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Document 32012R0044
Council Regulation (EU) No 44/2012 of 17 January 2012 fixing for 2012 the fishing opportunities available in EU waters and, to EU vessels, in certain non-EU waters for certain fish stocks and groups of fish stocks which are subject to international negotiations or agreements
Regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012 , che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali
Regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012 , che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali
GU L 25 del 27.1.2012, p. 55–147
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/04/2012
27.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/55 |
REGOLAMENTO (UE) N. 44/2012 DEL CONSIGLIO
del 17 gennaio 2012
che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 43, paragrafo 3, del trattato stabilisce che il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca. |
(2) |
A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), le misure dell'Unione che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri dei consigli consultivi regionali. |
(3) |
Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o tipo di pesca e nel rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002. |
(4) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la revisione di contingenti per il capelin spettanti all'Unione nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze. |
(5) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dei limiti di cattura per determinati stock di specie a ciclo vitale breve, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla revisione dei TAC alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante la prima metà del 2012. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2). |
(6) |
Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi al dovere dell'Unione di adempiere ai propri obblighi internazionali, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili relativi alla revisione dei TAC di tali stock di specie dal ciclo vitale breve. |
(7) |
Alcuni TAC prevedono la possibilità per gli Stati membri di attribuire quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l’efficacia di un sistema di contingenti di cattura per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. I sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano invece per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle operazioni di cattura. Ai fini di una gestione razionale dei rigetti, un’attività di pesca pienamente documentata dovrebbe dar conto di tutte le operazioni effettuate in mare e non solo di quanto viene sbarcato in porto. Le condizioni da soddisfare perché gli Stati membri possano attribuire tali quantitativi supplementari dovrebbero pertanto includere l’utilizzo obbligatorio di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori. Ciò dovrebbe consentire di registrare nei dettagli le catture conservate a bordo e quelle rigettate in mare. Un sistema che si avvalga di osservatori umani operanti in tempo reale a bordo dei pescherecci risulterebbe meno efficiente, più costoso e meno affidabile. Attualmente l'uso di CCTV costituisce pertanto un prerequisito per l'efficace applicazione di regimi di riduzione dei rigetti quali la pesca pienamente documentata, a condizione che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3). |
(8) |
È opportuno che i TAC siano stabiliti sulla base di pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura e i consigli consultivi regionali interessati. |
(9) |
È opportuno che i TAC applicabili a stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i TAC per gli stock di sogliola nel Mare del Nord, di passera di mare nel Mare del Nord, di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (4), dal regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (5) (il «piano per il merluzzo bianco»), e dal regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (6). |
(10) |
Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell’abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, tenendo conto dei fattori inerenti ad ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull’evoluzione dello stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica. |
(11) |
Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (7), è necessario individuare gli stock soggetti alle varie misure ivi menzionate. |
(12) |
È necessario stabilire i massimali di sforzo per il 2012 conformemente agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008, all'articolo 9del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (8). |
(13) |
Sulla base del parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) è opportuno mantenere e rivedere un sistema di gestione del cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV. |
(14) |
Per alcune specie, ad esempio alcune specie di squali, anche un’attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la loro conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime. |
(15) |
Lo scampo è catturato insieme a varie altre specie nell’ambito di attività di pesca demersale multispecifica. In una zona situata a ovest dell’Irlanda, nota come Porcupine Bank, è stato raccomandato nei pareri scientifici di non aumentare le catture di questa specie nel 2012. Al fine di contribuire alla prosecuzione della ricostituzione dello stock, è opportuno limitare le possibilità di pesca, in determinate parti di tale zona e in determinati periodi, al prelievo di specie pelagiche con le quali lo scampo non è catturato. |
(16) |
Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (9), le Isole Færøer (10), la Groenlandia (11) e l'Islanda (12) l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Le consultazioni con le Isole Færøer non sono ancora terminate e si prevede che gli accordi per il 2012 con tale Stato saranno conclusi all'inizio del 2012. Analogamente, le consultazioni con l'Islanda proseguiranno nel 2012. Per evitare l'interruzione delle attività di pesca dell'Unione e consentire la necessaria flessibilità per la conclusione di tali accordi nel 2012, è opportuno che l'Unione stabilisca su base provvisoria le possibilità di pesca per gli stock oggetto degli accordi con l'Islanda e/o con le Isole Færøer. |
(17) |
Conformemente alle consultazioni fra Stati costieri in merito alla gestione dello sgombro, del melù, dell'aringa atlantico-scandinava e dell'eglefino del mare del Nord, l'Unione può autorizzare le navi UE a prelevare fino al 10 % in più del contingente ad essa assegnato, purché tali quantitativi pescati in eccesso siano detratti dal contingente dell'Unione per il 2013. Per converso, l'Unione può prelevare nel 2013 quantitativi inutilizzati corrispondenti a un massimo del 10 % del contingente assegnatole per il 2012. È opportuno consentire siffatta flessibilità agli Stati membri interessati nella gestione delle possibilità di pesca in questione, in particolare permettendo loro di optare per l'utilizzo di un contingente di flessibilità. |
(18) |
Le attività di pesca del merluzzo bianco svolte dall'Unione nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone CIEM I e IIB comportano tradizionalmente catture accessorie di eglefino. È pertanto necessario stabilire per tali attività limiti a dette catture accessorie che siano in linea con i livelli storici. |
(19) |
L'Unione è parte contraente di varie organizzazioni di gestione della pesca e collabora con altre organizzazioni in qualità di parte non contraente. Inoltre, in virtù dell'atto di adesione del 2003, gli accordi in materia di pesca precedentemente conclusi dalla Repubblica di Polonia, quali la convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering sono gestiti dall'Unione a decorrere dalla data di adesione della Polonia. Dette organizzazioni per la pesca hanno raccomandato l'introduzione di una serie di misure per il 2012, tra cui le possibilità di pesca per le navi UE. Tali possibilità di pesca dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione. |
(20) |
Nella sua 33a riunione annuale del 2011, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2012 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. Tali possibilità di pesca, che comprendono alcuni TAC e, nel caso del gamberello nella divisione 3M, un regime di ripartizione dello sforzo, devono essere attuate nel diritto dell'Unione. |
(21) |
Nella sua 82a riunione annuale del 2011, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. La IATTC ha inoltre adottato una risoluzione per la conservazione degli squali alalunga. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. |
(22) |
Nella sua riunione annuale del 2011 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato le tabelle di concordanza che fissano i contingenti modificati e indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti dell'ICCAT. A tale proposito l'ICCAT ha riconosciuto che, nel 2010, l'Unione ha sottoutilizzato il suo contingente per il pesce spada settentrionale e meridionale, il tonno obeso e l'alalunga. Per conformarsi agli adeguamenti dei contingenti dell'Unione stabiliti dall'ICCAT, è necessario che tale sottoutilizzazione delle possibilità di pesca sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione fissati nel presente regolamento in merito all'assegnazione annua dei TAC. Da detta riunione annuale sono scaturiti anche la modifica del piano di ricostituzione del marlin azzurro e del marlin bianco, la riduzione del contingente di marlin azzurro dell'Unione, il lieve aumento del contingente di marlin bianco dell'Unione e l'adozione di una raccomandazione dell'ICCAT sulla conservazione degli squali seta. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. |
(23) |
Nel corso della riunione annuale del 2011, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) non ha modificato le proprie misure relative alle possibilità di pesca quali attualmente attuate nel diritto dell'Unione. Le misure attualmente applicabili adottate dalla IOTC dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione. |
(24) |
I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) nelle acque d'altura del Pacifico meridionale (SPRFMO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie (comprendenti possibilità di pesca) volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo in tale zona fino all'istituzione della suddetta ORGP. Tali misure provvisorie sono state rivedute nell'ambito della seconda conferenza preparatoria per la commissione SPRFMO tenutasi a gennaio 2011 e saranno ulteriormente riviste nel corso della terza conferenza preparatoria per la commissione SPRFMO, prevista dal 30 gennaio al 3 febbraio 2012. Tali misure provvisorie sono volontarie e non giuridicamente vincolanti a norma del diritto internazionale. È tuttavia opportuno, in conformità agli obblighi internazionali di conservazione e cooperazione stabiliti dal diritto internazionale del mare, attuare le suddette misure nel diritto dell’Unione fissando un contingente complessivo per l’Unione e prevedendone la ripartizione tra gli Stati membri interessati. |
(25) |
Nella sua riunione annuale del 2011, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) non ha modificato i totali ammissibili di catture per l'austromerluzzo, il pesce specchio atlantico, i berici e il granchio rosso di fondale approvati per il 2011 e il 2012 nel corso della riunione annuale del 2010. Le misure attualmente applicabili adottate dalla SEAFO dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione. |
(26) |
Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e in conformità degli impegni internazionali assunti nell'ambito della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca per determinate specie di acque profonde. |
(27) |
L'ottava riunione annuale della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), prevista per il 2011, è stata rinviata al 2012. È tuttavia opportuno mantenere in vigore le misure di conservazione e di gestione attualmente applicabili fino a tale riunione annuale. |
(28) |
Nella riunione annuale del 2011 le parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering non hanno modificato le sue misure relative alle possibilità di pesca. Le misure attualmente in vigore dovrebbero essere attuate conformemente al diritto dell'Unione. |
(29) |
Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti ORGP e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR (commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico) va dal 1o dicembre al 30 novembre, e talune possibilità di pesca o divieti nell'ambito della zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2011, è opportuno che le relative disposizioni del presente regolamento si applichino a partire da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR. |
(30) |
Il 16 dicembre 2011 l'Unione ha fatto una dichiarazione nei confronti della Repubblica bolivariana del Venezuela («Venezuela») con la quale concede alle navi battenti bandiera venezuelana possibilità di pesca nelle acque UE nella zona economica esclusiva (ZEE) al largo della Guiana francese. Occorre fissare le possibilità di pesca di lutiani di cui il Venezuela dispone nelle acque dell'Unione. |
(31) |
L’utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi UE ai sensi del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (13), e in particolare agli articoli 33 e 34 concernenti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento. |
(32) |
Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2012, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2012, e di disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica come indicato nel considerando 29. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. |
(33) |
Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell’Unione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) |
limiti di cattura per il 2012; |
b) |
limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2012 al 31 gennaio 2013; |
c) |
possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2011 al 30 novembre 2012 per determinati stock nella zona regolamentata dalla convenzione CCAMLR; e |
d) |
possibilità di pesca per i periodi stabiliti all'articolo 27 per determinati stock nella zona della convenzione IATTC. |
3. Il presente regolamento stabilisce altresì possibilità di pesca provvisorie per alcuni stock e gruppi di stock ittici soggetti a consultazioni in materia di pesca con paesi terzi. Le possibilità di pesca definitive sono stabilite conformemente al trattato una volta concluse tali consultazioni.
4. Alcune possibilità di pesca di cui all'allegato I restano non assegnate e gli Stati membri non possono accedervi fino a quando non siano state stabilite possibilità di pesca definitive a norma del paragrafo 3.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
a) |
alle navi UE; |
b) |
alle navi dei paesi terzi operanti nelle acque UE. |
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«nave UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione; |
b) |
«nave di un paese terzo», un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese; |
c) |
«acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d'oltremare e ai territori elencati nell’allegato II del trattato; |
d) |
«totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno; |
e) |
«contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo; |
f) |
«acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato; |
g) |
«apertura di maglia», l’apertura di maglia delle reti da pesca determinata conformemente al regolamento (CE) n. 517/2008 (14). |
Articolo 4
Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a) |
zone CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare), le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (15); |
b) |
«Skagerrak», la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese; |
c) |
«Kattegat», la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen; |
d) |
zone Copace (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale), le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 (16); |
e) |
zone NAFO (Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale), le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 (17); |
f) |
«zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale), la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (18); |
g) |
«zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico), la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (19); |
h) |
«zona della convenzione CCAMLR» (commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico), la zona geografica specificata nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 (20); |
i) |
«zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali), la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (21); |
j) |
«zona della convenzione IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano), la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (22); |
k) |
«zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale), la zona geografica d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (23), e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca; |
l) |
«zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale), la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (24); |
m) |
«acque d'altura del Mare di Bering», la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati che si affacciano sul Mare di Bering. |
TITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI UE
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 5
TAC e loro ripartizione
1. I TAC per le navi UE operanti nelle acque UE o in determinate acque non appartenenti all’UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell’allegato I.
