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Document 32012L0017

Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012 , che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 156 del 16.6.2012, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2017; abrog. impl. da 32017L1132

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/17/oj

16.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/1


DIRETTIVA 2012/17/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2012

che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le imprese si espandono sempre di più oltre i confini nazionali approfittando delle opportunità offerte loro dal mercato interno. I gruppi transfrontalieri come pure le numerose operazioni di ristrutturazione, quali fusioni e scissioni, vedono coinvolte società di diversi Stati membri. Di conseguenza, si assiste a una crescente richiesta di accesso alle informazioni sulle società in un contesto transfrontaliero. Tuttavia, non è sempre agevole ottenere informazioni ufficiali sulle società a partire da un altro Stato membro.

(2)

L’undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (3) stabilisce l’elenco degli atti e delle indicazioni che le imprese devono rendere pubblici nel registro della loro succursale. I registri non hanno tuttavia alcun obbligo giuridico di scambiare dati relativi alle succursali estere. Ciò si traduce in incertezza del diritto per i terzi dato che nonostante la cancellazione della società dal registro, la sua succursale può continuare a operare.

(3)

Operazioni quali le fusioni transfrontaliere hanno reso necessaria la cooperazione giornaliera tra i registri delle imprese. La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (4), rende obbligatoria la cooperazione transfrontaliera tra i registri. Non esistono tuttavia canali consolidati di comunicazione che permettano di accelerare le procedure, contribuiscano a superare le barriere linguistiche, e migliorino la certezza del diritto.

(4)

La direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 54, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (5), garantisce, fra l’altro, che tutti gli atti e le indicazioni contenuti in un registro siano consultabili in formato cartaceo o elettronicamente. Tanto i privati quanto le imprese devono tuttavia ancora effettuare le loro ricerche nel registro paese per paese, specialmente perché l’attuale cooperazione volontaria tra registri non si è dimostrata sufficiente.

(5)

Nella comunicazione della Commissione sull’«Atto per il mercato unico», l’interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese è presentata come una delle soluzioni necessarie per creare un ambiente giuridico e fiscale più favorevole alle imprese. Essa dovrebbe contribuire a rinforzare la competitività delle imprese europee riducendo gli oneri amministrativi e rafforzando la certezza del diritto, favorendo così l’uscita dalla crisi globale economica e finanziaria, che è una delle priorità dell’agenda «Europa 2020». Facendo uso delle innovazioni nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, essa dovrebbe inoltre migliorare la comunicazione transfrontaliera tra i registri delle imprese.

(6)

Le conclusioni del Consiglio del 25 maggio 2010 sull’interconnessione dei registri delle imprese hanno confermato che un migliore accesso a informazioni aggiornate e attendibili sulle imprese potrebbe generare maggiore fiducia nei mercati, aiutare la ripresa, e accrescere la competitività delle imprese europee.

(7)

Nella risoluzione del 7 settembre 2010 sull’interconnessione dei registri delle imprese (6) il Parlamento europeo ha sottolineato che il progetto potrà utilmente contribuire all’ulteriore integrazione dello Spazio economico europeo solo se tutti gli Stati membri faranno parte della rete.

(8)

Il piano d’azione pluriennle 2009-2013 in materia di giustizia elettronica europea (7) prevede lo sviluppo di un portale europeo della giustizia elettronica (il «portale») quale unico punto di accesso elettronico europeo alle informazioni di tipo legale, alle istituzioni giudiziarie e amministrative, ai registri, alle banche dati e ad altri servizi esistenti e reputa l’interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese un elemento importante a tal riguardo.

