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Document 32013D0527

    Decisione 2013/527/PESC del Consiglio, del 24 ottobre 2013 , che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa

    GU L 284 del 26.10.2013, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2015: This act has been changed. Current consolidated version: 25/09/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/527/oj

    26.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 284/23


    DECISIONE 2013/527/PESC DEL CONSIGLIO

    del 24 ottobre 2013

    che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’8 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/819/PESC (1), che nomina il sig. Alexander RONDOS rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Corno d’Africa. Il mandato dell'RSUE scade il 31 ottobre 2013.

    (2)

    L'11 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/450/PESC (2), che nomina la sig.ra Rosalind MARSDEN rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Sudan. Il mandato dell'RSUE scade il 31 ottobre 2013.

    (3)

    Il mandato del sig. Alexander RONDOS, RSUE per il Corno d'Africa, dovrebbe essere esteso per includere gli elementi riguardanti il Sudan e il Sud Sudan e dovrebbe essere prorogato di altri 12 mesi.

    (4)

    L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Rappresentante speciale dell’Unione europea

    1.   Il mandato del sig. Alexander RONDOS quale RSUE per il Corno d’Africa è prorogato fino al31 ottobre 2014. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente, qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

    2.   Ai fini del mandato dell’RSUE, per Corno d’Africa si intende la Repubblica di Gibuti, lo Stato di Eritrea, la Repubblica federale democratica di Etiopia, la Repubblica del Kenya, la Repubblica federale di Somalia, la Repubblica del Sudan, la Repubblica del Sud Sudan e la Repubblica dell’Uganda. Per quanto riguarda le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, l’RSUE avvia un dialogo, se del caso, con paesi ed entità regionali oltre il Corno d’Africa.

    Articolo 2

    Obiettivi politici

    1.   Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione in relazione al Corno d’Africa indicati nel quadro strategico adottato il 14 novembre 2011 e nelle pertinenti conclusioni del Consiglio, al fine di contribuire attivamente agli sforzi regionali e internazionali volti a raggiungere una coesistenza pacifica e una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo all'interno e tra i paesi della regione. Inoltre, l’RSUE punta a rafforzare la qualità, l’intensità, l’impatto e la visibilità degli svariati aspetti dell’impegno dell’Unione nel Corno d’Africa.

    2.   Gli obiettivi politici dell'Unione includono, tra l'altro:

    a)

    la continuazione della stabilizzazione della Somalia, in particolare dal punto di vista della dimensione regionale;

    b)

    la pacifica coesistenza tra il Sudan e il Sud Sudan come due Stati vitali e prosperi con strutture politiche solide e responsabili;

    c)

    la risoluzione degli attuali conflitti ed evitare potenziali conflitti tra i paesi della regione o all'interno degli stessi;

    d)

    il sostegno alla cooperazione regionale in materia politica, di sicurezza ed economica.

    Articolo 3

    Mandato

    1.   Al fine di realizzare gli obiettivi politici dell’Unione relativi al Corno d’Africa, l’RSUE ha il mandato di:

    a)

    avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati della regione, governi, autorità regionali, organizzazioni internazionali e regionali, società civile e diaspore, nell’intento di promuovere gli obiettivi politici dell’Unione e contribuire a una migliore comprensione del ruolo dell’Unione nella regione;

    b)

    rappresentare l’Unione nei consessi internazionali pertinenti, ove opportuno, e assicurare la visibilità del sostegno dell’Unione alla gestione delle crisi nonché alla risoluzione e alla prevenzione dei conflitti;

    c)

    incoraggiare e sostenere una cooperazione politica e di sicurezza nonché un’integrazione economica efficaci nella regione mediante il partenariato dell’Unione con l’Unione africana (UA) e le organizzazioni subregionali, in particolare l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD);

    d)

    seguire gli sviluppi politici nella regione e contribuire allo sviluppo delle politiche dell’Unione rivolte alla regione, anche in relazione alla Somalia, al Sudan, al Sud Sudan, alla questione della frontiera tra Etiopia ed Eritrea e all’attuazione dell’accordo di Algeri, all’iniziativa del Bacino del Nilo e ad altre questioni che destano preoccupazioni nella regione e che hanno effetti sulla sicurezza, la stabilità e la prosperità;

    e)

    per quanto riguarda la Somalia, e operando in stretto coordinamento con l'inviato speciale dell'UE per la Somalia e i partner pertinenti a livello regionale e internazionale, incluso il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Somalia e l'Unione africana, contribuire attivamente alle azioni e alle iniziative volte all'ulteriore stabilizzazione della Somalia e alla definizione dei piani post-transizione per tale paese, con particolare attenzione alla promozione di un approccio internazionale coordinato e coerente nei confronti della Somalia, all'instaurazione di relazioni di buon vicinato e al sostegno allo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, anche mediante la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia), l’EUNAVFOR Atalanta, EUCAP Nestor e il continuo sostegno dell’Unione alla missione dell’Unione Africana in Somalia (AMISOM), in stretta collaborazione con gli Stati membri;

