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Document 32012R1256

Regolamento (UE) n. 1256/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 e il Principio contabile internazionale (IAS) 32 Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 360 del 29.12.2012, p. 145–152 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1256/oj

29.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/145


REGOLAMENTO (UE) N. 1256/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 e il Principio contabile internazionale (IAS) 32

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 16 dicembre 2011 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato Modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative — Compensazione di attività e passività finanziarie e al Principio contabile internazionale (IAS) 32 Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio — Compensazione di attività e passività finanziarie. Le modifiche all'IFRS 7 mirano a prescrivere informazioni quantitative aggiuntive per consentire agli utenti di comparare e riconciliare meglio le informazioni derivanti dall'applicazione degli IFRS e quelle derivanti dall'applicazione dei Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) statunitensi. Inoltre lo IASB ha modificato lo IAS 32 in modo da fornire orientamenti aggiuntivi per ridurre incongruenze nell'applicazione pratica del Principio.

(3)

Le Modifiche all'IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative — Trasferimenti di attività finanziarie sono state adottate con il regolamento (UE) n. 1205/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 (3), dopo essere state approvate dal comitato di regolamentazione contabile nel giugno 2011. Tuttavia, si è per errore omesso di cancellare il paragrafo 13 dell'IFRS 7. Occorre che il presente regolamento rimedi a tale omissione. Affinché la disposizione in questione sia efficace, occorre che si applichi a partire dal 1o luglio 2011. La retroattività è necessaria per garantire la certezza del diritto per gli emittenti interessati.

(4)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche all'IFRS 7 e allo IAS 32 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1126/2008 va pertanto modificato di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(1)

l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento;

(2)

il Principio contabile internazionale (IAS) 32 Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio è modificato conformemente alle Modifiche all'IFRS 7 di cui all'allegato al presente regolamento;

(3)

il Principio contabile internazionale (IAS) 32 Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento;

(4)

il titolo prima del paragrafo 13 e il paragrafo 13 dell'IFRS 7 sono eliminati conformemente alle Modifiche all'IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative — Trasferimenti di attività finanziarie adottate con il regolamento (UE) n. 1205/2011.

Articolo 2

1.   Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, punti 1) e 2) a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2013 o in data successiva.

2.   Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, punto 3), al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2014 o in data successiva.

3.   Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, punto 4), a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o luglio 2011 o in data successiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 305 del 23.11.2011, pag. 16.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRS 7

Modifiche all'IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative — Compensazione di attività e passività finanziarie

IAS 32

Modifiche allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio — Compensazione di attività e passività finanziarie

"Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org".

Modifiche allo IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative

Dopo il paragrafo 13, sono aggiunti un titolo e i paragrafi 13A–13F.

Compensazione di attività e passività finanziarie

13A

L’informativa di cui ai paragrafi 13B–13E integra le altre disposizioni informative del presente IFRS ed è richiesta per tutti gli strumenti finanziari rilevati soggetti a compensazione in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32. Tale informativa si applica anche agli strumenti finanziari rilevati soggetti ad accordi-quadro di compensazione esecutivi ovvero ad accordi similari, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno compensati in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32.

13B

Una entità deve fornire un’informativa tale da consentire agli utilizzatori del proprio bilancio di valutare gli effetti reali o potenziali di accordi di compensazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’entità. Ciò include anche l’effetto reale o potenziale dei diritti di compensazione associati alle attività e passività finanziarie rilevate che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 13A.

13C

Per soddisfare le finalità di cui al paragrafo 13B, una entità deve indicare, alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, le seguenti informazioni quantitative separatamente per le attività e le passività finanziarie rilevate che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 13A:

(a)

gli importi lordi di tali attività e passività finanziarie rilevate;

(b)

gli importi che sono stati compensati in conformità ai criteri esposti nel paragrafo 42 dello IAS 32 nel determinare i saldi netti esposti nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria;

(c)

i saldi netti rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

(d)

gli importi soggetti ad accordi-quadro di compensazione esecutivi o ad accordi similari che non sono stati altrimenti contemplati nel paragrafo 13C(b), inclusi:

(i)

gli importi relativi a strumenti finanziari rilevati che non soddisfano alcuni o tutti i criteri per la compensazione ai sensi del paragrafo 42 dello IAS 32; e

(ii)

gli importi relativi a garanzie reali finanziarie (incluse le garanzie in disponibilità liquide); e

(e)

il saldo netto risultante dopo aver dedotto gli importi di cui al punto (d) dagli importi di cui al punto (c) riportati in precedenza.

