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Document 32013R0056

Regolamento (UE) n. 56/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013 , che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 21 del 24.1.2013, p. 3–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/56/oj

24.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/3


REGOLAMENTO (UE) N. 56/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2013

che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) negli animali. Esso si applica alla produzione e all’immissione in commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alla loro esportazione.

(2)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali. L’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento estende tale divieto agli animali diversi dai ruminanti e limita il divieto, per quanto riguarda l’alimentazione di tali animali con prodotti di origine animale, come specificato nell’allegato IV di detto regolamento.

(3)

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 estende il divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, alla somministrazione agli animali d’allevamento non ruminanti, ad eccezione degli animali carnivori da pelliccia, tra l’altro, di proteine animali trasformate (PAT). In deroga a quanto sopra e in particolari condizioni, l’allegato IV autorizza la somministrazione di alcuni tipi di proteine animali trasformate ad animali da allevamento non ruminanti.

(4)

L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento relativo ai sottoprodotti di origine animale) (2) vieta la somministrazione ad animali terrestri di una determinata specie, esclusi gli animali da pelliccia, di proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie. Detto articolo vieta inoltre l’alimentazione dei pesci d’allevamento con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di pesci d’allevamento della stessa specie.

(5)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Piano per le TSE 2a edizione — Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015 (3) è stata adottata il 16 luglio 2010. La comunicazione indica i punti della legislazione dell’Unione in materia di EST che potrebbero subire modifiche e sottolinea che il riesame delle norme in materia di EST deve basarsi essenzialmente su pareri scientifici e questioni tecniche relative al controllo e all’applicazione delle nuove misure.

(6)

Tale comunicazione esamina, tra l’altro, la revisione delle attuali disposizioni UE in materia di divieti per i mangimi. In base al contenuto dei due pareri formulati, rispettivamente, il 24 gennaio 2007 (4) e il 17 novembre 2007 (5) dal gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) la comunicazione prende atto del fatto che non sono stati individuati casi di EST negli animali d’allevamento diversi dai ruminanti in condizioni naturali e che il rischio di trasmissione dell’encefalopatia spongiforme bovina (ESB) tra i non ruminanti è trascurabile se si evita il riciclaggio all’interno della specie. La comunicazione conclude, di conseguenza, che la revoca del divieto di utilizzare PAT derivate da non ruminanti nell’alimentazione dei non ruminanti è ipotizzabile, senza però abolire l’attuale divieto di riciclaggio all’interno della specie, purché esistano tecniche di analisi convalidate che consentano di determinare la specie di origine delle proteine e un corretto percorso di distribuzione delle PAT derivate da specie diverse.

(7)

Il 29 novembre 2010 il Consiglio ha adottato conclusioni riguardanti tale comunicazione (6). Nelle sue conclusioni il Consiglio riconosce l’importanza fondamentale del divieto di utilizzare PAT negli alimenti destinati agli animali d’allevamento per la prevenzione della trasmissione dell’ESB attraverso la catena alimentare. Tale divieto è infatti determinante ai fini della riduzione dell’incidenza di tale malattia nella popolazione bovina. Il Consiglio ritiene inoltre che un’eventuale reintroduzione dell’uso delle PAT derivate da non ruminanti negli alimenti destinati ad altre specie di non ruminanti debba essere subordinata alla disponibilità di prove efficaci e convalidate che consentano di distinguere tra le PAT provenienti da specie diverse, nonché ad un’attenta analisi dei rischi di allentamento delle misure per quanto riguarda la salute animale e la sanità pubblica.

(8)

Il 9 dicembre 2010, il gruppo BIOHAZ dell’EFSA ha adottato un parere scientifico sulla revisione della valutazione quantitativa del rischio (QRA) di ESB associato all’uso di proteine animali trasformate (PAT) (7). Nel suo parere il gruppo ha concluso che sulla base dei dati del 2009 relativi alla sorveglianza epidemiologica della ESB nell’Unione, nell’ipotesi di una contaminazione dello 0,1 % (limite di rilevazione delle PAT nei mangimi) con PAT provenienti da non ruminanti e secondo il modello dell’EFSA per la valutazione quantitativa dei rischi che l’uso di PAT comporta, la media stimata della carica infettiva totale della ESB che potrebbe contaminare annualmente nell’UE i mangimi per bovini equivarrebbe a 0,2 volte la dose infettiva orale del 50 % dei bovini. Il gruppo ha stimato che nella popolazione bovina dell’Unione è prevedibile (con un’affidabilità del 95 %) un aumento annuo degli animali infetti inferiore a uno.

(9)

Nella sua risoluzione dell’8 marzo 2011 sul deficit proteico nell’UE: quale soluzione per questo annoso problema? (8), il Parlamento europeo invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio una proposta legislativa che autorizzi l’impiego delle proteine animali trasformate ottenute da rifiuti di macellazione per produrre mangimi per animali monogastrici (suini e pollame), purché gli ingredienti provengano da carni dichiarate idonee per il consumo umano e il divieto del riciclaggio all’interno della specie e del cannibalismo forzato sia attuato appieno e controllato.

