EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0830

2012/830/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 dicembre 2012 , relativa ad una partecipazione finanziaria aggiuntiva ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2012 [notificata con il numero C(2012) 8967]

GU L 356 del 22.12.2012, p. 78–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/830/oj

22.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 356/78


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2012

relativa ad una partecipazione finanziaria aggiuntiva ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2012

[notificata con il numero C(2012) 8967]

(I testi in lingua bulgara, danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2012/830/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base delle domande di cofinanziamento dell’Unione presentate dagli Stati membri nell’ambito dei rispettivi programmi di controllo della pesca per il 2012, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2012/294/UE, del 25 maggio 2012, relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2012 (2), la quale ha lasciato inutilizzata parte della dotazione di bilancio destinata nel 2012 al controllo della pesca.

(2)

È opportuno che la parte non utilizzata della dotazione di bilancio relativa al 2012 sia ora assegnata mediante una nuova decisione.

(3)

In conformità all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 861/2006, gli Stati membri sono stati invitati a presentare i programmi che possono beneficiare di un finanziamento aggiuntivo per i settori prioritari definiti dalla Commissione nella sua lettera agli Stati membri del 25 aprile 2012, vale a dire progetti volti a migliorare il sistema di controllo di uno Stato membro selezionati congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione, misurazione della potenza motrice e tracciabilità dei prodotti della pesca. I requisiti previsti per gli operatori e/o gli Stati membri che effettuano investimenti destinati a progetti di tracciabilità sono stati definiti dalla Commissione nella sua lettera del 14 maggio 2012.

(4)

Su tale base e dati i vincoli di bilancio, sono state respinte in quanto non dedicate ai settori prioritari summenzionati le domande di finanziamento dell’Unione presentate nell’ambito di programmi relativi ad azioni quali i progetti pilota, la costruzione e l’ammodernamento di navi e aerei pattuglia e i programmi di formazione non correlati ai miglioramenti da apportare ai sistemi di controllo degli Stati membri. A causa dei vincoli di bilancio non è stato possibile prendere in considerazione tutti i progetti previsti dai programmi che rientrano nei settori prioritari indicati dalla Commissione. La Commissione ha selezionato i progetti da cofinanziare sulla base dei miglioramenti da apportare ai sistemi di controllo degli Stati membri e dei requisiti da essa stessa definiti in materia di tracciabilità. Le domande concernenti le azioni elencate all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 possono beneficiare del finanziamento dell’Unione.

(5)

Con riguardo ai progetti in materia di tracciabilità, è importante garantire che vengano elaborati sulla base di norme internazionalmente riconosciute, secondo quanto richiesto dall’articolo 67, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (3).

(6)

Le domande di finanziamento unionale devono essere valutate in relazione alla loro conformità alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione, dell’11 aprile 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca (4).

(7)

La Commissione ha valutato i progetti con costi non superiori a 40 000 EUR, IVA esclusa, e ha scelto quelli per i quali un cofinanziamento dell’Unione risulta giustificato in considerazione dei miglioramenti che possono apportare al sistema di controllo degli Stati membri richiedenti.

(8)

È opportuno stabilire gli importi massimi e il tasso della partecipazione finanziaria dell’Unione entro i limiti fissati all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e definire le condizioni cui è subordinata la concessione di detta partecipazione.

(9)

Al fine di promuovere gli investimenti a favore delle azioni prioritarie definite dalla Commissione e tenuto conto dell’impatto negativo della crisi finanziaria sui bilanci degli Stati membri, è opportuno che le spese relative ai summenzionati settori prioritari beneficino di un tasso di cofinanziamento elevato, entro i limiti stabiliti all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006.

(10)

Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione, è necessario che i progetti finanziati sulla base del presente regolamento siano conformi a tutte le disposizioni pertinenti della legislazione unionale e in particolare al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione prevede una partecipazione finanziaria aggiuntiva dell’Unione alle spese sostenute dagli Stati membri nel 2012 per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca (PCP), di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006. Essa stabilisce l’importo della partecipazione finanziaria dell’Unione per ciascuno Stato membro, il tasso di detta partecipazione e le condizioni alle quali può essere concessa.

Articolo 2

Liquidazione degli impegni residui

Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso sono effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2016. I pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso. Gli stanziamenti di bilancio inutilizzati relativi alla presente decisione sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2017.

