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Document 32012R0060

Regolamento di esecuzione (UE) n. 60/2012 del Consiglio, del 16 gennaio 2012 , che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario, fra l’altro, della Russia

GU L 22 del 25.1.2012, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/60/oj

25.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 22/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 60/2012 DEL CONSIGLIO

del 16 gennaio 2012

che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario, fra l’altro, della Russia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 172/2008 (2) («il regolamento iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario, tra l’altro, della Russia. Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem la cui aliquota è compresa tra il 17,8 % ed il 22,7 %. L’inchiesta che ha portato all’elaborazione del presente regolamento sarà definita in seguito «l’inchiesta iniziale».

1.2.   Domanda di riesame

(2)

Il 30 novembre 2009 la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («il riesame intermedio»). La richiesta, presentata da un produttore esportatore della Russia, Joint Stock Company (JSC) Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant e dalla società collegata Joint Stock Company (JSC) Kuznetsk Ferroalloy Works (denominati entrambi «il richiedente»), si limitava all’esame del dumping per quanto riguarda il richiedente. L’aliquota del dazio antidumping applicabile al richiedente ammonta al 22,7 % ed è basata sul margine di dumping del richiedente.

(3)

Nella domanda il richiedente ha sostenuto che, per quanto lo riguarda, le circostanze alla base dell’istituzione delle misure in vigore erano mutate e che il mutamento intervenuto è di natura permanente.

(4)

Il richiedente ha fornito prove dirette del fatto che, per quanto lo riguarda, non è più necessario continuare ad applicare la misura al livello attuale per eliminare il dumping. Secondo le informazioni fornite unitamente alla domanda, dal confronto tra i prezzi applicati dal richiedente sul mercato interno e i suoi prezzi all’esportazione nell’Unione risulta che il margine di dumping è notevolmente inferiore all’attuale livello della misura.

1.3.   Apertura di un riesame

(5)

Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che sussistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio, la Commissione ha deciso di avviare un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, vertente unicamente sull’esame del dumping per quanto riguarda il richiedente. Il 27 ottobre 2010 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3) (avviso di apertura) e ha avviato un’inchiesta.

1.4.   Prodotto in esame e prodotto simile

(6)

Il prodotto oggetto del riesame intermedio è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ovvero ferrosilicio originario della Russia, attualmente classificato alle voci NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90.

(7)

Il prodotto fabbricato e venduto in Russia e quello esportato nell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e gli stessi usi, e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.5.   Parti interessate

(8)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura del riesame intermedio l’industria dell’Unione, il richiedente e le autorità del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

(9)

La Commissione ha inviato questionari al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e ha effettuato sopralluoghi di verifica presso le sedi seguenti:

Joint Stock Company JSC Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant («CHEM»), Chelyabinsk, Russia,

Joint Stock Company JSC Kuznetsk Ferroalloy Works («KF»), Kuznetsk, Russia,

e

RFA International LP («RFAI»), Mishawaka, USA & Nieuwdorp Zld, Paesi Bassi.

1.6.   Periodo dell’inchiesta

(10)

L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2009 e il 30 settembre 2010 («periodo dell’inchiesta ai fini del riesame» o «PIR»).

2.   CARATTERE PERMANENTE DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

2.1.   Introduzione

(11)

Innanzitutto si rammenta che, secondo la giurisprudenza della Corte (4), quando le istituzioni UE valutano la necessità di prorogare le misure in vigore nell’ambito di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, esse hanno un ampio margine di discrezione, che comprende l’opzione di effettuare una valutazione prospettiva della strategia dei prezzi dell’esportatore interessato. In tale contesto le istituzioni devono esaminare le argomentazioni del richiedente secondo le quali il mutamento della sua situazione è di natura permanente, e giustificherebbe quindi una riduzione o addirittura l’abolizione del dazio.

(12)

Il richiedente ha affermato che il mutamento delle circostanze poteva essere ragionevolmente definito di natura permanente e che pertanto il livello delle misure doveva essere ridotto o le misure abrogate per quanto concerne il richiedente, dato che era improbabile che nel futuro prevedibile vi sarebbe stato un riemergere delle importazioni oggetto di dumping in quanto tali o a livelli simili a quelli stabiliti dall’inchiesta iniziale.

