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Document 32011D0408

2011/408/UE: Decisione del Consiglio, del 28 giugno 2011 , che stabilisce norme e procedure semplificate sui controlli sanitari di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini, loro sottoprodotti e prodotti derivati da tali sottoprodotti originari della Groenlandia Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 182 del 12.7.2011, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/408/oj

12.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2011

che stabilisce norme e procedure semplificate sui controlli sanitari di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini, loro sottoprodotti e prodotti derivati da tali sottoprodotti originari della Groenlandia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/408/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La Groenlandia figura nell’elenco dei paesi e territori d’oltremare di cui all’allegato II del trattato di Lisbona. Conformemente all’articolo 198 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («trattato»), l’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione mira a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori d’oltremare e ad instaurare strette relazioni economiche tra essi e l’Unione nel suo insieme.

(2)

La Danimarca e la Groenlandia hanno chiesto che i controlli veterinari tra l’Unione e la Groenlandia per quanto riguarda i prodotti della pesca, i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati, i gasteropodi marini, i loro sottoprodotti e i prodotti derivati da tali sottoprodotti che sono considerati originari della Groenlandia conformemente all’allegato III della decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare») (1), nonché degli stessi prodotti che vengono introdotti in Groenlandia da paesi terzi, siano autorizzati conformemente alle norme sui controlli sanitari e veterinari applicabili agli scambi all’interno dell’Unione.

(3)

Il commercio di tali prodotti tra la Groenlandia e l’Unione dovrebbe pertanto avvenire nel rispetto delle norme dell’Unione in materia di salute degli animali e di sicurezza degli alimenti. Di conseguenza, la Danimarca e la Groenlandia dovrebbero impegnarsi a che le spedizioni nell’Unione di prodotti originari della Groenlandia siano conformi alle norme dell’Unione applicabili in materia di salute degli animali e sicurezza degli alimenti. In particolare, gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti ammissibili dovrebbero essere registrati e inseriti in un elenco conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2).

(4)

I controlli veterinari ai posti d’ispezione frontalieri della Groenlandia dovrebbero essere effettuati conformemente alla direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3). I controlli veterinari ai posti d’ispezione frontalieri si dovrebbero svolgere in stretta collaborazione con i funzionari della dogana. Per semplificare tali compiti è opportuno fornire alle autorità competenti i riferimenti alla nomenclatura combinata (NC) di cui all’allegato I della decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (4).

(5)

L’autorità competente della Groenlandia dovrebbe fornire ufficialmente garanzie alla Commissione sul controllo del rispetto delle norme dell’Unione e delle prescrizioni zoosanitarie per i prodotti in questione. Tali garanzie dovrebbero riguardare, in particolare, il rispetto delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano (5), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (6), e della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (7). Tali garanzie dovrebbero contenere altresì un impegno a rispettare le norme che regolano il commercio all’interno dell’Unione.

(6)

La direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (8), prevede l’elaborazione di piani nazionali di sorveglianza per gli animali d’acquacoltura. Di conseguenza, occorre estendere l’applicazione di tali disposizioni anche alla Groenlandia.

(7)

Al fine di consentire l’importazione nell’Unione europea dei prodotti contemplati dalla presente decisione originari della Groenlandia in conformità alle norme dell’Unione relative al commercio all’interno dell’Unione stabilite negli atti giuridici dell’Unione, nonché per garantire la sicurezza sanitaria dei prodotti in questione, la Danimarca e la Groenlandia dovrebbero impegnarsi a recepire e ad attuare le disposizioni pertinenti della normativa sanitaria dell’Unione in Groenlandia, prima della data di applicazione della presente decisione.

(8)

La Danimarca e la Groenlandia dovrebbero inoltre impegnarsi a garantire che le importazioni in Groenlandia da paesi terzi dei prodotti in questione siano conformi alle norme dell’Unione in materia di salute degli animali e di sicurezza degli alimenti.

(9)

La direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (9), dispone l’introduzione di un sistema informatizzato di collegamento tra le autorità veterinarie al fine, in particolare, di facilitare lo scambio rapido di informazioni in materia di salute e benessere degli animali tra le autorità competenti (Traces). La decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema Traces (10), prevede che gli Stati membri utilizzino Traces a partire dal 1o aprile 2004. Traces è essenziale ai fini dell’efficace controllo degli scambi commerciali di animali e prodotti d’origine animale; di conseguenza, lo si dovrebbe utilizzare per la trasmissione di dati sulla circolazione e sugli scambi commerciali di tali prodotti tra la Groenlandia e l’Unione.

(10)

I focolai di malattie degli animali di cui alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (11), devono essere notificati alla Commissione attraverso il sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS) conformemente alla decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1o marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio (12). Per quanto riguarda i prodotti in questione, occorre estendere l’applicazione di tali disposizioni anche alla Groenlandia.

(11)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (13) istituisce un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Per quanto riguarda i prodotti in questione, occorre estendere l’applicazione di tali disposizioni anche alla Groenlandia.

(12)

Prima che la Groenlandia possa effettuare i controlli veterinari sui prodotti che sono importati in Groenlandia da paesi terzi, dovrebbe essere condotta un’ispezione dell’Unione in Groenlandia per verificare che uno o più posti d’ispezione frontalieri di tale paese siano conformi alle condizioni prescritte dalla direttiva 97/78/CE, dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (14), e dalla decisione 2001/812/CE della Commissione, del 21 novembre 2001, che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d’ispezione frontalieri responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità (15).