(9)

Sarà possibile migliorare l’accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese e sulle loro succursali create in altri Stati membri solo se tutti gli Stati membri si impegneranno a rendere possibile la comunicazione elettronica tra registri e a trasmettere le informazioni agli utenti individuali di tali informazioni in maniera standardizzata, mediante un contenuto simile e tecnologie interoperabili, in tutta l’Unione. Tale interoperabilità dei registri dovrebbe essere garantita dai registri degli Stati membri («registri nazionali») che forniscono servizi, che dovrebbero costituire le interfacce della piattaforma centrale europea (la «piattaforma»). La piattaforma dovrebbe consistere di una serie centralizzata di strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione comprendenti servizi e dovrebbe formare un'interfaccia comune. Tale interfaccia dovrebbe essere utilizzata da tutti i registri nazionali. La piattaforma dovrebbe inoltre fornire servizi che costituiscano un'interfaccia del portale, che funge da punto di accesso elettronico europeo, e dei punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri. La piattaforma dovrebbe essere concepita solo come uno strumento per l'interconnessione dei registri e non come un'entità distinta avente personalità giuridica. Partendo dall'identificativo unico, la piattaforma dovrebbe essere in grado di trasmettere le informazioni provenienti da ciascuno dei registri dei singoli Stati membri ai registri competenti di altri Stati membri, in un formato standard di messaggio (formato elettronico dei messaggi scambiati tra sistemi informatici come, ad esempio, xml) e nella versione linguistica pertinente.

(10)

La presente direttiva non è finalizzata all'istituzione di una banca dati centralizzata dei registri in cui siano memorizzate informazioni sostanziali sulle imprese. In fase di attuazione del sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (il «sistema di interconnessione dei registri»), dovrebbero essere definiti solo i dati necessari al corretto funzionamento della piattaforma. Questi dovrebbero includere, in particolare, dati operativi, dizionari e glossari, e dovrebbero essere determinati tenendo conto anche della necessità di garantire l'efficiente funzionamento del sistema di interconnessione dei registri. I dati dovrebbero essere utilizzati per consentire alla piattaforma di espletare le sue funzioni e non dovrebbero mai essere resi pubblici in forma diretta. Inoltre, la piattaforma non dovrebbe modificare né il contenuto dei dati sulle imprese memorizzati nei registri nazionali né le informazioni sulle imprese trasmesse attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

(11)

Dal momento che la presente direttiva non è intesa ad armonizzare i sistemi nazionali dei registri centrali, commerciali e delle imprese, gli Stati membri non sono tenuti a modificare il proprio sistema interno dei registri, in particolare con riferimento alla gestione, alla memorizzazione dei dati, ai tributi e all'utilizzo e alla divulgazione delle informazioni a fini nazionali.

(12)

Nel quadro della presente direttiva, il portale tratterà, attraverso l'utilizzo della piattaforma, la consultazione, da parte di utenti individuali, delle informazioni sulle società e sulle loro succursali create in altri Stati membri contenute nei registri nazionali. Ciò consentirà di presentare i risultati della ricerca sul portale, con le note esplicative in tutte le lingue ufficiali dell'Unione che elencano le informazioni fornite. Inoltre, al fine di migliorare la protezione di terzi in un altro Stato membro, dovrebbero essere rese disponibili sul portale informazioni essenziali sul valore legale di documenti e indicazioni e atti pubblicati ai sensi del diritto degli Stati membri adottato conformemente alla direttiva 2009/101/CE.

(13)

Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire uno o più punti di accesso opzionali, che possono avere un impatto sull'uso e sul funzionamento della piattaforma. Pertanto, la Commissione dovrebbe essere informata della loro creazione e delle modifiche di rilievo apportate al loro funzionamento, in particolare della loro chiusura. Tale notifica non dovrebbe in alcun modo limitare i poteri degli Stati membri con riguardo alla creazione e alla gestione dei punti di accesso opzionali.

(14)

Le società e le loro succursali create in altri Stati membri dovrebbero disporre di un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente in seno all'Unione. L'identificativo dovrebbe essere utilizzato per la comunicazione tra i registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Pertanto, società e succursali non dovrebbero essere tenute a inserire l'identificativo unico nella corrispondenza e negli ordinativi della società menzionati nelle direttive 89/666/CEE e 2009/101/CE, e per i propri fini di comunicazione dovrebbero continuare a utilizzare il numero di iscrizione al registro nazionale.