(10)

Nella sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulla legislazione dell’UE sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) e sui relativi controlli dei mangimi e degli alimenti – attuazione e prospettive (9), il Parlamento europeo appoggia, alla luce in particolare dell’attuale deficit proteico nell’UE, l’intenzione della Commissione di revocare le disposizioni relative al divieto di alimentare le specie diverse dai ruminanti con PAT, a condizione che ciò si applichi alle specie non erbivore e in determinate condizioni.

(11)

In questa risoluzione il Parlamento europeo auspica che i metodi di produzione e di sterilizzazione impiegati per le proteine animali trasformate rispettino i più elevati standard di sicurezza e le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché l’utilizzo della tecnologia più recente e sicura disponibile, chiede che i divieti esistenti sul riciclaggio all’interno della stessa specie rimangano in vigore, che i canali di produzione di PAT derivate da specie diverse siano completamente separati, che tale separazione sia controllata dalle autorità competenti degli Stati membri e soggetta al controllo della Commissione. Il Parlamento europeo pone inoltre come condizione che, prima dell’attuazione della revoca del divieto, sia adottato un metodo affidabile specifico per ciascuna specie per identificare la specie di origine delle proteine nei mangimi per animali contenenti PAT al fine di escludere il riciclaggio all’interno della stessa specie e la presenza di PAT ottenute da ruminanti, che la produzione di PAT a partire da materiali di categoria 1 o 2 sia vietata e che solo il materiale di categoria 3 adatto al consumo umano sia utilizzato nella produzione di PAT. Il Parlamento europeo si oppone all’impiego di PAT derivate da ruminanti o da specie diverse dai ruminanti nei mangimi per ruminanti.

(12)

Il 9 marzo 2012 il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le proteine animali nei mangimi (EURL AP) ha convalidato un nuovo metodo diagnostico basato sull’analisi del DNA, che permette di rilevare tenori minimi di materiale ottenuto da ruminanti potenzialmente presente nei mangimi (10). Tale metodo può essere impiegato per effettuare i controlli di routine sulle PAT e sui mangimi composti contenenti PAT, al fine di verificare l’assenza di proteine provenienti da ruminanti.

(13)

Ad oggi non esiste alcun metodo diagnostico convalidato che permetta di rilevare la presenza nei mangimi di materiale ottenuto da suini o da pollame. Pertanto, qualora fosse nuovamente autorizzato l’impiego di PAT di origine suina nei mangimi per pollame e di PAT di origine avicola nei mangimi per suini, non sarebbe possibile controllare la corretta applicazione del divieto di riciclaggio all’interno della specie.

(14)

La questione dell’osservanza del divieto di riciclaggio all’interno della specie non si pone nella produzione acquicola in quanto le prescrizioni esistenti in materia di canali di distribuzione per le farine di pesce utilizzate per alimentare le specie d’acquacoltura hanno già dato prova della loro efficacia.

(15)

È opportuno quindi autorizzare nuovamente le PAT ottenute da specie non ruminanti e gli alimenti per animali contenenti tali proteine per l’alimentazione delle specie d’acquacoltura, fatta eccezione per le farine di pesce e per i mangimi composti contenenti farina di pesce, che sono già autorizzate nella produzione di mangimi per non ruminanti. La raccolta, il trasporto e la trasformazione di tali prodotti devono essere regolamentati rigorosamente al fine di evitare rischi di contaminazione incrociata con proteine derivate da ruminanti. Inoltre, occorre effettuare con periodicità regolare il prelievo e l’analisi di campioni di PAT e di mangimi composti contenenti tali proteine al fine di verificare l’assenza di contaminazione incrociata con proteine derivate da ruminanti.

(16)

Il divieto di alimentare le specie d’acquacoltura con PAT derivate da specie diverse dai ruminanti, di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001, deve pertanto essere soppresso. Nell’interesse della chiarezza della legislazione dell’Unione, è opportuno sostituire l’intero allegato IV con l’allegato IV del presente regolamento.

(17)

Il punto 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 999/2001 fa riferimento alle definizioni di mangimi e di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano figuranti in atti normativi dell’Unione ormai abrogati. Nell’interesse della chiarezza della legislazione UE, occorre sostituire tali riferimenti con i riferimenti alle corrispondenti definizioni contenute negli atti normativi in vigore. Occorre pertanto modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 999/2001 in conformità dell’allegato del presente regolamento.

(18)

Gli Stati membri e gli operatori economici del settore alimentare devono poter disporre del tempo necessario per adeguare le loro procedure di controllo alle nuove prescrizioni introdotte dal presente regolamento; è pertanto opportuno che il presente regolamento non entri in applicazione immediatamente dopo la sua entrata in vigore.

(19)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(3)  COM 2010/0384.

(4)  «Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a request from the European Parliament on the assessment of the health risks of feeding of ruminants with fishmeal in relation to the risk of TSE», The EFSA Journal (2007), 443, pagg. 1-26.

(5)  «Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a request from the European Parliament on Certain Aspects related to the Feeding of Animal Proteins to Farm Animals», The EFSA Journal (2007) Journal number 576, pagg. 1-41.

(6)  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st13/st13889-ad01re01.en10.pdf

(7)  «Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a revision of the quantitative risk assessment (QRA) of the BSE risk posed by processed animal protein (PAPs)», EFSA Journal 2011;9(1):1947.

