Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1071

    Regolamento (UE) n. 1071/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia

    GU L 318 del 15.11.2012, p. 10–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/05/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1071/oj

    15.11.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 318/10


    REGOLAMENTO (UE) N. 1071/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 14 novembre 2012

    che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (“regolamento di base”) (1), in particolare l’articolo 7,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Apertura

    (1)

    In data 16 febbraio 2012, la Commissione europea (“la Commissione”) ha annunciato, con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) (“avviso di apertura”), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese (in prosieguo, “RPC”), dell’Indonesia e della Thailandia (“i paesi in esame”).

    (2)

    Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata in data 3 gennaio 2012 dal Comitato per la difesa degli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile dell’Unione europea (Defence Committee of Tube or Pipe Cast Fittings, of Malleable Cast Iron of the European Union - in prosieguo “il denunziante”) per conto di produttori che rappresentano oltre il 50%, della produzione totale della UE di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile (in prosieguo “accessori filettati di ghisa malleabile”). La denuncia conteneva elementi atti a comprovare prima facie il dumping praticato per i suddetti prodotti e il grave pregiudizio da esso derivato, che è stato ritenuto sufficiente per giustificare l’apertura di un’inchiesta.

    2.   Parti interessate al procedimento

    (3)

    La Commissione ha ufficialmente informato il denunziante, i produttori dell’Unione, i produttori esportatori, gli importatori non collegati, gli utilizzatori e i rappresentanti dei paesi esportatori dell’apertura dell’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato i produttori in Argentina, paese preso in considerazione come eventuale paese di riferimento. Le parti interessate hanno avuto la possibilità comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

    (4)

    Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per ottenere un’audizione.

    (5)

    Dato l’elevato numero di produttori esportatori della RPC nonché di produttori e di importatori non collegati della UE, nell’avviso di apertura era stata considerata l’ipotesi di ricorrere al campionamento, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori della RPC, i produttori della UE e gli importatori non collegati sono stati invitati a manifestarsi presso la Commissione e a fornire, come precisato nell’avviso di apertura, le informazioni fondamentali sulle loro attività in relazione agli accessori filettati di ghisa malleabile (definiti nella sezione B) per il periodo dall’1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. Non è stato previsto un campionamento per i produttori esportatori di altri 2 paesi interessati, la Tailandia e l’Indonesia.

    (6)

    Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (market economy treatment - MET) o un trattamento individuale (individual treatment - IT), i servizi della Commissione hanno inviato appositi formulari ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità cinesi. 2 società hanno chiesto il MET ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base e 4 società hanno richiesto l’IT ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

    (7)

    La Commissione ha comunicato ufficialmente ai produttori esportatori interessati della RPC, alle autorità cinesi e al denunziante le conclusioni relative al MET. Inoltre è stata data loro l’opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto.

    (8)

    Riguardo ai produttori UE, come debitamente spiegato al considerando 29, 6 produttori UE hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. In base alle informazioni ricevute dai produttori UE che hanno collaborato, la Commissione ha scelto un campione di 3 produttori UE sulla base dei volumi delle loro vendite.

    (9)

    Come spiegato al considerando 31, hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione 33 importatori non collegati. Sulla base delle informazioni da essi ricevute, la Commissione ha selezionato un campione di 9 importatori in funzione del volume delle loro importazioni e della loro collocazione geografica nell’Unione. Poiché un importatore non ha risposto al questionario, il campione finale è risultato quindi composto dai restanti 8 importatori.

    (10)

    Come spiegato al considerando 28, hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione 12 produttori esportatori della RPC. Sulla base delle informazioni da essi ricevute, la Commissione ha selezionato un campione di 3 produttori esportatori della RPC aventi il maggior volume di esportazioni verso l’Unione.

    (11)

    La Commissione ha inviato questionari ai 3 produttori UE del campione, ai 3 produttori esportatori cinesi del campione, ai 3 produttori esportatori thailandesi, ai 3 produttori esportatori indonesiani, ai 9 importatori non collegati del campione e a 7 utenti.

    (12)

    Le risposte al questionario sono pervenute dai 3 produttori UE, dai 3 produttori esportatori cinesi, da 2 produttori esportatori thailandesi, da 1 produttore esportatore indonesiano e da 8 importatori non collegati. Nessun utente ha invece risposto al questionario.

    (13)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via provvisoria il dumping, il conseguente pregiudizio e l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

    (a)

    Produttori UE

    ATUSA Accesorios de Tuberia S.A., Salvatierra (Alava), Spagna

    Berg Montana Fittings EAD, Montana, Bulgaria

    Georg Fischer Fittings GmbH, Traisen, Austria

    (b)

    Produttori esportatori della RPC

    Hebei Jianzhi Casting Group Ltd., Yutian County, Hebei, PRC

    Jinan Meide Casting Co., Ltd., Pingyin, Shandong, PRC

    Qingdao Madison Industrial Co., Ltd., Jimo, Shandong, PRC

    (c)

    Produttori esportatori della Thailandia

    Siam Fittings Co., Ltd., Samutsakorn, Thailand;

    BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd, Samutsakorn, Thailand

    (d)

    Produttore esportatore dell’Indonesia

    PT. Tri Sinar Purnama, Semarang, Indonesia

    (e)

    Importatori UE non collegati

    Crane Limited, Ipswich, Regno Unito

    GEBO Armaturen GmbH, Schwelm, Germania

    Hitachi Metals Europe GmbH, Düsseldorf, Germania

    MegaGroup Trade Holding B.V., Veghel, Paesi Bassi

    Raccorditalia s.r.l., Brugherio(MB), Italia

    (14)

    Data l’esigenza di calcolare un valore normale per i produttori esportatori della RPC cui non fosse riconosciuto il MET, è stata effettuata una visita di verifica per determinare il valore normale in base a dati relativi all’India, assunto a paese di riferimento, presso la seguente società:

    Jainson Industries, Jalandhar, Punjab, India

    3.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

    (15)

    L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra l’1 luglio 2011 e il 31 dicembre 2011 (“periodo dell’inchiesta” o “PI”). L’esame delle tendenze pertinenti alla valutazione del pregiudizio copre il periodo compreso tra il 2008 e la fine del periodo dell’inchiesta (“periodo in esame”).

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1.   Prodotto in esame

    (16)

    Il prodotto in esame, così come descritto nell’avviso di apertura, è costituito da accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile (“prodotto in esame”), attualmente classificato al codice NC ex 7307 19 10.

    (17)

    Esso è fabbricato a partire dalle seguenti materie prime principali: rottami metallici, coke/elettricità, sabbia (modellatura) e zinco (galvanizzazione). La prima fase del processo di fabbricazione è la fusione di rottami metallici nei cubilotti. Seguono la modellatura e la fusione delle varie forme che sono poi separate in singoli pezzi. I prodotti sono poi sottoposti a lunghi processi di ricottura per divenire malleabili e permetterne l’uso in applicazioni che richiedono ad esempio resistenza a vibrazioni o urti e a rapide variazioni di temperatura. Successivamente, gli accessori possono essere eventualmente galvanizzati. Nella fase finale, i prodotti vengono filettati.

    (18)

    Gli accessori filettati di ghisa malleabile sono usati per collegare due o più tubi, collegare un tubo a un apparecchio, deviare un flusso liquido o chiudere un tubo. Essi sono usati soprattutto in impianti a gas, idrici e di riscaldamento di edifici, residenziali e non ma anche nelle tubature delle raffinerie di petrolio. Gli accessori di ghisa malleabile hanno svariate forme: molto comuni sono i raccordi ad angolo retto, a “T”, di accoppiamento, d’incrocio e di congiunzione. Alla fine, possono essere prodotti in forma sia galvanizzata che non.

    2.   Prodotto simile

    (19)

    Il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC, della Thailandia, dell’Indonesia e sul mercato interno dell’India - scelto come paese di riferimento - nonché il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria UE è risultato avere le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base (“il prodotto simile”).

    (20)

    Sono state presentate numerose contestazioni riguardo alla definizione del prodotto, soprattutto da parte di importatori ma anche da parte di autorità di uno Stato membro. In prosieguo, ciascuna viene affrontata separatamente.

    (21)

    Un importatore sostiene che gli “accessori elettrogalvanizzati” devono essere esclusi dalla definizione di accessori filettati di ghisa malleabile perché la produzione di accessori elettrogalvanizzati richiederebbe dopo la filettatura altre fasi di rifinizione, come il lavaggio, e una galvanizzazione elettrica aggiuntiva. Ciò comporterebbe vari miglioramenti della qualità e vantaggi rispetto agli accessori normali. È tuttavia chiaro che gli accessori elettrogalvanizzati sono del tutto intercambiabili con quelli normali con cui condividono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base. Essi saranno perciò considerati come prodotto in esame.

    (22)

    Lo stesso importatore importa componenti di base per raccordi a compressione che, poi, assembla insieme ad altre parti nel raccordo a compressione finito. È stato chiesto se componenti di base per raccordi a compressione rientrano nella definizione del prodotto in esame. È vero che questi elementi sono simili a raccordi e sono filettati ma non possono essere usati direttamente per collegare tubi: devono essere assemblati con altri elementi prima di divenire veri e propri giunti per tubature. Sebbene più costosi, sono intercambiabili con altri raccordi filettati e usati anche per collegare tubi, benché soprattutto nelle riparazioni più che nella posa di tubi nuovi. In via provvisoria, si conclude perciò che le componenti di base per raccordi a compressione rientrano nella definizione del prodotto in esame.

