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Document 32011R1251

    Regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011 , che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 319 del 2.12.2011, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1251/oj

    2.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 319/43


    REGOLAMENTO (UE) N. 1251/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 30 novembre 2011

    che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 69,

    vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2), in particolare l’articolo 78,

    vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (3), in particolare l’articolo 68,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie prime di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (4), il Consiglio ha concluso l’accordo sugli appalti pubblici (qui di seguito denominato «accordo»). L’accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (qui di seguito denominati «soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

    (2)

    Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A questo scopo, le soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si applica l’accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all’accordo.

    (3)

    Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che non sono coperte dall’accordo. Analogamente è opportuno allineare le soglie della direttiva 2009/81/CE alle soglie riviste di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/17/CE.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE,

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La direttiva 2004/17/CE è così modificata:

    1)

    il testo dell’articolo 16 è così modificato:

    a)

    alla lettera a), l’importo «387 000 EUR» è sostituito da «400 000 EUR»;

    b)

    alla lettera b), l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000 EUR»;

    2)

    il testo dell’articolo 61 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, l’importo «387 000 EUR» è sostituito da «400 000 EUR»;

    b)

    al paragrafo 2, l’importo «387 000 EUR» è sostituito da «400 000 EUR».

    Articolo 2

    La direttiva 2004/18/CE è così modificata:

    1)

    il testo dell’articolo 7 è così modificato:

    a)

    alla lettera a), l’importo «125 000 EUR» è sostituito da «130 000 EUR»;

    b)

    alla lettera b), l’importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR»;

    c)

    alla lettera c), l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000 EUR»;

    2)

    all’articolo 8, il primo comma è così modificato:

    a)

    alla lettera a), l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000 EUR»;

    b)

    alla lettera b), l’importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR»;

    3)

    all’articolo 56, l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000 EUR»;

    4)

    all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000» EUR;

    5)

    all’articolo 67, il paragrafo 1 è così modificato:

    a)

    alla lettera a), l’importo «125 000 EUR» è sostituito da «130 000 EUR»;

    b)

    alla lettera b), l’importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR»;

    c)

    alla lettera c), l’importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR».

    Articolo 3

    Il testo dell’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

    1)

    alla lettera a), l’importo «387 000 EUR» è sostituito da «400 000 EUR»;

    2)

    alla lettera b), l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000 EUR».

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

    (2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

    (3)  GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

    (4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.


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