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Document 32012D0040

2012/40/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 gennaio 2012 , che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda la spedizione in altri Stati membri di talune carni e prodotti a base di carne provenienti da aziende situate nelle zone elencate nella parte III dell'allegato [notificata con il numero C(2012) 181] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 23 del 26.1.2012, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2013; abrogato da 32013D0764

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/40/oj

26.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/9


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2012

che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda la spedizione in altri Stati membri di talune carni e prodotti a base di carne provenienti da aziende situate nelle zone elencate nella parte III dell'allegato

[notificata con il numero C(2012) 181]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/40/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), e in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/855/CE della Commissione del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (3), stabilisce alcune misure di protezione relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all'allegato della decisione stessa.

(2)

L’articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2008/855/CE dispone che gli Stati membri sul cui territorio si trovano zone elencate nella parte III dell’allegato si assicurano che non vengano spedite da queste zone in altri Stati membri partite di carni fresche di suini provenienti da allevamenti situati nelle zone elencate nella parte III dell’allegato, nonché preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti le carni in questione.

(3)

La parte III dell'allegato comprende attualmente l’intero territorio della Romania.

(4)

La Romania ha fornito alla Commissione informazioni dalle quali risulta che, successivamente all'adozione della decisione 2008/855/CE, la situazione per quanto riguarda la peste suina classica è nettamente migliorata

(5)

La Romania ha chiesto di consentire la spedizione in altri Stati membri di carni fresche di suini e preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti carni fresche di suini provenienti dal proprio territorio, a condizione che la sicurezza di tali prodotti sia garantita da un sistema di filiera controllata.

(6)

Tale sistema sarebbe costituito da aziende o da una o più unità epidemiologiche che pongono in atto un sistema condiviso di gestione della biosicurezza e una catena di approvvigionamento ben definita. Le aziende o unità epidemiologiche in questione sono situate in aree nelle quali sono applicate misure la sorveglianza, protezione e biosicurezza.

(7)

Le aziende appartenenti al sistema di filiera controllata e le imprese che producono, immagazzinano e lavorano carni fresche di suini e preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti le carni in questione vanno approvate dalle competenti autorità e notificate alla Commissione, a condizione che rispettino requisiti sanitari supplementari stabiliti nella decisione 2008/855/CE.

(8)

La produzione, stoccaggio e lavorazione di tali carni, preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti le carni in questione dovranno inoltre aver luogo separatamente da quelli di altri prodotti composti da o contenenti le carni derivate da suini provenienti da aziende non appartenenti al sistema di filiera controllata situate nelle zone elencate nella parte III dell’allegato della decisione 2008/855/CE.

(9)

Per garantire la sicurezza delle carni, dei prodotti e dei preparati a base di carne prodotti nell’ambito del sistema di filiera controllata è opportuno che le autorità competenti effettuino ispezioni regolari nelle aziende che ne fanno parte.

(10)

La direttiva 2001/89/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la pesta suina classica (4), stabilisce le misure comunitarie minime di lotta contro questa malattia. Tale direttiva prescrive che, non appena sia stato confermato un caso primario di peste suina classica nei maiali selvatici, l'autorità competente dello Stato membro prenda immediatamente una serie di misure specificate nella direttiva al fine di contenere la diffusione della malattia.

(11)

Le ispezioni regolari effettuate dall'autorità competente nelle aziende che fanno parte del sistema di filiera controllata mirano in particolare a verificare che tali misure siano applicate in modo efficace.

(12)

La decisione della Commissione 2002/106/CE del 1o febbraio 2002 recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (5), stabilisce i procedimenti più adatti per il prelievo dei campioni e per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio ai fini di una diagnosi corretta della malattia in circostanze diverse. Tali procedure e criteri andrebbero dunque utilizzati nel corso delle ispezioni regolari effettuate dalle autorità competenti nelle aziende che fanno parte del sistema di filiera controllata.

(13)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (6), prescrive che gli Stati membri garantiscano che i controlli ufficiali sulle carni fresche vengano effettuati in conformità dell'allegato I del regolamento suddetto. Tale regolamento prescrive inoltre che le bollature sanitarie siano applicate dal veterinario ufficiale o sotto la sua responsabilità qualora i controlli ufficiali non abbiano individuato mancanze tali da rendere la carne inadatta al consumo umano. Di conseguenza per ottenere l'autorizzazione alla spedizione in altri Stati membri le carni fresche prodotte nell'ambito del sistema di filiera controllata devono recare il marchio sanitario di cui al capitolo III della sezione I dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004.

(14)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (7), prescrive che gli operatori del settore alimentare possano commercializzare i prodotti di origine animale lavorati in uno stabilimento soggetto al riconoscimento a norma di tale regolamento solo quando siano contrassegnati da un bollo sanitario apposto a norma del regolamento (CE) n. 854/2004 o, qualora tale regolamento non preveda l'applicazione di un bollo sanitario, da un marchio di identificazione apposto ai sensi dell'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004. È dunque opportuno che, al fine di poter essere spediti in altri Stati membri, le preparazioni e i prodotti a base di carne contenenti carni suine prodotte nell’ambito del sistema di filiera controllata rechino il marchio di identificazione di cui alla sezione I dell’allegato II al regolamento (CE) n. 853/2004.