    (23)

    Alcune parti hanno sostenuto che gli accessori di ghisa malleabile prodotti e venduti dai produttori UE non erano comparabili a quelli prodotti ed esportati nell’UE dai paesi esportatori in esame perché quelli fabbricati nella UE sono in genere di ghisa a cuore bianco mentre quelli esportati sono di ghisa malleabile a cuore nero.

    (24)

    Come già aveva già concluso il regolamento (CE) n. 1784/2000 (3) riguardo allo stesso prodotto, l’inchiesta ha dimostrato a titolo provvisorio che il mercato non distingue tra la ghisa a cuore bianco e nero di accessori che, a parte il tenore di carbonio, hanno caratteristiche molto simili, identici usi finali e sono quindi intercambiabili. Ciò è confermato dal fatto che gli importatori/operatori commerciali acquistano dai paesi in esame accessori di ghisa malleabile a cuore nero e dall’industria comunitaria quelli di ghisa malleabile a cuore bianco e li vendono agli utenti senza distinguere tra i 2 tipi di materiale. Quanto agli utenti del prodotto in esame, l’inchiesta ha confermato che essi non danno importanza a distinzioni tra accessori di ghisa a cuore bianco e a cuore nero.

    (25)

    Ciò è ribadito anche dal fatto che gli accessori d’entrambi i tipi soddisfano la norma europea EN 10242 e la norma internazionale ISO 49, che fissano i requisiti di progetto e di funzionamento degli accessori di ghisa malleabile. Infine, sono ammessi entrambi i tipi di materiale usato.

    (26)

    Dato quanto precede, si conclude in via provvisoria che gli accessori di ghisa malleabile a cuore bianco fabbricati e venduti dai produttori UE vanno considerati come prodotti simili agli accessori di ghisa malleabile a cuore nero prodotti ed esportati nella UE dai paesi esportatori in esame.

    (27)

    Un importatore importa piccole quantità di accessori non rifiniti che non sono filettati. La filettatura è successivamente apportata dall’importatore. Non essendo filettati, questi prodotti importati non sono considerati prodotto in esame.

    (28)

    Le autorità di uno Stato membro hanno evidenziato che, secondo le note esplicative della Nomenclatura Combinata (4), l’espressione “malleabile” si riferisce anche alla ghisa a grafite sferoidale (sinonimo di ghisa duttile). Benché nessuna parte interessata abbia mai segnalato durante il PI vendite di accessori filettati di ghisa duttile, nulla vieta che ciò sia possibile. Poiché tali accessori hanno identiche caratteristiche fisiche di base degli accessori filettati di ghisa malleabile sotto esame, è opportuno precisare che i prodotti di ferro dolce rientrano nel campo di applicazione del procedimento e delle misure.

    C.   CAMPIONAMENTO

    1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

    (29)

    Ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione basato sul volume rappresentativo massimo di vendite di accessori filettati di ghisa malleabile a clienti non collegati nell’UE che possa essere opportunamente esaminato entro l’arco di tempo disponibile. Il campione selezionato è composto da 3 produttori appartenenti a 2 gruppi societari, che rappresentano l’81% delle vendite di accessori filettati di ghisa malleabile a clienti non collegati nella UE, dei 6 produttori UE noti per fabbricare il prodotto simile. Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori UE e il denunziante sono stati consultati e tutte le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sul campione proposto. Non sono pervenute osservazioni sulla selezione del campione.

    2.   Campionamento dei produttori esportatori nella RPC

    (30)

    In conformità all’articolo 17 del regolamento di base, il campione si è basato sul volume rappresentativo massimo di esportazioni che sia stato ragionevolmente possibile esaminare entro l’arco di tempo disponibile. Hanno inviato le informazioni sul campionamento richieste nell’allegato A dell’avviso di apertura, 12 produttori esportatori che rappresentano il 51% delle esportazioni cinesi verso l’UE durante il PI,. Il campione selezionato si compone di 3 società che rappresentano l’88% del volume di esportazioni dalla RPC verso l’Unione realizzato dalle parti che hanno collaborato. Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, sono stati consultati tutti i produttori esportatori interessati e le autorità cinesi. Non sono pervenute osservazioni sulla selezione del campione.

    3.   Campionamento degli importatori non collegati

    (31)

    In conformità all’articolo 17 del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione, basato sul volume rappresentativo massimo di importazioni nella UE e sulla collocazione geografica delle imprese, passibile di essere ragionevolmente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Complessivamente, 33 importatori non collegati hanno presentato le informazioni sul campionamento richieste nell’allegato B dell’avviso di apertura. Il campione inizialmente selezionato si compone di 6 importatori di 5 Stati membri, che rappresentano il 59% delle importazioni di accessori filettati di ghisa malleabile da parte di importatori UE che hanno collaborato. In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori sono stati consultati. In seguito alle osservazioni presentate, sono state inserite nel campione altre 3 società; ciò porta il campione definitivo a 9 importatori di 6 Stati membri, che rappresentano il 67% delle importazioni di accessori filettati di ghisa malleabile da parte di importatori UE che hanno collaborato. Non sono pervenute ulteriori osservazioni sul campione ampliato. Non avendo un importatore risposto al questionario, il campione finale è risultato quindi composto dai restanti 8 importatori.

    D.   DUMPING

    1.   Repubblica popolare cinese

    1.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (Market economy treatment - MET)

    (32)

    Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative a importazioni originarie della RPC, il valore normale si calcola in conformità all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, per i fabbricanti per i quali sia stata accertata la rispondenza ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

    (33)

    Qui di seguito riassumiamo brevemente i criteri, per comodità di riferimento:

    1.

    le imprese devono prendere le loro decisioni per rispondere a tendenze del mercato, senza interferenze da parte dello Stato; i costi devono riflettere valori di mercato;

    2.

    le imprese devono utilizzare una sola serie ben definita di documenti contabili di base, soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme contabili internazionali e utilizzati per tutti gli scopi;

    3.

    non devono esservi distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato;

    4.

    la certezza del diritto e la stabilità dell’attività devono essere garantite da leggi che disciplinano il fallimento e la proprietà; e

    5.

    le conversioni delle valute devono essere effettuate ai tassi di mercato.

    (34)

    Hanno chiesto il MET ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato e inoltrato l’apposito modulo di richiesta, entro i termini prescritti, 2 produttori esportatori cinesi.

    (35)

    La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e verificato presso la sede delle società in questione le informazioni presentate nella richiesta del MET.

    (36)

    Dalla verifica è emerso che nessuno dei 2 produttori esportatori che avevano chiesto il MET rispondeva ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

    (37)

    Sottoposti a revisione contabile, i conti dei 2 esportatori risultavano non conformi alle norme internazionali in materia di contabilità e i conti di un esportatore erano tra l’altro incompleti in quanto privi di un prospetto dei flussi di cassa. Emerge con tutta evidenza che essi non rispettano il criterio 2.

    (38)

    Un esportatore non ha dimostrato che il capitale conferito nel corso della sua privatizzazione fosse stato adeguatamente valutato; il secondo esportatore ha ricevuto sussidi statali, sotto forma di aliquota preferenziale per l’imposta sul reddito. Essi non soddisfano quindi il criterio 3.

    (39)

    Una società che ha chiesto il MET ha formulato osservazioni sulle informazioni comunicate. Pur non contestando nessuna di tali informazioni, ha tuttavia sollevato 3 importanti questioni.

    (40)

    In primo luogo, ha sostenuto che la determinazione del MET era illegale, in quanto avvenuta quasi 2 mesi dopo il termine prescritto. Su questo punto, si ricorda che il ritardo è stato soprattutto dovuto all’impossibilità di effettuare a una data precedente le visite di verifica per determinare il MET a causa dell’indisponibilità degli esportatori cinesi in quel momento. Si osservi che i tempi della determinazione non hanno avuto alcun impatto sui risultati.

    (41)

    In secondo luogo, ha sostenuto che l’asserita non conformità dei conti revisionati si fondava solo su motivi formali. In particolare, essa ha precisato che “una procedura contabile che formalmente non soddisfi del tutto le norme IAS non costituisce una violazione del secondo criterio MET se non ha effetti negativi sui risultati finanziari della società.” In proposito, vale la pena di notare che il criterio 2 non si riferisce in alcun modo ai risultati finanziari della società. L’affermazione è quindi infondata. Il criterio pertinente, “documenti contabili soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme contabili internazionali” è, di fatto, proprio un requisito formale. Va detto però che tutte le violazioni riscontrate erano relativamente gravi o per l’entità degli importi in questione o per il significato della violazione (un’analisi obbligatoria non era stata semplicemente effettuata).

    (42)

    Infine, si afferma che i benefici ricevuti in forma di aliquota preferenziale per l’imposta sul reddito non erano mai stati usati in passato per rifiutare la concessione del MET: In proposito, si precisa che ogni caso viene giudicato in modo a sé stante. Con il criterio 3 si esamina se gli esportatori cinesi subiscono distorsioni di rilievo dovuti al precedente sistema a economia non di mercato. È quanto avviene, nel caso in esame, riguardo ai sussidi statali, erogati essenzialmente sotto forma di aliquota preferenziale. Osservazioni generali come quelle presentate dall’esportatore cinese non sono perciò motivate in misura sufficiente.

