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Document 32012R0744
Commission Regulation (EU) No 744/2012 of 16 August 2012 amending Annexes I and II to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for arsenic, fluorine, lead, mercury, endosulfan, dioxins, Ambrosia spp., diclazuril and lasalocid A sodium and action thresholds for dioxins Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 744/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012 , che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, fluoro, piombo, mercurio, endosulfan, diossine, Ambrosia spp., diclazuril e lasalocid A sodico e le soglie d’intervento per le diossine Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 744/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012 , che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, fluoro, piombo, mercurio, endosulfan, diossine, Ambrosia spp., diclazuril e lasalocid A sodico e le soglie d’intervento per le diossine Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 219 del 17.8.2012, p. 5–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
17.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 219/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 744/2012 DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 2012
che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, fluoro, piombo, mercurio, endosulfan, diossine, Ambrosia spp., diclazuril e lasalocid A sodico e le soglie d’intervento per le diossine
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/32/CE proibisce l’uso di prodotti destinati all’alimentazione degli animali che presentano un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell’allegato I della medesima. L’allegato II stabilisce soglie d’intervento che richiedono indagini nei casi di aumento dei livelli di tali sostanze. |
(2) |
Sono stati fissati livelli massimi superiori di arsenico, fluoro, piombo e mercurio nella materia prima per mangimi carbonato di calcio e livelli massimi superiori di arsenico e fluoro nella materia prima per mangimi ossido di magnesio, ma non nella materia prima per mangimi carbonato di calcio e di magnesio, miscuglio naturale di carbonato di calcio e di magnesio. Per motivi di coerenza, è opportuno allineare i limiti massimi superiori di arsenico, fluoro, piombo e mercurio nella materia prima per mangimi carbonato di calcio e di magnesio all’attuale limite massimo superiore nel carbonato di calcio. |
(3) |
Nel suo parere scientifico sulla sicurezza e sull’efficacia del dicloruro di rame triidrossido (cloruro di rame tribasico, TBCC) impiegato come additivo per mangimi (2), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso che sarebbe appropriato fissare per questo additivo lo stesso limite massimo di arsenico previsto per il solfato di rame pentaidrato e il carbonato di rame. È opportuno modificare il limite massimo di arsenico nel dicloruro di rame triidrossido. |
(4) |
Taluni alimenti composti per animali da compagnia contengono una percentuale significativa di materie prime per mangimi a base di pesce, altri animali acquatici e loro prodotti e/o farina di alghe marine. Tali materie prime contengono un elevato tenore totale di arsenico. Tuttavia, l’arsenico presente in tali materie prime per mangimi è soprattutto arsenico organico, che rappresenta la forma meno tossica. È pertanto opportuno modificare il limite massimo di arsenico applicabile ai mangimi complementari e completi per gli animali da compagnia contenenti pesce, altri animali acquatici e loro prodotti e/o farina di alghe marine. |
(5) |
Le due zeoliti natrolite e clinoptilolite sono i costituenti attivi della natrolite-fonolite (E566) e della clinoptilolite di origine vulcanica (E567). È quindi opportuno applicare lo stesso limite massimo di piombo nella natrolite-fonolite (E566) e nella clinoptilolite di origine vulcanica (E567). |
(6) |
Al fine di aumentare la sostenibilità della piscicoltura dei salmonidi, l’uso degli oli di pesce è gradualmente sostituito da quello di oli vegetali. Tuttavia, tale sostituzione, che inciderebbe in maniera molto favorevole sulla sostenibilità dell’ambiente marino, in alcuni casi non è possibile a causa del limite massimo estremamente dell’endosulfan nei mangimi completi per pesci. Su richiesta della Commissione l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha emesso un parere scientifico. Nella sua dichiarazione sulla tossicità orale dell’endosulfan nel pesce (3), l’EFSA ha dichiarato che non si sono osservati effetti negativi significativi nel pesce (salmone dell’Atlantico) in gabbie in mare aperto esposto fino a 0,1 mg/kg di endosulfan nei mangimi, mentre si sono osservati effetti negativi di piccola entità per i salmoni in vasche esposti a livelli superiori rispetto all’attuale limite massimo nei mangimi. Uno studio di portata limitata indica che l’esposizione della tilapia del Nilo all’endosulfan attraverso il mangime in vasche ha causato effetti negativi. È quindi opportuno proporre un limite massimo superiore di endosulfan nei mangimi completi per i salmonidi, per favorire l’evoluzione verso una maggiore sostenibilità della piscicoltura, senza che ciò comporti effetti nocivi per la salute dei pesci e per quella umana. |
(7) |
Dati recenti indicano che i livelli di diossina nella farina di crostacei, un sottoprodotto della produzione alimentare utilizzata principalmente nei mangimi per pesci ornamentali in percentuale da 1 a 3 %, sono superiori all’attuale livello massimo. Per consentire l’uso di questa farina nei mangimi e per ridurre la quantità dei rifiuti alimentari senza mettere a repentaglio la salute animale e quella pubblica, è opportuno aumentare leggermente il limite massimo delle diossine nella farina di crostacei. |
(8) |
La direttiva 2002/32/CE si propone di evitare la diffusione di germi vitali di Ambrosia spp. nell’ambiente. Poiché la macinazione o la frantumazione distrugge la germinabilità delle sementi, non è necessario pulire i grani e semi contenenti livelli non conformi di semi di Ambrosia spp. prima della macinazione o della frantumazione, a condizione che vengano adottate misure preventive per evitare la diffusione dei semi di Ambrosia spp. nell’ambiente durante il trasporto, la conservazione o la trasformazione. |
(9) |
Per quanto concerne i coccidiostatici diclazuril e lasalocid A sodico, è necessario apportare modifiche per tener conto delle autorizzazioni recentemente rilasciate per tali sostanze dal regolamento (UE) n. 169/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativo all’autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati alle faraone (titolare dell’autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V.) (4), dal regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all’autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V.) e che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 (5) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 900/2011 della Commissione, del 7 settembre 2011, relativo all’autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo per mangimi destinati a fagiani, faraone, quaglie e pernici, diversi dalle specie ovaiole [titolare dell’autorizzazione Alpharma (Belgio) BVBA] (6). |
(10) |
Dal momento che si propone un aumento del livello massimo di diossine nella farina di crostacei, è opportuno che anche la soglia d’intervento applicabile alla farina di crostacei di cui all’allegato II della direttiva 2002/32/CE sia aumentata in misura corrispondente. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.
(2) Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP); Scientific Opinion on safety and efficacy of di copper chloride tri hydroxide (tribasic copper chloride, TBCC) as feed additive for all species [Parere scientifico sulla sicurezza e l’efficacia del dicloruro di rame triidrossido (cloruro di rame tribasico, TBCC) come additivo per mangimi per tutte le specie]. EFSA Journal 2011; 9(9):2355. [18 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2355. Disponibile online sul sito www.efsa.europa.eu/efsajournal
(3) EFSA Journal 2011; 9(4):2131. Disponibile on line all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal
(4) GU L 49 del 24.2.2011, pag. 6.
(5) GU L 229 del 6.9.2011, pag. 9.
(6) GU L 231 dell’8.9.2011, pag. 15.
ALLEGATO
1. |
L’allegato I della direttiva 2002/32/CE è così modificato:
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2. |
La riga 1, diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 2005)] della sezione: Diossine e PBC, dell’allegato II della direttiva 2002/32/CE, è sostituita dal testo seguente:
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