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Document 32013R0039

Regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013 , che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

GU L 23 del 25.1.2013, p. 1–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/39/oj

25.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/1


REGOLAMENTO (UE) N. 39/2013 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2013

che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), le misure che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri formulati dai consigli consultivi regionali.

(2)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

(3)

È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi regionali interessati.

(4)

È opportuno che i TAC applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, è opportuno che i TAC per gli stock di nasello meridionale, scampo, sogliola nella Manica occidentale, aringa nelle acque ad ovest della Scozia e merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d’Irlanda siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica (2); nel regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (3); nel regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (4); e nel regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (5) ("piano per il merluzzo bianco"). Tuttavia, con riguardo agli stock di nasello settentrionale (regolamento (CE) n. 811/2004 (6)) e di sogliola nel Golfo di Biscaglia (regolamento (CE) n. 388/2006 (7)), gli obiettivi minimi fissati dai rispettivi piani di ricostituzione e di gestione sono stati raggiunti ed è quindi opportuno conformarsi ai pareri scientifici al fine di raggiungere o, secondo i casi, mantenere TAC compatibili con il rendimento massimo sostenibile.

(5)

Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell’abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l’approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all’articolo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 2371/2002, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull’evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

(6)

A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (8), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(7)

Se un TAC relativo ad uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.

(8)

Per alcuni TAC è opportuno autorizzare gli Stati membri ad assegnare quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l’efficacia di un sistema di contingenti di cattura, ossia un sistema nell’ambito del quale tutte le catture vengano sbarcate e imputate ai contingenti per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche altrimenti utilizzabili che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. I sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano invece per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle operazioni di cattura. Ai fini di una gestione razionale dei rigetti, un’attività di pesca pienamente documentata dovrebbe dar conto di tutte le operazioni effettuate in mare e non soltanto di quanto viene scaricato in porto. Le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare per poter beneficiare di tali assegnazioni supplementari dovrebbero pertanto comprendere l’obbligo di garantire l’utilizzo di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori (congiuntamente "sistema CCTV"). Ciò dovrebbe consentire la registrazione dettagliata di tutte le catture trattenute a bordo e di quelle rigettate in mare. Un sistema che si avvalga di osservatori umani operanti in tempo reale a bordo dei pescherecci risulterebbe meno efficiente, più costoso e meno affidabile. L’uso di sistemi CCTV costituisce pertanto, attualmente, un requisito preliminare per l’efficace applicazione di regimi di riduzione dei rigetti quali la pesca pienamente documentata. È opportuno che il ricorso a tali sistemi avvenga nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (9).

(9)

Per garantire che le prove su attività di pesca pienamente documentate siano effettivamente in grado di valutare la capacità dei sistemi basati su contingenti di cattura di controllare la mortalità per pesca assoluta degli stock interessati, è necessario che tutti i pesci catturati nell’ambito di tali prove, inclusi quelli di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco, siano imputati al quantitativo totale assegnato alla nave partecipante e che le operazioni di pesca cessino nel momento in cui il suddetto quantitativo è stato completamente utilizzato da tale nave. È altresì opportuno autorizzare trasferimenti di quantitativi tra le navi che partecipano alle prove su attività di pesca pienamente documentate e quelle che non vi partecipano, purché possa dimostrarsi che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.

(10)

È necessario stabilire i massimali di sforzo per il 2013 in conformità dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007 e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008, tenendo conto nel contempo del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (10).

(11)

In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un’attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

(12)

Dal momento che le quattro zone TAC per lo stock settentrionale di nasello corrispondono allo stesso stock biologico, è opportuno, al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, consentire l'attuazione di disposizioni flessibili per gli Stati membri attivi in questo settore della pesca tra i TAC per la zona IIIa, acque UE delle sottodivisioni 22-32, e i TAC per le acque UE delle zone IIa e IV.

(13)

Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell’Unione.

(14)

L’utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi UE a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (11), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

(15)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione delle sue assegnazioni di sforzo di pesca, conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione.

(16)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché l'istituzione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giornate in mare tra navi battenti bandiera di uno Stato membro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che definisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (12).

(17)

Per evitare l’interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell’Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2013, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo, che dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o febbraio 2013. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali.

2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

limiti di cattura per il 2013;

b)

limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2013 al 31 gennaio 2014.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle navi UE.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   "nave UE": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;

b)   "acque UE": le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d’oltremare e ai territori elencati nell’allegato II del trattato;

c)   "totale ammissibile di catture" (TAC): la quantità di ciascuno stock ittico che può essere prelevata e sbarcata ogni anno;

d)   "contingente": la quota del TAC assegnata all’Unione o a uno Stato membro;

e)   "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

f)   "apertura di maglia": l’apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 (13);

g)   "registro della flotta peschereccia UE": il registro istituito dalla Commissione a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

h)   "giornale di pesca": il giornale di pesca di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

i)   "valutazioni analitiche": una valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

a)   "zone CIEM" (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (14);

b)   "Skagerrak": la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c)   "Kattegat": la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

d)   "unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

53° 30′ N 15° 00′ O,

53° 30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 13° 00′ O,

51° 00′ N 13° 00′ O,

51° 00′ N 15° 00′ O,

53° 30′ N 15° 00′ O;

e)   "Golfo di Cadice": la zona geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7° 23′ 48″ O;

f)   "zone COPACE" (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 (15).

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

I TAC per le navi UE operanti nelle acque UE o in determinate acque non appartenenti all’UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell’allegato I.

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1.   I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell’allegato I.

2.   I TAC stabiliti da uno Stato membro:

a)

sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

b)

consentono:

i)

se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi;

ii)

se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell’approccio precauzionale di gestione della pesca.

3.   Entro il 15 marzo 2013, ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

i TAC adottati;

b)

i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

c)

informazioni particolareggiate atte a dimostrare la conformità dei TAC adottati al disposto del paragrafo 2.

Articolo 7

Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate

1.   Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell’allegato I.

2.   Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 non può eccedere il limite complessivo fissato nell’allegato I in percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.

3.   Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 è conforme ai seguenti requisiti:

a)

la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori (congiuntamente "sistema CCTV"), che registrano tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;

b)

il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non supera i limiti di seguito indicati:

i)

il 75 % dei rigetti dello stock, quali stimati dallo Stato membro interessato, prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare;

ii)

il 30 % del quantitativo individuale assegnato alla nave prima che partecipasse alle prove;

c)

tutte le catture effettuate dalla nave sullo stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, compresi i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco quale definita nell’allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, sono imputate al quantitativo individuale assegnato alla nave quale risultante dall’attribuzione di quantitativi supplementari concessi nell’ambito del presente articolo;

d)

una volta esaurito il quantitativo individuale assegnatole per un qualsiasi stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, la nave cessa ogni attività di pesca nella zona in cui si applica il TAC corrispondente;

e)

con riguardo agli stock cui può essere applicato il presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti parziali o totali del quantitativo individuale assegnato dalle navi che non partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate alle navi che partecipano a tali prove, a condizione che si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.