    (43)

    In conclusione, entrambi i produttori esportatori non hanno dimostrato di aver rispettato i criteri 2 e 3. Il MET non può perciò essere concesso alle società in questione.

    1.2.   Trattamento individuale (Individual treatment - IT)

    (44)

    Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, viene istituito un eventuale dazio applicabile su scala nazionale ai paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, esclusi i casi in cui le società possano dimostrare di rispondere a tutti i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

    (45)

    Qui di seguito riassumiamo brevemente i criteri, per comodità di riferimento:

    1.

    nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori devono essere liberi di rimpatriare capitali e profitti;

    2.

    prezzi e quantitativi dei prodotti esportati, nonché condizioni e termini di vendita, devono poter essere stabiliti liberamente;

    3.

    la maggior parte delle azioni deve appartenere a privati. Funzionari pubblici, presenti nei Consigli d’amministrazione o che rivestano importanti funzioni direttive, devono essere in minoranza o deve essere dimostrato che la società è sufficientemente libera da ingerenze dello Stato;

    4.

    le conversioni del tasso di cambio devono avvenire ai tassi di mercato; e

    5.

    l’ingerenza dello Stato non sarà tale da consentire l’elusione dei dazi se si concedono aliquote di dazio diverse ai diversi esportatori.

    (46)

    Sia i produttori esportatori che non hanno soddisfatto i criteri TEM che il terzo produttore del campione hanno chiesto l’IT. Secondo le informazioni disponibili è stato provvisoriamente stabilito che tutti i produttori esportatori del campione soddisfacevano i requisiti dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e che, quindi, potevano beneficiare dell’IT.

    1.3.   Paese di riferimento

    (47)

    In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base il valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso il MET si determina in base al prezzo o al valore costruito di un paese terzo a economia di mercato (“paese di riferimento”).

    (48)

    Nell’avviso di apertura, la Commissione aveva dichiarato l’intenzione di scegliere l’Argentina come paese di riferimento appropriato per determinare il valore normale per la RPC e ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni al riguardo.

    (49)

    In merito alla scelta del paese di riferimento, numerosi esportatori e importatori hanno osservato che l’Argentina non sarebbe un paese di riferimento adeguato, soprattutto a causa del basso livello di concorrenza interna e del conseguente elevato livello dei prezzi sul suo mercato interno. Esistono effettivamente indizi per ritenere che 3 produttori nazionali si suddividano il mercato argentino. Secondo statistiche argentine, le importazioni sul mercato argentino sono irrilevanti, poiché i principali fornitori stranieri tradizionali, Brasile e Cina, sono penalizzati da elevati dazi antidumping.

    (50)

    Gli stessi esportatori e importatori hanno proposto la Thailandia, l’India e l’Indonesia come paesi di riferimento più adatti. In seguito alle osservazioni delle parti interessate, sono stati cercati fabbricanti argentini e indiani che collaborassero e infine ha accettato di collaborare un produttore argentino e uno indiano.

    (51)

    Analizzando le risposte ricevute, è emerso che i prezzi sul mercato interno indicati dall’unico produttore argentino che ha collaborato all’inchiesta erano effettivamente molto elevati, nettamente superiori sia ai prezzi di vendita dei produttori UE inseriti nel campione, sia al loro prezzo non pregiudizievole.

    (52)

    È stato per contro constatato che il mercato indiano è altamente concorrenziale con 300 produttori circa (stima). I prezzi sul mercato interno indicati dell’esportatore indiano possono quindi essere considerati ragionevoli.

    (53)

    Thailandia e Indonesia sono coinvolti nella stessa inchiesta ma essendo attivi solo pochi produttori in entrambi i paesi, i loro mercati interni sono meno competitivi rispetto a quello dell’India. Pertanto, si conclude provvisoriamente che l’India è un paese di riferimento appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

    1.4.   Valore normale

    (54)

    Poiché a nessun esportatore cinese inserito nel campione è stato concesso il MET, il valore normale è stato calcolato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, usando l’India come paese terzo di riferimento a economia di mercato.

    (55)

    È stato innanzitutto stabilito, per ciascun produttore esportatore interessato, se le vendite interne totali di accessori filettati di ghisa malleabile del produttore del paese di riferimento fossero rappresentative, se, cioè, il loro volume rappresentasse almeno il 5% del volume totale delle vendite all’esportazione del prodotto in esame verso l’UE, realizzate da ciascun produttore esportatore durante il PI. Ciò è stato verificato per 2 dei 3 produttori esportatori inclusi nel campione.

    (56)

    Sono stati poi individuati quali tipi di prodotto - venduti sul mercato interno dalle società con le quali il produttore del paese di riferimento realizza vendite interne nel complesso rappresentative - fossero identici o direttamente comparabili ai tipi esportati verso la UE.

    (57)

    Per ciascun tipo di prodotto - venduto dal produttore del paese di riferimento sul mercato interno e direttamente comparabile agli accessori filettati di ghisa malleabile esportati nella UE dai produttori esportatori - è stato accertato che le vendite interne fossero sufficientemente rappresentative. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume di tale tipo di prodotto, venduto ad acquirenti indipendenti durante il PI, è stato pari o superiore al 5% del volume totale del tipo di prodotto comparabile esportato verso l’UE dal produttore esportatore.

    (58)

    La Commissione ha quindi esaminato se per il produttore del paese di riferimento le vendite in quantità rappresentative di ciascun tipo di prodotto simile sul mercato interno, si potessero ritenere effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali. A tal fine è stata definita per ciascun tipo di prodotto la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PI.

    (59)

    Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto venduto a un prezzo netto pari o superiore ai costi di produzione calcolati, rappresentava più dell’80% del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto, e se il prezzo medio ponderato per quel tipo di prodotto risultava pari o superiore ai costi di produzione, il valore normale veniva fondato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno. Tale prezzo è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI.

    (60)

    Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto non rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite di tale tipo, o se la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale si basava sul prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto.

    (61)

    I tipi di prodotto venduti in perdita non sono stati considerati come venduti nell’ambito di normali operazioni commerciali.

    (62)

    Per le vendite di tipi di prodotti non effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali e per quelle non effettuate in quantità rappresentative sul mercato interno, è stato usato un valore normale costruito.

    (63)

    Per costruire il valore normale, si aggiunge la media ponderata delle spese di vendita, generali e amministrative (selling, general and administrative - SG&A) sostenute e l’utile medio ponderato del solo produttore del paese di riferimento che ha collaborato, realizzato con vendite sul mercato interno del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali durante il PI, al costo medio di fabbricazione durante il PI. Per costruire il valore normale di tipi di prodotto venduti sul mercato interno in quantità non rappresentative, è stata usata la media ponderata dei profitti e delle spese SG&A nel corso delle normali operazioni commerciali relative a tali vendite non rappresentative. I costi di produzione e le spese SG&A sono stati eventualmente aggiustati prima di essere usati per stabilire se le vendite erano avvenute durante normali operazioni commerciali e per costruire valori normali.

    1.5.   Prezzo all’esportazione

    (64)

    Poiché ai produttori inclusi nel campione era stato concesso l’IT e hanno esportato e venduto il prodotto in esame nell’UE direttamente ad acquirenti UE indipendenti, il prezzo d’esportazione è stato calcolato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, cioè in base ai prezzi d’esportazione effettivamente pagati o pagabili.

    1.6.   Comparazione

    (65)

    La comparazione tra valore normale e prezzo all’esportazione è stata effettuata franco fabbrica.

    (66)

    Per un’equa comparazione tra valore normale e prezzo all’esportazione sono state considerate, e sono state debitamente aggiustate, le differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

    (67)

    Aggiustamenti adeguati per caratteristiche fisiche, imposte indirette, costi di trasporto, di assicurazione, di movimentazione, di carico e accessori, d’imballaggio, di credito e per commissioni e spese bancarie sono stati effettuati tutte le volte che sono risultati essere ragionevoli, precisi e suffragati da prove verificate.

    1.7.   Margini di dumping

    (68)

    Per le società inserite nel campione, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto simile calcolato per il paese di riferimento è stato comparato alla media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, come stabilito dall’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (69)

    Su questa base, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi come percentuale del prezzo CIF franco frontiera UE, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping

    Hebei Jianzhi

    67,8 %

    Jinan Meide

    39,3 %

    Qingdao Madison

    32,1 %

    (70)

    Il margine di dumping medio ponderato dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta non inclusi nel campione è stato calcolato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Il margine è stato calcolato in base ai margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione.

    (71)

    Il margine di dumping calcolato per le società che hanno collaborato all’inchiesta non incluse nel campione è stato quindi fissato provvisoriamente al 42,3 %.

    (72)

    Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC, i margini di dumping sono stati calcolati in base ai dati disponibili, come dispone l’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine, è stato stabilito anzitutto il livello di collaborazione comparando il volume delle esportazioni verso l’UE indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato con le corrispondenti statistiche di Eurostat sulle importazioni.

