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Document 32011D0786

2011/786/UE: Decisione della Commissione, del 29 novembre 2011 , relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 319 del 2.12.2011, p. 106–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/786/oj

2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/106


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2011

relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/786/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla direttiva 2001/95/CE le norme europee devono essere fissate dagli organismi europei di normalizzazione. Tali norme devono assicurare che i prodotti soddisfino il requisito generale di sicurezza di cui alla direttiva.

(2)

Secondo la direttiva 2001/95/CE, si presume che un prodotto sia sicuro quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(3)

L'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE stabilisce la procedura di elaborazione delle norme europee. Secondo tale procedura, la Commissione definisce i requisiti specifici di sicurezza che le norme europee devono soddisfare e successivamente dà mandato agli organismi europei di normalizzazione di elaborare queste norme.

(4)

La Commissione pubblica i riferimenti delle norme europee adottate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5)

In base all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE, i riferimenti delle norme europee adottate dagli organismi europei di normalizzazione anteriormente all'entrata in vigore di detta direttiva possono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea anche in assenza di un mandato della Commissione, se tali norme soddisfano l'obbligo generale di sicurezza stabilito da detta direttiva.

(6)

A seguito della decisione 2006/514/CE (2), la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti delle norme europee EN 14764:2005 per le biciclette da città e da trekking, EN 14766:2005 per le mountain bike, EN 14781:2005 per le biciclette da corsa e EN 14872:2006 per i portapacchi per biciclette.

(7)

Le quattro norme europee contemplate dalla decisione 2006/514/CE non sono sostenute da un mandato della Commissione adottato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE.

(8)

Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha annunciato che le norme europee EN 14764:2005, EN 14766:2005 EN 14781:2005 e EN 14872:2006 saranno rivedute. I riferimenti delle nuove versioni di tali norme a seguito della revisione non possono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in mancanza di un mandato della Commissione che fissi i requisiti specifici di sicurezza.

(9)

Occorre quindi che la Commissione fissi i requisiti specifici di sicurezza per le biciclette e i portapacchi per biciclette e dia mandato agli organismi europei di normalizzazione di elaborare le norme europee in base a questi requisiti.

(10)

Le biciclette per bambini, che non sono considerate giocattoli ai sensi della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli [direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3)], se insicure, possono esporre i bambini a gravi lesioni alla testa, al petto, all'addome o agli arti, in particolare dopo una caduta.

(11)

I bambini sulle biciclette tendono a subire lesioni quando giocano o quando guidano troppo velocemente (4) e sono particolarmente vulnerabili alla cadute, sia perché stanno sviluppando le loro capacità motorie, con la crescita, sia perché stanno imparando come manovrare la bicicletta, inclusa la capacità di evitare ostacoli, pedoni o altri ciclisti. Questi fattori, abbinati al centro di gravità più alto dei bambini, rendono l'equilibrio difficile.

(12)

Secondo la base dati sulle lesioni (Injury Data Base = IDB), per il 37 % le lesioni connesse all'utilizzazione di biciclette nell'UE riguardava bambini di età compresa tra 5 e 9 anni (5). Sebbene gli incidenti stradali rappresentino una larga percentuale degli incidenti in questione, molti di essi avvengono durante il gioco, quando i bambini in bicicletta urtano contro oggetti o altre persone, o semplicemente cadono dalla loro bicicletta. Nel Regno Unito si è stimato che oltre 2 000 bambini sono trasportati ogni anno in ospedale dopo un incidente domestico connesso alla bicicletta e altri 21 000 dopo incidenti in luoghi, quali parchi e campi da gioco (6).

(13)

La norma europea EN 14765: 2005+A1:2008 specifica i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per le biciclette per bambini, che sono esclusi dall'ambito della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (direttiva 2009/48/CE). Peraltro questa norma non è sostenuta da un mandato della Commissione.

(14)

È quindi necessario fissare requisiti di sicurezza e promuovere lo sviluppo della norme europee secondo tali requisiti per le biciclette per bambini, che non sono considerate giocattoli ai sensi della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (direttiva 2009/48/CE).

(15)

Una volta disponibili le norme in questione, e a patto che la Commissione decida di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE, le biciclette, le biciclette per bambini e i portapacchi per biciclette che soddisfano tali norme godono di una presunzione di conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per quanto riguarda i requisiti di sicurezza definiti da dette norme.

