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Document 32012R0744

    Regolamento (UE) n. 744/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012 , che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, fluoro, piombo, mercurio, endosulfan, diossine, Ambrosia spp., diclazuril e lasalocid A sodico e le soglie d’intervento per le diossine Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 219 del 17.8.2012, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/744/oj

    17.8.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 219/5


    REGOLAMENTO (UE) N. 744/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 16 agosto 2012

    che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, fluoro, piombo, mercurio, endosulfan, diossine, Ambrosia spp., diclazuril e lasalocid A sodico e le soglie d’intervento per le diossine

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2002/32/CE proibisce l’uso di prodotti destinati all’alimentazione degli animali che presentano un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell’allegato I della medesima. L’allegato II stabilisce soglie d’intervento che richiedono indagini nei casi di aumento dei livelli di tali sostanze.

    (2)

    Sono stati fissati livelli massimi superiori di arsenico, fluoro, piombo e mercurio nella materia prima per mangimi carbonato di calcio e livelli massimi superiori di arsenico e fluoro nella materia prima per mangimi ossido di magnesio, ma non nella materia prima per mangimi carbonato di calcio e di magnesio, miscuglio naturale di carbonato di calcio e di magnesio. Per motivi di coerenza, è opportuno allineare i limiti massimi superiori di arsenico, fluoro, piombo e mercurio nella materia prima per mangimi carbonato di calcio e di magnesio all’attuale limite massimo superiore nel carbonato di calcio.

    (3)

    Nel suo parere scientifico sulla sicurezza e sull’efficacia del dicloruro di rame triidrossido (cloruro di rame tribasico, TBCC) impiegato come additivo per mangimi (2), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso che sarebbe appropriato fissare per questo additivo lo stesso limite massimo di arsenico previsto per il solfato di rame pentaidrato e il carbonato di rame. È opportuno modificare il limite massimo di arsenico nel dicloruro di rame triidrossido.

    (4)

    Taluni alimenti composti per animali da compagnia contengono una percentuale significativa di materie prime per mangimi a base di pesce, altri animali acquatici e loro prodotti e/o farina di alghe marine. Tali materie prime contengono un elevato tenore totale di arsenico. Tuttavia, l’arsenico presente in tali materie prime per mangimi è soprattutto arsenico organico, che rappresenta la forma meno tossica. È pertanto opportuno modificare il limite massimo di arsenico applicabile ai mangimi complementari e completi per gli animali da compagnia contenenti pesce, altri animali acquatici e loro prodotti e/o farina di alghe marine.

    (5)

    Le due zeoliti natrolite e clinoptilolite sono i costituenti attivi della natrolite-fonolite (E566) e della clinoptilolite di origine vulcanica (E567). È quindi opportuno applicare lo stesso limite massimo di piombo nella natrolite-fonolite (E566) e nella clinoptilolite di origine vulcanica (E567).

    (6)

    Al fine di aumentare la sostenibilità della piscicoltura dei salmonidi, l’uso degli oli di pesce è gradualmente sostituito da quello di oli vegetali. Tuttavia, tale sostituzione, che inciderebbe in maniera molto favorevole sulla sostenibilità dell’ambiente marino, in alcuni casi non è possibile a causa del limite massimo estremamente dell’endosulfan nei mangimi completi per pesci. Su richiesta della Commissione l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha emesso un parere scientifico. Nella sua dichiarazione sulla tossicità orale dell’endosulfan nel pesce (3), l’EFSA ha dichiarato che non si sono osservati effetti negativi significativi nel pesce (salmone dell’Atlantico) in gabbie in mare aperto esposto fino a 0,1 mg/kg di endosulfan nei mangimi, mentre si sono osservati effetti negativi di piccola entità per i salmoni in vasche esposti a livelli superiori rispetto all’attuale limite massimo nei mangimi. Uno studio di portata limitata indica che l’esposizione della tilapia del Nilo all’endosulfan attraverso il mangime in vasche ha causato effetti negativi. È quindi opportuno proporre un limite massimo superiore di endosulfan nei mangimi completi per i salmonidi, per favorire l’evoluzione verso una maggiore sostenibilità della piscicoltura, senza che ciò comporti effetti nocivi per la salute dei pesci e per quella umana.

