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Document 32011R1205
Commission Regulation (EU) No 1205/2011 of 22 November 2011 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 1205/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 1205/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 305 del 23.11.2011, p. 16–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803
23.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/16 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1205/2011 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008. |
(2) |
Il 7 ottobre 2010 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative — Trasferimenti di attività finanziarie (di seguito "le modifiche"). Le modifiche mirano a consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare meglio le esposizioni ai rischi connesse con il trasferimento di attività finanziarie e gli effetti di detti rischi sulla posizione finanziaria dell'entità. L'obiettivo è quello di promuovere la trasparenza dell'informativa sulle operazioni di trasferimento, in particolare le operazioni che comportano la cartolarizzazione delle attività finanziarie. |
(3) |
La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che le modifiche soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso. |
(4) |
Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
(1) |
l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento; |
(2) |
l'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato conformemente alle modifiche dell'IFRS 7 di cui all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2011.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.
(3) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.
ALLEGATO
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
IFRS 7 |
Modifiche all'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative — Trasferimenti di attività finanziarie |
Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org
MODIFICHE ALLO IFRS 7
Strumenti finanziari: Informazioni integrative
TRASFERIMENTI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
42A |
Le disposizioni informative di cui ai paragrafi 42B–42H relative ai trasferimenti di attività finanziarie integrano le altre disposizioni informative del presente IFRS. L’entità deve presentare le informazioni integrative richieste nei paragrafi 42B–42H in un’unica nota integrativa del proprio bilancio. L’entità deve fornire le informazioni integrative richieste per tutte le attività finanziarie trasferite che non sono state eliminate contabilmente e per qualsiasi coinvolgimento residuo in un’attività trasferita in essere alla data di riferimento del bilancio, indipendentemente da quando ha avuto luogo la corrispondente operazione di trasferimento. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni informative richieste in tali paragrafi, l'entità trasferisce integralmente o parzialmente un'attività finanziaria (l'attività finanziaria trasferita) se, e solo se, essa:
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42B |
L’entità deve fornire un’informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio:
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42C |
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni informative previste nei paragrafi 42E–42H, l’entità ha un coinvolgimento residuo in un’attività finanziaria trasferita se, nell’ambito del trasferimento, essa mantiene diritti od obblighi contrattuali inerenti all’attività finanziaria trasferita oppure ottiene nuovi diritti od obblighi contrattuali relativi all’attività finanziaria trasferita. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni informative previste nei paragrafi 42E–42H, quanto segue non comporta un coinvolgimento residuo:
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Attività finanziarie trasferite non eliminate integralmente
42D |
L’entità può aver trasferito attività finanziarie in modo tale da rendere tutte le attività finanziarie trasferite, o parte di esse, non idonee per l'eliminazione contabile. Per soddisfare gli obiettivi posti nel paragrafo 42B(a), alla data di riferimento del bilancio e per ciascuna classe di attività finanziarie trasferite non eliminate integralmente, l’entità deve indicare:
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Attività finanziarie trasferite eliminate integralmente
42E |
Per raggiungere le finalità di cui al paragrafo 42B(b), quando l’entità elimina integralmente le attività finanziarie trasferite (vedere paragrafo 20(a) e (c)(i) dello IAS 39) ma ha un coinvolgimento residuo in esse, per ciascun tipo di coinvolgimento residuo deve almeno indicare, a ciascuna data di riferimento del bilancio, quanto segue:
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42F |
L’entità può aggregare le informazioni richieste dal paragrafo 42E relativamente a una particolare attività qualora abbia più tipi di coinvolgimento residuo in tale attività finanziaria eliminata e presentarle come un unico tipo di coinvolgimento residuo. |
42G |
Inoltre, per ciascun tipo di coinvolgimento residuo, l'entità deve indicare:
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Informativa supplementare
42H |
L’entità deve fornire tutta l’informativa supplementare che considera necessaria per soddisfare gli obiettivi informativi descritti nel paragrafo 42B. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
È aggiunto il paragrafo 44M.