2. Le navi UE sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 14 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 (25) e nelle relative disposizioni di applicazione.
3. La Commissione rivede i contingenti per il capelin spettanti all'Unione nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV sulla base del TAC e della sua assegnazione all'Unione stabiliti dalla Groenlandia conformemente all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro e al relativo protocollo.
4. Alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2012, i TAC fissati nell'allegato I per gli stock di seguito indicati possono essere riveduti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2:
a) |
lo stock di cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa, IIIa e della sottozona CIEM IV in conformità dell'allegato IIB del presente regolamento; |
b) |
lo stock di busbana norvegese e le catture accessorie connesse nella sottozona CIEM IIIa e nelle acque UE della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV; |
c) |
lo stock di spratto e le catture accessorie connesse nelle acque UE della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV. |
5. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi al dovere dell'Unione di adempiere ai propri obblighi internazionali, la Commissione rivede i TAC stabiliti all'allegato I per gli stock di cui al paragrafo 4 del presente articolo mediante atti di esecuzione direttamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 3. Gli atti suddetti restano in vigore per il periodo di attuazione del presente regolamento e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2012.
Articolo 6
Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate
1. Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I. I quantitativi supplementari non superano un limite complessivo stabilito nell’allegato I ed espresso come percentuale del contingente assegnato a tale Stato membro.
2. I quantitativi supplementari di cui al paragrafo 1 possono essere concessi solo alle seguenti condizioni:
a) |
la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori, che registrino tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo; |
b) |
il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non è superiore al 75 % dei rigetti stimati per il tipo di nave cui essa appartiene, e in ogni caso non rappresenta un aumento del quantitativo attribuito alla nave superiore al 30 %; |
c) |
tutte le catture degli stock rilevanti per i quali sono stati assegnati quantitativi supplementari effettuate dalla nave in questione sono imputate al quantitativo totale ad essa attribuito; |
In deroga alla lettera b), uno Stato membro può eccezionalmente assegnare alla nave battente la sua bandiera quantitativi supplementari che corrispondono a più del 75 % dei rigetti stimati per il tipo di nave cui appartiene la nave interessata, a condizione che:
i) |
i rigetti stimati per il tipo di nave siano inferiori al 10 %; |
ii) |
sia possibile dimostrare che includere tale tipo di nave è importante per valutare le potenzialità del sistema di CCTV per finalità di controllo; |
iii) |
il limite complessivo del 75 % dei rigetti stimati non sia superato per tutte le navi che partecipano alle prove. |
3. Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 2, revoca immediatamente l’assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2012.
4. Prima di procedere all’assegnazione dei quantitativi supplementari di cui al paragrafo 1, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a) |
elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate; |
b) |
specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti; |
c) |
capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi; |
d) |
i rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante; |
e) |
quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2011 dalle navi partecipanti. |
5. La Commissione può chiedere che la valutazione dei rigetti stimati per il tipo di nave di cui al paragrafo 2, lettera b), sia sottoposta a un organo scientifico consultivo per esame. In mancanza di una valutazione di conferma, lo Stato membro interessato informa per iscritto la Commissione riguardo alle misure adottate per garantire che le navi interessate rispettino le condizioni relative ai rigetti stimati fissate nel paragrafo 2, lettera b).
Articolo 7
Flessibilità nella gestione di taluni stock
1. Per taluni stock di cui all'allegato I uno Stato membro può optare per un aumento del 10 % del contingente inizialmente assegnatogli nell'allegato I. Lo Stato membro notifica siffatta decisione alla Commissione. All'atto di tale notifica il contingente aumentato è considerato il contingente assegnato allo Stato membro in questione.
2. I quantitativi prelevati nel 2012 nell'ambito di siffatto contingente aumentato che eccedono il contingente iniziale sono detratti nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2013 allo Stato membro in questione.
3. I quantitativi non prelevati nell'ambito del contingente iniziale, fino a un massimo del 10 % di esso, sono aggiunti nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2013 allo Stato membro in questione.
Articolo 8
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente:
a) |
se le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure |
b) |
se le catture rientrano in una quota a disposizione dell’UE che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell’UE non è ancora esaurita. |
Articolo 9
Limitazioni dello sforzo di pesca
Dal 1o febbraio 2012 al 31 gennaio 2013, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui all'allegato IIA si applicano alla gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nelle seguenti zone:
a) |
lo Skagerrak; |
b) |
la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; |
c) |
la sottozona CIEM IV; |
d) |
le acque UE della divisione CIEM IIa; e |
e) |
la divisione CIEM VIId. |
Articolo 10
Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde
1. L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002 (26), che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso per la pesca di stock di acque profonde, si applica all'ippoglosso nero. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.
2. Gli Stati membri garantiscono che, nel 2012, i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.
Articolo 11
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:
a) |
gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; |
b) |
le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008; |
c) |
gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; |
d) |
i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; |
e) |
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
2. Salvo se diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.
Articolo 12
Periodi di divieto della pesca
1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1o maggio al 31 luglio 2012: brosmio, molva azzurra e molva.
2. Ai fini del presente articolo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
Punto |
Latitudine |
Longitudine |
1 |
52° 27′ N |
12° 19′ O |
2 |
52° 40′ N |
12° 30′ O |
3 |
52° 47′ N |
12° 39,600′ O |
4 |
52° 47′ N |
12° 56′ O |
5 |
52° 13,5′ N |
13° 53,830′ O |
6 |
51° 22′ N |
14° 24′ O |
7 |
51° 22′ N |
14° 03′ O |
8 |
52° 10′ N |
13° 25′ O |
9 |
52° 32′ N |
13° 07,500′ O |
10 |
52° 43′ N |
12° 55′ O |
11 |
52° 43′ N |
12° 43′ O |
12 |
52° 38,800′ N |
12° 37′ O |
13 |
52° 27′ N |
12° 23′ O |
14 |
52° 27′ N |
12° 19′ O |
3. In deroga al paragrafo 1, il transito nel Porcupine Bank detenendo a bordo le specie di cui a detto paragrafo è consentito a norma dell’articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 13
Divieti
1. Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
a) |
squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque UE e fuori dell’UE; |
b) |
smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque, fatto salvo ove diversamente disposto nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 43/2012 (27) |
c) |
squadro (Squatina squatina) nelle acque UE; |
d) |
razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X; |
e) |
razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X; e |
f) |
pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII. |
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Articolo 14
Trasmissione dei dati
Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.
CAPO II
Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi
Articolo 15
Autorizzazioni di pesca
1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.
2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca definite nell'allegato III sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia, non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III.
CAPO III
Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca
Articolo 16
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso
1. Il numero di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate UE autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell'allegato IV.
2. Il numero di navi UE per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell’allegato IV.
3. Il numero di navi UE dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell'allegato IV.
4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 4 dell'allegato IV.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell'allegato IV.
6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell'allegato IV.
Articolo 17
Condizioni complementari relative al contingente di tonno rosso assegnato nell'allegato ID
Oltre al periodo di divieto previsto all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 302/2009, la pesca del tonno rosso con reti da circuizione è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dal 15 aprile al 15 maggio 2012.
Articolo 18
Pesca ricreativa e sportiva
Nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano un contingente specifico di tonno rosso alla pesca ricreativa e sportiva.
Articolo 19
Squali
1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus).
2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.
3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5. È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
Articolo 20
Divieti e limiti di cattura
1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.
Articolo 21
Pesca sperimentale
1. Nel 2012 solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Se tali Stati membri intendono partecipare alle suddette attività di pesca, lo notificano al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque entro il 1o giugno 2012.
2. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
3. Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.
Articolo 22
Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2012/2013
1. Durante la campagna di pesca 2012/2013 possono pescare il krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano al segretariato della CCAMLR, a norma dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, e alla Commissione, e comunque entro il 1o giugno 2012:
a) |
l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C; |
b) |
la configurazione della rete, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte D. |
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
3. Uno Stato membro che intende pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notifica la sua intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la sua bandiera al momento della notifica oppure battenti la bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede battano la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.
4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
a) |
dati esaustivi relativi alla nave/alle navi sostitutive, comprese le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004; |
b) |
un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno. |
5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi di navi per praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) della CCAMLR.
Articolo 23
Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona della convenzione IOTC
1. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.
2. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.
3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di un trasferimento le navi che figurano nell'elenco delle navi che praticano le attività di pesca INN (navi INN) di un'ORGP.
5. Per tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i tetti massimi di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani suddetti.
Articolo 24
Squali
1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Articolo 25
Pesca pelagica — Limitazione della capacità
Gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2012 al livello totale di 78 610 tsl nella zona suddetta, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.
Articolo 26
Pesca pelagica — TAC
1. Solo gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell'articolo 25, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.
2. Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la stazza lorda, delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di cui al presente articolo.
3. Ai fini del controllo delle attività di pesca di cui al presente articolo, entro il quindicesimo giorno del mese seguente gli Stati membri inviano alla Commissione, perché le trasmetta al segretariato provvisorio della SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.
Articolo 27
Pesca di fondo
Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano il proprio sforzo o le proprie catture:
a) |
al livello medio dei parametri di catture o di sforzo su quel periodo; e |
b) |
alle sole parti della zona della convenzione SPRFMO in cui è stata praticata la pesca di fondo nel corso di una delle precedenti campagne di pesca. |
Articolo 28
Pesca con reti da circuizione
1. La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
a) |
dal 29 luglio al 28 settembre 2012 o dal 18 novembre 2012 al 18 gennaio 2013 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
|
b) |
dal 29 settembre al 29 ottobre 2012 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
|
2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro il 1o aprile 2012, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.
3. Le navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4. Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:
a) |
il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; oppure |
b) |
nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata. |
5. Sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC e la detenzione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga in detta zona.
6. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 5 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi, che provvedono inoltre a:
a) |
registrare il numero di rilasci con indicazione delle condizioni (vivi o morti); |
b) |
comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la nazionalità. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali provvedimenti nazionali entro il 31 gennaio 2013. |
Articolo 29
Divieto di pesca degli squali di acque profonde
È vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde nella zona della convenzione SEAFO:
— |
razze (Rajidae), |
— |
spinarolo (Squalus acanthias), |
— |
sagrì liscio (Etmopterus bigelowi), |
— |
sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus), |
— |
sagrì atlantico (Etmopterus princeps), |
— |
sagrì nano (Etmopterus pusillus), |
— |
gattuccio fantasma (Apristurus manis), |
— |
squalo di velluto (Scymnodon squamulosus), |
— |
squali di acque profonde del superordine Selachimorpha. |
Articolo 30
Limiti di sforzo applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale
Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso (Thunnus obesus), il tonno albacora (Thunnus albacares), il tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) e il tonno albacora del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC sia limitato allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra l'Unione e gli Stati costieri della regione.
Articolo 31
Zona di divieto per la pesca FAD
1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che usano dispositivi di concentrazione dei pesci (FAD) tra le ore 00:00 del 1o luglio 2012 e le ore 24:00 del 30 settembre 2012. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:
a) |
utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati; |
b) |
peschi su banchi avvalendosi di FAD. |
2. Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:
a) |
nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce; |
b) |
se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; oppure |
c) |
in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione. |
Articolo 32
Zone vietate alla pesca con reti da circuizione
La pesca del tonno obeso e del tonno albacora praticata da navi con reti da circuizione è vietata nelle seguenti zone d’alto mare:
a) |
le acque internazionali delimitate dai confini delle ZEE di Indonesia, Palau, Micronesia e Papua Nuova Guinea; |
b) |
le acque internazionali delimitate dai confini delle ZEE di Micronesia, Isole Marshall, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Figi, Isole Salomone e Papua Nuova Guinea. |
Articolo 33
Limitazioni del numero di navi UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada
Il numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.
Articolo 34
Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering
È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.
TITOLO III
POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE UE
Articolo 35
TAC
I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque UE nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente titolo e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.
Articolo 36
Autorizzazioni di pesca
1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque UE è fissato nell'allegato VIII.
2. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali sono stati fissati TAC, tranne nel caso in cui le catture siano state effettuate da navi di paesi terzi che dispongono di un contingente non ancora esaurito.
Articolo 37
Divieti
1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:
a) |
squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque UE; |
b) |
squadro (Squatina squatina) in tutte le acque UE; |
c) |
razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X; |
d) |
razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X; |
e) |
smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque UE; |
f) |
pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII. |
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38
Procedura di comitato
1 La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito dal regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.
Articolo 39
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Tuttavia, l'articolo 9 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2012.
Le possibilità di pesca o i divieti per la zona della convenzione CCAMLR di cui agli articoli 20, 21 e 22 e agli allegati IE e V si applicano a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione di tali possibilità di pesca o di tali divieti.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(4) GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.
(5) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.
(6) GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.
(7) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
(8) GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.
(9) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).
(10) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).
(11) Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 9).
(12) Accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (GU L 161 del 2.7.1993, pag. 2).
(13) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(14) Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).
(15) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).
(16) Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).
(17) Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).
(18) Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).
(19) L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).
(20) Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 97 del 1o.4.2004, pag. 16).
(21) Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).
(22) L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).
(23) Concluso con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).
(24) L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).
(25) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2009, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).
(26) Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).
(27) Regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.).
ELENCO DEGLI ALLEGATI
ALLEGATO I |
: |
TAC applicabili alle navi UE in zone dove sono imposti TAC per specie e per zona |
ALLEGATO IA |
: |
Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, Copace (acque UE) |
ALLEGATO IB |
: |
Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM I, II, V, XII e XIV e acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 |
ALLEGATO IC |
: |
Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO |
ALLEGATO ID |
: |
Specie altamente migratorie — Tutte le zone |
ALLEGATO IE |
: |
Antartico — Zona della convenzione CCAMLR |
ALLEGATO IF |
: |
Oceano atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO |
ALLEGATO IG |
: |
Tonno rosso del sud — Tutte le zone |
ALLEGATO IH |
: |
Zona della convenzione WCPFC |
ALLEGATO IJ |
: |
Zona della convenzione SPRFMO |
ALLEGATO IIA |
: |
Sforzo di pesca per le navi nell'ambito della gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella sottozona CIEM IV, nelle acque UE della divisione CIEM IIa e nella divisione CIEM VIId |
ALLEGATO IIB |
: |
Possibilità di pesca per le navi che praticano la pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa, IIIa e nella sottozona CIEM IV |
ALLEGATO III |
: |
Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE che operano nelle acque di paesi terzi |
ALLEGATO IV |
: |
Zona della convenzione ICCAT |
ALLEGATO V |
: |
Zona della convenzione CCAMLR |
ALLEGATO VI |
: |
Zona della convenzione IOTC |
ALLEGATO VII |
: |
Zona della convenzione WCPFC |
ALLEGATO VIII |
: |
Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi che operano nelle acque UE |
ALLEGATO I
TAC APPLICABILI ALLE NAVI UE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA
Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH e IJ figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate. Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.
I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.
Nome scientifico |
Codice alfa a 3 lettere |
Nome comune |
Amblyraja radiata |
RJR |
Razza stellata |
Ammodytes spp. |
SAN |
Cicerelli |
Argentina silus |
ARU |
Argentina |
Beryx spp. |
ALF |
Berici |
Brosme brosme |
USK |
Brosmio |
Caproidae |
BOR |
Pesci tamburo |
Centrophorus squamosus |
GUQ |
Sagrì |
Centroscymnus coelolepis |
CYO |
Squalo portoghese |
Chaceon maritae |
CGE |
Granchio rosso di fondale |
Champsocephalus gunnari |
ANI |
Pesce del ghiaccio |
Chionoecetes spp. |
PCR |
Grancevole artiche |
Clupea harengus |
HER |
Aringa |
Coryphaenoides rupestris |
RNG |
Granatiere |
Dalatias licha |
SCK |
Zigrino |
Deania calcea |
DCA |
Squalo becco d'uccello |
Dipturus batis |
RJB |
Razza bavosa |
Dissostichus eleginoides |
TOP |
Austromerluzzo |
Dissostichus mawsoni |
TOA |
Austromerluzzo |
Engraulis encrasicolus |
ANE |
Acciuga |
Etmopterus princeps |
ETR |
Sagrì atlantico |
Etmopterus pusillus |
ETP |
Sagrì nano |
Euphausia superba |
KRI |
Krill antartico |
Gadus morhua |
COD |
Merluzzo bianco |
Galeorhinus galeus |
GAG |
Canesca |
Glyptocephalus cynoglossus |
WIT |
Passera lingua di cane |
Hippoglossoides platessoides |
PLA |
Passera canadese |
Hippoglossus hippoglossus |
HAL |
Ippoglosso atlantico |
Hoplostethus atlanticus |
ORY |
Pesce specchio atlantico |
Illex illecebrosus |
SQI |
Totano |
Lamna nasus |
POR |
Smeriglio |
Lepidonotothen squamifrons |
NOS |
Nototenia |
Lepidorhombus spp. |
LEZ |
Lepidorombi |
Leucoraja circularis |
RJI |
Razza rotonda |
Leucoraja fullonica |
RJF |
Razza spinosa |
Leucoraja naevus |
RJN |
Razza fiorita |
Limanda ferruginea |
YEL |
Limanda |
Limanda limanda |
DAB |
Limanda |
Lophiidae |
ANF |
Rane pescatrici |
Macrourus spp. |
GRV |
Granatieri |
Makaira nigricans |
BUM |
Marlin azzurro |
Mallotus villosus |
CAP |
Capelin |
Martialia hyadesi |
SQS |
Calamaro |
Melanogrammus aeglefinus |
HAD |
Eglefino |
Merlangius merlangus |
WHG |
Merlano |
Merluccius merluccius |
HKE |
Nasello |
Micromesistius poutassou |
WHB |
Melù |
Microstomus kitt |
LEM |
Limanda |
Molva dypterygia |
BLI |
Molva azzurra |
Molva molva |
LIN |
Molva |
Nephrops norvegicus |
NEP |
Scampo |
Pandalus borealis |
PRA |
Gamberello boreale |
Paralomis spp. |
PAI |
Granchi |
Penaeus spp. |
PEN |
Mazzancolle |
Platichthys flesus |
FLE |
Passera pianuzza |
Pleuronectes platessa |
PLE |
Passera di mare |
Pleuronectiformes |
FLX |
Pesce piatto |
Pollachius pollachius |
POL |
Merluzzo giallo |
Pollachius virens |
POK |
Merluzzo carbonaro |
Psetta maxima |
TUR |
Rombo chiodato |
Raja brachyura |
RJH |
Razza a coda corta |
Raja clavata |
RJC |
Razza chiodata |
Raja (Dipturus) nidarosiensis |
JAD |
Razza norvegese |
Raja microocellata |
RJE |
Razza dagli occhi piccoli |
Raja montagui |
RJM |
Razza maculata |
Raja undulata |
RJU |
Razza ondulata |
Rajiformes |
SRX |
Razze |
Reinhardtius hippoglossoides |
GHL |
Ippoglosso nero |
Rostroraja alba |
RJA |
Razza bianca |
Scomber scombrus |
MAC |
Sgombro |
Scophthalmus rhombus |
BLL |
Rombo liscio |
Sebastes spp. |
RED |
Scorfani |
Solea solea |
SOL |
Sogliola |
Solea spp. |
SOO |
Sogliole |
Sprattus sprattus |
SPR |
Spratto |
Squalus acanthias |
DGS |
Spinarolo/gattuccio |
Tetrapturus albidus |
WHM |
Marlin bianco |
Thunnus maccoyii |
SBF |
Tonno rosso del sud |
Thunnus obesus |
BET |
Tonno obeso |
Thunnus thynnus |
BFT |
Tonno rosso |
Trachurus spp. |
JAX |
Suri/sugarelli |
Trisopterus esmarkii |
NOP |
Busbana norvegese |
Urophycis tenuis |
HKW |
Musdea americana |
Xiphias gladius |
SWO |
Pesce spada |
La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:
Acciuga |
ANE |
Engraulis encrasicolus |
Argentina |
ARU |
Argentina silus |
Aringa |
HER |
Clupea harengus |
Austromerluzzo |
TOA |
Dissostichus mawsoni |
Austromerluzzo |
TOP |
Dissostichus eleginoides |
Berici |
ALF |
Beryx spp. |
Brosmio |
USK |
Brosme brosme |
Busbana norvegese |
NOP |
Trisopterus esmarkii |
Calamaro |
SQS |
Martialia hyadesi |
Canesca |
GAG |
Galeorhinus galeus |
Capelin |
CAP |
Mallotus villosus |
Cicerelli |
SAN |
Ammodytes spp. |
Eglefino |
HAD |
Melanogrammus aeglefinus |
Gamberello boreale |
PRA |
Pandalus borealis |
Granatiere |
RNG |
Coryphaenoides rupestris |
Granatieri |
GRV |
Macrourus spp. |
Grancevole artiche |
PCR |
Chionoecetes spp. |
Granchi |
PAI |
Paralomis spp. |
Granchio rosso di fondale |
CGE |
Chaceon maritae |
Ippoglosso atlantico |
HAL |
Hippoglossus hippoglossus |
Ippoglosso nero |
GHL |
Reinhardtius hippoglossoides |
Krill antartico |
KRI |
Euphausia superba |
Lepidorombi |
LEZ |
Lepidorhombus spp. |
Limanda |
DAB |
Limanda limanda |
Limanda |
LEM |
Microstomus kitt |
Limanda |
YEL |
Limanda ferruginea |
Marlin azzurro |
BUM |
Makaira nigricans |
Marlin bianco |
WHM |
Tetrapturus albidus |
Mazzancolle |
PEN |
Penaeus spp. |
Melù |
WHB |
Micromesistius poutassou |
Merlano |
WHG |
Merlangius merlangus |
Merluzzo bianco |
COD |
Gadus morhua |
Merluzzo carbonaro |
POK |
Pollachius virens |
Merluzzo giallo |
POL |
Pollachius pollachius |
Molva |
LIN |
Molva molva |
Molva azzurra |
BLI |
Molva dypterygia |
Musdea americana |
HKW |
Urophycis tenuis |
Nasello |
HKE |
Merluccius merluccius |
Nototenia |
NOS |
Lepidonotothen squamifrons |
Passera canadese |
PLA |
Hippoglossoides platessoides |
Passera di mare |
PLE |
Pleuronectes platessa |
Passera lingua di cane |
WIT |
Glyptocephalus cynoglossus |
Passera pianuzza |
FLE |
Platichthys flesus |
Pesce del ghiaccio |
ANI |
Champsocephalus gunnari |
Pesce piatto |
FLX |
Pleuronectiformes |
Pesce spada |
SWO |
Xiphias gladius |
Pesce specchio atlantico |
ORY |
Hoplostethus atlanticus |
Pesci tamburo |
BOR |
Caproidae |
Rane pescatrici |
ANF |
Lophiidae |
Razza a coda corta |
RJH |
Raja brachyura |
Razza bavosa |
RJB |
Dipturus batis |
Razza bianca |
RJA |
Rostroraja alba |
Razza chiodata |
RJC |
Raja clavata |
Razza dagli occhi piccoli |
RJE |
Raja microocellata |
Razza fiorita |
RJN |
Leucoraja naevus |
Razza maculata |
RJM |
Raja montagui |
Razza norvegese |
JAD |
Raja (Dipturus) nidarosiensis |
Razza ondulata |
RJU |
Raja undulata |
Razza rotonda |
RJI |
Leucoraja circularis |
Razza spinosa |
RJF |
Leucoraja fullonica |
Razza stellata |
RJR |
Amblyraja radiata |
Razze |
SRX |
Rajiformes |
Rombo chiodato |
TUR |
Psetta maxima |
Rombo liscio |
BLL |
Scophthalmus rhombus |
Sagrì |
GUQ |
Centrophorus squamosus |
Sagrì atlantico |
ETR |
Etmopterus princeps |
Sagrì nano |
ETP |
Etmopterus pusillus |
Scampo |
NEP |
Nephrops norvegicus |
Scorfani |
RED |
Sebastes spp. |
Sgombro |
MAC |
Scomber scombrus |
Smeriglio |
POR |
Lamna nasus |
Sogliola |
SOL |
Solea solea |
Sogliole |
SOO |
Solea spp. |
Spinarolo/gattuccio |
DGS |
Squalus acanthias |
Spratto |
SPR |
Sprattus sprattus |
Squalo becco d'uccello |
DCA |
Deania calcea |
Squalo portoghese |
CYO |
Centroscymnus coelolepis |
Suri/sugarelli |
JAX |
Trachurus spp. |
Tonno obeso |
BET |
Thunnus obesus |
Tonno rosso |
BFT |
Thunnus thynnus |
Tonno rosso del sud |
SBF |
Thunnus maccoyii |
Totano |
SQI |
Illex illecebrosus |
Zigrino |
SCK |
Dalatias licha |
ALLEGATO IA
Skagerrak, Kattegat, Sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIV, Copace (acque UE)
|
|
|||||||
Danimarca |
0 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
Unione |
0 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca |
TAC analitico. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non attribuito |
2 500 (4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unione |
180 000 (3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvegia |
20 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC |
200 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni speciali: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IIB:
|
|
|
|||||||
Germania |
6 (6) |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
6 (6) |
|||||||
Regno Unito |
6 (6) |
|||||||
Altri |
3 (6) |
|||||||
Unione |
21 (6) |
|||||||
TAC |
21 |
|
|
|||||||
Danimarca |
53 |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
