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Document 32012R0398

Regolamento di esecuzione (UE) n. 398/2012 del Consiglio, del 7 maggio 2012 , recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese

GU L 124 del 11.5.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/398/oj

11.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 398/2012 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2012

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 435/2004 (2) il Consiglio, in seguito a un’inchiesta antidumping, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato») e dell’Indonesia («l’inchiesta iniziale»). In seguito a un riesame in previsione della scadenza il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 (3), un dazio antidumping definitivo per un ulteriore periodo di cinque anni. Le misure sono state fissate al livello del dumping e consistono in dazi antidumping specifici. Per quanto riguarda la RPC l’aliquota del dazio per i produttori cinesi menzionati individualmente varia da 0 a 0,11 EUR/kg mentre l’aliquota del dazio residuo istituito sulle importazioni degli altri produttori ammonta a 0,26 EUR/kg («dazi in vigore»).

1.2.   Domanda di riesame

(2)

Productos Aditivos S.A., unico produttore di ciclamato di sodio dell’Unione europea e denunziante nell’inchiesta iniziale («il denunziante»), ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale («il presente riesame») a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La richiesta riguarda unicamente il profilo del dumping in relazione alla Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. («la GT Enterprise» o «la società interessata»), parte del gruppo Rainbow Rich («il gruppo di società interessato» o «il gruppo Rainbow» o «il Rainbow»), uno dei produttori cinesi menzionati individualmente nell’inchiesta iniziale. Il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei prodotti della GT Enterprise ammonta a 0,11 EUR/kg e il dazio applicabile alle importazioni delle altre società produttrici del gruppo di società interessato ammonta a 0,26 EUR/kg (dazio residuo).

(3)

Il denunziante ha fornito prove sufficienti a dimostrare che le misure attualmente in vigore non sono più sufficienti a contrastare il dumping pregiudizievole.

1.3.   Apertura di un riesame intermedio parziale

(4)

Avendo determinato, dopo aver sentito il comitato consultivo, che la richiesta conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4) il 17 febbraio 2011 l’apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all’esame del dumping per quanto riguarda la GT Enterprise.

1.4.   Prodotto in esame e prodotto simile

(5)

Il prodotto oggetto del riesame è il ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e classificato attualmente nel codice NC ex 2929 90 00 («il prodotto in esame»).

(6)

La presente inchiesta ha dimostrato, come le inchieste precedenti, che il prodotto in esame originario della RPC e venduto all’Unione è identico in termini di caratteristiche fisiche e chimiche e di impieghi al prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dell’Indonesia, scelta come paese di riferimento nel presente riesame. Si è pertanto concluso che i prodotti venduti sul mercato interno in Indonesia e quelli venduti dal gruppo di società interessato sul mercato dell’Unione sono prodotti simili a termini dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.5.   Parti interessate

(7)

La Commissione ha informato ufficialmente il denunziante, la società interessata e i rappresentanti del paese interessato dell’apertura del presente riesame. Poiché è stata prevista la scelta dell’Indonesia come possibile paese di riferimento, la Commissione ha inoltre informato dell’apertura del procedimento i produttori di tale paese.

(8)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere motivi particolari per chiedere un’audizione.

(9)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione ha inviato un questionario al gruppo di società interessato e ha ricevuto risposta da cinque società del gruppo Rainbow entro il termine fissato. [Dato che il gruppo Rainbow è attualmente costituito da due società produttrici (una delle quali è la GT Enterprise), da un fornitore di materia prima, da una società — attualmente inattiva — in precedenza coinvolta nella produzione del prodotto in esame e da un rivenditore a Hong Kong, il riesame ha riguardato le attività dell’intero gruppo]. La Commissione ha inviato inoltre questionari ai produttori in Indonesia. Un produttore indonesiano si è mostrato disposto a fornire informazioni per il presente riesame e ha dato una risposta parziale al questionario.

(10)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per l’analisi relativa al trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, al trattamento individuale nonché alla determinazione del dumping. La Commissione ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società appartenenti al gruppo di società interessato:

Golden Time Enterprises (Shenzhen) Co. Ltd., Shenzhen, RPC, (GT Enterprise),

Jintian Industrial (Nanjing) Co. Ltd., Nanjing, RPC,

Golden Time Chemical (Jiangsu) Co. Ltd., Jiangsu, RPC,

Nanjing Jinzhang Industrial Co. Ltd., Nanjing, RPC,

Rainbow Rich Ltd., Hong Kong.

1.6.   Periodo dell’inchiesta di riesame

(11)

L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo che va dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(12)

Nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato a norma dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base, per quei produttori per i quali sia stata accertata la rispondenza ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento. Brevemente, e solo per comodità di riferimento, si riportano di seguito in forma sintetica i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, che le imprese richiedenti devono dimostrare di rispettare:

le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze di mercato e senza significative interferenze statali; i costi dei principali mezzi di produzione riflettono nel complesso i valori di mercato,

i documenti contabili delle imprese sono soggetti a una revisione contabile indipendente, di applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità,

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato,

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità,

le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(13)

Il gruppo di società interessato ha richiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, e ha presentato i moduli di richiesta per i quattro produttori stabiliti nella Repubblica popolare cinese. La Commissione ha raccolto e verificato presso le sedi delle società tutte le informazioni riportate nelle richieste e considerate necessarie.

