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Document 32013R0056
Commission Regulation (EU) No 56/2013 of 16 January 2013 amending Annexes I and IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 56/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013 , che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 56/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013 , che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 21 del 24.1.2013, p. 3–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
24.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 21/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 56/2013 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2013
che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) negli animali. Esso si applica alla produzione e all’immissione in commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alla loro esportazione. |
(2) |
L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali. L’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento estende tale divieto agli animali diversi dai ruminanti e limita il divieto, per quanto riguarda l’alimentazione di tali animali con prodotti di origine animale, come specificato nell’allegato IV di detto regolamento. |
(3) |
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 estende il divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, alla somministrazione agli animali d’allevamento non ruminanti, ad eccezione degli animali carnivori da pelliccia, tra l’altro, di proteine animali trasformate (PAT). In deroga a quanto sopra e in particolari condizioni, l’allegato IV autorizza la somministrazione di alcuni tipi di proteine animali trasformate ad animali da allevamento non ruminanti. |
(4) |
L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento relativo ai sottoprodotti di origine animale) (2) vieta la somministrazione ad animali terrestri di una determinata specie, esclusi gli animali da pelliccia, di proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie. Detto articolo vieta inoltre l’alimentazione dei pesci d’allevamento con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di pesci d’allevamento della stessa specie. |
(5) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Piano per le TSE 2a edizione — Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015 (3) è stata adottata il 16 luglio 2010. La comunicazione indica i punti della legislazione dell’Unione in materia di EST che potrebbero subire modifiche e sottolinea che il riesame delle norme in materia di EST deve basarsi essenzialmente su pareri scientifici e questioni tecniche relative al controllo e all’applicazione delle nuove misure. |
(6) |
Tale comunicazione esamina, tra l’altro, la revisione delle attuali disposizioni UE in materia di divieti per i mangimi. In base al contenuto dei due pareri formulati, rispettivamente, il 24 gennaio 2007 (4) e il 17 novembre 2007 (5) dal gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) la comunicazione prende atto del fatto che non sono stati individuati casi di EST negli animali d’allevamento diversi dai ruminanti in condizioni naturali e che il rischio di trasmissione dell’encefalopatia spongiforme bovina (ESB) tra i non ruminanti è trascurabile se si evita il riciclaggio all’interno della specie. La comunicazione conclude, di conseguenza, che la revoca del divieto di utilizzare PAT derivate da non ruminanti nell’alimentazione dei non ruminanti è ipotizzabile, senza però abolire l’attuale divieto di riciclaggio all’interno della specie, purché esistano tecniche di analisi convalidate che consentano di determinare la specie di origine delle proteine e un corretto percorso di distribuzione delle PAT derivate da specie diverse. |
(7) |
Il 29 novembre 2010 il Consiglio ha adottato conclusioni riguardanti tale comunicazione (6). Nelle sue conclusioni il Consiglio riconosce l’importanza fondamentale del divieto di utilizzare PAT negli alimenti destinati agli animali d’allevamento per la prevenzione della trasmissione dell’ESB attraverso la catena alimentare. Tale divieto è infatti determinante ai fini della riduzione dell’incidenza di tale malattia nella popolazione bovina. Il Consiglio ritiene inoltre che un’eventuale reintroduzione dell’uso delle PAT derivate da non ruminanti negli alimenti destinati ad altre specie di non ruminanti debba essere subordinata alla disponibilità di prove efficaci e convalidate che consentano di distinguere tra le PAT provenienti da specie diverse, nonché ad un’attenta analisi dei rischi di allentamento delle misure per quanto riguarda la salute animale e la sanità pubblica. |
(8) |
Il 9 dicembre 2010, il gruppo BIOHAZ dell’EFSA ha adottato un parere scientifico sulla revisione della valutazione quantitativa del rischio (QRA) di ESB associato all’uso di proteine animali trasformate (PAT) (7). Nel suo parere il gruppo ha concluso che sulla base dei dati del 2009 relativi alla sorveglianza epidemiologica della ESB nell’Unione, nell’ipotesi di una contaminazione dello 0,1 % (limite di rilevazione delle PAT nei mangimi) con PAT provenienti da non ruminanti e secondo il modello dell’EFSA per la valutazione quantitativa dei rischi che l’uso di PAT comporta, la media stimata della carica infettiva totale della ESB che potrebbe contaminare annualmente nell’UE i mangimi per bovini equivarrebbe a 0,2 volte la dose infettiva orale del 50 % dei bovini. Il gruppo ha stimato che nella popolazione bovina dell’Unione è prevedibile (con un’affidabilità del 95 %) un aumento annuo degli animali infetti inferiore a uno. |
(9) |
