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Document 32013D0776

2013/776/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 dicembre 2013 , che istituisce l’ «Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE

GU L 343 del 19.12.2013, p. 46–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2021; abrogato da 32021D0173

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/776/oj

19.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/46


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

che istituisce l’«Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE

(2013/776/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 58/2003 autorizza la Commissione a delegare poteri alle agenzie esecutive per l’esecuzione integrale o parziale di un programma o di un progetto dell’Unione, a suo nome e sotto la sua responsabilità, in conformità al detto regolamento.

(2)

L’affidamento alle agenzie esecutive di compiti di esecuzione dei programmi è volto a consentire alla Commissione di concentrarsi sulle sue attività e sulle sue funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza per questo rinunciare al controllo e alla responsabilità finale delle attività gestite da dette agenzie esecutive.

(3)

La delega di compiti connessi all’esecuzione dei programmi a un’agenzia esecutiva richiede una separazione chiara tra le fasi di programmazione, che implicano un ampio margine di discrezionalità nell’operare scelte dettate da considerazioni strategiche, affidate alla Commissione, e l’esecuzione dei programmi che andrebbe invece affidata all’agenzia esecutiva.

(4)

Con decisione 2005/56/CE (2) la Commissione ha istituito l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (di seguito l’Agenzia) cui ha affidato la gestione delle azioni comunitarie nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura.

(5)

La Commissione ha modificato a più riprese il mandato dell’Agenzia per estenderlo alla gestione di nuovi progetti e programmi nel campo dell’istruzione, degli audiovisivi, della cittadinanza e della gioventù, e successivamente ha sostituito la decisione 2005/56/CE con la decisione 2009/336/CE (3) della Commissione.

(6)

Nella sua comunicazione del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia 2020» (4) la Commissione ha proposto di avvalersi dell’opzione di un più ampio ricorso alle agenzie esecutive esistenti per l’esecuzione dei programmi dell’Unione nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale

(7)

L’Agenzia ha dato prova di un’elevata competenza tecnica e finanziaria nella gestione dei programmi dell’Unione. Le indagini sulla soddisfazione condotte nel 2009 e nel 2013 nel quadro della prima e della seconda valutazione intermedia dell’Agenzia indicano che i beneficiari e gli altri soggetti interessati ritengono che l’Agenzia fornisca un servizio di migliore qualità rispetto alla struttura precedente (Ufficio di assistenza tecnica). L’Agenzia è in grado di attrarre e trattenere personale altamente qualificato, il che a sua volta garantisce stabilità alle risorse umane. L’Agenzia snellisce costantemente le proprie procedure interne per migliorare la propria efficienza e cerca di armonizzare gli approcci tra i diversi programmi. Essa si avvale dello status di ente pubblico creato espressamente per la gestione dei programmi nel settore dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura e tale specializzazione migliora la visibilità dei programmi dell’UE presso le parti interessate e il vasto pubblico. L’esistenza di un’entità unica che gestisce una serie di programmi complementari genera effetti sinergici in termini di visibilità dell’azione dell’UE a vantaggio di tutti i programmi. I tassi di errore risultanti dai controlli ex post sull’Agenzia sono modesti e ben al di sotto del limite del 2 %. La seconda valutazione intermedia rileva un costante miglioramento della competenza tecnica e finanziaria dell’Agenzia, che si riflette a sua volta in un miglioramento generale delle sue prestazioni, come osservato sulla scorta degli indicatori principali di miglioramento.

(8)

L’analisi costi-benefici effettuata in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003, confrontati i costi con l’opzione della gestione interna, ha constatato che gestire i compiti all’interno della Commissione comporterebbe costi maggiori del 23 % in termini di valore netto attuale. I nuovi programmi che si prevede di delegare all’Agenzia sono in linea con il suo mandato e la sua missione attuali e rappresentano una prosecuzione dell’attività in essere. L’Agenzia ha acquisito competenze, abilità e capacità nella gestione di questi programmi nel corso di diversi anni. I nuovi programmi potrebbero quindi avvalersi dell’esperienza e della competenza accumulate dall’Agenzia nella gestione di programmi e dei corrispondenti vantaggi in termini di produttività. Il passaggio a una struttura interna alla commissione avrebbe conseguenze negative, poiché la maggior parte dei programmi non è mai stata gestita internamente tramite le DG di riferimento, che non dispongono della capacità di gestire programmi al proprio interno. La delega della gestione di programmi all’Agenzia garantirebbe quindi la continuità dell’attività, arrecando vantaggio ai beneficiari dei programmi e alle parti interessate. La delega permetterà inoltre alla Commissione di continuare a concentrarsi meglio sui propri compiti istituzionali.

