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Document 32013R0202

Regolamento di esecuzione (UE) n. 202/2013 della Commissione, dell’ 8 marzo 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la presentazione dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo e gli scambi con i paesi terzi

GU L 67 del 9.3.2013, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/202/oj

9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 202/2013 DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la presentazione dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo e gli scambi con i paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 103 octovicies, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 103 quindecies, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007, entro il 1o agosto 2013 gli Stati membri possono decidere di ridurre, a decorrere dal 2015, l’importo disponibile per i programmi di sostegno di cui all’allegato X ter, al fine di aumentare i massimali nazionali a loro disposizione per i pagamenti diretti di cui all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2). L’importo derivante dalla riduzione permane definitivamente nei massimali nazionali per i pagamenti diretti e non è più disponibile per le misure elencate negli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)

Ai sensi dell’articolo 103 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, entro il 1o dicembre 2012 gli Stati membri potevano decidere di concedere un sostegno ai viticoltori per il 2014 assegnando loro diritti all’aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. In tal caso, gli Stati membri provvedono a tale sostegno nei loro programmi di sostegno e il sostegno per il 2014 rimane nell’ambito del regime di pagamento unico e cessa di essere disponibile per le misure elencate agli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007. Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (3) deve specificare le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere in relazione all’articolo 103 quindecies, paragrafo 1 bis, e all’articolo 103 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Alla luce dell’esperienza maturata con l’attuazione dei programmi di sostegno e al fine di preparare la presentazione dei progetti di programmi di sostegno per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018, occorre completare il quadro e le prescrizioni specifiche per il nuovo periodo di programmazione.

(4)

Ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 555/2008, i vini di cui all’articolo 103 septdecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono ammessi al beneficio di misure di promozione sui mercati dei paesi terzi a condizione che il sostegno a favore delle azioni di promozione e di informazione non duri più di tre anni per un dato beneficiario in un dato paese terzo, periodo eventualmente rinnovabile una sola volta per non più di due anni. Questa disposizione è stata applicata per la presentazione del primo programma di sostegno ed è opportuno introdurre una prescrizione analoga per la presentazione del nuovo programma di sostegno; tuttavia, considerata l’importanza di stimolare l’apertura di nuovi mercati nei paesi terzi, sarebbe opportuno accordare la preferenza ai beneficiari che non hanno ricevuto sostegno in passato o a quelli che si orientano verso un nuovo paese terzo per il quale non hanno ricevuto sostegno in passato nell’ambito del regime in oggetto.

(5)

A norma dell’articolo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 555/2008, la preferenza va data, nella selezione dei beneficiari, alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (4) e ai marchi collettivi. Al fine di semplificare l’attuazione della misura, occorre eliminare la preferenza data ai marchi collettivi, lasciando impregiudicata la possibilità di concedere un sostegno alla promozione di marchi commerciali.

(6)

Gli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 555/2008 recano disposizioni concernenti la definizione, la procedura, le domande e i livelli di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti. Fatte salve le condizioni di cui all’articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, alla luce dell’esperienza maturata con l’attuazione di questa misura risulta necessario specificare talune operazioni considerate non ammissibili al sostegno. Occorre inoltre precisare e allo stesso tempo semplificare le modalità di calcolo degli importi forfettari. In particolare, per evitare una sovracompensazione, è opportuno specificare che gli importi forfettari si fondano su un calcolo esatto dei costi effettivi di ciascun tipo di operazione.

(7)

L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 555/2008 reca disposizioni transitorie sulle operazioni di ristrutturazione già pianificate in applicazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (5). Tali disposizioni sono ormai obsolete e l’articolo in questione deve pertanto essere soppresso.

(8)

Gli articoli da 26 a 34 disciplinano tre misure che hanno cessato di applicarsi il 31 luglio 2012: la distillazione di alcole per usi commestibili, la distillazione di crisi e l’impiego di mosto di uve concentrato. Occorre pertanto sopprimere i suddetti articoli.