(8)  Testo adottato, P7_TA(2011)0084.

(9)  Testo adottato, P7_TA(2011)0328.

(10)  http://eurl.craw.eu/index.php?page=24&id=10


ALLEGATO

Gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:

1)

nell’allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2), nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nel regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e nella direttiva 2006/88/CE (5) del Consiglio:

a)

regolamento (CE) n. 1069/2009: “animale d’allevamento”, articolo 3, paragrafo 6;

b)

regolamento (UE) n. 142/2011, allegato I:

i)

“animali da pelliccia”, punto 1;

ii)

“prodotti sanguigni”, punto 4;

iii)

“proteine animali trasformate”. punto 5;

iv)

“farine di pesce”, punto 7;

v)

“collagene”, punto 11;

vi)

“gelatina”, punto 12;

vii)

“proteine idrolizzate”, punto 14;

viii)

“alimenti in conserva per animali da compagnia”, punto 16;

ix)

“alimenti per animali da compagnia”, punto 19;

x)

“alimenti trasformati per animali da compagnia”, punto 20;

c)

regolamento (CE) n. 178/2002: “mangime”, articolo 3, paragrafo 4;

d)

regolamento (CE) n. 767/2009:

i)

“materie prime per mangimi”, articolo 3, paragrafo 2, lettera g);

ii)

“mangimi composti”, articolo 3, paragrafo 2, lettera h);

iii)

“mangimi completi”, articolo 3, paragrafo 2, lettera i);

e)

direttiva 2006/88/CE:

i)

“animali d’acquacoltura”, articolo 3, paragrafo 1, lettera b);

ii)

“animali acquatici”, articolo 3, paragrafo 1, lettera e).

2)

l’allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

CAPITOLO I

Estensione del divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, il divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, è esteso alla somministrazione:

a)

ai ruminanti, di fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale e di mangimi composti contenenti tali sostanze;

b)

agli animali d’allevamento non ruminanti, diversi dagli animali da pelliccia, di:

i)

proteine animali trasformate;

ii)

collagene e gelatina provenienti da ruminanti;

iii)

prodotti sanguigni;

iv)

proteine idrolizzate di origine animale;

v)

fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale;

vi)

mangimi contenenti i prodotti di cui ai punti da i) a v).

CAPITOLO II

Deroghe ai divieti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e al capitolo I

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, i divieti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e al capitolo I non si applicano alla somministrazione:

a)

ai ruminanti di:

i)

latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro;

ii)

uova e prodotti a base di uova;

iii)

collagene e gelatina derivati da non ruminanti;

iv)

proteine idrolizzate derivate:

da parti di non ruminanti o

da cuoio e pelli di ruminanti;

v)

mangimi composti contenenti i prodotti di cui ai punti da i) a iv);

b)

agli animali d’allevamento non ruminanti delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti seguenti:

i)

proteine idrolizzate derivate da parti di non-ruminanti o da cuoio e pelli di ruminanti;

ii)

farina di pesce e mangimi composti contenenti farine di pesce, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni generali di cui al capitolo III e dei requisiti specifici di cui al capitolo IV, sezione A;

iii)

fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale e mangimi composti contenenti tali fosfati, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni generali di cui al capitolo III e delle condizioni specifiche di cui al capitolo IV, punto B;

iv)

prodotti sanguigni derivati da animali non ruminanti e mangimi composti contenenti tali emoderivati, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni generali di cui al capitolo III e delle condizioni specifiche di cui al capitolo IV, sezione C;

c)

agli animali d’acquacoltura di proteine animali trasformate, diverse dalle farine di pesce, ricavate da non ruminanti e di mangimi composti contenenti tali proteine, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni generali di cui al capitolo III e delle condizioni specifiche di cui al capitolo IV, sezione D;

d)

ai ruminanti non svezzati di sostituti del latte contenenti farine di pesce, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni specifiche di cui al capitolo IV, sezione E;

e)

agli animali d’allevamento di materie prime per mangimi di origine vegetale e di mangimi composti contenenti tali materie prime per mangimi contaminati da quantitativi minimi di spicole ossee derivate da specie animali non autorizzate. Gli Stati membri possono avvalersi di tale deroga a condizione che abbiano già effettuato una valutazione dei rischi che abbia confermato l’esistenza di un rischio trascurabile per la salute degli animali. Tale valutazione deve tener conto almeno dei seguenti fattori:

i)

il livello della contaminazione;

ii)

la natura e la fonte della contaminazione;

iii)

l’uso previsto del mangime contaminato.

CAPITOLO III

Condizioni generali di applicazione di talune deroghe previste al capitolo II

SEZIONE A

Trasporto di materie prime per mangimi e di mangimi composti destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti

1.

I seguenti prodotti destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti devono essere trasportati in veicoli e contenitori che non sono utilizzati per il trasporto di mangimi destinati ai ruminanti:

a)

proteine animali trasformate sfuse, comprese le farine di pesce, derivate da non ruminanti;

b)

fosfato dicalcico e fosfato tricalcico sfusi di origine animale;

c)

prodotti sanguigni sfusi derivati da non ruminanti;

d)

mangimi composti sfusi contenenti le materie prime per mangimi di cui alle lettere a), b) e c).

