EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0502

2011/502/UE: Decisione della Commissione, del 10 agosto 2011 , che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani e abroga la decisione 2007/675/CE

GU L 207 del 12.8.2011, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2016: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/502/oj

12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 207/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2011

che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani e abroga la decisione 2007/675/CE

(2011/502/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 67, paragrafo 3, del trattato assegna all'Unione europea il compito di garantire un livello elevato di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tale obiettivo dev'essere perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori.

(2)

La tratta degli esseri umani è proibita a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(3)

La tratta degli esseri umani quale definita nella direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio (1), è un reato grave che comporta violazioni dei diritti fondamentali della persona e della dignità umana, e rende necessario un approccio multidisciplinare nei confronti di tutti gli anelli della catena della tratta, nei paesi di origine, in quelli di transito e in quelli di destinazione.

(4)

Il 25 marzo 2003, la Commissione ha deciso di istituire, con decisione 2003/209/CE (2), un gruppo consultivo denominato «Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani». Con decisione 2007/675/CE (3), la Commissione ha abrogato la decisione del 25 marzo 2003 e ha istituito un nuovo gruppo consultivo, il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani, che ha apportato un sostanziale contributo alla prevenzione e alla lotta contro la tratta e ha permesso alla Commissione di raccogliere opinioni sulle sue iniziative in materia. Alla scadenza del suo triennio di validità, la decisione 2007/675/CE dev'essere abrogata e sostituita.

(5)

Visto il valido lavoro svolto da entrambi i gruppi di esperti a partire dal 2003, che ha consentito alla Commissione di sviluppare le sue strategie in tale ambito, e data la crescente importanza assunta da questo settore politico a livello globale, permane l'esigenza di un gruppo di esperti.

(6)

È opportuno che un nuovo gruppo di esperti continui a consigliare la Commissione, tenendo conto dei recenti sviluppi a livello dell'Unione europea, tra cui l'adozione della direttiva 2011/36/UE, la nomina del coordinatore antitratta dell'UE e il documento mirato all'azione sul rafforzamento della dimensione esterna dell'UE nell'azione contro la tratta degli esseri umani, del 30 novembre 2009.

(7)

Il gruppo dovrebbe comporsi di 15 membri dotati di un'ampia gamma di competenze in tutti gli aspetti delle politiche antitratta e che rappresentino un campione equilibrato in termini di contesto istituzionale e regioni geografiche.

(8)

Occorre stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo.

(9)

I dati personali relativi ai membri del gruppo devono essere trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

(10)

Il mandato dei membri dovrebbe essere quadriennale e rinnovabile.

(11)

È opportuno fissare un termine per l’applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga.

(12)

La decisione 2007/675/CE deve essere abrogata,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito un gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani, di seguito denominato «il gruppo».

Articolo 2

Mansioni

Il gruppo svolge le seguenti mansioni (5):

a)

consiglia la Commissione su questioni inerenti alla tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime, pubblicando contributi scritti laddove opportuno e secondo quanto convenuto con la Commissione, e garantendo una strategia coerente in materia;

b)

aiuta la Commissione a valutare l’andamento delle politiche nel campo della tratta degli esseri umani a livello nazionale, europeo e internazionale;

c)

aiuta la Commissione a individuare e definire eventuali provvedimenti e azioni pertinenti a livello nazionale, europeo e internazionale nell'ambito delle varie politiche antitratta;

d)

costituisce una sede di discussione sulle questioni correlate alla tratta degli esseri umani e permette scambi di esperienze.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su qualunque aspetto attinente alla tratta degli esseri umani.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo consta di 15 membri.

2.   I membri del gruppo sono dotati di competenze ed esperienza nel campo della prevenzione e della lotta contro la tratta degli esseri umani e della protezione delle vittime.

3.   La composizione del gruppo riflette l'equilibrio delle competenze richieste sulle varie forme di tratta e sugli svariati aspetti ad essa correlati, quali, fra gli altri, il lavoro, la sanità, le attività di contrasto, la migrazione, il sostegno alle vittime, la cooperazione allo sviluppo, la parità fra i generi, i minori, i diritti fondamentali e l'istruzione.

4.   I membri del gruppo devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o, se del caso, di un paese candidato o potenziale candidato o di un paese dello Spazio economico europeo.

5.   I membri sono nominati dal direttore generale della DG Affari interni tra coloro che hanno risposto all'invito a presentare candidature (cfr. allegato della presente decisione).