(16)

Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15 della direttiva 2001/95/CE. Né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «bicicletta»: un veicolo a due ruote che è spinto unicamente o per lo più dall'energia muscolare del guidatore, ad esclusione dei veicoli con due o più selle;

b)   «bicicletta per bambini»: una bicicletta con un'altezza massima della sella superiore a 435 mm e inferiore a 635 mm, destinata a persone di un peso massimo di 30 kg;

c)   «bicicletta da città e da trekking»: una bicicletta con un'altezza massima della sella di 635 mm o più destinata all'utilizzazione su strade pubbliche, incluse strade non asfaltate;

d)   «mountain bike»: una bicicletta con un'altezza massima della sella di 635 mm o più destinata all'utilizzazione fuoristrada su terreno accidentato, strade pubbliche e sentieri pubblici, munita di un telaio appositamente rafforzato e di altri componenti e, in genere, con una sezione ampia delle gomme e battistrada ruvidi e con numerose marce;

e)   «bicicletta da corsa»: una bicicletta con un'altezza massima della sella di 635 mm o più destinata ad un'utilizzazione ad alta velocità su strade pubbliche. Tali biciclette sono in genere destinate ad essere utilizzate su piste asfaltate;

f)   «portapacchi per biciclette»: un dispositivo o contenitore, ad esclusione dei rimorchi, che è montato e fissato in permanenza sopra e/o accanto alla ruota posteriore (portapacchi posteriore) o alla ruota anteriore (portapacchi anteriore) di una bicicletta e che è destinato esclusivamente a trasportare bagagli o bambini seduti su un seggiolino apposito.

Articolo 2

L'allegato alla presente decisione fissa i requisiti specifici di sicurezza per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette che le norme europee devono soddisfare conformemente all'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 35.

(3)  GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

(4)  http://www.rospa.com/roadsafety/info/cycling_accidents.pdf

(5)  IDB Database 2006-2008.

(6)  http://www.capt.org.uk/resources/talking-about-cycle-safety


ALLEGATO

PARTE I

Requisiti specifici di sicurezza per le biciclette

SEZIONE 1

Requisiti di sicurezza applicabili a tutti i tipi di biciclette

1.   Requisiti generali

Tutti i tipi di biciclette devono essere concepiti in modo da adattarsi alle capacità ciclistiche e allo stato fisico dell'utilizzatore previsto. Un'attenzione particolare deve essere prestata alla progettazione di biciclette per bambini.

Il livello di rischio di lesioni o danni alla salute quando si guida una bicicletta deve essere il minimo compatibile con un'utilizzazione ragionevole e prevedibile del prodotto, considerato accettabile e coerente con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.

Nessuna delle parti accessibili all'utilizzatore durante un'utilizzazione normale o prevista deve provocare lesioni fisiche.

Gli utilizzatori sono informati sui rischi e pericoli che l'utilizzo comporta e su come evitarli (cfr. sezione relativa alle informazioni sulla sicurezza del prodotto).

Le biciclette devono essere munite di dispositivi di illuminazione e catarifrangenti davanti, dietro e ai lati per garantire una buona visibilità della bicicletta e del suo guidatore. Tali dispositivi devono soddisfare le disposizioni in vigore nel paese in cui il prodotto è commercializzato.

Il fabbricante deve indicare la capacità massima di carico ammissibile (ad esempio, peso del guidatore e del passeggero, bagaglio, portapacchi ecc.) per la quale la bicicletta è concepita.

Il fabbricante deve indicare se sia o meno possibile fissare alla bicicletta un portapacchi e/o un seggiolino per bambini.

2.   Proprietà fisiche

Manovrabilità

La bicicletta completamente assemblata deve offrire una manovrabilità stabile durante la guida, la frenata, la svolta e la sterzata. Deve essere possibile guidare la bicicletta con una mano lontana dal manubrio (come, ad esempio, per fare segnali con la mano) senza che diventi difficile da manovrare o pericolosa per il guidatore.

Stabilità

Tutte le parti di una bicicletta devono essere costruite in modo da fornire un livello di stabilità compatibile con la normale utilizzazione da parte dell'utilizzatore previsto.

Deve essere possibile guidare la bicicletta con una mano lontana dal manubrio (come, ad esempio, per fare segnali con la mano) senza che diventi difficile da manovrare o pericolosa per il guidatore. La bicicletta con un portapacchi carico deve offrire una manovrabilità stabile alla guida, alla frenata, alla svolta e alla sterzata.

Resistenza all'usura/alla fatica

Tutte le parti di una bicicletta devono essere sicure per il guidatore durante l'intera durata di vita del prodotto. Se del caso, le parti in questione devono recare un'indicazione dei limiti di usura entro i quali devono essere sostituite per essere interamente funzionanti.

L'effetto delle condizioni meteorologiche (ad esempio: pioggia) sui sistemi di frenatura deve essere ridotto al minimo.

Sistemi di frenatura

Una bicicletta deve essere munita di almeno due sistemi di frenatura indipendenti. Almeno uno deve agire sulla ruota anteriore e uno sulla ruota posteriore. I sistemi di frenatura devono essere concepiti in modo da garantire la sicurezza su terreno sia bagnato che asciutto.