Nella sua risoluzione dell’8 marzo 2011 sul deficit proteico nell’UE: quale soluzione per questo annoso problema? (8), il Parlamento europeo invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio una proposta legislativa che autorizzi l’impiego delle proteine animali trasformate ottenute da rifiuti di macellazione per produrre mangimi per animali monogastrici (suini e pollame), purché gli ingredienti provengano da carni dichiarate idonee per il consumo umano e il divieto del riciclaggio all’interno della specie e del cannibalismo forzato sia attuato appieno e controllato. |
(10) |
Nella sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulla legislazione dell’UE sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) e sui relativi controlli dei mangimi e degli alimenti – attuazione e prospettive (9), il Parlamento europeo appoggia, alla luce in particolare dell’attuale deficit proteico nell’UE, l’intenzione della Commissione di revocare le disposizioni relative al divieto di alimentare le specie diverse dai ruminanti con PAT, a condizione che ciò si applichi alle specie non erbivore e in determinate condizioni. |
(11) |
In questa risoluzione il Parlamento europeo auspica che i metodi di produzione e di sterilizzazione impiegati per le proteine animali trasformate rispettino i più elevati standard di sicurezza e le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché l’utilizzo della tecnologia più recente e sicura disponibile, chiede che i divieti esistenti sul riciclaggio all’interno della stessa specie rimangano in vigore, che i canali di produzione di PAT derivate da specie diverse siano completamente separati, che tale separazione sia controllata dalle autorità competenti degli Stati membri e soggetta al controllo della Commissione. Il Parlamento europeo pone inoltre come condizione che, prima dell’attuazione della revoca del divieto, sia adottato un metodo affidabile specifico per ciascuna specie per identificare la specie di origine delle proteine nei mangimi per animali contenenti PAT al fine di escludere il riciclaggio all’interno della stessa specie e la presenza di PAT ottenute da ruminanti, che la produzione di PAT a partire da materiali di categoria 1 o 2 sia vietata e che solo il materiale di categoria 3 adatto al consumo umano sia utilizzato nella produzione di PAT. Il Parlamento europeo si oppone all’impiego di PAT derivate da ruminanti o da specie diverse dai ruminanti nei mangimi per ruminanti. |
(12) |
Il 9 marzo 2012 il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le proteine animali nei mangimi (EURL AP) ha convalidato un nuovo metodo diagnostico basato sull’analisi del DNA, che permette di rilevare tenori minimi di materiale ottenuto da ruminanti potenzialmente presente nei mangimi (10). Tale metodo può essere impiegato per effettuare i controlli di routine sulle PAT e sui mangimi composti contenenti PAT, al fine di verificare l’assenza di proteine provenienti da ruminanti. |
(13) |
Ad oggi non esiste alcun metodo diagnostico convalidato che permetta di rilevare la presenza nei mangimi di materiale ottenuto da suini o da pollame. Pertanto, qualora fosse nuovamente autorizzato l’impiego di PAT di origine suina nei mangimi per pollame e di PAT di origine avicola nei mangimi per suini, non sarebbe possibile controllare la corretta applicazione del divieto di riciclaggio all’interno della specie. |
(14) |
La questione dell’osservanza del divieto di riciclaggio all’interno della specie non si pone nella produzione acquicola in quanto le prescrizioni esistenti in materia di canali di distribuzione per le farine di pesce utilizzate per alimentare le specie d’acquacoltura hanno già dato prova della loro efficacia. |
(15) |
È opportuno quindi autorizzare nuovamente le PAT ottenute da specie non ruminanti e gli alimenti per animali contenenti tali proteine per l’alimentazione delle specie d’acquacoltura, fatta eccezione per le farine di pesce e per i mangimi composti contenenti farina di pesce, che sono già autorizzate nella produzione di mangimi per non ruminanti. La raccolta, il trasporto e la trasformazione di tali prodotti devono essere regolamentati rigorosamente al fine di evitare rischi di contaminazione incrociata con proteine derivate da ruminanti. Inoltre, occorre effettuare con periodicità regolare il prelievo e l’analisi di campioni di PAT e di mangimi composti contenenti tali proteine al fine di verificare l’assenza di contaminazione incrociata con proteine derivate da ruminanti. |
(16) |
Il divieto di alimentare le specie d’acquacoltura con PAT derivate da specie diverse dai ruminanti, di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001, deve pertanto essere soppresso. Nell’interesse della chiarezza della legislazione dell’Unione, è opportuno sostituire l’intero allegato IV con l’allegato IV del presente regolamento. |
(17) |
Il punto 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 999/2001 fa riferimento alle definizioni di mangimi e di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano figuranti in atti normativi dell’Unione ormai abrogati. Nell’interesse della chiarezza della legislazione UE, occorre sostituire tali riferimenti con i riferimenti alle corrispondenti definizioni contenute negli atti normativi in vigore. Occorre pertanto modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 999/2001 in conformità dell’allegato del presente regolamento. |
(18) |
Gli Stati membri e gli operatori economici del settore alimentare devono poter disporre del tempo necessario per adeguare le loro procedure di controllo alle nuove prescrizioni introdotte dal presente regolamento; è pertanto opportuno che il presente regolamento non entri in applicazione immediatamente dopo la sua entrata in vigore. |
(19) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001. |
(20) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(2) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
(3) COM 2010/0384.
