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Document 32011R0204

Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011 , concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

GU L 58 del 3.3.2011, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrogato da 32016R0044

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/204/oj

3.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/1


REGOLAMENTO (UE) N. 204/2011 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2011

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità alla risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 26 febbraio 2011, la decisione 2011/137/PESC, dispone un embargo sulle armi, un divieto relativo alle attrezzature per la repressione interna, nonché restrizioni all’ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone ed entità coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, ivi compreso il coinvolgimento in aggressioni nei confronti della popolazione e delle infrastrutture civili in violazione del diritto internazionale. Tali persone fisiche o giuridiche ed entità sono elencati negli allegati della decisione.

(2)

Alcune di tali misure rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(3)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.

(4)

Il presente regolamento rispetta inoltre pienamente gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e il carattere giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(5)

La facoltà di modificare gli elenchi figuranti agli allegati II e III del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Libia e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione degli allegati III e IV della decisione 2011/137/PESC.

(6)

La procedura di modifica degli elenchi di cui agli allegati II e III del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo interessati.

(7)

Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3).

(8)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«fonti», tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, in particolare, ma non in via esaustiva:

i)

i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii)

i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii)

i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv)

gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v)

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

vi)

le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

vii)

i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

b)

«congelamento di fondi», il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

c)

«risorse economiche», le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

d)

«congelamento delle risorse economiche», il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, l’affitto e le ipoteche;

e)

«assistenza tecnica», qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

f)

«comitato delle sanzioni», il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 24 della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR»);

g)

«territorio dell’Unione», i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1.   È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato I, originarie o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;

b)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla lettera a).

2.   È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Libia attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna elencate nell’allegato I, a prescindere dal fatto che il prodotto interessato sia originario o meno della Libia.

3.   Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell’ONU, da personale dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.

Articolo 3

1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (4) (elenco comune delle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato I, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;

c)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o nell’allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;

d)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c).

2.   In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo o ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni.

3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.

Articolo 4

Al fine di impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione sono vietati dal presente regolamento, per tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o escono da tale territorio dirette in Libia o provenienti da tale paese, oltre alle norme che disciplinano l’obbligo di fornire informazioni prima dell’arrivo o della partenza, stabilite nelle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni doganali del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5), e del regolamento (CEE) n. 2454/93 che ne fissa talune disposizioni d'applicazione (6), la persona che fornisce tali informazioni dichiara se i beni rientrano nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata. Questi elementi aggiuntivi sono presentati alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato, per iscritto o utilizzando una dichiarazione in dogana, a seconda dei casi.

Articolo 5

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati II e III.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e III o utilizzato a loro beneficio.

3.   È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 6

1.   Figurano nell’allegato II le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell’UNSCR 1970 (2011).

2.   Nell’allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi non inclusi nell’allegato II che il Consiglio ha identificato, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2011/137/PESC, come persone e entità, o loro complici, che hanno ordinato, controllato o altrimenti diretto la commissione di gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, anche pianificando, comandando, ordinando o conducendo aggressioni in violazione del diritto internazionale, ivi compresi i bombardamenti aerei, contro le popolazioni e le infrastrutture civili, o come persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, oppure le entità da loro possedute o controllate.

3.   Gli allegati II e III riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone, entità ed organismi forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato II.

4.   Gli allegati II e III riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato II. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato II è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui agli allegati II e III e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale custodia o gestione di fondi o risorse economiche congelati;

a condizione che, se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato II, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

2.   In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

a)

se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato II, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata, e

b)

se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato III, l’autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una specifica autorizzazione.

Articolo 8

In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 5 sono stati inseriti negli allegati II o III o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche in questione vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un’entità o di un organismo elencati negli allegati II o III;

d)

il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato;

e)

se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato II, lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la sentenza al comitato delle sanzioni, e

f)

se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato III, lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

Articolo 9

1.   L’articolo 5, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o

b)

pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 5 sono stati designati dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati conformemente all’articolo 5, paragrafo 1.

2.   L’articolo 5, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi dell’Unione accreditino i conti congelati quando ricevono fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’elenco, purché ogni versamento su tali conti sia anch’esso congelato. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

Articolo 10

In deroga all’articolo 5 e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati II o III sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l’autorità competente in questione abbia stabilito che:

i)

i fondi o le risorse economiche siano utilizzati per un pagamento da una persona, un’entità o un organismo di cui agli allegati II o III;

ii)

il pagamento non viola l’articolo 5, paragrafo 2;

b)

se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato II, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un’autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi;

c)

se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato III, lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.

Articolo 11

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.   Il divieto di cui all’articolo 5, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.

Articolo 12

Non è concesso alcun diritto, incluso i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell'UNSCR 1970 (2011) - comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione o ad essa connesse - o le misure contemplate nel presente regolamento, al governo della Libia o nei confronti di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale governo.

Articolo 13

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

a)

a fornire immediatamente all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, quale indicata sui siti web elencati nell’allegato IV, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati conformemente all’articolo 4, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri, e

b)

a collaborare con detta autorità competente per la verifica di queste informazioni.

2.   Qualsiasi informazione fornita o ricevuta conformemente al presente articolo è utilizzata unicamente per gli scopi per i quali è stata fornita o ricevuta.

Articolo 14

Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 15

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato IV in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 16

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato II.

2.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza l'allegato III.

3.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.

4.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.

