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Document 32012R0701
Commission Implementing Regulation (EU) No 701/2012 of 30 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 543/2011 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 in respect of the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors
Regolamento di esecuzione (UE) n. 701/2012 della Commissione, del 30 luglio 2012 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati
Regolamento di esecuzione (UE) n. 701/2012 della Commissione, del 30 luglio 2012 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati
GU L 203 del 31.7.2012, p. 60–63
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/07/2012
31.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 203/60 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 701/2012 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2012
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 103 nonies, 127, lettera c) e 143 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 istituisce un’organizzazione comune dei mercati agricoli che disciplina anche i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. Ai sensi dell’articolo 103 quater di detto regolamento, i programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli possono comprendere misure di prevenzione e gestione delle crisi dei mercati degli ortofrutticoli. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 (2) della Commissione, nell’allegato XI di detto regolamento sono riportati i massimali di sostegno per i ritiri dal mercato dei prodotti corrispondenti. È opportuno che tali importi siano fissati in modo da evitare che il ritiro dal mercato diventi sistematicamente uno sbocco alternativo all’immissione dei prodotti sul mercato e garantire che i ritiri rimangano uno strumento efficace nella prevenzione e nella gestione delle crisi. |
(3) |
Al fine di garantire che i ritiri rimangano uno strumento efficace nella prevenzione e nella gestione delle crisi, è opportuno aumentare i massimali di sostegno per i ritiri dal mercato degli ortofrutticoli i cui livelli di sostegno sono particolarmente bassi rispetto ai prezzi medi al produttore nell’Unione. È questo il caso di pomodori, uva, albicocche, pere, melanzane e meloni. Inoltre, onde evitare di compensare eccessivamente i ritiri dei pomodori a basso prezzo destinati alla trasformazione, è opportuno introdurre un importo differenziato per i pomodori prodotti fra il 1o giugno e il 31 ottobre, ossia il periodo durante il quale è consentito ritirare i pomodori destinati alla trasformazione. |
(4) |
Al fine di promuovere la distribuzione gratuita degli ortofrutticoli ritirati ai sensi dell’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e ogni altra destinazione equivalente approvata dagli Stati membri, è opportuno fissare per tale destinazione un massimale di sostegno superiore alle altre, nel caso in cui la differenza fra il prezzo medio al produttore nell’Unione e gli attuali livelli di sostegno massimo lo consenta senza creare uno sbocco alternativo per i prodotti rispetto all’immissione sul mercato. È questo il caso di cavolfiori, pomodori, mele, uva, albicocche, pere, melanzane, meloni, cocomeri, clementine e limoni. |
(5) |
Al fine di agevolare la distribuzione dei prodotti ritirati da parte di organizzazioni e istituzioni caritative, è opportuno che queste abbiano unicamente l’obbligo di tenere la contabilità finanziaria dell’operazione in questione se hanno chiesto e ottenuto l’autorizzazione dalle autorità competenti dello Stato membro per richiedere un contributo simbolico al destinatario finale. È opportuno estendere la possibilità di chiedere tale contributo anche al caso dei prodotti freschi. |
(6) |
Al fine di tenere in considerazione le esperienze passate nell’applicazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, è opportuno chiarire le definizioni di raccolta verde e di mancata raccolta nonché le situazioni in cui è possibile applicare le misure relative alla raccolta verde e alla mancata raccolta. Inoltre, al fine di allineare le diverse misure di prevenzione e gestione delle crisi e incrementarne l’efficacia, è opportuno sopprimere l’obbligo specifico di cui all’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento do esecuzione (UE) n. 543/2011 al fine di includere un’analisi di mercato obbligatoria nella prima notifica di ciascun’operazione di raccolta verde prevista. |
(7) |
