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Document 32012D0389

Decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012 , relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d’Africa (EUCAP NESTOR)

GU L 187 del 17.7.2012, p. 40–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/389/oj

17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/40


DECISIONE 2012/389/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2012

relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d’Africa (EUCAP NESTOR)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 novembre 2011 il Consiglio ha adottato un quadro strategico per il Corno d’Africa inteso a guidare l’impegno dell’UE nella regione.

(2)

L’8 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/819/PESC (1) che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa.

(3)

Il 16 dicembre 2011 il Consiglio ha raggiunto l’accordo sul concetto di gestione della crisi della missione per lo sviluppo delle capacità marittime regionali.

(4)

Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/173/PESC (2) sull’attivazione del centro operativo dell’UE per le missioni e l’operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d’Africa.

(5)

I governi di Gibuti, Kenya e Seychelles e il governo federale di transizione della Somalia hanno accolto con favore lo spiegamento della missione nei loro paesi.

(6)

Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha approvato gli orientamenti per la struttura di comando e controllo delle operazioni civili dell’UE di gestione delle crisi.

(7)

La capacità di vigilanza dovrebbe essere attivata per la missione istituita dalla presente decisione.

(8)

La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea (TUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

L’Unione istituisce una missione per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d’Africa («EUCAP NESTOR»).

Articolo 2

Mandato della missione

Obiettivo dell’EUCAP NESTOR è assistere lo sviluppo nel Corno d’Africa e negli Stati dell’Oceano Indiano occidentale di una capacità autosufficiente per il costante rafforzamento della loro sicurezza marittima, compresa la lotta alla pirateria, e della governance marittima. L’EUCAP NESTOR ha la focalizzazione geografica iniziale su Gibuti, Kenya, Seychelles e Somalia. L’EUCAP NESTOR è stata altresì dispiegata in Tanzania. previo ricevimento da parte dell’Unione di un invito delle autorità della Tanzania.

Articolo 3

Compiti

1.   Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 2, l’EUCAP NESTOR svolgerà i seguenti compiti:

a)

aiutare le autorità nella regione a conseguire l’efficiente organizzazione delle agenzie per la sicurezza marittima che svolgono la funzione di guardia costiera;

b)

fornire corsi di formazione e competenze di formazione per rafforzare le capacità marittime degli Stati nella regione, inizialmente Gibuti, il Kenya e le Seychelles, al fine di conseguire l’autosufficienza in materia di formazione;

c)

aiutare la Somalia a sviluppare una propria capacità di polizia costiera di terra sostenuta da un quadro giuridico e normativo completo;

d)

individuare le principali carenze di capacità delle attrezzature e fornire assistenza nell’affrontarle, se del caso, per raggiungere l’obiettivo dell’EUCAP NESTOR;

e)

fornire assistenza nel rafforzare la legislazione nazionale e lo stato di diritto tramite un programma di consulenza giuridica a livello regionale e consulenza giuridica per sostenere la redazione della normativa sulla sicurezza marina e della legislazione nazionale connessa;

f)

promuovere la cooperazione regionale fra le autorità nazionali preposte alla sicurezza marina;

g)

rafforzare il coordinamento regionale nel settore dello sviluppo delle capacità marittime;

h)

fornire consulenza strategica tramite l’assegnazione di esperti a amministrazioni chiave;

i)

attuare i progetti della missione e coordinare le donazioni;

j)

elaborare e attuare una strategia di informazione e comunicazione a livello regionale.

2.   L’EUCAP NESTOR non svolge alcuna funzione esecutiva.

Articolo 4

Catena di comando e struttura

1.   L’EUCAP NESTOR dispone di una catena di comando unificata in quanto un’operazione di gestione della crisi.

2.   L’EUCAP NESTOR è strutturata nel modo seguente:

a)

il comando della missione a Gibuti;

b)

uffici nazionali, ove opportuno.

3.   L’EUCAP NESTOR dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l’EUCAP NESTOR può coordinare, agevolare e fornire consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi all’EUCAP NESTOR e a sostegno del suo obiettivo.

Articolo 5

Comandante civile dell’operazione

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante civile dell’operazione per l’EUCAP NESTOR.

2.   Il comandante civile dell’operazione esercita, sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e la piena autorità dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il comando e il controllo dell’EUCAP NESTOR a livello strategico.

3.   Il comandante civile dell’operazione garantisce, con riguardo allo svolgimento delle operazioni, la corretta ed efficace attuazione delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione, fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il centro operativo dell’UE, attivato dalla decisione 2012/173/PESC, fornisce sostegno diretto al comandante civile dell’operazione per la pianificazione operativa e lo svolgimento dell’EUCAP NESTOR.

5.   Il comandante dell’operazione civile riferisce al Consiglio attraverso l’AR.

6.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d’origine conformemente alle norme nazionali, dell’istituzione dell’Unione interessata o del servizio europeo per l’azione esterna (SEAS). Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell’operazione il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità.

7.   Il comandante civile dell’operazione ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’Unione sia correttamente assolto.

8.   Se necessario, il comandante dell’operazione civile, il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa (RSUE) e i capi delegazione dell’Unione nella regione si consultano reciprocamente.

Articolo 6

Capomissione

1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’EUCAP NESTOR a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante civile dell’operazione.

2.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell’operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell’EUCAPNESTOR.

3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell’EUCAP NESTOR per la condotta efficace dell’EUCAP NESTOR sul teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell’operazione.

4.   Il capomissione è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’EUCAP NESTOR. A tal fine, il capomissione sottoscrive un contratto con la Commissione.

