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Document 32011D0528

2011/528/UE: Decisione della Commissione, dell’ 8 marzo 2011 , relativa all’aiuto di Stato C 24/09 (ex N 446/08) — aiuto di Stato per imprese a forte consumo di energia, legge sull’elettricità verde, Austria [notificata con il numero C(2011) 1363] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 235 del 10.9.2011, p. 42–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/528/oj

10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2011

relativa all’aiuto di Stato C 24/09 (ex N 446/08) — aiuto di Stato per imprese a forte consumo di energia, legge sull’elettricità verde, Austria

[notificata con il numero C(2011) 1363]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/528/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (1) conformemente a detti articoli, e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con una notifica preliminare del 27 giugno 2008, l’Austria ha comunicato la sua intenzione di modificare la legge austriaca sull’elettricità verde (qui di seguito «ÖSG»), che nel 2006 la Commissione aveva dichiarato compatibile con il mercato interno, nella formulazione attuale (2). Il 4 settembre 2008 l’Austria ha notificato la nuova versione dell’ÖSG, oggetto della presente decisione della Commissione.

(2)

Con lettera del 28 ottobre 2008, la Commissione ha chiesto informazioni integrative. Dopo un richiamo, l’Austria ha trasmesso dati supplementari con la lettera del 22 dicembre 2008. In seguito a un incontro con i rappresentanti delle autorità austriache tenutosi l’11 febbraio 2009, il 19 febbraio 2009 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni, fornite dall’Austria con lettera del 17 marzo 2009. L’8 maggio 2009 la Commissione ha sollecitato altre informazioni, inoltrate il 9 e 19 giugno 2009.

(3)

Il 9 luglio 2008 alla Commissione è pervenuta una denuncia della Camera federale del lavoro austriaca in merito all’ÖSG, avente ad oggetto una misura contenuta nell’ÖSG a favore delle imprese a forte consumo di energia.

(4)

Il 22 luglio 2009 la Commissione ha adottato una decisione ibrida, con la quale ha autorizzato le misure a favore dei produttori di energia rinnovabile, ritenendole compatibili con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (qui di seguito: «disciplina degli aiuti per la tutela ambientale») (3), ma ha deciso contestualmente di avviare un procedimento di indagine formale sul meccanismo di esenzione previsto dall’ÖSG a favore delle imprese a forte consumo di energia (4).

(5)

Con comunicazione del 23 luglio 2009 la Commissione ha informato l’Austria di tale decisione, chiedendole di inviare tutte le informazioni necessarie per valutare la misura.

(6)

La decisione della Commissione e l’invito rivolto a tutte le parti interessate a prendere posizione sulle misure sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5).

(7)

Con comunicazione del 9 settembre 2009, la Commissione ha accordato una proroga del termine, richiesta dall’Austria con lettera del 19 agosto 2009. Infine l’Austria ha trasmesso le proprie osservazioni in data 8 ottobre 2009.

(8)

Nel frattempo, in data 7 ottobre 2009, la Camera federale del lavoro austriaca ha inviato le proprie osservazioni sulla misura a favore delle imprese a forte consumo di energia. Dette osservazioni sono state inoltrate all’Austria, invitandola a prendere posizione in merito. L’Austria ha presentato osservazioni in data 23 dicembre 2009 e ha fornito ulteriori informazioni il 23 aprile 2010.

(9)

Con comunicazioni del 21 giugno e del 19 luglio 2010, la Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive all’Austria, la quale ha provveduto in tal senso in data 13 settembre 2010. Su richiesta dell’Austria il 9 luglio 2010 si è tenuta una riunione cui hanno partecipato rappresentanti della Commissione e dell’Austria.

(10)

Con lettera del 24 novembre 2010 le autorità austriache, sottolineando l’importanza della legge sull’elettricità verde per l’Austria, hanno auspicato che si pervenisse a una decisione entro inizio dicembre 2010. La Commissione ha risposto a tale lettera il 7 dicembre 2010. Il 9 dicembre 2010 ha avuto luogo un altro incontro con rappresentanti dell’Austria.

(11)

Con comunicazione del 30 dicembre l’Austria ha ritirato le argomentazioni addotte nel corso del procedimento a sostegno della misura e ha esortato la Commissione ad autorizzare il meccanismo di esenzione a favore delle imprese a forte consumo di energia. La Commissione ha risposto a detta lettera il 25 gennaio 2011.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

(12)

Con decisione del 22 luglio 2009 la Commissione ha autorizzato la versione modificata dell’ÖSG veniva con la sola esclusione dell’articolo 22, che introduce un meccanismo di esenzione per le imprese a forte consumo di energia. La descrizione si riferisce pertanto unicamente a detto meccanismo.

2.1.   Descrizione del meccanismo di esenzione per le imprese a forte consumo di energia

(13)

Ai sensi della terza sezione dell’ÖSG, l’Austria delega a una o più imprese la compravendita dell’elettricità verde. Questa concessione comporta, in particolare, l’acquisto a un prezzo predeterminato elettricità verde dai produttori e a rivenderla a un prezzo predeterminato ai distributori. I distributori di energia elettrica sono tenuti ad acquistare dalla o dalle imprese concessionarie una quota della loro offerta complessiva, corrispondente alla percentuale media di elettricità verde nel mix complessivo di elettricità erogata in Austria.

(14)

L’attuale concessionario unico, su scala, nazionale all’Abwicklungsstelle für Ökostrom AG (agenzia di compensazione per l’energia verde). L’OeMAG è una società per azioni di diritto privato sottoposta al controllo di un revisore dei conti ufficiale. Il ministero federale austriaco per l’economia e il lavoro, unitamente alla E-Control GmbH, l’autorità austriaca di regola per il settore dell’energia, esercitano una vigilanza ex post sull’attività dell’OeMAG. Gli aspetti di rilievo ai fini dell’attuazione della misura a favore delle imprese a forte consumo di energia (quali le modalità di assegnazione dell’elettricità ai distributori, i prezzi da applicare a questi ultimi e il contributo dei consumatori finali) vengono stabiliti in anticipo dalle autorità austriache per legge o regolamento. Eventuali controversie tra le imprese interessate vengono risolte in sede giudiziaria e non amministrativa.

(15)

L’OeMAG è una società per azioni facente capo a società che gestiscono reti di trasmissione, a banche e a imprese industriali. La Verbund-APG detiene il 24,4 % delle azioni, mentre VKW Netz AG, TIWAG Netz AG, CISMO GmbH, Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB), Investkreditbank AG e Smart Technologies detengono ciascuna una partecipazione nell’OeMAG pari al 12,6 % del pacchetto azionario. La Verbund-APG è controllata al 100 % dalla Verbund AG (Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft, Verbundgesellschaft), le cui azioni sono per il 51 % proprietà della Repubblica d’Austria. La VKW Netz AG fa capo all’Illwerke AG che, a sua volta, è per il 95,5 % proprietà del Land Vorarlberg. La TIWAG-Netz AG è proprietà della TIWAG AG, società detenuta a sua volta interamente da Land Tirolo; le quote della CISMO GmbH sono detenute dalla Oesterreichische Kontrollbank AG, da gestori delle reti di trasmissione e da imprese nel settore del gas e dell’elettricità; la Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) è in mano a banche austriache; la maggior parte delle azioni della Investkredit Bank AG è detenuta dalle banche popolari (Volksbanken, mentre la Smart Technologies è proprietà della Siemens. Ne consegue che il 49,6 % delle azioni della OeMAG è in mano pubblica, mentre azionisti privati ne detengono il 50,4 %. La Commissione non dispone di elementi che inducano a ritenere che gli azionisti pubblici possano esercitare il controllo o perlomeno un controllo comune sull’OeMAG.

(16)

In base al meccanismo previsto dall’articolo 22c, paragrafo 1, dell’ÖSG, le imprese a forte consumo di energia possono chiedere ai propri fornitori di energia di non ricevere energia verde, a condizione di fornire la prova che:

a)

hanno diritto al rimborso ai sensi dell’Energieabgabenvergütungsgesetz (la legge austriaca sul rimborso dell’imposta sull’energia); e

b)

le spese per elettricità verde sono pari almeno allo 0,5 % del valore netto della produzione.

L’esenzione viene concessa su richiesta dell’interessato dall’Energie-Control GmbH, l’autorità austriaca di regolamentazione nel settore dell’energia.

(17)

Quando l’esenzione viene accordata, la legge vieta alle società di erogazione dell’energia elettrica di addebitare a questi grandi consumatori i maggiori costi dell’energia verde.

(18)

L’articolo 22c, paragrafo 5, dell’ÖSG stabilisce al riguardo che «i contratti fra distributori di energia elettrica e [grandi] consumatori [di elettricità] devono prevedere una disposizione vincolante secondo la quale […] i distributori non forniscono elettricità verde a questi consumatori […]e non ripercuotono il costo aggiuntivo sul prezzo dell’elettricità verde. Tutte le disposizioni contrarie non sono valide» (6).

(19)

Quando un’impresa a forte consumo di energia è esonerata dall’obbligo di acquisto, è tenuta a versare all’OeMAG, a norma dell’articolo 22c, paragrafo 2, dell’ÖSG, un’indennità pari allo 0,5 % del valore netto della produzione dell’esercizio precedente.

2.2.   Sintesi del contenuto della decisione di avvio del procedimento

(20)

Nella notifica l’Austria ha sostenuto che il meccanismo di esenzione va esaminato a prescindere dal regime generale di aiuti vigente a favore dei produttori di energia verde, in quanto detto meccanismo riguarderebbe unicamente il «rapporto contrattuale di diritto privato» tra l’impresa a forte consumo di energia e i distributori di elettricità. L’Austria ha affermato che l’esenzione non rappresenta un aiuto di Stato e che, anche se così fosse, un simile aiuto andrebbe considerato compatibile per analogia con il capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale.

(21)

Quanto all’eventuale questione della sussistenza di un aiuto di Stato, la Commissione è però pervenuta alla conclusione, già nella decisione di avvio del procedimento, che l’«esenzione» dal meccanismo di finanziamento non può essere valutata in modo indipendente rispetto al meccanismo stesso. La Commissione ritiene che una «eccezione» (nella fattispecie l’esenzione) sia per definizione inscindibile dalla «regola», cosicché il meccanismo di esenzione è parte integrante del regime generale e deve pertanto essere esaminato alla luce della normativa in materia di aiuti. In base alle norme di legge, inoltre, i distributori di elettricità, la cui clientela è composta in ampia parte da imprese che beneficiano dell’esenzione, potrebbero richiedere di essere esentati dal pagamento della tariffa di riacquisto, con conseguenti possibili perdite dirette per l’OeMAG, circostanza questa che rafforzerebbe la conclusione che si tratti di un aiuto di Stato (7).

(22)

La Commissione ha manifestato dubbi circa la compatibilità del meccanismo di esenzione con le norme in materia di aiuti, e da qui deriva la decisione di sottoporre tale regime a un procedimento di indagine formale.

(23)

In attesa della decisione definitiva della Commissione, l’Austria ha accordato le agevolazioni del meccanismo di esenzione (8), avvalendosi della possibilità prevista dal quadro di riferimento temporaneo (9) di concedere aiuti fino a 500 000 EUR nel periodo tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. La Commissione ha autorizzato il regime di aiuti limitati compatibili con il mercato comune in base al quadro di riferimento temporaneo («regime austriaco di aiuti di importanza minore») (N 47 a/09) (10). Detto regime può applicarsi alle imprese che al 1o luglio 2008 non si trovavano in difficoltà e vale per tutti i settori dell’economia, a esclusione della pesca e della produzione primaria di prodotti agricoli. Le imprese sostenute mediante tale misura sono state oltre 2 000.

3.   OSSERVAZIONI DELL’AUSTRIA

(24)

Come già in sede di notifica preliminare e poi di notifica, l’Austria rimane del parere che la misura a favore delle imprese a forte consumo di energia non si configuri come aiuto di Stato, in quanto non interverrebbero risorse statali e la misura non sarebbe selettiva.

(25)

Anche qualora il meccanismo di esenzione integrasse un aiuto di Stato, secondo l’Austria esso potrebbe comunque essere dichiarato compatibile con il mercato interno per analogia con il capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale, dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (11) (qui di seguito «RGEC»), e con l’articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (12) (qui di seguito, la «direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici»).

3.1.   Risorse statali e imputabilità

(26)

Quanto all’impiego di risorse statali, l’Austria ritiene che l’ÖSG presenti una struttura simile a quella della legge tedesca sulle energie rinnovabili (Erneuerbare-Energien-Gesetz, in breve EEG), la quale non graverebbe, a detta delle autorità austriache, su risorse statali. L’Austria si richiama, a tale proposito, alla sentenza della Corte di giustizia nella causa PreussenElektra  (13).

(27)

Secondo l’Austria i meccanismi di esenzione previsti nell’ÖSG e nell’EEG presenterebbero le analogie seguenti:

a)

in entrambi i sistemi i costi aggiuntivi connessi alla tariffa di riacquisto garantita vengono in entrambi i sistemi sostenuti dai fornitori di elettricità, che sono tenuti ad acquistare una determinata quota di energia rinnovabile a un prezzo prestabilito;

b)

in entrambi i sistemi i fornitori di elettricità non sono tenuti ad acquistare elettricità verde per i clienti esonerati dall’obbligo di acquisto;

c)

entrambi i sistemi impongono agli operatori che non agiscono su incarico pubblico di acquistare elettricità verde dai produttori; questi operatori sono autorizzati per legge a trasferire i costi aggiuntivi sui fornitori di elettricità, sulla base di obblighi di acquisto e prezzi fissati per legge;

d)

in entrambi i sistemi l’autorità di regolamentazione controlla che non si verifichino episodi di sovracompensazione a favore delle imprese tenute ad acquistare elettricità verde dai produttori.