2.2.   Il richiedente stava ancora effettuando dumping sul mercato dell’UE durante il PIR?  (5)

(13)

Prima di replicare alle varie argomentazioni del richiedente in merito alla natura permanente (a suo avviso) del mutamento delle circostanze, è utile innanzitutto descrivere le considerazioni delle istituzioni relative alla questione se il richiedente possa ancora aver effettuato dumping sul mercato dell’UE durante il PIR.

2.2.1.   Valore normale

(14)

Per determinare il valore normale si è in primo luogo stabilito se il volume totale delle vendite sul mercato interno del prodotto simile da parte della società ad acquirenti indipendenti fosse rappresentativo in rapporto al volume totale delle sue vendite all’esportazione verso l’Unione. In conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite interne sono considerate rappresentative quando il loro volume totale corrisponde ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del prodotto in esame nell’Unione. Il volume totale delle vendite della società del prodotto simile sul mercato interno è risultato rappresentativo.

(15)

Per ciascun tipo di prodotto venduto dalla società sul mercato interno e ritenuto direttamente comparabile al tipo di prodotto esportato nell’Unione, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume complessivo delle vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti durante il PIR corrispondeva almeno al 5 % del volume complessivo delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nell’Unione.

(16)

Si è inoltre esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto potessero essere considerate come effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata la proporzione di vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti effettuate ottenendo profitto per ciascun tipo esportato del prodotto in esame nel corso di ognuno dei periodi.

(17)

Per i tipi di prodotto per i quali oltre l’80 % (in volume) delle vendite sul mercato interno era effettuato a un prezzo superiore al costo di produzione e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come media ponderata dei prezzi effettivi di tutte le vendite, remunerative o meno, del tipo in questione sul mercato interno.

(18)

Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l’80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo, o la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata del prezzo delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto effettuate durante ognuno dei periodi.

(19)

Quando non è stato possibile utilizzare, per determinare il valore normale, i prezzi di un particolare tipo di prodotto venduto dalla società sul mercato interno, il valore nomale è stato costruito come disposto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(20)

Per calcolare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, gli importi corrispondenti alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono stati stabiliti, secondo l’articolo 2, paragrafo 6, parte introduttiva, del regolamento di base, sulla base dei dati reali riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte della società.

2.2.2.   Prezzo all’esportazione

(21)

Le vendite all’esportazione della società verso l’Unione sono effettuate tramite la filiale svizzera della sua società collegata RFAI che, durante il PIR, ha svolto tutte le funzioni di importatore per quanto concerne le merci immesse in libera pratica nell’Unione, ovvero quelle di un importatore collegato.

(22)

Il prezzo all’esportazione è quindi stato stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, ovvero sulla base dei prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti ad un acquirente indipendente, adeguati per tener conto di tutte le spese sostenute dal momento dell’importazione fino alla rivendita, nonché di un margine ragionevole per le SGAV e i profitti. In assenza di nuove informazioni sui profitti fornite da importatori indipendenti, si è utilizzata la stessa percentuale di profitto utilizzata nell’inchiesta iniziale, ovvero il 6 %.

(23)

Il richiedente ha affermato che la RFAI dovrebbe essere trattata come parte della stessa ed unica entità economica e che, di conseguenza, calcolando i prezzi all’esportazione non andrebbero effettuate detrazioni per le SGAV e i profitti della RFAI.

(24)

Tale argomentazione non può essere accolta per le seguenti ragioni:

i due produttori esportatori hanno ciascuno il proprio reparto esportazioni,

RFAI è ampiamente coinvolta nell’attività internazionale del gruppo (assistenza ai clienti, logistica e calendario delle consegne, acquisto di beni strumentali e materie prime fondamentali ecc.),

la filiale svizzera di RFAI svolge tutte le funzioni che vengono normalmente svolte da un importatore collegato nell’UE,

RFAI vende ferrosilicio a nome proprio e per proprio conto ad acquirenti indipendenti nell’UE e altrove,

RFAI intrattiene una relazione di acquisto-vendita con i due produttori collegati russi KF e CHEM,

ogni società elabora la propria relazione finanziaria e non esiste una relazione finanziaria consolidata, e

ogni società presenta la propria dichiarazione dei redditi alle rispettive autorità.