Al fine di reagire a un’improvvisa situazione di crisi, è necessario che la raccolta verde e la mancata raccolta siano possibili per gli ortofrutticoli aventi un periodo di raccolta più lungo, anche se la raccolta normale è già iniziata o la produzione commerciale è già stata prelevata dalla superficie in questione, subordinatamente alle restrizioni decise dagli Stati membri. In questi casi è necessario compensare solo la produzione raccolta nelle sei settimane seguenti l’operazione. Poiché le piante ortofrutticole aventi un periodo di raccolta più lungo spesso portano contemporaneamente frutti maturi e acerbi, è opportuno applicare una deroga alla norma generale contraria all’applicazione di misure di raccolta verde e di mancata raccolta per lo stesso prodotto e la stessa superficie in un dato anno. |
(8) |
Al fine di garantire che l’obbligo di dimostrare che ciascun lotto è stato smaltito nel rispetto delle condizioni pertinenti e consentire controlli doganali efficaci basati sull’analisi del rischio, è opportuno fissare norme particolareggiate relative all’obbligo di mettere a disposizione delle autorità doganali taluni documenti necessari ai fini dei controlli da effettuare. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. |
(10) |
È opportuno applicare retroattivamente i nuovi massimali di sostegno per i ritiri dal mercato dal 1o luglio 2012 all’inizio della campagna estiva di commercializzazione. Al fine di lasciare agli importatori il tempo sufficiente per adattarsi alle nuove norme relative al regime dei prezzi di entrata, è opportuno che dette norme entrino in vigore a decorrere dal 1o settembre 2012. |
(11) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è modificato come segue:
(1) |
All’articolo 80, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Su richiesta, gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni e alle istituzioni caritative di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di chiedere un contributo simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato. Quando le organizzazioni e le istituzioni caritative in questione hanno ottenuto l’autorizzazione, oltre agli obblighi di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del presente regolamento, esse tengono una contabilità per le operazioni di cui trattasi.” |
(2) |
All’articolo 83, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
(3) |
All’articolo 84, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
|
(4) |
L’articolo 85 è così modificato:
|
(5) |
All’articolo 109, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
(6) |
L’articolo 110 è così modificato:
|
(7) |
L’articolo 121 è così modificato:
|
(8) |
All’articolo 137, paragrafo 4, sono aggiunti i seguenti commi quarto e quinto: “Al fine di dimostrare che il lotto è stato smaltito alle condizioni stabilite al primo comma, l’importatore mette a disposizione, oltre alla fattura, tutti i documenti necessari per svolgere tutti i pertinenti controlli doganali relativi alla vendita e allo smaltimento di ciascun prodotto del lotto in questione. Tra questi si annoverano i documenti relativi al trasporto, all’assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio del lotto. Qualora le norme di commercializzazione di cui all’articolo 3 dispongano che la varietà di prodotto o il tipo commerciale degli ortofrutticoli sia indicato sull’imballaggio, la varietà di prodotto o il tipo commerciale dell’ortofrutticolo che costituisce parte del lotto è indicato sui documenti relativi al trasporto, sulle fatture e sul buono di consegna.” |
(9) |
L’allegato XI è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia l’articolo 1, punto 8), si applica dal 1o settembre 2012 e l’articolo 1, punto 9), si applica dal 1o luglio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO XI
Massimali di sostegno per i ritiri dal mercato di cui all’articolo 79, paragrafo 1
Prodotto |
Sostegno massimo (EUR/100 kg) |
|
Distribuzione gratuita |
Altre destinazioni |
|
Cavolfiori |
15,69 |
10,52 |
Pomodori (1o giugno – 31 ottobre) |
7,25 |
7,25 |
Pomodori (1o novembre – 31 maggio) |
27,45 |
18,30 |
Mele |
16,98 |
13,22 |
Uva |
39,16 |
26,11 |
Albicocche |
40,58 |
27,05 |
Nettarine |
26,90 |
26,90 |
Pesche |
26,90 |
26,90 |
Pere |
23,85 |
15,90 |
Melanzane |
22,78 |
15,19 |
Meloni |
31,37 |
20,91 |
Cocomeri |
8,85 |
6,00 |
Arance |
21,00 |
21,00 |
Mandarini |
19,50 |
19,50 |
Clementine |
22,16 |
19,50 |
Satsuma |
19,50 |
19,50 |
Limoni |
23,99 |
19,50» |