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Document 32013D0261

    2013/261/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 giugno 2013 , che autorizza un laboratorio in Ucraina ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici [notificata con il numero C(2013) 3193] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 152 del 5.6.2013, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/261/oj

    5.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 152/50


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 3 giugno 2013

    che autorizza un laboratorio in Ucraina ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici

    [notificata con il numero C(2013) 3193]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2013/261/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2000/258/CE designa l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy, Francia (dal 1o luglio 2010 integrata nell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES) come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici.

    (2)

    Tale decisione dispone che l’ANSES documenti la valutazione dei laboratori dei paesi terzi che hanno chiesto di effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici.

    (3)

    In seguito alla relazione di valutazione sfavorevole del 3 settembre 2012 redatta dall’ANSES, l’autorizzazione rilasciata in conformità alla decisione 2000/258/CE al Central State Laboratory of Veterinary Medicine di Kiev il 30 gennaio 2006 è stata revocata in conformità alla decisione 2010/436/UE della Commissione, del 9 agosto 2010, recante applicazione della decisione 2000/258/CE del Consiglio riguardo alle prove di competenza finalizzate a mantenere le autorizzazioni dei laboratori a effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (2).

    (4)

    L’autorità competente dell’Ucraina ha presentato una nuova richiesta di riconoscimento del Central State Laboratory of Veterinary Medicine di Kiev, accompagnata da una relazione di valutazione favorevole redatta per tale laboratorio dall’ANSES il 6 marzo 2013.

    (5)

    L’autorità competente dell’Ucraina ha anche informato ufficialmente la Commissione che la denominazione del laboratorio è stata cambiata.

    (6)

    Occorre pertanto autorizzare tale laboratorio ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE, il seguente laboratorio è autorizzato ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti:

    State Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary Sanitary Expertise

    30, Donetskaya st.,

    Kiev 03151

    Ucraina

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 15 giugno 2013.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2013

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

    (2)  GU L 209 del 10.8.2010, pag. 19.


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