Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0478

    Regolamento (UE) n. 478/2010 della Commissione, del 1 °giugno 2010 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese

    GU L 135 del 2.6.2010, p. 3–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/478/oj

    2.6.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 135/3


    REGOLAMENTO (UE) N. 478/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 1o giugno 2010

    che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Apertura

    (1)

    L’8 settembre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), della Repubblica di Corea («Corea») e di Taiwan («paesi interessati»).

    (2)

    Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 27 luglio 2009 dal Comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche (CIRFS) («denunciante») per conto di produttori di filati di poliestere ad alta tenacità che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso più del 60 %, della produzione complessiva di filati di poliestere ad alta tenacità dell’Unione. La denuncia conteneva prove prima facie del dumping praticato per i suddetti prodotti e del grave pregiudizio che ne è derivato, ritenuto sufficiente per giustificare l’apertura di un’inchiesta.

    1.2.   Parti interessate dal procedimento

    (3)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i produttori denuncianti dell’Unione, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori, gli utilizzatori, le altre parti notoriamente interessate e i rappresentanti della RPC, della Corea e di Taiwan. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

    (4)

    Il denunciante, gli altri produttori dell’Unione, i produttori esportatori della RPC, della Corea e di Taiwan, gli importatori e gli utilizzatori hanno presentato le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

    (5)

    Visto l’elevato numero di produttori esportatori cinesi e coreani e di importatori, nell’avviso di apertura è prevista la possibilità di ricorrere al campionamento, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori noti della RPC e della Corea e tutti gli importatori dell’Unione sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura, informazioni generali sulle loro attività relative al prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009.

    (6)

    Come spiegato sotto nei considerando da 22 a 27, undici produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste ed hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. Per quanto riguarda la Corea, 4 produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste ed hanno accettato di essere inclusi nel campione.

    (7)

    In base alle informazioni ricevute dai produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, la Commissione ha scelto un campione di 3 produttori esportatori della RPC o gruppi di società collegate con il maggiore volume di esportazioni verso l’Unione. Tutti i produttori esportatori interessati nonché la loro associazione e le autorità della RPC sono stati consultati ed hanno concordato con la selezione del campione.

    (8)

    Nel caso della Corea solo 4 produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste per il campionamento. Visto il basso numero di produttori esportatori che si sono dichiarati disposti a collaborare, è stato deciso che il campionamento non era necessario.

    (9)

    Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare una domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle società operanti in un’economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato moduli di domanda ai produttori esportatori della RPC inclusi nel campione e ai produttori esportatori che hanno chiesto tali moduli per richiedere l’esame dei loro singoli casi, conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (10)

    La Commissione ha comunicato ufficialmente i risultati relativi al TEM ai produttori esportatori interessati della RPC, alle autorità della RPC e ai denuncianti. Inoltre, è stata data loro l’opportunità di comunicare i propri punti di vista per iscritto e di chiedere un’audizione qualora abbiano ragioni particolari per essere sentiti.

    (11)

    Due produttori esportatori non inclusi nel campione perché non rispondenti ai criteri di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, hanno chiesto un margine individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Si è ritenuto tuttavia che l’esame individuale dei produttori esportatori interessati avrebbe comportato altre visite di verifica sul posto e analisi specifiche, e che quindi sarebbe stato eccessivamente oneroso e avrebbe impedito il completamento dell’inchiesta entro i termini fissati. Si è perciò concluso provvisoriamente che la richiesta di esame individuale di detti produttori esportatori non poteva essere accettata.

    (12)

    La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini indicati nell’avviso di apertura, vale a dire 4 produttori dell’Unione, 10 importatori e 68 utilizzatori.

    (13)

    Hanno risposto al questionario i produttori denuncianti dell’Unione e un altro produttore dell’Unione che ha sostenuto l’inchiesta, 2 importatori indipendenti e 33 utilizzatori.