    (7)

    Dati recenti indicano che i livelli di diossina nella farina di crostacei, un sottoprodotto della produzione alimentare utilizzata principalmente nei mangimi per pesci ornamentali in percentuale da 1 a 3 %, sono superiori all’attuale livello massimo. Per consentire l’uso di questa farina nei mangimi e per ridurre la quantità dei rifiuti alimentari senza mettere a repentaglio la salute animale e quella pubblica, è opportuno aumentare leggermente il limite massimo delle diossine nella farina di crostacei.

    (8)

    La direttiva 2002/32/CE si propone di evitare la diffusione di germi vitali di Ambrosia spp. nell’ambiente. Poiché la macinazione o la frantumazione distrugge la germinabilità delle sementi, non è necessario pulire i grani e semi contenenti livelli non conformi di semi di Ambrosia spp. prima della macinazione o della frantumazione, a condizione che vengano adottate misure preventive per evitare la diffusione dei semi di Ambrosia spp. nell’ambiente durante il trasporto, la conservazione o la trasformazione.

    (9)

    Per quanto concerne i coccidiostatici diclazuril e lasalocid A sodico, è necessario apportare modifiche per tener conto delle autorizzazioni recentemente rilasciate per tali sostanze dal regolamento (UE) n. 169/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativo all’autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati alle faraone (titolare dell’autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V.) (4), dal regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all’autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V.) e che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 (5) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 900/2011 della Commissione, del 7 settembre 2011, relativo all’autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo per mangimi destinati a fagiani, faraone, quaglie e pernici, diversi dalle specie ovaiole [titolare dell’autorizzazione Alpharma (Belgio) BVBA] (6).

    (10)

    Dal momento che si propone un aumento del livello massimo di diossine nella farina di crostacei, è opportuno che anche la soglia d’intervento applicabile alla farina di crostacei di cui all’allegato II della direttiva 2002/32/CE sia aumentata in misura corrispondente.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

    (2)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP); Scientific Opinion on safety and efficacy of di copper chloride tri hydroxide (tribasic copper chloride, TBCC) as feed additive for all species [Parere scientifico sulla sicurezza e l’efficacia del dicloruro di rame triidrossido (cloruro di rame tribasico, TBCC) come additivo per mangimi per tutte le specie]. EFSA Journal 2011; 9(9):2355. [18 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2355. Disponibile online sul sito www.efsa.europa.eu/efsajournal

    (3)  EFSA Journal 2011; 9(4):2131. Disponibile on line all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal

    (4)  GU L 49 del 24.2.2011, pag. 6.

    (5)  GU L 229 del 6.9.2011, pag. 9.

    (6)  GU L 231 dell’8.9.2011, pag. 15.


    ALLEGATO

    1.

    L’allegato I della direttiva 2002/32/CE è così modificato:

    a)

    la riga 1 della sezione I, arsenico, è sostituita dal testo seguente:

    Sostanza indesiderabile

    Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

    Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

    «1.

    Arsenico (1)

    Materie prime per mangimi

    2

    ad eccezione di:

     

    farina d’erbe, d’erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate

    4

    panello di palmisti

    4 (2)

    fosfati e alghe marine calcaree

    10

    carbonato di calcio carbonato di calcio e di magnesio (10)

    15

    ossido di magnesio e carbonato di magnesio

    20

    pesce, altri animali acquatici e loro prodotti

    25 (2)

    farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine.

    40 (2)

    Particelle di ferro usate come tracciatore.

    50

    Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

    30

    ad eccezione di:

     

    solfato rameico pentaidrato, carbonato rameico e dicloruro di rame triidrossido

    50

    ossido di zinco, ossido manganoso e ossido rameico

    100

    Mangimi complementari

    4

    ad eccezione di:

     

    mangimi minerali

    12

    mangimi complementari per animali da compagnia contenenti pesce, altri animali acquatici e loro prodotti e/o farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine

    10 (2)

    Mangimi completi

    2

    ad eccezione di:

     

    mangimi completi per pesci e per animali da pelliccia

    10 (2)

    mangimi completi per animali da compagnia contenenti pesce, altri animali acquatici e loro prodotti e/o farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine

    10 (2)»;

    b)

    la riga 3 della sezione I, fluoro, la riga 4 della sezione I, piombo, e la riga 5 della sezione I, mercurio, sono sostituite dal testo seguente:

    Sostanza indesiderabile

    Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

    Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

    «3.