Di conseguenza l’argomentazione secondo la quale, nel calcolo del prezzo all’esportazione, non andrebbero effettuate detrazioni per le SGAV e i profitti è respinta. Le osservazioni del richiedente su tale punto, in risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive, saranno discusse al seguente punto 2.3.

(25)

Il richiedente ha anche sostenuto che non si dovrebbe detrarre il dazio antidumping quando si calcola il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, dato che il dazio è debitamente rispecchiato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione. Per quanto concerne tale affermazione, dall’inchiesta risulta che la media ponderata dei prezzi di rivendita del ferrosilicio nell’Unione è aumentata rispetto ai prezzi dell’inchiesta iniziale e che i prezzi di rivendita all’esportazione attuali sono superiori di oltre il 22,7 % ai prezzi dell’inchiesta iniziale. Si può quindi concludere che il dazio antidumping è rispecchiato correttamente nei prezzi di rivendita del richiedente. Quest’argomentazione del richiedente è quindi accolta e, nel calcolo dei prezzi all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, non sono stati detratti i dazi antidumping.

2.2.3.   Confronto

(26)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Per effettuare un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, dei costi relativi al trasporto, all’assicurazione, alla movimentazione e al carico, al credito e alle commissioni, ove applicabile e giustificato, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

2.2.4.   Margine di dumping

(27)

Come previsto dall’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame. Il risultato del confronto ha dimostrato l’esistenza del dumping.

(28)

Per calcolare il margine di dumping le istituzioni, come nell’inchiesta iniziale, hanno osservato che CHEM e KF sono strettamente collegate. Come nell’inchiesta iniziale e secondo la prassi consueta delle istituzioni, per l’intero gruppo è stato calcolato un unico margine di dumping. Nel metodo applicato a tal fine per la comunicazione delle conclusioni definitive, l’importo del dumping è stato calcolato per ogni singolo produttore esportatore prima di stabilire una media ponderata del tasso di dumping per l’intero gruppo. Va osservato che tale metodologia era diversa da quella applicata nell’inchiesta iniziale, in cui il calcolo del dumping era stato effettuato riunendo tutti i dati pertinenti relativi alle vendite sul mercato nazionale, ai costi di produzione, alla redditività e alle vendite delle entità produttive nell’Unione. Il richiedente ha dichiarato che applicare tale metodologia sarebbe contrario all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Anche tale questione sarà trattata qui di seguito (punto 2.3).

2.3.   Analisi delle reazioni alla comunicazione delle conclusioni definitive riguardanti il margine di dumping durante il PIR

(29)

Il richiedente ha presentato varie osservazioni su taluni aspetti dei calcoli quali il costo di produzione, le SGAV, il margine di profitto, il valore normale e gli adeguamenti. Tali osservazioni sono state analizzate e, ove opportuno, gli errori di calcolo sono stati corretti. Di conseguenza le conclusioni definitive sono anch’esse state modificate.

(30)

Inoltre il richiedente ha chiesto alla Commissione di esprimere l’importo del dumping sulla base del valore cif da essa stessa costruito per la presente indagine, facendo quindi riferimento all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. La richiesta si basava sul fatto che il prezzo dichiarato alle autorità doganali è un prezzo di trasferimento, che forse sarebbe corretto a fini doganali, ma che non si dovrebbe utilizzare per il calcolo del dumping in procedimenti antidumping. Tale richiesta ha dovuto essere respinta perché la differenza tra il prezzo all’esportazione ed il valore normale, ovvero l’importo del dumping, va espressa sulla stessa base dell’importo poi utilizzato dalle autorità doganali per stabilire eventuali dazi da riscuotere. Si tratta infatti del valore cif dichiarato dal richiedente alle autorità doganali. Di conseguenza quest’ultimo valore è stato usati nei calcoli.