4.   In deroga al paragrafo 3, lettera b), punto i), uno Stato membro può eccezionalmente concedere a una nave battente la propria bandiera un quantitativo supplementare superiore al 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare, a condizione che:

a)

il tasso di rigetti dello stock, stimato per il tipo di nave in questione, sia inferiore al 10 %;

b)

l’inclusione di tale tipo di nave sia importante per valutare le potenzialità del sistema CCTV per finalità di controllo;

c)

non sia superato il limite complessivo del 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti da tutte le navi che partecipano alle prove.

5.   Ogniqualvolta le registrazioni ottenute conformemente al paragrafo 3, lettera a), implichino il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.

6.   Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 3, revoca immediatamente l’assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2013.

7.   Prima di procedere all’assegnazione dei quantitativi supplementari di cui ai paragrafi da 1 a 6, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;

b)

specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti;

c)

capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi;

d)

rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante;

e)

quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2012 dalle navi partecipanti.

8.   La Commissione può chiedere ad ogni Stato membro che si avvalga del presente articolo di presentare la propria valutazione dei rigetti prodotti per tipo di nave a un organismo scientifico consultivo per esame, al fine di sorvegliare l’applicazione del requisito fissato al paragrafo 3, lettera b), punto i). In assenza di una valutazione che confermi tali rigetti, lo Stato membro interessato adotta misure idonee per garantire il rispetto di tale requisito e ne informa la Commissione.

Articolo 8

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo o lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente se:

a)

le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o

b)

le catture rientrano in un contingente a disposizione dell’UE che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell’UE non è ancora esaurito.

Articolo 9

Limitazioni dello sforzo di pesca

Dal 1o febbraio 2013 al 31 gennaio 2014, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui:

a)

all’allegato IIA si applicano alla gestione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle divisioni CIEM VIIa e VIa e nelle acque UE della divisione CIEM Vb;

b)

all’allegato IIB si applicano per la ricostituzione del nasello meridionale e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;

c)

all’allegato IIC si applicano per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.

Articolo 10

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 (16);

c)

gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Salvo se diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 11

Periodi di divieto della pesca

1.   Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1o maggio al 31 maggio 2013: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola e spinarolo.

2.   Ai fini del presente articolo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

52° 27′ N

12° 19′ O

2

52° 40′ N

12° 30′ O

3

52° 47′ N

12° 39,600′ O

4

52° 47′ N

12° 56′ O

5

52° 13,5′ N

13° 53,830′ O

6

51° 22′ N

14° 24′ O

7

51° 22′ N

14° 03′ O

8

52° 10′ N

13° 25′ O

9

52° 32′ N

13° 07,500′ O

10

52° 43′ N

12° 55′ O

11

52° 43′ N

12° 43′ O

12

52° 38,800′ N

12° 37′ O

13

52° 27′ N

12° 23′ O

14

52° 27′ N

12° 19′ O

3.   In deroga al paragrafo 1, il transito nel Porcupine Bank delle navi che detengono a bordo le specie di cui a detto paragrafo è consentito a norma dell’articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 12

Divieti

1.   Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

a)

squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;

b)

smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque, fatto salvo ove diversamente disposto nell’allegato I, parte B;

c)

squadro (Squatina squatina) nelle acque UE;

d)

razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

e)

razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Raja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

f)

pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

g)

manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rapidamente rilasciati.

Articolo 13

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura istituito dal regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 15

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Tuttavia, l’articolo 9 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.

(3)  GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7.

(4)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.

(5)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

(6)  Regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1).

(8)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(9)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(10)  GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

(11)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(12)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(13)  Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 5).

(14)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(15)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).


ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I

:

TAC applicabili alle navi UE in zone dove sono imposti TAC per specie e per zona

Parte A

:

Disposizioni generali

Parte B

:

Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, Copace (acque UE), acque della Guiana francese

ALLEGATO IIA

:

Sforzo di pesca delle navi nell’ambito della gestione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle divisioni CIEM VIa e VIIa e nelle acque UE della divisione CIEM Vb

ALLEGATO IIB

:

Sforzo di pesca delle navi nell’ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice

ALLEGATO IIC

:

Sforzo di pesca delle navi nell’ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI ALLE NAVI UE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

PARTE A

Disposizioni generali

Nelle tabelle riportate nella parte B del presente allegato figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All’interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Amblyraja radiata

RJR

Razza stellata

Ammodytes spp.

SAN

Cicerelli

Argentina silus

ARU

Argentina

Beryx spp.

ALF

Berici

Brosme brosme

USK

Brosmio

Caproidae

BOR

Pesce tamburo

Centrophorus squamosus

GUQ

Sagrì

Centroscymnus coelolepis

CYO

Squalo portoghese

Chaceon spp.

GER

Granchi rossi di fondale

Champsocephalus gunnari

ANI

Pesce del ghiaccio

Chionoecetes spp.

PCR

Grancevole artiche

Clupea harengus

HER

Aringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere

Dalatias licha

SCK

Zigrino

Deania calcea

DCA

Squalo becco d’uccello

Dipturus batis

RJB

Razza bavosa

Dissostichus eleginoides

TOP

Austromerluzzo

Dissostichus mawsoni

TOA

Austromerluzzo

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Etmopterus princeps

ETR

Sagrì atlantico

Etmopterus pusillus

ETP

Sagrì nano

Euphausia superba

KRI

Krill antartico

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Galeorhinus galeus

GAG

Canesca

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Passera lingua di cane

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera canadese

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Ippoglosso atlantico

Hoplostethus atlanticus

ORY

Pesce specchio atlantico

Illex illecebrosus

SQI

Totano

Lamna nasus

POR

Smeriglio

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Nototenia

Lepidorhombus spp.

LEZ

Lepidorombi

Leucoraja naevus

RJN

Razza fiorita

Limanda ferruginea

YEL

Limanda

Limanda limanda

DAB

Limanda

Lophiidae

ANF

Rana pescatrice

Macrourus spp.

GRV

Granatieri

Makaira nigricans

BUM

Marlin azzurro

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Manta birostris

RMB

Manta gigante

Martialia hyadesi

SQS

Calamaro

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Eglefino

Merlangius merlangus

WHG

Merlano

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Micromesistius poutassou

WHB

Melù

Microstomus kitt

LEM

Limanda

Molva dypterygia

BLI

Molva azzurra

Molva molva

LIN

Molva

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Pandalus borealis

PRA

Gamberello boreale

Paralomis spp.

PAI

Granchi

Penaeus spp.