    Fluoro (7)

    Materie prime per mangimi

    150

    ad eccezione di:

     

    materie prime per mangimi di origine animale ad eccezione dei crostacei marini come il krill marino

    500

    crostacei marini come il krill marino

    3 000

    fosfati

    2 000

    carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (10)

    350

    ossido di magnesio

    600

    alghe marine calcaree

    1 000

    Vermiculite (E 561)

    3 000

    Mangimi complementari:

     

    contenenti ≤ 4 % fosforo (8),

    500

    contenenti > 4 % fosforo (8).

    125 per 1 % fosforo (8)

    Mangimi completi

    150

    ad eccezione di:

     

    mangimi completi per suini

    100

    mangimi completi per pollame (eccetto pulcini) e pesci

    350

    mangimi completi per pulcini

    250

    mangimi completi per bovini, ovini e caprini

     

    - -

    durante l’allattamento

    30

    - -

    altri

    50

    4.

    Piombo

    Materie prime per mangimi

    10

    ad eccezione di:

     

    foraggi (3)

    30

    fosfati e alghe marine calcaree

    15

    carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (10)

    20

    lieviti

    5

    Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

    100

    ad eccezione di:

     

    ossido di zinco

    400

    ossido manganoso, carbonato ferroso, carbonato rameico

    200

    Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti

    30

    ad eccezione di:

     

    clinoptilolite di origine vulcanica e natrolite-fonolite

    60

    Premiacele (6)

    200

    Mangimi complementari

    10

    ad eccezione di:

     

    mangimi minerali

    15

    Mangimi completi

    5

    5.

    Mercurio (4)

    Materie prime per mangimi

    0,1

    ad eccezione di:

     

    pesce, altri animali acquatici e loro prodotti

    0,5

    carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (10)

    0,3

    Mangimi composti

    0,1

    ad eccezione di:

     

    mangimi minerali

    0,2

    mangimi composti per pesci

    0,2

    mangimi composti per cani, gatti e per animali da pelliccia

    0,3»;

    c)

    alla sezione I, è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

    «(10)

    Il carbonato di calcio e di magnesio si riferisce alla miscela naturale di carbonato di calcio e di magnesio di cui al regolamento (UE) n. 575/2011 della Commissione, del 16 giugno 2011, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 25)»;

    d)

    la riga 6 della sezione IV, endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan espressi in endosulfan), è sostituita dal testo seguente:

    Sostanza indesiderabile

    Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

    Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

    «6.

    Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan espressi in endosulfan)

    Materie prime per mangimi e mangimi composti

    0,1

    ad eccezione di:

     

    granturco e prodotti derivati dalla sua trasformazione

    0,2

    semi oleosi e prodotti derivati dalla loro lavorazione ad eccezione dell’olio vegetale grezzo

    0,5

    olio vegetale grezzo

    1,0

    mangimi completi per pesci, ad eccezione dei salmonidi

    0,005

    mangimi completi per i salmonidi

    0,05»;

    e)

    la riga 1 della sezione V, diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 2005)], è sostituito dal testo seguente:

    Sostanza indesiderabile

    Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

    Contenuto massimo in ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (1) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

    «1.

    Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 2005) (2)]

    Materie prime per mangimi di origine vegetale

    0,75

    ad eccezione di:

     

    oli vegetali e loro sottoprodotti

    0,75

    Materie prime per mangimi di origine minerale

    0,75

    Materie prime per mangimi di origine animale:

     

    grassi animali compresi i grassi del latte e delle uova

    1,50

    altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

    0,75

    olio di pesce

    5,0

    pesce, altri animali acquatici e loro prodotti ad eccezione dell’olio di pesce e delle proteine idrolizzate di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso (3) e farina di crostacei

    1,25

    proteine idrolizzate di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso e farina di crostacei

    1,75

    Additivi per mangimi: argilla caolinitica, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria, appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti.

