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Document 32012R1243

Regolamento (UE) n. 1243/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2012 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

GU L 352 del 21.12.2012, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/08/2018; abrog. impl. da 32018R0973

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1243/oj

21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/10


REGOLAMENTO (UE) N. 1243/2012 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (1) istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda, nonché per le attività di pesca che sfruttano tali stock («piano per il merluzzo bianco»). Obiettivo del piano per il merluzzo bianco è garantire lo sfruttamento sostenibile di tali stock di merluzzo bianco sulla base del rendimento massimo sostenibile. Tale obiettivo deve essere raggiunto mantenendo un determinato tasso di mortalità per la pesca del merluzzo bianco per le classi di età appropriate.

(2)

Gli articoli 7, 8 e 9 e l'articolo 12 del piano per il merluzzo bianco contengono, ai fini della realizzazione dell'obiettivo del piano, disposizioni specifiche che prescrivono una metodologia dettagliata per la fissazione annua, da un lato, dei totali ammissibili di cattura (TAC) e, dall'altro, delle limitazioni dello sforzo di pesca.

(3)

La valutazione scientifica dei risultati del piano per il merluzzo bianco, svolta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), ha messo in evidenza una serie di problemi connessi alla concezione e al funzionamento del piano stesso. Senza mettere in discussione gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco, lo CSTEP ha concluso che è improbabile che tali obiettivi possano essere raggiunti in tempi che consentano di conformarsi alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg nel 2002, a meno di non colmare le lacune rilevate nella concezione del piano, riguardanti, in particolare, l'applicazione degli articoli 9 e 12.

(4)

L'articolo 9 contiene disposizioni dettagliate per la fissazione dei TAC in mancanza di dati esaustivi, quando, non disponendo di informazioni sufficientemente accurate e rappresentative, non possono essere applicate le norme per la fissazione dei TAC di cui agli articoli 7 e 8. Sebbene l'applicazione delle riduzioni annue automatiche dei TAC del 25 % sia stata pensata per essere effettuata esclusivamente in circostanze eccezionali, dal 2009 al 2012 è diventata la regola. Di conseguenza, dall'entrata in vigore del piano per il merluzzo bianco, i TAC per le zone interessate sono stati ridotti in misura significativa e ulteriori riduzioni automatiche porterebbero all'effettiva chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco in tali zone. La valutazione scientifica svolta dallo CSTEP indica che, per conseguire gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco, sarebbe più opportuno autorizzare una maggiore flessibilità al fine di rispecchiare i pareri scientifici caso per caso. Nell'ambito di tale flessibilità è pertanto opportuno autorizzare la sospensione, a determinate condizioni, della riduzione annua del TAC, ovvero la fissazione di un livello di TAC alternativo, senza pregiudicare gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco.

(5)

L'articolo 12 contiene disposizioni dettagliate per la fissazione dello sforzo di pesca ammissibile. Poiché, conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, si applicano le medesime percentuali di adeguamento allo sforzo di pesca ammissibile in linea con le riduzioni automatiche annue del tasso di mortalità per pesca (ai sensi degli articoli 7 e 8) e con le riduzioni automatiche annue del TAC (ai sensi dell'articolo 9), lo sforzo di pesca ammissibile è stato ridotto del 25 % all'anno dal 2009 al 2012 nelle zone in cui è stato applicato l'articolo 9 e in misura significativa nelle zone in cui è stato applicato l'articolo 8.Di conseguenza, dall'entrata in vigore del piano per il merluzzo bianco, le attribuzioni di sforzo di pesca massimo ammissibile sono state ridotte in misura rilevante per i principali attrezzi destinati alla cattura del merluzzo bianco. In base ai pareri scientifici, non è dimostrabile che tali riduzioni automatiche annue dello sforzo di pesca ammissibile abbiano permesso di conseguire i risultati previsti in termini di riduzione della mortalità per pesca. Nella pratica, le riduzioni automatiche annue dello sforzo hanno altresì eliminato o ridotto gli incentivi per i pescatori a ridurre la mortalità per pesca con gli altri strumenti di cui all'articolo 13. L'applicazione continuativa di riduzioni automatiche annue dello sforzo non condurrebbe alla realizzazione degli obiettivi del piano per il merluzzo bianco, ma avrebbe un impatto socioeconomico significativo sui segmenti della flotta che utilizzano gli stessi attrezzi ma che pescano principalmente specie diverse dal merluzzo bianco. È pertanto opportuno autorizzare un approccio più flessibile, che permetta di sospendere la riduzione automatica annua dello sforzo di pesca, senza compromettere gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco.

