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Document 32013R0091

Regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013 della Commissione, del 31 gennaio 2013 , che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di arachidi dal Ghana e dall’India, di gombo e di foglie di curry dall’India e di semi di melone dalla Nigeria e che modifica dei regolamenti (CE) n. 669/2009 e n. 1152/2009 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 33 del 2.2.2013, p. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/08/2014; abrogato da 32014R0885

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/91/oj

2.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 91/2013 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2013

che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di arachidi dal Ghana e dall’India, di gombo e di foglie di curry dall’India e di semi di melone dalla Nigeria e che modifica dei regolamenti (CE) n. 669/2009 e n. 1152/2009 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Per tutelare la salute umana, la salute degli animali e l’ambiente, l’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 contempla la possibilità di adottare a livello di Unione le misure urgenti del caso per alimenti e mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (3), stabilisce un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale.

(3)

Tra l’altro, da oltre due anni sono in vigore controlli ufficiali più frequenti sulle importazioni di arachidi provenienti dall’India, per quanto riguarda le aflatossine, di foglie di curry dall’India, riguardo ai residui di antiparassitari, di arachidi dal Ghana, per quanto riguarda le aflatossine, di semi di melone dalla Nigeria, per quanto riguarda le aflatossine, e da quasi due anni sulle importazioni di gombo dall’India, per quanto riguarda i residui di antiparassitari.

(4)

I risultati di tali controlli più frequenti indicano il persistere di numerosi casi di non conformità ai livelli massimi di aflatossine e ai livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nella legislazione dell’Unione e in alcuni casi si sono registrati livelli molto elevati. Questi risultati dimostrano che l’importazione di tali alimenti e mangimi costituisce un rischio per la salute umana e degli animali. Dopo tale periodo di controlli più frequenti alle frontiere dell’Unione non si sono osservati miglioramenti. Inoltre, dalle autorità di India, Nigeria e Ghana non è pervenuto alcun piano d’azione concreto e soddisfacente volto a porre rimedio alle carenze e alle mancanze nei sistemi di produzione e controllo, nonostante la richiesta esplicita della Commissione europea.

(5)

Per tutelare la salute umana e degli animali nell’Unione, è necessario prevedere garanzie supplementari in relazione a tali alimenti e mangimi originari di India, Ghana e Nigeria. Tutte le partite di arachidi provenienti da India e Ghana, di semi di melone dalla Nigeria e di foglie di curry e gombo provenienti dall’India devono pertanto essere corredate di un certificato attestante che i prodotti sono stati campionati e analizzati per rilevare la presenza di, a seconda dei casi, aflatossine o residui di antiparassitari, e sono risultati conformi alla legislazione dell’Unione.

(6)

Per assicurare la tutela della salute pubblica e della salute degli animali, è opportuno includere nel campo di applicazione del presente regolamento anche i mangimi e gli alimenti composti in quantità significativa che contengono i mangimi e gli alimenti oggetto del regolamento.

(7)

Il campionamento e l’analisi delle partite devono essere effettuati in conformità alla pertinente legislazione dell’Unione. I livelli massimi di aflatossine negli alimenti sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (4), e nei mangimi dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (5). I livelli massimi di residui di antiparassitari sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (6). Le disposizioni relative al campionamento e all’analisi per il controllo delle aflatossine nei prodotti alimentari sono stabilite dal regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (7), e nei mangimi dal regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (8). Le disposizioni in materia di campionamento per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sono stabilite dalla direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell’11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (9).

(8)

Al fine di garantire un’organizzazione efficiente nonché un grado di uniformità dei controlli all’importazione a livello di Unione, nel presente regolamento è opportuno prevedere misure equivalenti alle misure in vigore di cui al regolamento (CE) No. 669/2009 della Commissione, per il controllo fisico sui residui di antiparassitari sulle foglie di curry e sui gombi dall’India e al regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga la decisione 2006/504/CE (10), per il controllo delle aflatossine nelle arachidi provenienti da India e Ghana e nei semi di melone provenienti dalla Nigeria.