Registri contenenti particolari sul tipo di prodotti trasportati sono tenuti a disposizione dell’autorità competente per almeno due anni.

2.

In deroga al punto 1, i veicoli e i contenitori impiegati per il trasporto dei prodotti indicati in tale punto possono essere utilizzati successivamente per il trasporto di mangimi destinati ai ruminanti, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall’autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell’autorità competente per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura.

3.

Le proteine animali trasformate sfuse ricavate da non ruminanti e i mangimi composti sfusi contenenti proteine animali trasformate ottenute da tali animali sono trasportati in veicoli e contenitori che non sono utilizzati per il trasporto di mangimi destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali d’acquacoltura.

4.

In deroga al punto 3, i veicoli e i contenitori impiegati per il trasporto dei prodotti indicati in tale punto possono essere utilizzati successivamente per il trasporto di mangimi destinati ad animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali d’acquacoltura, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall’autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell’autorità competente per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura.

SEZIONE B

Produzione di mangimi composti destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti

1.

I mangimi composti destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti e che contengono le materie prime elencate di seguito sono prodotti in stabilimenti che non producono mangimi composti per ruminanti e che sono autorizzati dall’autorità competente:

a)

farine di pesce;

b)

fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;

c)

prodotti sanguigni derivati da non ruminanti.

2.

In deroga al punto 1, la produzione di mangimi per ruminanti in stabilimenti che producono anche mangimi composti per animali d’allevamento non ruminanti contenenti i prodotti indicati in tale punto, può essere autorizzata dall’autorità competente in esito ad una verifica in loco, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

i mangimi composti destinati ai ruminanti devono essere prodotti e conservati nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio in impianti fisicamente separati da quelli in cui sono prodotti e conservati mangimi composti per non ruminanti;

b)

registri contenenti particolari sugli acquisti e sull’impiego dei prodotti indicati al punto 1 e sulle vendite di mangimi contenenti tali prodotti devono essere tenuti a disposizione dell’autorità competente per almeno cinque anni;

c)

il prelievo e l’analisi di campioni di mangimi composti destinati ai ruminanti devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare l’assenza di costituenti di origine animale non autorizzati secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (6); la frequenza del prelievo e dell’analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall’operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP); i risultati del campionamento e dell’analisi sono tenuti a disposizione dell’autorità competente per almeno cinque anni.

3.

In deroga al punto 1, per i preparatori a domicilio non è richiesta un’autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti i prodotti indicati in tale punto, purché essi rispettino le seguenti condizioni:

a)

devono essere registrati presso l’autorità competente;

b)

devono detenere unicamente animali non ruminanti;

c)

devono produrre alimenti completi per animali destinati ad essere impiegati esclusivamente nella stessa azienda;

d)

i mangimi composti a base di farine di pesce utilizzati per la produzione di alimenti completi devono avere un tenore di proteine grezze inferiore al 50 %;

e)

i mangimi composti a base di fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale utilizzati per la produzione di alimenti completi devono avere un tenore totale di fosforo inferiore al 10 %;

f)

i mangimi composti contenenti prodotti sanguigni derivati da non ruminanti utilizzati per la produzione di alimenti completi devono avere un tenore totale di proteine inferiore al 50 %.

SEZIONE C

Importazione di materie prime per mangimi e di mangimi composti destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia

Prima dell’immissione in libera pratica sul territorio dell’Unione, gli importatori provvedono a che ogni partita delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti elencati in appresso e destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia, conformemente al capitolo II del presente allegato, sia analizzata secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009, al fine di verificare l’assenza di costituenti di origine animale non autorizzati:

a)

proteine animali trasformate, comprese le farine di pesce, derivate da non ruminanti;

b)

prodotti sanguigni derivati da non ruminanti;

c)

mangimi composti contenenti le materie prime per mangimi di cui alle lettere a) e b).

SEZIONE D

Uso e immagazzinaggio nelle aziende di mangimi destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti

1.

L’uso e l’immagazzinaggio dei mangimi elencati in appresso sono vietati nelle aziende che detengono specie animali d’allevamento alle quali non sono destinati tali mangimi:

a)

proteine animali trasformate, comprese le farine di pesce, derivate da non ruminanti;

b)

fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;

c)

prodotti sanguigni derivati da non ruminanti;

d)

mangimi composti contenenti le materie prime per mangimi indicate alle lettere da a) a c).

2.

In deroga al punto 1, l’autorità competente può consentire l’uso e l’immagazzinaggio dei mangimi composti di cui al punto 1, lettera d), nelle aziende che detengono specie animali alle quali non sono destinati i mangimi composti, a condizione che nell’allevamento vengano adottate misure per evitare che tali mangimi composti siano somministrati a una specie animale alla quale non sono destinati.

CAPITOLO IV

Condizioni specifiche per l’applicazione delle deroghe di cui al capitolo II

SEZIONE A

Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all’uso di farine di pesce e di mangimi composti che le contengono destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia

Le seguenti condizioni specifiche si applicano alla produzione e all’uso di farine di pesce e di mangimi composti che le contengono destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia:

a)

le farine di pesce devono essere prodotte in impianti di trasformazione adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da animali acquatici diversi dai mammiferi marini;

b)

la documentazione commerciale o il certificato sanitario, secondo il caso, che accompagnano le partite di farine di pesce e di mangimi composti che le contengono, nonché i relativi imballaggi devono recare chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare nell’alimentazione dei ruminanti”.