16 |
|||||||
Francia |
37 |
|||||||
Svezia |
5 |
|||||||
Regno Unito |
80 |
|||||||
Altri |
5 (7) |
|||||||
Unione |
196 |
|||||||
TAC |
196 |
|
|
|||||||
Germania |
4 |
TAC analitico. Si applica l'articolo 11 del presente regolamento. |
||||||
Spagna |
14 |
|||||||
Francia |
172 |
|||||||
Irlanda |
17 |
|||||||
Regno Unito |
83 |
|||||||
Altri |
4 (8) |
|||||||
Unione |
294 |
|||||||
Norvegia |
||||||||
TAC |
3 217 |
|
|
|||||||
Belgio |
0 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
165 |
|||||||
Germania |
1 |
|||||||
Francia |
0 |
|||||||
Paesi Bassi |
0 |
|||||||
Regno Unito |
4 |
|||||||
Unione |
170 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
18 912 (13) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
303 (13) |
|||||||
Svezia |
19 783 (13) |
|||||||
Unione |
38 998 (13) |
|||||||
TAC |
45 000 |
|
|
|||||||
Danimarca |
64 369 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
41 852 |
|||||||
Francia |
21 286 |
|||||||
Paesi Bassi |
53 537 |
|||||||
Svezia |
4 120 |
|||||||
Regno Unito |
57 836 |
|||||||
Unione |
243 000 |
|||||||
Norvegia |
117 450 (15) |
|||||||
TAC |
405 000 |
|||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Svezia |
922 (16) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Unione |
922 |
|||||||
TAC |
405 000 |
|
|
|||||||
Danimarca |
5 692 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
51 |
|||||||
Svezia |
916 |
|||||||
Unione |
6 659 |
|||||||
TAC |
6 659 |
|
|
|||||||
Belgio |
89 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
17 134 |
|||||||
Germania |
89 |
|||||||
Francia |
89 |
|||||||
Paesi Bassi |
89 |
|||||||
Svezia |
84 |
|||||||
Regno Unito |
326 |
|||||||
Unione |
17 900 |
|||||||
TAC |
17 900 |
|
|
|||||||
Belgio |
8 774 (21) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
882 (21) |
|||||||
Germania |
573 (21) |
|||||||
Francia |
10 871 (21) |
|||||||
Paesi Bassi |
19 261 (21) |
|||||||
Regno Unito |
4 189 (21) |
|||||||
Unione |
44 550 |
|||||||
TAC |
405 000 |
|
|
|||||||
Germania |
2 486 (23) |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
470 (23) |
|||||||
Irlanda |
3 360 (23) |
|||||||
Paesi Bassi |
2 486 (23) |
|||||||
Regno Unito |
13 438 (23) |
|||||||
Non attribuito |
660 (24) |
|||||||
Unione |
22 900 (23) |
|||||||
TAC |
22 900 |
|
|
|||||||
Belgio |
9 (25) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
3 026 (25) |
|||||||
Germania |
76 (25) |
|||||||
Paesi Bassi |
19 (25) |
|||||||
Svezia |
530 (25) |
|||||||
Unione |
3 660 |
|||||||
TAC |
3 783 |
|
|
|||||||
Belgio |
782 (26) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
4 495 (26) |
|||||||
Germania |
2 850 (26) |
|||||||
Francia |
966 (26) |
|||||||
Paesi Bassi |
2 540 (26) |
|||||||
Svezia |
30 (26) |
|||||||
Regno Unito |
10 311 (26) |
|||||||
Unione |
21 974 |
|||||||
Norvegia |
4 501 (27) |
|||||||
TAC |
26 475 |
|||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Svezia |
382 (28) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Unione |
382 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
66 (29) |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
1 295 (29) |
|||||||
Paesi Bassi |
39 (29) |
|||||||
Regno Unito |
143 (29) |
|||||||
Unione |
1 543 |
|||||||
TAC |
1 543 |
|
|
|||||||
Belgio |
503 |
TAC precauzionale |
||||||
Danimarca |
1 888 |
|||||||
Germania |
2 832 |
|||||||
Francia |
196 |
|||||||
Paesi Bassi |
11 421 |
|||||||
Svezia |
6 |
|||||||
Regno Unito |
1 588 |
|||||||
Unione |
18 434 |
|||||||
TAC |
18 434 |
|
|
|||||||
Belgio |
324 (30) |
TAC analitico. |
||||||
Danimarca |
714 (30) |
|||||||
Germania |
349 (30) |
|||||||
Francia |
66 (30) |
|||||||
Paesi Bassi |
245 (30) |
|||||||
Svezia |
8 (30) |
|||||||
Regno Unito |
7 455 (30) |
|||||||
Unione |
9 161 (30) |
|||||||
TAC |
9 161 |
|
|
|||||||
Belgio |
45 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
1 152 |
|||||||
Germania |
18 |
|||||||
Paesi Bassi |
16 |
|||||||
Regno Unito |
269 |
|||||||
Unione |
1 500 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
11 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
1 943 |
|||||||
Germania |
123 |
|||||||
Paesi Bassi |
2 |
|||||||
Svezia |
229 |
|||||||
Unione |
2 308 |
|||||||
TAC |
2 409 |
|
|
|||||||
Belgio |
224 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 7 del presente regolamento. |
||||||
Danimarca |
1 539 |
|||||||
Germania |
979 |
|||||||
Francia |
1 707 |
|||||||
Paesi Bassi |
168 |
|||||||
Svezia |
155 |
|||||||
Regno Unito |
25 386 |
|||||||
Unione |
30 158 |
|||||||
Norvegia |
9 008 |
|||||||
TAC |
39 166 |
|||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Svezia |
707 (31) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Unione |
707 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
7 |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
9 |
|||||||
Francia |
364 |
|||||||
Irlanda |
260 |
|||||||
Regno Unito |
2 660 |
|||||||
Unione |
3 300 |
|||||||
TAC |
3 300 |
|
|
|||||||
Danimarca |
929 |
TAC precauzionale Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Paesi Bassi |
3 |
|||||||
Svezia |
99 |
|||||||
Unione |
1 031 |
|||||||
TAC |
1 050 |
|
|
|||||||
Belgio |
337 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
1 458 |
|||||||
Germania |
379 |
|||||||
Francia |
2 191 |
|||||||
Paesi Bassi |
843 |
|||||||
Svezia |
3 |
|||||||
Regno Unito |
10 539 |
|||||||
Unione |
15 750 |
|||||||
Norvegia |
1 306 (32) |
|||||||
TAC |
17 056 |
|||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Svezia |
190 (33) |
TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Unione |
190 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 |
TAC analitico. |
||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
Unione |
0 |
|||||||
TAC |
391 000 |
|
|
|||||||
Danimarca |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 7 del presente regolamento. |
|||||||
Germania |
||||||||
Spagna |
||||||||
Francia |
||||||||
Irlanda |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Portogallo |
||||||||
Svezia |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Non attribuito |
4 500 (37) |
|||||||
Unione |
||||||||
Norvegia |
30 000 |
|||||||
TAC |
391 000 |
|
|
|||||||
Spagna |
8 034 |
TAC analitico. |
||||||
Portogallo |
2 009 |
|||||||
Unione |
10 043 (38) |
|||||||
TAC |
391 000 |
|
|
|||||||
Norvegia |
TAC analitico. |
|||||||
TAC |
391 000 |
|
|
|||||||
Belgio |
346 |
TAC precauzionale |
||||||
Danimarca |
953 |
|||||||
Germania |
122 |
|||||||
Francia |
261 |
|||||||
Paesi Bassi |
793 |
|||||||
Svezia |
11 |
|||||||
Regno Unito |
3 905 |
|||||||
Unione |
6 391 |
|||||||
TAC |
6 391 |
|
|
|||||||
Germania |
20 (46) |
TAC analitico. Si applica l'articolo 12 del presente regolamento. |
||||||
Estonia |
3 (46) |
|||||||
Spagna |
62 (46) |
|||||||
Francia |
1 423 (46) |
|||||||
Irlanda |
5 (46) |
|||||||
Lituania |
1 (46) |
|||||||
Polonia |
1 (46) |
|||||||
Regno Unito |
362 (46) |
|||||||
Altri |
||||||||
Non attribuito |
150 (47) |
|||||||
Unione |
1 882 (46) |
|||||||
Norvegia |
150 (42) |
|||||||
TAC |
2 032 |
|
|
|||||||
Danimarca |
8 |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
8 |
|||||||
Francia |
8 |
|||||||
Regno Unito |
8 |
|||||||
Altri |
4 (48) |
|||||||
Unione |
36 |
|||||||
TAC |
36 |
|
|
|||||||
Belgio |
16 |
TAC analitico. |
||||||
Danimarca |
243 |
|||||||
Germania |
150 |
|||||||
Francia |
135 |
|||||||
Paesi Bassi |
5 |
|||||||
Svezia |
10 |
|||||||
Regno Unito |
1 869 |
|||||||
Unione |
2 428 |
|||||||
TAC |
2 428 |
|
|
|||||||
Belgio |
9 |
TAC precauzionale |
||||||
Danimarca |
6 |
|||||||
Germania |
6 |
|||||||
Francia |
6 |
|||||||
Regno Unito |
6 |
|||||||
Unione |
33 |
|||||||
TAC |
33 |
|
|
|||||||
Belgio |
29 (51) |
TAC analitico. Si applica l'articolo 12 del presente regolamento. |
||||||
Danimarca |
5 (51) |
|||||||
Germania |
107 (51) |
|||||||
Spagna |
2 156 (51) |
|||||||
Francia |
2 299 (51) |
|||||||
Irlanda |
576 (51) |
|||||||
Portogallo |
5 (51) |
|||||||
Regno Unito |
2 647 (51) |
|||||||
Non attribuito |
200 (52) |
|||||||
Unione |
7 824 (51) |
|||||||
Norvegia |
||||||||
TAC |
14 164 |
|
|
|||||||
Belgio |
6 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
747 |
|||||||
Germania |
21 |
|||||||
Francia |
8 |
|||||||
Paesi Bassi |
1 |
|||||||
Regno Unito |
67 |
|||||||
Unione |
850 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
4 409 |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
13 |
|||||||
Svezia |
1 578 |
|||||||
Unione |
6 000 |
|||||||
TAC |
6 000 |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 135 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
1 |
|||||||
Regno Unito |
64 |
|||||||
Unione |
1 200 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
2 457 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Svezia |
1 323 |
|||||||
Unione |
3 780 |
|||||||
TAC |
7 080 |
|
|
|||||||
Danimarca |
2 273 |
TAC analitico. |
||||||
Paesi Bassi |
21 |
|||||||
Svezia |
91 |
|||||||
Regno Unito |
673 |
|||||||
Unione |
3 058 |
|||||||
TAC |
3 058 |
|
|
|||||||
Danimarca |
357 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Svezia |
123 (53) |
|||||||
Unione |
480 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
48 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
6 189 |
|||||||
Germania |
32 |
|||||||
Paesi Bassi |
1 190 |
|||||||
Svezia |
332 |
|||||||
Unione |
7 791 |
|||||||
TAC |
7 950 |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 769 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
20 |
|||||||
Svezia |
199 |
|||||||
Unione |
1 988 |
|||||||
TAC |
1 988 |
|
|
|||||||
Belgio |
4 874 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
15 840 |
|||||||
Germania |
4 569 |
|||||||
Francia |
914 |
|||||||
Paesi Bassi |
30 462 |
|||||||
Regno Unito |
22 542 |
|||||||
Unione |
79 201 |
|||||||
Norvegia |
5 209 |
|||||||
TAC |
84 410 |
|||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Belgio |
27 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
3 263 |
|||||||
Germania |
8 241 |
|||||||
Francia |
19 395 |
|||||||
Paesi Bassi |
82 |
|||||||
Svezia |
448 |
|||||||
Regno Unito |
6 318 |
|||||||
Unione |
37 774 |
|||||||
Norvegia |
41 546 (54) |
|||||||
TAC |
79 320 |
|
|
|||||||
Germania |
391 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
3 878 |
|||||||
Irlanda |
407 |
|||||||
Regno Unito |
3 154 |
|||||||
Unione |
7 830 |
|||||||
Norvegia |
400 (55) |
|||||||
TAC |
8 230 |
|
|
|||||||
Svezia |
880 (56) |
TAC analitico. |
||||||
Unione |
880 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
340 |
TAC precauzionale |
||||||
Danimarca |
727 |
|||||||
Germania |
186 |
|||||||
Francia |
88 |
|||||||
Paesi Bassi |
2 579 |
|||||||
Svezia |
5 |
|||||||
Regno Unito |
717 |
|||||||
Unione |
4 642 |
|||||||
TAC |
4 642 |
|
|
|||||||
Danimarca |
2 |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
3 |
|||||||
Estonia |
2 |
|||||||
Spagna |
2 |
|||||||
Francia |
31 |
|||||||
Irlanda |
2 |
|||||||
Lituania |
2 |
|||||||
Polonia |
2 |
|||||||
Regno Unito |
123 |
|||||||
Unione |
169 |
|||||||
TAC |
520 (57) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 7 del presente regolamento. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paesi Bassi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvegia |
89 537 (61) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC |
Non pertinente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. Contingenti provvisori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento:
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Germania |
16 487 (65) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 7 del presente regolamento. |
|||||||||||||||||||||
Spagna |
18 (65) |
||||||||||||||||||||||
Estonia |
137 (65) |
||||||||||||||||||||||
Francia |
10 993 (65) |
||||||||||||||||||||||
Irlanda |
54 956 (65) |
||||||||||||||||||||||
Lettonia |
101 (65) |
||||||||||||||||||||||
Lituania |
101 (65) |
||||||||||||||||||||||
Paesi Bassi |
24 043 (65) |
||||||||||||||||||||||
Polonia |
1 161 (65) |
||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
151 132 (65) |
||||||||||||||||||||||
Unione |
259 129 (65) |
||||||||||||||||||||||
Norvegia |
|||||||||||||||||||||||
TAC |
Non pertinente |
||||||||||||||||||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. Contingenti provvisori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento:
|
|
|
|||||||||
Spagna |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 7 del presente regolamento. |
|||||||||
Francia |
||||||||||
Portogallo |
||||||||||
Unione |
29 651 (67) |
|||||||||
TAC |
Non pertinente |
|||||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. Contingenti provvisori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento:
|
|
|
|||||||
Danimarca |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 7del presente regolamento. |
