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Document 32010R0855
Council Implementing Regulation (EU) No 855/2010 of 27 September 2010 amending Regulation (EC) No 1631/2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of trichloroisocyanuric acid originating, inter alia, in the People’s Republic of China
Regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1631/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1631/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese
GU L 254 del 29.9.2010, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2010
29.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 855/2010 DEL CONSIGLIO
del 27 settembre 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1631/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
(1) |
Nell'ottobre 2005, con il regolamento (CE) n. 1631/2005 (2) («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico («TCCA») originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). I dazi variavano da 7,3 % a 42,6 %. |
2. Domanda di riesame
(2) |
Nel 2009 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La domanda, vertente unicamente sull’esame del dumping, è stata presentata da un produttore esportatore cinese, Heze Huayi Chemical Co., Ltd («Heze» oppure «il richiedente»). L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al richiedente è pari al 14,1 %. |
(3) |
Il richiedente ha sostenuto nella sua domanda che le circostanze alla base delle misure istituite sono mutate e che il mutamento intervenuto è di natura permanente. Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non è più necessario mantenere la misura al livello attuale per eliminare il dumping. |
(4) |
In particolare, la domanda si basava sull’argomentazione che il costo unitario del TCCA del richiedente era diminuito significativamente dall’inchiesta iniziale poiché il richiedente:
|
3. Apertura di un riesame
(5) |
Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che sussistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio, il 2 luglio 2009 la Commissione ha deciso di aprire un’inchiesta (3) a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, vertente unicamente sull’esame del dumping per quanto riguarda il richiedente. |
4. Prodotto in esame e prodotto simile
(6) |
Il prodotto in esame è lo stesso prodotto descritto nel regolamento iniziale, l’acido tricloroisocianurico e i suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (INN), originario della RPC («prodotto in esame») e attualmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20. |
(7) |
Il prodotto fabbricato e venduto sul mercato nazionale cinese e quello esportato nell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e gli stessi usi, e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
5. Parti interessate
(8) |
La Commissione ha informato ufficialmente dell’avvio del riesame il richiedente, l’industria dell’Unione, nonché i rappresentanti del paese esportatore. |
(9) |
La Commissione ha dato alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro i limiti stabiliti dall’avviso di apertura. |
(10) |
Per poter disporre delle informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha inviato al richiedente un modulo di domanda di trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) e un questionario e ha ricevuto le risposte entro i termini stabiliti. Essa ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping ed ha effettuato una verifica nella sede del richiedente. |
6. Periodo dell’inchiesta
(11) |
L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009 («PI»). |
B. RISULTATI DELL’INCHIESTA
1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)
(12) |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 dell’articolo 2 di detto regolamento nel caso dei produttori esportatori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, ovvero quando è dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. I criteri suddetti sono riportati di seguito in forma sintetica:
|
(13) |
È risultato che il richiedente soddisfa tutti e cinque i criteri per il TEM. È stato constatato che durante il PI la Heze ha adottato le proprie decisioni commerciali senza interferenze statali e senza distorsioni connesse a condizioni di economia non di mercato. La Heze è soggetta alla legislazione cinese in materia fallimentare e di proprietà, senza alcuna deroga. La società possiede una serie di documenti contabili ed un sistema contabile soggetti ad una revisione contabile indipendente e la sua prassi è stata ritenuta conforme ai principi contabili generalmente riconosciuti a livello internazionale e alle norme contabili internazionali (IAS). I costi e i prezzi riflettono i valori di mercato e le conversioni dei tassi di cambio sono effettuate ai tassi di mercato. |
(14) |
Sulla base degli elementi e delle considerazioni appena esposti, al richiedente è stato concesso il TEM. |
2. Valore normale
(15) |
Per determinare il valore normale, si è analizzato in primo luogo se le vendite interne totali del prodotto simile da parte della Heze fossero rappresentative rispetto al totale delle sue vendite all’esportazione nell’Unione. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite interne vengono considerate rappresentative quando il loro volume totale equivale almeno al 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione verso l’Unione. I servizi della Commissione hanno stabilito che il volume complessivo delle vendite di TCCA effettuate dal richiedente sul mercato interno era rappresentativo. |
(16) |
Successivamente sono stati individuati i tipi di prodotto simile venduti dal richiedente sul mercato interno identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nell’Unione. |
(17) |
Per ciascun tipo di prodotto venduto dalla Heze sul mercato interno e ritenuto direttamente comparabile al tipo esportato verso l’Unione, si è stabilito se le vendite interne fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo sono state considerate sufficientemente rappresentative quando, per il periodo d’inchiesta, il volume totale delle vendite interne di questo tipo corrispondeva al 5 % o più del volume totale delle vendite del tipo comparabile esportato verso l’Unione. |
(18) |