(14)

Con il presente riesame si è accertato che la situazione della società interessata è cambiata rispetto all’inchiesta iniziale. È stato constatato che la GT Enterprise non soddisfa più tutti i criteri per il TEM. Il gruppo Rainbow è stato inoltre ampliato e ristrutturato rispetto alla situazione riscontrata nell’inchiesta iniziale. Neppure le altre società del gruppo che hanno presentato i moduli di richiesta hanno potuto dimostrare di soddisfare i criteri per il TEM.

(15)

Per quanto riguarda il primo criterio, relativo alle decisioni in materia di politica commerciale e all’interferenza statale, è stato appurato che l’amministrazione locale ha il potere di interferire nell’assunzione e nel licenziamento del personale di una delle società del gruppo. L’amministrazione locale è inoltre uno dei principali azionisti della società che produce materie prime. Sono stati rilevati indizi di una significativa interferenza statale nelle attività e decisioni di questa società, nel costo del lavoro nonché nella fornitura di materie prime alla società (elettricità, acqua) e da parte della società stessa alle società collegate. Ad esempio lo stato azionista ha fornito personale esterno alla società a condizioni che quest’ultima non è stata in grado di precisare. La società è inoltre costantemente in perdita a causa della vendita della materia prima a prezzi anormalmente bassi alle società collegate senza nessuna forma di compensazione, ad esempio sotto forma di distribuzione degli utili. Mediante l’accumulazione di tali perdite il produttore di materie prime di proprietà dello stato ha influenzato le decisioni delle società collegate relative all’acquisto di materie prime per la produzione di ciclamato di sodio. È stato possibile infine rilevare l’influenza e l’interferenza da parte di un ente pubblico locale nelle decisioni di finanziamento e di investimento di un’altra società del gruppo.

(16)

Per quanto riguarda il secondo criterio, relativo alla contabilità, l’inchiesta ha dimostrato che i documenti contabili di tutte le società del gruppo di società interessato non sono in linea con le norme internazionali: sono stati infatti rilevati numerosi errori e lacune contabili gravi non riportati dai revisori dei conti.

(17)

Per quanto riguarda il terzo criterio, sono state rilevate distorsioni derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato consistenti nella realizzazione gratuita di investimenti in infrastrutture per una delle società del gruppo. La stessa società ha goduto di condizioni favorevoli per la locazione del suolo che utilizza. Le altre società del gruppo non sono state in grado di dimostrare di aver acquisito i diritti di utilizzo del suolo a titolo oneroso e/o per un corrispettivo che riflettesse il valore di mercato. Una società non è stata infine in grado di dimostrare di aver corrisposto per determinati attivi a essa trasferiti un corrispettivo in denaro o comunque un prezzo che riflettesse il valore di mercato.

(18)

Risultano infine rispettati il quarto e il quinto criterio in quanto è stato verificato che le società sono soggette a una normativa in materia fallimentare e di proprietà che garantisce stabilità e certezza del diritto. Le conversioni valutarie sono state effettuate al tasso di cambio ufficiale pubblicato dalla Bank of China o a un tasso correlato a quest’ultimo.

(19)

Al gruppo di società interessato e al denunziante è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito ai suddetti risultati dell’inchiesta. Il denunziante non ha presentato osservazioni, il gruppo di società interessato ha invece contestato diversi punti. Alcune di queste osservazioni sono state ribadite dopo la comunicazione delle considerazioni e dei fatti in base ai quali si proponeva di istituire misure definitive. I più importanti commenti ricevuti sono descritti nei considerando che seguono.

(20)

Il gruppo Rainbow ha sostenuto in primo luogo che la Commissione ha imposto illegalmente l’obbligo di dimostrare nuovamente il possesso dei requisiti per l’ottenimento del TEM: il TEM era infatti stato accordato al gruppo nell’ambito dell’inchiesta iniziale e del riesame in previsione della scadenza e sarebbe quindi stato violato l’obbligo giuridico di applicare la stessa metodologia per i riesami e per l’inchiesta iniziale. Esso ha sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che le circostanze fossero cambiate in modo tale da giustificare l’applicazione di un metodo diverso da quello dell’inchiesta iniziale. A suo parere molte questioni identificate dalla Commissione come nuove erano già presenti nel periodo dell’inchiesta iniziale. Le nuove conclusioni dell’inchiesta non sarebbero pertanto relative a nuove circostanze ma consisterebbero soltanto in una diversa interpretazione della stessa situazione.

(21)

Va osservato che, contrariamente a quanto sostiene il gruppo Rainbow, lo stesso metodo è stato applicato sia nell’inchiesta iniziale che nel presente riesame e si è tenuto debitamente conto del fatto che talune circostanze sono cambiate dopo l’inchiesta iniziale. Anche se l’argomentazione del gruppo Rainbow fosse corretta per quanto riguarda alcune circostanze che non sono in effetti mutate rispetto a quelle riscontrati dall’inchiesta iniziale, in particolare le condizioni dell’accordo per l’utilizzo del suolo stipulato della GT Enterprise, è necessario tenere conto di quanto segue. Il presente riesame ha riscontrato ulteriori circostanze che, sebbene fossero già presenti all’epoca dell’inchiesta iniziale, non erano state rivelate dalla GT Enterprise, come ad esempio il fatto che l’amministrazione locale abbia il potere di approvare l’assunzione e il licenziamento del personale della società. La situazione della società si è inoltre modificata rispetto all’inchiesta iniziale per quanto riguarda il secondo criterio: è stato riscontrato nel presente riesame che durante il PIR la GT Enterprise non ha prodotto una documentazione contabile chiara, sottoposta a una revisione indipendente in linea con le norme internazionali di applicazione in ogni caso.

