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Document 32013L0023

Direttiva 2013/23/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adegua determinate direttive in materia di servizi finanziari a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia

GU L 158 del 10.6.2013, p. 362–364 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/23/oj

10.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/362


DIRETTIVA 2013/23/UE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2013

che adegua determinate direttive in materia di servizi finanziari a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in detto atto di adesione o negli allegati dello stesso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione.

(2)

Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 73/239/CEE (1), 2002/83/CE (2), 2005/68/CE (3) e 2009/138/CE (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE, 2005/68/CE e 2009/138/CE sono modificate conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Croazia all’Unione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. COVENEY


(1)  Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3).

(2)  Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).

(3)  Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

(4)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).


ALLEGATO

1.

All’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 73/239/CEE, è aggiunto quanto segue:

«—

per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”, “društvo za uzajamno osiguranje”.»

2.

La direttiva 2002/83/CE è così modificata:

a)

all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dopo la voce relativa alla Repubblica francese è inserito quanto segue:

«—

per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”, “društvo za uzajamno osiguranje”,»;

b)

all’articolo 18, paragrafo 3, dopo il quinto trattino è inserito quanto segue:

«—

alla data del 1 luglio 2013 per le imprese autorizzate in Croazia e,».

3.

Nell’allegato I della direttiva 2005/68/CE, dopo la voce relativa alla Repubblica francese è inserito quanto segue:

«—

per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”,».

4.

La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

a)

all’articolo 73, paragrafo 5, primo comma, è inserita la lettera seguente:

«e bis)

alla data del 1 luglio 2013 per le imprese autorizzate in Croazia;»;

b)

l’allegato III è così modificato:

i)

nella parte A, è inserito il seguente punto:

«10 bis)

per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”, “društvo za uzajamno osiguranje”;»;

ii)

nella parte B, è inserito il seguente punto:

«10 bis)

per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”, “društvo za uzajamno osiguranje”;»;

iii)

nella parte C, è inserito il seguente punto:

«10 bis)

per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: “dioničko društvo”;».


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