SEZIONE B

Condizioni specifiche applicabili all’uso del fosfato dicalcico e del fosfato tricalcico di origine animale e dei mangimi composti che li contengono destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia

La documentazione commerciale o il certificato sanitario, secondo il caso, che accompagnano le partite di fosfato dicalcico o fosfato tricalcico di origine animale, di mangimi composti contenenti tali fosfati e i relativi imballaggi recano chiaramente la dicitura “Contiene fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale — Da non utilizzare nell’alimentazione dei ruminanti”.

SEZIONE C

Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all’uso di prodotti sanguigni derivati da non ruminanti e di mangimi composti che li contengono destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia

Le seguenti condizioni specifiche si applicano alla produzione e all’uso di prodotti sanguigni derivati da non ruminanti e di mangimi composti che li contengono destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia:

a)

il sangue destinato alla produzione di prodotti sanguigni proviene da macelli che non macellano ruminanti e sono registrati dall’autorità competente in quanto tali.

In deroga a questa condizione specifica, l’autorità competente può autorizzare la macellazione dei ruminanti in macelli che producono sangue di non ruminanti destinato alla produzione di prodotti sanguigni da utilizzare nell’alimentazione di animali da allevamento non ruminanti.

Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente se l’autorità competente ha accertato, tramite apposita verifica, l’efficacia delle misure volte a evitare contaminazioni incrociate tra sangue di ruminanti e sangue di non ruminanti.

Tali misure includono i seguenti requisiti minimi:

i)

la macellazione dei non ruminanti deve avvenire in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per la macellazione dei ruminanti;

ii)

gli impianti di raccolta, conservazione, trasporto e imballaggio del sangue di animali non ruminanti devono essere fisicamente separati da quelli utilizzati per il sangue di ruminanti;

iii)

il prelievo e l’analisi di campioni di sangue di non ruminanti devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare la presenza di proteine provenienti da ruminanti. Il metodo di analisi utilizzato deve essere scientificamente convalidato a tal fine. La frequenza del prelievo e dell’analisi dei campioni deve essere determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall’operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP.

b)

Il sangue destinato alla produzione di prodotti sanguigni da utilizzare nell’alimentazione dei non ruminanti è trasferito nell’impianto di trasformazione in veicoli e contenitori adibiti esclusivamente al trasporto di sangue di non ruminanti.

In deroga a questa condizione specifica, i veicoli e i contenitori impiegati per il trasporto di sangue di ruminanti possono essere utilizzati successivamente per il trasporto di sangue di non ruminanti, purché siano stati sottoposti ad un’accurata pulizia secondo una procedura documentata approvata dall’autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate. In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell’autorità competente per almeno due anni una registrazione di tale procedura.

c)

I prodotti sanguigni sono prodotti in impianti adibiti esclusivamente alla trasformazione di sangue di non ruminanti.

In deroga a questa condizione specifica, l’autorità competente può autorizzare la produzione di prodotti sanguigni da utilizzare nell’alimentazione di animali da allevamento non ruminanti in impianti di trasformazione del sangue di ruminanti.

Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente se l’autorità competente ha accertato, tramite apposita verifica, l’efficacia delle misure volte a evitare contaminazioni incrociate tra sangue di ruminanti e sangue di non ruminanti.

Tali misure includono i seguenti requisiti minimi:

i)

i prodotti a base di sangue di non ruminanti devono essere prodotti in un sistema chiuso fisicamente separato da quello utilizzato per la produzione di prodotti sanguigni ottenuti dai ruminanti;

ii)

gli impianti di raccolta, immagazzinaggio, trasporto e imballaggio utilizzati per le materie prime sfuse e per i prodotti finiti sfusi ottenuti da non ruminanti devono essere fisicamente separati da quelli utilizzati per le materie prime sfuse e per i prodotti finiti sfusi ricavati da ruminanti;

iii)

deve essere applicato un processo costante di compensazione tra il sangue in entrata ottenuto, rispettivamente, da ruminanti e da non ruminanti e i corrispondenti prodotti sanguigni;

iv)

il prelievo e l’analisi di campioni di prodotti sanguigni ottenuti da non ruminanti devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare l’assenza di contaminazioni incrociate con prodotti sanguigni derivati da ruminanti, secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009; la frequenza del prelievo e dell’analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall’operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema di analisi dei rischi e punti critici di controllo (HACCP); i risultati del campionamento e dell’analisi sono tenuti a disposizione dell’autorità competente per almeno cinque anni.

d)

la documentazione commerciale o il certificato sanitario, secondo il caso, che accompagnano le partite di prodotti sanguigni, di mangimi composti che li contengono e i relativi imballaggi recano chiaramente la dicitura “Contiene prodotti sanguigni — Da non utilizzare nell’alimentazione dei ruminanti”.