5.   Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica l'allegato II di conseguenza.

6.   L’elenco di cui all’allegato III è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

Articolo 17

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.

Articolo 18

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato IV.

Articolo 19

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  Cfr. pag. 53 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(4)  GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.

(5)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(6)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO I

Elenco del materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna di cui agli articoli 2, 3 e 4

1.

Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:

1.1.

armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (1) (elenco comune delle attrezzature militari);

1.2.

munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;

1.3.

congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.

2.

Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.

3.

Veicoli:

3.1.

veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

3.2.

veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;

3.3.

veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica;

3.4.

veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;

3.5.

veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;

3.6.

componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

Nota 1

Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

Nota 2

Ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.

4.

Sostanze esplosive e attrezzature collegate:

4.1.

apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l’attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l’innesco di un’esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);

4.2.

cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari;

4.3.

Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:

a)

amatolo;

b)

nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto);

c)

nitroglicole;

d)

tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

e)

cloruro di picrile;

f)

2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

5.

Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell’elenco comune delle attrezzature militari:

5.1.

giubbotti antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;

5.2.

elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota

Questo punto non sottopone ad autorizzazione:

le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;

le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.

6.

Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell’elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell’uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

7.

Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.

8.

Filo spinato tagliente.

9.

Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.

10.

Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.

11.

Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l’uso degli articoli di cui al presente elenco.


(1)  GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.


ALLEGATO II

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 1

1.

GHEDDAFI, Aisha Muammar

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlia di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

2.

GHEDDAFI, Hannibal Muammar

Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20.9.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

3.

GHEDDAFI, Khamis Muammar

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

4.

GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia.

Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate. Ha ordinato la repressione delle manifestazioni; è responsabile di violazioni dei diritti umani.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

5.

GHEDDAFI, Mutassim

Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

Consigliere per la sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

6.

GHEDDAFI, Saif al-Islam

Direttore della Fondazione Gheddafi. Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25.6.1972.

Tripoli, Libia.

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che istigano alla violenza contro i manifestanti.

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.


ALLEGATO III

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 2

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

ABDULHAFIZ, Colonnello Mas'ud

Posizione: Comandante delle forze armate

No 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell'Intelligence militare.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Posizione: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna

Data di nascita: 1952

Luogo di nascita: Tripoli, Libia

Membro di spicco del Comitato rivoluzionario. Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Posizione: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna

Importante membro del regime. Cognato di Muammar GHEDDAFI.

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Posizione: Vicedirettore, Intelligence militare

Membro di alto livello del regime.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Posizione: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari.

Luogo di nascita: Sirte, Libia

Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

28.2.2011

6.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Posizione: Capo dell'Ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari

Numero di passaporto B010574

Data di nascita: 1/7/1950

Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

28.2.2011

7.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Posizione: Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI.

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Houn, Libia

Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti.

28.2.2011

8.

DORDA, Abu Zayd Umar

Posizione: direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna

Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna.

28.2.2011

9.

JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis

Posizione: Ministro della difesa

Data di nascita: 1952

Luogo di nascita: Jalo, Libia

Responsabile di tutte le azioni delle forze armate.

28.2.2011

10.

MATUQ, Matuq Mohammed

Posizione: Segretario per i servizi.

Data di nascita: 1956

Luogo di nascita: Khoms

Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e delle violenze.

28.2.2011

11.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Data di nascita: 1952

Luogo di nascita: Egitto

Cugino di Muammar GHEDDAFI. Si ritiene che dal 1995 sia al comando di un battaglione d'élite dell'esercito incaricato della sicurezza personale di Gheddafi e che svolga un ruolo chiave nell'Organizzazione per la sicurezza esterna. È stato coinvolto nella pianificazione delle operazioni contro i dissidenti libici all'estero ed è stato direttamente coinvolto in attività terroristiche.

28.2.2011

12.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Data di nascita: 1948

Luogo di nascita: Sirte, Libia

Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni '80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi.

28.2.2011

13.

GHEDDAFI, Mohammed Muammar

Posizione: Presidente della Società generale libica delle Poste e Telecomunicazioni.

Data di nascita: 1970

Luogo di nascita: Tripoli, Libia

Figlio of Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.

28.2.2011

14.

GHEDDAFI, Saadi

Posizione: Comandante delle forze speciali.

Numero di passaporto: 014797

Data di nascita: 25/5/1973

Luogo di nascita: Tripoli, Libia

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

28.2.2011

15.

GHEDDAFI, Saif al-Arab

Data di nascita: 1982

Luogo di nascita: Tripoli, Libia

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.

28.2.2011

16.

AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah (Al-Megrahi)

Posizione: Direttore dell'intelligence militare.

Data di nascita: 1949

Luogo di nascita: Sudan

Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI.

28.2.2011

17.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Data di nascita: 1952

Luogo di nascita: Al Bayda, Libia

Moglie di Muammar GHEDDAFI.

Associazione stretta con il regime.

28.2.2011

18.

SALEH, Bachir

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Traghen

Capo del gabinetto del Leader.

Associazione stretta con il regime.

28.2.2011

19.

Generale TOHAMI, Khaled

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Genzur

Direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna.

Associazione stretta con il regime.

28.2.2011

20.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Data di nascita: 1/7/1949

Luogo di nascita: Al-Bayda

Direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna.

Associazione stretta con il regime.

28.2.2011


ALLEGATO IV

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 10 e all’articolo 13, paragrafo 1, e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

A.   Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73


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