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Document 32013D0319

2013/319/UE: Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2013 , sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

GU L 173 del 26.6.2013, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/06/2015; abrogato da 32015D1025

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/319/oj

26.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/52


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2013

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

(2013/319/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

viste le osservazioni di Malta,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita è basato sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 TFUE, precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita), prevede una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato ai trattati, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione di tale procedura. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

Ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 5, TFUE, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, la Commissione deve trasmettere un parere allo Stato membro interessato e informarne il Consiglio. Sulla base della sua relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE e visto il parere del Comitato economico e finanziario a norma dell’articolo 126, paragrafo 4, TFUE la Commissione ha concluso che a Malta esiste un disavanzo eccessivo. Il 29 maggio 2013 la Commissione ha pertanto trasmesso a Malta un parere in tal senso e ne ha informato il Consiglio (3).

(5)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, il Consiglio deve considerare le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso di Malta, la valutazione globale porta alle conclusioni che si riportano di seguito.

(6)

Secondo i dati comunicati dalle autorità maltesi in aprile 2013, nel 2012 il disavanzo pubblico maltese è salito al 3,3 % del PIL, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL. Nella relazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione ritiene che il disavanzo sia prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL, ma che il superamento di questo non possa essere considerato eccezionale secondo la definizione del TFUE e del patto di stabilità e crescita: in particolare, non è stato determinato da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Nel 2010 e nel 2011 la crescita reale del PIL è stata, in media, superiore al 2 % annuo e più elevata della crescita potenziale. Dai dati preliminari sul PIL pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica l’11 marzo 2013 emerge che nel 2012 la crescita economica è rallentata, pur rimanendo positiva allo 0,8 %. Si stima che il divario positivo tra prodotto effettivo e potenziale del 2011 sia diventato lievemente negativo nel 2012. Il superamento previsto del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo. Secondo le previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione, il disavanzo dovrebbe aumentare al 3,7 % del PIL nel 2013 e attestarsi al 3,6 % del PIL nel 2014. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non risulta soddisfatto.

(7)

I dati comunicati indicano inoltre che il debito pubblico lordo si è attestato al 72,1 % del PIL nel 2012, superando quindi il valore di riferimento del 60 % del PIL. Secondo le previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione, nel 2014 il rapporto debito/PIL aumenterà al 74,9 %. A seguito dell’abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi nel dicembre 2012 (4), Malta beneficia di un periodo di transizione di tre anni, a decorrere dal 2012, per conformarsi al parametro di riferimento per la riduzione del debito: poiché nel 2012 il suo disavanzo strutturale è peggiorato anziché migliorato, Malta non ha compiuto progressi sufficienti per avvicinarsi al parametro di riferimento per la riduzione del debito. Si può pertanto concludere che il criterio del debito stabilito dal TFUE non è soddisfatto.

(8)

In conformità delle disposizioni del TFUE e del patto di stabilità e crescita, nella relazione la Commissione ha anche analizzato i “fattori significativi”. Come indicato nel patto di stabilità e crescita, per i paesi con un rapporto debito/PIL superiore al 60 % (come Malta), nel valutare l’osservanza del criterio del disavanzo tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo solo se il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo, condizioni non soddisfatte nel caso di Malta (5). Al tempo stesso, questi fattori sono stati presi in considerazione nel valutare l’inosservanza del criterio del debito, ma non sembrano mettere in questione neppure la decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. In particolare, i progressi verso il soddisfacimento del parametro di riferimento per la riduzione del debito sono stati valutati alla luce dell’impatto a incremento del debito e del disavanzo dell’assistenza finanziaria a favore di Stati membri della zona euro. Per Malta, l’effetto cumulato dello strumento di prestito in favore della Grecia, dei pagamenti del fondo europeo di stabilità finanziaria, degli apporti di capitale a favore del meccanismo europeo di stabilità e delle azioni previste dal programma greco per il periodo 2011-2014 sarà del 3,9 % del PIL sul debito e dello 0,1 % del PIL sul disavanzo. Se si tiene conto dell’impatto di tali operazioni, lo sforzo strutturale necessario nel 2012 affinché Malta rispettasse il criterio del debito risulta inferiore, ma sempre nettamente superiore a quello effettivamente attuato dal paese nel 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che a Malta esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

(3)  Tutti i documenti concernenti la procedura per i disavanzi eccessivi relativa a Malta sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/malta_en.htm.

(4)  Decisione 2012/778/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2012, che abroga la decisione 2009/587/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 43).

(5)  Articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97.


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