(22)

Il gruppo Rainbow ha spiegato in seguito che ritiene di aver fatto presente il potere dell’amministrazione locale di approvare l’assunzione e il licenziamento del personale mettendo a disposizione nell’inchiesta iniziale lo stesso statuto prodotto ai fini del presente riesame. La traduzione di tale documento fornita dal gruppo Rainbow sia durante l’inchiesta iniziale che nel presente riesame è tuttavia incompleta: non rivela infatti i poteri conferiti dallo statuto all’amministrazione locale.

(23)

Il gruppo Rainbow ha inoltre argomentato che il regime del TEM è stato introdotto per i paesi con un’economia in transizione, ad esempio dal vecchio sistema a economia non di mercato verso un’economia di mercato. Sarebbe pertanto illogico richiedere a una società avente in precedenza diritto al TEM di fornire in un riesame intermedio elementi di prova sufficienti a dimostrare di possedere ancora i requisiti richiesti. Va osservato a tal proposito che non vi è nulla nel regolamento di base che supporti tale interpretazione e che impedisca l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, nei riesami avviati a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Tale argomentazione è stata quindi respinta.

(24)

Il gruppo Rainbow eccepisce inoltre che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), la decisione in merito alla concessione del TEM deve essere raggiunta entro tre mesi dall’inizio dell’inchiesta. Lo stesso Rainbow riconosce che il superamento del termine non è di per sé sufficiente a inficiare i risultati dell’inchiesta, ma pone altresì in evidenza che i servizi della Commissione avevano a disposizione tutte le informazioni necessarie a calcolare il margine di dumping quando sono state comunicate le risultanze relative al TEM. L’argomentazione del Rainbow non tiene tuttavia conto del fatto che sebbene la Commissione — per motivi di efficienza amministrativa — abbia raccolto e verificato contemporaneamente tutte le informazioni necessarie relative al gruppo di società interessato, essa non aveva a sua disposizione le informazioni relative al paese di riferimento per determinare il margine di dumping se il TEM non fosse stato accordato. Le informazioni relative al valore normale nel paese di riferimento sono infatti state fornite alla Commissione solo dopo che le risultanze relative al TEM erano state comunicate al Rainbow. La tempistica della decisione in merito alla concessione del TEM non ha potuto avere pertanto alcun impatto sul suo contenuto. Alla luce di quanto precede, l’argomentazione è respinta perché infondata.

(25)

Per quanto riguarda il primo criterio, è stata fatta l’osservazione che la possibilità teorica dell’influenza statale o del controllo statale non comporta necessariamente l’esistenza di un’interferenza reale e significativa a termini dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c). Il Rainbow ha citato ripetutamente una sentenza del Tribunale di primo grado (5) per argomentare che il controllo statale non implica necessariamente l’interferenza dello Stato perché questo «porta ad escludere, per principio, le società controllate dallo Stato dal beneficio del SEM, indipendentemente dal contesto di fatto, giuridico ed economico concreto in cui esse operano». Il Rainbow sostiene inoltre che dover dimostrare l’impossibilità che lo Stato interferisca nelle politiche commerciali comporterebbe un onere di prova irragionevole per le società che richiedono il TEM e argomenta poi che bisognerebbe dimostrare che l’azione dello Stato abbia reso le decisioni della società incompatibili con la logica di mercato per concludere che il primo criterio non sia stato rispettato.

(26)

La presente inchiesta ha dimostrato, contrariamente alle affermazioni sopra riportate del gruppo Rainbow, un’interferenza significativa e specifica dello Stato nelle operazioni di varie società del gruppo. Nel caso della società del gruppo nella quale l’assunzione e il licenziamento del personale sono sottoposti all’approvazione dell’amministrazione locale, le stesse regole di funzionamento interno della società, cioè lo statuto societario, prevedono esplicitamente il potere dello Stato di interferire nelle decisioni operative. Nel caso di un’altra società del gruppo è stato rilevato che il partner statale influenza la società in modo incompatibile con la logica di mercato. In primo luogo il partner statale ha fornito la maggior parte del capitale societario senza che questo fosse rispecchiato nella sua quota di proprietà dell’azienda. Le operazioni della società sono inoltre sempre state in perdita, cosa che ha nuociuto principalmente al partner statale a causa del capitale da questo investito. Infine, lo stesso partner statale ha subito continue perdite a causa della fornitura alla società del gruppo di fattori produttivi quali acqua ed elettricità a prezzi inferiori a quelli di mercato, forniture per le quali non risultano ricevute di pagamento.

