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Document 32013D0162

    2013/162/UE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 2013 , che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 1708]

    GU L 90 del 28.3.2013, p. 106–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/08/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/162(1)/oj

    28.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 90/106


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 26 marzo 2013

    che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2013) 1708]

    (2013/162/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra prodotte da impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (2), ottenuti mediante il registro dell’Unione, le decisioni della Commissione, i piani nazionali di assegnazione e la corrispondenza ufficiale tra la Commissione e i rispettivi Stati membri costituiscono dati di emissioni verificati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, quarto comma, della decisione n. 406/2009/CE.

    (2)

    I dati relativi al totale delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da gas e attività quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE, presentati nel 2012 a norma della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (3), e stabiliti a seguito della prima verifica del 2012, effettuata dalla Commissione in conformità alle linee guida per la revisione tecnica del 2012 degli inventari sulle emissioni di gas ad effetto serra (4), costituiscono dati di emissioni rivisti per il 2005, 2008, 2009 e 2010, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, quarto paragrafo, della decisione n. 406/2009/CE.

    (3)

    Al fine di assicurare la coerenza tra la determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e i quantitativi di emissioni comunicati ogni anno, è opportuno calcolare le assegnazioni annuali degli Stati membri anche mediante l’applicazione dei valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta riportati nel quarto rapporto di valutazione dell’IPCC adottato mediante la decisione 15/CP.17. L’assegnazione annuale di emissioni calcolata in tal modo dovrebbe essere applicabile dal primo anno in cui i rapporti relativi agli inventari sul gas ad effetto serra che utilizzano tali nuovi valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta diventeranno obbligatori a norma dell’articolo 3 della decisione n. 280/2004/CE.

    (4)

    I dati attualmente contenuti negli inventari nazionali sui gas ad effetto serra e i registri nazionali ed unionali non sono sufficienti a determinare, a livello degli Stati membri, le emissioni di CO2 generate dall’aviazione civile a livello nazionale, che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. Tali emissioni non contemplate dalla direttiva 2003/87/CE rappresentano solo una piccola parte del totale delle emissioni di gas a effetto serra, e la raccolta di informazioni supplementari in materia comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato. Pertanto, nel determinare le assegnazioni annuali di emissioni, è opportuno considerare il quantitativo di emissioni di CO2 che rientrano nella categoria dell’inventario «1.A.3.A aviazione civile» pari a zero.

    (5)

    Occorre calcolare le assegnazioni annuali di emissioni per Stato membro per il 2020 sottraendo il quantitativo di emissioni verificate di gas a effetto serra prodotte da impianti che esistevano nel 2005 dal quantitativo di emissioni di gas a effetto serra riviste per il 2005, adeguando i risultati in base alla percentuale di cui all’allegato II della decisione n. 406/2009/CE.

    (6)

    È auspicabile che il quantitativo di emissioni di gas a effetto serra verificate provenienti da impianti sia determinato come segue:

    per gli Stati membri che hanno partecipato al sistema di scambio delle quote di emissione a decorrere dal 2005: il quantitativo di emissioni prodotte nel 2005 da impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE adeguato in base al quantitativo di emissioni di gas a effetto serra di tali impianti che erano incluse nel sistema di scambio di quote di emissione, o escluse da tale sistema, nel periodo dal 2008 al 2012 a seguito dell’adeguamento dell’ambito di applicazione concordato dagli Stati membri, e il quantitativo di emissioni di gas a effetto serra prodotte da impianti esclusi temporaneamente nel 2005 dal sistema di scambio di quote di emissione, ma non esclusi nel periodo tra il 2008 e il 2012,

    per gli Stati membri che hanno partecipato al sistema di scambio delle quote di emissione a decorrere dal 2007: il quantitativo di emissioni di gas a effetto serra prodotte da impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel 2007,

    per gli Stati membri che partecipano al sistema di scambio di quote di emissione a decorrere dal 2013: il quantitativo di emissioni di gas a effetto serra prodotte nel 2005 da impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE (sulla base dei dati comunicati dallo Stato membro interessato e rivisti dalla Commissione).

    (7)

    È necessario che il quantitativo medio di emissioni di gas a effetto serra nel 2009 di uno Stato membro cui sia stato assegnato un limite positivo di emissioni di gas a effetto serra a norma dell’allegato II della decisione n. 406/2009/CE sia calcolato sottraendo il quantitativo medio di emissioni verificate di gas a effetto serra provenienti da impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel corso degli anni 2008, 2009 e 2010 nel rispettivo Stato membro dalla media del totale di emissioni di gas ad effetto serra riviste per gli anni 2008, 2009 e 2010.