(9)

Al fine di garantire un’organizzazione efficiente dei controlli ufficiali, è inoltre opportuno che il «primo punto di ingresso» di cui al regolamento (CE) n. 1152/2009 sia sostituito dal «punto di entrata designato» così come definito nel regolamento (CE) n. 669/2009.

(10)

Al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi sugli scambi e per consentire alle autorità competenti di India, Ghana e Nigeria di istituire un sistema di controllo adeguato, è opportuno disporre l’applicazione del requisito del certificato sanitario unicamente alle partite di prodotti di cui al presente regolamento che hanno lasciato il paese di origine dopo una certa data. È importante per la tutela della salute umana e degli animali prevedere un periodo che sia il più breve possibile.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle partite dei seguenti alimenti e mangimi, di cui ai codici NC e alle classificazioni TARIC riportati all’allegato I:

a)

arachidi con guscio e sgusciate e burro di arachidi (mangimi e alimenti) originari o provenienti dal Ghana;

b)

gombo (alimenti, freschi) originario o proveniente dall’India;

c)

foglie di curry (alimenti, erbe aromatiche) originarie o provenienti dall’India;

d)

arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originarie o provenienti dall’India;

e)

semi di melone e prodotti derivati (alimenti) originari o provenienti dalla Nigeria.

2.   Il presente regolamento si applica anche agli alimenti e ai mangimi composti, contenenti uno qualsiasi degli alimenti o dei mangimi di cui al paragrafo 1 in quantità superiore al 20 %.

3.   Il presente regolamento non si applica alle partite di alimenti e di mangimi di cui ai paragrafi 1 e 2 destinati ad un privato per consumo o uso personali. In caso di dubbi l’onere della prova incombe al destinatario della partita.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004, all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1152/2009 e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 669/2009.

Ai fini del presente regolamento, una partita corrisponde a una partita di cui ai regolamenti (CE) n. 401/2006 e n. 152/2009 e alla direttiva 2002/63/CE.

Articolo 3

Importazione nell’Unione

Le partite di alimenti e di mangimi di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, possono essere importate nell’Unione unicamente conformemente alle procedure di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Risultati del campionamento e delle analisi

1.   Le partite di alimenti e di mangimi di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, sono accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi effettuati dalle autorità competenti del paese di origine o del paese da cui proviene la partita, se diverso dal paese di origine, per verificarne la conformità:

a)

alla legislazione dell’Unione in materia di livelli massimi di aflatossine, per gli alimenti e i mangimi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), compresi i composti contenenti tali alimenti o mangimi in quantità superiori al 20 %;

b)

alla legislazione dell’Unione in materia di livelli massimi di residui antiparassitari, per gli alimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), compresi gli alimenti composti contenenti tali alimenti in quantità superiore al 20 %.

2.   Il campionamento e le analisi di cui al paragrafo 1 sono effettuati conformemente al regolamento (CE) n. 401/2006 per le aflatossine negli alimenti, al regolamento (CE) n. 152/2009 per le aflatossine nei mangimi, e alla direttiva 2002/63/CE per i residui di antiparassitari.

Articolo 5

Certificato sanitario

1.   Le partite sono inoltre accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all’allegato II.

2.   Il certificato sanitario è compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato dell’autorità competente del paese di origine o dell’autorità competente del paese da cui proviene la partita, se diverso dal paese di origine.

3.   Il certificato sanitario è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione o in un’altra lingua che le autorità competenti di detto Stato membro hanno deciso di accettare.

4.   Il certificato sanitario è valido esclusivamente per quattro mesi dalla data di rilascio.

Articolo 6

Identificazione

Ad ogni partita di alimenti e di mangimi di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, è attribuito un codice di identificazione che corrisponde al codice di identificazione riportato sui risultati del campionamento e delle analisi di cui all’articolo 4 e sul certificato sanitario di cui all’articolo 5. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.