(27)

Per quanto riguarda la constatazione di interferenza statale nelle decisioni di finanziamento e di investimento di un’altra società del gruppo si sostiene che non siano corrette le conclusioni di fatto della Commissione in relazione a un prestito e alle sue condizioni. La Commissione dispone tuttavia di prove, raccolte durante la verifica effettuata, che un ente pubblico locale ha dato istruzioni alla società di contrarre un prestito non correlato con le proprie operazioni commerciali. La società sostiene che le decisioni finanziarie sono state prese come favore all’ente pubblico e non per un obbligo, e che la transazione in questione non avrebbe comportato rischi per la società grazie alla possibilità di recuperare la somma impiegata scontandola dalle fatture emesse dall’ente per servizi pubblici. Le prove raccolte dalla Commissione mostrano che il diritto di utilizzo del suolo della società è stato usato indirettamente come garanzia nella transazione finanziaria e pertanto la società sopporta un rischio significativo. Tale diritto di utilizzo del suolo è stato acquisito tramite lo stesso ente pubblico al quale la società afferma di aver fatto soltanto un favore. L’affermazione che sarebbe stata possibile una compensazione attraverso il mancato pagamento per i servizi pubblici dimostra la mancata comprensione delle norme fondamentali della contabilità (compensazione) e contraddice la successiva affermazione della società che l’interferenza su tali operazioni finanziarie non implica l’interferenza «sulle decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi» come previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c). Le decisioni di investimento sono inoltre chiaramente e significativamente influenzate dall’ente pubblico poiché nel contratto di utilizzo del suolo della società sono stabiliti dei requisiti specifici sull’investimento da effettuare e tali requisiti vanno oltre le leggi locali di zonizzazione, contrariamente a quanto suggerito dalla società stessa. Pertanto è respinta l’argomentazione che l’influenza statale nelle decisioni di finanziamento e di investimento non si configuri come un’interferenza a termini dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c).

(28)

Per quanto riguarda la società del gruppo che produce una delle materie prime necessarie alla produzione del ciclamato di sodio, è stato argomentato che le deficienze nei processi decisionali della società e nella sua situazione finanziaria avrebbero un impatto molto limitato perché la materia prima prodotta da questa società rappresenta soltanto il 10 % del costo di produzione del ciclamato di sodio. Poiché la Commissione è stata in grado di calcolare la differenza tra il prezzo di vendita remunerativo della materia prima e il prezzo di vendita effettivamente praticato, la società suggerisce che sarebbe più appropriato adeguare i costi della materia prima piuttosto che non accordare il TEM. Lo scopo della valutazione ai fini del TEM è tuttavia di accertare che i mezzi di produzione riflettano i valori di mercato e che le decisioni in materia commerciale siano prese in risposta ai segnali di mercato. Va notato che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, richiede esplicitamente che il costo dei principali mezzi di produzione rifletta nel complesso i valori di mercato quale condizione per l’ottenimento del TEM, senza fare nessun riferimento alla possibilità di adeguare i costi dei principali mezzi di produzione ove distorti. L’argomentazione va quindi respinta.

(29)

La società sostiene che i prezzi anormalmente bassi pagati per l’energia elettrica, l’acqua e il costo del lavoro non siano da tenere in considerazione in quanto si tratta di fattori produttivi non di primaria importanza il cui costo ammonta complessivamente a circa il 14 % del costo totale di produzione delle materie prime. L’argomentazione è stata respinta: tali costi sono infatti considerati, individualmente o cumulativamente, sufficientemente significativi da avere un impatto sui costi totali della società. Per quanto riguarda il costo del lavoro va inoltre osservato che non è stato possibile effettuare una verifica completa perché la società non è stata in grado di fornire contratti o altra documentazione. Non è stato pertanto possibile accertare la corrispondenza di tali costi con i valori di mercato.

(30)

Riguardo al secondo criterio, si è sostenuto che la Commissione abbia ignorato il principio dell’importanza relativa secondo il quale le omissioni o errate misurazioni di voci sono rilevanti solo se in grado di influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio; si è sostenuto inoltre che il revisore dei conti non deve necessariamente riportare le carenze irrilevanti.

(31)

Contrariamente a quanto sostenuto dal gruppo la contabilità delle società presentava gravi carenze rispetto ai principi contabili fondamentali (si veda il paragrafo seguente per ulteriori chiarimenti). In secondo luogo, la richiesta di documenti contabili chiari ai fini del TEM non ha lo scopo di consentire a un utente di adottare le decisioni economiche, ma di garantire che i rendiconti finanziari forniscano un quadro fedele dei ricavi, dei costi ecc. L’obiettivo dell’inchiesta ai fini del TEM è stabilire se i conti sono tenuti e sottoposti a revisione contabile in linea con i principi contabili internazionali.

(32)

Il gruppo Rainbow contesta l’affermazione che le sue società non abbiano rispettato elementi delle norme IAS e dei principi contabili menzionati nell’inchiesta ai fini del TEM quali il principio di competenza, la rappresentazione fedele delle operazioni e la compensazione, la continuità delle attività, la classificazione corretta delle voci di bilancio, la rilevazione delle perdite, la presenza di sole transazioni e registrazioni di carattere commerciale nei conti, la classificazione e l’ammortamento corretti delle spese, il rispetto delle norme IAS e/o delle GAAP cinesi relative al riconoscimento del valore e all’ammortamento degli attivi. Le suddette violazioni delle norme IAS sono state individuate analizzando le informazioni fornite dal gruppo nel formulario di richiesta del TEM, e tali risultanze sono state oggetto di verifica presso le sedi delle società. Le argomentazioni addotte dalle società su questo tema dopo la comunicazione delle risultanze relative al TEM non sono tali da giustificare un cambiamento della conclusione che, per quanto riguarda questi aspetti, le società non soddisfano il secondo criterio.