(28)

Nei punti 42-48 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha evidenziato perché e in quale modo la misura in esame risulta equiparabile a quella su cui la Corte di giustizia si è pronunciata nella causa Essent  (14). L’Austria ha contestato tali conclusioni con una serie di motivazioni:

a)

l’OeMAG non costituirebbe un ente incaricato dallo Stato della riscossione di tributi. Su questo punto l’Austria si richiama nuovamente al caso della Germania dove, a suo dire, i gestori della rete svolgerebbero una funzione del tutto analoga a quella dell’OeMAG;

b)

l’OeMAG sarebbe un’impresa privata e non un ente di diritto pubblico, come sono invece gli enti cui si riferiscono le sentenze Air France  (15) e Salvat Père  (16). Al riguardo l’Austria osserva che lo Stato non ha né il potere di nominare i membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza, né un diritto di veto sulle decisioni dell’OeMAG, e non ha neppure poteri di controllo. Lo Stato non ha inoltre la facoltà di esercitare le prerogative dell’OeMAG;

c)

per eventuali controversie relative all’operato dell’OeMAG sarebbero competenti i tribunali ordinari;

d)

l’OeMAG sarebbe soggetto a un unico controllo pubblico, ovvero quello a posteriori esercitato della corte dei conti austriaca;

e)

eventuali perdite dell’OeMAG non sarebbero coperte con risorse del bilancio dello Stato; l’autorità pubblica si limiterebbe a stabilire il prezzo di acquisto e di vendita dell’elettricità verde. Non ne deriverebbe pertanto alcun onere a carico dello Stato, come si è invece fatto valere nelle cause Sloman Neptun  (17) e Pearle  (18);

f)

l’Energie-Control GmbH non disporrebbe di alcun margine discrezionale per decidere se riconoscere o meno l’esenzione ai sensi dell’articolo 22c dell’ÖSG;

g)

il meccanismo di esenzione non inciderebbe sull’importo complessivo versato dai fornitori di elettricità all’OeMAG. Esso inciderebbe unicamente sulla ripartizione di detto importo tra le diverse categorie di clienti finali.

3.2.   Selettività

(29)

L’Austria sostiene che l’esenzione a favore delle imprese a forte consumo di energia non costituisce un aiuto di Stato in quanto non si tratta di una misura selettiva.

(30)

L’Austria ricorda che le imprese a forte consumo di energia sono esonerate solo in parte dal finanziamento dei meccanismi di sostegno dei produttori di elettricità verde. Esse sono tenute a versare un’indennità nella misura dello 0,5 % del valore netto della loro produzione direttamente all’OeMAG e in tal modo continuerebbero a contribuire a detto finanziamento.

(31)

Richiamandosi alla causa Adria-Wien Pipeline  (19), l’Austria rileva che la disciplina non interessa solo determinati settori economici, né risulta di fatto selettiva. Quand’anche a un primo esame essa dovesse apparire selettiva, ciò sarebbe in ogni caso giustificato alla luce della logica del sistema.

(32)

Selettività di diritto: in base alle disposizioni dell’ÖSG, gli aiuti non sarebbero limitati a settori economici specifici o a imprese di determinate dimensioni, né sarebbero previsti ulteriori criteri selettivi. A supporto delle proprie affermazioni, l’Austria argomenta che la giurisprudenza non offre elementi per sostenere che il mero rimando a un determinato valore netto della produzione possa integrare il carattere della «selettività» necessario per la sussistenza di un aiuto di Stato. L’Austria osserva inoltre che la misura non prevede alcuna limitazione in relazione allo specifico settore economico o alle dimensioni dell’impresa, né altri criteri selettivi, e sottolinea che, nella vigenza del regime provvisorio, si sono avvalsi della misura 19 diversi settori economici e 2 300 imprese. Essa non è pertanto selettiva de jure.

(33)

Selettività di fatto: l’Austria ritiene che l’alto numero di settori economici e di imprese che si avvalgono del meccanismo di esenzione e la circostanza che la misura non preveda alcuna limitazione legata a determinati settori economici, alle dimensioni dell’impresa o ad altri criteri selettivi, dimostrino nei fatti che si tratta di un provvedimento generale. Tale interpretazione troverebbe a suo parere conferma anche nella causa Adria — Wien Pipeline. L’Austria osserva che la Corte, in tale occasione, si è trovata a valutare il rimborso parziale di un’imposta sull’energia accordato alle imprese per le quali detta imposta superava lo 0,35 % del valore netto della produzione. La Corte ha statuito che: «[…] provvedimenti nazionali che prevedono un parziale rimborso delle imposte sull’energia applicate al gas naturale e all’energia elettrica non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 92 del trattato CE […] [divenuto articolo 107 TFUE], qualora si applichino a tutte le imprese ubicate nel territorio nazionale, a prescindere dall’oggetto della loro attività (20)».

(34)

Giustificazione alla luce della logica del sistema: per quanto attiene alla struttura del meccanismo di rifinanziamento ed esenzione, l’Austria evidenzia che la differenziazione delle modalità di finanziamento è stata introdotta per analogia con altri sistemi che si sostengono grazie alle entrate provenienti da tasse ed imposte. Detta differenziazione risponde alla logica del sistema e non costituisce un aiuto, dato che tiene conto della sostenibilità dei costi per le imprese. Secondo l’Austria la stessa Commissione avrebbe adottato tale posizione in due precedenti decisioni su aiuti di Stato (21).

(35)

L’Austria osserva inoltre che il meccanismo di esenzione non pregiudica i benefici per l’ambiente conseguiti grazie all’ÖSG, dato che non comporta una riduzione del volume degli aiuti stanziati per la produzione di energia elettrica verde. Solo comprimendo i costi ambientali per determinate imprese sarebbe possibile instaurare un meccanismo sostenibile di finanziamento dell’elettricità verde, necessario per incentivare le fonti di energia rinnovabili.

3.3.   Compatibilità

(36)

Quanto alla compatibilità, l’Austria ravvisa un’analogia tra il meccanismo di esenzione e il capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale.

(37)

Il capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale (punti 151-159) contiene disposizioni in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali. Sono previste due tipologie di verifica: gli aiuti concessi sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali armonizzate sono compatibili con il mercato interno purché i beneficiari corrispondano almeno il livello comunitario minimo di imposizione prescritto dalla direttiva applicabile (22). Qualora il provvedimento preveda sgravi ed esenzioni da imposte ambientali armonizzate che vanno a incidere sul livello minimo di imposizione, oppure sgravi o esenzioni da imposte ambientali non armonizzate, gli Stati membri devono invece trasmettere una documentazione dettagliata sulla necessità e proporzionalità della rispettiva misura.

(38)

Al riguardo l’Austria propone un’applicazione per analogia del capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale, nella parte che si riferisce a misure concesse sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali. In base alle argomentazioni addotte dall’Austria, il provvedimento può essere segnatamente valutato sulla falsariga delle disposizioni in materia di imposte ambientali armonizzate. Sulla scorta di quel principio giuridico, il meccanismo di esenzione potrebbe essere dichiarato compatibile con il mercato interno, purché le imprese interessate continuino a corrispondere il livello minimo di imposta previsto dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, pari a 0,5 EUR/MWh, come di fatto accade. Ne consegue che l’ulteriore esenzione dal regime della tariffa di riacquisto per l’energia messa in rete, sotto forma di esenzione parziale dal versamento di un contributo per il suo finanziamento, può essere ritenuta compatibile con il mercato interno, in quanto il contributo residuo per finanziare gli incentivi alla produzione di elettricità verde continua a rappresentare un’integrazione rispetto all’imposizione minima sull’elettricità.

(39)

L’Austria sostiene che il meccanismo di esenzione contribuisce, quanto meno in via indiretta, a un grado più elevato di tutela dell’ambiente. Il meccanismo di esenzione sarebbe necessario, infatti, per rendere possibile un aumento generalizzato del contributo che i consumatori di energia versano per l’elettricità verde.

(40)

L’Austria giustifica tale affermazione mettendo a confronto il testo del punto 152 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale e dell’articolo 25 del regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC) (23). Esaminando la formulazione dell’RGEC in diverse lingue, l’Austria giunge alla conclusione che l’articolo 25 presenta una formulazione più estesa rispetto al punto 152 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale. Mentre gli sgravi da imposte ambientali di cui al punto 152 presuppongono che le imposte sull’energia siano completamente armonizzate, dall’articolo 25 del RGEC si desumerebbe che gli sgravi da imposte ambientali — quali sono gli sgravi da un’imposta sull’energia ai sensi della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici — sarebbero già ammissibili ove risultino soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (direttiva 2003/96/CE). Se ne dedurrebbe che il meccanismo di esenzione a favore delle imprese a forte consumo di energia rispetta le prescrizioni in materia di sgravi fiscali della direttiva suddetta. La logica, le valutazioni e la disciplina della direttiva 2003/96/CE nonché le norme che a essa fanno riferimento, come l’articolo 25 RGEC, potrebbero quindi applicarsi al meccanismo di esenzione proposto. Sia quest’ultimo che il sistema austriaco di disincentivazione del consumo di energia soddisferebbero le condizioni della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e sarebbero pertanto ammissibili alla luce dell’articolo 25 RGEC ovvero compatibili con il mercato comune per analogia (24).

(41)

L’Austria ricorda al riguardo le reazioni critiche di alcuni Stati membri in sede di redazione del capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale. Essa rimanda inoltre al «Joint paper on the revision of the Community guidelines on State aid for environmental protection and Energy Tax Directive» del 7 dicembre 2006 (25). Quel documento avrebbe evidenziato che gli Stati membri necessitano di una certa flessibilità per procedere, se del caso, a opportune differenziazioni. Anche eventuali esenzioni o aliquote differenziate rientrerebbero nella natura e nella logica delle imposte ambientali. Gli Stati membri firmatari del documento si sarebbero così espressi a favore di un’interpretazione estensiva della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale e dell’RGEC.

(42)

L’Austria, da ultimo, illustra in dettaglio come anche altri Stati membri abbiano previsto sistemi analoghi e ribadisce che l’ÖSG è in larga misura equiparabile alle disposizioni della legge tedesca sulle energie rinnovabili (EEG). Il meccanismo di esenzione sarebbe pertanto essenziale per evitare che le imprese a forte consumo di energia austriache risultino svantaggiate sul mercato internazionale rispetto a quelle di altri Stati membri (per esempio della Germania) con cui sono in concorrenza.

4.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI

(43)

A seguito dell’avvio del procedimento di indagine formale, la Camera federale del lavoro austriaca ha presentato le proprie osservazioni. La Camera federale del lavoro, che conta 3,2 milioni di iscritti, ritiene che il sistema di finanziamento dell’ÖSG comporti un aiuto di Stato. Essa non condivide inoltre l’opinione delle autorità austriache circa la compatibilità del meccanismo di esenzione a favore dei grandi consumatori di energia con la disciplina degli aiuti di Stato. La Camera federale del lavoro sottolinea che il meccanismo comporterebbe oneri aggiuntivi a carico delle piccole e medie imprese (PMI) e dei privati, in quanto tali soggetti sarebbero costretti a sostenere maggiori costi connessi all’elettricità verde, senza esserne i principali consumatori. Questa situazione porterebbe a una distorsione della concorrenza a danno delle PMI.

(44)

La Camera federale del lavoro rimanda nelle proprie osservazioni alla decisione della Commissione del 4 luglio 2006 (26), nella quale la tariffa di riacquisto veniva già assimilata a un aiuto di Stato. Dato che, da allora, il quadro normativo per le tariffe di riacquisto non è stato modificato, il sistema di incentivi previsto nella versione 2008 dell’ÖSG continuerebbe a comportare un aiuto di Stato. La Camera federale del lavoro chiede pertanto come l’Austria possa oggi sostenere argomentazioni diverse da quelle addotte in sede di notifica della precedente versione dell’ÖSG.

(45)

La Camera non condivide il punto di vista dell’Austria secondo il quale l’esenzione dall’obbligo di acquisto per grandi consumatori di energia, prevista dall’ÖSG andrebbe posta sullo stesso piano del massimale per le imposte sull’energia. Richiamandosi a una precedente decisione della Commissione che riteneva compatibile detto massimale, l’Austria vorrebbe ottenere l’approvazione di un meccanismo illegittimo di esenzione per i grandi consumatori di energia. La Camera federale del lavoro ritiene che un’applicazione per analogia debba ritenersi inammissibile.

(46)

La fissazione di un massimale per le tasse sull’energia rappresenta sì un’agevolazione fiscale, ma contribuisce, quantomeno in maniera indiretta, a migliorare la tutela dell’ambiente. Non è invece possibile invocare la disciplina degli aiuti a favore della tutela ambientale per l’esonero delle imprese a forte consumo di energia dall’obbligo di acquisto, il quale non persegue finalità ecologiche.

(47)

Dato che l’ÖSG regola in particolare l’esenzione dall’obbligo di acquisto previsto a favore dei grandi consumatori, non è possibile considerare che questa norma comporti uno sgravio o un’esenzione da imposte ambientali ai sensi del capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale.