La decisione di determinare se il sistema di frenatura posteriore debba essere azionato dalla mano o dal piede del ciclista va presa conformemente alla legislazione, alle usanze o alle preferenze del paese nel quale la bicicletta è commercializzata.

Angoli taglienti

Nessuna parte esterna che possa venire in contatto con il corpo dell'utilizzatore durante la guida, la manovra o la manutenzione normali deve essere affilata.

Intrappolamento

Le biciclette non devono comportare rischi di intrappolamento, che possono essere evitati con una progettazione adeguata.

Ove esistesse un rischio di intrappolamento durante la normale utilizzazione o manutenzione, ciò deve essere menzionato nel manuale d'uso / nelle avvertenze in merito alla bicicletta.

Sporgenze

Le sporgenze devono essere evitate, se pericolose per l'utilizzatore.

3.   Proprietà meccaniche

Meccanismi di piegatura

I meccanismi di piegatura devono essere funzionali, stabili e sicuri per evitare un'apertura involontaria durante l'utilizzazione e non devono causare lesioni.

Dispositivi di fissaggio

Tutti i dispositivi di fissaggio, viti, raggi e dadi a vite utilizzati su una bicicletta devono essere di giusta dimensione e prodotti con materiali adeguati per evitare lesioni.

Tutti i dispositivi di fissaggio e viti utilizzati nei punti connessi alla sicurezza su una bicicletta devono essere ben fissati per evitare un involontario allentamento.

Adattabilità e controlli

Le parti di bicicletta progettate per adattarsi alla statura o alla forma dell'utilizzatore, ad es. sella o manubrio, devono essere facilmente manovrabili senza pregiudicare la sicurezza dell'utilizzatore. Nelle istruzioni deve essere indicato lo strumento adeguato da utilizzare, tenendo conto dell'utilizzatore. Tutte le parti di controllo devono essere accessibili facilmente e senza pericolo nelle normali condizioni di utilizzazione. Esse devono essere costruite e montate in modo da permettere all'utilizzatore di avere il controllo della bicicletta. In particolare, il guidatore deve essere in grado di frenare e di cambiare le marce con almeno una mano sul manubrio.

4.   Proprietà chimiche

Nessuna delle parti che vengono a contatto con il guidatore deve comportare pericoli di tossicità all'utilizzatore, in particolare per quanto riguarda le biciclette per bambini.

5.   Metodi di prova

La norma deve descrivere prove di stabilità, prove di prestazioni per valutare il carico massimo, il gruppo propulsore, il sistema di frenatura, di sterzo, prove di resistenza all'usura e alla fatica delle parti del telaio.

6.   Informazioni sulla sicurezza dei prodotti

Le informazioni sulla sicurezza del prodotto devono essere scritte nella lingua/nelle lingue del paese in cui il prodotto è venduto.

Le informazioni sulla sicurezza del prodotto devono essere fornite per tutti i tipi di biciclette. Tali informazioni, pur rimanendo concise, devono essere leggibili, comprensibili e il più possibile esaustive.

Nelle informazioni sulla sicurezza del prodotto devono essere messi in evidenza i supporti visivi, ad esempio, pittogrammi e illustrazioni.

Le informazioni sulla sicurezza devono includere informazioni sull'acquisto, istruzioni per l'utilizzazione, la pulizia, il controllo e la manutenzione, e devono mettere in evidenza i probabili rischi e le precauzioni da adottare per evitare incidenti.

Le informazioni sulla sicurezza devono includere istruzioni su come posizionare riflettori e luci per garantire la massima visibilità, conformemente alle disposizioni in vigore nel paese in cui il prodotto è commercializzato.

Non devono esserci conflitti tra le informazioni sulla sicurezza fornite con il prodotto e la normale utilizzazione del prodotto.

Sul telaio devono essere indicati in modo visibile e permanente il numero di serie del telaio in un punto facilmente visibile e nome e indirizzo dell'operatore che ha montato la bicicletta (o suo rappresentante).

SEZIONE 2

Requisiti di sicurezza addizionali applicabili a biciclette specifiche

Per le biciclette di questa sezione, oltre ai requisiti di sicurezza di cui alla sezione 1, vanno applicati i requisiti addizionali sotto menzionati.

1.   Biciclette per bambini

L'altezza massima della sella e i limiti di peso medio sono basati su dati antropometrici (peso e lunghezza media delle gambe a seconda dell'età). Per tali biciclette sono applicabili i seguenti requisiti:

non devono essere utilizzati dispositivi di sganciamento rapido di alcun tipo,

non devono essere montati né cinturini né staffe per pedali,

la forza dei freni anteriori deve essere limitata per evitare la perdita di controllo della bicicletta a seguito del blocco delle ruote,

deve essere possibile montare o togliere gli stabilizzatori senza allentare il fissaggio dell'asse della ruota posteriore,

le biciclette per bambini non devono comportare pericoli di intrappolamento, a prescindere da qualsiasi posizione della sella,

le biciclette per bambini devono essere munite di almeno due sistemi di frenatura indipendenti, uno davanti e uno dietro.

