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Document 32012D0387

2012/387/UE: Decisione del Consiglio, del 16 luglio 2012 , che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nella decisione 2011/492/UE relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE e modifica tale decisione

GU L 187 del 17.7.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2015; abrogato da 32015D0541

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/387/oj

17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2012

che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nella decisione 2011/492/UE relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE e modifica tale decisione

(2012/387/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) come modificato da ultimo a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (2) («accordo di partenariato ACP-UE»), in particolare l’articolo 96,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da adottare ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l’articolo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2011/492/UE del Consiglio (4) sono state concluse le consultazioni con la Repubblica di Guinea-Bissau ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE e sono state adottate le misure appropriate, come specificato nell’allegato della stessa.

(2)

Il 12 aprile 2012 ha avuto luogo un colpo di Stato da parte di elementi delle forze armate nel momento in cui sarebbe dovuta iniziare la campagna per il secondo turno delle elezioni presidenziali, in seguito alla morte in gennaio del presidente Bacai Sanhá.

(3)

Gli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-UE continuano ad essere violati e le attuali condizioni nella Repubblica di Guinea-Bissau sono significativamente peggiorate e non sono tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici o dello stato di diritto.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/492/UE per prorogare il periodo di applicazione delle misure appropriate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo di validità della decisione 2011/492/UE è prorogato di dodici mesi. A tal fine, all’articolo 3, secondo comma, la data «19 luglio 2012» è sostituita dalla data «19 luglio 2013.».

Articolo 2

La lettera di cui all’allegato della presente decisione è comunicata alle autorità della Repubblica di Guinea-Bissau.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  Accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

(4)  GU L 203 del 6.8.2011, pag. 2.


ALLEGATO

In seguito alle consultazioni che si sono svolte a Bruxelles il 29 marzo 2011 a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE, l’Unione europea ha deciso, con decisione 2011/492/UE del Consiglio, del 18 luglio 2011, di adottare misure appropriate, tra cui un programma di impegni reciproci per la graduale ripresa della cooperazione con l’UE.

Dodici mesi dopo l’adozione di tale decisione, l’Unione europea ritiene che non siano stati compiuti progressi e che il colpo di stato da parte delle forze armate del 12 aprile 2012 ha fatto arretrare significativamente il processo. Essa decide pertanto di prorogare il periodo di applicazione della sua decisione 2011/492/UE di dodici mesi fino al 19 luglio 2013.

L’Unione europea richiama le conclusioni del Consiglio relative alla Repubblica di Guinea-Bissau adottate il 23 aprile 2012, sottolinea ancora una volta l’importanza che conferisce alla futura cooperazione con la Repubblica di Guinea-Bissau e conferma la sua intenzione, ai sensi della risoluzione 2048 (2012) del 18 maggio 2012 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, di accompagnare la Repubblica di Guinea-Bissau verso il ripristino dell’ordinamento costituzionale e di una situazione che consenta il ripristino integrale della cooperazione.

L’Unione europea sostiene gli sforzi comuni dei partners internazionali per ripristinare la stabilità, la democrazia e il rispetto dei diritti umani nella Repubblica di Guinea-Bissau.

Vogliate gradire i nostri distinti saluti.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON

Per la Commissione

Commissario

A. PIEBALGS


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