(15)

Dovrebbe essere reso possibile individuare facilmente il registro di una società e i registri delle sue succursali create in altri Stati membri, operazione consistente nello scambio di informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro, se ciò comporta effetti giuridici nello Stato membro del registro della società. È opportuno che gli Stati membri possano decidere in merito alle procedure da seguire riguardo alle succursali registrate nel loro territorio, pur garantendo, almeno, che le succursali di una società sciolta siano cancellate dal registro immediatamente e, se del caso, dopo il procedimento di liquidazione della succursale interessata. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi alle succursali di società che sono state cancellate dal registro ma hanno un successore legalmente riconosciuto, come in caso di modificazioni della ragione sociale della società, di fusioni o scissioni, o di trasferimento transfrontaliero della sua sede sociale.

(16)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a una succursale creata in uno Stato membro da una società non soggetta al diritto di detto Stato membro, come stabilito all'articolo 7 della direttiva 89/666/CEE.

(17)

È opportuno modificare la direttiva 2005/56/CE in modo da garantire che la comunicazione tra registri avvenga attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

(18)

È opportuno che gli Stati membri assicurino immediatamente, nel caso di modifiche delle informazioni riguardanti le società iscritte nel registro, l'aggiornamento delle informazioni. L'aggiornamento dovrebbe essere reso pubblico, di norma, entro ventuno giorni dal ricevimento della documentazione completa attinente a tali modifiche, incluso il controllo di legalità conformemente al diritto nazionale. Detto termine dovrebbe essere inteso nel senso che gli Stati membri sono tenuti a compiere sforzi ragionevoli per rispettare il termine ultimo stabilito dalla presente direttiva. Non si dovrebbe applicare con riguardo ai documenti contabili che le società sono tenute a presentare per ciascun esercizio. Tale esclusione è motivata dal sovraccarico dei registri nazionali nei periodi di resoconto. Conformemente ai principi generali del diritto comuni a tutti gli Stati membri, il termine di ventuno giorni dovrebbe essere sospeso in caso di forza maggiore.

(19)

Qualora la Commissione decida di sviluppare e/o gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, ciò dovrebbe avvenire in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8). È opportuno assicurare un'adeguata partecipazione degli Stati membri a tale processo stabilendo le specifiche tecniche ai fini delle procedure di appalto pubblico mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (9).

(20)

Qualora la Commissione decida di gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, occorre garantire la continuità della prestazione dei servizi da parte del sistema di interconnessione dei registri e un'adeguata supervisione pubblica del funzionamento della piattaforma. Si dovrebbero adottare norme dettagliate sulla gestione operativa della piattaforma mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. In ogni caso, la partecipazione degli Stati membri al funzionamento dell'intero sistema dovrebbe essere assicurata mediante un dialogo periodico tra la Commissione e i rappresentanti degli Stati membri sulle questioni relative al funzionamento del sistema di interconnessione dei registri e al suo futuro sviluppo.

(21)

L'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese presuppone il coordinamento di sistemi nazionali che presentano caratteristiche tecniche diverse. Ciò comporta l'adozione di misure e specifiche tecniche che devono tener conto delle differenze tra i registri. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione al fine di affrontare tali questioni tecniche e operative. Tali competenze dovrebbero essere esercitate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(22)

La presente direttiva non dovrebbe limitare il diritto degli Stati membri di prevedere tributi per l'ottenimento di informazioni relative alle società attraverso il sistema di interconnessione dei registri, qualora tale possibilità sia prevista dal diritto nazionale. Le misure e le specifiche tecniche del sistema di interconnessione dei registri dovrebbero pertanto consentire di stabilire modalità di pagamento. Al riguardo, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata ogni soluzione tecnica specifica, in quanto le modalità di pagamento dovrebbero essere determinate nella fase di adozione degli atti di esecuzione, tenendo conto delle possibilità di pagamento online disponibili su larga scala.

(23)

Sarebbe auspicabile che in futuro i paesi terzi possano partecipare al sistema di interconnessione dei registri.

