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Document 32010R0662

Regolamento (UE) n. 662/2010 della Commissione, del 23 luglio 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 19 e l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 193 del 24.7.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/662/oj

24.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/1


REGOLAMENTO (UE) N. 662/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 19 e l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 26 novembre 2009 l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l'Interpretazione IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale (nel prosieguo «IFRIC 19»), la cui finalità è fornire orientamenti sulla contabilizzazione, da parte del debitore, degli strumenti rappresentativi di capitale emessi per estinguere interamente o parzialmente una passività finanziaria a seguito della rinegoziazione delle relative condizioni.

(3)

La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l'IFRIC 19 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

L'adozione dell'IFRIC 19 comporta di conseguenza modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 al fine di garantire la coerenza fra i principi contabili internazionali.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(1)

l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 19 viene inserita come indicato all'allegato del presente regolamento;

(2)

l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le società applicano l'IFRIC 19 e la modifica all'IFRS 1 che figurano nell'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2010.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRIC 19

Interpretazione IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale

IFRS 1

Modifica all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

INTERPRETAZIONE DELL’IFRIC N. 19

Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale

RIFERIMENTI

Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio

IFRS 2 Pagamenti basati su azioni

IFRS 3 Aggregazioni aziendali

IAS 1 Presentazione del bilancio

IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori

IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio

IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

PREMESSA

1

Un debitore e un creditore potrebbero rinegoziare i termini di una passività finanziaria con il risultato che il debitore estingue la passività, interamente o parzialmente, emettendo strumenti rappresentativi di capitale in favore del creditore. Queste operazioni sono talvolta definite come «swap di debito contro capitale azionario». L’IFRIC ha ricevuto richieste di fornire indicazioni sul trattamento contabile di tali operazioni.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2

La presente Interpretazione definisce il trattamento contabile che una entità deve applicare nel caso in cui la rinegoziazione dei termini di una passività finanziaria determini l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale in favore di un proprio creditore, al fine di estinguere interamente o parzialmente la stessa passività finanziaria. Essa non definisce il trattamento contabile che deve applicare il creditore.

3

Una entità non deve applicare la presente Interpretazione nei casi in cui:

(a)

il creditore sia anche un azionista diretto o indiretto e stia agendo nella propria capacità di azionista diretto o indiretto esistente;

(b)

il creditore e l’entità siano controllati dalla stessa parte o dalle stesse parti prima e dopo l’operazione e la sostanza dell’operazione si configuri in una distribuzione di strumenti rappresentativi di capitale da parte dell’entità oppure in un conferimento alla stessa;

(c)

l’estinzione della passività finanziaria attraverso l’emissione di azioni sia conforme alle condizioni originarie della passività finanziaria.

PROBLEMI

4

La presente Interpretazione affronta le seguenti questioni:

(a)

conformità con il paragrafo 41 dello IAS 39 degli strumenti rappresentativi di capitale di un’entità emessi al fine di estinguere, interamente o parzialmente, il «corrispettivo pagato» di una passività finanziaria;

(b)

in quale modo l’entità deve inizialmente valutare gli strumenti rappresentativi di capitale emessi per estinguere tale passività finanziaria;

(c)

il trattamento contabile che l’entità dovrebbe applicare a qualsiasi differenza tra il valore contabile della passività finanziaria estinta e l’ammontare degli strumenti rappresentativi di capitale emessi determinato in sede di valutazione iniziale.

INTERPRETAZIONE

5

L’emissione di strumenti rappresentativi di capitale di un’entità in favore di un creditore per estinguere, interamente o parzialmente, una passività finanziaria è equivalente al corrispettivo pagato secondo quanto previsto dal paragrafo 41 dello IAS 39. Una entità deve eliminare una passività finanziaria (o parte di una passività finanziaria) dal proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando, e solo quando, questa viene estinta in conformità al paragrafo 39 dello IAS 39.

6

Al momento della rilevazione iniziale degli strumenti rappresentativi di capitale emessi in favore di un creditore per estinguere, interamente o parzialmente, una passività finanziaria, l’entità deve valutarli al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emessi, a meno che tale fair value (valore equo) non possa essere valutato attendibilmente.

7

Se il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emessi non può essere valutato attendibilmente, gli strumenti rappresentativi di capitale devono essere valutati in modo da riflettere il fair value (valore equo) della passività finanziaria estinta. Nel determinare il fair value (valore equo) di una passività finanziaria estinta che include una caratteristica di esigibilità a vista (per esempio un deposito a vista), non si applica il paragrafo 49 dello IAS 39.

8

Se la passività finanziaria viene estinta solo parzialmente, l’entità deve valutare se una parte del corrispettivo pagato è legata a una modifica delle condizioni della passività che resta in essere. Se parte del corrispettivo pagato fa riferimento a una modifica delle condizioni della passività residua, l’entità deve ripartire il corrispettivo pagato tra la parte della passività estinta e la parte della passività che resta in essere. Nell’effettuare tale ripartizione, l’entità deve considerare tutti i fatti e le circostanze rilevanti in relazione all’operazione.

9

La differenza tra il valore contabile della passività finanziaria (o di parte della passività finanziaria) estinta e il corrispettivo pagato deve essere rilevata nell’utile (perdita) d’esercizio, in conformità con quanto disposto dal paragrafo 41 dello IAS 39. Gli strumenti rappresentativi di capitale emessi devono essere rilevati inizialmente e valutati alla data in cui viene estinta la passività finanziaria (o parte di essa).

10

Qualora la passività finanziaria sia estinta solo parzialmente, il corrispettivo deve essere ripartito secondo quanto disposto dal paragrafo 8. Il corrispettivo assegnato alla passività residua deve essere considerato quando si tratta di valutare se le condizioni della passività residua siano state modificate nella sostanza. Se la passività residua è stata modificata nella sostanza, l’entità deve contabilizzare tale modifica come estinzione della passività originaria e rilevazione di una nuova passività, in conformità con quanto disposto dal paragrafo 40 dello IAS 39.

11

Una entità deve indicare l’utile o la perdita rilevati conformemente ai paragrafi 9 e 10 come una voce distinta dell’utile (perdita) d’esercizio o delle note.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

12

L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o luglio 2010, tale fatto deve essere indicato.

13

Una entità deve applicare un cambiamento di principio contabile dall’inizio del primo esercizio comparativo presentato, secondo quanto stabilito dallo IAS 8.

Appendice

Modifica all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

La modifica riportata nella presente Appendice deve essere applicata a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o da data successiva. Qualora un’entità applichi la presente Interpretazione a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

Si aggiungono un titolo e il paragrafo D25 all’Appendice D.

Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale

D25

Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie contenute nell’IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale.


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