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Document 32010R1112
Commission Regulation (EU) No 1112/2010 of 1 December 2010 amending Regulation (EC) No 793/2006 laying down certain detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 247/2006 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union
Regolamento (UE) n. 1112/2010 della Commissione, del 1 °dicembre 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 793/2006 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione
Regolamento (UE) n. 1112/2010 della Commissione, del 1 °dicembre 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 793/2006 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione
GU L 316 del 2.12.2010, p. 1–1
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2014; abrogato da 32014R0179
2.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1112/2010 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 793/2006 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (1), in particolare l’articolo 25,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 408/2009 della Commissione (2), e in particolare dell’articolo 46 bis che precisa che un tasso minimo del 15 % di latte vaccino fresco deve essere incorporato nel latte UHT ricostituito destinato al consumo locale a Madera, è emerso che tutto il latte fresco prodotto sul posto è interamente utilizzato dalla locale industria casearia. Per evitare di turbare gli equilibri economici già stabiliti e garantire che il latte fresco prodotto sul posto possa essere trasformato in prodotti a elevato valore aggiunto, sembra opportuno eliminare l’obbligo dell’incorporazione di un tasso minimo. |
(2) |
In considerazione dell’emendamento apportato all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 247/2006 dal regolamento (UE) n. 641/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che ha soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2010 l’obbligo per la Commissione di determinare un tasso di incorporazione di latte fresco prodotto sul posto, è opportuno sopprimere a partire da detta data anche l’articolo 46 bis del regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione (4). |
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 793/2006. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 793/2006 è così modificato: l’articolo 46 bis è soppresso.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 123 del 19.5.2009, pag. 62.
(3) GU L 194 del 24.7.2010, pag. 23.
(4) GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1.