5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale conformemente alle norme nazionali, dall’istituzione dell’Unione interessata o dal SEAS.

6.   Il capomissione rappresenta l’EUCAP NESTOR nell’area delle operazioni e assicura un’adeguata visibilità dell’EUCAP NESTOR.

7.   Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, se opportuno, unitamente ad altri attori dell’Unione. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall’RSUE, in stretto coordinamento con i pertinenti capi delegazione dell’Unione nella regione.

8.   Nell’ambito della cellula di progetto, il capomissione è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l’attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni della EUCAP NESTOR, se il progetto è:

a)

previsto nella dichiarazione d’impatto del bilancio relativa alla presente decisione; oppure

b)

incluso nel corso della EUCAP NESTOR nella scheda di incidenza sul bilancio su richiesta del capomissione.

In tali casi, il capomissione conclude un accordo con gli Stati interessati, che disciplina in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del capomissione nell’utilizzo dei fondi messi a sua disposizione dagli Stati contributori.

Né l’Unione né l’AR possono essere in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni del capomissione nell’utilizzo dei fondi forniti dagli Stati contributori.

Articolo 7

Personale

1.   L’EUCAP NESTOR è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro o l’istituzione dell’Unione o il SEAE sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria e le indennità diverse da quelle giornaliere.

2.   Lo Stato o l’istituzione dell’Unione o il SEAE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti dell’agente distaccato.

3.   L’EUCAP NESTOR può assumere anche personale internazionale e personale locale, ove necessario, su base contrattuale se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidature qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

4.   Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale interessato.

Articolo 8

Status dell’EUCAP NESTOR e del relativo personale

Lo status dell’EUCAP NESTOR e del relativo personale, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell’EUCAP NESTOR, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell’articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Articolo 9

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’EUCAP NESTOR. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta dell’AR, e modificare il concetto di operazioni (CONOPS) e il piano operativo (OPLAN). Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell’EUCAP NESTOR restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante civile dell’operazione e dal capomissione sulle questioni di loro competenza.

Articolo 10

Partecipazione di Stati terzi

1.   Fatti salvi l’autonomia decisionale dell’Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all’EUCAP NESTOR, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l’assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti dell’EUCAP NESTOR.

2.   Gli Stati terzi che contribuiscono all’EUCAP NESTOR hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana dell’EUCAP NESTOR, a quelli degli Stati membri.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell’articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l’Unione e uno Stato terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EUCAP NESTOR.

Articolo 11

Sicurezza

1.   Il comandante civile dell’operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte dell’EUCAP NESTOR a norma dell’articolo 5.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’EUCAP NESTOR e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’EUCAP NESTOR, in linea con la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V TUE e relativi documenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.

4.   Il personale dell’EUCAP NESTOR è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all’OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall’alto responsabile della sicurezza della missione.

5.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell’UE conformemente alla decisione 2011/292/CE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (3).

Articolo 12

Capacità di vigilanza

La capacità di vigilanza è attivata per l’EUCAP NESTOR.

Articolo 13

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EUCAP NESTOR per i primi 12 mesi successivi all’entrata in vigore della presente decisione è pari a 22 888 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario per i periodi successivi è deciso dal Consiglio.

2.   L’insieme delle spese è gestito conformemente alle regole e alle procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   Con l’approvazione della Commissione il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di equipaggiamento, servizi e locali all’EUCAP NESTOR.

4.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell’EUCAP NESTOR, compresa la compatibilità delle attrezzature e l’interoperabilità delle squadre.

5.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione, da parte della stessa, sulle attività intraprese nell’ambito del suo contratto.

6.   Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 14

Coerenza della risposta e del coordinamento dell’Unione

1.   L’AR garantisce la coerenza dell’attuazione della presente decisione con l’azione esterna dell’Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell’Unione.

2.   Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con le delegazioni dell’Unione nella regione ai fini della coerenza dell’azione dell’Unione a sostegno della regione del Corno d’Africa.

3.   Il capomissione si coordina strettamente con i capimissione dell’Unione e degli Stati membri nella regione.

4.   Il capomissione collabora con gli altri attori internazionali presenti nella regione, in particolare l’Ufficio politico delle Nazioni Unite (ONU) per la Somalia, l’Ufficio dell’ONU contro la droga e il crimine, il programma di sviluppo dell’ONU e l’Organizzazione marittima internazionale.

5.   Il capomissione si coordina strettamente con Atalanta dell’EUNAVFOR, la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia), il progetto sulla sicurezza marittima e il programma sulle rotte marittime critiche.

Articolo 15

Comunicazione di informazioni e documenti

1.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell’EUCAP NESTOR, informazioni classificate dell’UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotte ai fini dell’EUCAP NESTOR, a norma della decisione 2011/292/UE.

2.   L’AR è altresì autorizzato a comunicare all’ONU e all’Unione africana (UA), in funzione dei bisogni operativi dell’EUCAP NESTOR, le informazioni classificate dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini dell’EUCAP NESTOR, a norma della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dell’ONU e dell’UA.

3.   Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini dell’EUCAP NESTOR, a norma della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.

4.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’EUCAP NESTOR, coperti dall’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4).

5.   L’AR può delegare le competenze di cui ai paragrafi da 1 a 4, nonché la capacità di concludere gli accordi summenzionati, a persone poste sotto la sua autorità, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione.

Articolo 16

Entrata in vigore e durata

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica per un periodo di 24 mesi.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 327 del 9.12.2011, pag. 62.

(2)  GU L 89 del 27.3.2012, pag. 66.

(3)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

(4)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).


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