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Document 32010R1112

Regolamento (UE) n. 1112/2010 della Commissione, del 1 °dicembre 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 793/2006 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

GU L 316 del 2.12.2010, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2014; abrogato da 32014R0179

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1112/oj

2.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1112/2010 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 793/2006 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (1), in particolare l’articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 408/2009 della Commissione (2), e in particolare dell’articolo 46 bis che precisa che un tasso minimo del 15 % di latte vaccino fresco deve essere incorporato nel latte UHT ricostituito destinato al consumo locale a Madera, è emerso che tutto il latte fresco prodotto sul posto è interamente utilizzato dalla locale industria casearia. Per evitare di turbare gli equilibri economici già stabiliti e garantire che il latte fresco prodotto sul posto possa essere trasformato in prodotti a elevato valore aggiunto, sembra opportuno eliminare l’obbligo dell’incorporazione di un tasso minimo.

(2)

In considerazione dell’emendamento apportato all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 247/2006 dal regolamento (UE) n. 641/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che ha soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2010 l’obbligo per la Commissione di determinare un tasso di incorporazione di latte fresco prodotto sul posto, è opportuno sopprimere a partire da detta data anche l’articolo 46 bis del regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione (4).

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 793/2006.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 793/2006 è così modificato: l’articolo 46 bis è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 123 del 19.5.2009, pag. 62.

(3)  GU L 194 del 24.7.2010, pag. 23.

(4)  GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1.


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