(13)

Qualora i risultati di detta ispezione siano positivi, è opportuno inserire uno o più posti d’ispezione frontalieri della Groenlandia nell’elenco di cui alla decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema Traces (16). Al fine di garantire un controllo efficace dei prodotti contemplati dalla presente decisione introdotti in Groenlandia e nell’Unione, è opportuno che la presente decisione sia applicata a decorrere dalla data in cui uno o più posti d’ispezione frontalieri in Groenlandia sono aggiunti all’elenco di cui alla decisione 2009/821/CE.

(14)

La presente decisione lascia impregiudicate eventuali disposizioni relative all’importazione dei prodotti della pesca basate sul protocollo (n. 34) concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia allegato al trattato di Lisbona,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce norme e procedure semplificate per l’applicazione dei controlli sanitari ai prodotti della pesca, ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini, nonché ai loro sottoprodotti e prodotti derivati da tali sottoprodotti («prodotti»), originari della Groenlandia o introdotti in Groenlandia da paesi terzi e successivamente importati dalla Groenlandia nell’Unione («prodotti provenienti dalla Groenlandia»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «molluschi bivalvi»: i molluschi di cui alla definizione contenuta nell’allegato I, sezione 2, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

b)   «prodotti della pesca»: i prodotti di cui alla definizione contenuta nell’allegato I, sezione 3, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

c)   «sottoprodotti e prodotti derivati da tali sottoprodotti»: i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati nell’accezione dell’articolo 3, punti 1 e 2 rispettivamente, del regolamento (CE) n. 1069/2009, purché derivati da prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati o gasteropodi marini;

d)   «prodotti originari della Groenlandia»: i prodotti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, quali definiti conformemente alle disposizioni dell’allegato III della decisione 2001/822/CE.

Articolo 3

Norme generali applicabili ai controlli sanitari di prodotti tra l’Unione e la Groenlandia

1.   La Danimarca e la Groenlandia provvedono affinché i pertinenti atti giuridici dell’Unione applicabili ai prodotti definiti all’articolo 2 siano attuati in Groenlandia.

2.   Gli Stati membri non eseguono i controlli veterinari applicabili ai prodotti contemplati dalla presente decisione. I prodotti provenienti dalla Groenlandia sono immessi sul mercato interno in virtù delle norme sanitaria applicabili nell’Unione purché la Danimarca e la Groenlandia assicurino, in particolare, il pieno rispetto delle seguenti condizioni:

a)

l’efficace recepimento e attuazione in Groenlandia delle norme applicabili stabilite dagli atti giuridici dell’Unione in materia di salute animale e sicurezza degli alimenti, relative ai prodotti;

b)

l’elaborazione e l’aggiornamento, da parte delle autorità competenti della Danimarca e della Groenlandia, di un elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti registrati conformemente all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004;

c)

la conformità delle partite di prodotti spedite dalla Groenlandia nell’Unione alle norme applicabili stabilite dagli atti giuridici dell’Unione in materia di salute degli animali e sicurezza degli alimenti.

Articolo 4

Piani di sorveglianza per gli animali d’acquacoltura

Conformemente alla direttiva 96/23/CE, la Danimarca e la Groenlandia sottopongono all’approvazione della Commissione i piani di sorveglianza per la ricerca di residui e sostanze negli animali d’acquacoltura in Groenlandia.

Articolo 5

Controlli relativi ai prodotti introdotti in Groenlandia da paesi terzi

1.   Le partite di prodotti introdotti in Groenlandia da paesi terzi sono sottoposte a controlli veterinari conformemente alle disposizioni della direttiva 97/78/CE.

Per facilitare tali controlli veterinari la Commissione fornisce alle autorità competenti della Danimarca e della Groenlandia i codici NC dei prodotti di cui all’allegato I della decisione 2007/275/CE.

2.   Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 97/78/CE, sono sottoposte all’approvazione della Commissione proposte relative ai posti d’ispezione frontalieri in Groenlandia.

L’elenco dei posti d’ispezione frontalieri approvati per la Groenlandia è incluso nell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri approvati in conformità delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE.

Articolo 6

Sistema informativo

1.   Conformemente alla decisione 2004/292/CE, le informazioni relative alla circolazione e agli scambi dei prodotti da e per la Groenlandia sono trasmesse in lingua danese tramite il sistema informatico veterinario integrato (Traces).

2.   Conformemente alla direttiva 82/894/CEE e alla decisione 2005/176/CE, le malattie degli animali acquatici relativamente ai prodotti della Groenlandia sono notificate tramite il sistema di notifica delle malattie degli animali (Animal Disease Notification System, ADNS).

3.   I rischi diretti o indiretti per la salute umana derivanti dai prodotti della Groenlandia sono notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 7

Marchio d’identificazione

Conformemente alle norme di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato II, sezione I.B, le partite di prodotti spedite dalla Groenlandia nell’Unione sono contrassegnate con il marchio d’identificazione relativo alla Groenlandia, «GL».

Articolo 8

Conferma del rispetto delle condizioni stabilite nella presente decisione

La Danimarca e la Groenlandia confermano per iscritto alla Commissione, prima della data d’applicazione della presente decisione di cui all’articolo 9, che sono state adottate le misure necessarie per l’applicazione della presente decisione.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicabilità

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dalla data in cui il primo posto d’ispezione transfrontaliero della Groenlandia è inserito nell’elenco di cui alla decisione 2009/821/CE.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FAZEKAS S.


(1)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

(5)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(6)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(7)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(8)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(9)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(10)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

(11)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

(12)  GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40.

(13)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(14)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

(15)  GU L 306 del 23.11.2001, pag. 28.

(16)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.


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