Articolo 7

Notifica preventiva delle partite

1.   Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano preventivamente la data e l’ora previste dell’arrivo fisico delle partite di alimenti e di mangimi di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, alle autorità competenti al punto di entrata designato, nonché la natura delle partite.

2.   Ai fini della notifica preventiva, essi compilano la parte I del documento comune di entrata (DCE) e trasmettono quest’ultimo all’autorità competente al punto di entrata designato, almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico della partita.

3.   Nel compilare il DCE a norma del presente regolamento, gli operatori del settore degli alimenti e dei mangimi tengono conto:

a)

per il prodotto alimentare di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento, compresi gli alimenti composti contenenti tali alimenti in quantità superiore al 20 %, delle note orientative per la compilazione del DCE di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009;

b)

per gli alimenti e i mangimi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), del presente regolamento, compresi i composti contenenti tali alimenti o mangimi in quantità superiore al 20 %, delle note esplicative per la compilazione del DCE di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1152/2009.

Articolo 8

Controlli ufficiali

1.   L’autorità competente al punto di entrata designato (PED) può effettuare controlli documentali su ogni partita di alimenti e di mangimi di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, per verificarne la conformità ai requisiti stabiliti agli articoli 4 e 5.

2.   I controlli materiali e di identità degli alimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), nonché dei relativi alimenti composti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, sono realizzati in conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1152/2009, secondo la frequenza indicata nell’allegato I del presente regolamento. Le disposizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1152/2009 si applicano ai controlli materiali e di identità sui mangimi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), nonché sui relativi mangimi composti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, in base al quale il campione per l’analisi volta a determinare il tenore di aflatossina B1 è prelevato a norma del regolamento (CE) n. 152/2009, secondo la frequenza indicata nell’allegato I del presente regolamento.

3.   I controlli materiali e di identità degli alimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché dei relativi alimenti composti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, sono realizzati in conformità agli articoli 8, 9 e 19 del regolamento (CE) n. 669/2009, secondo la frequenza indicata nell’allegato I del presente regolamento.

4.   Dopo il completamento dei controlli, le autorità competenti:

a)

compilano le sezioni pertinenti della parte II del DCE;

b)

allegano i risultati del campionamento e dell’analisi effettuati conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo;

c)

forniscono e inseriscono nel DCE il numero di riferimento dello stesso;

d)

timbrano e firmano l’originale del DCE;

e)

effettuano e conservano una copia del DCE firmato e timbrato.

5.   Durante il trasferimento e fino all’immissione in libera pratica la partita è accompagnata dalla copia originale del DCE e del certificato sanitario corredato dei risultati del campionamento e delle analisi. Per gli alimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), nel caso di autorizzazione al trasporto successivo delle partite in attesa dei risultati dei controlli materiali, viene rilasciata a tal fine una copia certificata del DCE originale.

Articolo 9

Frazionamento delle partite

1.   Non è ammesso il frazionamento delle partite fino a quando non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autorità competenti non abbiano integralmente compilato il DCE, secondo quanto disposto all’articolo 8.

2.   In caso di successivo frazionamento della partita, ciascuna frazione della partita è accompagnata da una copia autenticata del documento comune di entrata durante il trasferimento e fino all’immissione in libera pratica.

Articolo 10

Immissione in libera pratica

L’immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o del suo rappresentante, di un DCE debitamente compilato dall’autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e siano noti i risultati favorevoli dei controlli materiali, ove richiesti.

Articolo 11

Non conformità

Se i controlli ufficiali accertano una non conformità alla pertinente legislazione dell’Unione, l’autorità competente completa la parte III del DCE e vengono presi provvedimenti a norma degli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 12

Relazioni

Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di mangimi e alimenti a norma del presente regolamento. La relazione è presentata nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.

La relazione contiene le seguenti informazioni:

il numero di partite importate;

il numero di partite da cui sono stati prelevati e analizzati campioni;

i risultati dei controlli di cui all’articolo 8, paragrafi 2 e 3.