(48)

Quand’anche fosse possibile applicare per analogia il capo 4, il meccanismo di esenzione non risulterebbe comunque compatibile con le specifiche disposizioni per i seguenti motivi: la misura non sarebbe limitata a un periodo di dieci anni; l’elasticità dei prezzi nell’attuale situazione di mercato sarebbe inoltre sufficiente a permettere di riversare sui clienti un eventuale aumento dei costi di produzione nei comparti interessati (ad esempio, nel settore cartiero e in quello siderurgico). Il meccanismo di esenzione non soddisferebbe pertanto le condizioni previste al punto 158, lettera c), della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale.

(49)

L’esenzione non potrebbe neppure dirsi proporzionata, poiché l’esonero dei grandi consumatori di energia dall’obbligo di acquisto di elettricità verde rallenterebbe il processo di allineamento del prezzo dell’energia alternativa ai prezzi di mercato. Le PMI e i consumatori privati si troverebbero inoltre a dover sostenere da soli i maggiori costi necessari per la produzione di elettricità rinnovabile, pur non essendone i principali consumatori. Non sarebbe pertanto neppure soddisfatta la condizione di cui al punto 159, lettera a), della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale.

(50)

Inoltre non è previsto alcun accordo ai sensi del punto 159, lettera c), della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale, col quale i grandi consumatori di energia interessati s’impegnino a conseguire gli obiettivi di tutela ambientale perseguiti dall’ÖSG. Il meccanismo di esenzione a favore dei grandi consumatori di energia non servirebbe, infine, a perseguire l’efficienza energetica o un impiego dell’energia più compatibile con la tutela dell’ambiente, e anzi affrancherebbe tale categoria da qualsiasi forma di partecipazione al raggiungimento degli obiettivi previsti in materia di tutela ambientale, anche a livello di Unione.

(51)

La Camera federale del lavoro ritiene pertanto che l’articolo 22 dell’ÖSG oggetto d’esame costituisca un aiuto di funzionamento sui generis, che non rientra nel campo di applicazione della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale, in quanto non risulta di alcuna utilità per l’ambiente. Stante che l’aiuto non è né limitato nel tempo né progressivo, e anzi a termine rischia di falsare la concorrenza a danno soprattutto delle PMI, la Camera federale del lavoro ritiene che esso non debba essere autorizzato.

5.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(52)

La Commissione ha valutato la misura notificata alla luce degli articoli 107 e seguenti TFUE e degli articoli 61 e seguenti dell’accordo SEE (27).

(53)

La Commissione osserva anzitutto che la legge notificata contiene due distinte misure, esaminate entrambe dalla Commissione nella decisione del 22 luglio 2009 sulla base delle disposizioni in materia di aiuti (28). L’ÖSG prevede in primo luogo aiuti a favore dei produttori di energia rinnovabile sotto forma di tariffe di riacquisto. Essa contiene poi una clausola in base alla quale le imprese a forte consumo di energia — a determinate condizioni — possono essere esonerate (in parte) dal pagamento della tariffa di riacquisto. Con la decisione del 22 luglio 2009 la Commissione ha autorizzato le tariffe di riacquisto a favore dei produttori di energia rinnovabile come aiuti compatibili con il mercato interno, manifestando però allo stesso tempo dubbi circa la compatibilità del meccanismo di esenzione con le norme sugli aiuti di Stato, in relazione al quale essa ha pertanto avviato un procedimento di indagine formale. Con la decisione del 22 luglio 2009, la Commissione ha sì approvato gli incentivi a favore dei produttori di energia rinnovabile come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, ma non aveva stabilito in via definitiva se l’esenzione delle imprese a forte consumo di energia dall’obbligo di acquisto costituisse un aiuto di Stato e, in caso affermativo, se il meccanismo di esenzione fosse compatibile con le norme sugli aiuti di Stato. Tali questioni sono state oggetto del procedimento di indagine formale che ha condotto alla presente decisione. Come si illustrerà più oltre, il fatto che i fondi trasferiti ai produttori di elettricità verde tramite l’OeMAG siano stati individuati come risorse statali nella decisione del 22 luglio 2009 è però importante ai fini di verificare se il meccanismo di esenzione a favore delle imprese a forte consumo di energia coinvolga tale tipologia di risorse.

5.1.   Sussistenza di un aiuto di Stato

(54)

Una misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE quando: 1) conferisce un vantaggio economico al beneficiario; 2) è concessa dallo Stato o mediante risorse statali; 3) conferisce un vantaggio a singole imprese o settori di mercato; e 4) può incidere sugli scambi intracomunitari e falsare o minacciare di falsare la concorrenza nel mercato interno.

5.1.1.   Vantaggio

(55)

Nel caso in cui il presunto vantaggio derivi dall’esenzione o dall’esenzione parziale da un tributo con funzione regolatrice, occorre unicamente chiarire se, nel quadro di un dato regime legale, una misura statale favorisca, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, determinate imprese o determinate produzioni a scapito di altre le quali, considerate le finalità della misura controversa, si trovino in una situazione di fatto e di diritto equiparabile (29).

(56)

Nel caso in esame la misura controversa è finalizzata a prelevare presso i consumatori di energia risorse per finanziare la produzione di elettricità verde. Le imprese a forte consumo di energia sono di fatto e di diritto equiparabili a tutti gli altri consumatori di energia, dato che utilizzano energia elettrica acquistandola da fornitori i quali, a loro volta, sono tenuti ad acquistare una determinata quota di elettricità verde a un prezzo stabilito per legge o per regolamento (prezzo di trasferimento). In mancanza di un meccanismo di esenzione, le imprese a forte consumo di energia pagano ai fornitori di elettricità i costi aggiuntivi determinati dalla produzione di elettricità verde che vengono esposti in fattura. È in questo modo che i fornitori di elettricità recuperano i maggiori costi derivanti dal loro obbligo di acquistare elettricità verde dall’agenzia di compensazione. Altri consumatori, che pur si trovano nella stessa situazione di fatto e di diritto, non beneficiano della stessa possibilità per l’energia elettrica che acquistano. Per questa ragione il meccanismo di esenzione favorisce le imprese a forte consumo di energia rispetto a tutti gli altri consumatori di elettricità.

(57)

Sulla base dell’esenzione accordata dall’E-Control GmbH, le imprese a forte consumo di energia hanno però il diritto di non farsi erogare elettricità verde e la legge vieta ai fornitori di elettricità di ricaricare sulle imprese esonerate i costi derivanti dall’obbligo di acquisto di energia verde dall’agenzia di compensazione. In cambio le imprese a forte consumo di energia versano all’agenzia di compensazione un importo pari allo 0,5 % del valore netto della loro produzione.

(58)

Il meccanismo di esenzione introduce quindi un massimale al contributo versato dalle imprese a forte consumo di energia all’agenzia di compensazione per l’elettricità verde. Dette imprese vengono perciò esonerate per legge dal versamento di un’imposta che, in condizioni normali, sarebbero tenute ad accollarsi. Le imprese che possono beneficiare del meccanismo di esenzione sono quindi avvantaggiate.

(59)

In base alle indicazioni fornite dall’Austria, l’economia complessiva permessa dall’esenzione potrebbe arrivare a 44 milioni di EUR l’anno (30). La misura conferisce quindi un vantaggio alle imprese a forte consumo di energia.

5.1.2.   Risorse statali e imputabilità allo Stato

Secondo una giurisprudenza consolidata, un vantaggio può essere definito come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, solo se è concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali ed è imputabile allo Stato (31).

(60)

L’Austria ha fatto valere un’argomentazione duplice. Anzitutto le risorse gestite dall’OeMAG non sarebbero imputabili allo Stato. In secondo luogo, ove le risorse gestite dall’OeMAG venissero considerate imputabili allo Stato, le minori entrate per l’OeMAG derivanti dal meccanismo di esenzione non determinerebbero una perdita per lo Stato, dato che i soggetti che non contribuiscono al gettito dell’OeMAG (ovvero i grandi consumatori di energia e i distributori di elettricità) non sono partecipati dallo Stato.

(61)

La Commissione rileva che il meccanismo di esenzione per le imprese a forte consumo di energia determina minori entrate per l’agenzia di compensazione — l’OeMAG —, in quanto i fornitori di energia elettrica non sono tenuti ad acquistare elettricità verde per conto delle imprese cui è stata accordata un’esenzione e i versamenti effettuati dalle imprese a forte consumo di energia direttamente all’OeMAG risultano inferiori a quanto quest’ultima incasserebbe se le imprese a forte consumo di energia non fossero esonerate.

(62)

La Commissione è quindi chiamata a valutare se le risorse che l’OeMAG gestisce costituiscano, in base alle disposizioni dell’ÖSG, risorse statali. In caso affermativo, la misura in esame determinerebbe minori entrate per lo Stato e verrebbe a essere finanziata con risorse statali.

(63)

Nella causa Essent  (32) la SEP, una società il cui capitale è detenuto da diversi produttori di elettricità olandesi, era stata incaricata dallo Stato della gestione di un servizio di interesse economico generale, e in particolare della riscossione di imposte introdotte a carico degli utenti della rete elettrica. In base alle disposizioni di legge, la SEP poteva utilizzare le entrate derivanti dalle imposte unicamente per lo scopo stabilito dalla legge, ovvero per compensare i costi incagliati, insorti per le imprese operanti nel settore dell’energia elettrica a causa della liberalizzazione del settore energetico.

(64)

Nella sentenza la Corte ha stabilito che le tasse riscosse dalla SEP rappresentano risorse statali, in quanto sono riunite le seguenti condizioni:

a)

il supplemento è una tassa imposta alle imprese private con un atto pubblico (punti 47 e 66 della sentenza);

b)

lo Stato ha demandato alla SEP il servizio di interesse economico generale di riscuotere la tassa (punto 68);

c)

la SEP non dispone di alcuna possibilità di utilizzare il gettito della tassa per destinazioni diverse da quelle previste per legge e la sua missione è soggetta a un rigoroso controllo (punto 69).

(65)

La sentenza ha chiarito che la fattispecie in esame non era equiparabile a quella della causa PreussenElektra, in quanto nel contesto tedesco, in merito al quale la Corte si era pronunciata, «… le imprese non erano incaricate dalla Stato di gestire una risorsa statale, ma erano vincolate ad un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie» (33). Nella decisione del 22 luglio 2009 la Commissione ha pertanto osservato che nel caso presente l’OeMAG è stata istituita e ha ottenuto una concessione dallo Stato austriaco col mandato statutario di gestire determinate risorse per incentivare l’elettricità verde. La Commissione è giunta alla conclusione che lo status privato dell’OeMAG non è sufficiente per escludere che la misura si configuri come aiuto di Stato. La Commissione ha accertato in particolare che la misura notificata non è equiparabile al sistema analizzato nella causa PreussenElektra. Mentre il sistema PreussenElektra disciplinava unicamente i rapporti commerciali tra imprese private senza l’intervento di un intermediario, l’OeMAG è istituito dalla legge austriaca sull’elettricità verde con l’incarico di procedere alla riscossione e alla ripartizione delle risorse necessarie per incentivare la produzione di energia verde.

(66)

La Corte ha poi operato una distinzione tra il caso Essent e i casi Pearle e PreussenElektra. Nella causa Pearle l’impiego dei fondi raccolti tramite una stabile organizzazione non era definito dalle autorità, giacché si trattava di una campagna pubblicitaria privata. Nella causa PreussenElektra imprese private di fornitura dell’energia elettrica, tenute ad acquistare elettricità verde a un prezzo prestabilito, utilizzavano risorse finanziarie proprie e non gli introiti di imposte percepite per conto dello Stato (punti 72-74).

(67)

La Commissione deve pertanto verificare se, nel presente caso, l’OeMAG sia stata incaricata dallo Stato di riscuotere e amministrare imposte, come la SEP, o se invece abbia impiegato, analogamente al caso PreussenElektra, risorse finanziarie proprie (34).

(68)

Sussistenza di un’imposta. La Commissione deve anzitutto verificare se le risorse riscosse dall’OeMAG costituiscano un’imposta. Al riguardo la Commissione osserva che a norma degli articoli 10 e 19 dell’ÖSG i fornitori sono tenuti ad acquistare una determinata quantità di elettricità verde a un prezzo che supera il prezzo di mercato; questo prezzo è il cosiddetto prezzo di trasferimento. Ai sensi dell’articolo 22b dell’ÖSG, il livello del prezzo di trasferimento viene stabilito annualmente dal ministro federale dell’economia e del lavoro; l’articolo 22b dell’ÖSG fissa i valori di riferimento. La differenza tra il prezzo di mercato dell’elettricità e il prezzo di trasferimento, fissato mediante atto pubblico, rappresenta pertanto un’imposta sull’elettricità. Nel caso in esame tale importo non viene però versato ad altri operatori di mercato che esercitano normali attività commerciali, come avveniva nella causa PreussenElektra, circostanza che aveva portato la Corte a concludere che non si trattasse di risorse statali. Nel caso che ci interessa l’importo viene invece corrisposto a un ente che è stato specificamente preposto alla riscossione e alla ripartizione delle risorse esclusivamente a fini di interesse pubblico.

(69)

Costituzione di un ente privato per la riscossione e l’amministrazione di un tributo. L’ÖSG prevede che la tassa non venga riscossa dallo Stato, ma da un soggetto giuridico concessionario dell’agenzia di compensazione per l’elettricità verde. Attualmente l’OeMAG detiene detta concessione per l’intero territorio austriaco, e per tale via ha in affidamento la gestione di un servizio di interesse economico generale, vale a dire la riscossione da tutti i fornitori di elettricità dell’imposta applicata sotto forma di prezzo di trasferimento.

