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Document 32011R0189

Regolamento (UE) n. 189/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011 , che modifica gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 53 del 26.2.2011, p. 56–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/189/oj

26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/56


REGOLAMENTO (UE) N. 189/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

che modifica gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali e si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alle loro esportazioni.

(2)

L'allegato VII, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le misure di eradicazione da attuare a seguito della confermata presenza di TSE negli ovini e nei caprini. In caso di conferma di una TSE diversa dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in un ovino o in un caprino, le misure di eradicazione comportano l'abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali dell'azienda oppure l'abbattimento e la distruzione completa degli ovini dell'azienda geneticamente suscettibili alla scrapie e l'abbattimento e la distruzione completa di tutti i caprini dell'azienda in quanto nei caprini non è stata dimostrata alcuna resistenza genetica alla scrapie.

(3)

L'allegato VII, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce inoltre che gli Stati membri possono decidere di differire la distruzione degli animali per un massimo di cinque stagioni riproduttive purché siano soddisfatte determinate condizioni. Tuttavia, nel caso di ovini o caprini destinati alla produzione di latte a fini di commercializzazione, l'abbattimento e la distruzione degli animali possono essere differiti soltanto per un massimo di 18 mesi. Il regolamento (CE) n. 999/2001 non definisce la data di decorrenza dei 18 mesi di differimento. Ai fini della certezza del diritto dell'Unione, è opportuno modificare l'allegato VII di tale regolamento in modo che il periodo di differimento decorra dalla data della conferma del caso di riferimento.

(4)

Inoltre, a luglio 2010 i risultati preliminari di uno studio scientifico (2) svolto dalle autorità cipriote sotto la supervisione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le TSE hanno dimostrato che i caprini potrebbero presentare una resistenza genetica alla scrapie. I risultati definitivi dello studio non sono però attesi prima del secondo semestre del 2012.

(5)

Se lo studio confermerà l'esistenza di una resistenza alla scrapie, si può ritenere opportuno modificare, a decorrere da gennaio 2013, il regolamento (CE) n. 999/2001 in modo che i caprini resistenti alla scrapie non siano assoggettati alle prescrizioni in materia di abbattimento e distruzione completa stabilite dall'allegato VII, capitolo A, di tale regolamento. Per evitare l'abbattimento inutile e la distruzione completa di caprini che a breve termine potrebbero essere considerati resistenti alla scrapie, nelle aziende i cui animali siano destinati alla produzione di latte a fini di commercializzazione si ritiene opportuno prolungare fino al 31 dicembre 2012 il periodo di differimento dell'abbattimento e della distruzione completa di tali animali ove il caso di riferimento sia stato confermato anteriormente al 1o luglio 2011.

(6)

L'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le norme relative all'importazione nell'Unione di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale. Il capitolo C di tale allegato detta le norme relative alle importazioni di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini, in particolare gelatina.

(7)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che la gelatina ottenuta da cuoio e pelli di ruminanti sani non sia soggetta alle restrizioni all'immissione sul mercato previste da alcune disposizioni del medesimo regolamento. È pertanto opportuno che non siano assoggettate a tali restrizioni neppure le importazioni nell'Unione di gelatina ottenuta da cuoio e pelli di ruminanti sani.

(8)

L'allegato IX, capitolo D, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le norme relative alle importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti lavorati derivati dagli stessi e ricavati da bovini, ovini e caprini.

(9)

Alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, quali definiti nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (3) non presentano alcun rischio di trasmissione delle TSE all'uomo o agli animali. I requisiti del certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato IX, capitolo D, del regolamento (CE) n. 999/2001 non devono quindi applicarsi alle importazioni di tali prodotti.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001.

(11)

Il regolamento (CE) n. 1069/2009 si applica a decorrere dal 4 marzo 2011. Ai fini di chiarezza e coerenza della legislazione dell'Unione, è opportuno che si applichino da tale data anche le modifiche apportate all'allegato IX, capitolo D, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 2, lettera b), dell'allegato del presente regolamento si applica a decorrere dal 4 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1371.htm

(3)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:

1)

nell'allegato VII, il capitolo A è così modificato:

a)

al punto 2.3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

se la frequenza dell'allele ARR nella razza o nell'azienda è bassa o assente o se ciò sia ritenuto necessario per evitare la riproduzione in consanguineità, gli Stati membri possono decidere di differire l'abbattimento e la distruzione completa degli animali di cui al punto 2.3, lettera b), punti i) e ii), per un periodo non superiore a cinque stagioni riproduttive dalla data della conferma del caso di riferimento, a condizione che nell'azienda non siano presenti arieti da riproduzione di genotipo diverso dal genotipo ARR/ARR.