(9)

Gli articoli da 67 a 73 disciplinano il regime di estirpazione che ha cessato di applicarsi nel 2011. Occorre pertanto sopprimere i suddetti articoli.

(10)

Ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 555/2008, alle misure di investimento si applicano mutatis mutandis gli articoli 26, 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione (6). Tuttavia, alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, e degli articoli da 76 a 80 del regolamento (CE) n. 555/2008, è opportuno sopprimere, per motivi di chiarezza, il riferimento ad alcune di queste disposizioni che sono attualmente recepite nel regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione (7).

(11)

L’articolo 81, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 555/2008 disciplina i controlli relativi al potenziale produttivo e alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti sulle superfici che beneficiano di un premio di estirpazione ai sensi degli articoli da 85 sexdecies a 85 quinvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007. Il regime di estirpazione ha cessato di applicarsi nel 2011. Occorre pertanto sopprimere le suddette disposizioni. Tuttavia, l’articolo 81, paragrafo 4 prevede, in caso di estirpazione, un controllo in loco o un controllo mediante telerilevamento se la risoluzione del telerilevamento è pari o superiore a 1 m2 o se viene estirpato l’intero vigneto. L’estirpazione prima del reimpianto può anche essere eseguita nel quadro di una misura di ristrutturazione e di riconversione, sicché è opportuno prevedere la stessa disposizione in relazione a tale misura.

(12)

Il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione (8) ha introdotto il documento semplificato VI-1 per i prodotti vitivinicoli, compresi i succhi di uve originari dei paesi ivi elencati, tra cui gli Stati Uniti d’America, importati nell’Unione. In seguito all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino (9), il vino prodotto negli Stati Uniti può essere importato nell’Unione accompagnato da un documento di certificazione, come previsto all’articolo 9 dell’accordo stesso. Pertanto nel regolamento (CE) n. 555/2008, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 883/2001, gli Stati Uniti d’America non figurano nell’elenco di paesi autorizzati a usare il documento semplificato VI-1. Tuttavia, poiché i succhi di uve non sono contemplati dal suddetto accordo, occorre aggiungere all’elenco gli Stati Uniti d’America relativamente ai prodotti vitivinicoli non contemplati dall’accordo.

(13)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:

1)

All’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri che decidono di ridurre, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, l’importo disponibile per i programmi di sostegno al fine di aumentare i massimali nazionali a loro disposizione per i pagamenti diretti di cui all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (10) notificano detti importi anteriormente al 1o agosto 2013. Se la riduzione non è già stata prevista nel progetto di programma di sostegno presentato entro il 1o marzo 2013, i dati riportati sui moduli di cui agli allegati I, II, III, VII e VIII vengono adattati di conseguenza.

2)

L’articolo 4 è così modificato:

a)

al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

per ciascun periodo di programmazione, il sostegno a favore delle azioni di promozione e di informazione non duri più di tre anni per un dato beneficiario in un dato paese terzo; tuttavia, se necessario, esso può essere oggetto di un unico rinnovo, per un periodo non superiore a due anni;»;

b)

il terzo comma è soppresso.

3)

All’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Dopo aver esaminato le domande, gli Stati membri selezionano quelle economicamente più vantaggiose. La preferenza va data:

a)

alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (11);

b)

ai nuovi beneficiari che non hanno ricevuto sostegno in passato; nonché

c)

ai beneficiari che si orientano verso un nuovo paese terzo per il quale non hanno ricevuto sostegno in passato nell’ambito del presente regime.

Gli Stati membri compilano un elenco degli operatori selezionati, nei limiti dei fondi disponibili, e lo comunicano alla Commissione utilizzando il modulo di cui all’allegato VIII, affinché gli altri Stati membri ne siano informati e per rendere la misura più coerente.

4)

L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Operazioni non ammissibili

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 103 octodecies, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per "rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale" si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni più specifiche, in particolare riguardo all’età dei vigneti sostituiti.

2.   Le seguenti operazioni non sono ammissibili:

a)

normale gestione del vigneto;

b)

protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine;

c)

costruzione di frangivento e muri di protezione;

d)

strade carrozzabili ed elevatori.»