(31)

Per quanto riguarda il calcolo del costo di produzione, il richiedente ha contestato la strategia della Commissione di utilizzare il prezzo medio di acquisto da un fornitore indipendente di un articolo che costituisce una voce di costo principale, anziché il prezzo effettivamente pagato ad un fornitore collegato per la stessa voce di costo nella costruzione del valore normale. L’argomentazione ha dovuto essere respinta perché il prezzo applicato dal fornitore collegato era notevolmente inferiore al prezzo pagato per la stessa materia prima ad un fornitore indipendente. Tale prezzo non può quindi essere considerato un prezzo prevalente sul mercato. Di conseguenza questo elemento di costo ha dovuto essere adeguato.

(32)

Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive il richiedente ha obiettato che i costi di imballaggio non erano trattati in modo coerente nel confronto tra prezzi all’esportazione e valori normali. La questione è stata esaminata e, ove opportuno, gli errori di calcolo sono stati corretti.

(33)

Il richiedente ha presentato anche osservazioni sull’esclusione delle esportazioni di un particolare tipo di prodotto. Le vendite di tale tipo di prodotto nell’Unione costituivano meno del 5 % delle vendite del richiedente del prodotto in esame nell’Unione durante il PIR. Questo punto è stato respinto, dato che non erano state effettuate vendite di tale tipo di prodotto sul mercato interno, né era stato fornito un costo di produzione specifico. Poiché tale tipo di prodotto era stato esportato verso l’UE in piccoli quantitativi durante il PIR, si è ritenuto inappropriato costruire il valore normale sulla base dei costi di fabbricazione di altri tipi di prodotto, facendo adeguamenti per le differenze di prodotto.

(34)

Inoltre, e come spiegato sopra, in particolare per quanto riguarda due punti importanti del calcolo del margine di dumping, ovvero: i) la questione se CHEM, KF e RFAI costituiscano un’entità economica unica (6); e ii) il calcolo di un importo di dumping distinto per CHEM da un lato e per KF dall’altro (7), il richiedente ha fatto osservazioni dettagliate nella sua reazione alla comunicazione dei risultati definitivi.

(35)

In merito alla prima affermazione, in particolare sui punti trattati dal richiedente nella reazione alla comunicazione delle conclusioni definitive, si osserva quanto segue.

(36)

Il richiedente ha ribadito la sua posizione secondo la quale i due produttori esportatori e l’operatore commerciale collegato RFAI appartengono e sono controllati dagli stessi beneficiari e, di conseguenza, egli non avrebbe autonomia e seguirebbe semplicemente le istruzioni dei proprietari. Il richiedente ha riconosciuto tutti gli elementi elencati nel precedente considerando 24, ma non condivide l’analisi delle istituzioni in quanto essi non influiscono sul fatto se CHEM, KF e RFAI appartengano tutte alla stessa entità economica unica.

(37)

Le istituzioni respingono le osservazioni del richiedente. I criteri già elencati sopra, specialmente se considerati tutti insieme, sono ben fondati per motivare il rifiuto dell’argomentazione del richiedente. Tutti gli elementi elencati nel precedente considerando 24 indicano la struttura di un gruppo in cui tutte le società sono entità legali distinte in cui KF e CHEM svolgevano la funzione completa di produttori esportatori (funzione di produzione ed esportazione), mentre RFAI operava come importatore/operatore commerciale collegato nell’UE.

(38)

Per quanto riguarda la seconda argomentazione non è necessario adottare una posizione definitiva su tale questione nel contesto della presente inchiesta di riesame. Questo risulta dalla combinazione di due motivi. Innanzitutto, anche se l’argomentazione venisse accolta (unitamente, se del caso, alle argomentazioni di cui al precedente considerando 29) risulterebbe ancora che il richiedente ha effettuato dumping sul mercato UE, durante il PIR, ad un margine del 13 % circa. In secondo luogo, come spiegato di seguito, in ogni caso non esistono attualmente prove sufficienti per ritenere che il margine di dumping durante il PIR sia di natura permanente.

