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Document 32013D0088

Decisione 2013/88/PESC del Consiglio, del 18 febbraio 2013 , che modifica la decisione 2010/800/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

GU L 46 del 19.2.2013, p. 28–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2013; abrogato da 32013D0183

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/88(1)/oj

19.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/28


DECISIONE 2013/88/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2013

che modifica la decisione 2010/800/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/800/PESC.

(2)

Il 10 dicembre 2012 il Consiglio ha espresso profonda preoccupazione per l'intenzione della Repubblica popolare democratica di Corea ("RPDC") di lanciare un "satellite operativo", in quanto questo tipo di lancio si avvale della tecnologia dei missili balistici, il che rappresenta un'altra chiara violazione degli obblighi internazionali dell'RPDC di cui in particolare alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) UNSCR 1695 (2006), UNSCR 1718 (2006) e UNSCR 1874 (2009) e un rifiuto diretto dell'invito dell'intera comunità internazionale a non effettuare tali lanci.

(3)

Il 22 gennaio 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l'UNSCR 2087 (2013), in cui condanna il lancio effettuato dall'RPDC il 12 dicembre 2012, che si è avvalso della tecnologia dei missili balistici violando le UNSCR 1718 (2006) e 1874 (2009).

(4)

Il 12 febbraio 2013 l'RPDC ha effettuato un test nucleare violando gli obblighi internazionali che le incombono ai sensi dell'UNSCR 1718 (2006), dell'UNSCR 1874 (2009) e dell'UNSCR 2087 (2013) e rappresentando una seria minaccia per la pace e la sicurezza regionali e internazionali.

(5)

L'UNSCR 2087 (2013) dispone al punto 5, lettera a), che altre persone ed entità siano soggette a misure restrittive.

(6)

Inoltre, al punto 5, lettera b), l'UNSCR 2087 (2013) stabilisce che il divieto di fornire, vendere o trasferire taluni prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie a norma del punto 8, lettera a), punto ii), dell'UNSCR 1718 (2006) debba applicarsi anche ai prodotti specificati al punto 5, lettera b), dell'UNSCR 2087 (2013).

(7)

L'UNSCR 2087 (2013) chiarisce al punto 8 taluni metodi a disposizione degli Stati per distruggere i prodotti sequestrati conformemente alle disposizioni delle UNSCR 1718 (2006) e 1874 (2009) e al punto 14 dell'UNSCR 1874 (2009).

(8)

Il punto 12 dell'UNSCR 2087 (2013) chiede inoltre agli Stati di vigilare e limitare l'ingresso o il transito nel loro territorio di persone che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità designate.

(9)

In linea con il punto 13 della risoluzione 2087 (2013), è necessario stabilire che, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso le misure adottate ai sensi delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o le misure contemplate dalla presente decisione, non può essere concesso alcun diritto alle persone o entità designate o a qualsiasi altra persona o entità nell'RPDC.

(10)

Conformemente alle conclusioni del Consiglio sull'RPDC del 10 dicembre 2012, è opportuno adottare nuove misure restrittive.

(11)

Nella decisione 2010/800/PESC dovrebbe essere incluso un ulteriore criterio di designazione autonoma, da parte dell'Unione, di persone ed entità soggette a misure restrittive.

(12)

Dovrebbero essere vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'RPDC di taluni altri beni - specialmente determinati tipi di alluminio - di interesse per i programmi dell'RPDC legati alle armi di distruzione di massa, in particolare al suo settore di missili balistici.

(13)

Si dovrebbe poi chiarire che, quando la presente decisione prevede un divieto relativo ai servizi finanziari, questo include la prestazione dei servizi di assicurazione e riassicurazione.

(14)

Inoltre, dovrebbero essere vietati la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti a, da o per conto del governo dell'RPDC.

(15)

Dovrebbe essere vietata altresì la consegna di banconote e monete dell'RPDC recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale dell'RPDC o a suo beneficio.

(16)

È opportuno vietare la vendita o l'acquisto di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche dell'RPDC.

(17)

Occorre vietare inoltre l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche dell'RPDC nel territorio degli Stati membri, nonché la creazione di nuove imprese in partecipazione o l'acquisizione di diritti di proprietà da parte di banche dell'RPDC, inclusa la Banca centrale dell'RPDC, con banche all'interno della giurisdizione degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per vietare alle istituzioni finanziarie nel loro territorio o sotto la loro giurisdizione di aprire uffici di rappresentanza o filiali nell'RPDC.

(18)

A seguito di una decisione del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma dell'UNSCR 1718 (2006), sei entità dovrebbero essere cancellate dagli elenchi riportati negli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC e dovrebbero essere aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato I di detta decisione. È altresì necessario modificare le voci relative a tali entità.

(19)

Inoltre, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, della decisione 2010/800/PESC, il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale dell'elenco di altre persone ed entità riportato negli allegati II e III di detta decisione ed è giunto alla conclusione che a tali persone ed entità dovrebbero continuare ad applicarsi le misure restrittive appropriate previste in detta decisione.

