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Document 32013D0052

2013/52/UE: Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2013 , che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie

GU L 22 del 25.1.2013, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/52(1)/oj

25.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 22/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2013

che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie

(2013/52/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 329, paragrafo 1,

viste le richieste presentate da Regno del Belgio, Repubblica federale di Germania, Repubblica di Estonia, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica italiana, Repubblica d’Austria, Repubblica portoghese, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione instaura un mercato interno.

(2)

A norma dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il Consiglio adotta le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza.

(3)

Nel 2011 la Commissione ha preso atto di un dibattito che era in corso a tutti i livelli su un’imposizione aggiuntiva nel settore finanziario. Tale dibattito trae origine dalla volontà di assicurare che il settore finanziario contribuisca in misura giusta e sostanziale ai costi della crisi e che in futuro sia soggetto a un’imposizione equa rispetto agli altri settori, di disincentivare le attività eccessivamente rischiose degli enti finanziari, di integrare le misure regolamentari intese a evitare crisi future e di generare entrate supplementari per i bilanci generali o per finalità politiche specifiche.

(4)

In tale contesto, il 28 settembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE (1). L’obiettivo principale di tale proposta era di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza.

(5)

Nella sessione del Consiglio del 22 giugno 2012 è stato appurato che il sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) proposto dalla Commissione non beneficiava di un sostegno unanime. Il 29 giugno 2012 il Consiglio europeo ha concluso che la direttiva proposta non sarebbe stata adottata dal Consiglio entro un termine ragionevole. Nella sessione del Consiglio del 10 luglio 2012 si è fatto riferimento al persistere di differenze di opinione fondamentali con riguardo alla necessità di istituire un sistema comune di ITF a livello dell’Unione ed è stato confermato che il principio di un’imposta armonizzata sulle transazioni finanziarie non riceverà un sostegno unanime in sede di Consiglio in un prossimo futuro.

(6)

Vista la situazione, undici Stati membri, ossia Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Slovenia e Slovacchia, hanno trasmesso alla Commissione, con lettere pervenute tra il 28 settembre e il 23 ottobre 2012, richieste con le quali manifestano l’intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell’ITF. Tali Stati membri hanno chiesto che l’ambito di applicazione e gli obiettivi della cooperazione rafforzata si fondino sulla proposta di direttiva della Commissione del 28 settembre 2011. Si è fatto in particolare riferimento alla necessità di evitare le possibilità di evadere l’imposta, le distorsioni e i trasferimenti ad altre giurisdizioni.

(7)

La cooperazione rafforzata dovrebbe fornire il quadro normativo necessario per l’istituzione di un sistema comune di ITF negli Stati membri partecipanti e assicurare che le caratteristiche fondamentali dell’imposta siano armonizzate. Nella misura del possibile è opportuno evitare incentivi all’arbitraggio fiscale e distorsioni allocative tra mercati finanziari nonché il rischio di doppia imposizione o di non imposizione e le possibilità di evadere l’imposta.

(8)

Le condizioni stabilite all’articolo 20 TUE e agli articoli 326 e 329 TFUE sono soddisfatte.

(9)

È stato constatato dal Consiglio il 29 giugno 2012, e confermato il 10 luglio 2012, che l’obiettivo di adottare un sistema comune d’ITF non può essere conseguito dall’Unione nel suo insieme entro un termine ragionevole. È pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo 20, paragrafo 2, TUE, secondo cui una cooperazione rafforzata può essere adottata solo in ultima istanza.

(10)

L’ambito sostanziale in cui avrebbe luogo la cooperazione rafforzata, ossia l’istituzione di un sistema comune di ITF nell’Unione, è un settore contemplato dall’articolo 113 TFUE e pertanto dai trattati.

(11)

La cooperazione rafforzata nell’ambito dell’istituzione di un sistema comune di ITF mira ad assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. Tale cooperazione, nell’ambito interessato, evita la coesistenza di regimi nazionali differenti, e pertanto un’indebita frammentazione del mercato, nonché i problemi che ne risultano sotto forma di distorsioni della concorrenza, deviazioni di traffico tra prodotti, attori e zone geografiche, e incentivi che consentono agli operatori di eludere l’imposta mediante operazioni di scarso valore economico. Tali questioni sono particolarmente rilevanti nel settore interessato, caratterizzato da basi imponibili estremamente mobili. La cooperazione rafforzata promuove così la realizzazione degli obiettivi dell’Unione, ne protegge gli interessi e ne rafforza il processo di integrazione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, TUE.

(12)

L’istituzione di un sistema armonizzato comune di ITF non è inclusa nell’elenco dei settori di competenza esclusiva dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, TFUE. Poiché contribuisce al funzionamento del mercato interno in conformità all’articolo 113 TFUE, essa rientra nell’ambito delle competenze concorrenti dell’Unione ai sensi dell’articolo 4 TFUE e si colloca, pertanto, nel contesto delle competenze non esclusive dell’Unione.

(13)

Ai sensi dell’articolo 326, primo comma, TFUE, le cooperazioni rafforzate nel settore interessato rispettano i trattati e il diritto dell’Unione. In conformità dell’articolo 326, secondo comma, TFUE, non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale e non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.

(14)

La cooperazione rafforzata nel settore interessato rispetta le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano, in conformità dell’articolo 327 TFUE. Tale sistema non impedirebbe agli Stati membri non partecipanti di mantenere o di introdurre un’ITF sulla base di norme nazionali non armonizzate. Il sistema comune di ITF attribuirebbe diritti di imposizione agli Stati membri partecipanti solo sulla base di criteri di collegamento appropriati.

(15)

Fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla presente decisione, la cooperazione rafforzata nel settore in questione è aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri che intendano rispettare gli atti già adottati in tale ambito, conformemente all’articolo 328 TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata ai fini dell’istituzione di un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  COM(2011) 594 definitivo del 28 settembre 2011.


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