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Document 32012R0566

    Regolamento (UE) n. 566/2012 del Consiglio, del 18 giugno 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 975/98 riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione

    GU L 169 del 29.6.2012, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/07/2014; abrogato da 32014R0729

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/566/oj

    29.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 169/8


    REGOLAMENTO (UE) N. 566/2012 DEL CONSIGLIO

    del 18 giugno 2012

    che modifica il regolamento (CE) n. 975/98 riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 128, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere della Banca centrale europea (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (3), avallata nelle conclusioni del Consiglio del 10 febbraio 2009, definisce principi comuni per i disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione e stabilisce procedure in base alle quali gli Stati membri si informano a vicenda sulle bozze dei disegni, nonché per l’approvazione di tali disegni.

    (2)

    Poiché le monete metalliche in euro circolano in tutta l’area dell’euro, le caratteristiche dei disegni delle facce nazionali costituiscono una questione d’interesse comune. Per agevolarne la circolazione e ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, è opportuno rendere giuridicamente vincolanti le norme definite nella raccomandazione 2009/23/CE relative ai valori unitari e alle specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione integrandole nel regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio (4).

    (3)

    Le monete metalliche in euro presentano una faccia comune europea e una faccia nazionale che si distingue da quella degli altri Stati. La faccia comune europea delle monete metalliche in euro reca la denominazione della moneta unica e il valore unitario di ciascuna moneta. Queste due indicazioni non dovrebbero essere ripetute sulla faccia nazionale.

    (4)

    Per consentire agli utilizzatori interessati d’individuare con facilità lo Stato membro di emissione, è opportuno indicare con chiarezza sulla faccia nazionale delle monete il nome dello Stato membro di emissione.

    (5)

    L’incisione sul bordo delle monete metalliche in euro dovrebbe essere considerata parte della faccia nazionale e non dovrebbe pertanto ripetere alcuna indicazione del valore unitario, eccetto per le monete da 2 EUR, e purché si tratti soltanto della cifra «2» o del termine «euro» nel relativo alfabeto, oppure di entrambi.

    (6)

    Ogni Stato membro la cui moneta è l’euro decide i disegni da riprodurre sulla faccia nazionale delle monete metalliche in euro e dovrebbe tener conto del fatto che le monete metalliche in euro circolano non soltanto nello Stato di emissione ma in tutta l’area dell’euro. Al fine di garantire che le monete metalliche in euro siano immediatamente riconoscibili come monete in euro anche dalla faccia nazionale, il disegno dovrebbe essere completamente circondato dalle dodici stelle della bandiera dell’Unione.

    (7)

    Per facilitare il riconoscimento delle monete metalliche destinate alla circolazione e garantire un’adeguata continuità di conio, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di modificare i disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete normali destinate alla circolazione solo una volta ogni quindici anni, salvo che il capo di Stato a cui il disegno sulla moneta fa riferimento non sia nel frattempo cambiato. Questo non dovrebbe tuttavia pregiudicare le modifiche necessarie a impedire la contraffazione di valuta. Le modifiche al disegno riportato sulla faccia comune europea delle monete metalliche destinate alla circolazione dovrebbero essere decise dal Consiglio e i diritti di voto dovrebbero essere limitati agli Stati membri la cui moneta è l’euro.

    (8)

    È opportuno consentire ai singoli Stati membri di coniare monete commemorative per celebrare eventi di notevole rilevanza nazionale o europea, mentre le monete commemorative coniate congiuntamente da tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro dovrebbero essere riservate unicamente a temi di altissima rilevanza europea. La moneta da 2 EUR è quella più adatta a questo scopo, in particolare per via dell’ampio diametro della moneta e delle sue caratteristiche tecniche, che offrono una protezione adeguata contro la contraffazione.