Le informazioni richieste dal presente paragrafo devono essere presentate in formato tabellare, separatamente per le attività finanziarie e per le passività finanziarie, a meno che non sia più idoneo un formato diverso.

13D

L’importo totale indicato per uno strumento in conformità al paragrafo 13C(d) deve essere limitato all’importo di cui al paragrafo 13C(c) per quello stesso strumento.

13E

Una entità deve fornire una descrizione dei diritti di compensazione associati alle attività e alle passività finanziarie rilevate dall’entità e soggette ad accordi-quadro di compensazione esecutivi e ad accordi similari che sono indicati in conformità al paragrafo 13C(d), inclusa la natura di tali diritti.

13F

Se le informazioni richieste dai paragrafi 13B-13E sono riportate in più di una nota al bilancio di una entità, ciascuna nota deve rinviare alle altre note.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

È aggiunto il paragrafo 44R.

44R

Informazioni integrative—Compensazione di attività e passività finanziarie (Modifiche all’IFRS 7), pubblicato a dicembre 2011, ha aggiunto i paragrafi IN9, 13A–13F e B40–B53. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 e agli esercizi intermedi. Un’entità deve fornire le informazioni integrative richieste da tali modifiche retroattivamente.

Dopo il paragrafo B39, sono aggiunte le intestazioni e i paragrafi B40–B53.

Compensazione di attività e passività finanziarie

(paragrafi 13A–13F)

Ambito di applicazione (paragrafo 13A)

B40

L’informativa di cui ai paragrafi 13B-13E è richiesta per tutti gli strumenti finanziari rilevati soggetti a compensazione in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32. Inoltre, l’informativa di cui ai paragrafi 13B-13E è richiesta per gli strumenti finanziari che sono soggetti a un accordo-quadro di compensazione esecutivo o a un accordo similare che riguardi strumenti finanziari e operazioni similari, indipendentemente dal fatto che gli strumenti finanziari siano o meno compensati in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32.

B41

Gli accordi similari cui si fa riferimento nei paragrafi 13A e B40 comprendono gli accordi di compensazione su derivati, le operazioni di pronti contro termine che rispettano gli standard internazionali TBMA/ISDA (global master repurchase agreements), le operazioni di prestito titoli che rispettano gli standard internazionali TBMA/ISDA (global master securities lending agreements), e tutti i diritti sulle garanzie reali finanziarie a essi correlati. Gli strumenti e le operazioni finanziarie similari citate nel paragrafo B40 comprendono i derivati, i pronti contro termine passivi e attivi e i prestiti titoli attivi e passivi. Esempi di strumenti finanziari che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 13A sono i finanziamenti e i depositi a clientela presso lo stesso istituto (a meno che essi non siano compensati nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria), e gli strumenti finanziari che sono soggetti soltanto a un accordo di garanzia reale.

Informativa su dati quantitativi relativi ad attività e passività finanziarie rilevate che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 13A (paragrafo 13C)

B42

Gli strumenti finanziari presentati in conformità al paragrafo 13C possono essere soggetti a diverse disposizione valutative (per esempio, una passività relativa a un contratto di pronti contro termine può essere valutata al costo ammortizzato, mentre un derivato sarà valutato al fair value). Una entità deve includere gli strumenti in base agli importi rilevati e descrivere qualsiasi differenza di valutazione risultante nella relativa informativa.

Informativa sugli importi lordi delle attività e passività finanziarie rilevate che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 13A (paragrafo 13C(a))

B43

Gli importi richiesti dal paragrafo 13C(a) si riferiscono agli strumenti finanziari rilevati soggetti a compensazione in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32. Gli importi richiesti dal paragrafo 13C(a) fanno inoltre riferimento a strumenti finanziari rilevati che sono soggetti ad accordi-quadro di compensazione esecutivi o ad accordi similari indipendentemente dal fatto che essi soddisfano o meno i criteri per la compensazione. Tuttavia, l’informativa richiesta dal paragrafo 13C(a) non fa riferimento agli importi rilevati come conseguenza di accordi di garanzie reali che non soddisfano i criteri per la compensazione di cui al paragrafo 42 dello IAS 32. Tali importi, invece, devono essere rappresentati in conformità al paragrafo 13C(d).