(24)

Una soluzione equa in merito al finanziamento del sistema di interconnessione dei registri implica la partecipazione tanto da parte dell'Unione quanto dei suoi Stati membri al finanziamento del sistema. Gli Stati membri si dovrebbero assumere gli oneri finanziari relativi all'adeguamento dei propri registri nazionali al sistema, mentre gli elementi centrali — la piattaforma e il portale che funge da punto di accesso unico europeo — dovrebbero essere finanziati da un'apposita linea di bilancio all'interno del bilancio generale dell'Unione. Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla imposizione di tributi per ottenere le informazioni sulle società. Ciò non incide sulla possibilità per i registri nazionali di prevedere tributi, ma potrebbe comportare un tributo supplementare inteso a finanziare la manutenzione e il funzionamento della piattaforma. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(25)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (10), e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (11), disciplinano il trattamento dei dati personali, compresa la loro trasmissione elettronica all'interno degli Stati membri. Ogni trattamento di dati personali da parte dei registri degli Stati membri, da parte della Commissione e, se del caso, da parte di terzi partecipanti alla gestione della piattaforma dovrebbe aver luogo nel rispetto di detti atti. Gli atti di esecuzione da adottare in relazione al sistema di interconnessione dei registri dovrebbero, ove opportuno, assicurare tale rispetto, in particolare definendo i compiti e le responsabilità pertinenti di tutti i partecipanti interessati e le norme organizzative e tecniche a essi applicabili.

(26)

Affinché il sistema di interconnessione dei registri diventi operativo, occorre che gli Stati membri procedano agli adeguamenti necessari consistenti, in particolare, nella messa a punto di un'interfaccia che colleghi ciascun registro alla piattaforma. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe prevedere un termine differito per il recepimento e l'applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni relative al funzionamento tecnico di tale sistema. Questo termine dovrebbe essere successivo all'adozione da parte della Commissione dell'insieme degli atti di esecuzione riguardanti le misure e le specifiche tecniche del sistema di interconnessione dei registri. Il termine ultimo per il recepimento e l'applicazione delle disposizioni della direttiva riguardante il funzionamento tecnico del sistema di interconnessione dei registri dovrebbe essere tale da permettere agli Stati membri di portare a termine gli adeguamenti giuridici e tecnici necessari per rendere il sistema pienamente operativo entro un periodo di tempo ragionevole.

(27)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (12), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(28)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 8, che stabilisce che ognuno ha il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

(29)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare l’accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese, garantire che i registri delle succursali contengano informazioni aggiornate e creare canali di comunicazione chiari tra i registri in caso di procedure di registrazione transfrontaliere, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE.

(31)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 6 maggio 2011 (13),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 89/666/CEE

La direttiva 89/666/CEE è cosi modificata:

1)

all’articolo 1, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   Gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono resi pubblici mediante il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese istituito a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 54, secondo comma, del trattato (14) per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi ("il sistema di interconnessione dei registri"). L'articolo 3 ter e l'articolo 3 quater, paragrafo 1, di detta direttiva, si applicano mutatis mutandis.

4.   Gli Stati membri provvedono a che le succursali dispongano di un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente nella comunicazione tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Tale identificativo unico comprende quanto meno gli elementi che consentono di identificare lo Stato membro del registro, il registro nazionale d'origine e il numero di iscrizione della succursale in detto registro, e, ove opportuno, elementi atti a evitare errori di identificazione.

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

1.   Attraverso il sistema di interconnessione dei registri, il registro in cui una società è iscritta rende disponibili senza indugio le informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro, se ciò produce effetti giuridici nello Stato membro del registro della società.

2.   Il registro in cui una succursale è iscritta assicura, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, il ricevimento immediato delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è gratuito per i registri.

4.   Gli Stati membri decidono la procedura da seguire in seguito al ricevimento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Detta procedura garantisce che, ove una società sia stata sciolta o cancellata dal registro, le sue succursali siano anch'esse cancellate immediatamente dal registro.