(70)

I fornitori di elettricità hanno la facoltà, in linea di principio, di ripercuotere l’imposta sui consumatori, e da un punto di vista economico si può ritenere che di massima ne facciano uso. L’ÖSG vieta però loro di mettere l’imposta a carico delle imprese a forte consumo di energia che siano state esonerate dall’obbligo di acquisto dell’elettricità verde ai sensi dell’articolo 22c dell’ÖSG.

(71)

Da tale circostanza la Commissione desume che l’OeMAG è stata incaricata dallo Stato della gestione del servizio di interesse economico generale di riscuotere e amministrare l’imposta in oggetto.

(72)

Impiego delle risorse per un obiettivo stabilito dalla legge e controllo delle risorse. La Commissione constata che l’OeMAG è tenuta, ai sensi dell’articolo 23 dell’ÖSG, a gestire le entrate derivanti dal prezzo di trasferimento utilizzando uno specifico conto bancario. Gli importi che confluiscono su detto conto corrente possono essere impiegati esclusivamente per l’acquisto di elettricità verde. L’OeMAG deve garantire in qualsiasi momento l’accesso all’intera documentazione relativa a tale conto al ministro federale dell’economia e del lavoro, nonché alla corte dei conti austriaca. A prescindere dall’assetto proprietario dell’OeMAG, la corte dei conti austriaca è tenuta inoltre, ai sensi dell’articolo 15 dell’ÖSG, a svolgere controlli ex post sul suo operato.

(73)

La Commissione ne desume che l’OeMAG è tenuta a utilizzare le risorse per finalità stabilite per legge e che lo Stato esercita un controllo rigoroso sul loro impiego.

(74)

Per tale ragione la Commissione giunge alla conclusione che — in linea con quanto statuito nelle sentenze Essent e Steinike — le risorse riscosse e amministrate dall’OeMAG costituiscono risorse statali.

(75)

L’Austria ha addotto numerose argomentazioni per equiparare la situazione dell’OeMAG al caso PreussenElektra, ed evidenziare una differenza rispetto al caso Essent. Dalle considerazioni svolte nei considerando seguenti emerge però come questi motivi non reggano a una più attenta analisi.

(76)

In via preliminare la Commissione osserva che l’Austria ha equiparato la legge sull’elettricità verde alla versione precedente e a quella attuale della legge tedesca sulle energie rinnovabili (EEG), richiamando altresì la sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 2001 nella causa PreussenElektra  (35). Un simile raffronto non rileva però ai fini della questione in esame. Nella presente decisione la Commissione valuta unicamente la misura proposta e non la disciplina tedesca o un’altra disciplina simile, dato che ogni caso deve essere analizzato sulla base delle sue caratteristiche specifiche. Con riguardo alle argomentazioni addotte, va comunque rilevato che la normativa austriaca presenta notevoli differenze rispetto alla legge tedesca esaminata nella causa PreussenElektra. Nella sentenza PreussenElektra la Corte ha dichiarato che solo i vantaggi accordati direttamente dallo Stato o da un soggetto privato, designato o istituito dallo Stato, possono comportare l’impiego di risorse statali. La Corte ha concluso, di conseguenza, che l’obbligo di acquisto di elettricità fatto a imprese private di fornitura di energia elettrica non comporta un trasferimento, né diretto né indiretto, di risorse statali. Il regime notificato non è pertanto identico a quello esaminato nella sentenza PreussenElektra. Come afferma nella decisione del 22 luglio 2009, la Commissione ha accertato che il sistema austriaco comporta risorse imputabili allo Stato. La Commissione ha precisato, in particolare, che il sistema austriaco diverge da quello tedesco in quanto prevede che lo Stato designi un intermediario (ad esempio l’OeMAG), oltre a seguire e controllare la riscossione e la ripartizione delle risorse amministrate da parte dell’ente designato. La Commissione ha poi accertato che il sistema austriaco potrebbe consentire anche pagamenti diretti da parte dello Stato all’OeMAG.

(77)

Va ribadito che la legge tedesca sulle energie rinnovabili non è oggetto della presente notifica e che la Commissione, non avendo finora esaminato tale misura, non analizzerà nel dettaglio la presunta analogia che potrebbe avere, nella versione attualmente vigente, con la legge austriaca sull’elettricità verde.

(78)

L’Austria fa valere altresì che l’OeMAG è un’impresa privata, e non un soggetto di diritto pubblico come gli enti interessati nelle cause Air France e Salvat Père. Le autorità austriache potrebbero esercitare un controllo sull’OeMAG soltanto mediante la verifica ex post dei conti e la revoca della concessione.

(79)

Al riguardo la Commissione osserva, rinviando alla causa Essent, che è irrilevante che lo Stato affidi a un ente privato o pubblico la riscossione di un imposta e l’amministrazione dei relativi proventi. Dalle argomentazioni della Corte non è dato sapere, infatti, se la SEP fosse di proprietà privata o pubblica; ne consegue che tale aspetto deve ritenersi irrilevante ai fini della decisione. Ciò concorda peraltro con le considerazioni espresse al punto 109 delle conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Essent e con la sentenza della Corte nella causa Steinike  (36).

(80)

Il fatto che l’OeMAG sia un’impresa controllata da soggetti privati non esclude quindi la presenza di risorse statali. L’aspetto dirimente è piuttosto se l’OeMAG sia stata incaricata dallo Stato di riscuotere e amministrare un’imposta.

(81)

L’Austria osserva inoltre che eventuali perdite dell’OeMAG non graverebbero sul bilancio dello Stato, e che il ruolo delle autorità pubbliche si limiterebbe alla fissazione del prezzo di acquisto e rivendita dell’energia verde. Contrariamente a quanto fatto valere nelle cause Sloman Neptun e Pearle, nel caso di specie non vi sarebbe alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

(82)

Al riguardo la Commissione sottolinea, richiamandosi alla fattispecie Essent, che i fondi a disposizione di enti privati designati dallo Stato per la riscossione e l’amministrazione di un’imposta costituiscono risorse statali. Ne consegue che una riduzione del contributo percepito da determinate imprese soggette all’imposta è sufficiente a costituire un onere per lo Stato.

(83)

Quanto all’argomentazione addotta dall’Austria, secondo la quale l’Energie-Control GmbH non godrebbe di alcun potere discrezionale nell’accordare l’esenzione dall’obbligo di acquisto a favore delle imprese a forte consumo di energia, la Commissione richiama le considerazioni svolte dall’avvocato generale Mengozzi, il quale, al punto 109 delle sue conclusioni nella causa Essent, ha chiarito che, per decidere se determinati fondi rappresentino o meno risorse pubbliche, è irrilevante che l’intermediario incaricato dallo Stato della riscossione dell’imposta disponga di un margine discrezionale.

(84)

In ordine all’ultimo aspetto sollevato dall’Austria, ovvero che il meccanismo di esenzione non inciderebbe sull’importo complessivo versato dai fornitori di energia all’OeMAG, ma andrebbe a modificare unicamente la ripartizione di detto importo tra le diverse categorie di consumatori finali, la Commissione sottolinea che per stabilire se intervengano risorse statali è irrilevante anche che le minori entrate per lo Stato vengano compensate da un aumento di entrate provenienti da altre fonti. Decisivo è invece il fatto che un’impresa venga agevolata e che questa agevolazione riduca le entrate che lo Stato percepisce da detta impresa. Va da sé che lo Stato deve comunque ricercare altre fonti di gettito per compensare le perdite.

(85)

La Commissione conclude quindi che la fattispecie in esame è equiparabile alla situazione esaminata nelle cause Essent e Steinike, in quanto sono riuniti tutti i requisiti ivi indicati per determinare la sussistenza di un aiuto di Stato. Il provvedimento in esame è pertanto finanziato mediante risorse statali.

(86)

La gestione delle risorse controllate dall’OeMAG è disciplinata per legge mediante l’ÖSG. Ne consegue che la gestione delle risorse può essere imputata allo Stato.

(87)

Da quanto precede discende che il meccanismo di esenzione comporta una perdita di risorse statali e che essa è imputabile allo Stato.

5.1.3.   Selettività della misura

(88)

La Commissione ricorda che determinate misure, pur sembrando neutre sul piano teorico, per le imprese non meno che per i vari comparti, possono risultare però selettive in sede di applicazione.

(89)

L’Austria sostiene che il meccanismo di esenzione non costituisce un aiuto di Stato, trattandosi di una misura non già selettiva ma generale, di cui possono avvalersi tutte le imprese e tutti i comparti. L’Austria fa valere innanzi tutto che la soglia dello 0,5 % prevista dal regime notificato non comporta restrizioni di sorta in termini di comparti produttivi, dimensioni dell’impresa o altri criteri (37). Stante inoltre che la misura interessa 2 300 imprese di 19 diversi comparti, essa sarebbe di fatto palesemente accessibile a tutte le imprese senza distinzione di settore di attività.

(90)

Una misura è selettiva se favorisce soltanto talune imprese o talune produzioni. Al contrario, non è selettiva se si applica a tutte le imprese a prescindere dall’oggetto della loro attività.

(91)

Per quanto attiene alla prima linea argomentativa, la Commissione rileva che la soglia dello 0,5 % non è sufficiente per definire il regime notificato come provvedimento di portata generale. La Commissione evidenzia, al contrario, che proprio tale soglia non permette a tutte le imprese nazionali di beneficiare della misura notificata.

(92)

L’Austria ha fatto valere che la misura notificata è riservata a imprese in cui i costi, per effetto dell’incentivazione dell’elettricità verde, superano lo 0,5 % del valore produttivo netto. La Commissione osserva che tali condizioni ricalcano sensibilmente la definizione di attività a forte consumo di energia di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (38). L’Austria ritiene tuttavia che la soglia dello 0,5 % non sia sufficiente per definire la misura come selettiva e che tale posizione sia confortata anche dalla sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Adria-Wien. La Corte si è occupata in tale occasione dello sgravio (parziale) dalle tasse sull’energia accordato alle imprese per le quali dette imposte superavano lo 0,35 % del valore netto della produzione. La Corte ha stabilito quanto segue: «[…] provvedimenti nazionali che prevedono un parziale rimborso delle imposte sull’energia applicate al gas naturale e all’energia elettrica non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 92 del trattato [divenuto articolo 107 TFUE], qualora si applichino a tutte le imprese ubicate nel territorio nazionale a prescindere dall’oggetto della loro attività» (39).

(93)

La Commissione ritiene tuttavia che questa sentenza non impedisca di ravvisare nel caso di specie una componente di selettività in relazione alla soglia dello 0,5 %. Essa rileva che si trattava di una pronuncia pregiudiziale sollecitata da un tribunale austriaco, nell’ambito della quale la Corte statuiva sulla disciplina vigente in materia di rimborsi delle imposte sull’energia. Il giudice austriaco aveva sollevato due questioni. In primo luogo aveva chiesto se il rimborso dell’imposta previsto dalla disciplina in vigore dovesse essere considerato una misura selettiva, poiché operava solo a favore di imprese che producono beni materiali. Inoltre aveva sollevato una questione (ipotetica) volta a sapere in che modo la Corte avrebbe valutato la concessione di un rimborso d’imposta non alle imprese che producono prevalentemente beni materiali, ma a tutte le imprese a prescindere dall’oggetto della loro attività.

(94)

Con riguardo alla prima questione, la Corte ha dichiarato che la limitazione del rimborso delle imposte alle sole imprese che producono beni materiali rende la misura selettiva. Data la formulazione in termini ipotetici della seconda questione, ovvero come la Corte valuterebbe un rimborso delle imposte accessibile agli operatori di tutti i settori economici, la Corte ha dato su tale punto una risposta in termini generali, dichiarando che una misura è selettiva se favorisce talune imprese o talune produzioni, mentre non è selettiva se si applica indistintamente all’insieme delle imprese ubicate nel territorio nazionale (40). La Corte ha concluso che le misure nazionali non costituiscono aiuto di Stato «[…] se si applicano a tutte le imprese ubicate nel territorio nazionale a prescindere dall’oggetto della loro attività» (41). La Corte non ha però chiarito se una misura soggetta a una soglia dello 0,35 % possa applicarsi effettivamente a di tutte le imprese. È quanto ha constatato anche l’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni relative a una successiva sentenza: «[…] l’effetto della soglia dello 0,35 % non è stato esaminato dalla Corte nella sentenza Adria-Wien» (42). La Corte non era chiamata a valutare se il meccanismo di esenzione in quanto tale (ovvero senza la limitazione a favore delle imprese che producono prevalentemente beni materiali) fosse di fatto selettivo. Per questa ragione non ha escluso che una soglia dello 0,35 % possa risultare selettiva qualora impedisca che la misura trovi in concreto applicazione a tutte le imprese ubicate nel territorio nazionale.

(95)

La Commissione ritiene invece che la Corte abbia fornito alcuni elementi che consentono di ritenere una soglia del genere selettiva anche qualora la misura si applichi potenzialmente a una serie di comparti economici diversi. Nel rispondere alla seconda questione pregiudiziale, la Corte ha stabilito in particolare che né il numero elevato delle imprese beneficiarie né la diversità e la rilevanza dei settori ai quali queste imprese appartengono consentono di ritenere un’iniziativa statale come un provvedimento generale di politica economica (43). La Commissione osserva inoltre che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, è possibile ravvisare il carattere selettivo in un ampio numero di misure non riferite a un unico settore, purché di fatto non si applichino a tutte le imprese sul territorio nazionale (44). Dalle considerazioni esposte emerge che anche misure valide per tutti i settori economici possono essere considerate selettive qualora di fatto non si applichino a tutte le imprese operanti nel rispettivo Stato.