Informativa sugli importi compensati in conformità ai criteri di cui al paragrafo 42 dello IAS 32 (paragrafo 13C(b))

B44

Il paragrafo 13C(b) richiede che le entità debbano indicare gli importi compensati in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32 nel determinare i saldi netti presentati nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria. Gli importi delle attività finanziarie e delle passività finanziarie rilevate soggette a compensazione per effetto di uno stesso accordo, devono essere riportati nell’informativa fornita sia per l’attività sia per la passività finanziaria. Tuttavia, gli importi indicati (per esempio, in una tabella) devono essere limitati agli importi soggetti a compensazione. Per esempio, una entità può avere un’attività in derivati rilevata e una passività in derivati rilevata che soddisfano i criteri di compensazione di cui al paragrafo 42 dello IAS 32. Se l’importo lordo dell’attività in derivati è maggiore dell’importo lordo della passività in derivati, la tabella informativa dell’attività finanziaria deve comprendere l'intero ammontare dell'attività in derivati (in conformità al paragrafo 13C(a)) e l'intero ammontare della passività in derivati (in conformità al paragrafo 13C(b)). Tuttavia, mentre la tabella informativa della passività finanziaria comprenderà l'intero ammontare della passività in derivati (in conformità al paragrafo 13C(a)), l’importo dell’attività in derivati riportato nella stessa tabella dovrà essere uguale all’ammontare della passività in derivati (in conformità al paragrafo 13C(b)).

Informativa sui saldi netti presentati nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria (paragrafo 13C(c))

B45

Se una entità possiede strumenti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione della presente informativa (come specificato nel paragrafo 13A), ma che non soddisfano i criteri di compensazione di cui al paragrafo 42 dello IAS 32, gli importi da indicare ai sensi del paragrafo 13C(c) sarebbero uguali agli importi da indicare secondo il paragrafo 13C(a).

B46

Gli importi da indicare in conformità al paragrafo 13C(c) devono essere riconciliati con gli importi delle singole voci presentate nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria. Per esempio, se una entità ritiene che l’aggregazione o la disaggregazione degli importi delle singole voci di bilancio fornisce informazioni più significative, essa deve riconciliare gli importi aggregati o disaggregati indicati nel paragrafo 13C(c) con gli importi delle singole voci presentate nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria.

Informativa sugli importi soggetti ad accordi quadro di compensazione esecutivi o ad accordi similari che non sono stati altrimenti contemplati nel paragrafo 13C(b) (paragrafo 13C(d))

B47

Il paragrafo 13C(d) stabilisce che le entità devono indicare gli importi soggetti ad accordi-quadro di compensazione esecutivi o ad accordi similari che non sono stati altrimenti contemplati nel paragrafo 13C(b). Il paragrafo 13C(d)(i) fa riferimento agli importi relativi a strumenti finanziari rilevati che non soddisfano alcuni o tutti i criteri di compensazione di cui al paragrafo 42 dello IAS 32 (per esempio, i diritti effettivi di compensazione che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 42(b) dello IAS 32, oppure i diritti di compensazione vincolati che sono esecutivi ed esercitabili soltanto in caso di inadempimento, o soltanto in caso di insolvenza o fallimento di una qualsiasi controparte).

B48

Il paragrafo 13C(d)(ii) fa riferimento agli importi relativi a garanzie reali finanziarie ricevute e concesse, incluse le garanzie in disponibilità liquide. Una entità deve indicare il fair value degli strumenti finanziari che sono stati concessi o ricevuti come garanzie reali. Gli importi indicati in conformità al paragrafo 13C(d)(ii) dovrebbero far riferimento all’effettiva garanzia reale ricevuta o concessa e non ad eventuali crediti o debiti rilevati per consegnare o ricevere indietro tale garanzia reale.

Limiti agli importi indicati nel paragrafo 13C(d) (paragrafo 13D)

B49

Nell’indicare gli importi di cui al paragrafo 13C(d), una entità deve considerare gli effetti derivanti da uno strumento finanziario in garanzia il cui valore è maggiore degli importi garantiti. A tal fine, l’entità deve innanzitutto dedurre gli importi indicati in base al paragrafo 13C(d)(i) dall'importo indicato in base al paragrafo 13C(c). L’entità deve quindi limitare gli importi indicati secondo il paragrafo 13C(d)(ii) all’ammontare residuo del relativo strumento finanziario in conformità al paragrafo 13C(c). Tuttavia, se i diritti sulla garanzia reale possono essere estesi ad altri strumenti finanziari, tali diritti possono essere inclusi nell’informativa fornita in conformità al paragrafo 13D.