(6)

Tenuto conto di quanto precede, è essenziale che gli articoli 9 e 12 del piano per il merluzzo bianco siano modificati urgentemente, di modo che le possibilità di pesca per il 2013 possano essere fissate applicando le nuove disposizioni.

(7)

L'articolo 43, paragrafo 2, TFUE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio europeo, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscano l'organizzazione comune dei mercati della pesca prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. L'articolo 43, paragrafo 3, TFUE prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotti le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(8)

Le modifiche degli articoli 9 e 12 stabiliscono norme specifiche dettagliate per la fissazione delle possibilità di pesca espresse mediante il TAC e le limitazioni dello sforzo di pesca. Esse adattano le norme attualmente in vigore per la fissazione delle possibilità di pesca senza modificare l'obiettivo del piano per il merluzzo bianco. Si tratta, quindi, di misure relative alla fissazione e alla ripartizione dei TAC e delle limitazioni dello sforzo di pesca, che non possono essere considerate disposizioni recanti un'organizzazione comune dei mercati della pesca o disposizioni di altro tipo necessarie per il perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1342/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1342/2008 è così modificato:

1)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Procedimento speciale per la fissazione dei TAC

1.   Qualora non si disponga di informazioni sufficienti per fissare i TAC conformemente all'articolo 7, i TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda sono fissati al livello indicato dai pareri scientifici. Tuttavia, se il livello indicato dai pareri scientifici è superiore di oltre il 20 % ai TAC dell'anno precedente, essi sono fissati a un livello superiore del 20 % rispetto ai TAC dell'anno precedente o, se il livello indicato dai pareri scientifici è inferiore di oltre il 20 % rispetto ai TAC dell'anno precedente, sono fissati a un livello inferiore del 20 % rispetto ai TAC dell'anno precedente.

2.   In deroga al paragrafo 1, qualora i pareri scientifici indichino che non sia opportuna la pesca diretta e che:

a)

le catture accessorie debbano essere minimizzate o ridotte al minimo livello possibile; e/o

b)

le catture di merluzzo bianco debbano essere ridotte al minimo livello possibile,

il Consiglio può decidere di non applicare un adeguamento annuale al TAC nell'anno o negli anni successivi, a condizione che i TAC siano fissati solo per le catture accessorie.

3.   Qualora non si disponga di informazioni sufficienti per fissare i TAC conformemente all'articolo 8, i TAC per lo stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale sono fissati applicando, mutatis mutandis, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a meno che in esito alle consultazioni con la Norvegia non sia convenuto un livello diverso di TAC.

4.   Qualora i pareri scientifici indichino che l'applicazione delle norme di cui all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, non risulta idonea al raggiungimento degli obiettivi del piano, il Consiglio, nonostante le succitate disposizioni, può decidere in merito a un livello di TAC alternativo.»;

2)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per i gruppi di sforzo aggregati le cui catture cumulate in percentuale, calcolate ai sensi del paragrafo 3, lettera d), sono pari o superiori al 20 %, si applicano adeguamenti annuali. Lo sforzo di pesca massimo ammissibile dei gruppi interessati è calcolato come segue:

a)

nei casi in cui si applicano gli articoli 7 o 8, applicando al valore di riferimento la stessa percentuale di adeguamento prevista in tali articoli per la mortalità per pesca;

b)

nei casi in cui si applica l'articolo 9, applicando allo sforzo di pesca la stessa percentuale di adeguamento applicata al TAC rispetto all'anno precedente.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«6.   In deroga al paragrafo 4 il Consiglio, qualora lo sforzo di pesca massimo ammissibile sia stato ridotto per quattro anni consecutivi, può decidere di non applicare un adeguamento annuale allo sforzo di pesca massimo ammissibile dell'anno o degli anni successivi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.


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