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Document 32013D0201

Decisione 2013/201/PESC del Consiglio, del 25 aprile 2013 , che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

GU L 116 del 26.4.2013, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/201(1)/oj

26.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/10


DECISIONE 2013/201/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2013

che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC (1).

(2)

Il 6 marzo 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2093 (2013) modificando in tal modo l’embargo sulle armi imposto dal paragrafo 5 della risoluzione 733 (1992) e ulteriormente elaborata ai paragrafi 1 e 2 della risoluzione 1425 (2002). La risoluzione 2093 (2013) ha altresì aggiornato i criteri di designazione applicati dal Comitato delle sanzioni dell’UNSC istituito a norma della risoluzione 751 (1992) relativa alla Somalia.

(3)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/231/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

a)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativi ad attività militari destinate unicamente a sostenere l’AMISOM o a essere da questa utilizzate come disposto al paragrafo 4 dell’UNSCR 1744 (2007) o destinate a essere usate unicamente dagli stati e dalle organizzazioni regionali che adottano misure in conformità del paragrafo 6 dell’UNSCR 1851 (2008) e del paragrafo 10 dell’UNSCR 1846 (2008);

b)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi ed equipaggiamenti militari e alla fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari, in forma diretta o indiretta, destinate unicamente a sostenere o a essere utilizzate dai partner strategici dell’AMISOM, operanti unicamente nell’ambito del concetto strategico dell’Unione africana del 5 gennaio 2012, e in cooperazione e coordinamento con l’AMISOM;

c)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni nel settore della sicurezza in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 dell’UNSCR 1744 (2007), purché il Comitato delle sanzioni non abbia adottato in merito una decisione negativa entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa notifica;

d)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo ovvero di materiale destinato a programmi di costruzione istituzionale dell’Unione o degli Stati membri, anche nel campo della sicurezza, attuati nell’ambito del processo di pace e di riconciliazione, preventivamente autorizzati dal Comitato delle sanzioni; all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale dell’ONU, operatori dei media e operatori umanitari o dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

e)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi ed equipaggiamenti militari e alla fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari, in forma diretta o indiretta, destinate unicamente a sostenere o a essere usate dal personale dell’ONU, incluso l’Ufficio politico dell’ONU per la Somalia o la nuova missione;

f)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi ed equipaggiamenti militari e alla fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari, in forma diretta o indiretta, destinate unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia, e a fornire sicurezza al popolo somalo, eccetto per quanto riguarda le forniture degli articoli che figurano nell’allegato II se una notifica al Comitato delle sanzioni è stata fatta con almeno cinque giorni di anticipo ai sensi della UNSCR 2093 (2013), paragrafo 38, incluso, se del caso, quanto stabilito nel presente articolo, paragrafo 4.»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4.   Uno Stato membro, dopo averne informato il governo federale della Somalia, può informare il Comitato delle sanzioni, con almeno cinque giorni di anticipo, che intende fornire assistenza ai sensi del paragrafo 3, lettera f). Qualora uno Stato membro scelga di fornire tale notifica, essa contiene tutte le informazioni pertinenti, incluso, se del caso, il tipo e la quantità di armi, munizioni, equipaggiamenti militari e materiale da fornire e la data di consegna proposta.

5.   È vietata la fornitura, la rivendita, il trasferimento o la messa a disposizione di qualsiasi arma o equipaggiamento militare, venduti o forniti unicamente per lo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia a qualsiasi persona o entità che prestino servizio presso le suddette forze di sicurezza.»;

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 ter

Gli Stati membri vigilano sulla fornitura, sulla vendita o sul trasferimento diretti o indiretti alla Somalia di articoli non soggetti alle misure previste all’articolo 1, paragrafo 1, e sulla fornitura diretta o indiretta alla Somalia di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari connesse a tali articoli.»;

3)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Le misure restrittive di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono applicate alle persone e alle entità designate dal Comitato delle sanzioni:

che sono impegnate o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano il processo di pace e riconciliazione in Somalia, o minacciano con la forza il governo federale della Somalia o l’AMISOM,

che hanno violato l’embargo sulle armi o le restrizioni relative alla rivendita e al trasferimento di armi o il divieto di fornire la relativa assistenza di cui all’articolo 1,

che impediscono l’inoltro di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia,

che sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile,

che sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia implicanti attacchi ai civili ivi compresi i bambini e le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati.

L’elenco delle persone ed entità interessate figura nell’allegato I.»;

4)

la parola «allegato» è sostituita da «allegato I» in tutto il testo;

5)

l’allegato II è aggiunto ai sensi dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Lista degli articoli di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera f)

1)

Missili terra-aria, inclusi i sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS);

2)

fucili e cannoni di calibro superiore a 12,7 mm, e loro munizioni e componenti appositamente progettati (non sono inclusi i lanciarazzi anticarro a spalla quali RPG o LAW, le granate da fucile o i lanciabombe);

3)

mortai di calibro superiore a 82 mm;

4)

armi guidate anticarro, inclusi i missili guidati anticarro (ATGM) e munizioni e componenti appositamente progettati per questi articoli;

5)

cariche e dispositivi a uso militare contenenti materiali energetici; mine e materiale connesso;

6)

congegni di mira con capacità di visione notturna.»


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