(9)

Al fine di conferire un’identità coerente alle agenzie esecutive, nel definire i loro nuovi mandati la Commissione ha raggruppato per quanto possibile il lavoro per aree tematiche.

(10)

È opportuno affidare all’Agenzia l’esecuzione di parti dei seguenti nuove azioni e programmi dell’Unione:

Erasmus+ (5) [successore di diversi programmi, tra i quali Apprendimento permanente (6), Gioventù in azione (7) e Erasmus Mundus (8)],

Europa creativa (9) [successore di diversi programmi, tra i quali MEDIA (10) e Cultura (11)],

Europa per i cittadini (12) [successore del programma Europa per i cittadini (13)],

Volontari europei per l’aiuto umanitario (14) (successore del programma pilota Azione preparatoria «Corpo volontario europeo di aiuto umanitario»),

Progetti nel settore dell’istruzione superiore che rientrano nel campo di applicazione degli strumenti di cooperazione esterna (15) [successori degli strumenti di cooperazione esterna fino al 2013 (16)],

Progetti nel settore dell’istruzione superiore nell’ambito del quadro finanziario pluriennale relativo al finanziamento della cooperazione dell’UE con gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico e i paesi e territori d’oltremare per il periodo 2014-2020 (11o Fondo europeo di sviluppo) (17).

(11)

L’Agenzia mantiene la responsabilità dell’esecuzione di parti dei seguenti azioni e programmi dell’Unione in corso:

Progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative all’aiuto economico a favore di alcuni paesi dell’Europa centrale e orientale (PHARE), come previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio (18),

Programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000), istituito con decisione 95/563/CE del Consiglio (19),

Programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II — Formazione) (1996-2000), approvato con decisione 95/564/CE del Consiglio (20),

Seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia d’istruzione «Socrates» (2000-2006), approvata con decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21),

Seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (2000-2006), approvata con decisione 1999/382/CE del Consiglio (22),

Programma d’azione comunitaria «Gioventù» (2000-2006), approvato con decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23),

Programma «Cultura 2000» (2000-2006), approvato con decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

Progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati grazie alle disposizioni relative alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell’Europa orientale e dell’Asia centrale (2000-2006), come previsto dal regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio (25),

Progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative all’assistenza all’Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, al Montenegro, alla Serbia e al Kosovo (UNSCR 1244) (2000-2006), come previsto dal regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio (26),

Progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative alle misure d’accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo, come previsto dal regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio (27),

Terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l’istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006), approvata con decisione 1999/311/CE del Consiglio (28),

Progetti che possono essere finanziati grazie alle disposizioni dell’accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America che rinnova il programma di cooperazione in materia d’istruzione terziaria e d’istruzione e formazione professionali (2001-2005), di cui alla decisione 2001/196/CE del Consiglio (29),

Progetti che possono essere finanziati in base alle disposizioni dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell’istruzione superiore e della formazione (2001-2005), di cui alla decisione 2001/197/CE del Consiglio (30),

Programma d’incentivazione dello sviluppo delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2006), di cui alla decisione 2000/821/CE del Consiglio (31),

Programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA — Formazione) (2001-2006), di cui alla decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32),

Programma pluriennale per l’effettiva integrazione delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma eLearning) (2004-2006), di cui alla decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33),

Programma d’azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (2004-2006), di cui alla decisione 2004/100/CE del Consiglio (34),

Programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (2004-2006), di cui alla decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (35),

Programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell’istruzione e della formazione (2004-2006), di cui alla decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (36),

Programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (2004-2006), di cui alla decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (37),

Programma per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008), di cui alla decisione n. 2317/2003/CE del parlamento europeo e del Consiglio (38),