6.   I candidati ritenuti idonei in base all'invito a presentare candidature, ma non nominati, sono iscritti, con il loro consenso, in un elenco di riserva cui la Commissione potrà attingere, se necessario, per la sostituzione dei membri.

7.   I membri sono nominati a titolo personale per un periodo di quattro anni. Essi restano in carica fino alla loro sostituzione o al termine del mandato. Il mandato può essere rinnovato.

8.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o che non soddisfano più le condizioni di cui al presente articolo o all’articolo 339 del trattato possono essere sostituiti per il restante periodo del mandato.

9.   I membri agiscono in piena indipendenza e nell'interesse pubblico.

10.   I nomi dei membri sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (6) e sul sito Internet della DG Affari interni.

11.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto dal coordinatore antitratta dell'UE.

2.   D'accordo con la Commissione, il gruppo può istituire sottogruppi che esaminino questioni specifiche sulla base di un mandato definito dal gruppo medesimo. I sottogruppi si sciolgono una volta espletato il mandato.

3.   Il presidente può invitare esperti esterni, dotati di competenze specifiche relative a un argomento all’ordine del giorno, a partecipare volta per volta ai lavori del gruppo o di un sottogruppo.

4.   Il presidente può invitare rappresentanti ufficiali di Stati membri, paesi candidati, potenziali candidati o paesi terzi, o anche di organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative a partecipare alle riunioni del gruppo in qualità di esperti od osservatori.

5.   Al più tardi due mesi dopo l'inizio e due mesi dopo la metà del mandato del gruppo, la Commissione e il gruppo si riuniscono per scambiarsi le loro opinioni sulle priorità operative del gruppo.

6.   Le priorità operative tengono conto della necessità di una risposta politica coordinata, multidisciplinare e coerente a tutti gli aspetti della tratta degli esseri umani.

7.   I membri del gruppo, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative modalità di applicazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, stabilite nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (7). In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può prendere provvedimenti idonei.

8.   Le riunioni del gruppo e dei sottogruppi si tengono nei locali della Commissione. Quest’ultima assume i compiti di segreteria.

9.   Il gruppo trasmette i suoi pareri e le sue relazioni alla Commissione. La Commissione può fissare un termine entro il quale occorre presentare un parere o una relazione.

10.   Le deliberazioni del gruppo non sono sottoposte a votazione. Se una relazione o un parere è adottato all'unanimità dal gruppo, quest'ultimo elabora conclusioni comuni che sono allegate al verbale della riunione. Se il gruppo non perviene ad un consenso unanime su un parere o su una relazione, esso comunica alla Commissione le opinioni divergenti espresse al suo interno.

11.   La Commissione può pubblicare, nella lingua originale, le sintesi, le conclusioni o conclusioni parziali e i documenti di lavoro del gruppo.

12.   La Commissione pubblica informazioni pertinenti alle attività svolte dal gruppo includendole nel registro o tramite un link nel registro verso il sito Internet della DG Affari interni.

Articolo 6

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività del gruppo non ricevono compensi per i servizi prestati.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività del gruppo in base alle proprie disposizioni interne.

3.   Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 2007/675/CE è abrogata.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicabilità

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica per cinque anni.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

(2)  GU L 79 del 26.3.2003, pag. 25.

(3)  Decisione 2007/675/CE della Commissione, del 17 ottobre 2007, che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani (GU L 277 del 20.10.2007, pag. 29).

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(5)  Il seguente elenco può essere adattato se opportuno.

(6)  Se un membro non desidera che sia divulgato il proprio nome può chiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non divulgare il nome di un membro del gruppo di esperti è considerata giustificata ogniqualvolta la pubblicazione possa metterne a rischio la sicurezza o l’integrità o pregiudicarne indebitamente la vita privata.

(7)  Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).


ALLEGATO

Invito a presentare candidature per la selezione di esperti nominati a titolo personale per il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani

Con decisione 2011/502/UE (1) la Commissione ha istituito il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani. Il coordinatore antitratta dell'UE presiede il gruppo e può consultarlo su qualsiasi argomento inerente alla tratta degli esseri umani.