44M |
Informazioni integrative—Trasferimenti di attività finanziarie (Modifiche all’IFRS 7), pubblicato a ottobre 2010, ha eliminato il paragrafo 13 e aggiunto i paragrafi 42A–42H e B29–B39. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2011 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica i paragrafi a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. Non è necessario che l’entità fornisca le informazioni integrative richieste da tali modifiche per gli esercizi esposti in bilancio che abbiano inizio prima della data di prima applicazione delle modifiche. |
Appendice B
Guida operativa
Dopo il paragrafo B28, sono aggiunte le intestazioni e i paragrafi B29–B39.
ELIMINAZIONE CONTABILE (PARAGRAFI 42C–42H)
Coinvolgimento residuo (paragrafo 42C)
B29 |
La valutazione del coinvolgimento residuo in un’attività finanziaria trasferita ai fini delle disposizioni informative contenute nei paragrafi 42E–42H viene effettuata al livello dell’entità che redige il bilancio. Per esempio, se una controllata trasferisce a una terza parte non correlata un’attività finanziaria in cui la propria controllante ha un coinvolgimento residuo, tale entità non deve considerare, nella valutazione dell’esistenza di un coinvolgimento residuo nell’attività trasferita ai fini della redazione del proprio bilancio individuale (se la controllata è l’entità che redige il bilancio), il coinvolgimento della controllante. Tuttavia, nel proprio bilancio consolidato, una controllante dovrebbe considerare il proprio coinvolgimento residuo (o quello di un'altra entità del gruppo) in un’attività finanziaria trasferita dalla propria controllata nel determinare l'esistenza di un proprio coinvolgimento residuo nell'attività trasferita (se l'entità che redige il bilancio è il gruppo). |
B30 |
L’entità non ha un coinvolgimento residuo in un’attività finanziaria trasferita se, nell'ambito del trasferimento, non mantiene i diritti o gli obblighi contrattuali inerenti all'attività finanziaria trasferita, né acquisisce nuovi diritti o obblighi contrattuali relativi all’attività finanziaria trasferita. L’entità non ha un coinvolgimento residuo in un’attività finanziaria trasferita se non ha un interesse nel rendimento futuro dell’attività finanziaria trasferita né la responsabilità di effettuare, in qualsiasi circostanza, dei pagamenti relativi all’attività finanziaria trasferita. |
B31 |
Il coinvolgimento residuo in un’attività finanziaria trasferita può risultare da disposizioni contrattuali contenute nell’accordo di trasferimento o in un accordo separato relativo al trasferimento stipulato con il cessionario o con un terzo. |
Attività finanziarie trasferite non eliminate integralmente
B32 |
Il paragrafo 42D richiede informazioni integrative nel caso in cui tutte le attività finanziarie trasferite, o parte di esse, non si qualificano per l'eliminazione contabile. Tali informazioni integrative sono richieste per ciascuna data di riferimento del bilancio in cui l’entità continua a rilevare le attività finanziarie trasferite, indipendentemente dal momento in cui si sono verificati i trasferimenti. |
Tipi di coinvolgimento residuo (paragrafi da 42E a 42H)
B33 |
I paragrafi 42E–42H richiedono informazioni integrative di carattere qualitativo e quantitativo per ciascun tipo di coinvolgimento residuo in attività finanziarie eliminate contabilmente. L'entità deve aggregare il proprio coinvolgimento residuo in tipologie che siano rappresentative dell'esposizione ai rischi dell'entità. Per esempio, l’entità può aggregare il proprio coinvolgimento residuo in base alla tipologia degli strumenti finanziari (per esempio, garanzie od opzioni call) o dei trasferimenti (per esempio, factoring di crediti, cartolarizzazioni e prestiti di titoli). |
Analisi delle scadenze di flussi finanziari in uscita non attualizzati per riacquistare attività trasferite (paragrafo 42E(e))
B34 |