Tuttavia, nel caso di ovini e caprini destinati alla produzione di latte a fini di commercializzazione, l'abbattimento e la distruzione completa degli animali possono essere differiti soltanto per un massimo di 18 mesi dalla data della conferma del caso di riferimento, salvo si tratti di caprini per i quali l'abbattimento e la distruzione completa possono essere differiti fino al 31 dicembre 2012 qualora il caso di riferimento sia confermato prima del 1o luglio 2011;»

b)

dopo il punto 2.4, è inserito il seguente punto:

«2.5.

in attesa dell'abbattimento e della distruzione completa degli animali di cui al punto 2.3, lettera b), punti i) e ii), compresi gli animali per i quali l'abbattimento e la distruzione completa sono stati differiti a norma del punto 2.3, lettera f), nella o nelle aziende si applicano le misure di cui al punto 3.1, lettere a) e b), al punto 3.2, al punto 3.3, lettera a), al punto 3.3, lettera b), primo trattino, e al punto 3.3, lettera d).»;

2)

l'allegato IX è così modificato:

a)

nel capitolo C, la sezione A è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE A

Prodotti

I seguenti prodotti di origine bovina, ovina e caprina, come definiti ai punti 1.10, 1.13, 1.15, 7.1, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.9 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), sono soggetti alle condizioni di cui alle sezioni B, C e D del presente capitolo a seconda della categoria di rischio di BSE cui appartiene il paese di origine:

carni fresche,

carni macinate,

preparazioni di carni,

prodotti a base di carne,

grasso animale fuso,

ciccioli,

gelatina diversa da quella ottenuta da cuoio e pelli,

intestini trattati.

b)

il capitolo D è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO D

Importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti lavorati derivati dagli stessi e ricavati da bovini, ovini e caprini

SEZIONE A

Sottoprodotti di origine animale

Il presente capitolo si applica ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati seguenti, quali definiti all'articolo 3, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), purché tali prodotti siano di origine bovina, ovina e caprina:

a)

grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 2, destinati a essere utilizzati quali fertilizzanti organici o ammendanti, come definiti all'articolo 3, punto 22, del regolamento (CE) n. 1069/2009, o loro materie di origine o prodotti intermedi;

b)

ossa e prodotti a base di ossa ottenuti da materiali di categoria 2;

c)

grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 3, destinati a essere utilizzati quali fertilizzanti organici o ammendanti o quali mangimi, come definiti all'articolo 3, punti 22 e 25, del regolamento (CE) n. 1069/2009, o loro materie di origine o prodotti intermedi;

d)

alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli masticabili per cani;

e)

prodotti sanguigni;

f)

proteine animali trasformate;

g)

ossa e prodotti a base di ossa ottenuti da materiali di categoria 3;

h)

gelatina ottenuta materiali diversi dal cuoio e dalle pelli;

i)

materiali di categoria 3 e prodotti derivati diversi da quelli di cui ai punti da c) a h), ad eccezione di:

i)

cuoi e pelli freschi, cuoi e pelli trattati;

ii)

gelatina ottenuta da cuoio e pelli;

iii)

derivati lipidici;

iv)

collagene.

SEZIONE B

Requisiti del certificato di polizia sanitaria

Le importazioni dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di origine bovina, ovina e caprina, di cui alla sezione A, sono subordinate alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante che:

a)

i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati non contengono né sono derivati da materiale specifico a rischio né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, e che gli animali da cui sono derivati tali sottoprodotti o prodotti derivati non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, né abbattuti con lo stesso metodo né macellati mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; oppure che

b)

i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati non contengono e non sono derivati da materiali di bovini, ovini e caprini diversi dai materiali ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in base a una decisione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

Le importazioni dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui alla sezione A, contenenti latte o prodotti lattieri di origine ovina o caprina e destinati all'alimentazione dei ruminanti, sono soggette, oltre a quanto previsto ai punti a) e b), alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante che:

c)

gli ovini e i caprini dai quali questi prodotti sono derivati sono rimasti sin dalla nascita o negli ultimi tre anni, senza interruzioni, in un'azienda che non era soggetta a una limitazione ufficiale di movimento a causa di un sospetto di TSE e che negli ultimi tre anni ha soddisfatto i seguenti requisiti:

i)

l'azienda è stata sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici;

ii)

non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie classica oppure, a seguito della conferma di un caso di scrapie classica:

tutti gli animali nei quali è stata confermata la scrapie classica sono stati abbattuti e distrutti, e

tutti gli ovini e i caprini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti, fatta eccezione per gli arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR e delle pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;

iii)

fatta eccezione per gli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, nell'azienda sono introdotti esclusivamente ovini e caprini provenienti da un'azienda che soddisfa i requisiti di cui ai punti i) e ii);

oppure

d)

nel caso di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati destinati a uno Stato membro di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione (3), gli ovini e i caprini dai quali questi prodotti sono derivati sono rimasti sin dalla nascita o per gli ultimi sette anni, senza interruzioni, in un'azienda che non era soggetta a una limitazione ufficiale di movimento a causa di un sospetto di TSE e che negli ultimi sette anni ha soddisfatto i seguenti requisiti:

i)

l'azienda è stata sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici;

ii)

non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie classica oppure, a seguito della conferma di un caso di scrapie classica:

tutti gli animali nei quali è stata confermata la scrapie classica sono stati abbattuti e distrutti, e

tutti gli ovini e i caprini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti, fatta eccezione per gli arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR e delle pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;

iii)

fatta eccezione per gli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, nell'azienda sono introdotti esclusivamente ovini e caprini provenienti da un'azienda che soddisfa i requisiti di cui ai punti i) e ii).


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.»;

(2)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(3)  GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28


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