    (73)

    Poiché le parti che hanno collaborato rappresentavano più del 50% di tutte le esportazioni cinesi verso l’UE e l’industria si può considerare frammentata per l’elevato numero di produttori esportatori della RPC, il livello di collaborazione può essere considerato elevato. Poiché non ci sono motivi per ritenere che un produttore esportatore si sia volutamente astenuto dal collaborare, il margine di dumping residuo è stato fissato al livello della società inserita nel campione con il margine di dumping più elevato. Ciò è stato ritenuto opportuno perché non esistevano elementi per ritenere che le società che non hanno collaborato avessero praticato il dumping a un livello inferiore e per garantire l’efficacia delle misure.

    (74)

    Su questa base, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi come percentuale del prezzo CIF franco frontiera UE, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping

    Hebei Jianzhi

    67,8 %

    Jinan Meide

    39,3 %

    Qingdao Madison

    32,1 %

    Altre società che hanno collaborato

    42,3 %

    Tutte le altre società

    67,8 %

    2.   Tailandia e Indonesia

    2.1.   Valore normale

    (75)

    Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha anzitutto calcolato, per ciascuno dei 3 produttori esportatori che hanno collaborato, se le vendite totali sul mercato interno del prodotto simile fosse rappresentativo, cioè se il volume totale di tali vendite rappresentasse almeno il 5% del volume totale delle sue vendite all’esportazione nell’UE del prodotto in esame. L’inchiesta ha stabilito che le vendite sul mercato interno del prodotto simile erano rappresentative per tutti i produttori esportatori della Thailandia e dell’Indonesia che hanno collaborato.

    (76)

    La Commissione ha poi individuato tipi di prodotto, venduti sul mercato interno da società che realizzavano vendite nel complesso rappresentative, che fossero identici o direttamente comparabili a quelli venduti per essere esportati nell’Unione.

    (77)

    Per ciascun tipo di prodotto in esame venduto dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e ritenuto comparabile al tipo di prodotto in esame venduto per essere esportato nell’UE, è stato verificato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume di tale tipo di prodotto venduto ad acquirenti indipendenti durante il PI rappresentava almeno il 5% del volume totale del tipo di prodotto comparabile esportato verso la UE.

    (78)

    La Commissione ha poi esaminato se le vendite di ciascun tipo del prodotto simile, effettuate sul mercato interno in quantità rappresentative, potessero considerarsi effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata definita per ciascun tipo di prodotto la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PI.

    (79)

    Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell’80% del volume totale delle vendite di tale tipo e se il prezzo di vendita medio ponderato era pari o superiore al costo unitario, il valore normale per tipo di prodotto è stato calcolato come media ponderata di tutti i prezzi di vendita sul mercato interno del tipo di prodotto in questione.

    (80)

    Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto non rappresentava più dell’80% del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto o se il prezzo medio ponderato di tale tipo era inferiore al costo unitario, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivo del mercato interno, calcolato come prezzo medio ponderato delle sole vendite remunerative sul mercato interno del tipo di prodotto in questione.

    (81)

    I tipi di prodotto venduti in perdita non sono stati considerati come venduti nell’ambito di normali operazioni commerciali.

    (82)

    Per le vendite di tipi di prodotti non effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali e per quelle non effettuate in quantità rappresentative sul mercato interno, è stato usato un valore normale costruito.

    (83)

    Per costruire il valore normale, al costo medio di fabbricazione durante il PI si aggiungono la media ponderata delle spese SG&A sostenute e l’utile medio ponderato dei produttori esportatori interessati che hanno collaborato, ottenuto con vendite sul mercato interno del prodotto simile attraverso normali operazioni commerciali durante il PI. Per costruire il valore normale di tipi di prodotto venduti sul mercato interno in quantità non rappresentative, è stata usata la media ponderata dei profitti e delle spese SG&A nel corso delle normali operazioni commerciali relative a tali vendite non rappresentative.

    2.2.   Prezzo all’esportazione

    (84)

    Poiché tutte le esportazioni del prodotto in esame di esportatori thailandesi e indonesiani che hanno collaborato sono state effettuate ad acquirenti indipendenti nell’UE, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in conformità all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, cioè in base ai prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili.

    2.3.   Comparazione

    (85)

    La comparazione tra valore normale e prezzo all’esportazione è stata effettuata franco fabbrica.

    (86)

    Per un’equa comparazione tra valore normale e prezzo all’esportazione sono state considerate, e sono state debitamente aggiustate, le differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

    (87)

    Aggiustamenti adeguati per stadio commerciale, costi di trasporto, di assicurazione, di movimentazione, di carico e accessori, d’imballaggio, di credito e per commissioni e spese bancarie sono stati effettuati tutte le volte che sono risultati essere ragionevoli, precisi e suffragati da prove verificate.

    2.4.   Margini di dumping

    (a)   Thailandia

    (88)

    Per le 2 società thailandesi che hanno collaborato, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto simile è stata comparato con il prezzo all’esportazione medio ponderato del corrispondente tipo di prodotto in esame, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (89)

    Dato il livello di cooperazione, ritenuto elevato (il volume delle esportazioni delle 2 società thailandesi che hanno collaborato rappresentava più dell’80% del totale delle esportazioni thailandesi verso l’UE durante il PI), il margine di dumping per tutti gli altri produttori esportatori tailandesi è stato fissato al livello del margine di dumping più elevato delle 2 società che hanno collaborato.

    (90)

    Su questa base, i margini di dumping medi ponderati provvisori per le società thailandesi, espressi come percentuale del prezzo CIF franco frontiera UE, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping

    BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd

    15,9 %

    Siam Fittings Co., Ltd

    50,7 %

    Tutte le altre società

    50,7 %

    (b)   Indonesia

    (91)

    Per l’unica società che ha collaborato, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto simile è stato comparato al prezzo all’esportazione medio ponderato del corrispondente tipo di prodotto in esame, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (92)

    Dato il livello di cooperazione, ritenuto elevato (il volume delle esportazioni dell’unica società indonesiana che ha collaborato rappresentava più dell’80 % del totale delle esportazioni indonesiane verso l’UE durante il PI), il margine di dumping per tutti gli altri produttori esportatori indonesiani è stato fissato al livello del margine di dumping più elevato della società che ha collaborato.

    (93)

    Su questa base, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi come percentuale del prezzo CIF franco frontiera UE, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping

    PT. Tri Sinar Purnama

    11,0 %

    Tutte le altre società

    11,0 %

    E.   PREGIUDIZIO

    1.   Produzione dell’Unione

    (94)

    Durante il PI, nell’Unione il prodotto simile è stato fabbricato da 19 produttori. Come indicato al considerando 29, sono stati selezionati per il campione 2 gruppi di produttori UE, composti da 3 produttori UE che rappresentavano l’81 % della produzione totale UE del prodotto simile.

    2.   Definizione di industria dell’Unione

    (95)

    Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, i 6 produttori che fabbricavano il prodotto simile durante il PI costituiscono l’industria UE e saranno perciò di seguito denominati “l’industria UE”.

    3.   Consumo dell’Unione

    (96)

    Il consumo dell’Unione si calcola in base al volume delle vendite dell’industria UE sul mercato dell’UE e al volume delle importazioni comunicato da Eurostat, aggiustato in base alle risultanze dell’inchiesta.

    (97)

    Il consumo dell’Unione è diminuito del 21 % tra il 2008 e 2009, è successivamente aumentato di 12 punti percentuali, a un livello inferiore del 9 % al consumo registrato all’inizio del periodo in esame.

    Consumo dell’Unione (in t.)

     

    2008

    2009

    2010

    IP

    Consumo dell’Unione

    72 231

    57 398

    59 190

    65 460

    Indice

    100

    79

    82

    91

    Fonte:

    dati della denuncia, Eurostat e risposte al questionario

    4.   Importazioni dai paesi interessati

    4.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

    (98)

    La Commissione ha esaminato se le importazioni di accessori filettati di ghisa malleabile originari dei paesi interessati andassero valutate cumulativamente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (99)

    Il margine di dumping calcolato in relazione alle importazioni da ciascuno dei paesi interessati era superiore alla soglia minima di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base (cfr. considerando 74, 90 e 93).

    (100)

    In volume, le importazioni in dumping dall’Indonesia rappresentavano solo il 2,5% circa di tutte le importazioni del prodotto simile verso l’UE durante il PI. Esse non possono perciò essere considerate la causa di un notevole pregiudizio all’industria UE ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base o delle disposizioni dell’accordo antidumping dell’OMC (5).

    (101)

    Al tempo stesso, l’inchiesta ha stabilito, in questa fase provvisoria che la maggioranza delle importazioni dall’Indonesia può anche essere stata impropriamente dichiarata con un codice NC diverso, cioè 7307 99 10 anziché 7307 19 10 che è quello di solito pertinente per gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile. Tutte quelle importazioni, o almeno gran parte di esse, dichiarate forse erroneamente sono comunque già incluse nel 2,5 % di cui al considerando precedente.

    (102)

    Si è pertanto deciso in via provvisoria di non cumulare tali importazioni con quelle in dumping dalla Thailandia e dalla RPC.

    (103)

    In volume, le importazioni in dumping dalla Thailandia e dalla RPC non possono essere considerate trascurabili dato che le loro quote di mercato raggiungono rispettivamente il 5,4 % e il 47,3 %, durante il PI.