5)

L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Livelli di sostegno

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente capo, gli Stati membri adottano norme che definiscono le operazioni di ristrutturazione e di riconversione ammissibili e i rispettivi costi ammissibili. Tali norme mirano a garantire il conseguimento dell’obiettivo del regime.

Le norme possono disporre in particolare il pagamento di importi forfettari o livelli massimi di sostegno per ettaro. Esse possono inoltre disporre l’adeguamento del sostegno in base a criteri oggettivi.

2.   Al fine di evitare una sovracompensazione, quando gli Stati membri ricorrono a importi forfettari, questi sono determinati in base a un calcolo esatto dei costi effettivi di ciascun tipo di operazione. Se giustificato, gli importi forfettari possono essere adattati annualmente.

3.   Il sostegno è erogato per la superficie vitata, definita in conformità all’articolo 75, paragrafo 1.»

6)

L’articolo 10 è soppresso.

7)

Gli articoli da 26 a 34 sono soppressi.

8)

All’articolo 35, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli Stati membri che decidono di trasferire, per il 2014 e a decorrere dal 2015, l’intero importo della rispettiva dotazione nazionale per i programmi di sostegno al fine di aumentare i massimali nazionali a loro disposizione per i pagamenti diretti di cui all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009 non sono tenuti a presentare i moduli riportati negli allegati da V a VIII quater del presente regolamento.»

9)

All’articolo 43, paragrafo 2, secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Se si tratta di un vino confezionato in recipienti etichettati di capacità non superiore a 60 litri e provvisti di un dispositivo di chiusura a perdere, il quale sia originario di un paese menzionato nell’allegato XII, parte A, che abbia offerto particolari garanzie accettate dalla Comunità, la parte relativa al bollettino di analisi del modulo V I 1 deve essere compilata soltanto per quanto riguarda:».

10)

L’articolo 45 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Si considerano attestati o bollettini di analisi, rilasciati dagli organismi e dai laboratori figuranti nell’elenco di cui all’articolo 48, i documenti V I 1 compilati dai produttori di vino stabiliti nei paesi terzi elencati nell’allegato XII, parte B, che hanno offerto particolari garanzie accettate dalla Comunità, a condizione che tali produttori siano stati riconosciuti individualmente dalle autorità competenti dei medesimi paesi terzi e siano soggetti al controllo di tali autorità.»;

b)

al paragrafo 2, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

nella casella 1, oltre al loro nome e indirizzo, il proprio numero di registrazione nei paesi terzi elencati nell’allegato XII, parte B;».

11)

Gli articoli da 67 a 73 sono soppressi.

12)

All’articolo 77, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Per quanto riguarda le misure previste dall’articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, si applicano mutatis mutandis l’articolo 24, paragrafi 1, 2, 3 e 6, e l’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione (12).

13)

L’articolo 81 è così modificato:

a)

i paragrafi 3 e 5 sono soppressi;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La verifica dell’avvenuta estirpazione, anche in quanto operazione di ristrutturazione e di riconversione del vigneto, è effettuata con un controllo in loco. Se è estirpato l’intero vigneto o se la risoluzione del telerilevamento è pari o superiore a 1 m2, la verifica può essere eseguita mediante telerilevamento.»

14)

Gli allegati II, III, IV, XII e XIII sono modificati secondo l’allegato del presente regolamento.

15)

Gli allegati XIV e XV sono soppressi.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(3)  GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

(4)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(5)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(6)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74.

(7)  GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8.

(8)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

(9)  GU L 87 del 24.3.2006, pag. 2.