(20)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/800/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/800/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)

tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, I beni e le tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato istituito a norma del punto 12 dell'UNSCR 1718 (2006) ("comitato delle sanzioni") conformemente al paragrafo 8, lettera a), punto ii), dell'UNSCR 1718 (2006) e al punto 5, lettera b), dell'UNSCR 2087 (2013), che potrebbero contribuire ai programmi dell'RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;";

b)

al paragrafo 1 è aggiunto il punto seguente:

"d)

talune componenti chiave del settore dei missili balistici, quali determinati tipi di alluminio utilizzati nei sistemi legati ai missili balistici. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti coperti dalla presente disposizione.";

c)

al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti e tecnologie ovvero per la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nell'RPDC o destinati ad essere utilizzati nell'RPDC;";

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 1 bis

Sono vietati la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione - diretti o indiretti - di oro e metalli preziosi e di diamanti a, da o per conto di governo dell'RPDC, suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, Banca centrale dell'RPDC, nonché a, da o per conto di persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da essi possedute o controllate.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti coperti dalla presente disposizione.

Articolo 1 ter

È vietata la consegna di banconote e monete dell'RPDC recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale dell'RPDC o a suo beneficio.

Articolo 2 bis

Sono vietati la vendita o l'acquisto diretti o indiretti, nonché l'intermediazione o l'assistenza all'emissione, di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche dell'RPDC emesse dopo l'entrata in vigore della presente decisione verso o da governo dell'RPDC, suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, Banca centrale dell'RPDC o banche domiciliate nell'RPDC o succursali e filiali, all'interno o al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nell'RPDC o enti finanziari non domiciliati nell'RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone ed entità domiciliate nell'RPDC, nonché persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.";

3)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

"d)

alle persone che non figurano nell'allegato I, II o III che sono coinvolte, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura all'RPDC o dall'RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi dell'RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, elencati nell'allegato IIIA.";

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1, lettere b), c) e d), allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nell'RPDC.";

c)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9.   Nei casi in cui lo Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I, II, III o IIIA, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata.";

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

"10.   Gli Stati membri vigilano e limitano l'ingresso o il transito nel loro territorio di persone che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità designate elencate nell'allegato I.";

4)

all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"d)

dalle persone ed entità che non figurano nell'allegato I, II o III che sono coinvolte, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura all'RPDC o dall'RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi dell'RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, elencati nell'allegato IIIA.";

5)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 6 bis

1.   È vietata l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche dell'RPDC nel territorio degli Stati membri, nonché la creazione di nuove imprese in partecipazione o l'acquisizione di diritti di proprietà da parte di banche dell'RPDC, inclusa la Banca centrale dell'RPDC, sue succursali e filiali e altri enti finanziari di cui all'articolo 6, con banche sotto la giurisdizione degli Stati membri.

2.   È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza o filiali nell'RPDC ad istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione.";

6)

l'articolo 7, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

"5.   Nei casi in cui è effettuata l’ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri sequestrano e distruggono i prodotti di cui sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione ai sensi della presente decisione in conformità del punto 14 dell'UNSCR 1874 (2009) e del punto 8 dell'UNSCR 2087 (2013).";

7)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 8 bis

Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti a fini di risarcimento o indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2008) e 2087 (2013), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione o ad essa connesse, o le misure contemplate dalla presente decisione, nei confronti delle persone o entità designate di cui agli allegati I, II, III o IIIA, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità nell'RPDC, compresi il governo dell'RPDC, i suoi enti, le sue entità giuridiche e agenzie pubblici, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tali persone o entità.";

8)

l'articolo 9, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige gli elenchi contenuti negli allegati II, III e IIIA e adotta le relative modifiche.";

9)

l'articolo 10, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2.   Qualora decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), il Consiglio modifica di conseguenza gli allegati II, III o IIIA.";

10)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

1.   Gli allegati I, II, III e IIIA riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I.

2.   Gli allegati I, II, III e IIIA riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I. Riguardo alle persone tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.";

11)

l'articolo 12, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3.   Le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.".

Articolo 2

Le persone ed entità elencate nell'allegato I della presente decisione sono aggiunte agli elenchi riportati nell'allegato I della decisione 2010/800/PESC.

Articolo 3

Le entità elencate nell'allegato II della presente decisione sono cancellate dagli elenchi riportati negli allegati II e III della decisione 2010/800/PESC.

Articolo 4

L'allegato III della presente decisione è aggiunto come allegato IIIA alla decisione 2010/800/PESC.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 341 del 23.12.2010, pag. 32


ALLEGATO I

Persone ed entità di cui all’articolo 2

A.   Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

 

Nome

Pseudonimi

Data di nascita

Data della designazione

Altre informazioni

1.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho;

Paek Ch’ang-Ho

Data di nascita: 18 giugno 1964;

luogo di nascita: Kaesong, RPDC

22.1.2013

Alto ufficiale e direttore del centro di controllo satellitare presso il comitato coreano per la tecnologia spaziale.

Passaporto: 381420754;

data di rilascio del passaporto: 7 dicembre 2011;

data di scadenza del passaporto: 7 dicembre 2016.

2.

