.

    (51)  Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda e di merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del contingente (OTH/*2AC4C)."

    (52)  Condizioni speciali: fino al 5% di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2A-14).

    (53)  Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (JAX/*04-C.).

    (54)  Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OTH/*4BC7D)."

    (55)  Condizioni speciali: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque UE delle divisioni IIa o IVa prima del 30 giugno 2013, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).

    (56)  Condizioni speciali: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.).

    (57)  Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*2o-14)."

    (58)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di busbana norvegese. Le catture accessorie di eglefino e merlano devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OT2/*2A3A4).

    (59)  Da prelevare unicamente nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV."

    (60)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (61)  Condizioni speciali: di cui non oltre 400 t di suri/sugarelli (JAX/*04-N.)."

    (62)  Da pescare esclusivamente con palangari."

    (63)  Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

    (64)  Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni."

    (65)  Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).

    (66)  Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni."

    (67)  La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque UE, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.

    (68)  Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque UE a nord di 62° N.

    Condizioni speciali:

    nei limiti della suindicata quota del TAC spettante all'Unione, nelle zone specificate non possono essere prelevate più di 34 695 t:

    Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen

    (HER/*2AJMN)"

    (69)  La zona della Groenlandia orientale denominata "Kleine Banke" è chiusa a tutte le attività di pesca. Tale zona è delimitata dalle seguenti coordinate:

     

    64°40' N 37°30' O

     

    64°40' N 36°30' O

     

    64°15' N 36°30'O e

     

    64°15' N 37°30' O

    (70)  Può essere pescato a est o ovest della Groenlandia. Tuttavia, nella Groenlandia orientale la pesca è consentita solo:

    con reti da traino dal 1o luglio al 31 dicembre 2013;

    con palangari dal 1o aprile al 31 dicembre 2013.

    (71)  TLe attività di pesca sono condotte con una copertura di osservazione del 100 % e con VMS. Non oltre l'80 % del contingente può essere prelevato in una delle zone sotto indicate. Inoltre in ciascuna zona deve essere condotto uno sforzo minimo di 10 cale per nave:

    Zona

    Confine

    1.

    Groenlandia orientale (COD/N65E44)

    A nord di 65° N e ad est di 44° O

    2.

    Groenlandia orientale (COD/645E44)

    Tra 64° N e 65° N ad est di 44° O

    3.

    Groenlandia orientale (COD/624E44)

    Tra 62° N e 64° N ad est di 44° O

    4.

    Groenlandia orientale (COD/S62E44)

    A sud di 62° N e ad est di 44° O

    5.

    Groenlandia occidentale (COD/S62W44)

    A sud di 62° N e ad ovest di 44° O

    6.

    Groenlandia occidentale (COD/N62W44)

    A nord di 62° N e ad ovest di 44° O"

    (72)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

    (73)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

    (74)  Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 15 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco."

    (75)  Quantitativo assegnato dal contingente dell'Unione, da pescare con palangari (HAL/*514GN)."

    (76)  Da pescare con palangari (HAL/*N1GRN)."

    (77)  Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514GRN) e Macrourus berglax (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    (78)  Alla Norvegia è assegnato un quantitativo totale di 120 tonnellate che può essere pescato nella zona di questo TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G). Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514N1G) e Macrourus berglax (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente."

    (79)  Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/N1GRN.) e Macrourus berglax (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    (80)  Alla Norvegia è assegnato un quantitativo totale di 120 tonnellate che può essere pescato nella zona di questo TAC o nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514N1G). Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514N1G) e Macrourus berglax (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente."

    (81)  Ad eccezione degli Stati membri a cui è stato assegnato più del 10% del contingente dell'Unione.

    (82)  Gli Stati membri a cui è stato assegnato un contingente possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente.

    (83)  Da pescare dal 1o gennaio al 30 aprile 2013. Se un livello di cattura del 70% di questo contingente iniziale dell'Unione è raggiunto entro il 15 aprile 2013, tale contingente dell'Unione è automaticamente aumentato di un quantitativo supplementare di 5 775 t da pescare nello stesso periodo. Detto contingente supplementare dell'Unione si considera assegnato secondo gli stessi criteri di ripartizione."

    (84)  Quantitativo assegnato dal contingente dell'Unione.

    (85)  Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente."

    (86)  Da pescare a sud di 68° N."

    (87)  La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente."

    (88)  Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente."

    (89)  Può essere pescato solo con reti da traino.

    (90)  Condizioni speciali: i contingenti possono essere pescati nella zona di regolamentazione NEAFC a condizione che la parte dei contingenti pescati in tale zona sia comunicata separatamente (RED/*5-14P). Quando la pesca è praticata nella zona di regolamentazione NEAFC, può essere prelevato unicamente dal 10 maggio 2013 come scorfano di acque pelagiche profonde e unicamente nella zona (la "NEAFC box") delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    64° 45'

    28° 30'

    2

    62° 50'

    25° 45'

    3

    61° 55'

    26° 45'

    4

    61° 00'

    26° 30'

    5

    59° 00'

    30° 00'

    6

    59° 00'

    34° 00'

    7

    61° 30'

    34° 00'

    8

    62° 50'

    36° 00'

    9

    64° 45'

    28° 30'

    (91)  Da pescarsi esclusivamente nella NEAFC box definita nella nota in calce 2 (RED/*5-14N)."

    (92)  Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente."

    (93)  Condizioni speciali: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).

    (94)  Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria."

    (95)  Condizioni speciali: fino a un massimo del 3,86 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N)."

    (96)  Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale."

    (97)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guiana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione."


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