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Document 32011R1205

Regolamento (UE) n. 1205/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 305 del 23.11.2011, p. 16–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1205/oj

23.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/16


REGOLAMENTO (UE) N. 1205/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 7 ottobre 2010 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative — Trasferimenti di attività finanziarie (di seguito "le modifiche"). Le modifiche mirano a consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare meglio le esposizioni ai rischi connesse con il trasferimento di attività finanziarie e gli effetti di detti rischi sulla posizione finanziaria dell'entità. L'obiettivo è quello di promuovere la trasparenza dell'informativa sulle operazioni di trasferimento, in particolare le operazioni che comportano la cartolarizzazione delle attività finanziarie.

(3)

La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che le modifiche soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(1)

l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento;

(2)

l'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato conformemente alle modifiche dell'IFRS 7 di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2011.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRS 7

Modifiche all'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative — Trasferimenti di attività finanziarie

Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

MODIFICHE ALLO IFRS 7

Strumenti finanziari: Informazioni integrative

TRASFERIMENTI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

42A

Le disposizioni informative di cui ai paragrafi 42B–42H relative ai trasferimenti di attività finanziarie integrano le altre disposizioni informative del presente IFRS. L’entità deve presentare le informazioni integrative richieste nei paragrafi 42B–42H in un’unica nota integrativa del proprio bilancio. L’entità deve fornire le informazioni integrative richieste per tutte le attività finanziarie trasferite che non sono state eliminate contabilmente e per qualsiasi coinvolgimento residuo in un’attività trasferita in essere alla data di riferimento del bilancio, indipendentemente da quando ha avuto luogo la corrispondente operazione di trasferimento. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni informative richieste in tali paragrafi, l'entità trasferisce integralmente o parzialmente un'attività finanziaria (l'attività finanziaria trasferita) se, e solo se, essa:

(a)

trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di quella attività finanziaria; o

(b)

mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di quell’attività finanziaria, ma assume un’obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari in base a un accordo.

42B

L’entità deve fornire un’informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio:

(a)

di comprendere la relazione tra attività finanziarie trasferite non eliminate integralmente e le passività associate; e

(b)

di valutare la natura, e i rischi correlati, del coinvolgimento residuo dell’entità nelle attività finanziarie eliminate.

42C

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni informative previste nei paragrafi 42E–42H, l’entità ha un coinvolgimento residuo in un’attività finanziaria trasferita se, nell’ambito del trasferimento, essa mantiene diritti od obblighi contrattuali inerenti all’attività finanziaria trasferita oppure ottiene nuovi diritti od obblighi contrattuali relativi all’attività finanziaria trasferita. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni informative previste nei paragrafi 42E–42H, quanto segue non comporta un coinvolgimento residuo:

(a)

normali osservazioni e garanzie relative al trasferimento fraudolento e concetti di ragionevolezza, buona fede e trattamento equo che potrebbero invalidare un trasferimento a seguito di un'azione legale;

(b)

contratti forward, di opzione e di altro tipo per riacquistare l’attività finanziaria trasferita per la quale il prezzo contrattuale (o prezzo di esercizio) è il fair value (valore equo) dell’attività finanziaria trasferita; o

(c)

un accordo in virtù del quale l’entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di un’attività finanziaria ma assume un’obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a una o più entità e sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 19(a)–(c) dello IAS 39.

Attività finanziarie trasferite non eliminate integralmente

42D

L’entità può aver trasferito attività finanziarie in modo tale da rendere tutte le attività finanziarie trasferite, o parte di esse, non idonee per l'eliminazione contabile. Per soddisfare gli obiettivi posti nel paragrafo 42B(a), alla data di riferimento del bilancio e per ciascuna classe di attività finanziarie trasferite non eliminate integralmente, l’entità deve indicare:

(a)

la natura delle attività trasferite;

(b)

la natura dei rischi e dei benefici della proprietà ai quali l’entità è esposta;

(c)

una descrizione della natura della relazione tra le attività trasferite e le passività associate, incluse le restrizioni, derivanti dal trasferimento, gravanti sull’utilizzo delle attività trasferite da parte dell’entità che redige il bilancio;

(d)

se la controparte (o le controparti) delle passività associate ha (hanno) rivalsa solo sulle attività trasferite, un piano che illustri il fair value (valore equo) delle attività trasferite, il fair value (valore equo) delle passività associate e la posizione netta (la differenza tra il fair value (valore equo) delle attività trasferite e le passività associate);

(e)

quando l’entità continua a rilevare tutte le attività trasferite, i valori contabili delle attività trasferite e delle passività associate;

(f)

quando l’entità continua a rilevare le attività nella misura del proprio coinvolgimento residuo (vedere paragrafi 20(c)(ii) e 30 dello IAS 39), il valore contabile complessivo delle attività originarie prima del trasferimento, il valore contabile delle attività che l’entità continua a rilevare e il valore contabile delle passività associate.