Chang Myong-Chin

Jang Myong-Jin

Anno di nascita: 1966;

anno di nascita alternativo: 1965

22.1.2013

Direttore generale della stazione di lancio satellitare di Sohae e direttore del centro di lancio in cui il 13 aprile e il 12 dicembre 2012 hanno avuto luogo i lanci.

3.

Ra Ky’ong-Su

 

 

22.1.2013

Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all’assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

4.

Kim Kwang-il

 

 

22.1.2013

Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB) In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB e la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La Tanchon è stata designata dal comitato nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all’assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID è stata designata dal comitato ad aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.


B.   Elenco delle entità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

 

Nome

Pseudonimi

Ubicazione

Data della designazione

Altre informazioni

1.

Korean Committee for Space Technology

DPRK Committee for Space Technology;

Department of Space Technology of the DPRK;

Committee for Space Technology;

KCST

Pyongyang, RPDC

22.1.2013

Il comitato coreano per la tecnologia spaziale (Korean Committee for Space Technology - KCST) ha orchestrato i lanci nordcoreani del 13 aprile e 12 dicembre 2012 tramite il centro di controllo satellitare e la stazione di lancio di Sohae.

2.

Bank of East Land

Dongbang Bank;

Tongbang U’Nhaeng;

Tongbang Bank

P.O. Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong Central District, Pyongyang, RPDC

22.1.2013

Istituto finanziario dell'RPDC, la Bank of East Land agevola le transazioni connesse con le armi e fornisce sostegno di altro tipo per il produttore ed esportatore di armi Green Pine Associated Corporation (Green Pine). La Bank of East Land ha cooperato attivamente con la Green Pine per trasferire fondi in modo da eludere le sanzioni. Nel 2007 e 2008, la Bank of East Land ha agevolato transazioni in cui era coinvolta la Green Pine e istituti finanziari iraniani designati, tra cui la Bank Melli e la Bank Sepah. Il Consiglio di sicurezza ha designato la Bank Sepah nella risoluzione 1747 (2007) per il sostegno fonito al programma missilistico balistico iraniano. La Green Pine è stata designata dal comitato nell'aprile 2012.

3.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

 

22.1.2013

Utilizzata come prestanome dalla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) per svolgere attività di approvvigionamento. La KOMID è stata designata dal comitato ad aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

4.

Tosong Technology Trading Corporation

 

Pyongyang, RPDC

22.1.2013

La Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Tosong Technology Trading Corporation. La KOMID è stata designata dal comitato ad aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

5.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company;

Korea Ryenha Machinery J/V Corporation;

Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Central District, Pyongyang, RPDC;

Mangungdae-gu, Pyongyang, RPDC;

Mangyongdae, Pyongyang, RPDC

22.1.2013

Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation è stata designata dal comitato nell'aprile 2009 ed è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa dell'RPDC e sostegno delle vendite di carattere militare di tale paese.

6.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited

Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road, Hong Kong

22.1.2013

Agevola spedizioni per conto della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato ad aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

7.

Green Pine Associated Corporation

Cho’ngsong United Trading Company;

Chongsong Yonhap;

Ch’o’ngsong Yo’nhap;

Chosun Chawo’n Kaebal T’uja Hoesa;

Jindallae;

Ku’mhaeryong Company LTD;

Natural Resources Development and Investment Corporation;

Saeingp’il Company

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC;

Nungrado, Pyongyang, RPDC

2.5.2012

La Green Pine Associated Corporation ("Green Pine") ha rilevato molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato ad aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

La Green Pine è altresì responsabile all'incirca della metà degli armamenti e materiale connesso esportati dall'RPDC.

La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. È specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica ad aziende iraniane del settore della difesa.

8.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank;

Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Pyongyang, RPDC

2.5.2012

La Amroggang, costituita nel 2006, è un'impresa collegata alla Tanchon Commercial Bank ed è gestita da funzionari della Tanchon. La Tanchon è coinvolta nel finanziamento delle vendite di missili balistici da parte della KOMID ed è anche stata coinvolta nelle transazioni di missili balistici dalla KOMID verso l'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Tanchon Commercial Bank è stata designata dal comitato nell'aprile 2009 edè la principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all’assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID è stata designata dal comitato ad aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

9.

Korea Heungjin Trading Company

Hunjin Trading Co.;

Korea Henjin Trading Co.;

Korea Hengjin Trading Company

Pyongyang, RPDC

2.5.2012

La Korea Heungjin Trading Company è utilizzata dalla KOMID per scopi commerciali. È sospettata di essere stata coinvolta nella fornitura di beni connessi ai missili all'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Heungjin è stata messa in relazione con la KOMID e, più specificamente, con il suo ufficio appalti. La Heungjin è stata utilizzata per fornire un sistema di controllo digitale avanzato con applicazioni nella progettazione di missili. La KOMID è stata designata dal comitato ad aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.


ALLEGATO II

Entità di cui all'articolo 3

1.

Green Pine Associated Corporation

2.

Korea Heungjin Trading Company

3.

Tosong Technology Trading Corporation

4.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

5.

Amroggang Development Banking Corporation

6.

Bank of East Land


ALLEGATO III

"ALLEGATO IIIA

A.   Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

… .

B.   Elenco delle entità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

… ."


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