    (9)

    Tenuto conto che le monete metalliche in euro circolano in tutta l’area dell’euro, per impedire l’uso di disegni inappropriati è opportuno che gli Stati membri di emissione si informino mutuamente e informino la Commissione circa le bozze dei disegni della faccia nazionale delle monete in euro in anticipo rispetto alla data di emissione stabilita. La Commissione dovrebbe verificare la conformità dei disegni ai requisiti tecnici del presente regolamento. La presentazione delle bozze dei disegni alla Commissione dovrebbe avvenire con congruo anticipo rispetto alla data di emissione stabilita cosicché gli Stati membri di emissione modifichino il disegno ove necessario.

    (10)

    Inoltre, sarebbe opportuno stabilire condizioni uniformi per l’approvazione dei disegni delle facce nazionali delle monete metalliche in euro onde evitare la scelta di disegni che potrebbero essere considerati inappropriati in alcuni Stati membri. Considerato che la competenza di una questione così delicata come quella del disegno delle facce nazionali delle monete metalliche in euro spetta agli Stati membri di emissione, sarebbe pertanto opportuno conferire al Consiglio le competenze di esecuzione. Eventuali decisioni di esecuzione prese su tale base dal Consiglio sarebbero strettamente connesse con gli atti adottati dal Consiglio a norma dell’articolo 128, paragrafo 2, del trattato; pertanto, per l’adozione di tali decisioni da parte del Consiglio sarebbe opportuno applicare la sospensione dei diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, come stabilito all’articolo 139, paragrafo 4, del trattato. La procedura dovrebbe consentire agli Stati membri di emissione di modificare il disegno a tempo debito qualora richiesto.

    (11)

    Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 975/98,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento (CE) n. 975/98

    Nel regolamento (CE) n. 975/98 sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 1 bis

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1)   “monete metalliche destinate alla circolazione”: monete metalliche in euro destinate alla circolazione, i cui valori unitari e le cui specificazioni tecniche sono stabiliti all’articolo 1;

    2)   “normali monete metalliche”: monete metalliche destinate alla circolazione diverse dalle monete commemorative;

    3)   “monete commemorative”: monete metalliche destinate alla circolazione che commemorano un particolare evento, come specificato all’articolo 1 nonies.

    Articolo 1 ter

    Le monete metalliche destinate alla circolazione presentano una faccia comune europea e una faccia nazionale dinstintiva.

    Articolo 1 quater

    1.   Sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione non è ripetuta né l’indicazione del valore unitario della moneta, né di una sua parte. Non è neppure ripetuta la denominazione della moneta unica o di una sua suddivisione, a meno che simili indicazioni siano dovute all’utilizzo di un alfabeto diverso.

    2.   In deroga al paragrafo 1, l’incisione sul bordo della moneta da 2 EUR può recare l’indicazione del valore unitario, purché si tratti soltanto della cifra “2” o del termine “euro” nel relativo alfabeto, oppure di entrambi.

    Articolo 1 quinquies

    Le facce nazionali di tutti i valori unitari delle monete metalliche destinate alla circolazione recano l’indicazione dello Stato membro di emissione: il nome intero o una sua abbreviazione.

    Articolo 1 sexies

    1.   Il disegno che compare sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione è completamente circondato da una corona di dodici stelle e riporta sia l’anno di conio che l’indicazione del nome dello Stato membro di emissione. Ciò non impedisce che alcuni elementi del disegno possano estendersi fino alla corona di stelle, purché le stelle siano chiaramente e pienamente visibili. Le dodici stelle sono uguali a quelle che figurano sulla bandiera dell’Unione.

    2.   Il disegno della faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione è scelto tenendo conto del fatto che le monete metalliche in euro circolano in tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro.

    Articolo 1 septies

    1.   Le modifiche ai disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione possono essere apportate solo una volta ogni quindici anni, fatte salve le modifiche necessarie a impedire la contraffazione di valuta.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le modifiche ai disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione possono essere apportate qualora il capo di Stato a cui il disegno sulla moneta fa riferimento non sia nel frattempo cambiato. Tuttavia, il fatto che la carica di capo di Stato sia provvisoriamente vacante o occupata ad interim non dà diritto a tale modifica.