Descrizione dei diritti di compensazione soggetti ad accordi-quadro di compensazione esecutivi e ad accordi similari (paragrafo 13E)

B50

Una entità deve descrivere i tipi di diritti di compensazione e di accordi similari indicati in conformità al paragrafo 13C(d), inclusa la natura di quei diritti. Per esempio, una entità deve descrivere i diritti vincolati di cui è titolare. Relativamente agli strumenti soggetti a diritti di compensazione che non sono condizionati a un evento futuro ma che non soddisfano gli altri criteri disposti dal paragrafo 42 dello IAS 32, l'entità deve descrivere le motivazioni per cui tali criteri non sono soddisfatti. L'entità deve descrivere i termini dell'accordo relativo alla garanzia reale per qualsiasi garanzia reale finanziaria ricevuta o concessa (per esempio, nel caso in cui la garanzia reale è soggetta a restrizioni).

Informativa per tipo di strumento finanziario o per controparte

B51

Le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 13C(a)-(e) possono essere raggruppate per tipo di strumento finanziario o per operazione (per esempio, derivati, pronti contro termine attivi e passivi o accordi di prestito titoli attivi e passivi).

B52

In alternativa, una entità può raggruppare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 13C(a)-(c) per tipo di strumento finanziario, e le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 13C(c)-(e) per controparte. Se una entità fornisce le informazioni richieste per controparte, l’entità non deve identificare le controparti indicando la denominazione. Tuttavia, la designazione delle controparti (Controparte A, Controparte B, Controparte C, ecc.) deve rimanere costante di anno in anno, per tutti gli anni esposti in bilancio, al fine di garantire la comparabilità. Devono essere prese in considerazione anche informazioni qualitative, in modo tale che sia possibile fornire ulteriori informazioni in merito alle tipologie di controparti. Quando l’informativa disposta dal paragrafo 13C(c)–(e) è fornita per controparte, gli importi che sono singolarmente significativi rispetto all’importo totale di una controparte saranno indicati separatamente, mentre gli importi residuali singolarmente non significativi relativi alla controparte saranno aggregati in un’unica voce.

Altro

B53

L’informativa specifica richiesta dai paragrafi 13C-13E è da considerarsi quali disposizioni minime. Per soddisfare l’obiettivo di cui al paragrafo 13B, una entità potrebbe dover integrare tale informativa con informazioni aggiuntive (qualitative), a seconda dei termini degli accordi-quadro di compensazione esecutivi e dei relativi contratti, incluse le informazioni sulla natura dei diritti di compensazione e sul loro effetto reale o potenziale sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'entità.

Appendice

Modifica allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio

È modificato il paragrafo 43.

43

Il presente Principio richiede l’esposizione di attività e passività finanziarie per il loro saldo netto quando facendo ciò riflette i flussi finanziari futuri che l’entità si attende di ottenere dal regolamento di due o più strumenti finanziari distinti. Quando un’entità ha il diritto nonché la volontà di ricevere o pagare un unico importo netto, essa possiede in effetti una singola attività o passività finanziaria. Negli altri casi le attività e le passività finanziarie sono presentate distintamente fra loro, coerentemente con le loro caratteristiche di risorsa o di obbligazione per l’entità. Una entità deve fornire le informazioni richieste dai paragrafi 13B–13E dell’ IFRS 7 per gli strumenti finanziari rilevati che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 13A dell’IFRS 7.

Compensazione di attività e passività finanziarie

Modifiche allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

È aggiunto il paragrafo 97L.

97L

Compensazione di attività e passività finanziarie (Modifiche allo IAS 32), pubblicato a dicembre 2011, ha eliminato il paragrafo AG38 e ha aggiunto i paragrafi AG38A–AG38F. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. Una entità deve applicare tali modifiche retroattivamente. È consentita un’applicazione anticipata. Se una entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato e l’entità deve inoltre fornire l'informativa richiesta da Informazioni integrative—Compensazione di attività e passività finanziarie (Modifiche all’IFRS 7) pubblicato a dicembre 2011.

Guida applicativa

Il paragrafo AG38, subito dopo l'intestazione “Compensazione di una attività finanziaria e di una passività finanziaria (paragrafi 42–50)”, è eliminato. Si aggiungono le intestazioni e i paragrafi AG38A-AG38F.

Criterio secondo cui una entità ha “correntemente il diritto legale a compensare gli importi rilevati contabilmente” (paragrafo 42(a))

AG38A

Un diritto di compensazione può essere correntemente disponibile oppure può essere condizionato al verificarsi di un evento futuro (per esempio, il diritto può essere azionato o esercitabile soltanto al verificarsi di un evento futuro, come l’inadempimento, l’insolvenza o il fallimento di una delle controparti). Anche se il diritto di compensazione non è condizionato a un evento futuro, può essere legalmente esecutivo soltanto nel normale svolgimento dell’attività, o in caso di inadempimento, oppure in caso di insolvenza o fallimento, di una o di tutte le controparti.

