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Document 32012R0701

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 701/2012 della Commissione, del 30 luglio 2012 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

    GU L 203 del 31.7.2012, p. 60–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/07/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/701/oj

    31.7.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 203/60


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 701/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 30 luglio 2012

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 103 nonies, 127, lettera c) e 143 in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1234/2007 istituisce un’organizzazione comune dei mercati agricoli che disciplina anche i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. Ai sensi dell’articolo 103 quater di detto regolamento, i programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli possono comprendere misure di prevenzione e gestione delle crisi dei mercati degli ortofrutticoli.

    (2)

    Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 (2) della Commissione, nell’allegato XI di detto regolamento sono riportati i massimali di sostegno per i ritiri dal mercato dei prodotti corrispondenti. È opportuno che tali importi siano fissati in modo da evitare che il ritiro dal mercato diventi sistematicamente uno sbocco alternativo all’immissione dei prodotti sul mercato e garantire che i ritiri rimangano uno strumento efficace nella prevenzione e nella gestione delle crisi.

    (3)

    Al fine di garantire che i ritiri rimangano uno strumento efficace nella prevenzione e nella gestione delle crisi, è opportuno aumentare i massimali di sostegno per i ritiri dal mercato degli ortofrutticoli i cui livelli di sostegno sono particolarmente bassi rispetto ai prezzi medi al produttore nell’Unione. È questo il caso di pomodori, uva, albicocche, pere, melanzane e meloni. Inoltre, onde evitare di compensare eccessivamente i ritiri dei pomodori a basso prezzo destinati alla trasformazione, è opportuno introdurre un importo differenziato per i pomodori prodotti fra il 1o giugno e il 31 ottobre, ossia il periodo durante il quale è consentito ritirare i pomodori destinati alla trasformazione.

    (4)

    Al fine di promuovere la distribuzione gratuita degli ortofrutticoli ritirati ai sensi dell’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e ogni altra destinazione equivalente approvata dagli Stati membri, è opportuno fissare per tale destinazione un massimale di sostegno superiore alle altre, nel caso in cui la differenza fra il prezzo medio al produttore nell’Unione e gli attuali livelli di sostegno massimo lo consenta senza creare uno sbocco alternativo per i prodotti rispetto all’immissione sul mercato. È questo il caso di cavolfiori, pomodori, mele, uva, albicocche, pere, melanzane, meloni, cocomeri, clementine e limoni.

    (5)

    Al fine di agevolare la distribuzione dei prodotti ritirati da parte di organizzazioni e istituzioni caritative, è opportuno che queste abbiano unicamente l’obbligo di tenere la contabilità finanziaria dell’operazione in questione se hanno chiesto e ottenuto l’autorizzazione dalle autorità competenti dello Stato membro per richiedere un contributo simbolico al destinatario finale. È opportuno estendere la possibilità di chiedere tale contributo anche al caso dei prodotti freschi.

    (6)

    Al fine di tenere in considerazione le esperienze passate nell’applicazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, è opportuno chiarire le definizioni di raccolta verde e di mancata raccolta nonché le situazioni in cui è possibile applicare le misure relative alla raccolta verde e alla mancata raccolta. Inoltre, al fine di allineare le diverse misure di prevenzione e gestione delle crisi e incrementarne l’efficacia, è opportuno sopprimere l’obbligo specifico di cui all’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento do esecuzione (UE) n. 543/2011 al fine di includere un’analisi di mercato obbligatoria nella prima notifica di ciascun’operazione di raccolta verde prevista.

    (7)

    Al fine di reagire a un’improvvisa situazione di crisi, è necessario che la raccolta verde e la mancata raccolta siano possibili per gli ortofrutticoli aventi un periodo di raccolta più lungo, anche se la raccolta normale è già iniziata o la produzione commerciale è già stata prelevata dalla superficie in questione, subordinatamente alle restrizioni decise dagli Stati membri. In questi casi è necessario compensare solo la produzione raccolta nelle sei settimane seguenti l’operazione. Poiché le piante ortofrutticole aventi un periodo di raccolta più lungo spesso portano contemporaneamente frutti maturi e acerbi, è opportuno applicare una deroga alla norma generale contraria all’applicazione di misure di raccolta verde e di mancata raccolta per lo stesso prodotto e la stessa superficie in un dato anno.

    (8)

    Al fine di garantire che l’obbligo di dimostrare che ciascun lotto è stato smaltito nel rispetto delle condizioni pertinenti e consentire controlli doganali efficaci basati sull’analisi del rischio, è opportuno fissare norme particolareggiate relative all’obbligo di mettere a disposizione delle autorità doganali taluni documenti necessari ai fini dei controlli da effettuare.

    (9)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

    (10)

    È opportuno applicare retroattivamente i nuovi massimali di sostegno per i ritiri dal mercato dal 1o luglio 2012 all’inizio della campagna estiva di commercializzazione. Al fine di lasciare agli importatori il tempo sufficiente per adattarsi alle nuove norme relative al regime dei prezzi di entrata, è opportuno che dette norme entrino in vigore a decorrere dal 1o settembre 2012.

    (11)

    Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è modificato come segue:

    (1)

    All’articolo 80, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    “Su richiesta, gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni e alle istituzioni caritative di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di chiedere un contributo simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato. Quando le organizzazioni e le istituzioni caritative in questione hanno ottenuto l’autorizzazione, oltre agli obblighi di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del presente regolamento, esse tengono una contabilità per le operazioni di cui trattasi.”