    0,75

    Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

    1,0

    Premiscele

    1,0

    Mangimi composti

    0,75

    ad eccezione di:

     

    mangimi composti per animali da compagnia e pesci

    1,75

    mangimi composti per animali da pelliccia

    —»;

    f)

    la riga 11 della sezione VI, semi di Ambrosia spp., è sostituita dal testo seguente:

    Sostanza indesiderabile

    Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

    Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

    «11.

    Semi di Ambrosia spp.

    Materie prime per mangimi (3)

    50

    ad eccezione di:

     

    miglio (grani di Panicum miliaceum L.) e sorgo [grani di Sorghum bicolor (L) Moench s.l.] non somministrati direttamente agli animali (3)

    200

    Mangimi composti contenenti grani e semi non macinati

    50»;

    g)

    alla sezione VI, è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

    «(3)

    Nel caso vengano fornite prove inequivocabili del fatto che i grani e i semi sono destinati alla macinazione o alla frantumazione, non è necessario effettuare una pulizia dei grani e dei semi contenenti livelli non conformi di semi di Ambrosia spp. prima della macinazione o della frantumazione. Occorre adottare misure preventive atte ad evitare la diffusione dei semi di Ambrosia spp. nell’ambiente durante il trasporto, il magazzinaggio o la trasformazione di tali semi e grani.»;

    h)

    la riga 2 della sezione VII, diclazuril, è sostituita dal testo seguente:

    Coccidiostatico

    Prodotti destinati all’alimentazione degli animali (1)

    Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

    «2.

    Diclazuril

    Materie prime per mangimi

    0,01

    Mangimi composti per

     

    specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane)

    0,01

    conigli da ingrasso e da riproduzione prima della macellazione quando l’uso di diclazuril è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)

    0,01

    specie animali diverse dalle galline ovaiole (< 16 settimane), polli da ingrasso, faraone e tacchini da ingrasso

    0,03

    Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di diclazuril non è autorizzato

    (2)»;

    i)

    la riga 4 della sezione VII, lasalocid A sodico, è sostituita dal testo seguente:

    Coccidiostatico

    Prodotti destinati all’alimentazione degli animali (1)

    Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

    «4.

    Lasalocid A sodico

    Materie prime per mangimi

    1,25

    Mangimi composti per

     

    cani, vitelli, conigli, specie equine, animali da latte, specie volatili ovaiole, tacchini (> 16 settimane) e galline ovaiole (> 16 settimane)

    1,25

    polli da ingrasso, galline ovaiole/da riproduzione (< 16 settimane) e tacchini (< 16 settimane) prima della macellazione quando il lasalocid A sodico è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)

    1,25

    fagiani, faraone, quaglie e pernici (diversi dalle specie ovaiole) prima della macellazione quando il lasalocid A sodico è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)

    1,25

    altre specie animali

    3,75

    Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l’uso di lasalocid A sodico non è autorizzato

    (2)».

    2.

    La riga 1, diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 2005)] della sezione: Diossine e PBC, dell’allegato II della direttiva 2002/32/CE, è sostituita dal testo seguente:

    Sostanze indesiderabili

    Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

    Soglia d’intervento in ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (2) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

    Osservazioni e informazioni aggiuntive (ad esempio natura delle indagini da effettuare)

    «1.

    Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF)] espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 2005) (1)]

    Materie prime per mangimi di origine vegetale

    0,5

    (3)

    ad eccezione di:

     

     

    oli vegetali e loro sottoprodotti

    0,5

    (3)

    Materie prime per mangimi di origine minerale

    0,5

    (3)

    Materie prime per mangimi di origine animale:

     

     

    grassi animali compresi i grassi del latte e delle uova

    0,75

    (3)

    altri prodotti di animali terrestri, compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

    0,5

    (3)

    olio di pesce

    4,0

    (4)

    pesce, altri animali acquatici e loro prodotti ad eccezione dell’olio di pesce e delle proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso e farina di crostacei

    0,75

    (4)

    proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso e farina di crostacei

    1,25

    (4)

    Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale degli agenti leganti e antiagglomeranti

    0,5

    (3)

    Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

    0,5

    (3)

    Premiscele

    0,5

    (3)

    Mangimi composti, ad eccezione di:

    0,5

    (3)

    mangimi composti per animali da compagnia e pesci

    1,25

    (4)».

    mangimi composti per animali da pelliccia

     


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