    (104)

    La valutazione cumulativa è stata provvisoriamente considerata appropriata perché tra le importazioni da tali 2 paesi e il prodotto simile dell’UE, esistono condizioni di concorrenza comparabile, caratterizzate cioè dagli stessi canali di vendita e dalle stesse categorie di clienti. Di fatto, è stato dimostrato che in alcuni casi i prodotti importati dalla RPC e dalla Tailandia erano stati venduti attraverso gli stessi distributori.

    (105)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che essendo stati soddisfatti tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni dalla Thailandia e dalla RPC sono state pertanto esaminate cumulativamente. Esse vengono qui denominate “importazioni dai 2 paesi interessati”.

    4.2.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai 2 paesi interessati

    (106)

    Il volume delle importazioni del prodotto in esame da parte dei 2 paesi interessati verso l’Unione è aumentato del 15% nel corso del periodo considerato. Inizialmente, le importazioni sono diminuite del 16% tra il 2008 e 2009 a causa della diminuzione del consumo di cui al considerando 97; esse sono aumentate del 31% in modo sostanziale successivamente fino al PI.

    Volume delle importazioni nell’Unione (in t.)

     

    2008

    2009

    2010

    PI

    RPC

    26 188

    22 413

    22 065

    30 786

    Indice

    100

    86

    84

    118

    Thailandia

    3 723

    2 681

    3 331

    3 485

    Indice

    100

    72

    89

    94

    2 paesi interessati

    29 911

    25 094

    25 396

    34 271

    Indice

    100

    84

    85

    115

    Fonte:

    Eurostat e risultati dell’inchiesta

    (107)

    La quota di mercato delle importazioni in dumping dai 2 paesi interessati è aumentata di 11 punti percentuali, dal 41,7% al 52,7% nel corso del periodo in esame. La crescita è avvenuta soprattutto tra il 2010 e il PI, durante un periodo di ripresa della domanda.

    Quota di mercato dell’Unione

     

    2008

    2009

    2010

    PI

    RPC

    36,5 %

    39,3 %

    37,7 %

    47,3 %

    Indice

    100

    108

    103

    129

    Thailandia

    5,2 %

    4,7 %

    5,7 %

    5,4 %

    Indice

    100

    91

    110

    103

    2 paesi interessati

    41,7 %

    44,0 %

    43,4 %

    52,7 %

    Indice

    100

    106

    104

    126

    Fonte:

    dati della denuncia, Eurostat e risposte al questionario

    4.3.   Prezzi delle importazioni dai 2 paesi interessati e sottoquotazione dei prezzi

    (a)   Andamento dei prezzi

    (108)

    La tabella che segue riporta il prezzo medio delle importazioni in dumping dai 2 paesi interessati, alla frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, quale risulta dai dati Eurostat. Nel periodo considerato, il prezzo medio delle importazioni dai 2 paesi interessati è continuamente aumentato per un totale del 14 %.

    Prezzi all’importazione (EUR/t)

     

    2008

    2009

    2010

    PI

    RPC

    1 428

    1 557

    1 631

    1 676

    Indice

    100

    109

    114

    117

    Thailandia

    2 126

    2 208

    2 036

    2 148

    Indice

    100

    104

    96

    101

    2 paesi interessati

    1 515

    1 626

    1 679

    1 721

    Indice

    100

    107

    111

    114

    Fonte:

    Eurostat

    (b)   Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

    (109)

    Per ciascun tipo di prodotto sono stati comparati i prezzi di vendita rispettivamente dei produttori esportatori cinesi e dei fabbricanti dell’Unione inclusi nel campione. A tal fine, i prezzi dei produttori dell’Unione inseriti nel campione fatturati ad acquirenti indipendenti sono stati comparati con i prezzi dei produttori esportatori dei 2 paesi interessati. Sono stati introdotti eventuali aggiustamenti per tener conto di differenze nello stadio commerciale (in particolare, per vendite OEM) e di costi successivi all’importazione.

    (110)

    Dalla comparazione è emerso che durante il PI le importazioni del prodotto in esame originario della Thailandia e della RPC sono state vendute nell’UE a prezzi inferiori a quelli dell’industria UE, con una differenza percentuale compresa tra il 25 % e il 55 %.

    5.   Situazione dell’industria dell’Unione

    (111)

    Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, nell’esame dell’incidenza delle importazioni in dumping sull’industria UE era compresa una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici in rapporto con la situazione dell’industria UE nel periodo considerato. I dati di seguito presentati si riferiscono a tutti i produttori dell’Unione riguardo a produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, vendite e quote di mercato e ai produttori dell’Unione inclusi nel campione riguardo a tutti gli altri indicatori. Riguardo agli indicatori basati su produttori inseriti nel campione, poiché il campione era composto da soli 2 gruppi di produttori, per motivi di riservatezza nelle tabelle che seguono non sono stati indicati i dati aggregati effettivi; per evidenziare la tendenza degli indicatori, sono stati invece presentati solo gli indici.

    5.1.   Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

    (112)

    I volumi di produzione dell’Unione hanno subito un drastico calo del 39% tra il 2008 e il 2009 riducendosi poi ulteriormente, sia pur di poco, nonostante un aumento del consumo di 12 punti percentuali negli anni seguenti, come indicato al considerando 97.

    Volume di produzione dell’Unione (in t.)

    Tutti i produttori

    2008

    2009

    2010

    PI

    Consumo dell’Unione

    55 726

    33 780

    32 303

    32 646

    Indice

    100

    61

    58

    59

    Fonte:

    dati della denuncia e risposte al questionario

    (113)

    La capacità produttiva dell’industria UE è diminuita del 21% durante il periodo considerato, soprattutto tra il 2008 e il 2009. La ragione principale della riduzione della capacità produttiva è stata la chiusura di 3 fabbricanti dell’Unione nel corso del periodo in esame.

    Capacità produttiva dell’Unione (in t.)

    Tutti i produttori

    2008

    2009

    2010

    PI

    Capacità produttiva

    90 400

    75 440

    71 440

    71 440

    Indice

    100

    83

    79

    79

    Fonte:

    dati della denuncia e risposte al questionario

    (114)

    Nonostante la riduzione della capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti da parte dell’industria UE è diminuito del 26%, soprattutto tra il 2008 e il 2009.

    Utilizzo della capacità di produzione dell’Unione

    Tutti i produttori

    2008

    2009

    2010

    PI

    Utilizzo della capacità di produzione

    62 %

    45 %

    45 %

    46 %

    Indice

    100

    73

    73

    74

    Fonte:

    dati della denuncia e risposte al questionario

    5.2.   Scorte

    (115)

    Il volume delle scorte è diminuito del 23% durante il periodo considerato, in linea con il calo dei volumi di produzione e di vendita dell’industria UE.

    Scorte (in t.)

    Campione

    2008

    2009

    2010

    PI

    Indice

    100

    91

    75

    77

    Fonte:

    risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione

    5.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (116)

    Il volume delle vendite di tutti i produttori dell’Unione sul mercato UE è nettamente diminuito del 25% tra il 2008 e 2009 a causa del calo della domanda. Ma, dopo il 2009 la domanda è notevolmente aumentata nell’Unione, come indicato al considerando 97, ma le vendite dell’Unione sono rimaste ai bassi livelli del 2009 fino alla fine del periodo in esame.

    Volume delle vendite dell’Unione (in t.)

    Tutti i produttori

    2008

    2009

    2010

    PI

    Vendite dell’Unione

    34 210

    25 702

    26 717

    25 333

    Indice

    100

    75

    78

    74

    Fonte:

    risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione

    (117)

    La quota di mercato dell’industria UE ha continuato a diminuire fino a perdere 9 punti percentuali, cioè il 18 %, durante il periodo in esame mentre la quota di mercato delle importazioni in dumping à aumentata di 11 punti percentuali durante lo stesso periodo, come indicato al considerando 107.

    Quota di mercato dell’Unione

    Tutti i produttori

    2008

    2009

    2010

    PI

    Vendite dell’Unione

    47,7 %

    45,1 %

    45,6 %

    38,9 %

    Indice

    100

    95

    96

    82

    Fonte:

    dati della denuncia, Eurostat e risposte al questionario

    5.4.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

    (118)

    I produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno potuto aumentare i prezzi di vendita solo in misura modesta del 4% durante il periodo in esame. A causa delle quantità sempre maggiori di importazioni in dumping sul mercato dell’Unione, tale aumento è stato inferiore all’aumento dei costi.

    Prezzo medio dell’Unione (per t.)

    Campione

    2008

    2009

    2010

    PI

    Indice

    100

    103

    103

    104

    Fonte:

    risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione

    5.5.   Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa

    (119)

    La redditività dell’industria UE è stata calcolata esprimendo il profitto netto al lordo delle imposte, ottenuto vendendo il prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato UE, come percentuale del fatturato di tali vendite. Se la redditività dell’industria UE era soddisfacente all’inizio del periodo in esame, essa era quasi del tutto scomparsa nel 2009. Nonostante un successivo lieve recupero, è rimasta per tutto il resto del periodo in esame largamente al di sotto del livello non pregiudizievole.