Progetti che possono essere finanziati grazie alle disposizioni dell’accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America che rinnova il programma di cooperazione in materia d’istruzione terziaria e d’istruzione e formazione professionali (2006-2013), di cui alla decisione 2006/910/CE del Consiglio (39),

Progetti che possono essere finanziati in base alle disposizioni dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione superiore, di formazione e di gioventù (2006-2013), di cui alla decisione 2006/964/CE del Consiglio (40),

Programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013), approvato con decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (41),

Programma «Cultura» (2007-2013), approvato con decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (42),

Programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (2007-2013), approvato con decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (43),

Programma «Gioventù in azione» (2007-2013), approvato con decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (44),

Programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (2007-2013), approvato con decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (45),

Programma d’azione Erasmus Mundus (II) 2009-2013 per il miglioramento della qualità dell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi, approvato con decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (46),

Programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (2011-2013), istituito con decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (47),

Progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative agli aiuti alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell’Asia, di cui al regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio (48),

Progetti nel settore dell’istruzione superiore e della gioventù, che possono essere finanziati in base alle disposizioni dello strumento di assistenza preadesione (IPA), istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio (49),

Progetti nel settore dell’istruzione primaria, secondaria e superiore e della gioventù che possono essere finanziati in base alle disposizioni dello strumento europeo di vicinato e partenariato, istituito dal regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (50);

Progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati dallo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo istituito dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (51),

Progetti nei settori dell’istruzione superiore e della gioventù che possono essere finanziati dallo strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito, istituito dal regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio (52),

Progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati da risorse del Fondo europeo di sviluppo, in applicazione dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 [decisione 2003/159/CE del Consiglio (53)], modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 [decisione 2005/599/CE del Consiglio (54)].

(12)

La gestione di tali parti dei programmi e delle azioni elencati comprende l’esecuzione di progetti a carattere tecnico che non implicano decisioni di natura politica e richiede un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria per tutto il ciclo del progetto.

(13)

Al fine di garantire l’attuazione coerente nel tempo della presente decisione e dei programmi in questione, è necessario garantire che l’Agenzia eserciti i propri compiti connessi all’esecuzione di questi programmi a condizione dell’entrata in vigore di tali programmi e a decorrere dalla data di tale entrata in vigore.

(14)

È opportuno istituire l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura. Essa sostituisce e succede giuridicamente all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura istituita dalla decisione 2009/336/CE. È opportuno che essa operi conformemente allo statuto generale stabilito dal regolamento (CE) n. 58/2003.

(15)

È opportuno abrogare la decisione 2009/336/CE e stabilire disposizioni transitorie.

(16)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione e durata

È istituita l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (di seguito l’Agenzia) per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2024, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.

Articolo 2

Sede

La sede dell’Agenzia è fissata a Bruxelles.

Articolo 3

Obiettivi e compiti

1.   L’Agenzia è responsabile dell’esecuzione di alcune parti dei seguenti programmi dell’Unione:

a)

Erasmus +;

b)

Programma Europa creativa;

c)

Programma «Europa per i cittadini»;

d)

Corpo volontario europeo di aiuto umanitario o Volontari europei per l’aiuto umanitario;

e)

Progetti nel settore dell’istruzione superiore attuati nell’ambito dei seguenti strumenti di cooperazione esterna:

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (55),

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (56),

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (57),

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (58),

Regolamento del Consiglio relativo all’esecuzione dell’11o Fondo europeo di sviluppo (59).

Il primo comma si applica a condizione dell’entrata in vigore di tali programmi e a decorrere dalla data di tale entrata in vigore.

2.   L’Agenzia è responsabile dell’esecuzione di alcune parti residue dei seguenti programmi dell’Unione:

a)

Progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative all’aiuto economico a favore di alcuni paesi dell’Europa centrale e orientale (PHARE), di cui al regolamento (CEE) n. 3906/89;

b)

Programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000), approvato con decisione 95/563/CE;

c)

Programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II — Formazione) (1996-2000), approvato con decisione 95/564/CE;

d)

Seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia d’istruzione «Socrates» (2000-2006), approvata con decisione n. 253/2000/CE;

e)

Seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (2000-2006), approvata con decisione 1999/382/CE;

f)