SEZIONE D

Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all’uso delle proteine animali trasformate, diverse dalle farine di pesce, ottenute da non ruminanti, e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell’alimentazione degli animali d’acquacoltura

Le condizioni specifiche indicate in appresso si applicano alla produzione e all’impiego delle proteine animali trasformate, diverse dalle farine di pesce, ottenute da non ruminanti, e dei mangimi composti che le contengono da utilizzare nell’alimentazione degli animali d’acquacoltura:

a)

i sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione delle proteine animali trasformate di cui alla presente sezione provengono da macelli che non macellano ruminanti e che sono registrati dall’autorità competente in quanto tali o da impianti di sezionamento in cui non vengono disossate o sezionate carni di ruminanti.

In deroga a questa condizione specifica, l’autorità competente può autorizzare la macellazione di ruminanti in macelli che producono sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti destinati alla produzione delle proteine animali trasformate di cui alla presente sezione.

Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente se l’autorità competente ha accertato, tramite apposita verifica, l’efficacia delle misure volte a evitare contaminazioni incrociate tra sottoprodotti di ruminanti e sottoprodotti di non ruminanti.

Tali misure includono i seguenti requisiti minimi:

i)

la macellazione di non ruminanti deve avvenire in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per la macellazione di ruminanti;

ii)

gli impianti di raccolta, conservazione, trasporto e imballaggio dei sottoprodotti di origine animale ottenuti da non ruminanti devono essere separati da quelli utilizzati per i sottoprodotti di origine animale ottenuti da ruminanti;

iii)

il prelievo e l’analisi di campioni di sottoprodotti di origine animale ottenuti da non ruminanti devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare la presenza di proteine derivate da ruminanti. Il metodo di analisi utilizzato deve essere scientificamente convalidato a tal fine. La frequenza del prelievo e dell’analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall’operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP.

b)

I sottoprodotti di origine animale ottenuti da non ruminanti destinati alla produzione di proteine animali trasformate di cui alla presente sezione devono essere trasferiti nell’impianto di trasformazione in veicoli e contenitori che non sono adibiti al trasporto di sottoprodotti di origine animale provenienti da ruminanti.

In deroga a questa condizione specifica, essi possono essere trasportati in veicoli e contenitori che sono stati precedentemente utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale ottenuti da ruminanti, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall’autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell’autorità competente per almeno due anni una registrazione di tale procedura.

c)

Le proteine animali trasformate di cui alla presente sezione sono prodotte in impianti di trasformazione adibiti esclusivamente alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale ottenuti da non ruminanti provenienti dai macelli e dai laboratori di sezionamento di cui alla lettera a).

In deroga a questa condizione specifica, l’autorità competente può autorizzare la produzione di proteine animali trasformate di cui alla presente sezione in impianti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale ottenuti da ruminanti.

Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente se l’autorità competente ha accertato, tramite apposita verifica, l’efficacia delle misure volte a evitare contaminazioni incrociate tra proteine animali trasformate provenienti da ruminanti e proteine animali trasformate provenienti da non ruminanti.

Tali misure preventive includono i seguenti requisiti minimi:

i)

le proteine animali trasformate derivate da ruminanti deve essere prodotte in un sistema chiuso fisicamente separato da quello utilizzato per la produzione di proteine animali trasformate di cui alla presente sezione;

ii)

i sottoprodotti di origine animale ottenuti da ruminanti devono essere conservati nelle fasi di immagazzinaggio e trasporto in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per i sottoprodotti di origine animale ottenuti da non ruminanti;

iii)

le proteine animali trasformate derivate da ruminanti devono essere conservate nelle fasi di immagazzinaggio e imballaggio in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per i prodotti finiti ottenuti da non ruminanti;

iv)

il prelievo e l’analisi di campioni di proteine animali trasformate di cui alla presente sezione devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare l’assenza di contaminazioni incrociate con proteine animali trasformate provenienti da ruminanti, secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione; la frequenza del prelievo e dell’analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall’operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP); i risultati del campionamento e dell’analisi sono tenuti a disposizione dell’autorità competente per almeno cinque anni.

d)

I mangimi composti contenenti proteine animali trasformate di cui alla presente sezione sono prodotti in stabilimenti autorizzati a tal fine dall’autorità competente e adibiti esclusivamente alla produzione di mangimi per gli animali d’acquacoltura.

In deroga a questa condizione specifica,

i)

la produzione di mangimi composti per animali d’acquacoltura in stabilimenti che producono anche mangimi composti, destinati ad altri animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia, può essere autorizzata dall’autorità competente in esito ad una verifica in loco, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

i mangimi composti per ruminanti devono essere prodotti e conservati nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio in impianti fisicamente separati da quelli in cui sono prodotti e conservati i mangimi composti per non ruminanti;

i mangimi composti per animali d’acquacoltura devono essere prodotti e conservati nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio in impianti fisicamente separati da quelli in cui sono prodotti e conservati mangimi composti per altri animali non ruminanti;

i registri contenenti particolari sugli acquisti e sull’impiego delle proteine animali trasformate di cui alla presente sezione e sulle vendite di mangimi composti contenenti tali proteine devono essere tenuti a disposizione dell’autorità competente per almeno cinque anni;

il prelievo e l’analisi di campioni di mangimi composti destinati ad animali d’allevamento diversi dagli animali d’acquacoltura devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare l’assenza di costituenti di origine animale non autorizzati secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione; la frequenza del prelievo e dell’analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall’operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP; i risultati devono essere tenuti a disposizione dell’autorità competente per almeno cinque anni;

ii)

per i preparatori a domicilio non è richiesta un’autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti le proteine animali trasformate di cui alla presente sezione, purché essi rispettino le seguenti condizioni:

siano registrati presso l’autorità competente,

detengano unicamente animali d’acquacoltura,

producano alimenti completi per animali d’acquacoltura destinati ad essere impiegati esclusivamente nella stessa azienda e

utilizzino per la loro produzione mangimi composti contenenti le proteine animali trasformate di cui alla presente sezione il cui tenore totale di proteine sia inferiore al 50 %.