Attività finanziarie trasferite eliminate integralmente

42E

Per raggiungere le finalità di cui al paragrafo 42B(b), quando l’entità elimina integralmente le attività finanziarie trasferite (vedere paragrafo 20(a) e (c)(i) dello IAS 39) ma ha un coinvolgimento residuo in esse, per ciascun tipo di coinvolgimento residuo deve almeno indicare, a ciascuna data di riferimento del bilancio, quanto segue:

(a)

il valore contabile delle attività e passività che sono rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità e che rappresentano il coinvolgimento residuo dell’entità nelle attività finanziarie eliminate, nonché le voci in cui viene rilevato il valore contabile di tali attività e passività;

(b)

il fair value (valore equo) delle attività e passività che rappresentano il coinvolgimento residuo dell’entità nelle attività finanziarie eliminate;

(c)

l’ammontare che meglio rappresenta l’esposizione massima dell’entità al rischio di perdita derivante dal proprio coinvolgimento residuo nelle attività finanziarie eliminate e le informazioni che indicano come viene determinata l’esposizione massima al rischio di perdita;

(d)

i flussi finanziari in uscita non attualizzati che sarebbero o potrebbero essere necessari per riacquistare le attività finanziarie eliminate (per esempio il prezzo di esercizio in un contratto di opzione) o altri importi dovuti al cessionario relativamente alle attività trasferite. Se il flusso finanziario in uscita è variabile, l’ammontare indicato dovrebbe essere basato sulle condizioni in essere a ciascuna data di riferimento del bilancio;

(e)

un’analisi delle scadenze dei flussi finanziari in uscita non attualizzati che sarebbero o potrebbero essere necessari per riacquistare le attività finanziarie eliminate o altri importi dovuti al cessionario relativamente alle attività trasferite, che indichi le scadenze residue contrattuali del coinvolgimento residuo dell’entità;

(f)

le informazioni qualitative che illustrino e supportino le informazioni quantitative richieste ai punti da (a) a (e).

42F

L’entità può aggregare le informazioni richieste dal paragrafo 42E relativamente a una particolare attività qualora abbia più tipi di coinvolgimento residuo in tale attività finanziaria eliminata e presentarle come un unico tipo di coinvolgimento residuo.

42G

Inoltre, per ciascun tipo di coinvolgimento residuo, l'entità deve indicare:

(a)

l’utile o la perdita rilevati alla data del trasferimento delle attività;

(b)

i ricavi e i costi rilevati nell’esercizio e cumulativamente, derivanti dal coinvolgimento residuo dell’entità nelle attività finanziarie eliminate (per esempio variazioni del fair value (valore equo) in strumenti derivati);

(c)

se l’ammontare complessivo dei proventi rivenienti dal trasferimento (che si qualifica per l'eliminazione contabile) in un esercizio non è distribuito uniformemente nel corso dell’intero esercizio (per esempio, se una parte consistente dell’ammontare complessivo del trasferimento avviene nei giorni di chiusura di un esercizio):

(i)

quando la maggior parte dell’attività di trasferimento si è verificata in quell’esercizio (per esempio, negli ultimi cinque giorni prima della chiusura dell'esercizio);

(ii)

l’importo (per esempio, gli utili o le perdite correlate) rilevato dal trasferimento in quella parte dell’esercizio, e

(iii)

l’importo totale del corrispettivo derivante dal trasferimento in quella parte dell’esercizio.

L’entità deve fornire questa informativa per ciascun esercizio per il quale viene presentato un prospetto di conto economico complessivo.

Informativa supplementare

42H

L’entità deve fornire tutta l’informativa supplementare che considera necessaria per soddisfare gli obiettivi informativi descritti nel paragrafo 42B.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

È aggiunto il paragrafo 44M.

44M

Informazioni integrative—Trasferimenti di attività finanziarie (Modifiche all’IFRS 7), pubblicato a ottobre 2010, ha eliminato il paragrafo 13 e aggiunto i paragrafi 42A–42H e B29–B39. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2011 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica i paragrafi a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. Non è necessario che l’entità fornisca le informazioni integrative richieste da tali modifiche per gli esercizi esposti in bilancio che abbiano inizio prima della data di prima applicazione delle modifiche.