Il paragrafo 42E(e) richiede all’entità di esporre in bilancio un’analisi delle scadenze dei flussi finanziari in uscita non attualizzati per riacquistare attività finanziarie eliminate contabilmente o altri importi dovuti al cessionario relativamente alle attività eliminate,indicando le scadenze contrattuali residue del coinvolgimento residuo dell’entità. Tale analisi distingue tra flussi finanziari che è necessario pagare (per esempio, contratti forward), flussi finanziari che l’entità può essere tenuta a pagare (per esempio, opzioni put emesse) e flussi finanziari che l’entità potrebbe scegliere di pagare (per esempio, opzioni call acquistate). |
B35 |
Nella preparazione dell’analisi delle scadenze richiesta dal paragrafo 42E(e), l’entità deve utilizzare il proprio giudizio nel determinare un numero appropriato di fasce temporali. Per esempio, l’entità potrebbe considerare appropriate le seguenti fasce temporali di scadenza:
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B36 |
Qualora vi sia una gamma di scadenze possibili, i flussi finanziari sono inclusi in base alla prima data in cui l’entità può essere tenuta o autorizzata a pagare. |
Informazioni qualitative (paragrafo 42E(f))
B37 |
Le informazioni qualitative richieste dal paragrafo 42E(f) comprendono una descrizione delle attività finanziarie eliminate contabilmente nonché la natura e lo scopo del coinvolgimento residuo mantenuto dopo il trasferimento di tali attività. Esse comprendono anche una descrizione dei rischi a cui l’entità è esposta, tra cui:
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Utile o perdita derivante dall’eliminazione contabile (paragrafo 42G(a))
B38 |
Il paragrafo 42G(a) richiede a una entità di indicare l’utile o la perdita derivanti dall’eliminazione contabile relativi ad attività finanziarie in cui l’entità ha un coinvolgimento continuo. L’entità deve indicare se l’utile o la perdita derivanti dall’eliminazione contabile si sono verificati perché i fair value (valori equi) delle componenti dell’attività rilevata in precedenza (ossia, l’interesse nell’attività eliminata e l’interesse mantenuto dall’entità) differivano dal fair value (valore equo) dell’attività rilevata in precedenza nel suo insieme. In tale situazione, l’entità deve anche indicare se le valutazioni al fair value (valore equo) contenevano dati significativi non basati su dati di mercato osservabili, secondo quanto descritto nel paragrafo 27A. |
Informativa supplementare (paragrafo 42H)
B39 |
L’informativa supplementare richiesta nei paragrafi 42D–42G può non essere sufficiente a soddisfare gli obiettivi informativi di cui al paragrafo 42B. In tal caso, l’entità deve esporre tutta l’informativa supplementare necessaria a soddisfare gli obiettivi informativi. L’entità deve stabilire, alla luce delle proprie circostanze, la quantità di informazioni supplementari che deve fornire per soddisfare le esigenze informative degli utilizzatori e quanta enfasi deve porre sui diversi aspetti delle informazioni supplementari. È necessario trovare un equilibrio, evitando di caricare il bilancio di dettagli eccessivi che possono non essere utili per gli utilizzatori del bilancio, senza tuttavia occultare informazioni a causa di aggregazioni eccessive. |
MODIFICA ALL’IFRS 1
Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
È aggiunto il paragrafo 39F.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
39F |
Informazioni integrative—Trasferimenti di attività finanziarie (Modifiche all’IFRS 7), pubblicato a ottobre 2010, ha aggiunto il paragrafo E4. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2011 o in data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. |
Appendice E
Esenzioni a breve termine dagli IFRS
Si aggiungono il paragrafo E4 e una nota.
Informazioni integrative sugli strumenti finanziari
E4 |
Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 44M dell’IFRS 7. (1) |
(1) Il paragrafo E4 è stato aggiunto quale conseguenza di Informazioni integrative—Trasferimenti di attività finanziarie (Modifiche all’IFRS 7) pubblicato a ottobre 2010. Al fine di evitare il potenziale utilizzo di elementi noti successivamente e di garantire che i neo-utilizzatori non siano svantaggiati rispetto agli attuali redattori di bilanci conformi agli IFRS, il Board ha deciso di consentire ai neo-utilizzatori di adottare le stesse disposizioni transitorie concesse agli attuali redattori di bilanci conformi agli IFRS e incluse in Informazioni integrative—Trasferimenti di attività finanziarie (Modifiche all’IFRS 7).