|||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
1 346 |
TAC analitico. |
||||||
Danimarca |
615 |
|||||||
Germania |
1 077 |
|||||||
Francia |
269 |
|||||||
Paesi Bassi |
12 151 |
|||||||
Regno Unito |
692 |
|||||||
Unione |
16 150 |
|||||||
Norvegia |
50 (70) |
|||||||
TAC |
16 200 |
|
|
|||||||
Danimarca |
34 843 (71) |
TAC precauzionale |
||||||
Germania |
73 (71) |
|||||||
Svezia |
13 184 (71) |
|||||||
Unione |
48 100 |
|||||||
TAC |
52 000 |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC precauzionale |
|||||||
Danimarca |
||||||||
Germania |
||||||||
Francia |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Svezia |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Non attribuito |
9 160 (77) |
|||||||
Unione |
151 500 (76) |
|||||||
Norvegia |
10 000 (73) |
|||||||
TAC |
161 500 (74) |
|
|
|||||||
Belgio |
44 (80) |
TAC precauzionale |
||||||
Danimarca |
19 339 (80) |
|||||||
Germania |
||||||||
Spagna |
359 (80) |
|||||||
Francia |
||||||||
Irlanda |
1 216 (80) |
|||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Portogallo |
41 (80) |
|||||||
Svezia |
75 (80) |
|||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
40 630 |
|||||||
Norvegia |
3 550 (79) |
|||||||
TAC |
44 180 |
|
|
|||||||
Danimarca |
TAC analitico. |
|||||||
Germania |
||||||||
Spagna |
||||||||
Francia |
||||||||
Irlanda |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Portogallo |
||||||||
Svezia |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Non attribuito |
||||||||
Unione |
157 989 (84) |
|||||||
TAC |
157 989 |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
0 |
|||||||
Paesi Bassi |
0 |
|||||||
Unione |
0 |
|||||||
Norvegia |
0 |
|||||||
TAC |
0 |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
Unione |
0 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Svezia |
TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Unione |
800 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
Non pertinente |
TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Norvegia |
140 (88) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
27 |
TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
2 500 |
|||||||
Germania |
282 |
|||||||
Francia |
116 |
|||||||
Paesi Bassi |
200 |
|||||||
Svezia |
Non pertinente (89) |
|||||||
Regno Unito |
1 875 |
|||||||
Unione |
5 000 (90) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Norvegia |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.
(2) Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al TAC deve consistere in cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del TAC.
(3) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(4) Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.
Condizioni speciali:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IIB:
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
(SAN/*234_1) |
(SAN/*234_2) |
(SAN/*234_3) |
(SAN/*234_4) |
(SAN/*234_5) |
(SAN/*234_6) |
(SAN/*234_7) |
|||
Danimarca |
167 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Regno Unito |
3 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Germania |
256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Svezia |
6 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Unione |
177 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Norvegia |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totale |
197 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
() Può essere rivisto conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento. |
(5) Può essere rivisto conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.
(6) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(7) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(8) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(9) Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).
(10) Condizioni speciali: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura di 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare 3 000 t (OTH/*5B67-).
(11) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono: 6 490 t per la molva (LIN/*5B67-) e 2 923 t per il brosmio (USK/*5B67-), sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.
(12) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
(13) Condizioni speciali: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque UE della zona IV (HER/*04-C.).
(14) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).
(15) Di cui fino a 50 000 t possono essere prelevate nelle acque UE delle zone IVa e IVb (HER/*4AB-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.
Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi a sud di 62°N (HER/*04N-) |
Unione |
50 000 |
(16) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.
(17) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.
(18) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.
(19) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
(20) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
(21) Condizioni speciali: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (HER/*04B.).
(22) Si tratta della popolazione di aringhe della zona VIa a nord di 56° 00′ N e nella parte della zona VIa situata ad est di 07° 00′ O e a nord di 55° 00′ N, escluso lo stock di Clyde.
(23) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(24) Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.
(25) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
(26) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
(27) Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.
Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi della zona IV (COD/*04N-) |
Unione |
19 099 |
(28) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.
(29) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
(30) Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato in: zona VI, acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*56-14).
(31) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(32) Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.
Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi della zona IV (WHG/*04N-) |
Unione |
10 671 |
(33) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.
(34) Condizioni speciali: di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).
(35) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(36) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(37) Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.
(38) Condizioni speciali: di cui fino al 68 % può essere pescato nella ZEE norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2).
(39) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.
(40) Condizioni speciali: le catture nella zona IV non devono superare 20 581 t, vale a dire il 25 % del contingente di accesso della Norvegia.
(41) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(42) Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C).
(43) Si applicano condizioni speciali in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1288/2009 () e dell'allegato III, punto 7, del regolamento (CE) n. 43/2009 ().
(44) Regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6).
(45) Regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1).
(46) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(47) Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.
(48) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(49) Condizioni speciali: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura di 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare 3 000 t.
(50) Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 6 140 t per la molva e 2 923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.
(51) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(52) Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.
(53) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(54) Può essere prelevato unicamente nelle acque UE della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.
(55) Da prelevare a nord di 56° 30′ N.
(56) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.
(57) Di cui 350 t assegnate alla Norvegia, da prelevare nelle acque UE delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).
(58) Condizioni speciali: comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).
(59) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco (COD/*2134), eglefino (HAD/*2134), merluzzo giallo (POL/*2134), merlano (WHG/*2134) e merluzzo carbonaro (POK/*2134) devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(60) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).
(61) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la quota norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a 35 145 t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A), eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa (MAC/*03A).
(62) Contingente provvisorio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. Contingenti provvisori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento:
|
IIIa (MAC/*03A.) |
IIIa e IVbc (MAC/*3A4BC) |
IVb (MAC/*04B.) |
IVc (MAC/*04C.) |
VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 31 marzo 2012 e nel dicembre 2012 (MAC/*2A6.) |
Danimarca |
0 |
4 130 |
0 |
0 |
7 735 |
Francia |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Paesi Bassi |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Svezia |
0 |
0 |
390 |
10 |
1 503 |
Regno Unito |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Norvegia |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(63) Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30′ N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).
(64) 17 907 t aggiuntive di contingente di accesso possono essere pescate dalla Norvegia a nord di 56° 30′ N e imputate al limite di cattura (MAC/*N6530).
(65) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. Contingenti provvisori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento:
|
Acque UE e acque norvegesi della zona IVa (MAC/*04A-EN) Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2012 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2012 |
Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*2AN-) |
Germania |
6 633 |
675 |
Francia |
4 423 |
450 |
Irlanda |
22 112 |
2 252 |
Paesi Bassi |
9 674 |
985 |
Regno Unito |
60 810 |
6 192 |
Unione |
103 652 |
10 554 |
(66) Condizioni speciali: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.
(67) Contingente provvisorio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. Contingenti provvisori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento:
|
VIIIb (MAC/*08B.) |
Spagna |
2 052 |
Francia |
14 |
Portogallo |
424 |
(68) Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente.
(69) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(70) Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (SOL/*04-C.).
(71) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino devono essere imputate al rimanente 5 % del TAC.
(72) Compresi i cicerelli.
(73) Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (SPR/*04-C).
(74) Può essere rivisto conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.
(75) Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di limanda e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del TAC (OTH/*2AC4C).
(76) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(77) Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.
(78) Condizioni speciali: fino a un massimo del 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*2A-14).
(79) Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (JAX/*04-C.).
(80) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da suri/sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del TAC (OTH/*4BC7D).
(81) Condizioni speciali: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque UE delle divisioni IIa o IVa prima del 30 giugno 2012, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*4BC7D).
(82) Condizioni speciali: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella divisione VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*07D.).
(83) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da suri/sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del TAC (OTH/*2A-14).
(84) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(85) Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.
(86) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(87) Condizioni speciali: di cui non oltre 400 t di suri/sugarelli (JAX/*04-N.).
(88) Da pescare esclusivamente con palangari; inclusi il granatiere, il pesce sorcio, la mora e la mustella.
(89) Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.
(90) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.
(91) Limitatamente alle zone IIa e IV(OTH/*2A4-C).
(92) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.