(96)

Questo punto di vista è stato espresso dalla Commissione anche nella decisione sulla legge austriaca in materia di rimborso dell’imposta sull’energia (45). In seguito alla sentenza della Corte di cui sopra, l’Austria ha ampliato la misura prevedendo che imprese di tutti i settori economici possano avvalersi del rimborso dell’imposta sull’energia. Nel valutare il regime modificato, la Commissione ha continuato però a ritenere la misura selettiva poiché il rimborso, anche se applicabile in teoria a tutte le imprese, di fatto avvantaggia solo le imprese che presentano un elevato consumo di energia in rapporto al valore netto della produzione (46). La Commissione ha concluso che il rimborso dell’imposta costituisce un aiuto di Stato illegittimo (ovvero non notificato) e in quanto tale non compatibile con il mercato comune (47).

(97)

Gli effetti della decisione della Commissione hanno successivamente indotto un tribunale amministrativo austriaco ad adire la Corte in via pregiudiziale (48). Le questioni sottoposte dal giudice riguardavano la sfera di applicazione degli effetti della dichiarazione di illegittimità del rimborso dell’imposta, cosicché la Corte non ha valutato nuovamente l’aspetto della selettività. Tale aspetto è stato invece oggetto delle osservazioni dell’avvocato generale, il quale ha rilevato, nelle sue conclusioni, quanto segue: «[…] come osserva la Commissione, concedere il rimborso solo alle imprese di servizi (oltre che alle imprese di produzione) non escluse per effetto della soglia dello 0,35 % amplierebbe semplicemente l’ambito dei beneficiari dell’aiuto, ma non priverebbe l’aiuto dei suoi effetti in quanto tale, dal momento che permarrebbe un criterio selettivo» (49). L’avvocato generale ha osservato inoltre che «il ragionamento seguito dalla Commissione nella sua decisione del 2004 è persuasivo per quanto riguarda la natura selettiva della soglia dello 0,35 % del regime modificato […]» (50).

(98)

Alla luce delle considerazioni esposte, la Commissione ritiene che nel caso in esame la soglia dello 0,5 % costituisca un criterio selettivo, in base al quale solo le imprese a forte consumo di energia possono avvalersi della misura notificata, mentre le imprese che non hanno un forte consumo di energia ne restano escluse. Indipendentemente dal numero dei settori economici in cui la misura trova applicazione, la presenza di una soglia impedisce che tutte le imprese attive sul territorio nazionale possano avvantaggiarsi della misura. Ne consegue che l’introduzione di una soglia rende la misura selettiva.

(99)

La Commissione osserva inoltre che soltanto le imprese cui è riconosciuto il rimborso dell’imposta sull’energia in forza della relativa legge austriaca, oggetto della decisione della Commissione sull’aiuto di Stato C-33/2003, possono avvalersi del meccanismo di esenzione in esame. Si possono pertanto riproporre in questa sede le argomentazioni svolte dalla Commissione in quella sede.

(100)

Riguardo alla seconda linea argomentativa dell’Austria, la Commissione constata che la misura notificata è selettiva anche perché, di fatto, si rivolge prevalentemente a imprese che producono determinati beni a forte consumo di energia. La Commissione osserva che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, una misura non deve essere esaminata alla luce della sua finalità o della sua causa, bensì in funzione dei suoi effetti (51). Una misura può essere considerata selettiva anche quando formalmente trovi applicazione a tutti i settori economici e a tutte le imprese, se in concreto non tutte le imprese ne possono trarre vantaggio. Al riguardo la Corte ha statuito quanto segue: «Né il numero elevato di imprese beneficiarie né la diversità e la rilevanza dei settori industriali ai quali queste imprese appartengono, consentono di ritenere che [un regime] costituisca […] un provvedimento generale di politica economica.» (52)

(101)

Esaminando il regime notificato, la Commissione ha riscontrato che esso si applica a poche imprese, in massima parte produttrici di beni. A tale proposito, il 9 settembre 2010 l’Austria ha comunicato i dati relativi all’attuale applicazione del regime con un’intensità di aiuto inferiore alla soglia di notifica. Stando a tali informazioni, solo 2 000 della circa 300 000 imprese austriache hanno chiesto di avvalersi del regime (ovvero meno dell’1 % di tutte le imprese austriache). Nell’ambito dell’attuale applicazione del regime, inoltre, circa il 66 % delle risorse viene accordato a imprese attive nel settore della «produzione di beni» (53). La Commissione ha osservato altresì che, qualora l’Austria innalzasse l’intensità degli aiuti oltre la soglia minima cui l’applicazione del regime è soggetta per il momento, la misura favorirebbe verosimilmente in maniera ancora più netta imprese attive nel settore della produzione di beni. Lo confermano i dati forniti dall’Austria, secondo i quali solo dodici imprese verrebbero avvantaggiate da un’intensità dell’aiuto più elevata di quella attuale, e di queste imprese solo due operano nel settore dei trasporti, le altre dieci nel settore della produzione di beni (54).

(102)

Alla luce delle considerazioni esposte, la Commissione conclude che il regime notificato non avvantaggia, o avvantaggia in misura esigua, la maggior parte dei settori produttivi dell’economia austriaca, agevolando invece prevalentemente un settore, quello per l’appunto della produzione di beni. A prescindere dal numero dei settori economici cui potrebbero appartenere le imprese beneficiarie della misura, essa favorisce prevalentemente imprese produttrici di beni e deve pertanto essere considerata di fatto selettiva.

(103)

Da quel che precede, la Commissione trae la conclusione che il meccanismo di esenzione notificato deve considerarsi selettivo, da un lato perché una soglia dello 0,5 % fissata ne limita il beneficio a imprese a forte consumo di energia, dall’altro in quanto tali imprese sono attive prevalentemente nel settore della produzione di beni.

(104)

La Commissione rileva che una misura, pur comportando qualche elemento selettivo, può non essere inficiata da selettività ove risulti giustificata dalla natura o dalla struttura complessiva del sistema, in cui rientra (55). Secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’onere della prova incombe allo Stato membro interessato (56).

(105)

In base alle considerazioni della Corte, al riguardo occorre distinguere tra gli obiettivi che un determinato regime fiscale persegue, esterni al regime medesimo, e i meccanismi inerenti al sistema tributario in quanto tale, necessari per il raggiungimento di tali obiettivi. Per giustificare la natura e la struttura del sistema fiscale in cui la misura rientra contano solo i meccanismi tributari (57). Le finalità estrinseche vanno prese in considerazione nell’ambito dell’esame di compatibilità (58).

(106)

L’Austria sostiene che la differenziazione contributiva che opera l’articolo 22c dell’ÖSG vuole tener conto della capacità delle imprese di accollarsi determinate imposte aggiuntive. Inoltre il meccanismo di esenzione non pregiudicherebbe i benefici per l’ambiente preventivati grazie all’ÖSG, dato che esso non ridurrebbe il volume dei fondi per incentivare la produzione di energia elettrica. Solo alleggerendo gli oneri ambientali per determinate imprese sarebbe possibile instaurare un meccanismo sostenibile di finanziamento dell’elettricità verde, necessario per assicurare la promozione delle fonti di energia rinnovabili.

(107)

La Commissione ha constatato al riguardo che la finalità intrinseca del sistema basato su un prezzo di trasferimento è assicurarsi entrate da impiegare segnatamente per promuovere le energie rinnovabili. Il meccanismo di esenzione è finalizzato invece ad accrescere la competitività delle imprese a forte consumo di energia, permettendo loro di acquistare elettricità a un prezzo inferiore, e a rendere in tal modo più accettabile il sistema basato sul prezzo di trasferimento. Così facendo si persegue uno scopo che si colloca al di fuori della struttura del sistema.

(108)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte, un simile scopo, esterno al sistema, non può essere addotto per sostenere che una misura è giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale (59). Esso può essere tenuto in considerazione solo nell’ambito dell’esame di compatibilità (60).

(109)

La Commissione osserva che entrambe le decisioni sugli aiuti di Stato, citate dall’Austria a comprova del fatto che il meccanismo di esenzione sarebbe giustificato alla luce della logica e della struttura del sistema, si riferiscono a situazioni diverse da quella in esame. La decisione sull’aiuto N 271/0, relativa a disposizioni danesi in materia di calore in eccedenza, era finalizzata ad assicurare la neutralità del trattamento fiscale per tutte le produzioni, e non a migliorare la competitività. La decisione sull’aiuto N 860/06, relativa alle esenzioni dall’imposta sull’energia previste in Germania per i prodotti energetici ad uso combinato, si fondava sul principio che solo i prodotti energetici impiegati come carburanti o per il riscaldamento sono assoggettati a tassazione.

(110)

Dalle considerazioni che precedono emerge che l’esenzione a favore dei settori produttivi a forte consumo di energia oggetto di notifica non è giustificata alla luce della natura o della struttura del sistema cui appartiene.

(111)

La Commissione conclude quindi che la misura notificata risponde al criterio della selettività, poiché senza che la natura o la struttura del sistema lo giustifichi è di fatto selettiva.

5.1.4.   Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi fra Stati membri

(112)

I beneficiari della misura in esame, che secondo la Commissione costituisce un aiuto di funzionamento, sono prevalentemente produttori di beni a forte consumo di energia, quali metalli e prodotti cartacei (61). In questo settore economico vi sono scambi fra Stati membri e le imprese dei vari paesi sono in concorrenza tra loro. La misura in oggetto è pertanto atta a distorcere la concorrenza e a incidere sugli scambi nel mercato interno.

5.1.5.   Conclusione

(113)

La Commissione giunge alla conclusione che il meccanismo di esenzione costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché determina perdite di risorse statali e conferisce alle imprese a forte consumo di energia un vantaggio selettivo. La misura potrebbe pertanto incidere sugli scambi fra gli Stati membri e falsare la concorrenza nel mercato interno.

5.2.   Legalità dell’aiuto

(114)

L’Austria si è impegnata a non attuare l’aiuto prima di aver ottenuto l’autorizzazione da parte della Commissione europea. Avendo notificato la misura prima della sua esecuzione, l’Austria ha adempiuto ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (62).

5.3.   Esame della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno

(115)

La Commissione può dichiarare gli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, incombe allo Stato membro l’onere di dimostrare che la misura è compatibile con il mercato interno (63).

(116)

La Commissione gode di ampia discrezionalità in materia di aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE (64). Nell’esercizio di tale prerogativa essa ha emanato orientamenti e comunicazioni che fissano i criteri in base ai quali determinate tipologie di aiuto possono essere dichiarate compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Secondo una giurisprudenza costante, la Commissione è vincolata dagli orientamenti e dalle comunicazioni che ha emanato in materia di controllo degli aiuti di Stato, purché non contrastino con le disposizioni del TFUE e siano accettati dagli Stati membri (65).

(117)

In primo luogo occorre verificare se l’aiuto notificato rientra nell’ambito di applicazione di uno o più orientamenti o comunicazioni e se può essere dichiarato compatibile con il mercato interno in quanto soddisfa gli idonei requisiti ivi previsti.

(118)

L’Austria sostiene che la misura notificata rientra nel campo di applicazione della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale (66) o che comunque tale atto debba trovare corrispondente applicazione. Stando all’Austria, inoltre, l’aiuto rientrerebbe nell’ambito di applicazione del RGEC (67).

(119)

Esistono indubbiamente situazioni, ben definite, nelle quali possono essere concessi aiuti di funzionamento. Ove ricorrano determinate condizioni, aiuti di funzionamento sotto forma di agevolazioni fiscali sono ammissibili in particolare sulla base del capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale (68) o dell’articolo 25 RGEC (69). Le misure possono inoltre essere valutate, in presenza di precise condizioni, direttamente sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

5.3.1.   Disciplina degli aiuti per la tutela ambientale

(120)

Il campo di applicazione della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale viene definito come segue (70):

«(58)

La presente disciplina si applica agli aiuti di Stato per la tutela ambientale e sarà applicata tenendo conto delle altre politiche comunitarie in materia di aiuti di Stato, delle altre disposizioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea e dal trattato sull’Unione europea, nonché della normativa adottata ai sensi di tali trattati.

(59)

La presente disciplina si applica agli aiuti volti a promuovere la tutela ambientale in tutti i settori contemplati dal trattato CE e nei settori soggetti a norme comunitarie specifiche sugli aiuti di Stato (trasformazione dell’acciaio, costruzione navale, autoveicoli, fibre sintetiche, trasporti, agricoltura e pesca), salvo specifiche disposizioni contrarie contenute in queste norme.»

(121)

Ai sensi del punto 70, paragrafo 1, della disciplina degli aiuti di Stato, per tutela ambientale si intende qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all’ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale di tali risorse, ivi incluse le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energia rinnovabili. Ai sensi del punto 151 rientrano nel campo di applicazione della disciplina le misure che contribuiscono, almeno indirettamente, a migliorare il livello di tutela ambientale.

(122)

L’Austria ritiene che il meccanismo di esenzione contribuisca indirettamente alla tutela dell’ambiente per due ragioni: da un lato, il meccanismo rappresenta un presupposto essenziale per accrescere il sostegno politico all’innalzamento del prezzo di trasferimento, necessario a suo volta per finanziare un ulteriore sviluppo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili; dall’altro, esso porta con sé un innalzamento dei prezzi del consumo energetico, che a sua volta incentiva un uso più efficiente dell’energia.