Articolo 3

Nuove tecnologie e reti informatiche

1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, per l’allestimento di nuove tecnologie e di reti informatiche destinate a garantire uno scambio e una gestione dei dati sicuri ed efficaci ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2.   Con riguardo ai progetti in materia di tracciabilità, il contributo dell’Unione è limitato a 1 000 000 EUR nel caso di investimenti effettuati dalle autorità degli Stati membri e a 250 000 EUR nel caso di investimenti privati. Il numero massimo totale di progetti relativi alla tracciabilità realizzati da operatori privati è di 8 per Stato membro e per decisione di finanziamento.

3.   Per poter beneficiare del contributo finanziario di cui al paragrafo 2, tutti i progetti cofinanziati a norma della presente decisione soddisfano i requisiti applicabili previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (5) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

Articolo 4

Dispositivi automatici di localizzazione

1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato II, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano ad un centro di controllo della pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema VMS beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2.   La partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo limitato a 2 500 EUR per peschereccio.

3.   Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

Articolo 5

Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione

Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato III, per lo sviluppo, l’acquisto e l’installazione, compresa l’assistenza tecnica, dei componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) destinati a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Articolo 6

Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione

1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato IV, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi ERS che consentano alle navi di registrare e comunicare per via elettronica i dati relativi alle attività di pesca a un centro di controllo della pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2.   Fatto salvo il paragrafo 4, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo limitato a 3 000 EUR per peschereccio.

3.   Per poter beneficiare di una partecipazione finanziaria, i dispositivi ERS devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

4.   Per i dispositivi che combinano funzioni ERS e VMS e che risultano conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolata sulla base di un prezzo limitato a 4 500 EUR per peschereccio.

Articolo 7

Partecipazione massima totale dell’Unione per Stato membro

La spesa prevista, la parte ammissibile corrispondente e la partecipazione massima dell’Unione per Stato membro sono riepilogate come segue:

(EUR)

Stato membro

Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Belgio

194 250

94 250

84 825

Bulgaria

30 678

30 678

27 610

Danimarca

5 055 113

3 522 171

2 941 347

Germania

4 511 100

425 000

382 500

Irlanda

52 005 000

1 000 000

900 000

Grecia

1 246 750

1 246 750

1 122 075

Spagna

10 528 653

7 029 087

6 326 179

Francia

4 815 437

3 349 587

3 014 628

Italia

9 299 000

2 880 000

2 592 000

Lettonia

76 355

76 355

68 719

Lituania

150 462

150 462

135 416

Malta

1 098 060

951 860

856 674

Paesi Bassi

2 639 439

250 000

225 000

Austria

409 102

128 179

115 361

Polonia

4 771 695

1 516 741

1 365 067

Portogallo

2 013 500

1 863 500

1 677 150

Finlandia

2 560 000

2 280 000

2 052 000

Svezia

2 980 000

2 900 000

2 610 000

Regno Unito

1 284 738

545 284

490 755

Totale

105 669 332

30 239 904

26 987 307

Articolo 8

Destinatari

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 150 del 9.6.2012, pag. 86.

(3)  GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.

(4)  GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.

(5)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

NUOVE TECNOLOGIE E RETI INFORMATICHE

(EUR)

Stato membro e codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Belgio:

BE/12/08

30 000

30 000

27 000

BE/12/09

4 250

4 250

3 825

BE/12/10

100 000

0

0

Totale parziale

134 250

34 250

30 825

Bulgaria:

BG/12/02

30 678

30 678

27 610

Totale parziale

30 678

30 678

27 610

Danimarca:

DK/12/20

336 419

0

0

DK/12/22

269 136

0

0

DK/12/23

538 271

0

0

DK/12/24

134 568

134 568

121 111

DK/12/25

95 637

0

0

DK/12/26

158 911

0

0

DK/12/27

275 864

275 864

248 278

DK/12/28

272 500

272 500

245 250

DK/12/29

281 265

281 265

250 000

DK/12/30

282 592

282 592

250 000

DK/12/31

280 439

280 439

250 000

DK/12/32

296 049

296 049

250 000

DK/12/33

262 407

262 407

235 870

DK/12/34

269 136

269 136

242 222

DK/12/35

22 000

22 000

19 800

DK/12/36

405 000

405 000

250 000

DK/12/37

375 000

375 000

250 000

DK/12/38

163 500

163 500

147 150

Totale parziale

4 718 694

3 320 319

2 759 681

Germania:

DE/12/23

400 000

400 000

360 000

DE/12/24

165 000

0

0

DE/12/25

250 000

0

0

DE/12/27

358 000

0

0

DE/12/28

110 000

0

0

DE/12/29

350 000

0

0

DE/12/30

95 000

0

0

DE/12/31

443 100

0

0

DE/12/32

650 000

0

0

DE/12/33

970 000

0

0

DE/12/34

275 000

0

0

DE/12/35

420 000

0

0

Totale parziale

4 486 100

400 000

360 000

Irlanda:

IE/12/06

20 000

0

0

IE/12/08

70 000

0

0

Totale parziale

90 000

0

0

Grecia:

EL/12/11

180 000

180 000

162 000

EL/12/12

750 000

750 000

675 000

EL/12/13

180 000

180 000

162 000

EL/12/14

26 750

26 750

24 075

EL/12/15

110 000

110 000

99 000

Totale parziale

1 246 750

1 246 750

1 122 075

Spagna:

ES/12/02

939 263

939 263

845 336

ES/12/03

974 727

974 727

877 255

ES/12/05

795 882

795 883

716 294

ES/12/06

759 305

759 305

683 375

ES/12/08

163 250

163 250

146 925

ES/12/09

72 000

72 000

64 800

ES/12/10

100 000

100 000

90 000

ES/12/11

379 000

379 000

341 100

ES/12/12

490 000

490 000

441 000

ES/12/13

150 000

150 000

135 000

ES/12/15

150 000

0

0

ES/12/18

54 000

54 000

48 600

ES/12/19

290 440

290 440

261 396

ES/12/21

17 500

17 500

15 750

ES/12/22

681 000

0

0

ES/12/23

372 880

372 880

335 592

ES/12/24

415 254

0

0

Totale parziale

6 804 501

5 558 247

5 002 423

Francia:

FR/12/08

777 600

777 600

699 840

FR/12/09

870 730

870 730

783 656

FR/12/10

229 766

229 766

206 789

FR/12/11

277 395

277 395

249 656

FR/12/12

230 363

230 363

207 327

FR/12/13

197 403

197 403

177 663

FR/12/14

450 000

450 000

405 000

FR/12/15

211 500

0

0

FR/12/16

274 330

274 330

246 897

FR/12/17

254 350

0

0

Totale parziale

3 773 437

3 307 587

2 976 828

Italia:

IT/12/13

135 000

135 000

121 500

IT/12/15

125 000

125 000

112 500

IT/12/16

withdrawn

0

0

IT/12/17

250 000

250 000

225 000

IT/12/18

250 000

0

0

IT/12/19

630 000

630 000

567 000

IT/12/21

1 500 000

1 500 000

1 350 000

IT/12/22

311 000

0

0

IT/12/23

38 000

0

0

IT/12/24

1 900 000

0

0

Totale parziale

5 139 000

2 640 000

2 376 000

Lettonia:

LV/12/02

6 732

6 732

6 058

LV/12/03

58 350

58 350

52 515

Totale parziale

65 082

65 082

58 573

Lituania:

LT/12/04

150 462

150 462

135 416

Totale parziale

150 462

150 462

135 416

Malta:

MT/12/04

30 000

30 000

27 000

MT/12/07

261 860

261 860

235 674

Totale parziale

291 860

291 860

262 674

Paesi Bassi:

NL/12/07

250 000

250 000

225 000

NL/12/08

278 172

0

0

NL/12/09

277 862

0

0

NL/12/10

286 364

0

0

NL/12/11

276 984

0

0

NL/12/12

129 398

0

0

NL/12/13

129 500

0

0

NL/12/14

200 000

0

0

NL/12/15

230 000

0

0

NL/12/16

136 329

0

0

NL/12/17

19 300

0

0

NL/12/18

36 120

0

0

NL/12/19

89 860

0

0

NL/12/20

299 550

0

0

Totale parziale

2 639 439

250 000

225 000

Austria:

AT/12/01

128 179

128 179

115 361

AT/12/02

280 923

0

0

Totale parziale

409 102

128 179

115 361

Polonia:

PL/12/08

103 936

0

0

PL/12/10

41 028

0

0

PL/12/11

15 955

0

0

PL/12/07

40 500

0

0

PL/12/08

1 000 000

1 000 000

900 000

PL/12/09

172 600

0

0

PL/12/10

1 505 000

0

0

PL/12/11

208 760

0

0

PL/12/12

227 350

0

0

PL/12/13

240 300

0

0

PL/12/14

323 000

323 000

290 700

PL/12/15

181 000

0

0

PL/12/16

416 000

0

0

Totale parziale

4 475 429

1 323 000

1 190 700

Portogallo:

PT/12/08

25 000

25 000

22 500

PT/12/10

105 000

150 000

135 000

PT/12/11

150 000

0

0

Totale parziale

325 000

175 000

157 500

Finlandia:

FI/12/11

1 000 000

1 000 000

900 000

FI/12/12

1 000 000

1 000 000

900 000

FI/12/13

280 000

280 000

252 000

FI/12/14

280 000

0

0

Totale parziale

2 560 000

2 280 000

2 052 000

Svezia:

SE/12/07

850 000

850 000

765 000

SE/12/08

750 000

750 000

675 000

SE/12/09

300 000

300 000

270 000

SE/12/10

1 000 000

1 000 000

900 000

SE/10/11

80 000

0

0

Totale parziale

2 980 000

2 900 000

2 610 000

Regno Unito:

UK/12/51

122 219

122 219

109 997

UK/12/52

564 086

0

0

UK/12/54

50 141

50 141

45 127

UK/12/55

43 873

43 873

39 486

UK/12/56

122 219

122 219

109 997

UK/12/73

12 535

12 535

11 282

UK/12/74

162 958

162 958

146 662

Totale parziale

1 078 032

513 945

462 551

Totale

41 397 816

24 615 360

21 925 217


ALLEGATO II

DISPOSITIVI AUTOMATICI DI LOCALIZZAZIONE

(EUR)

Stato membro e codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Germania:

DE/12/22

25 000

25 000

22 500

Totale parziale

25 000

25 000

22 500

Spagna:

ES/12/17

1 256 340

0

0

ES/12/20

326 124

0

0

Totale parziale

1 582 464

0

0

Italia:

IT/12/12

240 000

240 000

216 000

IT/12/14

130 000

0

0

IT/12/20

3 400 000

0

0

Totale parziale

3 770 000

240 000

216 000

Malta:

MT/12/03

146 200

0

0

MT/12/05

400 000

400 000

360 000

Totale parziale

546 200

400 000

360 000

Totale

5 923 664

665 000

598 500


ALLEGATO III

SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

(EUR)

Stato membro e codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Belgio:

BE/12/07

60 000

60 000

54 000

Totale parziale

60 000

60 000

54 000

Danimarca:

DK/12/19

201 852

201 852

181 666

DK/12/21

134 567

0

0

Totale parziale

336 419

201 852

181 666

Irlanda:

IE/12/05

1 000 000

1 000 000

900 000

Totale parziale

1 000 000

1 000 000

900 000

Spagna:

ES/12/14

1 207 352

1 207 352

1 086 617

ES/12/25

263 488

263 488

237 139

Totale parziale

1 470 840

1 470 840

1 323 756

Francia:

FR/12/18

42 000

42 000

37 800

Totale parziale

42 000

42 000

37 800

Lettonia:

LT/12/01

11 273

11 273

10 146

Totale parziale

11 273

11 273

10 146

Malta:

MT/12/06

260 000

260 000

234 000

Totale parziale

260 000

260 000

234 000

Polonia:

PL/12/03

170 948

170 948

153 853

PL/12/05

22 793

22 793

20 514

Totale parziale

193 741

193 741

174 367

Portogallo:

PT/12/09

75 000

75 000

67 500

Totale parziale

75 000

75 000

67 500

Totale

3 449 274

3 314 706

2 983 235


ALLEGATO IV

DISPOSITIVI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

(EUR)

Stato membro e codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Portogallo:

PT/12/07

1 613 500

1 613 500

1 452 150

Totale

1 613 500

1 613 500

1 452 150


ALLEGATO V

PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI SCAMBIO

(EUR)

Stato membroe codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Irlanda:

IE/12/07

15 000

0

0

Totale parziale

15 000

0

0

Spagna:

ES/12/16

40 000

0

0

Totale parziale

40 000

0

0

Regno Unito:

UK/12/58

2 507

0

0

UK/12/59

14 416

0

0

UK/12/60

1 253

0

0

UK/12/61

877

0

0

UK/12/62

2 507

0

0

UK/12/63

3 384

0

0

UK/12/64

11 282

0

0

UK/12/65

17 549

0

0

UK/12/66

11 282

0

0

UK/12/67

9 401

9 401

8 461

UK/12/68

9 401

0

0

UK/12/69

11 281

0

0

UK/12/70

9 401

9 401

8 461

UK/12/71

9 401

0

0

UK/12/72

12 535

12 536

11 282

Totale parziale

144 030

31 338

28 204

Totale

199 030

31 338

28 204


ALLEGATO VI

IMPORTI RELATIVI A PROGETTI PILOTA E ALL’ACQUISTO O ALLA MODERNIZZAZIONE DI NAVI E AEREI PATTUGLIA CHE SONO STATI RESPINTI

(EUR)

Natura della spesa

Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Progetti pilota:

Totale parziale

693 523

0

0

0

0

Navi e aerei pattuglia

Totale parziale

52 392 525

0

0

Totale

53 086 048

0

0


Top