Appendice B

Guida operativa

Dopo il paragrafo B28, sono aggiunte le intestazioni e i paragrafi B29–B39.

ELIMINAZIONE CONTABILE (PARAGRAFI 42C–42H)

Coinvolgimento residuo (paragrafo 42C)

B29

La valutazione del coinvolgimento residuo in un’attività finanziaria trasferita ai fini delle disposizioni informative contenute nei paragrafi 42E–42H viene effettuata al livello dell’entità che redige il bilancio. Per esempio, se una controllata trasferisce a una terza parte non correlata un’attività finanziaria in cui la propria controllante ha un coinvolgimento residuo, tale entità non deve considerare, nella valutazione dell’esistenza di un coinvolgimento residuo nell’attività trasferita ai fini della redazione del proprio bilancio individuale (se la controllata è l’entità che redige il bilancio), il coinvolgimento della controllante. Tuttavia, nel proprio bilancio consolidato, una controllante dovrebbe considerare il proprio coinvolgimento residuo (o quello di un'altra entità del gruppo) in un’attività finanziaria trasferita dalla propria controllata nel determinare l'esistenza di un proprio coinvolgimento residuo nell'attività trasferita (se l'entità che redige il bilancio è il gruppo).

B30

L’entità non ha un coinvolgimento residuo in un’attività finanziaria trasferita se, nell'ambito del trasferimento, non mantiene i diritti o gli obblighi contrattuali inerenti all'attività finanziaria trasferita, né acquisisce nuovi diritti o obblighi contrattuali relativi all’attività finanziaria trasferita. L’entità non ha un coinvolgimento residuo in un’attività finanziaria trasferita se non ha un interesse nel rendimento futuro dell’attività finanziaria trasferita né la responsabilità di effettuare, in qualsiasi circostanza, dei pagamenti relativi all’attività finanziaria trasferita.

B31

Il coinvolgimento residuo in un’attività finanziaria trasferita può risultare da disposizioni contrattuali contenute nell’accordo di trasferimento o in un accordo separato relativo al trasferimento stipulato con il cessionario o con un terzo.

Attività finanziarie trasferite non eliminate integralmente

B32

Il paragrafo 42D richiede informazioni integrative nel caso in cui tutte le attività finanziarie trasferite, o parte di esse, non si qualificano per l'eliminazione contabile. Tali informazioni integrative sono richieste per ciascuna data di riferimento del bilancio in cui l’entità continua a rilevare le attività finanziarie trasferite, indipendentemente dal momento in cui si sono verificati i trasferimenti.

Tipi di coinvolgimento residuo (paragrafi da 42E a 42H)

B33

I paragrafi 42E–42H richiedono informazioni integrative di carattere qualitativo e quantitativo per ciascun tipo di coinvolgimento residuo in attività finanziarie eliminate contabilmente. L'entità deve aggregare il proprio coinvolgimento residuo in tipologie che siano rappresentative dell'esposizione ai rischi dell'entità. Per esempio, l’entità può aggregare il proprio coinvolgimento residuo in base alla tipologia degli strumenti finanziari (per esempio, garanzie od opzioni call) o dei trasferimenti (per esempio, factoring di crediti, cartolarizzazioni e prestiti di titoli).

Analisi delle scadenze di flussi finanziari in uscita non attualizzati per riacquistare attività trasferite (paragrafo 42E(e))

B34

Il paragrafo 42E(e) richiede all’entità di esporre in bilancio un’analisi delle scadenze dei flussi finanziari in uscita non attualizzati per riacquistare attività finanziarie eliminate contabilmente o altri importi dovuti al cessionario relativamente alle attività eliminate,indicando le scadenze contrattuali residue del coinvolgimento residuo dell’entità. Tale analisi distingue tra flussi finanziari che è necessario pagare (per esempio, contratti forward), flussi finanziari che l’entità può essere tenuta a pagare (per esempio, opzioni put emesse) e flussi finanziari che l’entità potrebbe scegliere di pagare (per esempio, opzioni call acquistate).