    (14)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Si è proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:

     

    Produttori dell’Unione:

    Brilen SA, Barbastro, Spagna,

    Performance Fibers, Bascharage, Lussemburgo e le società collegate Performance Fibers Longlaville, Longwy, Francia; Performance Fibers GmbH, Bad Hersfeld, Germania; Performance Fibers, Bobingen, Germania; Performance Fibers, Guben, Germania,

    Polyester High Performance, Wuppertal, Germania,

    Sioen, Mouscron, Belgio.

     

    Importatori dell’Unione:

    Protex Advanced Textiles GmbH, Rosendahl, Germania.

     

    Utilizzatori dell’Unione:

    Autoliv Romania SA, Brasov, Romania,

    Guth & Wolf GmbH, Gütersloh, Germania,

    Michelin, Clermont Ferrand, Francia,

    Mitas AS, Praga, Repubblica ceca.

     

    Produttori esportatori della RPC:

    Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd, Shaoxing,

    Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd, Haining,

    Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd, Huzhou.

     

    Produttori esportatori della Corea:

    Hyosung Corporation, Seoul,

    Kolon Industries Inc, Seoul,

    KP Chemtech Corporation, Ulsan,

    Samyang Corporation, Seoul.

     

    Produttori esportatori di Taiwan:

    Far Eastern Textiles Co., Ltd, Taipei,

    Shinkong Corporation, Tapei.

     

    Importatori collegati dell’Unione:

    Hyosung Luxembourg SA, Lussemburgo.

     

    Produttori del paese di riferimento:

    Performance Fibers, Inc. and Performance Fibers Operations, Inc., Richmond, USA.

    1.3.   Periodo dell’inchiesta

    (15)

    L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il gennaio 2005 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto in esame

    (16)

    Il prodotto in esame è costituito da filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dal filo da cucito), non in vendita al dettaglio, inclusi i monofilamenti inferiori a 67 decitex originari della RPC, della Corea e di Taiwan («il prodotto in esame»), attualmente classificati al codice NC 5402 20 00.

    (17)

    Il prodotto in esame presenta caratteristiche eccezionali ed è utilizzato per una serie di diverse applicazioni come il rafforzamento dei pneumatici, tessuti larghi, nastri trasportatori, cinture di sicurezza, corde, reti e prodotti geosintetici.

    (18)

    Nel corso dell’inchiesta, alcune parti hanno affermato che i filati utilizzati per la produzione di pneumatici, i cosiddetti filati ad alto modulo e bassa retrazione (High Modulus Low Shrinkage, HMLS), debbono essere esclusi dall’inchiesta, perché hanno caratteristiche e applicazioni diverse rispetto agli altri filati ad alta tenacità.

    (19)

    Dall’inchiesta è emerso tuttavia che anche se i filati HMLS hanno alcune caratteristiche distinte rispetto agli altri filati ad alta tenacità (per esempio modulo, retrazione, resistenza alla trazione e alla fatica) i diversi tipi di prodotti in esame hanno tutti le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali. Essi sono quindi considerati come un prodotto unico.

    2.2.   Prodotto simile

    (20)

    Il prodotto esportato nell’Unione europea da RPC, Corea e Taiwan e il prodotto fabbricato e venduto in Corea, a Taiwan nonché nella RPC dal produttore esportatore cinese cui è stato concesso il TEM e anche quello fabbricato e venduto nell’Unione dai produttori dell’Unione sono risultati avere le stesse caratteristiche fisiche e tecniche fondamentali nonché gli stessi impieghi. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    3.   CAMPIONAMENTO

    3.1.   Campionamento degli importatori

    (21)

    Dato l’elevato numero di importatori individuato dalla denuncia, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Tuttavia, dopo aver esaminato le informazioni presentate ed essendo pochi gli importatori disposti a collaborare, è stato deciso che il campionamento non era necessario.

    3.2.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

    (22)

    Dato l’elevato numero di produttori esportatori della RPC, nell’avviso di apertura era stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento per determinare il dumping, in conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (23)

    Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori delle RPC sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data d’inizio dell’inchiesta e a fornire informazioni generali circa le loro vendite all’esportazione e sul mercato interno, l’esatta natura delle loro attività riguardanti la produzione del prodotto in esame nonché la ragione sociale e le attività di tutte le loro società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame.

