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Document 32013D0780

    2013/780/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 dicembre 2013 , che prevede una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d’America [notificata con il numero C(2013) 9166]

    GU L 346 del 20.12.2013, p. 61–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/11/2016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/780/oj

    20.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 346/61


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 18 dicembre 2013

    che prevede una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d’America

    [notificata con il numero C(2013) 9166]

    (2013/780/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, secondo trattino,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2000/29/CE prevede misure di protezione contro l’introduzione nell’Unione, in provenienza da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

    (2)

    Il legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d’America e rientrante in uno dei codici NC e nelle descrizioni di cui all’allegato V, parte B, sezione I, punto 6, della direttiva 2000/29/CE può essere introdotto nell’Unione solo se corredato di un certificato fitosanitario di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della summenzionata direttiva.

    (3)

    La direttiva 2000/29/EC consente di derogare alle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nel caso del legname, ove siano fornite garanzie equivalenti mediante una documentazione o una marcatura alternativa.

    (4)

    Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati Uniti d’America la Commissione ha constatato che un programma ufficiale, il Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program (programma di certificazione del legname duro segato sottoposto ad essiccazione al forno), è stato approvato dall’Animal and Plant Health Inspection Service (ispettorato per la salute degli animali e dei vegetali) del ministero dell’Agricoltura degli Stati Uniti e sarà gestito dalla National Hardwood Lumber Association (NHLA) (associazione nazionale legname duro da costruzione) degli Stati Uniti.

    (5)

    Il Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program garantisce che negli Stati Uniti gli impianti riconosciuti che producono legname duro operano nel rispetto della norma sul legname duro sottoposto ad essiccazione al forno (Kiln Drying Sawn Hardwood Standard). Conformemente a detta norma tutte le parti di legname duro segato esportate nell’ambito del summenzionato programma sono essiccate al forno al fine di portare il loro tenore di acqua, in peso, al di sotto del 20 %, secondo i programmi di essiccazione al forno, e sono prive di corteccia.

    (6)

    Tale norma garantisce inoltre che tutti i fasci di legname duro essiccato al forno siano legati con una fascetta identificativa in acciaio dell’NHLA recante impressa la dicitura «NHLA — KD» e l’identificativo numerico unico assegnato ad ogni fascio. Questo numero figura nel corrispondente certificato relativo al legname duro sottoposto ad essiccazione al forno (Kiln Drying Hardwood Lumber Certificate) («certificato di essiccazione al forno»).

    (7)

    Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a consentire l’introduzione nel loro territorio di legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d’America, se corredato di un certificato di essiccazione al forno in alternativa ad un certificato fitosanitario, purché siano soddisfatte alcune condizioni.

    (8)

    La Commissione deve garantire che gli Stati Uniti d’America mettano a disposizione tutte le informazioni tecniche necessarie per valutare il funzionamento del programma. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a valutare costantemente l’utilizzo delle fascette identificative dell’NHLA e del relativo certificato di essiccazione al forno.

    (9)

    La deroga prevista dalla presente decisione va revocata qualora si accerti che le condizioni specifiche di cui alla presente decisione non sono sufficienti per impedire l’introduzione di organismi nocivi nell’Unione, o non sono state rispettate, oppure se sussistono elementi di prova dai quali risulti che il programma non funziona in modo efficace.

    (10)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE gli Stati membri sono autorizzati a consentire l’introduzione nel loro territorio di legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d’America e rientrante in uno dei codici NC e nelle descrizioni di cui all’allegato V, parte B, sezione I, punto 6, della summenzionata direttiva, non corredato di un certificato fitosanitario, purché detto legname soddisfi le condizioni di cui all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri per iscritto del ricorso alla deroga prevista dall’articolo 1.