Programma d’azione comunitaria «Gioventù» (2000-2006), approvato con decisione n. 1031/2000/CE;

g)

Programma «Cultura 2000» (2000-2006), approvato con decisione n. 508/2000/CE;

h)

Progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati grazie alle disposizioni relative alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell’Europa orientale e dell’Asia centrale (2000-2006), di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000;

i)

Progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative all’assistenza all’Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, al Montenegro, alla Serbia e al Kosovo (UNSCR 1244) (2000-2006), come previsto dal regolamento (CE) n. 2666/2000;

j)

Progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative alle misure d’accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo, come previsto dal regolamento (CE) n. 2698/2000;

k)

Terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l’istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006), approvata con decisione 1999/311/CE;

l)

Progetti che possono essere finanziati grazie alle disposizioni dell’accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America che rinnova il programma di cooperazione in materia d’istruzione terziaria e d’istruzione e formazione professionali (2001-2005), di cui alla decisione 2001/196/CE;

m)

Progetti che possono essere finanziati in base alle disposizioni dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell’istruzione superiore e della formazione (2001-2005), di cui alla decisione 2001/197/CE;

n)

Programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II — Sviluppo e distribuzione) (2001-2006), approvato con decisione 2000/821/CE;

o)

Programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA — Formazione) (2001-2006), approvato con decisione n. 163/2001/CE;

p)

Programma pluriennale per l’effettiva integrazione delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma eLearning) (2004-2006), approvato con decisione n. 2318/2003/CE;

q)

Programma d’azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (2004-2006), approvato con decisione 2004/100/CE;

r)

Programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (2004-2006), approvato con decisione n. 790/2004/CE;

s)

Programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell’istruzione e della formazione (2004-2006), approvato con decisione n. 791/2004/CE;

t)

Programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (2004-2006), approvato con decisione n. 792/2004/CE;

u)

Programma per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008), approvato con decisione n. 2317/2003/CE;

v)

Progetti che possono essere finanziati grazie alle disposizioni dell’accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America che rinnova il programma di cooperazione in materia d’istruzione terziaria e d’istruzione e formazione professionali (2006-2013), di cui alla decisione 2006/910/CE;

w)

Progetti che possono essere finanziati in base alle disposizioni dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione superiore, formazione e gioventù (2006-2013), di cui alla decisione 2006/964/CE;

x)

Programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013), approvato con decisione n. 1720/2006/CE;

y)

Programma «Cultura» (2007-2013), approvato con decisione n. 1855/2006/CE;

z)

Programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (2007-2013), approvato con decisione n. 1904/2006/CE;

(aa)

Programma «Gioventù in azione» (2007-2013), approvato con decisione n. 1719/2006/CE;

(bb)

Programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (2007-2013), approvato con decisione n. 1718/2006/CE;

(cc)

Programma d’azione Erasmus Mundus (II) 2009-2013 per il miglioramento della qualità dell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi, approvato con decisione n. 1298/2008/CE;

(dd)

Programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (2011-2013), istituito con decisione n. 1041/2009/CE;

(ee)

Progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative agli aiuti alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell’Asia, di cui al regolamento (CEE) n. 443/92;

(ff)

Progetti nel settore dell’istruzione superiore e della gioventù che possono essere finanziati in base alle disposizioni dello strumento di assistenza preadesione (IPA), istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006;

(gg)

Progetti nel settore dell’istruzione primaria, secondaria e superiore e della gioventù che possono essere finanziati in base alle disposizioni dello strumento europeo di vicinato e partenariato, istituito dal regolamento (CE) n. 1638/2006;

(hh)

Progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati dallo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo istituito dal regolamento (CE) n. 1905/2006;

(ii)

Progetti nei settori dell’istruzione superiore e della gioventù che possono essere finanziati dallo strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito, istituito dal regolamento (CE) n. 1934/2006;

(jj)

Progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati da risorse del Fondo europeo di sviluppo, in applicazione dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (decisione 2003/159/CE), modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (decisione 2005/599/CE).