(39)

Nella sua reazione alla comunicazione delle conclusioni definitive l’industria dell’Unione ha obiettato che, in seguito all’inchiesta di riesame, il dazio sui prodotti del richiedente deve essere aumentato perché, supponendo che tutte le argomentazioni del richiedente vengano respinte, il margine di dumping constatato durante il PIR era più elevato del dazio applicabile. Tuttavia, siccome, come già spiegato, non vi sono prove sufficienti della natura permanente del mutamento delle circostanze, non vi sono motivi per modificare il dazio, né aumentandolo, né diminuendolo.

2.4.   Analisi della questione se il mutamento delle circostanze abbia natura permanente e giustifichi una riduzione o l’abolizione del dazio

(40)

Malgrado talune argomentazioni del richiedente, descritte sopra, siano state accolte, risulta comunque che egli ha effettuato dumping sul mercato UE durante il PIR, ad un margine del 13 % circa. Inoltre, come spiegato di seguito, in ogni caso non esistono prove sufficienti per ritenere che il margine di dumping durante il PIR sia di natura permanente.

(41)

L’argomentazione del richiedente secondo la quale il mutamento delle circostanze ha natura permanente si basa sui punti seguenti.

(42)

i)

Innanzitutto il richiedente ha fatto riferimento ai mutamenti della struttura delle vendite all’esportazione del gruppo i quali, unitamente alla prospezione di nuovi mercati di crescita, avrebbero contribuito all’aumento dei prezzi all’esportazione per il ferrosilicio e per tutti i mercati di esportazione, compresa l’UE, rispetto ai prezzi constatati durante l’inchiesta iniziale. Tuttavia il richiedente non ha fornito nessuna prova del legame tra la nuova struttura societaria, la prospezione di nuovi mercati di crescita e i prezzi più elevati sul mercato dell’UE. Nemmeno i risultati dell’inchiesta evidenziano tale collegamento. Al contrario i prezzi all’esportazione, pur essendo nettamente superiori nel PIR rispetto ai prezzi osservati durante il PI dell’inchiesta iniziale, sono stati estremamente variabili. Ad esempio, durante il PIR, la differenza tra il prezzo per tonnellata più basso e più alto di compravendita del modello più venduto sul mercato UE era superiore al 100 %. Una variabilità analoga è stata osservata sul mercato interno, ma l’andamento dei prezzi sul mercato UE non era comparabile a quello sul mercato interno. L’osservazione è valida anche per i dodici mesi precedenti il PIR, esaminati dettagliatamente nel quadro di una parallela inchiesta di restituzione. Infatti i prezzi delle esportazioni risultano aver seguito i prezzi sul mercato mondiale.

(43)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, il richiedente ha presentato argomentazioni simili. Tuttavia, ancora una volta non sono state fornite prove sufficienti. Si conclude pertanto che, attualmente, non vi sono prove sufficienti del fatto che tali prezzi di esportazione più elevati del richiedente non siano altro che la conseguenza dei prezzi prevalenti sul mercato (soprattutto UE) durante il PIR. In altre parole, non vi sono prove sufficienti che i mutamenti della struttura societaria d’esportazione del richiedente siano stati la causa di tali prezzi più elevati e che pertanto tali prezzi possano restare a livelli simili (o superiori) in futuro. In particolare, contrariamente a quanto intende affermare il richiedente, anche supponendo che la nuova struttura abbia reso il gruppo più efficiente, questo non significa che in futuro i suoi prezzi all’esportazione verso l’UE saranno elevati e non determineranno dumping.

(44)

ii)

In secondo luogo il richiedente ha dichiarato che i suoi prezzi all’esportazione verso altri mercati erano il linea con quelli applicati all’Unione o addirittura superiori. Erano stati effettuati notevoli investimenti per rifornire meglio altri mercati. Di conseguenza, una riduzione o l’eliminazione delle misure antidumping applicabili al richiedente non creerebbe un incentivo ad aumentare le esportazioni verso l’UE e/o a ridurre i loro prezzi.