    Articolo 1 octies

    Lo Stato membro di emissione aggiorna la faccia nazionale delle normali monete metalliche allo scopo di conformarsi pienamente al presente regolamento entro il 20 giugno 2062.

    Articolo 1 nonies

    1.   Le monete commemorative recano un disegno nazionale diverso da quello presente sulle normali monete metalliche e commemorano unicamente eventi di notevole rilevanza nazionale o europea. Le monete commemorative coniate congiuntamente da tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro commemorano unicamente eventi di altissima rilevanza europea e il loro disegno fa salvi eventuali obblighi costituzionali di detti Stati membri.

    2.   L’incisione sul bordo delle monete commemorative è uguale a quella delle normali monete metalliche.

    3.   Le monete commemorative hanno unicamente valore nominale di 2 EUR.

    Articolo 1 decies

    1.   Prima dell’approvazione ufficiale dei disegni delle nuove facce nazionali delle monete metalliche destinate alla circolazione, gli Stati membri si informano a vicenda delle bozze dei disegni, delle incisioni sul bordo e, per le monete commemorative, del volume stimato dell’emissione.

    2.   La competenza per l’approvazione dei disegni delle facce nazionali nuove o modificate delle monete metalliche destinate alla circolazione è conferita al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata conformemente alla procedura illustrata nei paragrafi da 3 a 7.

    Nel prendere le decisioni di cui al presente articolo, i diritti di voto degli Stati membri la cui moneta non è l’euro sono sospesi.

    3.   Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro di emissione provvede a presentare al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri la cui moneta è l’euro le bozze dei disegni delle monete destinate alla circolazione in linea di massima almeno tre mesi prima della data di emissione stabilita.

    4.   Entro sette giorni dalla presentazione di cui al paragrafo 3, qualsiasi Stato membro la cui moneta è l’euro può, in un parere motivato indirizzato al Consiglio e alla Commissione, sollevare un’obiezione alla bozza del disegno proposta dallo Stato membro emittente qualora sia probabile che tale bozza di disegno susciti reazioni sfavorevoli tra i suoi cittadini.

    5.   Qualora ritenga che la bozza del disegno non rispetti i requisiti tecnici stabiliti nel presente regolamento, entro sette giorni dalla presentazione di cui al paragrafo 3 la Commissione trasmette una valutazione negativa al Consiglio.

    6.   Qualora non sia stato trasmesso alcun parere motivato o alcuna valutazione negativa al Consiglio entro i termini di cui rispettivamente ai paragrafi 4 e 5, la decisione che approva il disegno si considera adottata dal Consiglio il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al paragrafo 5.

    7.   In tutti gli altri casi il Consiglio decide senza indugio sull’approvazione della bozza di disegno, a meno che, entro sette giorni dalla presentazione di un parere motivato o di una valutazione negativa, lo Stato membro di emissione ritiri la presentazione e informi il Consiglio dell’intenzione di sottoporre una nuova bozza del disegno.

    8.   Tutte le informazioni rilevanti sui nuovi disegni delle monete nazionali destinate alla circolazione sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 1 undecies

    Gli articoli 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies e 1 nonies, paragrafo 2:

    a)

    non si applicano alle monete metalliche destinate alla circolazione emesse o prodotte prima del 19 giugno 2012;

    b)

    non si applicano, per un periodo transitorio che termina il 20 giugno 2062, ai disegni già legalmente usati sulle monete metalliche destinate alla circolazione al 19 giugno 2012. Le monete metalliche destinate alla circolazione che sono state emesse o prodotte durante il periodo transitorio possono avere corso legale senza limiti di tempo.»

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2012

    Per il Consiglio

    La presidente

    M. GJERSKOV


    (1)  Parere del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU C 273 del 16.9.2011, pag. 2.

    (3)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52.

    (4)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 6.


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