(33)

Per quanto riguarda il terzo criterio, il gruppo Rainbow sostiene che la realizzazione gratuita di investimenti infrastrutturali a favore di una società è una normale attività finalizzata ad attrarre investimenti anche nelle economie di mercato, e che l’impatto di questa sovvenzione sulla situazione finanziaria della società nel PIR sia stato trascurabile. Il fatto che una società possa evitare pagamenti per lo sviluppo di infrastrutture e al tempo stesso benefici di un prezzo di locazione inusitatamente basso per la stessa proprietà non rispecchia tuttavia le condizioni di economia di mercato. Questa prestazione ha avuto d’altra parte un impatto diretto sulla situazione finanziaria della società di produzione e sulla sua capacità di prendere decisioni in risposta a tendenze del mercato.

(34)

La Commissione ha accettato le argomentazioni del gruppo per quanto riguarda i diritti di utilizzo del suolo della GT Enterprise, come indicato nel considerando 21. Gli argomenti presentati per quanto riguarda i diritti di utilizzo del suolo da parte delle altre società non sono stati tuttavia tali da modificare le conclusioni poiché in un caso la società stessa riconosce di non aver pagato l’importo concordato per tale diritto. In un altro caso relativo ai diritti di utilizzo del suolo il gruppo Rainbow sostiene che i prezzi dei terreni in tale regione siano cresciuti notevolmente ed è pertanto normale che, dopo la data di acquisizione, il valore della proprietà sia cresciuto notevolmente in pochi anni. Gli elementi di prova presentati dalla società sono tuttavia relativi agli aumenti del prezzo degli immobili residenziali nella regione e pertanto irrilevanti. Il Rainbow ha infine sostenuto che l’approccio della Commissione, che chiede una prova diretta che la società abbia pagato un prezzo che riflette il valore di mercato, impone un onere di prova irragionevole. L’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, prevede tuttavia esplicitamente che la richiesta di trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato deve «contenere prove sufficienti in ordine al fatto che il produttore opera in condizioni di economia di mercato». L’argomentazione ha dovuto quindi essere respinta.

(35)

Il gruppo Rainbow contesta il rilievo relativo al trasferimento di attivi a una società senza un corrispettivo monetario o comunque a prezzi che riflettessero i valori di mercato in base al fatto che la società ha cessato la produzione nel PIR. La società aveva effettivamente sospeso la produzione ma stava continuando a vendere la propria produzione residua sul mercato interno, rendendo di conseguenza indispensabile anche per questa società la valutazione ai fini del TEM per accertare che non vi fossero distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato che potessero incidere sui prezzi.

(36)

Si ritiene pertanto che la GT Enterprise non soddisfi il primo e il secondo criterio per ottenere il TEM, la Jintian Industrial (Nanjing) Ltd. il secondo e il terzo, la Golden Time Chemical (Jiangsu) Ltd e la Nanjing Jinzhang Industrial Ltd. non soddisfino il primo, il secondo e il terzo. Se una società collegata coinvolta nella produzione e nella vendita del prodotto in esame non può beneficiare del TEM, il TEM non può essere concesso all’intero gruppo di società collegate. Considerato dunque che tutte le società valutate ai fini del TEM non hanno soddisfatto individualmente i criteri del caso si conclude che non può essere accordato il TEM al gruppo Rainbow. Viste le circostanze dopo aver sentito il comitato consultivo è stato negato il TEM al gruppo di società interessato.

2.2.   Trattamento individuale (TI)

(37)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, è istituito un dazio unico a livello nazionale, se del caso, per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di detto articolo, tranne nel caso in cui le società siano in grado di dimostrare che soddisfano tutti i criteri enunciati nell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Per comodità di riferimento si riportano di seguito, in forma sintetica, i criteri in questione:

nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti,

i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente,

la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza, oppure deve essere dimostrato che la società è sufficientemente libera dall’ingerenza dello Stato,

le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato,

l’ingerenza dello Stato non è tale da consentire l’elusione dei dazi qualora si concedano aliquote di dazio diverse ai singoli esportatori.

(38)

I due produttori esportatori del gruppo che hanno esportato il ciclamato di sodio durante il PIR hanno richiesto il TI. Poiché le altre società del gruppo Rainbow non esportano il prodotto in esame non è stato necessario effettuare una valutazione ai fini del TI. In base alle informazioni disponibili e controllate nel corso delle visite di verifica è emerso che questi due produttori esportatori rispondevano ai requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, e pertanto poteva essere accordato loro il TI.

2.3.   Dumping

2.3.1.   Paese di riferimento

(39)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito di un paese terzo a economia di mercato (paese di riferimento).

(40)

Nell’avviso di apertura la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare l’Indonesia (paese di riferimento nell’inchiesta iniziale) come paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.

(41)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito alla scelta del paese di riferimento.

(42)

La Commissione ha cercato la collaborazione dei produttori indonesiani. Lettere e questionari sono stati inviati a tutte le società note. Soltanto un produttore tra i numerosi contattati ha presentato le informazioni necessarie per determinare il valore normale e ha accettato di collaborare parzialmente al riesame. Poiché la società non ha potuto accettare una visita di verifica presso la propria sede, la Commissione ha analizzato la completezza e la coerenza delle informazioni fornite. Le informazioni sono state ritenute sufficienti e affidabili per la determinazione del valore normale e il produttore indonesiano ha fornito i necessari chiarimenti richiesti dalla Commissione. Le informazioni utilizzate sono state sottoposte a un controllo incrociato con le informazioni fornite nella domanda di riesame.