PEN

Mazzancolle

Platichthys flesus

FLE

Passera pianuzza

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Pleuronectiformes

FLX

Pesce piatto

Pollachius pollachius

POL

Merluzzo giallo

Pollachius virens

POK

Merluzzo carbonaro

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Raja alba

RJA

Razza bianca

Raja brachyura

RJH

Razza a coda corta

Raja circularis

RJI

Razza rotonda

Raja clavata

RJC

Razza chiodata

Raja fullonica

RJF

Razza spinosa

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Razza norvegese

Raja microocellata

RJE

Razza dagli occhi piccoli

Raja montagui

RJM

Razza maculata

Raja undulata

RJU

Razza ondulata

Rajiformes

SRX

Razze

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso nero

Scomber scombrus

MAC

Sgombro

Scophthalmus rhombus

BLL

Rombo liscio

Sebastes spp.

RED

Scorfani

Solea solea

SOL

Sogliola

Solea spp.

SOO

Sogliole

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Squalus acanthias

DGS

Spinarolo/gattuccio

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin bianco

Thunnus maccoyii

SBF

Tonno rosso del sud

Thunnus obesus

BET

Tonno obeso

Thunnus thynnus

BFT

Tonno rosso

Trachurus murphyi

CJM

Sugarello cileno

Trachurus spp.

JAX

Suri/sugarelli

Trisopterus esmarkii

NOP

Busbana norvegese

Urophycis tenuis

HKW

Musdea americana

Xiphias gladius

SWO

Pesce spada

La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

Acciuga

ANE

Engraulis encrasicolus

Argentina

ARU

Argentina silus

Aringa

HER

Clupea harengus

Austromerluzzo

TOA

Dissostichus mawsoni

Austromerluzzo

TOP

Dissostichus eleginoides

Berici

ALF

Beryx spp.

Brosmio

USK

Brosme brosme

Busbana norvegese

NOP

Trisopterus esmarkii

Calamaro

SQS

Martialia hyadesi

Canesca

GAG

Galeorhinus galeus

Capelin

CAP

Mallotus villosus

Cicerelli

SAN

Ammodytes spp.

Eglefino

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Gamberello boreale

PRA

Pandalus borealis

Granatiere

RNG

Coryphaenoides rupestris

Granatieri

GRV

Macrourus spp.

Grancevole artiche

PCR

Chionoecetes spp.

Granchi

PAI

Paralomis spp.

Granchi rossi di fondale

GER

Chaceon spp.

Ippoglosso atlantico

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso nero

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Krill antartico

KRI

Euphausia superba

Lepidorombi

LEZ

Lepidorhombus spp.

Limanda

DAB

Limanda limanda

Limanda

LEM

Microstomus kitt

Limanda

YEL

Limanda ferruginea

Manta gigante

RMB

Manta birostris

Marlin azzurro

BUM

Makaira nigricans

Marlin bianco

WHM

Tetrapturus albidus

Mazzancolle

PEN

Penaeus spp.

Melù

WHB

Micromesistius poutassou

Merlano

WHG

Merlangius merlangus

Merluzzo bianco

COD

Gadus morhua

Merluzzo carbonaro

POK

Pollachius virens

Merluzzo giallo

POL

Pollachius pollachius

Molva

LIN

Molva molva

Molva azzurra

BLI

Molva dypterygia

Musdea americana

HKW

Urophycis tenuis

Nasello

HKE

Merluccius merluccius

Nototenia

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Passera canadese

PLA

Hippoglossoides platessoides

Passera di mare

PLE

Pleuronectes platessa

Passera lingua di cane

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Passera pianuzza

FLE

Platichthys flesus

Pesce del ghiaccio

ANI

Champsocephalus gunnari

Pesce piatto

FLX

Pleuronectiformes

Pesce spada

SWO

Xiphias gladius

Pesce specchio atlantico

ORY

Hoplostethus atlanticus

Pesce tamburo

BOR

Caproidae

Rana pescatrice

ANF

Lophiidae

Razza a coda corta

RJH

Raja brachyura

Razza bavosa

RJB

Dipturus batis

Razza bianca

RJA

Raja alba

Razza chiodata

RJC

Raja clavata

Razza dagli occhi piccoli

RJE

Raja microocellata

Razza fiorita

RJN

Leucoraja naevus

Razza maculata

RJM

Raja montagui

Razza norvegese

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Razza ondulata

RJU

Raja undulata

Razza rotonda

RJI

Raja circularis

Razza spinosa

RJF

Raja fullonica

Razza stellata

RJR

Amblyraja radiata

Razze

SRX

Rajiformes

Rombo chiodato

TUR

Psetta maxima

Rombo liscio

BLL

Scophthalmus rhombus

Sagrì

GUQ

Centrophorus squamosus

Sagrì atlantico

ETR

Etmopterus princeps

Sagrì nano

ETP

Etmopterus pusillus

Scampo

NEP

Nephrops norvegicus

Scorfani

RED

Sebastes spp.

Sgombro

MAC

Scomber scombrus

Smeriglio

POR

Lamna nasus

Sogliola

SOL

Solea solea

Sogliole

SOO

Solea spp.

Spinarolo/gattuccio

DGS

Squalus acanthias

Spratto

SPR

Sprattus sprattus

Squalo becco d’uccello

DCA

Deania calcea

Squalo portoghese

CYO

Centroscymnus coelolepis

Sugarello cileno

CJM

Trachurus murphyi

Suri/sugarelli

JAX

Trachurus spp.

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Tonno rosso

BFT

Thunnus thynnus

Tonno rosso del sud

SBF

Thunnus maccoyii

Totano

SQI

Illex illecebrosus

Zigrino

SCK

Dalatias licha

PARTE B

Kattegat, Sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque UE), acque della Guiana Francese

Specie

:

Argentina

Argentina silus

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone I e II

(ARU/1/2.)

Germania

24

TAC analitico.

Francia

8

Paesi Bassi

19

Regno Unito

39

Unione

90

TAC

90


Specie

:

Argentina

Argentina silus

Zona

:

Acque UE delle zone III e IV

(ARU/34-C)

Danimarca

911

TAC analitico.

Germania

9

Francia

7

Irlanda

7

Paesi Bassi

43

Svezia

35

Regno Unito

16

Unione

1 028

TAC

1 028


Specie

:

Argentina

Argentina silus

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII

(ARU/567.)

Germania

329

TAC analitico.

Francia

7

Irlanda

305

Paesi Bassi

3 434

Regno Unito

241

Unione

4 316

TAC

4 316


Specie

:

Brosmio

Brosme brosme

Zona

:

IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32

(USK/3A/BCD)

Danimarca

15

TAC analitico.

Svezia

7

Germania

7

Unione

29

TAC

29


Specie

:

Pesce tamburo

Caproidae

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

(BOR/678-)

Danimarca

20 123

TAC precauzionale.

Irlanda

56 666

Regno Unito

5 211

Unione

82 000

TAC

82 000


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

VIaS (1), VIIb, VIIc

(HER/6AS7BC)

Irlanda

1 364

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

136

Unione

1 500

TAC

1 500


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

VI Clyde (2)

(HER/06ACL.)

Regno Unito

Da fissare (3)

TAC precauzionale.