ALLEGATO IB
ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA SOTTOZONE CIEM I, II, V, XII E XIV E ACQUE GROENLANDESI DELLE ZONE NAFO 0 E 1
|
|
|||||||
Irlanda |
62 |
|
||||||
Spagna |
437 |
|||||||
Unione |
500 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
19 (1) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 7 del presente regolamento. |
||||||
Danimarca |
18 580 (1) |
|||||||
Germania |
3 254 (1) |
|||||||
Spagna |
61 (1) |
|||||||
Francia |
802 (1) |
|||||||
Irlanda |
4 810 (1) |
|||||||
Paesi Bassi |
6 649 (1) |
|||||||
Polonia |
940 (1) |
|||||||
Portogallo |
61 (1) |
|||||||
Finlandia |
288 (1) |
|||||||
Svezia |
6 885 (1) |
|||||||
Regno Unito |
11 879 (1) |
|||||||
Unione |
54 228 (1) |
|||||||
Norvegia |
508 130 (2) |
|||||||
TAC |
833 000 |
|||||||
Condizioni speciali: Nei limiti della suindicata quota del TAC spettante all'Unione, nelle zone specificate non possono essere prelevate più di 48 805 t: Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN) |
|
|
|||||||
Germania |
1 971 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Grecia |
244 |
|||||||
Spagna |
2 198 |
|||||||
Irlanda |
244 |
|||||||
Francia |
1 809 |
|||||||
Portogallo |
2 198 |
|||||||
Regno Unito |
7 645 |
|||||||
Unione |
16 309 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
5 195 (8) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Spagna |
11 870 (8) |
|||||||
Francia |
2 339 (8) |
|||||||
Polonia |
2 285 (8) |
|||||||
Portogallo |
2 449 (8) |
|||||||
Regno Unito |
3 397 (8) |
|||||||
Altri Stati membri |
250 (6) |
|||||||
Unione |
27 785 (7) |
|||||||
TAC |
737 000 |
|
|
|||||||
Germania |
0 (9) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
0 (9) |
|||||||
Regno Unito |
0 (9) |
|||||||
Unione |
0 (9) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Portogallo |
1 000 (10) |
|
||||||
Unione |
1 075 (11) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
200 (12) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
0 |
|
||||||
TAC |
0 |
|
|
|||||||
Unione |
|
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
289 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
174 |
|||||||
Regno Unito |
887 |
|||||||
Unione |
1 350 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 (16) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
0 (16) |
|||||||
Francia |
0 (16) |
|||||||
Paesi Bassi |
0 (16) |
|||||||
Regno Unito |
0 (16) |
|||||||
Unione |
0 (16) |
|||||||
TAC |
0 (15) |
|
|
|||||||
Germania |
0 (17) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
0 (17) |
|||||||
Regno Unito |
0 (17) |
|||||||
Unione |
0 (17) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 883 (19) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
1 883 (19) |
|||||||
Non attribuito |
1 334 (20) |
|||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
2 000 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
2 000 |
|||||||
Unione |
4 000 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
2 040 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
328 |
|||||||
Regno Unito |
182 |
|||||||
Unione |
2 550 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
0 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
0 (21) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
0 (21) |
|||||||
Francia |
0 (21) |
|||||||
Paesi Bassi |
0 (21) |
|||||||
Regno Unito |
0 (21) |
|||||||
Unione |
0 (21) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
25 (22) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Regno Unito |
25 (22) |
|||||||
Unione |
50 (22) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
0 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
1 850 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Unione |
2 650 (23) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
5 221 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Regno Unito |
275 |
|||||||
Unione |
6 320 (24) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Estonia |
0 (25) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
0 (25) |
|||||||
Spagna |
0 (25) |
|||||||
Francia |
0 (25) |
|||||||
Irlanda |
0 (25) |
|||||||
Lettonia |
0 (25) |
|||||||
Paesi Bassi |
0 (25) |
|||||||
Polonia |
0 (25) |
|||||||
Portogallo |
0 (25) |
|||||||
Regno Unito |
0 (25) |
|||||||
Unione |
0 (25) |
|||||||
TAC |
0 (25) |
|
|
|||||||
Estonia |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Germania |
||||||||
Spagna |
||||||||
Francia |
||||||||
Irlanda |
||||||||
Lettonia |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Polonia |
||||||||
Portogallo |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
|
|
|||||||
Germania |
766 (28) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Spagna |
95 (28) |
|||||||
Francia |
84 (28) |
|||||||
Portogallo |
405 (28) |
|||||||
Regno Unito |
150 (28) |
|||||||
Unione |
1 500 (28) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
TAC |
7 500 |
|
|
|||||||
Germania |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Francia |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Germania |
||||||||
Francia |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
0 (38) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
0 (38) |
|||||||
Francia |
0 (38) |
|||||||
Regno Unito |
0 (38) |
|||||||
Unione |
0 (38) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
2 300 (39) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
117 (41) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
47 (41) |
|||||||
Regno Unito |
186 (41) |
|||||||
Unione |
350 (41) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
0 (43) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
0 (43) |
|||||||
Regno Unito |
0 (43) |
|||||||
Unione |
0 (43) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
0 (44) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
0 (44) |
|||||||
Regno Unito |
0 (44) |
|||||||
Unione |
0 (44) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
(1) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque UE, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.
(2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque UE a nord di 62° N.
Condizioni speciali:
Nei limiti della suindicata quota del TAC spettante all'Unione, nelle zone specificate non possono essere prelevate più di 48 805 t:
Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen
(HER/*2AJMN)
(3) La zona della Groenlandia orientale denominata «Kleine Banke» è chiusa a tutte le attività di pesca. Tale zona è delimitata da:
— |
64°40′ N 37°30′ O, |
— |
64°40′ N 36°30′ O, |
— |
64°15′ N 36°30′ O, |
— |
64°15′ N 37°30′ O. |
(4) Può essere pescato a est o ovest. Nella Groenlandia orientale la pesca è consentita solo dal 1o luglio al 31 dicembre 2012.
(5) Le attività di pesca sono condotte con una copertura di osservazione del 100 % e con VMS. Non oltre l'80 % del contingente deve essere prelevato in una delle zone sotto indicate. Inoltre in ciascuna zona deve essere condotto uno sforzo minimo di 20 cale per nave:
Zona |
Confine |
||
|
A nord di 64° N e ad est di 44° O |
||
|
A sud di 64° N e ad est di 44° O |
||
|
Ad ovest di 44° O |
(6) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.
(7) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
(8) Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 19% degli sbarchi per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.
(9) Contingente provvisorio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(10) Dovrà essere pescate da non oltre sei pescherecci UE con palangari demersali adibiti alla cattura di ippoglosso atlantico. Le catture di specie associate vanno imputate al contingente in questione.
(11) Di cui 75 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia (HAL/*514GN).
(12) Di cui 75 t, da pescare con palangari, sono assegnate alla Norvegia (HAL/*N01GN).
(13) Di cui 7 965 t assegnate alla Norvegia.
(14) Da pescare entro il 30 aprile 2012.
(15) TAC fissato conformemente alle consultazioni fra l'Unione, le Isole Færøer, la Norvegia e l'Islanda.
(16) Contingente provvisorio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(17) Contingente provvisorio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(18) Di cui 2 900 t assegnate alla Norvegia.
(19) Contingente provvisorio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(20) Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento.
(21) Contingente provvisorio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(22) Esclusivamente come catture accessorie.
(23) Di cui 800 t, da pescarsi esclusivamente nella zona NAFO 1, sono assegnate alla Norvegia.
(24) Di cui 824 t assegnate alla Norvegia.
(25) Non può essere pescato dal 1o gennaio al 9 maggio 2012.
(26) Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:
Punto n. |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
64° 45’ |
28° 30’ |
2 |
62° 50’ |
25° 45’ |
3 |
61° 55’ |
26° 45’ |
4 |
61° 00’ |
26° 30’ |
5 |
59° 00’ |
30° 00’ |
6 |
59° 00’ |
34° 00’ |
7 |
61° 30’ |
34° 00’ |
8 |
62° 50’ |
36° 00’ |
9 |
64° 45’ |
28° 30’ |
(27) Non può essere pescato dal 1o gennaio al 9 maggio 2012.
(28) Esclusivamente come catture accessorie.
(29) La pesca di tale specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 30 novembre 2012 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.
(30) I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture conservate a bordo.
(31) Può essere pescato solo con reti da traino pelagiche. Può essere pescato a est o ovest
(32) Condizioni speciali: i contingenti possono essere prelevati nella zona di regolamentazione NEAFC purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Groenlandia in materia di comunicazione (RED/*51214). Quando la pesca è praticata nella zona di regolamentazione NEAFC, può essere prelevato unicamente dal 10 maggio 2012 come scorfano di acque pelagiche profonde e unicamente nella zona «NEAFC box») delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate (RED/*5-14).
Punto n. |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
64° 45′ |
28° 30′ |
2 |
62° 50′ |
25° 45′ |
3 |
61° 55′ |
26° 45′ |
4 |
61° 00′ |
26° 30′ |
5 |
59° 00′ |
30° 00′ |
6 |
59° 00′ |
34° 00′ |
7 |
61° 30′ |
34° 00′ |
8 |
62° 50′ |
36° 00′ |
9 |
64° 45′ |
28° 30′ |
(33) Condizioni speciali: di cui 1 800 t devono essere pescate in associazione con componenti demersali al di fuori della NEAFC box definita nella nota 2 (RED/*5-14X).
(34) Di cui 1 500 t, da pescarsi esclusivamente nella NEAFC box definita nella nota 2, sono assegnate alla Norvegia (RED/*5-14N).
(35) Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).
(36) Possono essere pescati soltanto tra luglio e dicembre 2012.
(37) Contingente provvisorio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(38) Contingente provvisorio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(39) Per cattura accessoria si intende qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nell'autorizzazione di pesca della nave. Possono essere pescate a est o ovest.
(40) Di cui 120 t di granatiere, da pescarsi esclusivamente nelle zone V, XIV e NAFO 1, sono assegnate alla Norvegia (RNG/*514N1).
(41) Esclusivamente come catture accessorie.
(42) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.
(43) Contingente provvisorio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
(44) Contingente provvisorio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
ALLEGATO IC
ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE
ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO
Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.
|
|
|||||||
Unione |
0 (1) |
|
||||||
TAC |
0 (1) |
|
|
|||||||
Unione |
0 (3) |
|
||||||
TAC |
0 (3) |
|
|
|||||||
Estonia |
103 |
|
||||||
Germania |
432 |
|||||||
Lettonia |
103 |
|||||||
Lituania |
103 |
|||||||
Polonia |
352 |
|||||||
Spagna |
1 328 |
|||||||
Francia |
185 |
|||||||
Portogallo |
1 821 |
|||||||
Regno Unito |
865 |
|||||||
Unione |
5 292 |
|||||||
TAC |
9 280 |
|
|
|||||||
Unione |
0 (4) |
|
||||||
TAC |
0 (4) |
|
|
|||||||
Unione |
0 (5) |
|
||||||
TAC |
0 (5) |
|
|
|||||||
Unione |
0 (6) |
|
||||||
TAC |
0 (6) |
|
|
|||||||
Unione |
0 (7) |
|
||||||
TAC |
0 (7) |
|
|
|||||||
Estonia |
128 (8) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Lettonia |
128 (8) |
|||||||
Lituania |
128 (8) |
|||||||
Polonia |
227 (8) |
|||||||
Unione |
||||||||
TAC |
34 000 |
|
|
|||||||
Unione |
0 (10) |
|
||||||
TAC |
17 000 |
|
|
|||||||
Unione |
0 (11) |
|
||||||
TAC |
0 (11) |
|
|
|||||||
Estonia |
134 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Lettonia |
134 |
|||||||
Lituania |
134 |
|||||||
Polonia |
134 |
|||||||
Spagna |
105,5 |
|||||||
Portogallo |
28,5 |
|||||||
Unione |
670 |
|||||||
TAC |
12 000 |
|
|
|||||||
TAC |
|
|
|
|||||||
Estonia |
328 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
335 |
|||||||
Lettonia |
46 |
|||||||
Lituania |
23 |
|||||||
Spagna |
4 486 |
|||||||
Portogallo |
1 875 |
|||||||
Unione |
7 093 |
|||||||
TAC |
12 098 |
|
|
|||||||
Spagna |
4 132 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Portogallo |
802 |
|||||||
Estonia |
343 |
|||||||
Lituania |
75 |
|||||||
Unione |
5 352 |
|||||||
TAC |
8 500 |
|
|
|||||||
Estonia |
297 |
|
||||||
Germania |
203 |
|||||||
Lettonia |
297 |
|||||||
Lituania |
297 |
|||||||
Unione |
1 094 |
|||||||
TAC |
6 000 |
|
|
|||||||
Estonia |
1 571 (16) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
513 (16) |
|||||||
Spagna |
233 (16) |
|||||||
Lettonia |
1 571 (16) |
|||||||
Lituania |
1 571 (16) |
|||||||
Portogallo |
2 354 (16) |
|||||||
Unione |
7 813 (16) |
|||||||
TAC |
6 500 (16) |
|
|
|||||||
Spagna |
1 771 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Portogallo |
5 229 |
|||||||
Unione |
7 000 |
|||||||
TAC |
20 000 |
|
|
|||||||
Lettonia |
0 (17) |
|
||||||
Lituania |
0 (17) |
|||||||
TAC |
0 (17) |
|
|
|||||||
Spagna |
1 273 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Portogallo |
1 668 |
|||||||
Unione |
2 941 |
|||||||
TAC |
5 000 |
(1) Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007 ().