    (120)

    Anche l’indicatore rappresentato dall’utile sul capitale investito, espresso come percentuale di utile sul valore contabile netto degli investimenti, ha seguito l’andamento della redditività.

    Redditività e utile sul capitale investito (return on investments - ROI)

    Campione

    2008

    2009

    2010

    PI

    Redditività (indice)

    100

    8

    38

    37

    ROI (indice)

    100

    1

    36

    40

    Fonte:

    risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione

    (121)

    Il flusso di cassa da attività operative ha subito una diminuzione costante complessiva del 64 % nel corso del periodo in esame, fino a livelli molto bassi durante il PI.

    Flusso di cassa (in EUR)

    Campione

    2008

    2009

    2010

    PI

    Indice

    100

    55

    58

    36

    Fonte:

    risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione

    5.6.   Crescita

    (122)

    Come indicato al considerando 97, il consumo dell’Unione è molto aumentato tra il 2009 e il PI (8 000 t.), ma il volume delle importazioni in dumping è aumentato di 9 000 t. nello stesso periodo, come indicato al considerando 106. La crescita del mercato dell’UE tra il 2009 e il PI è stata perciò interamente assorbita dalle importazioni in dumping, mentre le vendite dell’industria UE sono rimaste al livello molto basso del 2009. Ciò dimostra pertanto che l’industria UE non ha potuto beneficiare della crescita del consumo dell’Unione a causa dell’aumento della quota di mercato delle importazioni in dumping dai 2 paesi in esame.

    5.7.   Investimenti e capacità di reperire capitali

    (123)

    L’andamento degli investimenti effettuati nel periodo in esame dai produttori dell’Unione inseriti nel campione è illustrato nella tabella che segue:

    Investimenti netti (in EUR)

    Campione

    2008

    2009

    2010

    PI

    Indice

    100

    65

    41

    76

    Fonte:

    risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione

    (124)

    Come mostra la tabella, tra il 2008 e il 2010 i produttori dell’Unione hanno diminuito gli investimenti in misura notevole. Tendenza che si è invertita durante il PI, quando gli investimenti si sono nettamente ripresi pur senza raggiungere al livello registrato all’inizio del periodo in esame.

    5.8.   Capacità di reperire capitali

    (125)

    A causa dell’insufficiente redditività (v. considerando 119), nelle attuali circostanze alcuni produttori UE hanno incontrato difficoltà a reperire capitali per investimenti futuri. Sul problema del reperimento di capitali grava anche il livello insoddisfacente di utile sul capitale investito.

    5.9.   Occupazione, produttività e costo del lavoro

    (126)

    L’andamento dell’occupazione in equivalenti tempo pieno (ETP) non si discosta da quello dei volumi di produzione (v. considerando 112); ciò indica che l’industria UE ha cercato di razionalizzare i costi di produzione quando ciò è risultato necessario. L’industria UE ha cercato di adattare la forza lavoro al peggioramento della situazione del mercato, provocando una diminuzione complessiva dell’occupazione del 36% durante il periodo considerato.

    Occupazione (in ETP)

    Campione

    2008

    2009

    2010

    PI

    Indice

    100

    75

    67

    64

    Fonte:

    risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione

    (127)

    Malgrado i tentativi dell’industria UE di allineare l’occupazione al peggioramento della situazione del mercato, l’output pro ETP dei produttori della UE è diminuito del 19% tra il 2008 e il 2009. La situazione è poi migliorata, pur arrestandosi a un livello del 9% inferiore rispetto a quello all’inizio del periodo in esame.

    Produttività (t./ETP)

    Campione

    2008

    2009

    2010

    PI

    Indice

    100

    81

    87

    91

    Fonte:

    risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione

    (128)

    Nel periodo in esame, il costo medio del lavoro nell’industria UE è aumentato del 12%.

    Costo del lavoro (EUR/ETP)

    Campione

    2008

    2009

    2010

    PI

    Indice

    100

    106

    112

    112

    Fonte:

    risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione

    5.10.   Entità del margine di dumping

    (129)

    I margini di dumping delle importazioni dai 2 paesi in esame, come specificato ai considerando 74 e 90, sono elevati. Dati il volume, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni in dumping, l’incidenza dei margini di dumping può essere considerata sostanziale.

    5.11.   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (130)

    Accessori filettati di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia erano già oggetto di misure (6) adottate tra il 2000 e il 2005 (7) (“misure precedenti”). La buona redditività dell’industria UE all’inizio del periodo (v. considerando 119) suggerisce che le misure abbiano portato un sollievo temporaneo all’industria UE. L’aumento del volume delle importazioni in dumping hanno, tuttavia, posto fine a tale periodo piuttosto positivo. Si noti poi che la quota di mercato combinata dei 6 paesi interessati dalle misure precedenti non ha mai superato il 29% (8) mentre i 2 paesi esaminati nell’inchiesta attuale detenevano durante il PI una quota di mercato del 52,7% (v. considerando 197).

    6.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (131)

    Gli indicatori del pregiudizio denunciano un andamento negativo durante il periodo in esame. Spiccano soprattutto gli indicatori relativi a redditività, volumi di produzione, utilizzo degli impianti, volumi di vendita e quota di mercato: tutti evidenziano una chiara tendenza al deterioramento.

    (132)

    Al tempo stesso, le importazioni di accessori filettati di ghisa malleabile dai 2 paesi in esame aumentavano considerevolmente la loro quota di mercato (v. considerando 107) sottoquotando i prezzi dell’industria UE fino al 55% durante il PI (v. considerando 110).

    (133)

    Alla luce di quanto sopra esposto si conclude in via provvisoria che l’industria UE ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    F.   NESSO DI CAUSALITÀ

    1.   Introduzione

    (134)

    Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se le importazioni in dumping originarie della RPC abbiano arrecato all’industria UE un pregiudizio che possa essere considerato grave. Sono stati esaminati anche altri fattori noti, diversi dalle importazioni in dumping, che avrebbero potuto danneggiare l’industria UE nello stesso periodo, affinché l’eventuale pregiudizio causato da tali fattori non sia di attribuito alle importazioni in dumping.

    2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

    (135)

    Tra il 2008 e il PI, il volume delle importazioni in dumping dei 2 paesi in esame è aumentato del 15% in un mercato che si è contratto del 9%; ciò ha provocato un incremento della loro quota di mercato nella UE, passata dal 41,7% al 52,4%.

    (136)

    L’incremento delle importazioni oggetto di dumping del prodotto interessato dai 2 paesi in esame nel periodo considerato è coinciso con una tendenza al ribasso della maggior parte degli indicatori del pregiudizio per l’industria UE. L’industria UE ha perso 8,7 punti percentuali di quota di mercato e ha dovuto ridurre la sua produzione del 41%. La significativa sottoquotazione del prezzo ha impedito all’industria UE di trasferire in misura accettabile l’aumento dei costi di produzione sui prezzi di vendita; ciò ha dato luogo causato a livelli bassissimi di redditività durante il PI.

    (137)

    Si conclude perciò in via provvisoria che le importazioni in dumping a basso prezzo dai 2 paesi in esame, giunte sul mercato della UE in grandi e sempre crescenti quantità e in grado di sottoquotare in misura significativa i prezzi dell’industria UE nell’intero periodo esaminato, stanno causando un notevole pregiudizio all’industria UE.

    3.   Effetto di altri fattori

    3.1.   Importazioni da altri paesi terzi

    (138)

    Eurostat riferisce di notevoli importazioni dall’India a prezzi molto bassi per tutto il periodo in esame, ma non è detto che esse riguardino il prodotto in esame e non altri prodotti registrati con lo stesso codice NC.

    (139)

    Per altri paesi terzi, esistono tracce di quantità limitate importate nell’intero periodo considerato. La quota di mercato complessiva delle importazioni da paesi diversi dai 2 paesi in esame si è ridotta di 2,1 punti percentuali ed è passata dal 10,5 % al 8,4 %.

    (140)

    La seconda maggior fonte di importazioni durante il PI (Indonesia, Brasile e Turchia) deteneva quote di mercato tra l’1,3% e l’1,6%, a seconda; ciascuno di questi paesi hanno perso quote di mercato nel periodo considerato.

    Quota di mercato delle importazioni

     

    2008

    2009

    2010

    PI

    Brasile

    3,6 %

    3,8 %

    4,0 %

    1,5 %

    Indonesia

    1,8 %

    2,5 %

    1,9 %

    1,6 %

    Turchia

    1,6 %

    2,0 %

    1,9 %

    1,3 %

    Altri paesi

    3,6 %

    2,5 %

    3,2 %

    4,0 %

    Totale

    10,5 %

    10,8 %

    11,0 %

    8,4 %

    Indice

    100

    105

    104

    80

    Fonte:

    Eurostat

    (141)

    Date le quantità limitate e la tendenza a decrescere, si può concludere che le importazioni da paesi terzi diversi dai paesi in esame non sembrano aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria UE durante il PI.

    3.2.   Andamento delle esportazioni dell’industria UE

    (142)

    Nel periodo considerato, le esportazioni dell’industria UE sono diminuite in modo costante del 34 %.

    Vendite all’esportazione (in t.)