Unione

Da fissare (4)

TAC

Da fissare (4)


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

VIIa (5)

(HER/07A/MM)

Irlanda

1 300

TAC analitico.

Regno Unito

3 693

Unione

4 993

TAC

4 993


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

VIIe e VIIf

(HER/7EF.)

Francia

465

TAC precauzionale.

Regno Unito

465

Unione

931

TAC

931


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

VIIg (6), VIIh (6), VIIj (6) e VIIk (6)

(HER/7G-K.)

Germania

191

TAC analitico.

Francia

1 062

Irlanda

14 864

Paesi Bassi

1 062

Regno Unito

21

Unione

17 200

TAC

17 200


Specie

:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona

:

IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spagna

4 198

TAC precauzionale.

Portogallo

4 580

Unione

8 778

TAC

8 778


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danimarca

62 (7)

TAC analitico.

Germania

1 (7)

Svezia

37 (7)

Unione

100 (7)

TAC

100 (7)


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

VIb; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 12° 00’ O e delle zone XII e XIV

(COD/5W6-14)

Belgio

0

TAC precauzionale.

Germania

1

Francia

12

Irlanda

16

Regno Unito

45

Unione

74

TAC

74


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

VIa; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00’ O

(COD/5BE6A)

Belgio

0

TAC analitico.

Germania

0

Francia

0

Irlanda

0

Regno Unito

0

Unione

0

TAC

0 (8)


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

VIIa

(COD/07A.)

Belgio

4

TAC analitico.

Francia

10

Irlanda

188

Paesi Bassi

1

Regno Unito

82

Unione

285

TAC

285


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgio

456

TAC analitico.

Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

Francia

7 459

Irlanda

1 479

Paesi Bassi

2

Regno Unito

804

Unione

10 200

TAC

10 200


Specie

:

Smeriglio

Lamna nasus

Zona

:

Acque della Guiana francese, Kattegat; acque UE dello Skagerrak, acque delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV; acque UE delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2

(POR/3-1234)

Danimarca

0 (9)

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

0 (9)

Germania

0 (9)

Irlanda

0 (9)

Spagna

0 (9)

Regno Unito

0 (9)

Unione

0 (9)

TAC

0 (9)


Specie

:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona

:

Acque UE delle zone IIa e IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgio

6

TAC analitico.

Danimarca

5

Germania

5

Francia

32

Paesi Bassi

25

Regno Unito

1 864

Unione

1 937

TAC

1 937


Specie

:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona

:

Acque UE e acque internazionali della zona Vb e VI; acque internazionali delle zone XII e XIV

(LEZ/56-14)

Spagna

385

TAC analitico.

Francia

1 501

Irlanda

439

Regno Unito

1 062

Unione

3 387

TAC

3 387


Specie

:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona

:

VII

(LEZ/07.)

Belgio

470 (10)

TAC analitico.

Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

Spagna

5 216 (10)

Francia

6 329 (10)

Irlanda

2 878 (10)

Regno Unito

2 492 (10)

Unione

17 385

TAC

17 385


Specie

:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona

:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Spagna

950

TAC analitico.

Francia

766

Unione

1 716

TAC

1 716


Specie

:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona

:

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spagna

1 121

TAC analitico.

Francia

56

Portogallo

37

Unione

1 214

TAC

1 214


Specie

:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona

:

VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb e acque internazionali delle zone XII e XIV

(ANF/56-14)

Belgio

177

TAC precauzionale.

Germania

202

Spagna

189

Francia

2 179

Irlanda

492

Paesi Bassi

170

Regno Unito

1 515

Unione

4 924

TAC

4 924


Specie

:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona

:

VII

(ANF/07.)

Belgio

2 693 (11)  (12)

TAC analitico.

Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

Germania

300 (11)  (12)

Spagna

1 070 (11)  (12)

Francia

17 282 (11)  (12)

Irlanda

2 209 (11)  (12)

Paesi Bassi

349 (11)  (12)

Regno Unito

5 241 (11)  (12)

Unione

29 144 (11)

TAC

29 144 (11)


Specie

:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona

:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Spagna

1 190

TAC analitico.

Francia

6 619

Unione

7 809

TAC

7 809


Specie

:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona

:

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spagna

2 063

TAC analitico.

Francia

2

Portogallo

410

Unione

2 475

TAC

2 475


Specie

:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VIa

(HAD/5BC6A.)

Belgio

5

TAC analitico.

Germania

6

Francia

232

Irlanda

690

Regno Unito

3 278

Unione

4 211

TAC

4 211


Specie

:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgio

157 (13)

TAC analitico.

Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

Francia

9 432 (13)

Irlanda

3 144 (13)

Regno Unito

1 415 (13)

Unione

14 148 (13)

TAC

14 148


Specie

:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

VIIa

(HAD/07A.)

Belgio

19

TAC analitico.

Francia

86

Irlanda

515

Regno Unito

569

Unione

1 189

TAC

1 189


Specie

:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona

:

VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb e acque internazionali delle zone XII e XIV

(WHG/56-14)

Germania

2

TAC analitico.

Francia

36

Irlanda

87

Regno Unito

167

Unione

292

TAC

292


Specie

:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona

:

VIIa

(WHG/07A.)

Belgio

0

TAC analitico.

Francia

3

Irlanda

49

Paesi Bassi

0

Regno Unito

32

Unione

84

TAC

84


Specie

:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona

:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

(WHG/7X7A-C)

Belgio

239

TAC analitico.

Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

Francia

14 700

Irlanda

6 812

Paesi Bassi

120

Regno Unito

2 629

Unione

24 500

TAC

24 500


Specie

:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona

:

VIII

(WHG/08.)

Spagna

1 270

TAC precauzionale.

Francia

1 905

Unione

3 175

TAC

3 175


Specie

:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona

:

IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portogallo

Da fissare (14)

TAC precauzionale.

Unione

Da fissare (15)

TAC

Da fissare (15)


Specie

:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona

:

IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32

(HKE/3A/BCD)

Danimarca

1 531 (17)

TAC analitico.

Svezia

130 (17)

Unione

1 661

TAC

1 661 (16)


Specie

:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona

:

Acque UE delle zone IIa e IV

(HKE/2AC4-C)

Belgio

28

TAC analitico.

Danimarca

1 119

Germania

128

Francia

248

Paesi Bassi

64

Regno Unito

348

Unione

1 935

TAC

1 935 (18)


Specie

:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona

:

VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb e acque internazionali delle zone XII e XIV

(HKE/571214)

Belgio

284 (19)  (21)

TAC analitico.

Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

Spagna

9 109 (21)

Francia

14 067 (19)  (21)

Irlanda

1 704 (21)

Paesi Bassi

183 (19)  (21)

Regno Unito

5 553 (19)  (21)

Unione

30 900

TAC

30 900 (20)

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgio

37

Spagna

1 469

Francia

1 469

Irlanda

184

Paesi Bassi

18

Regno Unito

827

Unione

4 004


Specie

:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona

:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

Belgio

9 (22)

TAC analitico.