(123)

In ordine alla prima delle argomentazioni addotte, la Commissione constata che il prezzo di trasferimento e l’incremento della produzione di elettricità da fonti di energia rinnovabili non sono necessariamente collegati. A norma della direttiva 2009/28/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (qui di seguito «direttiva sulle energie rinnovabili») (71), l’Austria è tenuta ad aumentare la produzione di elettricità da fonti rinnovabili. L’Austria rimane tuttavia libera di decidere come finanziare tale politica. Essa potrebbe anche impiegare, ad esempio, entrate fiscali. Il meccanismo di esenzione non è pertanto necessario per incrementare la produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

(124)

In relazione alla seconda argomentazione, la Commissione osserva che il meccanismo di esenzione opera come un massimale. Il prezzo medio versato dalle imprese a forte consumo di energia si riduce per ogni kWh consumato al di sopra della soglia. Il meccanismo di esenzione tende così a ridurre, invece che a incrementare, il grado di efficienza energetica.

(125)

La Commissione conclude quindi che il meccanismo di esenzione non rientra nel campo di applicazione della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale.

(126)

Anche qualora la misura rientrasse nel campo di applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, quod non, essa non potrebbe essere dichiarata compatibile con il mercato interno dato che, come la Commissione rileva, non soddisfa i requisiti previsti al capo 4 della disciplina stessa.

(127)

Nel capo 4 della disciplina si distingue, al fine di valutare la compatibilità di un aiuto, tra imposte ambientali armonizzate e non armonizzate. Un tributo parafiscale sotto forma di prezzo di trasferimento non costituisce un’imposta ambientale armonizzata a livello dell’Unione. Ciò premesso, la Commissione constata che la direttiva sulle energie rinnovabili fissa obiettivi vincolanti quanto alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ma rimette agli Stati membri ogni decisione in ordine alle modalità per conseguire detti obiettivi.

(128)

Il meccanismo di esenzione deve pertanto essere sottoposto a verifica in base alle disposizioni previste dal capo 4 della disciplina per le imposte ambientali non armonizzate (72).

(129)

In base a tali disposizioni, gli Stati membri devono precisare quali settori o categorie beneficiano dello sgravio o dell’esenzione, illustrare la posizione dei principali beneficiari nei rispettivi comparti e indicare come l’imposizione possa contribuire alla tutela ambientale. La documentazione deve fornire una descrizione adeguata dei settori esentati ed elencare, per ciascun settore, i maggiori beneficiari (tenendo conto, in particolare, del fatturato, della quota di mercato e dell’entità della base imponibile) (73). Sulla base di dette informazioni la Commissione è chiamata a valutare se gli sgravi o le esenzioni da imposte ambientali possano dirsi necessari e proporzionati. Quanto al criterio della necessità, i beneficiari devono essere selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti; l’imposta ambientale al netto dello sgravio deve consentire un aumento sostanziale dei costi di produzione, che non è possibile far gravare sul consumatore senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite (74). In merito alla proporzionalità dell’aiuto, lo Stato membro interessato deve provare che ciascun beneficiario contribuisce all’imposta nazionale con una quota complessivamente equivalente alle prestazioni ambientali e che versa almeno il 20 % dell’imposta nazionale, a meno che risulti giustificata un’aliquota inferiore e che gli sgravi o le esenzioni fiscali siano condizionate alla conclusione di accordi finalizzati al conseguimento di obiettivi di tutela ambientale (75).

(130)

La Commissione rileva tuttavia che l’Austria — nonostante le ripetute richieste da parte dei propri servizi — non ha fornito le succitate informazioni (76). Ne consegue che la Commissione non ha potuto verificare se l’aiuto risulti necessario e proporzionato o in che misura contribuisca alla tutela dell’ambiente.

5.3.2.   Analogia con il capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale

(131)

Dato che il meccanismo di esenzione notificato non contribuisce neppure indirettamente alla tutela dell’ambiente, la Commissione ha altresì verificato se sia possibile autorizzarlo applicando per analogia il capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale.

(132)

L’Austria ritiene che il meccanismo di esenzione possa essere esaminato per analogia con le disposizioni in materia di sgravi da imposte sull’energia armonizzate di cui ai punti 152 e 153 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale. Al riguardo la Commissione ricorda che il capo 4 della disciplina prevede due tipologie di verifica degli sgravi da imposte ambientali che possono condurre a conclusioni tra loro divergenti. Il capo 4 contiene in primo luogo disposizioni in materia di sgravi concessi in relazione alle imposte sull’energia armonizzate, ai sensi della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, che possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno senza necessità di ulteriori verifiche, purché venga rispettato il livello minimo di imposizione stabilito dalla direttiva citata. Il capo 4 contiene poi norme specifiche applicabili nel caso di sgravi di imposte ambientali non armonizzate e nel caso di sgravi di imposte sull’energia armonizzate inferiori al livello minimo comunitario di imposizione stabilito dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Tali norme stabiliscono in particolare che lo Stato membro è tenuto a fornire una documentazione completa sulla necessità e proporzionalità della relativa misura. L’Austria sostiene che la Commissione potrebbe approvare il meccanismo di esenzione per imposte parafiscali stante che le imprese beneficiarie continuano a corrispondere l’aliquota minima dell’imposta austriaca sull’energia.

(133)

La Commissione constata che né la sua prassi decisionale né la giurisprudenza delle giurisdizioni europee offrono precedenti nei quali le norme che disciplinano l’esame delle imposte armonizzate sull’energia contenute nel capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale siano state applicate per analogia a imposte parafiscali.

(134)

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, una norma di diritto dell’Unione può trovare applicazione per analogia qualora vengano soddisfatte due condizioni: anzitutto le norme applicabili nel caso specifico devono ricalcare sensibilmente quelle di cui si chiede l’applicazione per analogia; in secondo luogo, le norme applicabili nella fattispecie devono presentare una lacuna incompatibile con un principio generale di diritto dell’Unione, alla quale l’applicazione per analogia consente di ovviare (77). Alla luce di queste condizioni, la Commissione rileva che solo in casi eccezionali l’analogia trova applicazione nel diritto dell’Unione.

(135)

Le norme applicabili nel caso di specie devono in primis corrispondere ampiamente a quelle di cui si sollecita l’applicazione per analogia. Dato che il capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale prevede esenzioni e sgravi, le norme applicabili alle imposte notificate nell’ambito dell’ÖSG devono essere strettamente affini a quelle applicabili alle imposte ambientali.

La Commissione osserva però che, alla luce del diritto dell’Unione, l’attuale quadro normativo in materia di imposte ambientali non è comparabile con quello che vige per le imposte parafiscali. Il diritto dell’Unione non comporta alcuna disposizione volta a regolamentare la imposte parafiscali, mentre disciplina specificamente la riscossione di imposte ambientali. Si tratta, in particolare, dei livelli minimi di imposizione prescritti dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e delle esenzioni da detti livelli minimi che possono essere accordate alle condizioni stabilite dal capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale e dall’articolo 25 RGEC. Il fatto di imposte parafiscali nessuna norma disciplina esoneri o sgravi, e neppure livelli minimi di imposizione.

(136)

La Commissione conclude pertanto che le imposte parafiscali attualmente previste dalla normativa austriaca non sono soggette a un regime giuridico corrispondente a quello che vige nell’Unione, in materia di imposte ambientali.

(137)

Le norme applicabili alla fattispecie devono comportare, in secondo luogo, una lacuna incompatibile con un principio generale del diritto dell’Unione e alla quale l’applicazione per analogia consenta di ovviare.

(138)

Misure che non ricadono nel campo di applicazione della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale possono però essere esaminate sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. La Commissione non ha perciò ravvisato nella disciplina degli aiuti per la tutela ambientale una lacuna in grado di giustificare una valutazione della misura notificata per analogia con altre norme. Questa conclusione vale per entrambe le ipotesi, ovvero per l’analogia sia con le imposte armonizzate che con quelle non armonizzate.

(139)

La mancanza di norme in materia di esenzione da imposte parafiscali non può inoltre essere colmata neppure applicando per analogia le norme UE in materia di sgravi dalle imposte sull’energia. La Commissione osserva al riguardo che applicare per analogia le disposizioni sugli sgravi dalle imposte armonizzate sull’energia a quelle non armonizzate obbligherebbe a tenere conto anche delle imposte parafiscali che le imprese sono tenute a versare in base al regime dei livelli minimi di imposizione stabiliti dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Un approccio del genere non è conforme allo spirito di detta direttiva, giacché le aliquote minime ivi fissate secondo la Commissione sono state previste per essere applicate unicamente nell’ambito del sistema di imposte armonizzate sull’energia. Usarle come valore di riferimento al di fuori di quell’ambito costituirebbe un’applicazione non prevista. È pacifico che le aliquote minime non dovevano servire a stabilire gli oneri complessivi che misure a tutela dell’ambiente, come quelle previste dai meccanismi di finanziamento delle tariffe di riacquisto, fanno gravare sulle imprese a forte consumo di energia. Un’impostazione del genere non terrebbe conto del fatto che la politica in materia di aiuti di Stato può poi dar prova di una certa indulgenza nei confronti di esenzioni fiscali al di sopra delle aliquote minime armonizzate, dato che la parità di trattamento è garantita almeno in parte in tutti gli Stati membri, grazie al sistema delle aliquote minime. Ciò non può però valere per oneri derivanti dall’applicazione di tariffe di riacquisto non armonizzate, giacché in quel caso scostamenti dai contributi standard falserebbero la concorrenza.

(140)

Dalle considerazioni che precedono emerge che la mancanza di norme in materia di sgravi da imposte parafiscali non costituisce una lacuna incompatibile con un principio generale di diritto dell’Unione cui si possa rimediare applicando per analogia disposizioni vigenti in materia di sgravi da imposte armonizzate sull’energia.

(141)

Quand’anche fosse possibile procedere per analogia, il meccanismo di esenzione non potrebbe comunque essere dichiarato compatibile per i motivi indicati ai considerando 129-133.

(142)

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione esclude di poter ravvisare un’analogia tra il meccanismo di esenzione notificato e le norme previste per l’esame degli sgravi da imposte armonizzate sull’energia, ai sensi del capo 4 della disciplina sugli aiuti di Stato per la tutela ambientale, ovvero di poter autorizzare il meccanismo di esenzione sulla base di una siffatta analogia.

5.3.3.   Analogia con l’articolo 25 del regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC)

(143)

La Commissione ha altresì verificato se sia possibile autorizzare il meccanismo di esenzione per analogia con l’articolo 25 RGEC.

(144)

L’Austria ritiene che la diversa formulazione del capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale rispetto all’articolo 25 RGEC lasci un certo margine per autorizzare la misura sulla falsariga dell’articolo 25 RGEC. L’Austria fa presente che il punto 152 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale prevede quanto segue:

«Ai fini della compatibilità con l’articolo 87 del trattato CE, gli sgravi o le esenzioni da imposte armonizzate, in particolare quelle armonizzate ai sensi della direttiva 2003/96/CE, devono risultare compatibili con la normativa comunitaria applicabile e soddisfare i limiti e le condizioni di cui alla medesima.»

(145)

L’articolo 25 RGEC, invece, recita:

«I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte ambientali che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.» (78).

(146)

Da quest’ultima formulazione l’Austria inferisce una maggiore latitudine rispetto al punto 152 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale. L’Austria argomenta che il punto 152 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale si applica probabilmente solo alle imposte armonizzate disciplinate dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, mentre l’articolo 25 RGEC si limita a stabilire che il meccanismo di esenzione deve rispettare il livello minimo di imposizione previsto nella direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, anche qualora si tratti di imposte sull’energia non armonizzate. L’Austria ritiene quindi che l’articolo 25 RGEC sia d’applicazione anche nel caso di sgravi da imposte ambientali non armonizzate, che potrebbero essere dichiarate compatibili con il mercato interno purché nel sistema fiscale generale venga rispettato il livello minimo di imposizione sull’energia. Pur riconoscendo che i contributi versati in base all’ÖSG non costituiscono imposte (79), l’Austria sostiene che il meccanismo di esenzione notificato possa essere verificato e autorizzato per analogia con la disposizione dell’articolo 25 RGEC relativa alle imposte ambientali.

(147)

Tuttavia, secondo la Commissione non vi è alcun margine per ravvisare un’analogia coll’articolo 25 RGEC. Anzitutto le disposizioni applicabili al caso in esame non corrispondono ampiamente a quelle che si propone di applicare per analogia. Dalla formulazione dell’articolo 25 è chiaro che la disposizione vale soltanto per le imposte ambientali disciplinate dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. In tal senso la qualifica di imposta sull’energia costituisce un presupposto per l’applicazione dell’articolo 25 RGEC. Questa interpretazione della norma trova conferma anche nella logica del sistema dell’RGEC, che non permette di travalicare la sfera di applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato per la tutela ambientale, cui fa riferimento. L’articolo 25 dell’RGEC si applica pertanto alle imposte sull’energia disciplinate dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Come già rilevato, gli importi versati in applicazione della legge relativa all’imposta sull’elettricità verde non costituiscono però imposte ambientali, cosicché le disposizioni della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici non sono d’applicazione. Ne consegue che le norme in materia di imposte sull’energia e le disposizioni austriache in materia di tariffe di riacquisto non sono sostanzialmente comparabili. In secondo luogo le disposizioni applicabili nel caso di specie non comportano alcuna lacuna incompatibile con un principio generale del diritto dell’Unione, cui un’applicazione per analogia permetta di ovviare. Sgravi fiscali o misure simili, che non rientrino nella sfera di applicazione dell’RGEC, non sono di per sé incompatibili con il diritto dell’Unione, sono però soggetti all’obbligo di notifica generale sancito dall’articolo 108 TFUE. Essi possono poi essere esaminati alla luce della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale o — qualora tale disciplina non sia applicabile — direttamente sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, e dichiarati compatibili con il mercato interno. Ne consegue che la normativa applicabile per l’esame del regime di aiuto austriaco non comporta alcuna lacuna incompatibile con il diritto dell’Unione.