(15)

L’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) ha effettuato nel luglio 2011 un controllo in Romania e ha riscontrato diverse carenze gravi nell'attuazione del programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica nonché nel sistema di filiera controllata proposto dalla Romania. La conclusione della relazione tuttavia è che tale sistema ha la possibilità di funzionare in maniera efficace nello Stato membro purché si apportino alcune modifiche piuttosto secondarie. La relazione dell’UAV formula alle autorità rumene delle raccomandazioni specifiche per il miglioramento di tali carenze. Dopo la verifica, la Romania ha informato la Commissione di aver colmato le lacune individuate attuando un piano d’azione mirato. La Commissione ha esaminato queste modifiche e ritiene che esse siano sufficienti a far funzionare il sistema in modo efficace.

(16)

Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Romania è stato inoltre approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 con la decisione di esecuzione della Commissione 2011/807/UE del 30 novembre 2011, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi (8). Nell’ambito di tale programma e nel quadro del piano d'azione di cui sopra la Romania ha attuato con risultati positivi ulteriori misure di sorveglianza per quanto riguarda la peste suina classica.

(17)

Sulla scorta dei dati disponibili è opportuno consentire la spedizione in altri Stati membri di carni fresche e di preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti tali carni provenienti da suini allevati in Romania conformemente alle disposizioni contenute nella presente decisione, purché sia attuato il sistema di filiera controllata proposto dallo Stato membro.

(18)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/855/CE.

(19)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2008/855/C è inserito il seguente articolo 8 quater:

«Articolo 8 quater

Spedizione in altri Stati membri di carni fresche di suini e preparati e prodotti a base di carne o contenenti tali carni provenienti dalle zone elencate nella parte III dell’allegato

1.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri sul cui territorio si trovino zone elencate nella parte III dell'allegato possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri di carni fresche di suini come pure preparati e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti tali carni, purché:

a)

Siano stati ottenuti da suini che sono rimasti sin dalla nascita in aziende:

i)

approvate a tal fine dall’autorità competente e da questa notificate alla Commissione e agli altri Stati membri;

ii)

che attuino un piano di biosicurezza approvato dall'autorità competente;

iii)

che abbiano acquisito suini soltanto da aziende:

approvate conformemente alla presente decisione, o

situate in zone non elencate nell'allegato e non soggette a restrizioni per la peste suina classica a norma di quanto disposto dalla normativa nazionale o dell'Unione per sei mesi prima dell'acquisizione dei suini. Il periodo che precede la data di approvazione dell'azienda quale prescritto dalla presente decisione rientra in tale periodo di sei mesi;

iv)

ispezionate regolarmente dall'autorità competente a intervalli non superiori ai tre mesi; nel corso di tale ispezione l'autorità competente deve almeno:

seguire le linee guida di cui al capitolo III dell’allegato alla decisione 2002/106/CE,

portare a termine un esame clinico conforme alle procedure di controllo e di campionatura di cui alla parte A del capitolo IV dell’allegato alla decisione 2002/106/CE,

verificare l’effettiva applicazione delle disposizioni di cui al secondo trattino e ai trattini dal quarto al settimo dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/89/CE,

sospendere o revocare immediatamente il riconoscimento in caso di inadempimento;

v)

nel caso in cui gli animali siano stati sottoposti con risultati negativi a prove di laboratorio per la peste suina classica — effettuate su campioni prelevati secondo le procedure di campionamento come disposto dal piano di sorveglianza della peste suina classica attuato dalle autorità competenti — per un periodo di almeno sei mesi prima del trasporto al macello di cui alla lettera b);

vi)

situate al centro di un zona di almeno 10 km di raggio in cui gli animali nelle aziende suinicole siano stati sottoposti con risultati negativi a prove di laboratorio per la peste suina classica effettuate su campioni prelevati secondo le procedure di campionamento come disposto dal piano di sorveglianza della peste suina classica attuato dalle autorità competenti per gli ultimi tre mesi almeno prima del trasporto al macello di cui alla lettera b);

vii)

che siano situate in una regione in cui:

viene attuato un programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica approvato dalla Commissione,

l'incidenza e la diffusione della peste suina classica nei suini domestici e selvatici è notevolmente diminuita,

non è stata riscontrata nessuna prova della circolazione del virus della peste suina classica nei suini nel corso dei precedenti 12 mesi;

b)

siano state prodotte in macelli, laboratori di sezionamento, stabilimenti di trasformazione delle carni:

i)

che siano stati approvati a questo fine dall’autorità competente e da questa notificate alla Commissione e agli altri Stati membri;

ii)

nei quali la produzione, lo stoccaggio e la trasformazione di carni fresche, preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti tali carni di cui è autorizzata la spedizione in altri Stati membri siano realizzati separatamente da quelli riguardanti la produzione, lo stoccaggio e la trasformazione di altri tipi di prodotti composti da o contenenti carni fresche, preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni ottenute da suini originari o provenienti da allevamenti diversi da quelli autorizzati di cui alla lettera a), punto i).

2.   Alle carni fresche di suini di cui al paragrafo 1 viene apposto il marchio sanitario di cui al capitolo III della sezione I dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004.

I preparati e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti le carni di cui al paragrafo 1 sono contrassegnati a norma di quanto disposto dalla sezione I dell'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.

(4)  GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

(5)  GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71.

(6)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(7)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(8)  GU L 322 del 6.12.2011, pag. 11.


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