    (8)

    È necessario definire le assegnazioni annuali di emissioni per uno Stato membro cui è stato assegnato un limite positivo di emissioni di gas a effetto serra a norma dell’allegato II della decisione n. 406/2009/CE per il periodo dal 2013 al 2019 mediante una traiettoria lineare che inizi con il quantitativo medio delle emissioni di gas a effetto serra dello Stato membro nel 2009 e termini con il quantitativo della sua assegnazione annuale di emissioni per il 2020.

    (9)

    Occorre calcolare l’assegnazione annuale di emissioni per uno Stato membro cui sia stato assegnato un limite negativo di emissioni di gas a effetto serra a norma dell’allegato II della decisione n. 406/2009/CE per il 2013 sottraendo il quantitativo medio di emissioni di gas a effetto serra verificate prodotte da impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE negli anni 2008, 2009 e 2010 nel rispettivo Stato membro dal quantitativo medio del totale delle emissioni di gas a effetto serra per gli anni 2008, 2009 e 2010.

    (10)

    È auspicabile che l’assegnazione annuale di emissioni per uno Stato membro cui sia stato assegnato un limite negativo di emissioni di gas a effetto serra di cui all’allegato II della decisione n. 406/2009/CE per gli anni dal 2014 al 2019 sia definita da una traiettoria lineare che inizi con la sua assegnazione annuale di emissioni per il 2013 e termini con la sua assegnazione annuale di emissioni per il 2020.

    (11)

    È opportuno che le emissioni verificate di gas a effetto serra prodotte da impianti inclusi unilateralmente nel sistema di scambio delle quote di emissione a norma dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE nel corso del periodo dal 2008 al 2012 non siano contabilizzate nel calcolo della media delle emissioni verificate di gas a effetto serra provenienti da impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE per gli anni 2008, 2009 e 2010, in quanto ciò potrebbe comportare un doppio computo delle emissioni di gas a effetto serra in occasione di futuri adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni ai sensi dell’articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE.

    (12)

    In vista dell’adesione della Croazia all’Unione europea è auspicabile che la sua assegnazione annuale di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 sia determinata mediante l’applicazione dello stesso metodo utilizzato per gli altri Stati membri. Tali valori dovrebbero diventare applicabili a partire dalla data di adesione della Croazia.

    (13)

    Con l’adozione da parte del Consiglio europeo della decisione 2012/419/UE, dell’11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte (5) a decorrere dal 2014, le assegnazioni annuali di emissioni per la Francia a decorrere dal 2014 sono calcolate tenendo conto delle pertinenti emissioni riviste di gas a effetto serra.

    (14)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro in relazione ad ogni anno compreso nel periodo dal 2013 al 2020 sono indicate nell’allegato I e si applicano fatte salve eventuali modifiche pubblicate a norma dell’articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE.

    Articolo 2

    In deroga all’articolo 1, nei casi in cui un atto adottato a norma dell’articolo 3 della decisione n. 280/2004/CE preveda che gli Stati membri debbano presentare inventari sulle emissioni di gas a effetto serra utilizzando i valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta che figurano nella quarta relazione di valutazione dell’IPCC, adottata mediante la decisione 15/CP.17 della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, le assegnazioni annuali di emissioni indicate nell’allegato II si applicano a decorrere dal primo anno per cui i rapporti relativi agli inventari sui gas a effetto serra sono obbligatori.

    Articolo 3

    Le assegnazioni annuali di emissioni per la Croazia, come specificato nell’allegato I, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia.

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2013

    Per la Commissione

    Connie HEDEGAARD

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

    (2)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

    (3)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

    (4)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione (2012) 107 definitivo, del 26.4.2012.

    (5)  GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.