Si è inoltre esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto potessero essere considerate come effettuate nel corso di operazioni commerciali normali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata, per ciascun tipo di prodotto in esame esportato nel corso del PI, la proporzione di vendite con margine di profitto a clienti indipendenti sul mercato interno. |
(19) |
Quando il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava oltre l’80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e il prezzo medio ponderato per quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato calcolato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno. Quest’ultimo è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, anche non remunerative, di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI. |
(20) |
Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava una percentuale pari o inferiore all’80 % del volume totale delle vendite di quel tipo o il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto effettuate durante il PI. |
(21) |
Quando, per stabilire il valore normale, non è stato possibile utilizzare i prezzi di un particolare tipo di prodotto praticati sul mercato interno dalla Heze, è stato necessario ricorrere ad un altro metodo. La Commissione ha quindi fatto ricorso ad un valore normale costruito. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione dei tipi di prodotto esportati un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il margine di profitto. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi per le SGAV e il margine di profitto si basavano sulle SGAV e sul margine di profitto medi relativi ad operazioni commerciali normali della Heze con il prodotto simile. |
(22) |
In linea con la metodologia adottata nell’inchiesta iniziale, il costo di fabbricazione è stato calcolato per due tipi di prodotto. Tenendo conto delle informazioni fornite dal richiedente, sono stati calcolati i costi di fabbricazione del prodotto in granuli e pastiglie e i costi di fabbricazione del prodotto in polvere. |
3. Prezzo all’esportazione
(23) |
Poiché il prodotto in esame è stato venduto ed esportato direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in funzione del prezzo all’esportazione realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto all’esportazione nell’Unione. |
4. Confronto
(24) |
Il valore medio normale è stato confrontato con il prezzo medio all’esportazione di ogni tipo del prodotto in esame, franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto conto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tale scopo sono stati effettuati, ove possibile e giustificato, adeguamenti per i costi di trasporto via mare, assicurazione, movimentazione, spese di credito e spese bancarie. Inoltre, è risultato che l’IVA è stata parzialmente rimborsata quando il prodotto in esame è stato venduto all’esportazione nell’Unione. Di conseguenza l’IVA applicabile alle vendite interne è stata adeguata a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. |
(25) |
Per quanto riguarda gli adeguamenti per i costi d’imballaggio il richiedente ha chiesto un adeguamento per le spese d’imballaggio per le vendite sia nel mercato cinese che nel mercato dell’Unione. La verifica ha dimostrato che tali costi erano ugualmente inclusi nel costo di produzione del prodotto, indipendentemente dal fatto che fosse destinato alla vendita sul mercato interno o all’esportazione. Quindi tale adeguamento è stato respinto sia per le vendite interne che per le vendite all’esportazione. |
5. Margine di dumping
(26) |
Come previsto dall’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame. Il confronto ha dimostrato l’esistenza del dumping. |
(27) |
Il margine di dumping della Heze espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, è stato constatato al 3,2 %. |
C. CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE
(28) |
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è esaminato anche se il cambiamento delle circostanze constatato potesse ragionevolmente essere considerato permanente. |
(29) |
Il richiedente ha collaborato pienamente al riesame intermedio e i dati raccolti e verificati hanno permesso di stabilire un margine di dumping basato sui suoi prezzi individuali all’esportazione nell’Unione. Il risultato di tale calcolo indica che non sussiste più il motivo di continuare l’applicazione della misura al suo livello attuale. |
(30) |
Gli elementi di prova raccolti e verificati nel corso dell’inchiesta hanno dimostrato una riduzione nel livello di dumping spiegato dalla riduzione della struttura dei costi della società. I fattori principali della riduzione della struttura dei costi del richiedente sono la produzione interna della principale materia prima e l’espansione della capacità produttiva del richiedente. |
(31) |
È risultato inoltre che dall’inchiesta iniziale i prezzi all’esportazione della Heze sono aumentati per tutti i mercati. In particolare i prezzi all’esportazione verso l’Unione sono in linea con i prezzi all’esportazione del richiedente verso altri paesi terzi. Le prove raccolte in loco dimostrano che la società ha molti clienti nell’Unione cui applica livelli di prezzo simili. Il comportamento coerente sul mercato del richiedente dimostra che i cambiamenti delle circostanze sono di carattere duraturo. |
(32) |
In considerazione di quanto finora esposto, si ritiene che le circostanze che hanno portato all’apertura del presente riesame non dovrebbero, in un futuro prossimo, evolvere in modo tale da inficiare le conclusioni dell’attuale riesame. Quindi si conclude che le modifiche vanno considerate di natura duratura e che l’applicazione della misura al suo livello attuale non è più giustificata. |
D. MISURE ANTIDUMPING
(33) |
In base alle conclusioni della presente inchiesta di riesame si ritiene opportuno modificare il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Heze, portandolo a 3,2 %, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nella tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1631/2005, la voce relativa alla Heze Huayi Chemical Co. Limited è sostituita dalla seguente:
«RPC |
Heze Huayi Chemical Co. Limited |
3,2 % |
A629» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
K. PEETERS
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 261 del 7.10.2005, pag. 1.
(3) GU C 150 del 2.7.2009, pag. 14 («avviso di apertura»).