5.   La seconda frase del paragrafo 4 non si applica alle succursali di società che sono state cancellate dal registro a seguito di un cambiamento della ragione sociale della società interessata, di fusioni o scissioni, o del trasferimento transfrontaliero della sede sociale.»;

3)

è inserita la sezione seguente:

«SEZIONE III bis

PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 11 bis

Il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (15).

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2005/56/CE

La direttiva 2005/56/CE è così modificata:

1)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Registrazione

Il diritto di ciascuno degli Stati membri a cui sono soggette le società partecipanti alla fusione determina, per quanto riguarda il territorio di tale Stato, le modalità, a norma dell’articolo 3 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 54, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (16), della pubblicità della realizzazione della fusione transfrontaliera nel registro pubblico presso il quale ciascuna di queste società era tenuta a depositare gli atti.

Attraverso il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese istituito a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE, il registro per l’iscrizione della società derivante dalla fusione transfrontaliera notifica immediatamente al registro presso il quale ciascuna di queste società era tenuta a depositare gli atti che la fusione transfrontaliera ha acquisito efficacia. La precedente iscrizione è cancellata, all’occorrenza, all’atto di ricezione della notifica, ma non prima.

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 17 bis

Protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (17).

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2009/101/CE

La direttiva 2009/101/CE è così modificata:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie a garantire che le modifiche agli atti e alle indicazioni di cui all'articolo 2 siano trascritte nel registro competente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, e rese pubbliche, conformemente all'articolo 3, paragrafi 3 e 5, di norma entro ventuno giorni dal ricevimento della documentazione completa attinente a tali modifiche, incluso, se del caso, il controllo di legalità, secondo quanto richiesto dal diritto nazionale per l'iscrizione nel fascicolo.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai documenti contabili di cui all'articolo 2, lettera f).»;

2)

all’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri provvedono a che le imprese dispongano di un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente nella comunicazione tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese istituito in conformità dell'articolo 4 bis, paragrafo 2 ("il sistema di interconnessione dei registri"). Detto identificativo unico comprende, quanto meno, gli elementi che consentono di identificare lo Stato membro del registro, il registro nazionale d'origine e il numero di iscrizione della società in detto registro e, ove opportuno, elementi atti a evitare errori di identificazione.»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 3 bis

1.   Gli Stati membri provvedono a che siano disponibili informazioni aggiornate, in conformità all’articolo 3, paragrafi 5, 6 e 7, sulle disposizioni del diritto nazionale attestanti che le indicazioni e ciascun tipo di atto di cui all'articolo 2 sono attendibili.

2.   Gli Stati membri forniscono le informazioni da pubblicare sul portale europeo della giustizia elettronica (il "portale"), rispettando le regole e i requisiti tecnici del portale.

3.   La Commissione pubblica dette informazioni sul portale in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 3 ter

1.   Le copie elettroniche degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 2 sono parimenti rese pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2.   Gli Stati membri provvedono a che gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 2 siano disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri in un formato standard di messaggio nonché accessibili elettronicamente. Gli Stati membri assicurano inoltre che siano rispettate le norme minime per la sicurezza della trasmissione dei dati.

3.   La Commissione assicura, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, un servizio di ricerca sulle società iscritte nei registri degli Stati membri al fine di rendere accessibili attraverso il portale:

a)

gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 2;

b)

le note esplicative disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, che elencano le suddette indicazioni e i tipi di atti.

Articolo 3 quater

1.   I tributi previsti per il rilascio degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 2 attraverso il sistema di interconnessione dei registri non sono superiori ai costi amministrativi.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le indicazioni seguenti siano disponibili a titolo gratuito attraverso il sistema di interconnessione dei registri:

a)

il nome e la ragione sociale dell'impresa;

b)

la sede sociale della società e lo Stato membro in cui essa è registrata; e

c)

il numero di iscrizione della società nel registro.

Oltre a tali indicazioni, gli Stati membri possono scegliere di rendere disponibili ulteriori atti e indicazioni a titolo gratuito.

Articolo 3 quinquies

1.   Attraverso il sistema di interconnessione dei registri, il registro della società rende disponibili senza indugio le informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro, se ciò produce effetti giuridici nello Stato membro del registro della società.