B35

Nella preparazione dell’analisi delle scadenze richiesta dal paragrafo 42E(e), l’entità deve utilizzare il proprio giudizio nel determinare un numero appropriato di fasce temporali. Per esempio, l’entità potrebbe considerare appropriate le seguenti fasce temporali di scadenza:

(a)

Nella preparazione dell’analisi delle scadenze richiesta dal paragrafo 42E(e), l’entità deve utilizzare il proprio giudizio nel determinare un numero appropriato di fasce temporali. Per esempio, l’entità potrebbe considerare appropriate le seguenti fasce temporali di scadenza:

(b)

da uno a tre mesi;

(c)

da tre a sei mesi;

(d)

da sei mesi a un anno;

(e)

da uno a tre anni;

(f)

da tre a cinque anni; e

(g)

oltre cinque anni.

B36

Qualora vi sia una gamma di scadenze possibili, i flussi finanziari sono inclusi in base alla prima data in cui l’entità può essere tenuta o autorizzata a pagare.

Informazioni qualitative (paragrafo 42E(f))

B37

Le informazioni qualitative richieste dal paragrafo 42E(f) comprendono una descrizione delle attività finanziarie eliminate contabilmente nonché la natura e lo scopo del coinvolgimento residuo mantenuto dopo il trasferimento di tali attività. Esse comprendono anche una descrizione dei rischi a cui l’entità è esposta, tra cui:

(a)

una descrizione di come l’entità gestisce il rischio inerente al proprio coinvolgimento residuo nelle attività finanziarie eliminate contabilmente;

(b)

se l’entità deve sostenere delle perdite prima di altre parti, nonché la classificazione e gli importi delle perdite sostenute da parti i cui interessi sono considerati di grado inferiore rispetto agli interessi che l’entità detiene nell’attività (ossia, il proprio coinvolgimento residuo nell’attività);

(c)

una descrizione degli eventi che determinano l’insorgere di obbligazioni a fornire un supporto finanziario oppure a riacquistare un’attività finanziaria trasferita.

Utile o perdita derivante dall’eliminazione contabile (paragrafo 42G(a))

B38

Il paragrafo 42G(a) richiede a una entità di indicare l’utile o la perdita derivanti dall’eliminazione contabile relativi ad attività finanziarie in cui l’entità ha un coinvolgimento continuo. L’entità deve indicare se l’utile o la perdita derivanti dall’eliminazione contabile si sono verificati perché i fair value (valori equi) delle componenti dell’attività rilevata in precedenza (ossia, l’interesse nell’attività eliminata e l’interesse mantenuto dall’entità) differivano dal fair value (valore equo) dell’attività rilevata in precedenza nel suo insieme. In tale situazione, l’entità deve anche indicare se le valutazioni al fair value (valore equo) contenevano dati significativi non basati su dati di mercato osservabili, secondo quanto descritto nel paragrafo 27A.

Informativa supplementare (paragrafo 42H)

B39

L’informativa supplementare richiesta nei paragrafi 42D–42G può non essere sufficiente a soddisfare gli obiettivi informativi di cui al paragrafo 42B. In tal caso, l’entità deve esporre tutta l’informativa supplementare necessaria a soddisfare gli obiettivi informativi. L’entità deve stabilire, alla luce delle proprie circostanze, la quantità di informazioni supplementari che deve fornire per soddisfare le esigenze informative degli utilizzatori e quanta enfasi deve porre sui diversi aspetti delle informazioni supplementari. È necessario trovare un equilibrio, evitando di caricare il bilancio di dettagli eccessivi che possono non essere utili per gli utilizzatori del bilancio, senza tuttavia occultare informazioni a causa di aggregazioni eccessive.

MODIFICA ALL’IFRS 1

Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

È aggiunto il paragrafo 39F.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

39F

Informazioni integrative—Trasferimenti di attività finanziarie (Modifiche all’IFRS 7), pubblicato a ottobre 2010, ha aggiunto il paragrafo E4. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2011 o in data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Appendice E

Esenzioni a breve termine dagli IFRS

Si aggiungono il paragrafo E4 e una nota.

Informazioni integrative sugli strumenti finanziari

E4

Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 44M dell’IFRS 7. (1)


(1)  Il paragrafo E4 è stato aggiunto quale conseguenza di Informazioni integrative—Trasferimenti di attività finanziarie (Modifiche all’IFRS 7) pubblicato a ottobre 2010. Al fine di evitare il potenziale utilizzo di elementi noti successivamente e di garantire che i neo-utilizzatori non siano svantaggiati rispetto agli attuali redattori di bilanci conformi agli IFRS, il Board ha deciso di consentire ai neo-utilizzatori di adottare le stesse disposizioni transitorie concesse agli attuali redattori di bilanci conformi agli IFRS e incluse in Informazioni integrative—Trasferimenti di attività finanziarie (Modifiche all’IFRS 7).


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