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Document 32013D0657

2013/657/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 novembre 2013 , recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia in Svizzera e che abroga la decisione 2009/494/CE [notificata con il numero C(2013) 7505] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 305 del 15.11.2013, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/657/oj

15.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/19


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2013

recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia in Svizzera e che abroga la decisione 2009/494/CE

[notificata con il numero C(2013) 7505]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/657/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafi 1 e 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/265/CE della Commissione (3) e la decisione 2006/533/CE della Commissione (4) erano state adottate dopo che era stata accertata la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici in Croazia e in Svizzera. Tali decisioni prevedevano l’obbligo per gli Stati membri di sospendere le importazioni da alcune zone della Croazia e della Svizzera di pollame vivo, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e di alcuni altri volatili vivi, compresi i volatili da compagnia, le uova da cova di tali specie e alcuni prodotti derivati dai volatili.

(2)

La decisione 2006/415/CE della Commissione (5) stabilisce alcune restrizioni e misure di biosicurezza per evitare la propagazione della malattia, compresa l’istituzione delle aree A e B in seguito alla presenza sospettata o confermata di un focolaio di influenza aviaria nel pollame.

(3)

La decisione 2006/563/CE della Commissione (6) definisce alcune misure di protezione per impedire il diffondersi della malattia dagli uccelli selvatici al pollame e prevede, in base a valutazioni del rischio, l’istituzione di zone di controllo e di monitoraggio che tengano conto di fattori epidemiologici, geografici ed ecologici in seguito alla presenza sospetta o confermata di tale malattia negli uccelli selvatici.

(4)

Le misure stabilite dalle decisioni 2006/265/CE e 2006/533/CE sono scadute in data 30 giugno 2007. Tuttavia, alla luce della situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1, nell’Unione e nei paesi terzi, le misure di protezione stabilite da queste decisioni sono state inserite nella decisione 2008/555/CE della Commissione (7). La decisione 2008/555/CE è stata sostituita dalla decisione 2009/494/CE della Commissione (8), che si applica fino alla data del 31 dicembre 2013.

(5)

In previsione dell’adesione della Croazia all’Unione, avvenuta in data 1 o luglio 2013, le misure di cui alla decisione 2009/494/CE cessano di essere applicate a tale Stato membro. Tuttavia, data la situazione epidemiologica per i rischi causati dal virus altamente patogeno dell’influenza aviaria del sottotipo H5N1, è opportuno mantenere le misure di protezione nei confronti della Svizzera fino al 31 dicembre 2015.

(6)

La Svizzera, in quanto paese terzo, ha comunicato alla Commissione che, appena sia sospettata o confermata la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame o negli uccelli selvatici, le proprie autorità competenti applicheranno misure di protezione equivalenti a quelle applicate dalle autorità competenti degli Stati membri, come stabilito dalle decisioni 2006/415/CE e 2006/563/CE. Essa informerà immediatamente la Commissione di ogni futuro mutamento della situazione zoosanitaria e soprattutto dei focolai e dei risultati positivi attestanti la presenza della malattia nel pollame o negli uccelli selvatici. Occorre anche tener conto dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (9).

(7)

La Commissione informerà immediatamente gli Stati membri e invierà loro tutte le informazioni ricevute dalle autorità competenti della Svizzera.

(8)

Alla luce delle garanzie ricevute dalla Svizzera è opportuno che, se sul territorio della Svizzera si rileva influenza aviaria del sottotipo H5N1 in un uccello selvatico o un focolaio di tale malattia nel pollame, le misure di protezione riguardanti tale paese siano applicate solo alle aree della Svizzera per le quali le sue autorità competenti applicano misure di protezione equivalenti a quelle di cui alle decisioni 2006/415/CE e 2006/563/CE.

(9)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (10) contiene l’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono importare prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati e stabilisce trattamenti specifici considerati efficaci nel rendere inattivi i rispettivi agenti patogeni. Per prevenire il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti, occorre applicare un trattamento idoneo a seconda della situazione sanitaria del paese di origine e della specie da cui i prodotti sono ottenuti. È perciò opportuno concedere una deroga dalla disposizione che sospende le importazioni di prodotti a base di carni di selvaggina da penna selvatica originari della Svizzera, purché i prodotti siano stati trattati con determinati trattamenti specifici di cui all’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.

(10)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (11) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e di determinati prodotti a base di pollame. In un intento di chiarezza e di coerenza della normativa UE è opportuno utilizzare, ai fini della presente decisione, le definizioni di pollame e uova da cova contenute in tale regolamento.

(11)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione (12) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili provenienti da paesi terzi e loro territori. In un intento di chiarezza e di coerenza della normativa UE è opportuno utilizzare, ai fini della presente decisione, le definizioni di volatili contenute in tale regolamento.

(12)

Per motivi di chiarezza e coerenza della normativa UE, è opportuno abrogare la decisione 2009/494/CE e sostituirla con la presente decisione.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri devono sospendere le importazioni nell’Unione da tutte le zone del territorio della Svizzera per le quali le competenti autorità di tale paese applicano ufficialmente misure di protezione equivalenti a quelle di cui alle decisioni 2006/415/CE e 2006/563/CE dei seguenti prodotti:

a)

pollame, quale definito all’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 798/2008;

b)

uova da cova, quali definite all’articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 798/2008;

c)

volatili, quali definiti all’articolo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013, e le loro uova da cova;

d)

carne, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente di selvaggina da penna selvatica;

e)

prodotti a base di carne, costituiti da carne di selvaggina da penna selvatica o che la contengono;

f)

alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica;

g)

trofei di caccia, non trattati, di uccelli di qualunque tipo.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri possono autorizzare l’importazione nell’Unione di prodotti a base di carne costituiti da carne di selvaggina da penna selvatica o che la contengono purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D dell’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri devono adottare, e pubblicare, le misure necessarie per conformarsi all’articolo 1 della presente decisione non appena ricevono l’informazione della Commissione sul cambiamento della situazione zoosanitaria della Svizzera in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1.

Articolo 3

La decisione 2009/494/CE è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino alla data del 31 dicembre 2015.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(3)  Decisione 2006/265/CE della Commissione, del 31 marzo 2006, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Svizzera (GU L 95 del 4.4.2006, pag. 9).

(4)  Decisione 2006/533/CE della Commissione, del 28 luglio 2006, concernente talune misure di protezione temporanee in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia (GU L 212 del 2.8.2006, pag. 19).

(5)  Decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità (GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51).

(6)  Decisione 2006/563/CE della Commissione, dell’11 agosto 2006, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità (GU L 222 del 15.8.2006, pag. 11).

(7)  Decisione 2008/555/CE della Commissione, del 26 giugno 2008, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera (GU L 179 dell’8.7.2008, pag. 14).

(8)  Decisione 2009/494/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera (GU L 166 del 27.6.2009, pag. 74).

(9)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(10)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

(11)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag 1).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).


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