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Document 32010R0506

Regolamento (UE) n. 506/2010 della Commissione, del 14 giugno 2010 , che modifica l’allegato al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto concerne gli animali della specie ovina e caprina custoditi nei giardini zoologici (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 149 del 15.6.2010, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/506/oj

15.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/3


REGOLAMENTO (UE) N. 506/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2010

che modifica l’allegato al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto concerne gli animali della specie ovina e caprina custoditi nei giardini zoologici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 21/2004 prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina conformemente alle disposizioni di tale regolamento.

(2)

Obiettivo del regolamento (CE) n. 21/2004 è quello di garantire la tracciabilità individuale degli animali delle specie ovina e caprina per tutta la loro vita. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, e alla sezione A dell’allegato al suddetto regolamento, tali animali devono essere identificati tramite identificatori visibili, ad esempio un marchio auricolare, un marchio sul pastorale o un tatuaggio.

(3)

Condizioni specifiche di polizia sanitaria per gli animali esotici custoditi in giardini zoologici sono previste nelle direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2). Detta direttiva fissa inoltre disposizioni in merito all’identificazione e alla documentazione, il che significa che per la maggior parte gli animali della specie ovina e caprina custoditi presso giardini zoologici approvati sono già soggetti ai requisiti di identificazione e di tracciabilità individuale.

(4)

Inoltre, la maggior parte degli animali della specie ovina e caprina custoditi presso giardini zoologici appartengono a specie esotiche. Identificatori visibili, peraltro, potrebbero rivelarsi impraticabili per mostrare al pubblico gli animali dei giardini zoologici, in quanto potrebbero alterare l’aspetto autentico degli animali, in particolare quelli di specie esotiche.

(5)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e tenuto conto della natura specifica degli animali dei giardini zoologici, cioè il numero molto ridotto di animali interessati e le loro finalità specifiche di essere mostrati al pubblico, sarebbe opportuno consentire deroghe ad elementi specifici del regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto concerne l’identificazione, più precisamente l’obbligo di utilizzare identificatori visibili o elettronici.

(6)

È di conseguenza opportuno consentire alle autorità competenti degli Stati membri di esonerare gli animali della specie ovina e caprina custoditi presso e spostati tra giardini zoologici approvati conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE dall’obbligo di utilizzare identificatori visibili o elettronici, in quanto gli animali in questione sono già identificabili e rintracciabili individualmente in base alle disposizioni di detta direttiva. Tuttavia, nel caso di animali spostati verso qualsiasi azienda diversa da un giardino zoologico approvato, essi vanno identificati conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 21/2004.

(7)

È necessario modificare conseguentemente la sezione A dell’allegato al regolamento (CE) n. 21/2004.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.


ALLEGATO

Nella sezione A, dell’allegato al regolamento (CE) n. 21/2004, dopo il punto 7 è aggiunto il punto seguente:

«8.

In deroga all’obbligo di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, l’autorità competente può decidere che le disposizioni contenute nella sezione A non si applichino agli animali della specie ovina e caprina custoditi presso e spostati tra giardini zoologici approvati conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), a condizione che gli animali in questione siano identificabili e rintracciabili individualmente.


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54


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