    ALLEGATO I

    Assegnazione annuale di emissioni per Stato membro per il periodo dal 2013 al 2020 calcolata mediante l’applicazione dei valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta indicati nella seconda relazione di valutazione dell’IPCC

    Paese

    Assegnazione annuale di emissioni

    (tonnellate di biossido di carbonio equivalente)

    2013

    2014

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    2020

    Belgio

    81 206 753

    79 635 010

    78 063 267

    76 491 523

    74 919 780

    73 348 037

    71 776 293

    70 204 550

    Bulgaria

    27 308 615

    27 514 835

    27 721 056

    27 927 276

    28 133 496

    28 339 716

    28 545 936

    28 752 156

    Repubblica ceca

    63 569 006

    64 248 654

    64 928 302

    65 607 950

    66 287 597

    66 967 245

    67 646 893

    68 326 541

    Danimarca

    35 873 692

    34 996 609

    34 119 525

    33 242 442

    32 365 359

    31 488 276

    30 611 193

    29 734 110

    Germania

    487 095 510

    480 020 642

    472 945 774

    465 870 905

    458 796 037

    451 721 169

    444 646 301

    437 571 432

    Estonia

    6 111 145

    6 133 644

    6 156 143

    6 178 641

    6 201 140

    6 223 639

    6 246 137

    6 268 636

    Irlanda

    45 163 667

    44 066 074

    42 968 480

    41 870 887

    40 773 293

    39 675 700

    38 578 106

    37 480 513

    Grecia

    58 909 882

    59 158 791

    59 407 700

    59 656 609

    59 905 518

    60 154 427

    60 403 336

    60 652 245

    Spagna

    228 883 459

    226 977 713

    225 071 967

    223 166 221

    221 260 475

    219 354 728

    217 448 982

    215 543 236

    Francia

    397 926 454

    393 291 390

    388 254 953

    383 218 516

    378 182 079

    373 145 642

    368 109 206

    363 072 769

    Croazia

    20 596 027

    20 761 917

    20 927 807

    21 093 696

    21 259 586

    21 425 476

    21 591 366

    21 757 255

    Italia

    310 124 250

    308 146 930

    306 169 610

    304 192 289

    302 214 969

    300 237 649

    298 260 329

    296 283 008

    Cipro

    5 552 863

    5 547 275

    5 541 687

    5 536 100

    5 530 512

    5 524 924

    5 519 336

    5 513 749

    Lettonia

    9 005 483

    9 092 810

    9 180 137

    9 267 464

    9 354 791

    9 442 119

    9 529 446

    9 616 773

    Lituania

    16 661 613

    16 941 467

    17 221 321

    17 501 174

    17 781 028

    18 060 882

    18 340 736

    18 620 590

    Lussemburgo

    9 737 871

    9 535 962

    9 334 053

    9 132 144

    8 930 235

    8 728 326

    8 526 417

    8 324 508

    Ungheria

    49 291 591

    50 388 303

    51 485 014

    52 581 726

    53 678 437

    54 775 149

    55 871 861

    56 968 572

    Malta

    1 113 574

    1 112 781

    1 111 988

    1 111 195

    1 110 402

    1 109 609

    1 108 816

    1 108 023

    Paesi Bassi

    121 835 387

    119 628 131

    117 420 874

    115 213 617

    113 006 361

    110 799 104

    108 591 847

    106 384 590

    Austria

    53 598 131

    53 032 042

    52 465 953

    51 899 864

    51 333 775

    50 767 686

    50 201 597

    49 635 508

    Polonia

    197 978 330

    198 929 081

    199 879 833

    200 830 584

    201 781 336

    202 732 087

    203 682 838

    204 633 590

    Portogallo

    47 653 190

    47 920 641

    48 188 091

    48 455 541

    48 722 992

    48 990 442

    49 257 893

    49 525 343

    Romania

    79 108 341

    80 681 687

    82 255 034

    83 828 380

    85 401 727

    86 975 074

    88 548 420

    90 121 767

    Slovenia

    11 890 136

    11 916 713

    11 943 289

    11 969 866

    11 996 442

    12 023 018

    12 049 595

    12 076 171

    Slovacchia

    25 095 979

    25 413 609

    25 731 240

    26 048 870

    26 366 500

    26 684 130

    27 001 761

    27 319 391

    Finlandia

    32 732 387

    32 232 553

    31 732 719

    31 232 885

    30 733 051

    30 233 217

    29 733 383

    29 233 549

    Svezia

    42 526 869

    41 863 309

    41 199 748

    40 536 188

    39 872 627

    39 209 066

    38 545 506

    37 881 945

    Regno Unito

    350 411 692

    346 031 648

    341 651 604

    337 271 559

    332 891 515

    328 511 471

    324 131 426

    319 751 382


    ALLEGATO II

    Assegnazione annuale di emissioni per Stato membro per il periodo dal 2013 al 2020 calcolata mediante l’applicazione dei valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta indicati nella quarta relazione di valutazione dell’IPCC

    Paese

    Assegnazione annuale di emissioni

    (tonnellate di biossido di carbonio equivalente)

