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Document 32012R0519
Commission Regulation (EU) No 519/2012 of 19 June 2012 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l’allegato I Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l’allegato I Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 159 del 20.6.2012, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; abrogato da 32019R1021
20.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 519/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l’allegato I
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (1), in particolare l’articolo 14, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell’Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito «la convenzione»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2), nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (di seguito «il protocollo»), approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants — POP) della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution — CLRTAP) (3). |
(2) |
Nella sua 27a sessione, tenuta dal 14 al 18 dicembre 2009, l’organo esecutivo della CLRTAP ha deciso di aggiungere al protocollo l’esaclorobutadiene (4), i naftaleni policlorurati (in appresso «PCN») e le paraffine clorurate a catena corta (5) (in appresso «SCCP»). |
(3) |
Alla luce delle decisioni adottate dalla CLRTAP, è necessario aggiornare l’allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 850/2004 al fine di includervi le tre nuove sostanze elencate nel protocollo. |
(4) |
Nell’Unione europea l’immissione sul mercato e l’uso delle SCCP sono limitati in virtù dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Le restrizioni in vigore nell’Unione per le SCCP concernono soltanto due usi, pertanto il loro campo d’applicazione è assai più limitato di quello delle restrizioni per le SCCP stabilite con la decisione dell’organo esecutivo della CLRTAP. Di conseguenza il presente regolamento deve ampliare l’ambito delle restrizioni per le SCCP nell’Unione, vietandone la produzione, l’immissione in commercio e l’uso, con l’eccezione di due usi in deroga. |
(5) |
Il limite dell’1 % stabilito nel presente regolamento per le SCCP non va inteso come un’attuazione del concetto di contaminante in tracce non intenzionale, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 850/2004. È necessaria una valutazione scientifica più approfondita prima che la Commissione possa avere un’opinione chiara sul livello che corrisponde a un contaminante in tracce non intenzionale per le SCCP. |
(6) |
Le deroghe per le SCCP devono essere eventualmente subordinate all’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili. La Commissione deve continuare a riesaminare dette deroghe e a verificare la disponibilità di sostanze o tecnologie alternative più sicure. |
(7) |
In occasione della sua quinta riunione, dal 25 al 29 aprile 2011, la conferenza delle parti contraenti della convenzione ha stabilito con la decisione SC-5/3 (7) di aggiungere l’endosulfan nell’elenco dei POP da eliminare a livello mondiale, con alcune eccezioni. |
(8) |
Alla luce della decisione SC-5/3, è necessario aggiornare l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 850/2004 al fine di includervi l’endosulfan. Tuttavia, l’endosulfan è stato oggetto della decisione 2005/864/CE della Commissione, del 2 dicembre 2005, concernente la non iscrizione dell’endosulfan nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (8). L’endosulfan deve pertanto essere inserito nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 850/2004, senza prevedere deroghe in quanto tutte le deroghe ammesse dalla decisione SC-5/3 concernono l’uso di questa sostanza come prodotto fitosanitario. |
(9) |
Occorre precisare che il divieto di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/2004 non si applica agli articoli contenenti endosulfan, esaclorobutadiene, PCN o SCCP, prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima di tale data, fino a sei mesi dopo la sua entrata in vigore. |
(10) |
È inoltre necessario precisare che il divieto di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/2004 non si applica agli articoli contenenti endosulfan, esaclorobutadiene, PCN o SCCP già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima di tale data. |
(11) |
Occorre adattare al progresso tecnologico il riferimento alle norme CEN attualmente in corso di elaborazione con riguardo all’acido perfluorottano sulfonato e ai suoi derivati (PFOS), per consentire l’uso di altri metodi di analisi con lo stesso livello di efficacia. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (9), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
(2) GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.
(3) GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35.
(4) Decisione 2009/1.
(5) Decisione 2009/2.
(6) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(7) SC-5/3 recante iscrizione dell’endosulfan tecnico e dei relativi isomeri.
(8) GU L 317 del 3.12.2005, pag. 25.
(9) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato nel seguente modo:
1) |
La parte A è così modificata:
|
2) |
Nella parte B sono aggiunte le seguenti voci:
|
(1) Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.»