(10)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16

(11)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36

(12)  GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8


ALLEGATO

Gli allegati II, III, IV, XII e XIII sono così modificati:

1)

Nell’allegato II, la sezione B è sostituita dalla seguente:

«B.   Esercizi finanziari 2014-2018  (1)

(in 1000 EUR)

Stato membro (2):

Data di trasmissione (3):

 

Esercizio finanziario

 

Misure

Regolamento (CE) n. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 —

Regime di pagamento unico

Articolo 103 sexdecies

 

 

2 —

Promozione sui mercati dei paesi terzi

Articolo 103 septdecies

 

 

 

 

 

 

3 —

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 103 octodecies

 

 

 

 

 

 

4 —

Vendemmia verde

Articolo 103 novodecies

 

 

 

 

 

 

5 —

Fondi di mutualizzazione

Articolo 103 vicies

 

 

 

 

 

 

6 —

Assicurazione del raccolto

Articolo 103 unvicies

 

 

 

 

 

 

7 —

Investimenti nelle imprese

Articolo 103 duovicies

 

 

 

 

 

 

8 —

Distillazione dei sottoprodotti

Articolo 103 tervicies

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

2)

Nell’allegato III, la sezione B è sostituita dalla seguente:

«B.   Esercizi finanziari 2014-2018  (4)

(in 1000 EUR)

Stato membro (5):

Regione:

Data di trasmissione, entro e non oltre il 1o marzo 2013:

 

Esercizio finanziario

 

Misure

Regolamento (CE) n. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 —

Regime di pagamento unico

Articolo 103 sexdecies

 

 

2 —

Promozione sui mercati dei paesi terzi

Articolo 103 septdecies

 

 

 

 

 

 

3 —

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 103 octodecies

 

 

 

 

 

 

4 —

Vendemmia verde

Articolo 103 novodecies

 

 

 

 

 

 

5 —

Fondi di mutualizzazione

Articolo 103 vicies

 

 

 

 

 

 

6 —

Assicurazione del raccolto

Articolo 103 unvicies

 

 

 

 

 

 

7 —

Investimenti nelle imprese

Articolo 103 duovicies

 

 

 

 

 

 

8 —

Distillazione dei sottoprodotti

Articolo 103 tervicies

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

3)

Nell’allegato IV, la sezione B è sostituita dalla seguente:

«B.   Esercizi finanziari 2014-2018

(in 1000 EUR)

Stato membro (6):

Data di trasmissione (7):

Data della trasmissione precedente:

Numero della presente tabella modificata:

Motivazione: modifica richiesta dalla Commissione/modifica richiesta dallo Stato membro (8)

 

 

Esercizio finanziario

 

Misure

Regolamento (CE) n. 1234/2007

 

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 —

Regime di pagamento unico

Articolo 103 sexdecies

 

 

 

2 —

Promozione sui mercati dei paesi terzi

Articolo 103 septdecies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

3 —

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 103 octodecies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

4 —

Vendemmia verde

Articolo 103 novodecies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

5 —

Fondi di mutualizzazione

Articolo 103 vicies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

6 —

Assicurazione del raccolto

Articolo 103 unvicies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

7 —

Investimenti nelle imprese

Articolo 103 duovicies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

8 —

Distillazione dei sottoprodotti

Articolo 103 tervicies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

Totale

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

4)

L’allegato XII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XII

Elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 43, paragrafo 2, e all’articolo 45

PARTE A

:

Elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 43, paragrafo 2:

Australia

PARTE B

:

Elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 45:

Australia

Stati Uniti d’America»

5)

Le tabelle 2, 4, 5, 6, e da 10 a 13 dell’allegato XIII sono soppresse.


(1)  Gli importi comprendono anche le spese per le azioni avviate nell’ambito del primo programma quinquennale (2009-2013) e per le quali saranno eseguiti pagamenti nel corso del secondo programma quinquennale (2014-2018).

(2)  Usare l’acronimo dell’OP.

(3)  Termine per la trasmissione: entro e non oltre il 1o marzo 2013 per le misure da 2 a 8.»

(4)  Gli importi comprendono anche le spese per le azioni avviate nell’ambito del primo programma quinquennale (2009-2013) e per le quali saranno eseguiti pagamenti nel corso del secondo programma quinquennale (2014-2018).

(5)  Usare l’acronimo dell’OP.»

(6)  Usare l’acronimo dell’OP.

(7)  Termine per la trasmissione: 1o marzo e 30 giugno.

(8)  Cancellare l’indicazione non pertinente.»


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