(2) Regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1).
(3) Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.
(4) Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(5) Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(6) Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(7) Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(8) Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2012.
(9) Quota spettante all'Unione non specificata; un quantitativo di 29 458 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri UE, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.
(10) Nonostante l'Unione benefici di un contingente condiviso di 85 t, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(11) Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(12) Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto n. |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
47° 20′ 0 |
46° 40′ 0 |
2 |
47° 20′ 0 |
46° 30′ 0 |
3 |
46° 00′ 0 |
46° 30′ 0 |
4 |
46° 00′ 0 |
46° 40′ 0 |
(13) Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto n. |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
47° 20′ 0 |
46° 40′ 0 |
2 |
47° 20′ 0 |
46° 30′ 0 |
3 |
46° 00′ 0 |
46° 30′ 0 |
4 |
46° 00′ 0 |
46° 40′ 0 |
Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2012 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto n. |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
47° 55′ 0 |
45° 00′ 0 |
2 |
47° 30′ 0 |
44° 15′ 0 |
3 |
46° 55′ 0 |
44° 15′ 0 |
4 |
46° 35′ 0 |
44° 30′ 0 |
5 |
46° 35′ 0 |
45° 40′ 0 |
6 |
47° 30′ 0 |
45° 40′ 0 |
7 |
47° 55′ 0 |
45° 00′ 0 |
(14) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per le navi che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.
Stato membro |
Numero massimo di navi |
Numero massimo di giorni di pesca |
Danimarca |
0 |
0 |
Estonia |
0 |
0 |
Spagna |
0 |
0 |
Lettonia |
0 |
0 |
Lituania |
0 |
0 |
Polonia |
0 |
0 |
Portogallo |
0 |
0 |
(15) Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(16) Questo contingente deve rispettare il TAC di 6 500 t stabilito per tale stock da tutte le parti contraenti della NAFO. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta di questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.
(17) Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
ALLEGATO ID
SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — TUTTE LE ZONE
I TAC per queste zone sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT.
|
|
|||||||
Cipro |
66,98 (5) |
|
||||||
Grecia |
124,37 |
|||||||
Spagna |
||||||||
Francia |
||||||||
Italia |
||||||||
Malta |
153,99 (5) |
|||||||
Portogallo |
226,84 |
|||||||
Altri Stati membri |
26,90 (1) |
|||||||
Unione |
||||||||
TAC |
12 900 |
|
|
|||||||
Spagna |
6 949 |
|
||||||
Portogallo |
1 263 |
|||||||
Altri Stati membri |
145,6 (7) |
|||||||
Unione |
8 357,6 |
|||||||
TAC |
13 700 |
|
|
|||||||
Spagna |
5 024,9 |
|
||||||
Portogallo |
354,2 |
|||||||
Unione |
5 379,1 |
|||||||
TAC |
15 000 |
|
|
|||||||
Irlanda |
3 896,0 (10) |
|
||||||
Spagna |
14 076,4 (10) |
|||||||
Francia |
6 119,1 (10) |
|||||||
Regno Unito |
232,9 (10) |
|||||||
Portogallo |
2 534,7 (10) |
|||||||
Unione |
26 939,1 (8) |
|||||||
TAC |
28 000 |
|
|
|||||||
Spagna |
759,2 |
|
||||||
Francia |
249,5 |
|||||||
Portogallo |
531,3 |
|||||||
Unione |
1 540 |
|||||||
TAC |
24 000 |
|
|
|||||||
Spagna |
15 758,7 |
|
||||||
Francia |
7 951,8 |
|||||||
Portogallo |
6 156,5 |
|||||||
Unione |
29 867 |
|||||||
TAC |
85 000 |
|
|
|||||||
Spagna |
24 |
|
||||||
Portogallo |
48,6 |
|||||||
Unione |
72,6 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Spagna |
34 |
|
||||||
Portogallo |
21,8 |
|||||||
Unione |
55,8 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
(2) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):
Spagna |
350,51 |
Francia |
158,14 |
Unione |
508,65 |
(3) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):
Francia |
45 () |
Unione |
45 |
() Questo quantitativo può essere rivisto dalla Commissione, su richiesta della Francia, fino ad un quantitativo massimo di 100 t, secondo quanto indicato dalla raccomandazione ICCAT 08-05. |
(4) Questo quantitativo può essere rivisto dalla Commissione, su richiesta della Francia, fino ad un quantitativo massimo di 100 t, secondo quanto indicato dalla raccomandazione ICCAT 08-05.
(5) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):
Spagna |
48,22 |
Francia |
47,57 |
Italia |
37,55 |
Cipro |
1,34 |
Malta |
3,08 |
Unione |
137,77 |
(6) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):
Italia |
37,55 |
Unione |
37,55 |
(7) Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
(8) Il numero di navi UE che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 ().
(9) Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).
(10) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:
Stato membro |
Numero massimo di navi |
Irlanda |
50 |
Spagna |
730 |
Francia |
151 |
Regno Unito |
12 |
Portogallo |
310 |
ALLEGATO IE
ANTARTICO
ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR
Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.
Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1o dicembre 2011 al 30 novembre 2012.
|
|
|||||||
TAC |
3 072 |
|
|
|
|||||||
TAC |
0 (2) |
|
|
|
|||||||
TAC |
2 600 (3) |
|
||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
TAC |
48 (4) |
|
|
|
|||||||
TAC |
33 (5) |
|
|
|
|||||||
TAC |
2 730 (6) |
|
|
|
|||||||||
TAC |
5 610 000 |
|
||||||||
Condizioni speciali: Nei limiti di un totale di 620 000 t di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
TAC |
440 000 |
|
||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
TAC |
2 645 000 |
|
||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
TAC |
80 (7) |
|
|
|
|||||||
TAC |
0 |
|
|
|
|||||||
TAC |
360 (8) |
|
|
|
|||||||
TAC |
50 (9) |
|
|
|
|||||||
TAC |
120 (10) |
|
|
|
|||||||
TAC |
150 (11) |
|
(1) Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:
— |
parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72° 15′ E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53° 25′ S, |
— |
procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E, |
— |
da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52° 40′ S e del meridiano di longitudine 76° E, |
— |
procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S, |
— |
prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74° 30′ E, e |
— |
procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza. |
(2) Ad eccezione di un quantitativo massimo di 30 t per scopi di ricerca o come catture accessorie.
(3) TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1o maggio al 31 agosto 2012 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1o dicembre 2011 al 30 novembre 2012.
(4) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O.
(5) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57° 20′ S e 60° 00′ S e dalle longitudini 24° 30′ O e 29° 00′ O.
(6) TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79° 20′ E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.
(7) Esclusivamente come catture accessorie.
(8) Esclusivamente come catture accessorie.
(9) Esclusivamente come catture accessorie.
(10) Esclusivamente come catture accessorie.
(11) Esclusivamente come catture accessorie.
ALLEGATO IF
OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO
Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.
|
|
|||||||
TAC |
200 |
TAC analitico. |
|
|
|||||||
TAC |
200 |
TAC analitico. |
|
|
|||||||
TAC |
200 |
TAC analitico. |
|
|
|||||||
TAC |
230 |
TAC analitico. |
|
|
|||||||
TAC |
0 |
TAC analitico. |
|
|
|||||||
TAC |
50 |
TAC analitico. |
(1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
— |
a ovest dal meridiano di longitudine 0° E, |
— |
a nord dal parallelo di latitudine 20° S, |
— |
a sud dal parallelo di latitudine 28° S e |
— |
a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia. |
(2) Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
— |
a ovest dal meridiano di longitudine 0° E, |
— |
a nord dal parallelo di latitudine 20° S, |
— |
a sud dal parallelo di latitudine 28° S e |
— |
a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia. |
ALLEGATO IG
TONNO ROSSO DEL SUD — TUTTE LE ZONE
|
|
|||||||
Unione |
10 (1) |
TAC analitico. |
||||||
TAC |
10 449 |
(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
ALLEGATO IH
ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC
|
|
|||||||
Unione |
3 170,36 |
TAC analitico. |
||||||
TAC |
Non pertinente |
ALLEGATO IJ
ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO
|
|
|||||||
Germania |
Da fissare (1) |
|
||||||
Paesi Bassi |
Da fissare (1) |
|||||||
Lituania |
Da fissare (1) |
|||||||
Polonia |
Da fissare (1) |
|||||||
Unione |
Da fissare (1) |
(1) Contingenti da stabilire in funzione dell'esito della terza conferenza preparatoria della Commissione SPRFMO prevista per il 30 gennaio-2 febbraio 2012.
ALLEGATO IIA
Sforzo di pesca per le navi nell'ambito della gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nello skagerrak, nella parte della divisione ciem IIIa non appartenente allo skagerrak e al kattegat, nella sottozona ciem IV, nelle acque ue della divisione ciem IIa e nella divisione ciem VIId
1. Campo di applicazione
1.1. |
Il presente allegato si applica alle navi UE che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate nel punto 2 di detto allegato. |
1.2. |
Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 10 metri. Queste navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2012 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo. |
2. Attrezzi regolamentati e zone geografiche
Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi specificati nell'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 («attrezzi regolamentati») e ai gruppi di zone geografiche di cui al punto 2, lettera b), dello stesso allegato.
3. Autorizzazioni
Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
4. Sforzo di pesca massimo consentito
4.1. |
Nell'appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione 2012, dal 1o febbraio 2012 al 31 gennaio 2013, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro. |
4.2. |
I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 (1) non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato. |
5. Gestione
5.1. |
Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, all'articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
5.2. |
Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione, lo Stato membro può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi. |
5.3. |
Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludano i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore. |
6. Relazione sullo sforzo di pesca
L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.
7. Trasmissione dei dati
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dalle loro navi conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (Fisheries Data Exchange System) o qualsiasi altro sistema di raccolta applicato in futuro dalla Commissione.
(1) Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
Allegato IIA, appendice 1
SFORZO DI PESCA MASSIMO CONSENTITO, ESPRESSO IN CHILOWATT-GIORNI
Zona geografica: Skagerrak, la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; sottozona CIEM IV e acque UE della divisione CIEM IIa; divisione CIEM VIId
Attrezzo regolamentato |
BE |
DK |
DE |
ES |
FR |
IE |
NL |
SE |
UK |
TR1 |
895 |
3 385 928 |
954 390 |
1 409 |
1 505 354 |
157 |
257 266 |
172 064 |
6 185 460 |
TR2 |
193 676 |
2 841 906 |
357 193 |
0 |
6 496 811 |
10 976 |
748 027 |
604 071 |
5 127 906 |
TR3 |
0 |
2 545 009 |
257 |
0 |
101 316 |
0 |
36 617 |
1 024 |
8 482 |
BT1 |
1 427 574 |
1 157 265 |
29 271 |
0 |
0 |
0 |
999 808 |
0 |
1 739 759 |
BT2 |
5 401 395 |
79 212 |
1 375 400 |
0 |
1 202 818 |
0 |
28 307 876 |
0 |
6 116 437 |
GN |
163 531 |
2 307 977 |
224 484 |
0 |
342 579 |
0 |
438 664 |
74 925 |
546 303 |
GT |
0 |
224 124 |
467 |
0 |
4 338 315 |
0 |
0 |
48 968 |
14 004 |
LL |
0 |
56 312 |
0 |
245 |
125 141 |
0 |
0 |
110 468 |
134 880 |
ALLEGATO IIB
Possibilità di pesca per le navi che praticano la pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa, IIIa e nella sottozona CIEM IV
1. |
Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi UE operanti nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa, IIIa e nella sottozona CIEM IV con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm. |
2. |
Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque UE della sottozona CIEM IV, salvo diversa indicazione, o a seguito delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia di cui al verbale concordato delle conclusioni tra l'Unione e la Norvegia. |
3. |
Ai fini del presente allegato, le zone di gestione del cicerello sono quelle indicate qui di seguito e nell'appendice del presente allegato:
|
4. |
Sulla base dei pareri del CIEM e dello CSTEP relativi alle possibilità di pesca del cicerello per ciascuna zona di gestione del cicerello quale specificata nel punto 3, la Commissione si adopera a rivedere, entro il 1o marzo 2012, i TAC, i contingenti e le condizioni speciali per il cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, di cui all'allegato I. |
5. |
La pesca commerciale con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata dal 1o gennaio al 31 marzo 2012 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2012. |
Allegato IIB, appendice 1
ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO
ALLEGATO III
Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE che operano nelle acque di paesi terzi
Zona di pesca |
Attività di pesca |
Numero di autorizzazioni di pesca |
Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri |
Numero massimo di navi presenti nello stesso momento |
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen |
Aringa, a nord di 62° 00′ N |
77 |
DK: 25 DE: 5 FR: 1 IE: 8 NL: 9 PL: 1 SV: 10 UK: 18 |
57 |
Specie demersali, a nord di 62° 00′ N |
80 |
DE: 16 IE: 1 ES: 20 FR: 18 PT: 9 UK: 14 |
50 |
|
Sgombro |
|
Non pertinente |
70 (1) |
|
Specie industriali, a sud di 62° 00′ N |
480 |
DK: 450 UK: 30 |
150 |
(1) Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.