(43)

L’inchiesta ha stabilito che in Indonesia esiste un mercato competitivo per il prodotto simile.

(44)

L’inchiesta ha inoltre dimostrato che il volume di produzione del produttore indonesiano che ha collaborato supera notevolmente il 5 % del volume delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nell’Unione, pertanto la produzione è da considerare rappresentativa in termini di volume. Per quanto riguarda la qualità, le specifiche e le norme tecniche del prodotto simile in Indonesia, non è stata rilevata alcuna differenza generale significativa rispetto ai prodotti cinesi. Il mercato indonesiano è stato quindi considerato sufficientemente rappresentativo per la determinazione del valore normale.

(45)

Va osservato che, secondo quanto risulta alla Commissione, non vi sono altri impianti di produzione nel mondo oltre ai produttori noti in Spagna, RPC e Indonesia.

(46)

Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che l’Indonesia costituisce un paese di riferimento appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base.

2.3.2.   Determinazione del valore normale

(47)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base alle informazioni ricevute dal produttore del paese di riferimento come precisato più avanti. Va osservato che il produttore indonesiano è stato oggetto di una precedente inchiesta relativa alle importazioni di ciclamato di sodio originarie dell’Indonesia (6). I dati forniti ora dalla società nella risposta al questionario sono stati ritenuti affidabili e costituiscono una solida base per stabilire il valore normale ai fini della presente inchiesta. Infatti sia i prezzi medi di vendita che il costo medio di produzione hanno seguito una tendenza analoga in linea con l’evoluzione del costo medio delle materie prime. Questa tendenza ha potuto inoltre essere confermata da un’analoga evoluzione del costo medio delle materie prime osservata nel mercato dell’Unione.

(48)

Le vendite del prodotto simile realizzate dal produttore indonesiano sul mercato interno sono risultate rappresentative in termini di volume rispetto al prodotto in esame esportato nell’Unione dal gruppo di società interessato nella RPC.

(49)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dal produttore del paese di riferimento identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nell’Unione. Il tipo di prodotto standard del produttore indonesiano è risultato essere direttamente comparabile.

(50)

Per ciascun tipo di prodotto standard venduto dal produttore del paese di riferimento sul suo mercato interno e ritenuto direttamente comparabile al tipo di prodotto esportato nell’Unione si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo particolare di ciclamato di sodio sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume complessivo delle vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il PI corrispondeva al 5 % o più del volume totale delle vendite del tipo comparabile esportato verso l’Unione dal gruppo di società interessato.

(51)

È stato inoltre verificato se le vendite sul mercato interno potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali stabilendo per il tipo di prodotto standard la percentuale delle vendite remunerative effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta. Poiché il volume delle vendite remunerative del prodotto simile per tipo di prodotto rappresentava più dell’80 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo e il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite interne effettuate per il tipo in esame durante il periodo dell’inchiesta senza considerare se tali vendite fossero o no remunerative.

(52)

Nella determinazione del valore normale per il tipo di prodotto che non era stato venduto sul mercato interno dal produttore del paese di riferimento è stata utilizzata la media ponderata dei prezzi di vendita del tipo di prodotto standard, dopo gli adeguamenti per le differenze tra i due tipi di prodotto.

2.3.3.   Prezzo all’esportazione

(53)

Tutti i produttori esportatori del gruppo di società interessato hanno effettuato vendite all’esportazione verso l’Unione tramite la società commerciale collegata situata al di fuori dell’Unione. Il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi del prodotto venduto nell’Unione dalla società commerciale collegata, ossia a un acquirente indipendente, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili.

2.3.4.   Confronto

(54)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati effettuati adeguamenti per tenere debitamente conto delle differenze che influenzano i prezzi e la loro comparabilità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza sono stati operati, se del caso e in base a prove verificate, adeguamenti per le differenze nei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, spese accessorie e credito.

2.3.5.   Margine di dumping

(55)

Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione per tutti i produttori esportatori conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(56)

Dal confronto è emerso un margine di dumping del 14,2 %, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

2.4.   Carattere duraturo del mutamento delle circostanze

(57)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è esaminato se le circostanze che avevano portato alla determinazione dell’attuale margine di dumping fossero cambiate e se tale cambiamento fosse di carattere duraturo.

(58)

Le risultanze attuali sono basate sul rifiuto della richiesta di TEM al gruppo di società interessato nel presente riesame, mentre nell’inchiesta iniziale il TEM era stato accordato alla GT Enterprise, società parte del gruppo di società interessato. Le circostanze che hanno portato a raggiungere conclusioni diverse sono dovute in primo luogo al fatto che nel presente riesame sono state oggetto dell’inchiesta quattro società del gruppo, mentre nell’inchiesta iniziale lo era stata soltanto la GT Enterprise. Il gruppo è stato di recente ampliato e riorganizzato con considerevoli investimenti e non vi è alcuna indicazione circa il fatto che questa situazione possa cambiare nel prossimo futuro. In secondo luogo, per quanto riguarda la GT Enterprise, si è accertato che la pratica di non mantenere un insieme chiaro di documenti contabili sottoposto a revisione in linea con i principi contabili internazionali è prassi consolidata, e nulla indica che questa situazione sia destinata a cambiare in futuro. Lo statuto di tale società, che consente l’interferenza dello Stato, è in vigore ormai da tempo e non vi sono indicazioni di una modifica nel futuro. Viste le circostanze si ritiene che la mancanza di requisiti per il TEM del gruppo sia di carattere duraturo.