    Gli Stati membri che si siano avvalsi della deroga forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 15 luglio di ogni anno, informazioni relative al numero di spedizioni importate nell’anno precedente a norma dell’articolo 1 della presente decisione nonché una relazione dettagliata su tutti i casi di intercettazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    2.   Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri entro due giorni lavorativi dalla data dell’intercettazione in merito a ciascuna spedizione introdotta nel loro territorio a norma dell’articolo 1, che non soddisfa le condizioni di cui all’allegato.

    3.   La Commissione chiede agli Stati Uniti d’America di fornire le informazioni tecniche necessarie per poter valutare il funzionamento del Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program.

    Articolo 3

    La presente decisione scade il 30 novembre 2016.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.


    ALLEGATO

    PARTE I

    Condizioni di cui all'articolo 1

    Le condizioni di cui all'articolo 1, in base alle quali gli Stati membri sono autorizzati a consentire l'introduzione nel loro territorio di legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti e rientrante in uno dei codici NC e nelle descrizioni di cui alla direttiva 2000/29/CE, allegato V, parte B, sezione I, punto 6, non corredato di un certificato fitosanitario, sono le seguenti:

    1)

    il legname deve essere lavorato in segherie o trattato in strutture idonee, riconosciute e sottoposte ad audit da parte della National Hardwood Lumber Association (NHLA) (associazione nazionale legname duro da costruzione) degli Stati Uniti per la partecipazione al Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program (programma di certificazione del legname duro) («il programma»);

    2)

    il legname deve essere essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura;

    3)

    una volta soddisfatta la condizione di cui al punto 2, ad ogni fascio va apposta una fascetta identificativa standard in acciaio da un funzionario designato della segheria di cui al punto 1 o sotto la supervisione di quest'ultimo. Ciascuna fascetta identificativa reca impressa la dicitura «NHLA — KD» e l'identificativo numerico univoco assegnato ad ogni fascio;

    4)

    al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui ai punti 2 e 3, il legname deve essere sottoposto ad un sistema di controllo definito nell'ambito del programma, comprendente l'ispezione preimbarco e il monitoraggio nelle segherie riconosciute, effettuati da revisori terzi qualificati e autorizzati a tale scopo. L'Animal and Plant Health Inspection Service (ispettorato per la salute degli animali e dei vegetali) del ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti effettua occasionali ispezioni preimbarco e audit semestrali dei registri e delle procedure dell'NHLA relative al programma, dei revisori terzi indipendenti e delle segherie nonché di altre strutture idonee che partecipano al programma;

    5)

    il legname deve essere corredato di un certificato standard di essiccazione al forno conforme al modello di cui alla parte II del presente allegato, rilasciato da una o più persone autorizzate a partecipare al programma e convalidato da un ispettore dell'NHLA. Il certificato di essiccazione al forno debitamente compilato contiene informazioni sulla quantità, in piedi tavolari e metri cubi, di legname segato privo di corteccia. Sul certificato sono inoltre precisati il numero complessivo dei fasci e l'identificativo numerico univoco attribuito ad ogni fascio.

    PARTE II

    Modello di certificato di essiccazione al forno

    Accordo n. 07-8100-1173-MU

    Cert n. xxxxx-xxxxx

    CERTIFICATE OF KILN DRYING

    Sawn Hardwood Lumber

    Lumber Kiln Dried by

    Consignee

    Name of Company:

    Name:

    Address:

    Address:

    City/State/Zip:

    City/State/Zip:

    Phone:

    Country:

    Order #:

    Port:

    Invoice #:

    Container #:

    Customer PO#:

     

    Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

    Description of Consignment:

    Botanical Name of wood:

    List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

    Bundle Numbers

    Clip ID Numbers

    Board Footage

    Cubic Meters

     

     

     

     

    Totals:

    # Bundles

    BdFt

    Cubic Meters:

    (This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

    AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

    Name (print) _

    Title _

    I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free.

    Signature _

    Date _

    NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

    Name (print)

    Authorized signature

    Title

    Date

    National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

    PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


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