    Campione

    2008

    2009

    2010

    PI

    Vendite all’esportazione

    7 134

    5 043

    4 969

    4 700

    Indice

    100

    71

    70

    66

    Fonte:

    risposte al questionario dei produttori inclusi nel campione

    (143)

    Durante l’intero periodo in esame, le vendite all’esportazione hanno rappresentato solo il 13/15 % della produzione dell’industria UE. Non sembra quindi che esse abbiano contribuito in misura sensibile al pregiudizio subito dall’industria UE durante il PI.

    3.3.   Andamento del consumo dell’Unione

    (144)

    Come indicato al considerando 97, il consumo dell’Unione è diminuito del 21% tra il 2008 e 2009, dando luogo a una diminuzione delle vendite dell’industria UE del 25% nel corso dello stesso periodo. Dopo il 2009, tuttavia, il consumo dell’Unione è notevolmente aumentato, di circa 8 000 t., mentre il volume delle importazioni in dumping è aumentata di circa 9 000 t. nello stesso periodo, come indicato al considerando 106. La crescita del mercato dell’UE tra il 2009 e il PI è stata perciò interamente assorbita dalle importazioni in dumping, mentre le vendite dell’industria UE sono rimaste al livello molto basso del 2009.

    (145)

    Alcune parti interessate sostengono che un’importante causa di pregiudizio sia stata la crisi del mercato spagnolo delle costruzioni che, secondo la denuncia, si è ripercossa su ATUSA, società spagnola e una delle principali società denunzianti. D’altra parte, ATUSA è attiva in gran parte degli Stati membri della UE e l’incidenza effettiva della crisi edilizia spagnola si limita alle sue vendite in Spagna, paese che non è mai stato il suo principale mercato. Il quadro pregiudizievole è comunque chiaro per entrambi i gruppi di società che formano il campione, per tutti i denunzianti e per l’industria UE nel suo insieme. In ogni caso, l’analisi del pregiudizio non si è limitata alle prestazioni di un produttore UE o di un mercato nazionale ma si è estesa all’intera industria UE.

    (146)

    Altre parti interessate sostengono che il pregiudizio causato dall’andamento negativo del consumo nell’Unione non fosse dovuto a importazioni in dumping ma da effetti di sostituzione. In proposito va notato che l’andamento negativo del consumo nell’Unione può aver causato pregiudizio ai produttori della UE. Tale pregiudizio è stato però accentuato dall’aumento costante delle importazioni in dumping in un mercato in via di contrazione. Come indicato sopra, della recente ripresa del consumo nell’Unione hanno approfittato solo le importazioni in dumping, i produttori della UE essendo impossibilitati ad aumentare i volumi di vendita.

    3.4.   Problemi strutturali dei produttori della UE

    (147)

    Alcune parti interessate sostengono che Georg Fischer (“GF”) ha continuato ad avere profitti, nonostante i suoi prezzi elevati, mentre gli altri produttori della UE non hanno dato risultati soddisfacenti. Secondo loro, che il pregiudizio subito dall’industria UE sarebbe dovuto a problemi strutturali e non alle importazioni in dumping. Anche FG ha però subito effetti negativi, perso quote di mercato e parte del suo margine di profitto. Il numero di dipendenti e la produzione sono calati entrambi. L’affermazione secondo cui FG non avrebbe subito pregiudizio è perciò inaccettabile.

    (148)

    Inoltre, tutti i produttori della UE, FG compresa, hanno subito la pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni in dumping.

    (149)

    Analogamente, altre parti interessate sostengono che anche Berg Montana, controllata bulgara di ATUSA, ha continuato a fare profitti: Ciò confermerebbe che il pregiudizio avrebbe cause diverse dalle importazioni in dumping. Ma le importazioni cinesi hanno inciso negativamente anche su Berg Montana: Produzione, utilizzo degli impianti e livelli occupazionali sono diminuiti in misura significativa. Poiché Berg Montana vende per lo più a società collegate del gruppo ATUSA, non è corretto esaminare la sua redditività senza esaminare anche il risultato finanziario del gruppo nel suo insieme, poiché la redditività di Berg Montana è influenzata dai prezzi di trasferimento – e, in generale, il gruppo ATUSA è di fatto in perdita. Neppure la tesi secondo cui Berg Montana non avrebbe subito pregiudizio può perciò essere accolta.

    (150)

    Si potrebbe sostenere che il calo del 9% della produttività del lavoro tra il 2008 e il PI, di cui al considerando 127, sia segno di un problema strutturale. Ma tale calo si è verificato in un periodo in cui l’industria UE riduceva l’occupazione complessiva del 36% e la produzione del 41%. Ciò dimostra che i produttori della UE sono stati costantemente costretti a subire nelle loro operazioni la pressione del mercato dovuta a importazioni in dumping e la temporanea debolezza della domanda. In questo contesto economico poco incoraggiante, una diminuzione del 9% della produttività del lavoro può essere considerata esigua.

    4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

    (151)

    Dall'analisi di cui sopra risulta che le importazioni dai 2 paesi in esame sono aumentate in termini di quantità e hanno notevolmente aumentato la loro quota di mercato nel periodo considerato. I maggiori quantitativi penetrati nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping sono stati inoltre venduti a prezzi nettamente inferiori a quelli dell’industria UE.

    (152)

    Sono stati analizzati anche altri fattori che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all’industria UE. In proposito, è stato accertato che né le importazioni da altri paesi terzi, né le esportazioni dell’industria UE né l’andamento del consumo dell’Unione sembrano essere tali da rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall’industria UE durante il PI.

    (153)

    Secondo l’analisi che precede, che ha chiaramente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria UE dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si conclude in via provvisoria che le importazioni originarie della RPC e della Thailandia hanno causato all’industria comunitaria un pregiudizio grave ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

    G.   INTERESSE DELL’UNIONE

    1.   Osservazione preliminare

    (154)

    In conformità all’articolo 21 del regolamento di base, è stato valutato se, nonostante le conclusioni provvisorie relative al dumping pregiudizievole, esistessero ragioni valide per concludere che adottare misure antidumping provvisorie non sarebbe nell’interesse dell’Unione in questo specifico caso. A tal fine, in conformità all’articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base, sono stati considerati, tenendo conto di tutti gli elementi di prova presentati, tanto il probabile impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento quanto le probabili conseguenze della decisione di non adottare misure.

    2.   Industria dell’Unione

    (155)

    Tutti i produttori noti della UE sono favorevoli all’istituzione di misure antidumping. Si ricorda che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio denunciavano un andamento negativo e che soprattutto quelli relativi ai volumi di produzione e di vendita, alla quota di mercato e ai risultati finanziari dell’industria UE, come redditività e utile sul capitale investito, hanno subito duri contraccolpi.

    (156)

    È prevedibile che, con l’istituzione delle misure, il calo dei prezzi e la perdita di quota di mercato siano mitigati e che i prezzi di vendita dell’industria UE comincino a risalire, con conseguente significativo miglioramento della sua situazione finanziaria.

    (157)

    Se invece non dovessero essere istituite misure antidumping, è probabile che la situazione finanziaria e di mercato dell’industria UE continui a peggiorare. In tale ipotesi, l’industria UE perderebbe quote di mercato, non essendo più in grado di seguire l’andamento dei prezzi di mercato determinati dalle importazioni in dumping dai paesi in esame. I probabili effetti implicherebbero ulteriori tagli della produzione e la chiusura di impianti nell’Unione, con conseguenti perdite di posto di lavoro.

    (158)

    Tenendo conto dei fattori suesposti, si conclude in via provvisoria che l’istituzione delle misure antidumping sarebbe chiaramente nell’interesse dell’industria UE.

    3.   Importatori

    (159)

    Come indicato al considerando 31, hanno collaborato all’inchiesta 32 importatori non collegati le cui importazioni rappresentavano il 45% circa delle importazioni totali dai 2 paesi in esame. In generale, gli importatori si oppongono all’istituzione di misure antidumping. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l’incidenza delle misure appare limitata. Spesso, infatti, il prodotto in esame rappresenta solo una piccola parte dell’attività complessiva degli importatori. Alcuni importatori acquistano già accessori filettati di ghisa malleabile da altre fonti e gli importatori che ancora acquistano solo dai 2 paesi in esame possono rivolgersi anche ad altre fonti, come l’industria UE. Dato quanto precede, si conclude in via provvisoria che l’istituzione di misure provvisorie non avrà effetti negativi di rilievo sull’interesse degli importatori della UE.

    4.   Utilizzatori

    (160)

    Come indicato al considerando 18, gli accessori filettati di ghisa malleabile sono usati soprattutto in impianti a gas, idrici e di riscaldamento di edifici, residenziali e non. I loro principali utilizzatori sono perciò gli idraulici. Nessun utilizzatore o associazione di consumatori ha collaborato all’inchiesta. Il valore degli accessori filettati di ghisa malleabile rappresenta inoltre solo una piccola parte del costo complessivo di un impianto a gas, idrico o di riscaldamento. Dato quanto precede, si conclude in via provvisoria che l’istituzione di misure provvisorie non avrà effetti negativi di rilievo sull’interesse degli utilizzatori della UE.

    (161)

    Nel complesso, se si considera l’impatto globale delle misure antidumping, gli effetti positivi per l’industria UE prevalgono nettamente sui potenziali effetti negativi per gli altri gruppi d’interesse. Si conclude pertanto in via provvisoria che i dazi antidumping non sono contrari all’interesse dell’Unione.