(45)

Tale affermazione non può determinare l’abolizione o la riduzione delle misure in vigore. Si ricorda che, anche secondo lo stesso richiedente, durante il PIR egli stava ancora effettuando dumping. Inoltre lo stesso richiedente ha sottolineato che l’UE continua ad essere uno dei suoi mercati consueti. Questo è comprovato dal fatto che i quantitativi venduti dal richiedente nell’UE continuano ad essere molto ampi; se si confrontano i volumi delle vendite con il consumo dell’UE durante il PI dell’inchiesta iniziale (8), questi costituiscono una quota di mercato considerevole (tra il 5 ed il 20 %, la cifra esatta non può essere comunicata per motivi di riservatezza).

(46)

Dopo la comunicazione delle conclusioni il richiedente ha ribadito la propria posizione secondo cui le nuove opportunità di mercato si troverebbero altrove (India, Asia e Stati Uniti) e non nell’UE. Tuttavia il richiedente non ha fornito alcuna prova sostanziale a conferma delle proprie strategie di mercato. Il margine di dumping, tuttora esistente, durante il PIR, la mancanza di dati su altri mercati e la variabilità dei prezzi delle esportazioni sul mercato internazionale sono tutti elementi che non sostengono tale argomentazione che, pertanto, ha dovuto essere respinta.

(47)

iii)

In terzo luogo, secondo il richiedente, il mercato interno della Russia, contrassegnato da una notevole produzione d’acciaio, rimane uno dei suoi principali mercati e secondo le stime la domanda del prodotto simile in Russia crescerà. Anche i prezzi sul mercato interno e all’esportazione di ferrosilicio cresceranno molto più rapidamente dei costi di produzione. Il richiedente sarebbe quindi in grado di aumentare le vendite sul mercato nazionale, anche perché, secondo le sue affermazioni, vi sarebbe solo un altro produttore russo di ferrosilicio che, dopo il recente cambiamento di proprietà, produrrebbe prevalentemente per il consumo vincolato.

(48)

Anche supponendo che le suddette affermazioni siano vere, resta comunque il fatto che durante il PIR il richiedente stava effettuando dumping ad un margine notevole e a prezzi variabili. Inoltre, come già spiegato, considerando i volumi venduti dal richiedente all’UE durante il PIR, non se ne dedurrebbe un suo abbandono del mercato UE, né l’intenzione di farlo nel prossimo futuro.

(49)

Nelle sue osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni, il richiedente ha affermato che l’unica motivazione presentata nella comunicazione della Commissione per negare la pertinenza della crescente domanda sul mercato interno sarebbe la notevole entità del margine di dumping constatato. Il richiedente, pur riconoscendo molti dei punti fondamentali riguardanti il mercato russo, ha anche sostenuto che la Commissione non trae le conseguenze adeguate da tali argomentazioni.

(50)

Queste affermazioni hanno dovuto essere respinte. Innanzitutto, non solo i risultati relativi al dumping, ma anche quelli relativi ai volumi sono contrari a tale argomentazione. In secondo luogo le istituzioni osservano che la Commissione non ha riconosciuto nulla e che non sono stati forniti dati indipendenti e conclusivi a sostegno dell’affermazione che la domanda del prodotto in esame dovrebbe aumentare e che i prezzi all’esportazione del gruppo salirebbero più rapidamente del costo di produzione.

(51)

iv)

In quarto luogo, il richiedente ha precisato che i suoi siti di produzione di ferrosilicio in Russia hanno lavorato al massimo della capacità per anni, che non intende aumentare le sue capacità totali di produzione di ferrosilicio nel prossimo futuro e che non vi sono elementi che indicano il contrario.

(52)

Tuttavia è stato osservato un notevole recupero di capacità dopo la crisi finanziaria del 2009 ed il richiedente ha riferito in merito ad un’espansione delle capacità del 10 % - 20 % (valore fornito come fascia per motivi di riservatezza) rispetto al periodo precedente la crisi finanziaria del 2009.

(53)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, il richiedente ha osservato che non era opportuno confrontare la capacità di produzione successiva al PIR e quella durante il periodo di riferimento, dato che il richiedente aveva anticipato la crisi finanziaria del 2009 e quindi già ridotto la capacità di produzione. Quest’argomentazione non può essere accettata; confrontando con il 2007, e non con il 2009, quando le capacità erano al loro livello minimo, si può constatare un’espansione delle capacità indicate del 10-20 %. Inoltre la crisi finanziaria del 2009 non può già aver influito sulla capacità di produzione del richiedente del 2007.