(148)

Per le considerazioni che precedono la Commissione non è in grado di ravvisare un’analogia tra i contributi previsti dalla legge sull’elettricità verde e le imposte armonizzate sull’energia di cui all’articolo 25 RGEC, né pertanto di autorizzare su tale base il meccanismo di esenzione.

5.3.4.   Compatibilità alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

(149)

La Commissione constata che l’Austria non ha fatto valere che il meccanismo di esenzione possa essere dichiarato compatibile direttamente ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Il solo fatto che lo Stato membro è tenuto a indicare i motivi in base ai quali può essere accertata la compatibilità dell’aiuto (80) e dimostrare che le relative condizioni sono soddisfatte, non permette all’Austria di invocare la compatibilità dell’aiuto su quella base giuridica.

(150)

La Commissione ha comunque verificato se il meccanismo di esenzione possa dirsi compatibile su tale scorta.

(151)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, possono considerarsi compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione può dichiarare un aiuto compatibile con il mercato interno qualora esso contribuisca alla realizzazione di un obiettivo di comune interesse (81), risulti necessario per il conseguimento di tale scopo (82) e non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(152)

Allo stesso modo è prassi consolidata della Commissione (83) che le misure vengano dichiarate compatibili ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, qualora siano necessarie e proporzionate e ove gli effetti positivi della misura ai fini del conseguimento di un obiettivo di comune interesse superino gli effetti negativi di distorsione degli scambi e della concorrenza. A tal fine la Commissione ritiene opportuno esaminare i tre aspetti seguenti:

1)

la misura è destinata a un obiettivo ben definito e di interesse comune?

2)

l’aiuto è correttamente concepito al fine di conseguire l’obiettivo di interesse comune? In particolare:

a)

la misura è uno strumento consono e necessario, oppure esistono altri strumenti più confacenti?

b)

l’aiuto ha un effetto incentivante, ovvero influenza il comportamento delle imprese?

c)

l’aiuto è proporzionato, ovvero lo stesso cambiamento di comportamento potrebbe essere ottenuto con un aiuto di minore entità?

3)

le distorsioni della concorrenza e l’incidenza sugli scambi sono limitate, di modo che il bilancio complessivo risulti positivo?

(153)

Stando alle indicazioni delle autorità austriache, la misura mira in primo luogo a tutelare l’ambiente. Come illustrato ai considerando 126-129, il meccanismo di esenzione non contribuisce però alla tutela dell’ambiente.

(154)

L’effetto ecologico della misura viene inoltre conseguito ricorrendo a un generale aumento della tariffa di riacquisto per l’energia messa in rete, il che — secondo l’Austria — non sarebbe possibile senza salvaguardare la competitività delle imprese a forte consumo di energia mediante il meccanismo di esenzione. Le autorità austriache riconoscono peraltro nelle proprie osservazioni che il meccanismo mira a rafforzare la competitività di dette imprese in Austria rispetto ai concorrenti attivi in altri Stati membri. La Commissione, nella sua prassi decisionale, non ha mai riconosciuto che aiuti del genere perseguano un interesse comune.

(155)

L’unica eccezione è contemplata al capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale. Tuttavia, pur ammettendo una riduzione dell’imposta sull’ambiente, la Commissione esige che venga rispettato il livello minimo di imposizione, cosicché il contributo complessivo versato dalle imprese beneficiarie dello sgravio fiscale continui ad aumentare per ogni unità di inquinamento causato. Nel caso in esame la situazione è però diversa. Il contributo raggiunge il suo massimale in corrispondenza dello 0,5 % del valore netto della produzione. Le unità di inquinamento oltre tale soglia non sono soggette ad alcuna imposta parafiscale. Ne consegue che il contributo versato per ciascuna unità di inquinamento diminuisce con l’aumentare delle unità. Il sistema incentiva in tal modo il consumo di risorse, anziché la loro preservazione.

(156)

La Commissione ritiene pertanto che l’aiuto non persegua un obiettivo di interesse comune.

(157)

La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, «[…] gli aiuti di funzionamento, cioè gli aiuti diretti ad alleviare un’impresa delle spese ch’essa stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell’ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività, non rientrano in linea di principio nel campo di applicazione del citato articolo 92, n. 3 [divenuto articolo 107, paragrafo 3, TFUE] […]» (84). Nella sentenza citata si legge inoltre che: «In effetti, secondo la giurisprudenza, tali aiuti falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza nei settori ove sono concessi senza essere in grado tuttavia, come tali, di conseguire uno qualsiasi degli obiettivi fissati dalle summenzionate disposizioni derogatorie». (85) Nel caso di specie la Commissione ritiene che il meccanismo di esenzione comporti un aiuto di funzionamento, dato che esonera le imprese beneficiarie da una parte dei costi di acquisto dell’elettricità che normalmente dovrebbero sostenere nell’esercizio della loro attività.

(158)

La Commissione ritiene quindi che in nessun caso, gli aiuti di funzionamento rappresentino uno strumento politico adeguato per il raggiungimento dello scopo perseguito, neppure se la competitività fosse un obiettivo di interesse comune.

(159)

In materia di imposte ambientali, la Commissione ha accettato un’eccezione circoscritta a questo principio generale, ma in vista di una finalità precisa. Gli sgravi e le esenzioni da imposte ambientali riguardanti determinati settori o categorie sono ammissibili ai sensi del capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale, qualora consentano di introdurre misure fiscali più rigorose per altre imprese, migliorando così il livello generale di internalizzazione dei costi e il grado di tutela ambientale. La Commissione ha pertanto ritenuto che aiuti di questo tipo potessero rivelarsi necessari per far fronte indirettamente a effetti esterni negativi, permettendo di introdurre o tenere in vita più agevolmente imposte ambientali più elevate.

(160)

La Commissione constata tuttavia che i contributi per lo sviluppo dell’elettricità verde, dai quali le imprese beneficiarie dovrebbero venire esonerate nell’ambito del regime notificato, non sono imposte ambientali ai sensi del punto 70, paragrafo 14 e del punto 151 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. Le imposte sono tributi che confluiscono nel bilancio generale dello Stato. I contributi dai quali le imprese beneficiarie dovrebbero venir esonerate nell’ambito del regime notificato non confluiscono però nel bilancio generale dello Stato. Esse servono esclusivamente per finanziare l’OeMAG, che sostiene i produttori di energia verde mediante le tariffe di riacquisto. Ne consegue che detti contributi non costituiscono un’imposta ambientale.

(161)

La Commissione è del parere che la possibilità di derogare alla regola generale di incompatibilità degli aiuti di funzionamento sancita dalla disciplina degli aiuti per la tutela ambientale debba essere interpretata in maniera restrittiva. Le eccezioni di cui al capo 4 della disciplina dovrebbero essere limitate alle imposte ambientali.

(162)

La Commissione osserva inoltre, come già esposto, che l’applicazione del capo 4 della disciplina alle imposte parafiscali contrasterebbe con gli scopi della normativa e con la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici in relazione alle imposte armonizzate sull’energia. Un simile approccio potrebbe poi sfociare in un’applicazione generalizzata di questa disposizione alle imposte parafiscali in materia di tutela dell’ambiente (ad esempio alle imposte parafiscali sui rifiuti, ecc.). Un’interpretazione talmente estensiva travalica l’ambito di applicazione e le finalità del capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale.

(163)

La Commissione ritiene pertanto che gli aiuti di funzionamento concessi sotto forma di sgravi da imposte parafiscali non rappresentino uno strumento adeguato per innalzare il livello di tutela ambientale. La Commissione osserva che le condizioni previste dal capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale a tutt’oggi non sono state applicate ad altre tipologie di oneri o a imposte parafiscali.

(164)

La Commissione constata altresì che l’entità di un’imposta ambientale, anche qualora trovi applicazione l’aliquota agevolata, è direttamente proporzionale all’entità dell’inquinamento causato da una data impresa. Anche in caso di applicazione di un’aliquota agevolata, l’imposta ambientale continua a rappresentare per l’impresa un incentivo a non sprecare risorse. Nel caso di specie il contributo è soggetto invece a un massimale che scatta a un determinato importo. Mediante il meccanismo di esenzione l’imposta parafiscale smette di costituire un incentivo a fare un uso moderato delle risorse.

(165)

Ove un aiuto di funzionamento concesso sotto forma di sgravio da un’imposta parafiscale venisse considerato uno strumento politico consono, secondo la Commissione occorrerebbe comunque verificare se esso possa ritenersi necessario ed adeguato sulla base di un esame comparabile a quello che valuta gli sgravi da imposte ambientali non armonizzate a norma del capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale (86), esame che rispecchia i criteri generali della valutazione economica approfondita prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

(166)

In base alla normativa lo Stato membro deve fornire informazioni sui settori o sulle categorie di beneficiari dello sgravio o della riduzione, sulla posizione che i principali beneficiari occupano nei rispettivi settori e su come l’imposizione possa contribuire alla tutela ambientale. La documentazione deve fornire una descrizione adeguata dei settori esentati ed elencare, per ognuno di essi, i maggiori beneficiari (tenendo conto in particolare del fatturato, della quota di mercato e dell’entità della base imponibile) (87). Sulla scorta di queste informazioni la Commissione è chiamata a verificare se gli sgravi o le esenzioni da imposte ambientali siano necessari e proporzionati. In ordine al criterio della necessità, i beneficiari devono essere selezionati secondo criteri oggettivi e trasparenti; in assenza di uno sgravio l’imposta ambientale deve provocare un aumento sostanziale dei costi di produzione tale da escludere una ripercussione sul consumatore, pena una contrazione notevole delle vendite (88). In merito alla proporzionalità dell’aiuto, lo Stato membro interessato deve provare che ciascun beneficiario corrisponda una parte dell’imposta nazionale complessivamente equivalente al suo rendimento ambientale, che versi almeno il 20 % dell’imposta nazionale, a meno che risulti giustificata un’aliquota inferiore e che le esenzioni fiscali siano subordinate alla conclusione di accordi finalizzati a conseguire obiettivi di tutela ambientale (89).

(167)

La Commissione osserva tuttavia che l’Austria — nonostante reiterate richieste — non ha fornito dette informazioni (90). Ne consegue che la Commissione non ha potuto verificare se l’aiuto fosse necessario e proporzionato o in che misura contribuisse alla tutela dell’ambiente.

(168)

L’Austria non ha dimostrato, da ultimo, l’effetto incentivante del meccanismo di esenzione.

(169)

La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aiuti di funzionamento di questo tipo minacciano di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi (91). Nel caso in esame gli effetti distorsivi sono aggravati dal fatto che le imprese che possono avvalersi del meccanismo di esenzione godono già di aiuti di funzionamento sotto forma di sgravi fiscali in sede di riscossione delle imposte sull’energia. Accordare un secondo aiuto di funzionamento, per di più non limitato nel tempo, avrebbe un effetto distorsivo per la concorrenza e altererebbe le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(170)

La Commissione conclude pertanto che il meccanismo di esenzione non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

5.4.   Conclusione

(171)

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione ha esaminato sia gli incentivi a favore dei produttori di elettricità verde, sia il meccanismo di esenzione per le imprese a forte consumo di energia. Per quanto riguarda il sostegno ai produttori di elettricità verde, la Commissione ricorda che ha dichiarato tale misura un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno con decisione del 22 luglio 2009. In ordine al meccanismo di esenzione, oggetto del procedimento di indagine formale, la Commissione ha accertato che si tratta di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Commissione ritiene però che il meccanismo di esenzione, in quanto mero aiuto di funzionamento, non sia riconducibile ad alcuna delle deroghe al divieto generale di aiuti di Stato previste dal TFUE.

Sulla base di tutti gli elementi che le sono stati comunicati, la Commissione conclude che l’aiuto di Stato al quale l’Austria intende dare esecuzione a favore delle imprese a forte consumo di energia non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato cui l’Austria intende dare esecuzione a favore delle imprese a forte consumo di energia sotto forma di parziale esonero dall’obbligo di acquisto di elettricità verde non è compatibile con il mercato interno.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Le autorità austriache informeranno la Commissione, entro un termine di due mesi dalla data di notifica della presente decisione, circa i provvedimenti disposti per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2011

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 217 dell’11.9.2009, pag. 12.

(2)  Decisione della Commissione del 4 luglio 2006 sugli aiuti di Stato NN 162/A/2003 e 317/A/2006 — Sostegno alla produzione di energia da fonti di energia rinnovabili in base alla legge relativa all’elettricità verde (tariffe feed-in per l’energia messa in rete); (GU C 221 del 14.9.2006, pag. 8).

(3)  GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1.

(4)  Aiuto di Stato C 24/09 (ex N 446/08), C(2009) 3538 definitivo (GU C 217 dell’11.9.2009, pag. 12).

(5)  Cfr. la nota 1.

(6)  L’articolo 22c, paragrafo 5, dell’ÖSG recita: «In presenza di un provvedimento ai sensi del paragrafo 1, i contratti fra distributori di energia elettrica e clienti finali devono tassativamente prevedere che a far data dall’entrata in vigore dell’esenzione dalla quota di fornitura elettrica (articolo 15, paragrafo 1, punto 3 e paragrafo 1a) i distributori non forniscono a questi clienti elettricità verde assegnata loro dall’agenzia di compensazione (articolo 19, paragrafo 1) e non ripercuotono costi aggiuntivi inerenti all’energia verde. Qualsiasi disposizione contraria è da ritenersi nulla.»