2.   Il registro in cui è iscritta la succursale assicura, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, il ricevimento immediato delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è a titolo gratuito per i registri.»;

4)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

1.   È istituita una piattaforma centrale europea (la "piattaforma").

2.   Il sistema di interconnessione dei registri si compone degli elementi seguenti:

i registri degli Stati membri,

la piattaforma,

il portale, che funge da punto di accesso elettronico europeo.

3.   Gli Stati membri assicurano l'interoperabilità dei loro registri all'interno del sistema di interconnessione dei registri attraverso la piattaforma.

4.   Gli Stati membri possono istituire punti di accesso opzionali al sistema di interconnessione dei registri. Essi notificano immediatamente alla Commissione l'istituzione di tali punti di accesso e le modifiche significative riguardanti il loro funzionamento.

5.   L'accesso alle informazioni contenute nel sistema di interconnessione dei registri è garantito attraverso il portale e i punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri.

6.   L'istituzione del sistema di interconnessione dei registri non pregiudica gli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati membri relativamente allo scambio di informazioni sulle società.

Articolo 4 ter

1.   La Commissione decide di sviluppare e/o gestire la piattaforma autonomamente o ricorrendo a terzi.

Qualora la Commissione decida di sviluppare e/o gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, la scelta dei terzi e l'applicazione da parte della Commissione dell'accordo concluso con i terzi in questione sono effettuate conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (18).

2.   Qualora decida di sviluppare la piattaforma ricorrendo a terzi, la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le specifiche tecniche ai fini della procedura di appalto pubblico e la durata dell'accordo che deve essere concluso con i terzi in questione.

3.   Qualora decida di gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta norme dettagliate sulla gestione operativa della piattaforma.

La gestione operativa della piattaforma comprende segnatamente:

la supervisione del funzionamento della piattaforma,

la sicurezza e la protezione dei dati trasmessi e scambiati utilizzando la piattaforma,

il coordinamento dei rapporti tra i registri degli Stati membri e i terzi in questione.

La supervisione del funzionamento della piattaforma è svolta dalla Commissione.

4.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4 sexies, paragrafo 2.

Articolo 4 quater

Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta:

a)

la specifica tecnica che definisce i metodi di comunicazione elettronica ai fini del sistema di interconnessione dei registri;

b)

la specifica tecnica relativa ai protocolli di comunicazione;

c)

le misure tecniche volte a garantire le norme minime di sicurezza informatica per la comunicazione e diffusione delle informazioni all'interno del sistema di interconnessione dei registri;

d)

la specifica tecnica che definisce i metodi per lo scambio di informazioni tra il registro della società e il registro della succursale di cui all'articolo 3 quinquies della presente direttiva e all'articolo 5 bis dell'undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (19);

e)

l'elenco dettagliato dei dati da trasmettere ai fini dello scambio di informazioni tra registri di cui all'articolo 3 quinquies della presente direttiva, all'articolo 5 bis della direttiva 89/666/CEE, e all'articolo 13 della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (20);

f)

la specifica tecnica che definisce la struttura del formato standard di messaggio per lo scambio di informazioni tra i registri, la piattaforma e il portale;

g)

la specifica tecnica che definisce i dati necessari affinché la piattaforma svolga la sua funzione e il metodo per la memorizzazione, l'utilizzo e la protezione di tali dati;

h)

la specifica tecnica che definisce la struttura e l'uso dell'identificativo unico ai fini della comunicazione tra i registri;

i)

la specifica che definisce le modalità tecniche di funzionamento del sistema di interconnessione dei registri per quanto concerne la diffusione e lo scambio di informazioni e la specifica che definisce i servizi informatizzati forniti dalla piattaforma, garantendo la trasmissione dei messaggi nella versione linguistica pertinente;

j)

i criteri armonizzati per il servizio di ricerca fornito dal portale;

k)

le modalità di pagamento, tenendo conto delle possibilità di pagamento disponibili, come il pagamento online;

l)

i dettagli relativi alle note esplicative che elencano le indicazioni e i tipi di atti di cui all'articolo 2;

m)

le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione dei registri;

n)

la procedura e i requisiti tecnici per il collegamento dei punti di accesso opzionali alla piattaforma.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all'articolo 4 sexies, paragrafo 2.