Articolo 13

Spese

Tutte le spese connesse ai controlli ufficiali, nonché al campionamento, all’analisi, all’immagazzinamento e a eventuali provvedimenti adottati in seguito a non conformità, sono a carico degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti.

Articolo 14

Modifica del regolamento (CE) n. 669/2009

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 15

Modifica del regolamento (CE) n. 1152/2009

Il regolamento (CE) n. 1152/2009 è modificato come segue.

1.

All’articolo 2, la lettera b) è soppressa:

«b)

per «primo punto di ingresso» si intende il punto del primo ingresso fisico di una partita nella Comunità»

e sostituita da:

«b)   Punto di entrata designato (PED): il punto di entrata quale definito all’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione».

2.

All’articolo 5, primo e secondo comma, all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, e all’allegato II, nella sezione «In generale», Casella I.4, Casella I.9, Casella II.5, Casella II.6, Casella II.8, Casella II.9 e Casella III.1, la dicitura «primo punto di ingresso» è sostituita da «PED».

Articolo 16

Misure transitorie

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di mangimi e alimenti di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, che abbiano lasciato il paese di origine anteriormente al 18 febbraio 2013 senza essere accompagnate da un certificato sanitario e dai risultati del campionamento e delle analisi.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 febbraio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.

(4)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

(5)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(6)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(7)  GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12.

(8)  GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.

(9)  GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

(10)  GU L 313 del 28.11.2009, pag. 40.


ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto delle misure di cui al presente regolamento:

Mangimi e alimenti

(utilizzo previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli materiali e dei controlli di identità (%) al momento dell’importazione

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

(Mangimi e alimenti)

 

Gombo

ex 0709 99 90

20

India (IN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o con metodi monoresiduo (2)

20

(Alimenti — freschi)

 

Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o con metodi monoresiduo (3)

20

(Alimenti – erbe aromatiche)

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

India (IN)

Aflatossine

20

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Semi di melone (egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati

ex 1207 70 00;

10

Nigeria (NG)

Aflatossine

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99;

50

(Alimenti)

 

 


(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all’interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(2)  Certificazione del paese di origine e controllo all’importazione da parte degli Stati membri per garantire la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, metamidofos, triazofos, endosulfan, monocrotofos, metomil, tiodicarb, diafentiuron, tiametoxam, fipronil, oxamil, acetamiprid, indoxacarb, mandipropamid.

(3)  Certificazione del paese di origine e controllo all’importazione da parte dagli Stati membri per garantire la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005, segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, ossidemeton-metile, clorpirifos, acetamiprid, tiametoxam, clotianidin, metamidofos, acefato, propargite, monocrotofos.


ALLEGATO II

Image


ALLEGATO III

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato come segue.

1.

All’allegato I, le seguenti voci sono soppresse:

«—

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatossine

50»

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

(Mangimi e alimenti)

 

«Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo(5)

50»

(Alimenti – erbe aromatiche)

 

 

«—

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

India (IN)

Aflatossine

20»

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

«Gombo

ex 0709 99 90

20

India (IN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo(2)

50»

(Alimenti — freschi)

 

 

«Semi di melone (egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati

ex 1207 70 00;

10

Nigeria (NG)

Aflatossine

50»

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Alimenti)

 

 

2.

All’allegato I, la seguente nota a piè di pagina (2) è soppressa:

«(2)

Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, metamidofos, triazofos, endosulfan, monocrotofos, metomil, tiodicarb, diafentiuron, tiametoxam, fipronil, oxamil, acetamiprid, indoxacarb, mandipropamid.»

3.

All’allegato I, la seguente nota a piè di pagina (5) è soppressa:

«(5)

Segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, ossidemeton-metile, clorpirifos, acetamiprid, tiametoxam, clotianidin, metamidofos, acefato, propargite, monocrotofos.»


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