Il gruppo di esperti svolge i seguenti compiti:

a)

consiglia la Commissione su questioni inerenti alla tratta degli esseri umani, pubblicando contributi scritti laddove opportuno e secondo quanto convenuto con la Commissione, e garantendo una strategia coerente in materia;

b)

aiuta la Commissione a valutare l’andamento delle politiche nel campo della tratta degli esseri umani a livello nazionale, europeo e internazionale;

c)

aiuta la Commissione a individuare e definire eventuali provvedimenti e azioni pertinenti a livello europeo e nazionale nell'ambito delle varie politiche antitratta;

d)

costituisce una sede di discussione sulle questioni correlate alla tratta degli esseri umani e permette scambi di esperienze.

La Commissione invita pertanto a presentare candidature al fine della selezione dei membri del gruppo di esperti.

Il gruppo di esperti consta di 15 membri nominati a titolo personale, conformemente all'articolo 4 della decisione citata.

La Commissione seleziona i membri a titolo personale per un periodo di quattro anni rinnovabile. Essi sono tenuti a fornire consulenza alla Commissione in piena indipendenza da istruzioni esterne e a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti all'articolo 5 della decisione della Commissione che istituisce il gruppo di esperti. I membri si impegnano ad agire in piena indipendenza e nell'interesse pubblico. Nel valutare le candidature la Commissione terrà conto dei seguenti criteri:

a)

comprovata competenza, elevato livello di abilità ed esperienza professionale (di almeno cinque anni), anche a livello europeo e/o internazionale, in settori di attività inerenti alla prevenzione e alla lotta contro la tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime e/o in ambiti correlati;

b)

conoscenza approfondita dell'attuale acquis dell'UE nel campo della tratta degli esseri umani;

c)

capacità dimostrata di lavorare in inglese;

d)

necessità di instaurare, nel gruppo di esperti, un equilibrio in termini di rappresentatività, genere e provenienza geografica dei candidati (2);

e)

necessità di stabilire un equilibrio tra le competenze relative alle diverse forme di tratta, compreso lo sfruttamento della manodopera e lo sfruttamento sessuale, ai diversi aspetti del problema quali la prevenzione, l'azione penale, la migrazione, la sanità, i servizi sociali, i diritti del minore e l'istruzione, nonché nei settori dei diritti fondamentali, dei diritti sociali, della parità fra i generi ecc.;

f)

necessità di favorire la continuità dei lavori del gruppo di esperti istituito con decisione 2007/675/CE della Commissione (3);

g)

i membri del gruppo devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o, se del caso, di un paese candidato o potenziale candidato o di un paese dello Spazio economico europeo.

Questi elementi saranno valutati in base alle dichiarazioni fornite nell'atto di candidatura e nel curriculum vitae.

Le domande possono essere presentate soltanto utilizzando il modulo di candidatura (appendice) e il modello di curriculum vitae (4). Si invitano i candidati a indicare chiaramente il settore della lotta contro la tratta degli esseri umani in cui vantano particolare competenza.

Le domande debitamente firmate devono essere inviate al più tardi entro il […] per e-mail o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Affari interni

Segretariato dell'Unità A2

LX 46 3/131

1049 Bruxelles

BELGIO

HOME-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

Per le domande inviate per e-mail, la data dell'e-mail costituisce la data d'invio. Per le domande inviate per posta, la data del timbro postale costituisce la data d'invio.

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per le attività del gruppo in base alle proprie disposizioni interne e nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili. I membri non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

L'elenco dei membri del gruppo di esperti sarà pubblicato nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (5) e sul sito Internet della DG Affari interni.

I dati personali saranno raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla sig.ra Joanna BECZAŁA, tel. +32 22969639, e-mail joanna.beczala@ec.europa.eu

Le informazioni sui risultati dell'invito a presentare candidature saranno pubblicate sul sito Internet della DG Affari interni e, se opportuno, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  Decisione 2011/502/UE della Commissione, del 10 agosto 2011, che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani e abroga la decisione 2007/675/CE (cfr. pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 2000/407/CE della Commissione, del 19 giugno 2000, riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 34).

(3)  Decisione 2007/675/CE della Commissione, del 17 ottobre 2007, che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani (GU L 277 del 20.10.2007, pag. 29).

(4)  Il curriculum vitae deve essere presentato nel formato europeo: www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp

(5)  Se un membro non desidera che sia divulgato il proprio nome può chiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non divulgare il nome di un membro del gruppo di esperti è considerata giustificata ogniqualvolta la pubblicazione possa metterne a rischio la sicurezza o l’integrità o pregiudicarne indebitamente la vita privata.

(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Appendice

Image

Image

Image


Top