2.   Mountain bike

Sulle mountain bike tutti i componenti di sicurezza devono essere tali da resistere a tutte le forze che sono più elevate durante l'utilizzazione normale che non in altri tipi di bicicletta (ad esempio, vibrazioni e urti causati da strade accidentate, forze più elevate sui componenti di propulsione, di sterzo e sui freni) e all'usura del sistema di frenatura.

3.   Biciclette da corsa

Sulle biciclette da corsa tutti i componenti di sicurezza devono essere tali da resistere a tutte le forze che sono superiori durante la normale utilizzazione che non in altri tipi di bicicletta (ad esempio, velocità più elevata, forza superiore sui componenti di guida, sterzo e sui freni).

PARTE II

Requisiti specifici di sicurezza per i portapacchi per biciclette

1.   Requisiti generali

Requisiti specifici e metodi di prova per i portapacchi per biciclette devono garantire la sicurezza dell'utilizzatore e del bambino, se trasportato sulla bicicletta. Il prodotto deve superare le prove per verificare la sua stabilità e resistenza all'usura, nonché la sua resistenza alla fatica e alla temperatura.

2.   Classificazione

I portapacchi sono divisi in due classi di capacità di carico, a seconda dell'utilizzazione prevista e del punto della bicicletta su cui sono fissati.

3.   Dimensioni

I portapacchi progettati per poter essere adattati con un seggiolino per bambini devono essere di dimensioni appropriate per questo tipo di utilizzazione.

4.   Stabilità

Tutte le parti di un portapacchi devono essere progettate in modo da fornire una stabilità sufficiente per l'uso normale dell'utilizzatore.

Le parti del portapacchi devono essere montate e fissate saldamente utilizzando i dispositivi di fissaggio forniti o specificati dal fabbricante, conformemente alle istruzioni di quest'ultimo.

Tutti i dispositivi di fissaggio devono essere di dimensioni adeguate.

Gli effetti delle condizioni meteorologiche sulle prestazioni di sicurezza di un portapacchi devono essere ridotti al minimo.

5.   Angoli taglienti

Gli angoli esposti che possono venire in contatto con il corpo del guidatore o del bambino trasportato durante la guida, la manovra e la manutenzione normali non devono comportare rischi di lesione. Le estremità delle molle devono essere arrotondate o protette.

6.   Sporgenze

Per evitare o minimizzare il rischio per l'utilizzatore o il bambino trasportato, le sporgenze devono essere o evitate oppure progettate accuratamente.

7.   Visibilità

Il prodotto deve essere progettato in modo da garantire che la bicicletta resti visibile in condizioni di oscurità o di insufficiente visibilità.

8.   Informazioni sulla sicurezza dei prodotti

A prescindere dal fatto che il portapacchi sia venduto separatamente, come accessorio o già montato sulla bicicletta, il prodotto in questione deve recare quanto meno le informazioni seguenti per i consumatori:

a)

modalità su come e dove fissare il portapacchi sulla bicicletta;

b)

avvertenza, da indicare in modo permanente sul prodotto, che precisa la capacità massima di carico del portapacchi e che avverte che tale carico non va superato;

c)

possibilità di fissare al portapacchi un seggiolino per bambini;

d)

avvertenza che il portapacchi è destinato a trasportare con sicurezza soltanto bagagli;

e)

avvertenza di non modificare il portapacchi;

f)

avvertenza che il dispositivo di fissaggio deve essere saldamente montato e controllato frequentemente;

g)

avvertenza che la bicicletta può comportarsi in modo diverso (in particolare, al momento della sterzata e della frenata) quando il portapacchi è carico;

h)

avvertenza per garantire che bagagli o seggiolino per bambino adattati al portapacchi siano fissati in modo sicuro conformemente alle istruzioni del fabbricante e che non ci siano cinghie sciolte che potrebbero impigliarsi nelle ruote;

i)

istruzioni su come posizionare riflettori e fari per garantire la visibilità in qualsiasi momento, specialmente quando, ad esempio, il portapacchi è carico;

j)

informazioni con il nome e l'indirizzo del fabbricante, importatore o rappresentante, marchio di fabbrica, modello e numero o riferimento del lotto di produzione, che sul prodotto devono essere visibili, leggibili e permanenti;

k)

informazioni sul/i tipo/i di biciclette su cui i portapacchi vanno montati, a meno che il prodotto sia venduto come parte della bicicletta e già fissato.


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