(4) «Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a request from the European Parliament on the assessment of the health risks of feeding of ruminants with fishmeal in relation to the risk of TSE», The EFSA Journal (2007), 443, pagg. 1-26.
(5) «Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a request from the European Parliament on Certain Aspects related to the Feeding of Animal Proteins to Farm Animals», The EFSA Journal (2007) Journal number 576, pagg. 1-41.
(6) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st13/st13889-ad01re01.en10.pdf
(7) «Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a revision of the quantitative risk assessment (QRA) of the BSE risk posed by processed animal protein (PAPs)», EFSA Journal 2011;9(1):1947.
(8) Testo adottato, P7_TA(2011)0084.
(9) Testo adottato, P7_TA(2011)0328.
(10) http://eurl.craw.eu/index.php?page=24&id=10
ALLEGATO
Gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:
1) |
nell’allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
2) |
l’allegato IV è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI CAPITOLO I Estensione del divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1 Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, il divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, è esteso alla somministrazione:
CAPITOLO II Deroghe ai divieti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e al capitolo I Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, i divieti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e al capitolo I non si applicano alla somministrazione:
CAPITOLO III Condizioni generali di applicazione di talune deroghe previste al capitolo II SEZIONE A Trasporto di materie prime per mangimi e di mangimi composti destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti
SEZIONE B Produzione di mangimi composti destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti
SEZIONE C Importazione di materie prime per mangimi e di mangimi composti destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia Prima dell’immissione in libera pratica sul territorio dell’Unione, gli importatori provvedono a che ogni partita delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti elencati in appresso e destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia, conformemente al capitolo II del presente allegato, sia analizzata secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009, al fine di verificare l’assenza di costituenti di origine animale non autorizzati:
SEZIONE D Uso e immagazzinaggio nelle aziende di mangimi destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti
CAPITOLO IV Condizioni specifiche per l’applicazione delle deroghe di cui al capitolo II SEZIONE A Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all’uso di farine di pesce e di mangimi composti che le contengono destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia Le seguenti condizioni specifiche si applicano alla produzione e all’uso di farine di pesce e di mangimi composti che le contengono destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia:
SEZIONE B Condizioni specifiche applicabili all’uso del fosfato dicalcico e del fosfato tricalcico di origine animale e dei mangimi composti che li contengono destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia La documentazione commerciale o il certificato sanitario, secondo il caso, che accompagnano le partite di fosfato dicalcico o fosfato tricalcico di origine animale, di mangimi composti contenenti tali fosfati e i relativi imballaggi recano chiaramente la dicitura “Contiene fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale — Da non utilizzare nell’alimentazione dei ruminanti”. SEZIONE C Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all’uso di prodotti sanguigni derivati da non ruminanti e di mangimi composti che li contengono destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia Le seguenti condizioni specifiche si applicano alla produzione e all’uso di prodotti sanguigni derivati da non ruminanti e di mangimi composti che li contengono destinati all’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia:
SEZIONE D Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all’uso delle proteine animali trasformate, diverse dalle farine di pesce, ottenute da non ruminanti, e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell’alimentazione degli animali d’acquacoltura Le condizioni specifiche indicate in appresso si applicano alla produzione e all’impiego delle proteine animali trasformate, diverse dalle farine di pesce, ottenute da non ruminanti, e dei mangimi composti che le contengono da utilizzare nell’alimentazione degli animali d’acquacoltura:
SEZIONE E Condizioni specifiche applicabili alla produzione, all’immissione in commercio e all’uso dei sostituti del latte contenenti farine di pesce per l’alimentazione dei ruminanti non svezzati Le seguenti condizioni si applicano alla produzione, all’immissione in commercio e all’uso dei sostituti del latte contenenti farine di pesce per l’alimentazione di animali d’allevamento ruminanti non svezzati:
CAPITOLO V Requisiti generali SEZIONE A Elenchi Gli Stati membri tengono aggiornati e mettono a disposizione del pubblico:
SEZIONE B Trasporto di materie prime per mangimi e di mangimi composti contenenti prodotti derivati da ruminanti
SEZIONE C Produzione di mangimi composti contenenti prodotti derivati da ruminanti I mangimi composti contenenti prodotti derivati da ruminanti, diversi da quelli elencati alle lettere a), b) e c), non possono essere prodotti in stabilimenti che producono mangimi per animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia:
SEZIONE D Uso e immagazzinaggio nelle aziende di materie prime per mangimi e di mangimi composti per animali d’allevamento contenenti prodotti derivati da ruminanti L’uso e l’immagazzinaggio di materie prime per mangimi e di mangimi composti per animali d’allevamento contenenti prodotti derivati da ruminanti diversi da quelli elencati alle lettere a), b) e c) sono vietati nelle aziende che detengono animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia:
SEZIONE E Esportazione di proteine animali trasformate e di prodotti contenenti tali proteine
SEZIONE F Controlli ufficiali
|
(1) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.
(3) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
(4) GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.