    f)

    per quanto riguardo il Sudan e il Sud Sudan, e in stretta cooperazione con i rispettivi capi delegazione dell'Unione, contribuire alla coerenza e all'efficacia della politica dell’Unione nei confronti del Sudan e del Sud Sudan e sostenere la loro pacifica coesistenza, in particolare tramite l'attuazione degli accordi di Addis Abeba e la risoluzione delle questioni in sospeso relative all'accordo globale di pace, incluse Abyei, soluzioni politiche per i conflitti in corso, segnatamente nel Darfur, negli Stati del Kordofan meridionale e del Nilo azzurro, la costruzione istituzionale nel Sud Sudan e la riconciliazione nazionale. In proposito, l'RSUE contribuirà ad un approccio internazionale coerente in stretta cooperazione con l’UA, e, in particolare, il gruppo di attuazione ad alto livello dell’UA per il Sudan (AUHIP), l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e altri soggetti interessati fondamentali sia regionali che internazionali;

    (g)

    seguire da vicino le sfide transfrontaliere che riguardano il Corno d'Africa, compresi il terrorismo, la radicalizzazione, la sicurezza marittima e la pirateria, la criminalità organizzata, il contrabbando di armi, i flussi di rifugiati e migratori e le eventuali conseguenze politiche o relative alla sicurezza a seguito di crisi umanitarie;

    h)

    promuovere l'accesso umanitario in tutta la regione;

    i)

    contribuire all’attuazione della decisione 2011/168/PESC del Consiglio (3) e della politica dell’Unione in materia di diritti umani in cooperazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell’Unione sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell’Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione contro di loro, così come della politica dell’Unione in relazione alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) in materia di donne, pace e sicurezza, anche monitorando e relazionando sugli sviluppi, nonché formulando raccomandazioni a tale riguardo.

    2.   Ai fini dell’espletamento del mandato, l’RSUE tra l’altro:

    a)

    fornisce consulenza e riferisce in merito alla definizione delle posizioni dell’Unione nei consessi internazionali, ove opportuno, al fine di promuovere in modo proattivo un approccio politico coerente dell’Unione nei confronti del Corno d’Africa;

    b)

    mantiene una supervisione globale di tutte le attività dell'Unione.

    Articolo 4

    Attuazione del mandato

    1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.

    2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

    3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti, le delegazioni dell'Unione nella regione e la Commissione.

    Articolo 5

    Finanziamento

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o novembre 2013 al 31 ottobre 2014 è pari a 2 720 000 EUR.

    2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

    3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

    Articolo 6

    Costituzione e composizione della squadra

    1.   Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

    2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

    3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

    4.   Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per contribuire alla coerenza e alla corrispondenza delle loro rispettive attività.

    Articolo 7

    Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

    I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento delle missioni dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

    Articolo 8

    Sicurezza delle informazioni classificate UE

    La RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio (4).

    Articolo 9

    Accesso alle informazioni e supporto logistico

    1.   Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

    2.   Le delegazioni dell’Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione stessa.

    Articolo 10

    Sicurezza

    Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità al suo mandato e in funzione della situazione di sicurezza nell’area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

    a)

    stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;

    b)

    assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nella zona della missione;

    c)

    assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa;

    d)

    assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

    Articolo 11

    Relazioni

    1.   L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Conformemente all'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

    2.   L’RSUE riferisce sul modo migliore di condurre le iniziative dell’Unione, quali il contributo dell’Unione alle riforme, compresi gli aspetti politici dei progetti di sviluppo pertinenti dell’Unione, in coordinamento con le delegazioni dell’Unione nella regione.

    Articolo 12

    Coordinamento

    1.   L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia delle azioni dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell’Unione e della Commissione, nonché con quelle di altri RSUE attivi nella regione, in particolare con l’RSUE presso l’UA e con l'inviato speciale dell'UE per la Somalia. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione nella regione.

    2.   Sono mantenuti stretti contatti e comunicazioni sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni dell'Unione pertinenti, fornisce orientamenti politici a livello locale al comandante della forza EUNAVFOR Atalanta, al comandante della missione EUTM Somalia, al capo della missione EUCAP Nestor e al capo della missione EUAVSEC nel Sud Sudan. Se necessario, l’RSUE, il comandante dell’operazione dell’UE e il comandante civile dell’operazione si consultano reciprocamente.

    3.   L’RSUE coopera strettamente con le autorità dei paesi interessati, con l’ONU, l’UA, l’IGAD, altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale, nonché con la società civile nella regione.

    Articolo 13

    Riesame

    L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di aprile 2014 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    L. LINKEVIČIUS


    (1)  Decisione 2011/819/PESC del Consiglio, dell' 8 dicembre 2011, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 62).

    (2)  Decisione 2010/450/PESC del Consiglio, dell’ 11 agosto 2010, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan (GU L 211 del 12.8.2010, pag. 42).

    (3)  Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56).

    (4)  Decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17).


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