e)

La documentazione commerciale o il certificato sanitario, secondo il caso, che accompagnano le partite di proteine animali trasformate di cui alla presente sezione e i relativi imballaggi recano chiaramente la seguente dicitura: “Proteine animali trasformate derivate da non ruminanti — Da non utilizzare per la produzione di mangimi per animali d’allevamento, ad eccezione degli animali d’acquacoltura e degli animali da pelliccia”.

La documentazione commerciale o il certificato sanitario, secondo il caso, che accompagnano le partite di mangimi composti per animali d’acquacoltura contenenti le proteine animali trasformate di cui alla presente sezione e i relativi imballaggi recano chiaramente la seguente dicitura: “Contiene proteine animali trasformate derivate da non ruminanti — Da non utilizzare per l’alimentazione degli animali d’allevamento, ad eccezione degli animali d’acquacoltura e degli animali da pelliccia”.

SEZIONE E

Condizioni specifiche applicabili alla produzione, all’immissione in commercio e all’uso dei sostituti del latte contenenti farine di pesce per l’alimentazione dei ruminanti non svezzati

Le seguenti condizioni si applicano alla produzione, all’immissione in commercio e all’uso dei sostituti del latte contenenti farine di pesce per l’alimentazione di animali d’allevamento ruminanti non svezzati:

a)

le farine di pesce utilizzate nei sostituti del latte sono prodotte in impianti di trasformazione adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da animali acquatici diversi dai mammiferi marini e sono conformi alle condizioni generali di cui al capitolo III;

b)

l’uso di farine di pesce per l’alimentazione degli animali d’allevamento ruminanti non svezzati è autorizzato solo per la produzione di sostituti del latte, distribuiti in forma secca e somministrati dopo diluizione in una determinata quantità di liquido a ruminanti non svezzati come complemento o in sostituzione del latte postcolostrale prima dello svezzamento;

c)

i sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali d’allevamento ruminanti non svezzati sono prodotti in stabilimenti che non producono altri mangimi composti per ruminanti e che sono autorizzati a tal fine dall’autorità competente.

In deroga a questa condizione specifica, la produzione di altri mangimi composti per ruminanti in stabilimenti che producono anche sostituti del latte contenenti farine di pesce, destinati a animali d’allevamento ruminanti non svezzati può essere autorizzata dall’autorità competente in esito ad una verifica in loco, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

i)

nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio gli altri mangimi composti destinati ai ruminanti devono essere conservati in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per le farine di pesce sfuse e per i sostituti del latte sfusi contenenti farine di pesce;

ii)

gli altri mangimi composti destinati ai ruminanti devono essere prodotti in impianti fisicamente separati da quelli adibiti alla produzione di sostituti del latte contenenti farine di pesce;

iii)

registri contenenti particolari sugli acquisti e sull’impiego di farine di pesce e sulle vendite dei sostituti del latte contenenti farine di pesce devono essere tenuti a disposizione dell’autorità competente per almeno cinque anni;

iv)

il prelievo e l’analisi di campioni degli altri mangimi composti destinati ai ruminanti devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare l’assenza di costituenti di origine animale non autorizzati, secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009; la frequenza del prelievo e dell’analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall’operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP; i risultati devono essere tenuti a disposizione dell’autorità competente per almeno cinque anni;

d)

prima dell’immissione in libera pratica sul territorio dell’Unione, gli importatori provvedono a che ciascuna partita di sostituti del latte contenenti farine di pesce importata sia analizzata secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009, al fine di verificare l’assenza di costituenti di origine animale non autorizzati;

e)

la documentazione commerciale o il certificato sanitario, secondo il caso, che accompagnano le partite di sostituti del latte contenenti farine di pesce, destinati ad animali d’allevamento ruminanti non svezzati e i relativi imballaggi, devono recare chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare per l’alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati”;

f)

i sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali d’allevamento ruminanti non svezzati sono trasportati con veicoli e contenitori che non sono utilizzati per il trasporto di altri mangimi destinati ai ruminanti.

In deroga a questa condizione specifica, i veicoli e i contenitori utilizzati successivamente per il trasporto di altri mangimi sfusi destinati ai ruminanti possono essere utilizzati per il trasporto di sostituti del latte sfusi contenenti farine di pesce, destinati ad animali d’allevamento ruminanti non svezzati, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall’autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate. In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell’autorità competente per almeno due anni una registrazione di tale procedura;

g)

nelle aziende che detengono ruminanti sono adottate misure volte a evitare che sostituti del latte contenenti farine di pesce siano somministrati a ruminanti diversi dai ruminanti non svezzati. L’autorità competente redige l’elenco delle aziende che utilizzano sostituti del latte contenenti farine di pesce mediante un sistema di notifica preventiva da parte delle aziende o altro sistema che assicuri il rispetto della presente condizione specifica.