    (2)

    All’articolo 83, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    “(b)

    tenere una contabilità di magazzino distinta per le operazioni di cui trattasi;”

    (3)

    All’articolo 84, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    “a)

    “raccolta verde”, la raccolta completa di prodotti acerbi non commercializzabili eseguita su una data superficie. I prodotti non sono stati danneggiati prima della raccolta verde da avversità atmosferiche, fitopatie o in altro modo;

    b)

    “mancata raccolta”, l’interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è considerata mancata raccolta.”

    (4)

    L’articolo 85 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    “3.   La raccolta verde non si applica agli ortofrutticoli la cui raccolta normale è già iniziata e la mancata raccolta non si applica nel caso in cui la produzione commerciale sia stata eliminata dalla superficie interessata durante il ciclo di produzione normale.

    Il primo comma non si applica tuttavia nel caso in cui le piante ortofrutticole abbiano un periodo di raccolta superiore a un mese. In questi casi gli importi di cui al paragrafo 4 compensano solo la produzione che sarà raccolta durante le sei settimane successive alle operazioni di raccolta verde e di mancata raccolta. Tali piante ortofrutticole non sono utilizzate a fini di ulteriore produzione dopo l’avvenuta operazione.

    Ai fini del secondo comma gli Stati membri hanno la facoltà di vietare l’applicazione delle misure di raccolta verde e di mancata raccolta se, nel caso della raccolta verde, una parte significativa della raccolta normale è stata effettuata e, nel caso della mancata raccolta, una parte significativa della produzione commerciale è già stata prelevata. Lo Stato membro che intenda applicare tale disposizione è tenuto ad indicare nella strategia nazionale qual è la parte che ritiene significativa.

    La raccolta verde e la mancata raccolta non sono applicate allo stesso prodotto e alla stessa superficie in un dato anno, tranne ai fini del secondo comma qualora entrambe le operazioni possano essere applicate simultaneamente.”

    c)

    Al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    “b)

    ad un livello tale da coprire non più del 90% del massimale di sostegno per i ritiri dal mercato applicabile ai ritiri per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007.”

    (5)

    All’articolo 109, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    “a)

    un controllo a campione della contabilità di magazzino tenuta dai destinatari e della contabilità finanziaria delle organizzazioni e delle istituzioni caritative in questione, se è applicabile l’articolo 80, paragrafo 2, secondo comma;”

    (6)

    L’articolo 110 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

    b)

    al paragrafo 2 è aggiunto il seguente terzo comma:

    “Qualora si applichi l’articolo 85, paragrafo 3, secondo comma, non si applica il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo, ossia che non sia stata effettuata una raccolta parziale.”

    c)

    è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

    “2 bis.   Qualora si applichi l’articolo 85, paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri accertano che le piante ortofrutticole alle quali sono state applicate le misure di mancata raccolta e di raccolta verde non siano utilizzate a fini di ulteriore produzione.”

    (7)

    L’articolo 121 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1 è soppressa la lettera a);

    b)

    al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

    “Qualora si applichi l’articolo 85, paragrafo 3, secondo comma, non si applica la lettera b) del primo comma del presente paragrafo.”

    (8)

    All’articolo 137, paragrafo 4, sono aggiunti i seguenti commi quarto e quinto:

    “Al fine di dimostrare che il lotto è stato smaltito alle condizioni stabilite al primo comma, l’importatore mette a disposizione, oltre alla fattura, tutti i documenti necessari per svolgere tutti i pertinenti controlli doganali relativi alla vendita e allo smaltimento di ciascun prodotto del lotto in questione. Tra questi si annoverano i documenti relativi al trasporto, all’assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio del lotto.

    Qualora le norme di commercializzazione di cui all’articolo 3 dispongano che la varietà di prodotto o il tipo commerciale degli ortofrutticoli sia indicato sull’imballaggio, la varietà di prodotto o il tipo commerciale dell’ortofrutticolo che costituisce parte del lotto è indicato sui documenti relativi al trasporto, sulle fatture e sul buono di consegna.”

    (9)

    L’allegato XI è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Tuttavia l’articolo 1, punto 8), si applica dal 1o settembre 2012 e l’articolo 1, punto 9), si applica dal 1o luglio 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO XI

    Massimali di sostegno per i ritiri dal mercato di cui all’articolo 79, paragrafo 1

    Prodotto

    Sostegno massimo (EUR/100 kg)

    Distribuzione gratuita

    Altre destinazioni

    Cavolfiori

    15,69

    10,52

    Pomodori (1o giugno – 31 ottobre)

    7,25

    7,25

    Pomodori (1o novembre – 31 maggio)

    27,45

    18,30

    Mele

    16,98

    13,22

    Uva

    39,16

    26,11

    Albicocche

    40,58

    27,05

    Nettarine

    26,90

    26,90

    Pesche

    26,90

    26,90

    Pere

    23,85

    15,90

    Melanzane

    22,78

    15,19

    Meloni

    31,37

    20,91

    Cocomeri

    8,85

    6,00

    Arance

    21,00

    21,00

    Mandarini

    19,50

    19,50

    Clementine

    22,16

    19,50

    Satsuma

    19,50

    19,50

    Limoni

    23,99

    19,50»


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