(59)

Inoltre, per quanto riguarda il prezzo all’esportazione, l’inchiesta ha messo in luce una certa stabilità nelle politiche di prezzo del gruppo di società interessato su un periodo più lungo, poiché il prezzo del prodotto in esame praticato nell’Unione e in altri paesi terzi non è significativamente diverso e ha avuto lo stesso andamento tra il 2007 e il PIR. Ciò corrobora la conclusione che il margine di dumping ricalcolato avrà con tutta probabilità carattere duraturo.

(60)

Si ritiene pertanto dimostrato dall’inchiesta che vi siano poche probabilità che la struttura e il comportamento del gruppo di società interessato, comprese le circostanze che hanno portato all’apertura del presente riesame, evolvano in un prossimo futuro in modo tale da inficiare le conclusioni del presente riesame. Si è dunque concluso che il cambiamento delle circostanze è di natura duratura e che l’applicazione della misura al suo livello attuale non è più sufficiente a compensare il dumping.

3.   MODIFICA DELLE MISURE ANTIDUMPING

(61)

Tenuto conto delle conclusioni relative all’incremento del dumping e del carattere duraturo del mutamento delle circostanze si ritiene che le misure in vigore non siano più sufficienti per contrastare il dumping pregiudizievole. È pertanto opportuno che le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC siano modificate per quanto riguarda la GT Enterprise e lo stesso dazio sia applicato all’altro produttore esportatore del gruppo, modificando in tal senso detto regolamento.

(62)

Non è possibile determinare alcun margine di pregiudizio individuale nell’attuale riesame, poiché questo è limitato all’esame del dumping relativamente alla GT Enterprise e alle società collegate del gruppo. Il margine di dumping stabilito nel presente riesame è stato pertanto confrontato al margine di pregiudizio fissato nell’inchiesta iniziale. Poiché quest’ultimo è superiore al margine di dumping riscontrato nel presente riesame, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo per il gruppo di società interessato al livello del margine di dumping riscontrato nel presente riesame.

(63)

Si ritiene che il dazio antidumping modificato debba assumere la stessa forma dei dazi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010. Per garantire l’efficacia delle misure e scoraggiare le manipolazioni del prezzo si è ritenuto opportuno istituire dazi in forma di un importo specifico al chilo. Di conseguenza, il dazio antidumping da istituire sulle importazioni del prodotto in esame prodotto e venduto all’esportazione verso l’Unione dal gruppo di società interessato, calcolato sulla base del margine di dumping stabilito nel presente riesame ed espresso come importo specifico al chilo, deve essere di 0,23 EUR al chilo.

4.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(64)

Il gruppo di società interessato e le altre parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base alle quali si intendeva proporre la modifica delle misure antidumping in vigore.

(65)

Il gruppo Rainbow ha presentato osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni definitive. Tali osservazioni si riferivano soprattutto al ritiro della denuncia nell’inchiesta in corso relativa alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitata a due produttori esportatori cinesi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited («il Fang Da group») («il procedimento parallelo») (7). Il Rainbow sostiene che il ritiro della denuncia nel procedimento parallelo dovrebbe, a rigor di logica e giuridicamente, comportare anche la cessazione delle misure antidumping nei confronti degli altri produttori nella RPC o, almeno, la chiusura dell’attuale riesame riguardo al gruppo Rainbow.

(66)

Esso chiede la cessazione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 sostenendo che, in assenza di qualsiasi conclusione relativa al fatto che le importazioni della Fang Da non fossero oggetto di dumping e/o causa di pregiudizio, il principio di non discriminazione di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, impone la cessazione delle misure antidumping istituite. A sostegno dell’argomentazione il gruppo Rainbow fa riferimento a precedenti regolamenti del Consiglio in cui riesami intermedi simultanei relativi alle importazioni da alcuni paesi sono stati chiusi senza istituzione di misure a seguito della mancata istituzione di misure in inchieste antidumping riguardanti le importazioni degli stessi prodotti da altri paesi [LAEC (8), prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati (9)]. È da notare tuttavia che tali casi si riferiscono a inchieste che coinvolgevano vari paesi e in cui il principio di non discriminazione è stato applicato nei confronti delle importazioni provenienti da paesi diversi. In secondo luogo, in tali casi l’applicazione delle misure nei confronti di alcuni paesi è cessata perché nei confronti di altri paesi tali misure non sono state istituite a causa della mancata adozione della proposta da parte del Consiglio entro i termini prescritti (LAEC, prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati). Sebbene dunque per rispettare il principio di non discriminazione sia stato necessario chiudere i procedimenti relativi a misure antidumping nei procedimenti simultanei relativi ai casi citati, tali casi non sono rilevanti ai fini del presente riesame. Un ulteriore riferimento all’approccio adottato per il «glutammato monosodico (10)» riguarda un caso in cui il denunziante intendeva ritirare la denuncia relativa alle importazioni dal Brasile sebbene queste risultassero essere state oggetto di dumping. In tale caso è stato previsto di non accettare il ritiro della denuncia sulla base della conclusione che adottare misure contro gli altri paesi in assenza di misure contro il Brasile sarebbe stato discriminatorio.