    5.   Aspetti relativi alla concorrenza

    (162)

    Alcune parti interessate paventano che, con l’imposizione di dazi antidumping, possa svilupparsi un duopolio sul mercato della UE che finirebbe con l’essere dominata dalle 2 principali denunzianti ATUSA ed FG. In proposito, si noti anzitutto che l’attuale quota di mercato dei 2 gruppi è piuttosto bassa e che per il supposto “duopolio” essa non sarebbe superiore al 30% circa. e andrebbe comparata alla quota di mercato dei 2 paesi in esame, pari al 52,7% e a quelle delle importazioni da altri paesi terzi, pari all’8,4%. Gli altri produttori della UE hanno poi una quota di mercato pari al 7,5%.

    (163)

    Inoltre, l’obiettivo dei dazi antidumping non è quello di vietare tutte le importazioni ma quello di ricostituire condizioni paritarie di concorrenza. Si noti che le misure che erano in vigore tra il 2000 e il 2005 non hanno fermato le importazioni. Al contrario, nel 2002, nel 2003 e nel 2004, la RPC ha esportato quantitativi maggiori di quelli precedenti l’istituzione del dazio antidumping del 49,4%. Tutto sommato, la presenza di numerosi attori sul mercato dell’Unione indica che il rischio di un duopolio anticoncorrenziale in posizione dominante sul mercato della UE non è elevato.

    6.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

    (164)

    Considerato quanto precede, si è concluso in via provvisoria che, in base alle informazioni disponibili sull’interesse dell’Unione, non esistono in generale motivi validi che ostino all’istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni di accessori filettati di ghisa malleabile originari della RPC e della Thailandia.

    H.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

    1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

    (165)

    Alla luce delle conclusioni raggiunte sulle pratiche di dumping, sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull’interesse dell’Unione, occorre istituire misure provvisorie per impedire un ulteriore pregiudizio all’industria UE causato da importazioni in dumping provenienti dai 2 paesi in esame.

    (166)

    Allo scopo di stabilire il livello delle misure, si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione.

    (167)

    Per calcolare l’importo del dazio necessario a eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole occorre tener presente che le misure devono consentire ai produttori UE di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che un fabbricante simile potrebbe ragionevolmente ottenere nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, cioè senza importazioni in dumping, vendendo il prodotto simile nell’Unione.

    (168)

    Nell’inchiesta precedente sullo stesso prodotto, il margine equo di profitto è stato fissato al livello del 7% (9). Poiché i produttori della UE inseriti nel campione sono stati in grado di ottenere un profitto simile all’inizio del periodo in esame, non c’è motivo per ritenere inadeguato tale margine di profitto.

    (169)

    Il prezzo del prodotto simile non pregiudizievole per l’industria UE è stato calcolato partendo da queste premesse. Esso è stato ottenuto aggiungendo un margine di profitto del 7 %, di cui sopra, al costo di produzione.

    (170)

    L’incremento necessario del livello del prezzo è stato quindi stabilito comparando il prezzo medio ponderato all’importazione con il prezzo medio non pregiudizievole di un prodotto simile venduto dall’industria UE sul mercato dell’Unione. Le differenze evidenziate da tale comparazione sono state espresse in percentuale del valore CIF medio ponderato all’importazione.

    2.   Misure provvisorie

    (171)

    Su questa base, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che sulle importazioni originarie della RPC e della Thailandia debbano essere imposte misure antidumping provvisorie al livello dei margini di dumping e di pregiudizio più bassi, in conformità al principio del dazio inferiore.

    (172)

    Dato l’elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi e thailandesi, il dazio per tutte le restanti società dei 2 paesi è stato fissato al livello del dazio più alto da imporre rispettivamente alle società del paese in questione incluse nel campione o a quelle che hanno collaborato all’inchiesta. Il dazio per tutte le restanti società sarà applicato a quelle che non hanno collaborato all’inchiesta.

    (173)

    Per le società, di cui all’allegato, che hanno collaborato ma non sono inserite nel campione l’aliquota del dazio provvisorio è fissata a livello delle aliquote medie ponderate delle società inserite nel campione.

    (174)

    Le aliquote proposte del dazio provvisorio sono le seguenti:

    Repubblica popolare cinese

    Società

    Margine di dumping

    Margine di pregiudizio

    Aliquota del dazio

    Hebei Jianzhi Casting Group Ltd.

    67,8 %

    136,5 %

    67,8 %

    Jinan Meide Casting Co., Ltd.

    39,3 %

    122,4 %

    39,3 %

    Qingdao Madison Industrial Co., Ltd.

    32,1 %

    128,4 %

    32,1 %

    Altre società che hanno collaborato

    42,3 %

    124,7 %

    42,3 %

    Tutte le altre società

     

     

    67,8 %

    Thailandia

    Società

    Margine di dumping

    Margine di pregiudizio

    Aliquota del dazio

    BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd

    15,9 %

    86,2 %

    15,9 %

    Siam Fittings Co., Ltd

    50,7 %

    39,7 %

    39,7 %

    Tutte le altre società

     

     

    39,7 %

    (175)

    Le misure antidumping di cui sopra sono istituite provvisoriamente sotto forma di dazi ad valorem.

    (176)

    Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione delle società interessate constatata durante l’inchiesta. Tali aliquote del dazio (al contrario del dazio unico per l’intero paese applicabile a “tutte le restanti società”) sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della RPC e dalla Thailandia fabbricati dalle società, ossia dalle persone giuridiche specificamente menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale non sia espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a “tutte le restanti società”.

    (177)

    Eventuali richieste di applicazione di aliquote del dazio antidumping individuali (ad esempio, in seguito al cambiamento della ragione sociale di una società o alla fondazione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno inoltrate senza indugio alla Commissione (10), complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare dell’indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e all’esportazione, associati ad esempio a cambiamenti a livello di ragione sociale o di entità produttive o di vendita. Il regolamento potrà eventualmente essere modificato aggiornando l’elenco delle imprese che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

    (178)

    Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l’aliquota del dazio per tutte le restanti società deve essere applicata non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l’UE durante il PI.

    (179)

    Se, tuttavia, queste ultime società soddisfano le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base, sono invitate a presentare una richiesta di riesame ai sensi di tale articolo affinché la loro situazione sia esaminata individualmente.

    I.   DISPOSIZIONE FINALE

    (180)

    Ai fini di una gestione corretta, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate nei termini specificati nell’avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un’audizione. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni relative all’imposizione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate al fine di adottare eventuali dazi definitivi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice Taric 7307191010), originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia.

    2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate è la seguente:

    Paese

    Società

    Aliquota del dazio

    Codice addizionale TARIC

    Repubblica popolare cinese

    Hebei Jianzhi Casting Group Ltd. - Yutian County

    67,8 %

    B335

     

    Jinan Meide Casting Co., Ltd. - Jinan

    39,3 %

    B336

     

    Qingdao Madison Industrial Co., Ltd. - Qingdao

    32,1 %

    B337

     

    Hebei XinJia Casting Co., Ltd. - XuShui County

    42,3 %

    B338

     

    Shijiazhuang Donghuan Malleable Iron Castings Co., Ltd. – Xizhaotong Town

    42,3 %

    B339

     

    Linyi Oriental Pipe Fittings Co., Ltd. - Linyi City

    42,3 %

    B340

     

    China Shanxi Taigu County Jingu Cast Co., Ltd. - Taigu County

    42,3 %

    B341

     

    Yutian Yongli Casting Factory Co., Ltd. – Yutian County

    42,3 %

    B342

     

    Langfang Pannext Pipe Fitting Co., Ltd. - LangFang, Hebei

    42,3 %

    B343

     

    Tangshan Daocheng Casting Co., Ltd. -Hongqiao Town, Yutian County

    42,3 %

    B344

     

    Tangshan Fangyuan Malleable Steel Co., Ltd. – Tangshan

    42,3 %

    B345

     

    Taigu Tongde Casting Co., Ltd. – Nanyang Village, Taigu

    42,3 %

    B346

     

    Tutte le altre società

    67,8 %

    B999

    Thailandia

    BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd - Samutsakorn

    15,9 %

    B347

     

    Siam Fittings Co., Ltd - Samutsakorn

    39,7%

    B348

     

    Tutte le altre società

    39,7%

    B999

    3.   L’ammissione alla libera circolazione nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

    4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, le parti interessate possono chiedere di essere informate sugli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento; possono inoltre manifestare osservazioni scritte e chiedere alla Commissione un’audizione entro un mese dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento.

    Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di 6 mesi.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU C 44 del 16.2.2012, pag. 33.

    (3)  GU L 208 del 18.8.2000, pag. 8., considerando 14 e segg.

    (4)  GU C 137 del 6.5.2011, pag. 1.

    (5)  V. decisione della Commissione del 3 marzo 1998, 98/175/CE, GU L 63 del 4.3.98, pag. 32, considerando 2.

    (6)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 3 (provvisorie), GU L 208 del 18.8.2000, pag. 8 (definitive).

    (7)  In seguito all’ampliamento della UE, le misure contro la Repubblica ceca sono scadute in data 1 maggio 2004.

    (8)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 3, considerando 146.

    (9)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 3, considerando 188.

    (10)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.


    Top