2.5.   Conclusione: le prove della natura permanente del mutamento delle circostanze sono insufficienti

(54)

Esaminando le argomentazioni del richiedente relative alla natura permanente del mutamento delle circostanze, come riassunto finora, si conclude che non vi sono prove sufficienti che i mutamenti delle circostanze siano di natura durevole. Per i prezzi all’esportazione del richiedente, e quindi per il suo margine di dumping, permane la probabilità che continuino a oscillare seguendo, in particolare, l’andamento dei prezzi sul mercato mondiale. Dalle informazioni trasmesse dal richiedente risulta pertanto che talune circostanze mutate non possono essere considerate un’indicazione del fatto che la strategia dei prezzi da lui applicata durante il PIR sia permanente. Si conclude quindi che sarebbe prematuro e dunque ingiustificato ridurre l’aliquota del dazio in questo momento.

3.   IMPEGNI

(55)

Il richiedente, unitamente all’importatore collegato, ha offerto un impegno sui prezzi secondo quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(56)

L’esito dell’inchiesta ha confermato che il prezzo del prodotto è estremamente variabile. Come già indicato al precedente considerando 42, è risultato che i prezzi di vendita nell’Unione del richiedente hanno subito variazioni notevoli. Il prodotto non è quindi adatto ad un impegno di prezzo fisso. Anche se l’esportatore aveva proposto un meccanismo di indicizzazione, non è stato possibile stabilire una relazione tra la variabilità del prezzo del prodotto finito e la fonte di indicizzazione proposta, in particolare perché era anch’essa collegata al prodotto finito e si riferiva a prezzi influenzati dalle importazioni oggetto di dumping. L’indicizzazione proposta è stata di conseguenza ritenuta non adeguata.

(57)

Per quanto riguarda i rischi specifici della società è risultato che, vista la complessità della struttura societaria, il rischio di compensazione incrociata è molto elevato: prodotti diversi da quello in esame potrebbero essere venduti attraverso un operatore commerciale al di fuori dell’Unione ad un’altra filiale collegata in un paese terzo, per poi essere rivenduti all’Unione.

(58)

Infine, poiché esistono varie qualità del prodotto stesso, che viene prevalentemente importato alla rinfusa, le autorità doganali non sarebbero in grado di distinguere la specifica chimica (potenzialmente soggetta a prezzi minimi all’importazione) senza effettuare analisi per ogni operazione, il che renderebbe il monitoraggio molto oneroso, se non impraticabile.

(59)

L’offerta d’impegno è stata quindi respinta.

4.   CHIUSURA DEL RIESAME

(60)

In considerazione delle conclusioni relative al dumping nonché in assenza di prove a sostegno del carattere permanente del mutamento delle circostanze, si conclude che JSC Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant e la società collegata JSC Kuznetsk Ferroalloy Works devono continuare ad essere soggette al dazio al livello di cui al regolamento iniziale, ovvero 22,7 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario, tra l’altro, della Russia, aperto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è chiuso senza modifica del livello del dazio antidumping in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 55 del 28.2.2008, pag. 6.

(3)  GU C 290 del 27.10.2010, pag. 15.

(4)  Cfr. in particolare, causa T-143/06, MTZ Polyfilms Ltd contro Consiglio, Raccolta 2009, pag. II-4133.

(5)  Come sarà spiegato più avanti, il valore normale, il prezzo all’esportazione ed il loro confronto sono stati calcolati/effettuati per CHEM e KF separatamente. Per chiarire tale punto, il termine «società» viene talvolta usato al posto di «richiedente», dato che «richiedente», come indicato sopra, si riferisce congiuntamente a CHEM e a KF.

(6)  Cfr. considerando 23.

(7)  Cfr. considerando 27.

(8)  Le istituzioni utilizzano i dati sui consumi dell’UE durante il PI dell’inchiesta iniziale anziché durante il PIR. Questo accade perché, dato che il presente riesame è limitato all’analisi del dumping e non copre il pregiudizio, le istituzioni non hanno verificato i dati riguardanti il consumo dell’UE durante il PIR.


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