(7)  L’articolo 15, paragrafo 1, dell’ÖSG stabilisce quanto segue: «Qualora i distribuitori di elettricità dimostrino di rifornire clienti finali che godono dell’esenzione ai sensi dell’articolo 22c, paragrafo 1, l’ufficio di compensazione deve immediatamente valutare tale circostanza ai fini della determinazione delle quote spettanti ai distributori di elettricità (articolo 15, paragrafo 1, punto 3). Le quote di elettricità previste per tutti gli altri fornitori debbono essere incrementate in modo proporzionale ai quantitativi di elettricità che non possono essere assegnati. Se le regole del mercato non permettono di adeguare immediatamente le quote, l’ufficio di compensazione per l’energia rinnovabile è autorizzato, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, a valorizzare al meglio l’eccedenza di energia derivante dalla mancata possibilità di assegnazione».

(8)  Comunicazione dell’Austria del 9 settembre 2010, in risposta alle domande della Commissione del 19 luglio 2010, pag. 5.

(9)  Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

(10)  GU C 106 dell’8.5.2009, pag. 8.

(11)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

(12)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(13)  Causa C-379/98, Raccolta 2001, pag. I-2099.

(14)  Causa C-206/06, Raccolta 2008, pag. I-5497.

(15)  Causa T-358/94, Raccolta 1996, pag. II-2109.

(16)  Causa T-136/05, Raccolta 2007, pag. II-4063.

(17)  Cause riunite C-72/91 e C-73/91, Raccolta 1993, pag. I-887.

(18)  Causa C-345/02, Raccolta 2004, pag. I-7139.

(19)  Causa C-143/99, Raccolta 2001, pag. I-8365.

(20)  Adria-Wien Pipeline e a./Finanzlandesdirektion für Kärnten 16.

(21)  N 271/06, Danimarca, esenzioni fiscali per calore in eccedenza (GU C 41 del 24.2.2007, pag. 2); N 820/06, Germania, esenzioni fiscali per determinati processi produttivi a forte consumo di energia (GU C 80 del 13.4.2007, pag. 4).

(22)  Direttiva 2003/96/CE.

(23)  Regolamento (CE) n. 800/2008.

(24)  Osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento adottata il 22 luglio 2009, trasmesse dall’Austria il 9 settembre 2010.

(25)  Pubblicato da Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia e Austria.

(26)  Cfr. la nota 2.

(27)  La valutazione che segue si fonda sia sul TFUE che sull’accordo SEE. Per semplicità, qui di seguito si farà riferimento unicamente alle disposizioni del TFUE.

(28)  Decisione della Commissione, aiuto di Stato C 24/09 (ex N 446/08) — Legge austriaca sull’elettricità verde — aiuto potenziale ai grandi consumatori di energia elettrica.

(29)  Sentenze della Corte: Causa C-75/97, Belgio/Commissione, Raccolta 1999, pag. I-3671, punti 28-31, e Causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline e a., Raccolta 2001, pag. I-8365, punto 41.

(30)  Comunicazione dell’Austria del 9 settembre 2010, in risposta alla richiesta di informazioni della Commissione del 19 luglio 2010.

(31)  Causa C-482/99, Francia/Commissione (Stardust Marine), Raccolta 2002, pag. I-4397, punto 24.

(32)  Cfr. la nota 14.

(33)  Essent/Aluminium, punto 74.

(34)  Cfr. in questo senso, il punto 74 della sentenza Essent.

(35)  Causa C-379/98, PreussenElektra/Schleswag, Raccolta 2001, pag. I-2099. La sentenza si riferiva al regime tedesco della tariffa di riacquisto relativo all’anno 1998, in cui non ha ravvisato un aiuto di Stato. Con detto meccanismo la legge tedesca ha disciplinato direttamente il rapporto tra produttori di elettricità verde e distributori di elettricità, stabilendo che i fornitori privati sono obbligati ad acquistare l’elettricità prodotta da energie rinnovabili nella loro zona di fornitura a un prezzo minimo (tariffa di riacquisto). I distributori di elettricità potevano poi decidere liberamente come recuperare dai consumatori finali i maggiori costi derivanti dall’elettricità verde. Per garantire una partecipazione uniforme all’acquisto di elettricità verde, le imprese del settore energetico dovevano compensare tra di loro i quantitativi di energia verde. Le differenze che ne risultavano tra i volumi di elettricità verde acquistata delle varie imprese rispecchiavano all’incirca le rispettive quote di mercato.

(36)  Causa 76/78, Steinike e Weinlig/Repubblica federale di Germania, Raccolta 1977, pag. 595, punto 21: «Il divieto di cui all’articolo 92, paragrafo 1, riguarda il complesso degli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali, prescindendo dalla distinzione tra l’aiuto concesso direttamente dallo Stato e quello concesso da enti pubblici o privati ch’esso istituisce o designa al fine della gestione. Quanto all’applicazione dell’articolo 92, sono però sostanzialmente gli effetti dell’aiuto nei confronti delle imprese o dei produttori beneficiari dello stesso che vanno presi in considerazione, non già la situazione degli enti che distribuiscono o gestiscono l’aiuto».

(37)  L’Austria ha trasmesso dati basati sull’esperienza acquisita in sede di applicazione del regime modificato con un’intensità inferiore alla soglia di notifica.

(38)  Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulla tassazione «dei prodotti energetici “per impresa a forte consumo di energia” si intende un’impresa, come definita all’articolo 11, in cui i costi di acquisto di prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0 % del valore produttivo ovvero l’imposta nazionale sull’energia pagabile sia pari almeno allo 0,5 % del valore aggiunto».

(39)  Causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline e a./Finanzlandesdirektion für Kärnten, Raccolta 2001, pag. I-8365, punto 36.

(40)  Adria-Wien Pipeline punti 34 e 35.

(41)  Adria-Wien Pipeline punto 36.

(42)  Conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella Causa C-368/04, Transalpine Ölleitung, punto 72.

(43)  Adria-Wien Pipeline e a./Finanzlandesdirektion für Kärnten, punto 48.

(44)  Il Tribunale di primo grado ha giudicato come di fatto selettivo un regime di aiuti concesso nei Paesi Baschi sotto forma di credito di imposta per investimenti superiori ai 2,5 miliardi ESP, poiché l’agevolazione fiscale veniva riservata esclusivamente alle imprese con notevoli risorse finanziarie (cause riunite T-92/00 e T-103/00, Diputación Foral de Alava e a./Commissione, Raccolta 2002, pag. II-1385, punto 39; un ricorso avverso questa sentenza è stato respinto dalla Corte nelle cause riunite C-186/02 P e C-188/02 P, Ramondín SA e a./Commissione, Raccolta 2004, pag. I-10653, punti 60 e seguenti). La Corte ha inoltre valutato come di fatto selettivo un regime di aiuti per l’acquisto di veicoli industriali, poiché le grandi imprese, in particolare, erano escluse dal suo campo di applicazione (Causa C-409/00, Spagna/Commissione, Raccolta 2003, pag. I-1487, punto 50).

(45)  Decisione 2005/565/CE della Commissione, del 9 marzo 2004, relativa al regime di aiuti a cui l’Austria ha dato esecuzione concernente il rimborso dell’imposta sull’energia applicata al gas naturale e all’elettricità negli anni 2002 e 2003, considerando 47-49 (GU L 190 del 22.7.2005, pag. 13).

(46)  Decisione 2005/565/CE considerando 46

(47)  Decisione 2005/565/CE considerando 68-70.

(48)  Causa C-368/04, Transalpine Ölleitung, Raccolta 2006, pag. I-9957.

(49)  Conclusioni dell’avvocato generale Jacobs Transalpine Ölleitung, punto 73.

(50)  Conclusioni dell’avvocato generale Jacobs Transalpine Ölleitung, punto 72.

(51)  Causa 173/73, Italia/Commissione, Raccolta 1974, pag. 709, punto 13.

(52)  Causa C-75/97, Belgio/Commissione, Raccolta 1999, pag. I-3671, punto 32.

(53)  In questo settore si registra una certa concentrazione di sottosettori, quali la produzione di legname, carta, alimentari, vetro, ceramica, metalli e prodotti chimici.

(54)  Lettera dell’Austria del 9 settembre 2010, in risposta alle domande della Commissione del 19 luglio 2010 (pag. 17 e tabella n. 5 a pag. 17).

(55)  Causa 173/73, Italia/Commissione, Raccolta 1974, pag. 709, punto 33; Causa C-75/97, Belgio/Commissione, Raccolta 1999, pag. I-3671, punti 28-31; Causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline e a./Finanzlandesdirektion für Kärnten, Raccolta 2001, pag. I-8365, punto 41.

(56)  Causa C-88/03, Portogallo/Commissione, Raccolta 2006, pag. I-7115, punto 81.

(57)  Cfr. la nota 56.

(58)  Causa C-487/06 P, Commissione/British Aggregates Association, Raccolta 2008, pag. I-10505, punti 84-92.

(59)  Causa C-88/03, Portogallo/Commissione, cit. alla nota 31, punto 82, che si riferisce alla «coesione sociale» e allo «sviluppo regionale» come scopi esterni.

(60)  Cfr. la nota 58.

(61)  Cfr. la nota 54.

(62)  In attesa di una decisione definitiva da parte della Commissione, l’Austria ha accordato i vantaggi derivanti dal meccanismo di esenzione sulla base della normativa in materia di aiuti de minimis.

(63)  Causa C-364/90, Italia/Commissione, Raccolta 1993, pag. I-2097, punto 20; sentenza del Tribunale di primo grado, Cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH/Commissione, Raccolta 1999, pag. II-3663, punto 140; Italia/Commissione, Cause C-372/97, Raccolta 2004, pag. I-3679, punto 81.

(64)  Causa C-142/87, Belgio/Commissione, Raccolta 1990, pag. I-959, punto 56; Causa C-39/94, Syndicat français de l’Express international (SFEI) e a./La Poste e a., Raccolta 1996, pag. I-3547, punto 36.

(65)  Causa C-313/90, Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques/Commissione, Raccolta 1993, pag. I-1125, punto 36; Causa C-311/94, IJssel-Vliet Combinatie BV/Minister van Economische Zaken, Raccolta 1996, pag. I-5023, punto 43, nonché del 26 settembre 2002, Causa C-351/98, Spagna/Commissione, Raccolta 2002, pag. I-8031, punto 53.

(66)  Cfr. la nota 3.

(67)  Regolamento (CE) n. 800/2008.

(68)  Cfr. la nota 3.

(69)  Regolamento (CE) n. 800/2008.

(70)  Cfr. la nota 3.

(71)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(72)  Come già illustrato in precedenza, la Commissione ritiene che la tariffa di riacquisto non costituisca un’imposta ambientale armonizzata.

(73)  Punto 156 della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

(74)  Punto 158 della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

(75)  Punto 159 della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

(76)  L’Austria non ha risposto alle domande poste a tale riguardo dalla Commissione il 21 giugno e il 19 luglio 2010.

(77)  Causa 165/84, Krohn/Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung, Raccolta 1985, pag. 3997, punto 14; Causa 6/78, Union française de Céréales/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Raccolta 1978, pag. 1675.

(78)  In base all’articolo 25, paragrafo 2, RGEC, i beneficiari degli sgravi fiscali sono tenuti a corrispondere almeno il livello comunitario minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE (direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici). L’articolo 25, paragrafo 3, del RGEC stabilisce che gli sgravi fiscali sono concessi per un massimo di dieci anni. Dopo tale periodo, gli Stati membri rivalutano l’adeguatezza delle misure di aiuto in questione.

(79)  Lettera dell’Austria del 9 settembre 2010, pag. 19, in risposta alle domande formulate dalla Commissione in data 19 luglio 2010.

(80)  Cfr. la nota 63.

(81)  Causa T-162/06, Kronoply/Commissione, Raccolta 2009, pag. II-1, in particolare punti 65, 66, 74 e 75.

(82)  Causa T-187/99, Agrana Zucker e Stärke/Commissione, Raccolta 2001, pag. II-1587, punto 74; Causa T-126/99, Graphischer Maschinenbau GmbH/Commissione, Raccolta 2002, pag. II-2427, punti 41-43; Causa C-390/06, Nuova Agricast, Raccolta 2008, pag. I-2577, punti 68-69.

(83)  Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione punto 1.3 (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1); disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale punto 1.3 (GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1).

(84)  Causa T-459/93 Siemens SA/Commissione, Raccolta 1995, pag. II-1675, punto 48.

(85)  Ibidem. Cfr. anche la sentenza del Tribunale di primo grado dell’8 luglio 2010, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione, Causa T-396/08, punti 46-48, e la sentenza della Corte nella Causa C-156/98, Germania/Commissione, Raccolta 2000, pag. I-6857, punto 30, oltre alla giurisprudenza ivi citata.

(86)  Come già osservato, la Commissione esclude che la tariffa di riacquisto costituisca un’imposta armonizzata sull’ambiente.

(87)  Cfr. la nota 73.

(88)  Cfr. la nota 74.

(89)  Cfr. la nota 75.

(90)  L’Austria non ha risposto ai quesiti formulati al riguardo dalla Commissione in data 21 giugno e 19 luglio 2010.

(91)  Causa T-459/93, Siemens SA/Commissione, Raccolta 1995, pag. II-1675, punto 48.


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