Spagna

6 341

Francia

14 241

Paesi Bassi

18 (22)

Unione

20 609

TAC

20 609 (23)

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb e acque internazionali delle zone XII e XIV

(HKE/*57-14)

Belgio

2

Spagna

1 837

Francia

3 305

Paesi Bassi

6

Unione

5 150


Specie

:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona

:

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spagna

9 051

TAC analitico.

Francia

869

Portogallo

4 224

Unione

14 144

TAC

14 144


Specie

:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona

:

Acque internazionali della zona XII

(BLI/12INT-)

Estonia

2 (24)

TAC precauzionale.

Spagna

739 (24)

Francia

18 (24)

Lituania

7 (24)

Regno Unito

7 (24)

Altri

2 (24)

Unione

774 (24)

TAC

774 (24)


Specie

:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone II e IV

(BLI/24-)

Danimarca

4

TAC precauzionale.

Germania

4

Irlanda

4

Francia

23

Regno Unito

14

Altri (25)

4

Unione

53

TAC

53


Specie

:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona

:

Acque UE e acque internazionali della zona III

(BLI/03-)

Danimarca

3

TAC precauzionale.

Germania

2

Svezia

3

Unione

8

TAC

8


Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

IIIa; acque UE della zona IIIbcd

(LIN/3A/BCD)

Belgio

6 (26)

TAC analitico.

Danimarca

50

Germania

6 (26)

Svezia

19

Regno Unito

6 (26)

Unione

87

TAC

87


Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

Acque UE delle zone IIa e IV

(NEP/2AC4-C)

Belgio

908

TAC analitico.

Danimarca

908

Germania

13

Francia

27

Paesi Bassi

467

Regno Unito

15 027

Unione

17 350

TAC

17 350


Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb

(NEP/5BC6.)

Spagna

34

TAC analitico.

Francia

135

Irlanda

226

Regno Unito

16 295

Unione

16 690

TAC

16 690


Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

VII

(NEP/07.)

Spagna

1 384 (27)

TAC analitico.

Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

Francia

5 609 (27)

Irlanda

8 506 (27)

Regno Unito

7 566 (27)

Unione

23 065 (27)

TAC

23 065 (27)


Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Spagna

234

TAC analitico.

Francia

3 665

Unione

3 899

TAC

3 899


Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

VIIIc

(NEP/08C.)

Spagna

71

TAC analitico.

Francia

3

Unione

74

TAC

74


Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spagna

62

TAC analitico.

Portogallo

184

Unione

246

TAC

246


Specie

:

Mazzancolle

Penaeus spp.

Zona

:

Acque della Guiana francese

(PEN/FGU.)

Francia

Da fissare (28)  (29)

TAC precauzionale.

Unione

Da fissare (29)  (30)

TAC

Da fissare (29)  (30)


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb e acque internazionali delle zone XII e XIV

(PLE/56-14)

Francia

9

TAC precauzionale.

Irlanda

261

Regno Unito

388

Unione

658

TAC

658


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

VIIa

(PLE/07A.)

Belgio

42

TAC analitico.

Francia

18

Irlanda

1 063

Paesi Bassi

13

Regno Unito

491

Unione

1 627

TAC

1 627


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

VIIb e VIIc

(PLE/7BC.)

Francia

11

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

Irlanda

63

Unione

74

TAC

74


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

VIId e VIIe

(PLE/7DE.)

Belgio

1 047 (31)

TAC analitico.

Francia

3 491 (31)

Regno Unito

1 862 (31)

Unione

6 400

TAC

6 400


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

VIIf e VIIg

(PLE/7FG.)

Belgio

46

TAC analitico.

Francia

83

Irlanda

197

Regno Unito

43

Unione

369

TAC

369


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

VIIh, VIIj e VIIk

(PLE/7HJK.)

Belgio

9

TAC analitico.

Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

Francia

18

Irlanda

61

Paesi Bassi

35

Regno Unito

18

Unione

141

TAC

141


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(PLE/8/3411)

Spagna

66

TAC precauzionale.

Francia

263

Portogallo

66

Unione

395

TAC

395


Specie

:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona

:

VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb e acque internazionali delle zone XII e XIV

(POL/56-14)

Spagna

6

TAC precauzionale.

Francia

190

Irlanda

56

Regno Unito

145

Unione

397

TAC

397


Specie

:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona

:

VII

(POL/07.)

Belgio

420

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

Spagna

25

Francia

9 667

Irlanda

1 030

Regno Unito

2 353

Unione

13 495

TAC

13 495


Specie

:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona

:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(POL/8ABDE.)

Spagna

252

TAC precauzionale.

Francia

1 230

Unione

1 482

TAC

1 482


Specie

:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona

:

VIIIc

(POL/08C.)

Spagna

208

TAC precauzionale.

Francia

23

Unione

231

TAC

231


Specie

:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona

:

IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(POL/9/3411)

Spagna

273 (32)

TAC precauzionale.

Portogallo

9 (32)

Unione

282 (32)

TAC

282


Specie

:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona

:

VII, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgio

6

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

Francia

1 245

Irlanda

1 491

Regno Unito

434

Unione

3 176

TAC

3 176


Specie

:

Razze

Rajiformes

Zona

:

Acque UE delle zone IIa e IV

(SRX/2AC4-C)

Belgio

211 (33)  (34)  (35)

TAC precauzionale.

Danimarca

8 (33)  (34)  (35)

Germania

10 (33)  (34)  (35)

Francia

33 (33)  (34)  (35)

Paesi Bassi

180 (33)  (34)  (35)

Regno Unito

814 (33)  (34)  (35)

Unione

1 256 (33)  (35)

TAC

1 256 (35)


Specie

:

Razze

Rajiformes

Zona

:

Acque UE della zona IIIa

(SRX/03A-C.)

Danimarca

41 (36)  (37)

TAC precauzionale.

Svezia

11 (36)  (37)

Unione

52 (36)  (37)

TAC

52 (37)


Specie

:

Razze

Rajiformes

Zona

:

Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

(SRX/67AKXD)

Belgio

806 (38)  (39)  (40)

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

Estonia

5 (38)  (39)  (40)

Francia

3 615 (38)  (39)  (40)

Germania

11 (38)  (39)  (40)

Irlanda

1 165 (38)  (39)  (40)

Lituania

19 (38)  (39)  (40)

Paesi Bassi

3 (38)  (39)  (40)

Portogallo

20 (38)  (39)  (40)

Spagna

974 (38)  (39)  (40)

Regno Unito

2 306 (38)  (39)  (40)

Unione

8 924 (38)  (39)  (40)

TAC

8 924 (39)


Specie

:

Razze

Rajiformes

Zona

:

Acque UE della zona VIId

(SRX/07D.)

Belgio

72 (41)  (42)  (43)

TAC precauzionale.

