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Document 32011D0821

2011/821/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 dicembre 2011 , relativa al riconoscimento di Capo Verde a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2011) 8998] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 327 del 9.12.2011, p. 67–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/821/oj

9.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/67


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2011

relativa al riconoscimento di Capo Verde a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare

[notificata con il numero C(2011) 8998]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/821/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, primo comma,

vista la richiesta presentata da Cipro il 13 maggio 2005,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati adeguati rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell’ambito della convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (di seguito: «convenzione STCW») (2), del 1978, quale modificata nel 1995.

(2)

Con lettere del 13 maggio 2005 e del 1o dicembre 2005, Cipro ha presentato una richiesta di riconoscimento di Capo Verde. In seguito a tale richiesta, la Commissione ha valutato i sistemi di formazione e abilitazione di Capo Verde per verificare se tale paese soddisfi tutti gli obblighi imposti dalla convenzione STCW e se siano state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione era basata sui risultati di un’ispezione eseguita dagli esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di giugno 2006. Nel corso di tale ispezione erano state rilevate alcune lacune nei sistemi di formazione e abilitazione.

(3)

La Commissione ha trasmesso agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.

(4)

Con lettere del 2 febbraio 2009, dell’8 dicembre 2009 e del 17 settembre 2010 la Commissione ha chiesto alle autorità di Capo Verde di fornire le prove che le lacune rilevate erano state colmate.

(5)

Con lettere del 23 aprile 2009, del 19 gennaio 2010, del 4 dicembre 2010, del 25 febbraio 2011, del 10 marzo 2011 e del 25 maggio 2011 le autorità di Capo Verde hanno fornito le informazioni richieste e le prove concernenti l’attuazione di interventi correttivi adeguati e sufficienti per rimediare alla maggior parte delle lacune rilevate durante la valutazione di conformità.

(6)

Le lacune rimanenti riguardano, da un lato, la mancanza di alcune attrezzature di addestramento presso il principale istituto di istruzione e di formazione professionale marittima di Capo Verde e, dall’altro, alcuni argomenti di insegnamento relativi alla sezione A-III/2 del codice STCW. Le autorità di Capo Verde sono state pertanto invitate ad attuare ulteriori interventi correttivi in merito. Tali carenze non autorizzano tuttavia a mettere in dubbio il livello generale di conformità di Capo Verde alla convenzione STCW per quanto attiene alla formazione e all’abilitazione della gente di mare.

(7)

I risultati della valutazione di conformità e dell’analisi delle informazioni fornite dalle autorità di Capo Verde dimostrano che Capo Verde soddisfa i pertinenti obblighi imposti dalla convenzione STCW e che tale Stato ha adottato misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Capo Verde è riconosciuto per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare ai fini dell’articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2011

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

(2)  Adottata dall’Organizzazione marittima internazionale.


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