La Commissione adotta tali atti di esecuzione entro il 7 luglio 2015.

Articolo 4 quinquies

1.   L'istituzione e il futuro sviluppo della piattaforma, così come gli adeguamenti del portale risultanti dalla presente direttiva, sono finanziati a titolo del bilancio generale dell'Unione.

2.   La manutenzione e il funzionamento della piattaforma sono finanziati a titolo del bilancio generale dell'Unione e possono essere cofinanziati fatturando agli utenti individuali i costi dell'accesso al sistema di interconnessione dei registri. Il disposto del presente paragrafo non pregiudica in alcun modo la previsione di tributi a livello nazionale.

3.   Mediante atti delegati, e conformemente all'articolo 13 bis, la Commissione può adottare norme sull'opportunità di co-finanziare la piattaforma attraverso la previsione di tributi, determinando in tal caso il loro importo per utenti individuali conformemente al paragrafo 2.

4.   I tributi previsti in conformità del paragrafo 2 lasciano impregiudicati gli eventuali tributi previsti dagli Stati membri per l'ottenimento degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1.

5.   I tributi previsti in conformità del paragrafo 2 non sono applicati per l'ottenimento delle indicazioni di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, lettere a), b) e c).

6.   Ogni Stato membro si fa carico dei costi di adeguamento dei registri nazionali, nonché dei costi della manutenzione e gestione degli stessi derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 4 sexies

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (21).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

5)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (22).

6)

è inserito il capo seguente:

«CAPO 4 bis

ATTI DELEGATI

Articolo 13 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

Articolo 4

Relazione e dialogo periodico

1.   Entro cinque anni dalla data limite per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione pubblica una relazione sul funzionamento del sistema di interconnessione dei registri, esaminando in particolare il suo funzionamento tecnico e gli aspetti finanziari.

2.   Tale relazione è corredata, se opportuno, di proposte di modifica della presente direttiva.

3.   La Commissione e i rappresentanti degli Stati membri si riuniscono periodicamente per discutere le questioni contemplate dalla presente direttiva in qualsiasi sede appropriata.

Articolo 5

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 7 luglio 2014.

2.   Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri adottano, entro due anni dall'adozione di atti di esecuzione di cui all'articolo 4 quater della direttiva 2009/101/CE, pubblicano e applicano le disposizioni necessarie per conformarsi:

all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 5 bis della direttiva 89/666/CEE,

all'articolo 13 della direttiva 2005/56/CE,

all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 3 ter, all'articolo 3 quater, all'articolo 3 quinquies e all'articolo 4 bis, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/101/CE.

In seguito all'adozione di detti atti di esecuzione, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la data limite per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo.

3.   Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 13 giugno 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU C 248 del 25.8.2011, pag. 118.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), e decisione del Consiglio del 10 maggio 2012.

(3)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.

(4)  GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.

(5)  GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11.

Nota: il titolo della direttiva 2009/101/CE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all'articolo 5 del trattato di Lisbona; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 48, secondo comma, del trattato.

(6)  GU C 308 E del 20.10.2011, pag 1.

(7)  GU C 75 del 31.3.2009, pag. 1.

(8)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(9)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(10)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(11)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(12)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(13)  GU C 220 del 26.7.2011, pag. 1.

(14)  GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11.

Nota: il titolo della direttiva 2009/101/CE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all'articolo 5 del trattato di Lisbona; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 48, secondo comma, del trattato.»;

(15)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31

(16)  GU L 258 dell’1.10.2009, pag. 11.

Nota: il titolo della direttiva 2009/101/CE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all'articolo 5 del trattato di Lisbona; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 48, secondo comma, del trattato.»;

(17)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31

(18)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(19)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.

(20)  GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.

(21)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;

(22)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.»;


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