Francia

602 (41)  (42)  (43)

Paesi Bassi

4 (41)  (42)  (43)

Regno Unito

120 (41)  (42)  (43)

Unione

798 (41)  (42)  (43)

TAC

798 (42)


Specie

:

Razze

Rajiformes

Zona

:

Acque UE delle zone VIII e IX

(SRX/89-C.)

Belgio

8 (44)  (45)

TAC precauzionale.

Francia

1 441 (44)  (45)

Portogallo

1 168 (44)  (45)

Spagna

1 175 (44)  (45)

Regno Unito

8 (44)  (45)

Unione

3 800 (44)  (45)

TAC

3 800 (45)


Specie

:

Sogliola

Solea solea

Zona

:

IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32

(SOL/3A/BCD)

Danimarca

470

TAC analitico.

Germania

27 (46)

Paesi Bassi

45 (46)

Svezia

18

Unione

560

TAC

560


Specie

:

Sogliola

Solea solea

Zona

:

VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb e acque internazionali delle zone XII e XIV

(SOL/56-14)

Irlanda

46

TAC precauzionale.

Regno Unito

11

Unione

57

TAC

57


Specie

:

Sogliola

Solea solea

Zona

:

VIIa

(SOL/07A.)

Belgio

36

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

0

Irlanda

58

Paesi Bassi

11

Regno Unito

35

Unione

140

TAC

140


Specie

:

Sogliola

Solea solea

Zona

:

VIIb e VIIc

(SOL/7BC.)

Francia

6

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

Irlanda

36

Unione

42

TAC

42


Specie

:

Sogliola

Solea solea

Zona

:

VIId

(SOL/07D.)

Belgio

1 588

TAC analitico.

Francia

3 177

Regno Unito

1 135

Unione

5 900

TAC

5 900


Specie

:

Sogliola

Solea solea

Zona

:

VIIe

(SOL/07E.)

Belgio

32 (47)

TAC analitico.

Francia

337 (47)

Regno Unito

525 (47)

Unione

894

TAC

894


Specie

:

Sogliola

Solea solea

Zona

:

VIIf e VIIg

(SOL/7FG.)

Belgio

688

TAC analitico.

Francia

69

Irlanda

34

Regno Unito

309

Unione

1 100

TAC

1 100


Specie

:

Sogliola

Solea solea

Zona

:

VIIh, VIIj e VIIk

(SOL/7HJK.)

Belgio

33

TAC analitico.

Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

Francia

67

Irlanda

181

Paesi Bassi

54

Regno Unito

67

Unione

402

TAC

402


Specie

:

Sogliola

Solea solea

Zona

:

VIIIa e VIIIb

(SOL/8AB.)

Belgio

51

TAC analitico.

Spagna

9

Francia

3 758

Paesi Bassi

282

Unione

4 100

TAC

4 100


Specie

:

Sogliole

Solea spp.

Zona

:

VIIIc, VIIId, VIIIe, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Spagna

403

TAC precauzionale.

Portogallo

669

Unione

1 072

TAC

1 072


Specie

:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

:

VIId e VIIe

(SPR/7DE.)

Belgio

26

TAC precauzionale.

Danimarca

1 674

Germania

26

Francia

361

Paesi Bassi

361

Regno Unito

2 702

Unione

5 150

TAC

5 150


Specie

:

Spinarolo/gattuccio

Squalus acanthias

Zona

:

Acque UE della zona IIIa

(DGS/03A-C.)

Danimarca

0

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Svezia

0

Unione

0

TAC

0


Specie

:

Spinarolo/gattuccio

Squalus acanthias

Zona

:

Acque UE delle zone IIa e IV

(DGS/2AC4-C)

Belgio

0 (48)

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

0 (48)

Germania

0 (48)

Francia

0 (48)

Paesi Bassi

0 (48)

Svezia

0 (48)

Regno Unito

0 (48)

Unione

0 (48)

TAC

0 (48)


Specie

:

Spinarolo/gattuccio

Squalus acanthias

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

(DGS/15X14)

Belgio

0 (49)

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

Germania

0 (49)

Spagna

0 (49)

Francia

0 (49)

Irlanda

0 (49)

Paesi Bassi

0 (49)

Portogallo

0 (49)

Regno Unito

0 (49)

Unione

0 (49)

TAC

0 (49)


Specie

:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona

:

VIIIc

(JAX/08C.)

Spagna

22 409 (50)  (52)

TAC analitico.

Francia

388 (50)

Portogallo

2 214 (50)  (52)

Unione

25 011

TAC

25 011


Specie

:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona

:

IX

(JAX/09.)

Spagna

7 762 (53)  (54)

TAC analitico.

Portogallo

22 238 (53)  (54)

Unione

30 000

TAC

30 000


Specie

:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona

:

X; acque UE della zona COPACE (55)

(JAX/X34PRT)

Portogallo

Da fissare (56)  (57)

TAC precauzionale.

Unione

Da fissare (58)

TAC

Da fissare (58)


Specie

:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona

:

Acque UE della zona COPACE (59)

(JAX/341PRT)

Portogallo

Da fissare (60)  (61)

TAC precauzionale.

Unione

Da fissare (62)

TAC

Da fissare (62)


Specie

:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona

:

Acque UE della zona COPACE (63)

(JAX/341SPN)

Spagna

Da fissare (64)

TAC precauzionale.

Unione

Da fissare (65)

TAC

Da fissare (65)


(1)  Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.

(2)  Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.

Mull of Kintyre (55°19′N, 05°48′O);

punto con le coordinate 55°04′N, 05°23′O e;

Corsewall Point (55°01′N, 05°10′O).

(3)  Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

(4)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

(5)  Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

a nord da 52° 30′ latitudine nord,

a sud da 52° 00′ latitudine nord,

a ovest dalla costa dell’Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.

(6)  La zona è aumentata dell’area delimitata:

a nord da 52° 30′ latitudine nord,

a sud da 52° 00′ latitudine nord,

a ovest dalla costa dell’Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.

(7)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(8)  Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell’1,5 % delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca.

(9)  Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

(10)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

(11)  Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/*8ABDE).

(12)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

(13)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

(14)  Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

(15)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 1.

(16)  Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

(17)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV; tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(18)  Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

(19)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV; tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(20)  Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

(21)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgio

37

Spagna

1 469

Francia

1 469

Irlanda

184

Paesi Bassi

18

Regno Unito

827

Unione

4 004

(22)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque UE della zona IIa; tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(23)  Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb e acque internazionali delle zone XII e XIV

(HKE/*57-14)

Belgio

2

Spagna

1 837

Francia

3 305

Paesi Bassi

6

Unione

5 150

(24)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(25)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(26)  Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque UE della zona IIIa e nelle acque UE della zona IIIbcd.

(27)  Condizioni speciali: di cui le catture effettuate nell’unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII non possono superare i seguenti contingenti (NEP/*07U16):

Spagna

543

Francia

340

Irlanda

653

Regno Unito

264

Unione

1 800

(28)  Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

(29)  La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

(30)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 1.

(31)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

(32)  Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE nella zona VIIIc (POL/*08C.).