ALLEGATO IV
ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT (1)
1. |
Numero massimo di tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale
|
2. |
Numero massimo di navi per la pesca costiera artigianale UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo
|
3. |
Numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento
|
4. |
Numero massimo e capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo Tabella A
Tabella B
|
5. |
Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro
|
6. |
Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo Tabella A
Tabella B
|
(1) I numeri indicati nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.
(2) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
(3) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.
(4) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).
(5) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
(6) Questo numero può essere aumentato ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
ALLEGATO V
ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR
PARTE A
DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR
Specie bersaglio |
Zona |
Periodo di divieto |
Squali (tutte le specie) |
Zona della convenzione |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012 |
Notothenia rossii |
FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012 |
Pesci a pinne |
FAO 48.1. Antartico (1) FAO 48.2. Antartico (1) |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012 |
Gobionotothen gibberifrons Chaenocephalus aceratus Pseudochaenichthys georgianus Lepidonotothen squamifrons Patagonotothen guntheri Electrona carlsbergi (1) |
FAO 48.3. |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012 |
Dissostichus spp. |
FAO 48.5. Antartico |
Dal 1o dicembre 2011 al 30 novembre 2012 |
Dissostichus spp. |
FAO 88.3. Antartico (1) FAO 58.5.2. Antartico a est di 79° 20′ E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20′ E (1) FAO 58.6. Antartico (1) FAO 58.7. Antartico (1) |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012 |
Lepidonotothen squamifrons |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012 |
|
Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides |
FAO 58.5.2. Antartico |
Dal 1o dicembre 2011 al 30 novembre 2012 |
Dissostichus mawsoni |
FAO 48.4. Antartico (1) nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012 |
PARTE B
TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2011/2012
Sottozona/Divisione |
Regione |
Campagna |
SSRU |
Limiti di cattura per Dissostichus spp. (t) |
Limite applicabile alle catture accessorie (t) (3) |
||
Razze |
Macrourus spp. |
Altre specie |
|||||
58.4.1. |
Tutta la divisione |
Dal 1o dicembre 2011 al30 novembre 2012 |
SSRU A, B, D, F e H: 0 SSRU C: 100 SSRU E: 50 SSRU G: 60 |
Totale 210 |
Tutta la divisione: 50 |
Tutta la divisione: 33 |
Tutta la divisione: 20 |
58.4.2. |
Tutta la divisione |
Dal 1o dicembre 2011 al30 novembre 2012 |
SSRU A: 30 SSRU B, C e D: 0 SSRU E: 40 |
Totale 70 |
Tutta la divisione: 50 |
Tutta la divisione: 20 |
Tutta la divisione: 20 |
58.4.3a. |
Tutta la divisione |
Dal 1o maggio al31 agosto 2012 |
|
Totale 86 |
Tutta la divisione: 50 |
Tutta la divisione: 26 |
Tutta la divisione: 20 |
88.1. |
Tutta la sottozona |
Dal 1o dicembre 2011 al31 agosto 2012 |
SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 428 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 2 423 SSRU J e L: 351 SSRU M: 0 |
Totale 3 282 |
164 SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 50 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 121 SSRU J e L: 50 SSRU M: 0 |
430 SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 40 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 320 SSRU J e L: 70 SSRU M: 0 |
20 SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 60 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 60 SSRU J e L: 40 SSRU M: 0 |
88.2. |
A sud di 65° S |
Dal 1o dicembre 2011 al31 agosto 2012 |
SSRU A: 0 SSRU B: 0 SSRU C, D, E, F e G: 124 SSRU H: 406 SSRU I: 0 |
Totale 530 |
50 SSRU A e B: 0 SSRU C, D, E, F e G: 50 SSRU i: 0 SSRU I: 0 |
84 SSRU A e B: 0 SSRU C, D, E, F e G: 20 SSRU H: 40 SSRU I: 0 |
20 SSRU A e B: 0 SSRU C, D, E, F e G: 100 SSRU H: 20 SSRU I: 0 |
Allegato V, parte B, appendice
ELENCO DELLE PICCOLE UNITÀ DI RICERCA (SMALL SCALE RESEARCH UNITS — SSRU)
Regione |
SSRU |
Confine |
48.6 |
A |
Da 50° S 20° O verso est fino a 1° 30′ E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S. |
|
B |
Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S. |
|
C |
Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S. |
|
D |
Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S. |
|
E |
Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S. |
|
F |
Da 60° S 20° E verso est fino a 30°E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S. |
|
G |
Da 50° S 1° 30' E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1° 30' E, verso nord fino a 50° S. |
58.4.1 |
A |
Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S. |
|
B |
Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S. |
|
C |
Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90°E, verso nord fino a 60° S. |
|
D |
Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S. |
|
E |
Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110°E, verso nord fino a 60° S. |
|
F |
Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S. |
|
G |
Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S. |
|
H |
Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S. |
58.4.2 |
A |
Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S. |
|
B |
Da 62° S 40°E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S. |
|
C |
Da 62° S 50°E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S. |
|
D |
Da 62° S 60°E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S. |
|
E |
Da 62° S 70°E verso est fino a 73° 10′ E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80 °E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S. |
58.4.3a |
A |
Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73° 10' E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S |
58.4.3b |
A |
Da 56° S 73° 10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73° 10′ E, verso nord fino a 56° S. |
|
B |
Da 60° S 73° 10′ E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73° 10′ E, verso nord fino a 60° S. |
|
C |
Da 59°S 73° 10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73° 10′ E, verso nord fino a 59° S. |
|
D |
Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S. |
|
E |
Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S. |
58.4.4 |
A |
Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S. |
|
B |
Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S. |
|
C |
Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S. |
|
D |
Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C e delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E e verso nord fino a 50° S. |
58.6 |
A |
Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S. |
|
B |
Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S. |
|
C |
Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S. |
|
D |
Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S. |
58.7 |
A |
Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S. |
88.1 |
A |
Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S. |
|
B |
Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S. |
|
C |
Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40′ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S. |
|
D |
Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S. |
|
E |
Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30′ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S. |
|
F |
Da 68° 30′ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30′ S. |
|
G |
Da 66° 40′ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 70° 50′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40′ S. |
|
H |
Da 70° 50′ S 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50′ S. |
|
I |
Da 70° S 178° 50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso nord fino a 70° S. |
|
J |
Da 73° S sulla costa vicino a 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S. |
|
K |
Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso nord fino a 73° S. |
|
L |
Da 76° S 178° 50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso nord fino a 76° S. |
|
M |
Da 73 S sulla costa vicino a 169° 30′ E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S. |
88.2 |
A |
Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S. |
|
B |
Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S. |
|
C |
Da 70° 50′ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70° 50′ S. |
|
D |
Da 70 °50′ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70° 50′ S. |
|
E |
Da 70° 50′ S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70° 50′ S. |
|
F |
Da 70° 50′ S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70°50′ S. |
|
G |
Da 70° 50′ S 110°O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50′ S. |
|
H |
Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70° 50′ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S. |
|
I |
Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S. |
88.3 |
A |
Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S. |
|
B |
Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S. |
|
C |
Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S. |
|
D |
Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S. |
PARTE C
NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA
Parte contraente:
Campagna di pesca:
Nome della nave:
Livello delle catture previsto (in tonnellate):
Tecnica di pesca: |
Rete da traino convenzionale |
Sistema di pesca continua |
|
Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino |
|
Altri metodi approvati: specificare |
Metodi usati per la stima diretta del peso vivo di krill antartico catturato (4):
Prodotti che saranno ricavati dalla cattura e relativi fattori di conversione (5):
Tipo di prodotto |
% delle catture |
Fattore di conversione (6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dic |
Gen |
Feb |
Mar |
Apr |
Mag |
Giu |
Lug |
Ago |
Set |
Ott |
Nov |
Sottozona/Divisione |
48.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58.4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58.4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
Contrassegnare la casella per la zona e il periodo di attività più probabili. Non sono stati stabiliti limiti di cattura precauzionali, pertanto considerata attività di pesca sperimentale. |
I dati riportati nel presente documento sono forniti solo a titolo di informazione e non ostano allo svolgimento di attività in zone e periodi che non sono in esso specificati.
PARTE D
CONFIGURAZIONE DELLE RETI E USO DELLE TECNICHE DI PESCA
Circonferenza (m) dell'apertura della rete |
Apertura verticale (m) |
Apertura orizzontale (m) |
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Lunghezza della parte della rete e apertura di maglia
Parte della rete |
Lunghezza (m) |
Apertura di maglia (mm) |
1a parte della rete |
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2a parte della rete |
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3a parte della rete |
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… |
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Parte finale della rete (sacco) |
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Fornire uno schema di ciascuna configurazione di rete utilizzata.
Uso di tecniche di pesca multiple (7): Sì No
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Tecnica di pesca |
Durata di utilizzo prevista (in %) |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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… |
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Totale 100 % |
Presenza di un dispositivo di esclusione dei mammiferi marini (8): Sì No
Fornire precisazioni circa le tecniche di pesca, la configurazione e le caratteristiche degli attrezzi nonché i modelli di pesca:
(1) Tranne per scopi di ricerca scientifica.
(2) Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).
(3) Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:
— |
razze: 5 % del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 50 t, se tale quantitativo è maggiore; |
— |
Macrourus spp.: 16 % del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 20 t, se tale quantitativo è maggiore, ad eccezione della divisione statistica 58.4.3a e della sottozona statistica 88.1; |
— |
altre specie: 20 t per SSRU. |
(4) La notifica comprende una descrizione esatta e dettagliata del metodo di stima del peso vivo di krill antartico catturato e, se sono applicati fattori di conversione, del metodo adottato per l'ottenimento di ciascun fattore di conversione. Gli Stati membri non sono tenuti a ripresentare tale descrizione nelle campagne successive, a meno che siano intervenute modifiche riguardo al metodo di stima del peso vivo.
(5) Informazione da fornire per quanto possibile.
(6) Fattore di conversione = peso totale/peso lavorato.
(7) In caso affermativo, frequenza del passaggio da una tecnica di pesca all'altra:
(8) In caso affermativo, fornire il disegno del dispositivo:
ALLEGATO VI
ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC
1. |
Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della Convenzione IOTC
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2. |
Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e l'alalunga nella zona della Convenzione IOTC
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3. |
Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e l'alalunga nella zona della Convenzione IOTC. |
4. |
Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della Convenzione IOTC. |
ALLEGATO VII
ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC
Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC
Spagna |
14 |
Unione |
14 |
ALLEGATO VIII
LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE UE
Stato di bandiera |
Attività di pesca |
Numero di autorizzazioni di pesca |
Numero massimo di navi presenti nello stesso momento |
Norvegia |
Aringa, a nord di 62° 00′ N |
20 |
20 |
Venezuela (1) |
Lutiani (acque della Guiana francese) |
45 |
45 |
(1) Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.