    2013

    2014

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    2020

    Belgio

    82 376 327

    80 774 027

    79 171 726

    77 569 425

    75 967 124

    74 364 823

    72 762 523

    71 160 222

    Bulgaria

    28 661 817

    28 897 235

    29 132 652

    29 368 070

    29 603 488

    29 838 906

    30 074 324

    30 309 742

    Repubblica ceca

    65 452 506

    66 137 845

    66 823 185

    67 508 524

    68 193 864

    68 879 203

    69 564 542

    70 249 882

    Danimarca

    36 829 163

    35 925 171

    35 021 179

    34 117 187

    33 213 195

    32 309 203

    31 405 210

    30 501 218

    Germania

    495 725 112

    488 602 056

    481 479 000

    474 355 944

    467 232 888

    460 109 832

    452 986 776

    445 863 720

    Estonia

    6 296 988

    6 321 312

    6 345 636

    6 369 960

    6 394 284

    6 418 608

    6 442 932

    6 467 256

    Irlanda

    47 226 256

    46 089 109

    44 951 963

    43 814 816

    42 677 670

    41 540 523

    40 403 377

    39 266 230

    Grecia

    61 003 810

    61 293 018

    61 582 226

    61 871 434

    62 160 642

    62 449 850

    62 739 057

    63 028 265

    Spagna

    235 551 490

    233 489 390

    231 427 291

    229 365 191

    227 303 091

    225 240 991

    223 178 891

    221 116 791

    Francia

    408 762 813

    403 877 606

    398 580 044

    393 282 481

    387 984 919

    382 687 356

    377 389 794

    372 092 231

    Croazia

    21 196 005

    21 358 410

    21 520 815

    21 683 221

    21 845 626

    22 008 031

    22 170 436

    22 332 841

    Italia

    317 768 849

    315 628 134

    313 487 419

    311 346 703

    309 205 988

    307 065 273

    304 924 558

    302 783 843

    Cipro

    5 919 071

    5 922 555

    5 926 039

    5 929 524

    5 933 008

    5 936 493

    5 939 977

    5 943 461

    Lettonia

    9 279 248

    9 370 072

    9 460 897

    9 551 721

    9 642 546

    9 733 370

    9 824 194

    9 915 019

    Lituania

    17 153 997

    17 437 556

    17 721 116

    18 004 675

    18 288 235

    18 571 794

    18 855 354

    19 138 913

    Lussemburgo

    9 814 716

    9 610 393

    9 406 070

    9 201 747

    8 997 423

    8 793 100

    8 588 777

    8 384 454

    Ungheria

    50 796 264

    51 906 630

    53 016 996

    54 127 362

    55 237 728

    56 348 094

    57 458 460

    58 568 826

    Malta

    1 168 514

    1 166 788

    1 165 061

    1 163 334

    1 161 608

    1 159 881

    1 158 155

    1 156 428

    Paesi Bassi

    125 086 859

    122 775 394

    120 463 928

    118 152 462

    115 840 997

    113 529 531

    111 218 065

    108 906 600

    Austria

    54 643 228

    54 060 177

    53 477 125

    52 894 074

    52 311 023

    51 727 971

    51 144 920

    50 561 869

    Polonia

    204 579 390

    205 621 337

    206 663 283

    207 705 229

    208 747 175

    209 789 121

    210 831 068

    211 873 014

    Portogallo

    49 874 317

    50 139 847

    50 405 377

    50 670 907

    50 936 437

    51 201 967

    51 467 497

    51 733 027

    Romania

    83 080 513

    84 765 858

    86 451 202

    88 136 547

    89 821 891

    91 507 236

    93 192 581

    94 877 925

    Slovenia

    12 278 677

    12 309 309

    12 339 941

    12 370 573

    12 401 204

    12 431 836

    12 462 468

    12 493 100

    Slovacchia

    25 877 815

    26 203 808

    26 529 801

    26 855 793

    27 181 786

    27 507 779

    27 833 772

    28 159 765

    Finlandia

    33 497 046

    32 977 333

    32 457 619

    31 937 905

    31 418 191

    30 898 477

    30 378 764

    29 859 050

    Svezia

    43 386 459

    42 715 001

    42 043 544

    41 372 087

    40 700 630

    40 029 172

    39 357 715

    38 686 258

    Regno Unito

    358 980 526

    354 455 751

    349 930 975

    345 406 200

    340 881 425

    336 356 649

    331 831 874

    327 307 099


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