(67)

Le due situazioni sono inoltre molto diverse. Nel procedimento parallelo la denuncia è stata ritirata e si è concluso che tale ritiro non fosse contrario all’interesse dell’Unione. Nel presente riesame la richiesta non è stata ritirata ed è stato riscontrato un aumento del dumping praticato dal gruppo Rainbow. Un aumento del dazio per tale società non si configura pertanto come discriminazione.

(68)

Il gruppo di società interessato ha chiesto anche che il ritiro della denuncia comporti la chiusura dell’attuale riesame per il gruppo Rainbow perché i due procedimenti sono stati aperti sulla base dello stesso documento procedurale, si riferiscono allo stesso periodo di inchiesta e nella denuncia il denunziante ha considerato insieme il Fang Da group e il gruppo Rainbow a tutti i fini pratici.

(69)

In secondo luogo, il gruppo Rainbow ha sostenuto che nonostante l’inchiesta nei confronti del Fang Da group sia stata avviata a norma dell’articolo 5 del regolamento di base, l’inchiesta relativa alle importazioni del Fang Da group e il riesame intermedio riguardante le importazioni del gruppo Rainbow sono in sostanza, giuridicamente e a tutti i fini pratici, lo stesso procedimento. Infine esso afferma che l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, avendo creato la distinzione tra procedimenti e inchieste, è da interpretarsi nel senso che sebbene per il Fang Da group sia stato istituito un dazio pari a zero a seguito dell’inchiesta iniziale, tale gruppo rimane soggetto al procedimento. Per questo motivo, il ritiro della denuncia relativa alle importazioni del Fang Da group dovrebbe, a giudizio del gruppo Rainbow, comportare anche la chiusura del presente riesame.

(70)

È da osservare a questo proposito che il documento presentato dal denunziante è costituito sia dalla denuncia relativa all’inchiesta antidumping a norma dell’articolo 5 del regolamento di base che dalla richiesta di riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Esso conteneva in effetti prove sufficienti per giustificare l’apertura di due procedimenti distinti. La Commissione ha infatti avviato l’inchiesta a norma dell’articolo 5 e il riesame intermedio con due avvisi di apertura distinti. L’inchiesta antidumping a norma dell’articolo 5 del regolamento di base e il riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, sono pertanto due procedimenti diversi.

(71)

Il gruppo Rainbow ha presentato ulteriori argomentazioni relative ai possibili motivi del ritiro della denuncia. Poiché tali argomentazioni sono ipotetiche e non pertinenti esse non possono essere prese in considerazione e sono state quindi respinte.

(72)

Il gruppo Rainbow ha infine affermato che la Commissione ha manifestamente violato il suo diritto di avere dieci giorni di tempo per presentare osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni definitive in quanto ha avuto comunicazione di una versione non riservata della lettera relativa al ritiro della denuncia sette giorni prima del termine per la presentazione delle osservazioni.

(73)

Come spiegato nel considerando 70 l’inchiesta a norma dell’articolo 5, alla quale si riferisce la lettera di informazione sul ritiro della denuncia ricevuta dal gruppo Rainbow, è un procedimento distinto dal presente riesame. Il gruppo Rainbow era parte interessata nel riesame a norma dell’articolo 5 e solo per questo motivo a esso è stato notificato il ritiro della denuncia. Tale lettera di notifica non faceva parte della comunicazione delle conclusioni definitive nel presente riesame. Il gruppo Rainbow ha avuto 30 giorni di tempo per presentare osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni definitive del presente procedimento. Il suo diritto di disporre di tempo sufficiente per presentare osservazioni non è pertanto stato violato.

(74)

In sintesi, le osservazioni ricevute non sono state tali da modificare le conclusioni di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 è così modificata sostituendo la voce che segue:

Paese

Società

Aliquota del dazio (EUR al chilogrammo)

Codice addizionale TARIC

«Repubblica popolare cinese

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., Shanglilang, Zona industriale di Cha Shan, Buji town, Shenzhen City, provincia di Guangdong, Repubblica popolare cinese

0,11

A473»

con la seguente:

Paese

Società

Aliquota del dazio (EUR al chilogrammo)

Codice addizionale TARIC

«Repubblica popolare cinese

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., Shanglilang, Zona industriale di Cha Shan, Buji town, Shenzhen City, provincia di Guangdong, Repubblica popolare cinese Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd., No. 90-168, Fangshui Road, Chemical Industry Zone, Nanjing, provincia di Jiangsu, Repubblica popolare cinese

0,23

A473»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 1.

(3)  GU L 140 dell’8.6.2010, pag. 2.

(4)  GU C 50 del 17.2.2011, pag. 6.

(5)  Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd./Consiglio, causa T-498/04, Racc. 2009 pag. II-1969, punto 92.

(6)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 (GU L 140 dell’8.6.2010, pag. 2).

(7)  GU C 50 del 17.2.2011, pag. 9.

(8)  GU L 22 del 27.1.2000, pag. 1, considerando 134 e 135.

(9)  GU L 294 del 17.9.2004, pag. 3.

(10)  GU L 264 del 29.9.1998, pag. 1.


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