(33)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(34)  Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.

(35)  Non si applica alla razza bavosa (Dipturus batis). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(36)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C.) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/03A-C.) sono comunicate separatamente.

(37)  Non si applica alla razza bavosa (Dipturus batis) e alla razza chiodata (Raja clavata). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(38)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(39)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata), alla razza bavosa (Dipturus batis), alla razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) e alla razza bianca (Raja alba). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(40)  Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE della zona VIId (SRX/*07D.). Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente.

(41)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.

(42)  Non si applica alla razza bavosa (Dipturus batis) e alla razza ondulata (Raja undulata). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(43)  Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/*67AKD) sono comunicate separatamente.

(44)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(45)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata), alla razza bavosa (Dipturus batis) e alla razza bianca (Raja alba). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(46)  Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque UE della zona IIIa, sottodivisioni 22-32.

(47)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

(48)  Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (Galeorhinus galeus), zigrino (Dalatias licha), squalo becco d’uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps), sagrì nano (Etmopterus pusillus), squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) e spinarolo (Squalus acanthias). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

(49)  Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (Galeorhinus galeus), zigrino (Dalatias licha), squalo becco d’uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps), sagrì nano (Etmopterus pusillus), squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) e spinarolo (Squalus acanthias). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

(50)  Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98 (), fino a un massimo del 5 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

(51)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

(52)  Condizioni speciali: fino a un massimo del 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C).

(53)  Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

(54)  Condizioni speciali: fino a un massimo del 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/*09.).

(55)  Acque circostanti le isole Azzorre.

(56)  Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

(57)  Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

(58)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.

(59)  Acque circostanti Madera.

(60)  Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

(61)  Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

(62)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.

(63)  Acque circostanti le isole Canarie.

(64)  Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

(65)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI MERLUZZO BIANCO NEL KATTEGAT, NELLE DIVISIONI CIEM VIa E VIIa E NELLE ACQUE UE DELLA DIVISIONE CIEM Vb

1.   Ambito di applicazione

1.1.

Il presente allegato si applica alle navi UE che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate al punto 2 del presente allegato.

1.2.

Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all’obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2013 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

2.   Attrezzi regolamentati e zone geografiche

Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi specificati nell’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 ("attrezzi regolamentati") e ai gruppi di zone geografiche di cui al punto 2, lettere a), c) e d), dello stesso allegato.

3.   Autorizzazioni

Se lo ritiene opportuno ai fini di un’applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro non rilascia un’autorizzazione per la pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un’attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.   Sforzo di pesca massimo consentito

4.1.

Nell’appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 per il periodo di gestione 2013, vale a dire dal 1o febbraio 2013 al 31 gennaio 2014, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.

4.2.

I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 (1) non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

5.   Gestione

5.1.

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all’articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.2.

Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le singole navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione, lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.

5.3.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

6.   Relazione sullo sforzo di pesca

L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuno dei gruppi delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.

7.   Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (Fisheries Data Exchange System) o qualsiasi altro sistema di raccolta dati applicato in futuro dalla Commissione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

Allegato IIA, appendice 1

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni

Zona geografica

Attrezzo regolamentato

DK

DE

SE

a)

Kattegat

TR1

197 929

4 212

16 610

TR2

830 041

5 240

327 506

TR3

441 872

0

490

BT1

0

0

0

BT2

0

0

0

GN

115 456

26 534

13 102

GT

22 645

0

22 060

LL

1 100

0

25 339


Zona geografica

Attrezzo regolamentato

BE

FR

IE

NL

UK

c)

divisione CIEM VIIa

TR1

0

48 193

33 539

0

339 592

TR2

10 166

744

475 649

0

1 088 238

TR3

0

0

1 422

0

0

BT1

0

0

0

0

0

BT2

843 782

0

514 584

200 000

111 693

GN

0

471

18 255

0

5 970

GT

0

0

0

0

158

LL

0

0

0

0

70 614


Zona geografica

Attrezzo regolamentato

BE

DE

ES

FR

IE

UK

d)

divisione CIEM VIa e acque UE della divisione CIEM Vb

TR1

0

9 320

0

1 057 828

428 820

1 033 273

TR2

0

0

0

34 926

14 371

2 972 845

TR3

0

0

0

0

273

16 027

BT1

0

0

0

0

0

117 544

BT2

0

0

0

0

3 801

4 626

GN

0

35 442

13 836

302 917

5 697

213 454

GT

0

0

0

0

1 953

145

LL

0

0

1 402 142

184 354

4 250

630 040

ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL’AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.

2.   Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

a)

"gruppo di attrezzi": il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i)

reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm;

ii)

reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;

b)

"attrezzo regolamentato": una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c)

"zona", le divisioni CIEM VIIIc e IXa: ad esclusione del Golfo di Cadice;

d)

"periodo di gestione 2013": il periodo tra il 1o febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014;

e)

"condizioni speciali": le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

3.   Limitazioni dell’attività

Fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché le navi UE battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI

4.   Navi autorizzate

4.1.

Uno Stato membro non può autorizzare l’esercizio di attività di pesca nella zona con uno degli attrezzi regolamentati da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un’attività comprovata in quel tipo di pesca nella zona negli anni dal 2002 al 2012, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2.

Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzata a pescare nella zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente ai punti 11 o 12 del presente allegato.

CAPO III

NUMERO DI GIORNI DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATI ALLE NAVI UE

5.   Numero massimo di giorni

5.1.

Nel periodo di gestione 2013 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare a trovarsi nella zona una nave battente la propria bandiera che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati è indicato nella tabella I.

5.2.

Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno del 4 % del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

6.   Condizioni speciali per l’assegnazione di giorni

6.1.

Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave UE può essere autorizzata dal suo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

a)

gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata nel 2010 o 2011 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e

b)

gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata nel 2010 o 2011 ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.

6.2.

Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione 2013, 5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di scampo.

6.3.

Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.

6.4.

L’applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

Tabella I

Numero massimo annuo di giorni di presenza di una nave nella zona per attrezzo

Condizione speciale

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

 

Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

ES

141

 

FR

134

 

PT

140

6.1.a) e 6.1.b)

Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

Illimitato

7.   Sistema di chilowatt-giorni

7.1.

Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base ad un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all’attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.

7.2.

Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l’attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni resta illimitato secondo la tabella I, il numero pertinente di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

7.3.

Gli Stati membri che intendano beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per l’attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)

l’elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta dell’UE (CFR) e della potenza motrice;

b)

l’attività comprovata di tali navi per gli anni 2010 e 2011 con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;

c)

il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.

7.4.

Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

8.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

8.1.

La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1o febbraio 2012 e il 31 gennaio 2013 conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 (1) o al regolamento (CE) n. 744/2008 (2). Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

8.2.

Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l’attrezzo in questione, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

8.3.

I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

8.4.

Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2013, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)

gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell’UE (CFR) e della potenza motrice;

b)

l’attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, per condizione speciale.

8.5.