3.   L’Agenzia è responsabile dei seguenti compiti connessi all’esecuzione delle parti dei programmi dell’Unione di cui ai paragrafi 1 e 2:

a)

la gestione di tutte le fasi di esecuzione del programma e di tutte le fasi della vita di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione, qualora quest’ultima le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega;

b)

l’adozione degli atti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l’esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega;

c)

la fornitura di sostegno all’esecuzione dei programmi qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega, compreso il sostegno alle attività di diffusione delle informazioni, se del caso in cooperazione con le agenzie nazionali;

d)

l’attuazione, a livello dell’Unione, della rete di informazione sull’istruzione in Europa (Eurydice) e delle attività miranti a migliorare la comprensione e la conoscenza del settore della gioventù;

e)

l’esecuzione, a livello dell’Unione, di attività volte a migliorare la comprensione e la conoscenza nel settore dell’istruzione e della formazione professionale.

4.   L’Agenzia, se stabilito nell’atto di delega, può essere responsabile dell’offerta di servizi di supporto amministrativo e logistico agli organismi di esecuzione dei programmi e nell’ambito dei programmi citati nell’atto di delega.

Articolo 4

Durata delle nomine

1.   I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.

2.   Il direttore è nominato per quattro anni.

Articolo 5

Controllo e rendiconto d’esecuzione

L’Agenzia è soggetta al controllo della Commissione e rende conto regolarmente dei progressi compiuti nell’esecuzione dei programmi o delle parti dei programmi dell’Unione che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisate nell’atto di delega.

Articolo 6

Esecuzione del bilancio di funzionamento

L’Agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione (60).

Articolo 7

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   La decisione 2009/336/CE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2014. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

2.   L’Agenzia succede giuridicamente all’agenzia esecutiva istituita con decisione 2009/336/CE.

3.   Fatta salva la revisione dei gradi dei funzionari distaccati prevista dallo strumento di delega, la presente decisione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale dell’Agenzia, ivi compreso il direttore.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35.

(3)  GU L 101 del 21.4.2009, pag. 26.

(4)  COM(2011) 500 definitivo.

(5)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011) 788 del 23 novembre 2011 che istituisce «Erasmus per tutti»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (di seguito «Programma Erasmus+»).

(6)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

(7)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.

(8)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 83.

(9)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(2011) 785 del 23 novembre 2011, che istituisce il programma Europa creativa.

(10)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

(11)  GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1.

(12)  Proposta di Regolamento del Consiglio COM(2011) 884 del 14 dicembre 2011 che istituisce per il periodo 2014-2020 il programma «L’Europa per i cittadini».

(13)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32.

(14)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2012) 514 che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario EU Aid Volunteers.

(15)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011) 843 che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi; proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011) 840 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo; proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011) 839 che istituisce uno strumento europeo di vicinato; proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011) 838 concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II).

(16)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82; GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1; GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(17)  COM(2011) 837 definitivo.

(18)  GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

(19)  GU L 321 del 30.12.1995, pag. 25.

(20)  GU L 321 del 30.12.1995, pag. 33.

(21)  GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

(22)  GU L 146 dell’11.6.1999, pag. 33.

(23)  GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

(24)  GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1.

(25)  GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1.

(26)  GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.

(27)  GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1.

(28)  GU L 120 dell’8.5.1999, pag. 30.

(29)  GU L 71 del 13.3.2001, pag. 7.

(30)  GU L 71 del 13.3.2001, pag. 15.

(31)  GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82.

(32)  GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1.

(33)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9.

(34)  GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6.

(35)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24.

(36)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.

(37)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40.

(38)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.

(39)  GU L 346 del 9.12.2006, pag. 33.

(40)  GU L 397 del 30.12.2006, pag. 14.

(41)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

(42)  GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1.

(43)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32.

(44)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.

(45)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

(46)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 83.

(47)  GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10.

(48)  GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1.

(49)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(50)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(51)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(52)  GU L 405 del 30.12.2006, pag. 41.

(53)  GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 27.

(54)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 26.

(55)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011) 838 concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II).

(56)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011) 839 che istituisce uno strumento europeo di vicinato.

(57)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011) 840 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo.

(58)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011) 843 che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi.

(59)  Proposta di regolamento del Consiglio COM(2013) 445 relativo all’esecuzione dell’11o Fondo europeo di sviluppo.

(60)  GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.


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