AG38B

Per soddisfare il criterio di cui al paragrafo 42(a), una entità deve correntemente avere un diritto di compensazione legalmente esecutivo. Ciò implica che il diritto di compensazione:

(a)

non deve essere condizionato a un evento futuro; e

(b)

deve essere legalmente esecutivo in tutte le seguenti circostanze:

(i)

nel normale svolgimento dell’attività;

(ii)

in caso di inadempimento; e

(iii)

in caso di insolvenza o fallimento

dell'entità e di tutte le controparti.

AG38C

La natura e la misura del diritto di compensazione, incluse le eventuali condizioni connesse al suo esercizio e se tale diritto permarrebbe nel caso di inadempimento, insolvenza o fallimento, possono differire tra una giurisdizione e l'altra. Di conseguenza, non è possibile ipotizzare che il diritto di compensazione sia automaticamente disponibile al di fuori del normale svolgimento dell’attività. Per esempio, le leggi che regolamento il fallimento o l’insolvenza in una giurisdizione possono, in determinate circostanze, vietare o limitare il diritto di compensazione in caso di fallimento o di insolvenza.

AG38D

Le leggi applicabili ai rapporti tra le parti, (per esempio, le disposizioni contrattuali, le norme che regolamentano il contratto, ovvero le leggi che disciplinano l’inadempimento, l’insolvenza o il fallimento applicabili alle parti) sono mirate ad accertare se il diritto di compensazione è esecutivo nel normale svolgimento dell’attività, in caso di inadempimento e in caso di insolvenza o fallimento, dell'entità e di tutte le controparti (come specificato nel paragrafo AG38B(b)).

Criterio secondo cui una entità “intende estinguere per il residuo netto, o realizzare l’attività e contemporaneamente estinguere la passività” (paragrafo 42(b))

AG38E

Per soddisfare il criterio previsto dal paragrafo 42(b) una entità deve avere intenzione di estinguere per il residuo netto, o di realizzare l’attività e contemporaneamente di estinguere la passività. Anche se l’entità detiene un diritto di estinzione per il residuo netto, essa può comunque realizzare l’attività ed estinguere la passività separatamente.

AG38F

Nel caso in cui entità possa regolare gli importi in modo che il risultato equivalga a tutti gli effetti a una estinzione per il residuo netto, l'entità avrà soddisfatto il criterio dell'estinzione per il residuo netto previsto dal paragrafo 42(b). Ciò si verifica se, e soltanto se, il meccanismo del regolamento lordo possiede caratteristiche che eliminano il rischio di credito e di liquidità o che li rendono comunque irrilevanti, e che con un unico processo o ciclo di regolamento gestisce i crediti e i debiti. Per esempio, un sistema di regolamento lordo che abbia tutte le seguenti caratteristiche soddisferebbe il criterio di estinzione per il residuo netto previsto dal paragrafo 42(b):

(a)

le attività e le passività finanziarie ammissibili per la compensazione sono gestite nello stesso momento;

(b)

una volta che le attività e le passività finanziarie sono sottoposte al processo di gestione, le parti debbono adempiere all’obbligazione di estinzione;

(c)

non vi sono possibilità che i flussi finanziari derivanti dalle attività e passività possano variare dopo che sono state sottoposte al processo di gestione (a meno che il processo di gestione non vada a buon fine - vedere il punto (d) seguente);

(d)

le attività e le passività che sono garantite da titoli saranno estinte in base a un trasferimento titoli o a un sistema analogo (per esempio, consegna contro pagamento), in modo tale che qualora l'esito del trasferimento titoli dovesse essere negativo, venga meno anche la gestione dei crediti o debiti relativi a tali attività e passività cui fanno riferimento i titoli posti a garanzia (e viceversa);

(e)

tutte le operazioni non andate a buon fine, come evidenziato nel punto (d), saranno rielaborate fino alla loro estinzione;

(f)

l'estinzione viene effettuata dallo stesso istituto di regolamento (per esempio, una banca di regolamento, una banca centrale o un servizio accentrato di gestione titoli); e

(g)

è stata posta in essere una linea di credito giornaliera che assicura uno scoperto di liquidità sufficiente per consentire la gestione dei pagamenti alla data di regolamento per ciascuna delle parti, ed è virtualmente certo che la linea di credito giornaliera possa rientrare se richiamata.


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