CAPITOLO V

Requisiti generali

SEZIONE A

Elenchi

Gli Stati membri tengono aggiornati e mettono a disposizione del pubblico:

a)

un elenco dei macelli che possono fornire sangue prodotto conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera a);

b)

un elenco degli impianti di trasformazione autorizzati che producono prodotti sanguigni conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera c);

c)

un elenco dei macelli e dei laboratori di sezionamento che possono fornire sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di proteine animali trasformate conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera a);

d)

un elenco degli impianti di trasformazione autorizzati che producono proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e che operano conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera c);

e)

un elenco degli stabilimenti autorizzati di cui al capitolo III, sezione B, al capitolo IV, sezione D, lettera d) e al capitolo IV, sezione E, lettera c);

f)

un elenco dei preparatori a domicilio che sono stati registrati e operano conformemente alle condizioni stabilite nel capitolo III, sezione B, e nel capitolo IV, sezione D, lettera d).

SEZIONE B

Trasporto di materie prime per mangimi e di mangimi composti contenenti prodotti derivati da ruminanti

1.

Le materie prime per mangimi sfuse e i mangimi composti sfusi contenenti prodotti derivati da ruminanti, diversi da quelli elencati alle lettere a), b) e c), sono trasportati in veicoli e contenitori che non sono utilizzati per il trasporto di mangimi destinati ad animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia:

a)

latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro;

b)

fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;

c)

proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti.

2.

In deroga al punto 1, i veicoli e i contenitori che sono stati precedentemente impiegati per il trasporto delle materie prime per mangimi sfuse o dei mangimi composti sfusi di cui a tale punto, possono essere utilizzati per il trasporto di alimenti destinati ad animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall’autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell’autorità competente per almeno due anni una registrazione di tale procedura.

SEZIONE C

Produzione di mangimi composti contenenti prodotti derivati da ruminanti

I mangimi composti contenenti prodotti derivati da ruminanti, diversi da quelli elencati alle lettere a), b) e c), non possono essere prodotti in stabilimenti che producono mangimi per animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia:

a)

latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro;

b)

fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;

c)

proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti.

SEZIONE D

Uso e immagazzinaggio nelle aziende di materie prime per mangimi e di mangimi composti per animali d’allevamento contenenti prodotti derivati da ruminanti

L’uso e l’immagazzinaggio di materie prime per mangimi e di mangimi composti per animali d’allevamento contenenti prodotti derivati da ruminanti diversi da quelli elencati alle lettere a), b) e c) sono vietati nelle aziende che detengono animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia:

a)

latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro;

b)

fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;

c)

proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti.

SEZIONE E

Esportazione di proteine animali trasformate e di prodotti contenenti tali proteine

1.

L’esportazione di proteine animali trasformate derivate da ruminanti e di prodotti contenenti tali proteine è vietata.

A titolo di deroga, tale divieto non si applica agli alimenti trasformati per animali da compagnia, compresi quelli in scatola, che contengono proteine animali trasformate derivate da ruminanti, sono stati sottoposti a un trattamento e sono etichettati conformemente alla legislazione dell’Unione.

2.

L’esportazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e di prodotti che le contengono è autorizzata unicamente a condizione che:

a)

tali proteine e prodotti siano destinati ad usi non vietati dall’articolo 7 e dal presente allegato;

b)

prima dell’esportazione, sia concluso un accordo scritto tra l’autorità competente dello Stato membro esportatore, o la Commissione, e l’autorità competente del paese terzo d’importazione; con tale accordo il paese terzo si impegna a rispettare l’uso previsto e a non riesportare le proteine animali trasformate o i prodotti che le contengono per usi vietati dall’articolo 7 e dal presente allegato.

3.

Gli accordi scritti conclusi conformemente alle disposizioni del punto 2, lettera b), sono presentati nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

4.

I punti 2 e 3 non si applicano alle esportazioni di:

a)

farine di pesce e mangimi composti contenenti farine di pesce;

b)

mangimi composti destinati ad animali d’acquacoltura;

c)

alimenti per animali da compagnia.

SEZIONE F

Controlli ufficiali

1.

I controlli ufficiali svolti dall’autorità competente allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni del presente allegato comprendono ispezioni, prelievi e analisi di campioni di proteine animali trasformate e di mangimi secondo i metodi d’analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo degli alimenti per animali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009.

2.

L’autorità competente verifica ad intervalli regolari la competenza dei laboratori che eseguono le analisi nel quadro di tali controlli ufficiali, in particolare valutando i risultati delle prove di competenza interlaboratori.

Se il livello di competenza è ritenuto insoddisfacente, il laboratorio procede, come misura correttiva minima, all’aggiornamento professionale del suo personale prima che siano realizzate ulteriori analisi.


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

(3)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(4)  GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.

(5)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14

(6)  GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1


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