Sulla base di tale domanda da parte di uno Stato membro, la Commissione può assegnare allo stesso, mediante atti di esecuzione, un numero aggiuntivo di giorni rispetto a quello definito al punto 5.1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

8.6.

Nel periodo di gestione 2013 gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.

8.7.

Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione 2013, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione 2014.

9.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

9.1.

La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 (3) e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

9.2.

Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell’equipaggio.

9.3.

Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

9.4.

Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero aggiuntivo di giorni rispetto a quello di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l’attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

9.5.

Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell’inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV

GESTIONE

10.   Obbligo generale

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

11.   Periodi di gestione

11.1.

Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

11.2.

Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

11.3.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

12.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno stato membro

12.1.

Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un’altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell’UE.

12.2.

Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2010 e 2011, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

12.3.

Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

12.4.

Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell’assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.

12.5.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

13.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

CAPO VI

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

14.   Relazione sullo sforzo di pesca

L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

15.   Raccolta dei dati

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi.

16.   Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati al punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all’indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull’utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2012 e 2013, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Stato membro

Attrezzo

Anno

Dichiarazione dello sforzo globale

(1)

(2)

(3)

(4)


Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (4) S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

Attrezzo

2

 

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

TR

=

reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

GN

=

reti da imbrocco ≥ 60 mm

LL

=

palangari di fondo

(3)

Anno

4

 

2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o 2012 o 2013

(4)

Dichiarazione dello sforzo globale

7

D

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno in questione


Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzo notificato

Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

Giorni ammissibili per attrezzo notificato

Giorni di utilizzo per attrezzo notificato

Trasferimento di giorni

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)


Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (5) S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

CFR

12

 

Numero del registro della flotta peschereccia dell’UE (CFR)

Numero unico di identificazione della nave

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri è completata da zeri a sinistra.

(3)

Marcatura esterna

14

S

A norma del regolamento (CEE) n. 1381/87 (6)

(4)

Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5)

Attrezzi notificati

2

S

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

TR

=

reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

GN

=

reti da imbrocco ≥ 60 mm

LL

=

palangari di fondo

(6)

Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

2

S

Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell’allegato IIB.

(7)

Giorni ammissibili per attrezzo notificato

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell’allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

(8)

Giorni di utilizzo per attrezzo notificato

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

(9)

Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"


(1)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un’azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

(4)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(5)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(6)  Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).

ALLEGATO IIC

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL’AMBITO DEI PIANI DI GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM VIIe

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Ambito di applicazione

1.1.

Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM VIIe. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2013 indica il periodo dal 1o febbraio 2013 al 31 gennaio 2014.

1.2.

Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un’attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all’anno nei tre anni precedenti, come attestato dal giornale di pesca, sono esenti dall’applicazione del presente allegato a condizione che:

a)

nel periodo di gestione 2013 catturino meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b)

non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

c)

ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2013 e il 31 gennaio 2014, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2013.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dall’applicazione del presente allegato.

2.   Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

a)

"gruppo di attrezzi": il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i)

sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm e

ii)

reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;

b)

"attrezzo regolamentato": una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c)

"zona", la divisione CIEM VIIe:

d)

"periodo di gestione 2013": il periodo tra il 1o febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014.

3.   Limitazioni dell’attività

Fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché le navi UE battenti la sua bandiera e immatricolate nell’Unione, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello indicato al capo III del presente allegato.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI

4.   Navi autorizzate

4.1

Uno Stato membro non può autorizzare l’esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un’attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2012, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2

Tuttavia, una nave con un’attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

4.3

Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzata a pescare nella zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente ai punti 10 o 11 del presente allegato.

CAPO III

NUMERO DI GIORNI DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATI ALLE NAVI UE

5.   Numero massimo di giorni

Nel periodo di gestione 2013 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare a trovarsi nella zona una nave battente la propria bandiera che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm

164

Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm

164

6.   Sistema di chilowatt-giorni

6.1.

Nel periodo di gestione 2013 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all’attrezzo regolamentato.

6.2.

Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l’attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

6.3.

Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per l’attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)

l’elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta dell’UE (CFR) e della potenza motrice;

b)

il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

6.4.

Sulla base di tale domanda, la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

7.1.

La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute a decorrere dal 1o gennaio 2004 conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

7.2.

Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3.

I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

7.4.

Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2013, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)

gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell’UE (CFR) e della potenza motrice;

b)

l’attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

7.5.

Sulla base di tale domanda da parte di uno Stato membro, la Commissione può assegnare allo stesso, mediante atti di esecuzione, un numero aggiuntivo di giorni rispetto a quello definito al punto 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

7.6.

Nel periodo di gestione 2013 gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi regolamentati.

7.7.

Uno Stato membro non può riassegnare nel periodo di gestione 2013 un numero aggiuntivo di giorni risultante da una cessazione permanente di attività che sia stato precedentemente attribuito dalla Commissione, a meno che quest’ultima non abbia deciso di rivedere tale numero aggiuntivo di giorni sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gruppi di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare. Lo Stato membro che abbia chiesto una revisione del numero di giorni è provvisoriamente autorizzato a riassegnare il 50 % di tale numero aggiuntivo di giorni, in attesa della decisione della Commissione.

8.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

8.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

8.2.

Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell’equipaggio.

8.3.

Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

8.4.

Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero aggiuntivo di giorni rispetto a quello di cui al punto 5 per tale Stato membro e per le navi, la zona e l’attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

8.5.

Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell’inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV

GESTIONE

9.   Obbligo generale

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10.   Periodi di gestione

10.1.

Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

10.2.

Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

10.3.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

11.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno stato membro

11.1.

Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un’altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell’UE.

11.2.

Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

11.3.

Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

12.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti.

CAPO VI

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

13.   Relazione sullo sforzo di pesca

L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14.   Raccolta dei dati

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi.

15.   Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all’indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull’utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2012 e 2013, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Stato membro

Attrezzo

Anno

Dichiarazione dello sforzo globale

(1)

(2)

(3)

(4)


Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (1)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

Attrezzo

2

 

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT

=

sfogliare ≥ 80 mm

GN

=

reti da imbrocco < 220 mm

TN

=

tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(3)

Anno

4

 

2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o 2012 o 2013

(4)

Dichiarazione dello sforzo globale

7

D

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno in questione


Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzo notificato

Giorni ammissibili per attrezzo notificato

Giorni di utilizzo per attrezzo notificato

Trasferimento di giorni

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (2)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

CFR

12

 

Numero del registro della flotta peschereccia dell’UE (CFR)

Numero unico di identificazione della nave

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri è completata da zeri a sinistra.

(3)

Marcatura esterna

14

S

A norma del regolamento (CEE) n. 1381/87

(4)

Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5)

Attrezzi notificati

2

S

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT

=

sfogliare ≥ 80 mm

GN

=

reti da imbrocco < 220 mm

TN

=

tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(6)

Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell’allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

(7)

Giorni di utilizzo per attrezzo notificato

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

(8)

Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"


(1)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(2)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.


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