    (24)

    Per selezionare un campione rappresentativo sono state consultate anche le autorità della RPC e l’associazione dei produttori, vale a dire la Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione dei prodotti tessili.

    3.2.1.   Preselezione dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta

    (25)

    Si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste entro la scadenza fissata nell’avviso di apertura 11 produttori esportatori in tutto, compresi i gruppi di società collegate nella RPC. Tutti hanno dichiarato di aver esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il PI ed hanno espresso il desiderio di far parte del campione. Questi 11 produttori esportatori sono stati quindi considerati cooperanti alla presente inchiesta («produttori esportatori cooperanti»).

    (26)

    I produttori esportatori che non si sono manifestati entro il termine suddetto o che non hanno fornito le informazioni richieste a tempo debito, sono stati invece considerati operatori che non hanno collaborato all’inchiesta. Dal confronto tra i dati di Eurostat sull’importazione e il volume delle esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione durante il PI da parte delle società menzionate al considerando 25 risulta che la collaborazione dei produttori esportatori cinesi è stata considerevole, come indicato sotto al considerando 73.

    3.2.2.   Selezione del campione dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato all’inchiesta

    (27)

    In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione in base al maggior volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione di filati ad alta tenacità, che possa ragionevolmente essere indagato nel tempo a disposizione. Il campione scelto consiste in 3 società o gruppi di società collegate, che rappresentano più del 65 % del volume totale delle esportazioni nell’Unione del prodotto in esame. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori interessati, nonché la loro associazione e le autorità della RPC, sono stati consultati e hanno concordato con la selezione del campione.

    3.3.   Esame individuale

    (28)

    Due produttori esportatori non inclusi nel campione perché non rispondenti ai criteri di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, hanno chiesto che venga stabilito un margine di dumping individuale in conformità all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (29)

    Come indicato sopra al considerando 27, il campione è stato limitato a un numero ragionevole di società che potevano essere esaminate nel tempo a disposizione. Le società esaminate ai fini dell’inchiesta sul dumping per i paesi interessati sono elencate sopra al considerando 14. Dato il numero di visite di verifica da effettuare presso gli stabilimenti di queste società, che nel caso della RPC comportano la verifica delle richieste del TEM e delle risposte al questionario antidumping, si è ritenuto che gli esami di singoli casi sarebbero stati eccessivamente onerosi e non avrebbero permesso di completare l’inchiesta entro i termini fissati.

    (30)

    Si è quindi concluso provvisoriamente che le due richieste di esame individuale non potevano essere accettate.

    4.   DUMPING

    4.1.   Metodologia generale

    (31)

    La metodologia generale descritta qui di seguito è stata applicata a tutti i produttori esportatori della Corea e di Taiwan, al produttore esportatore della RPC cui è stato concesso il TEM e, tenendo conto del concetto di paese di riferimento, anche per gli altri due produttori esportatori della RPC cui non è stato concesso il TEM. La presentazione dei risultati relativi al dumping per ciascuno dei paesi interessati dalla presente inchiesta descrive quindi solo gli aspetti specifici di ciascun paese esportatore.

    4.1.1.   Valore normale

    (32)

    In conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto simile effettuate da ciascun produttore esportatore sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, cioè se il loro volume totale fosse pari o superiore al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite all’esportazione verso l’Unione.

    (33)

    La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto, venduti sul mercato interno dalle società con vendite globali rappresentative, che erano identici o direttamente comparabili ai tipi venduti all’esportazione nell’Unione.

    (34)

    Per ciascun tipo di prodotto venduto dai produttori esportatori interessati sul suo mercato interno, che è risultato essere direttamente comparabile al tipo venduto all’esportazione nell’Unione, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume di tale tipo di prodotto venduto sul mercato interno ad acquirenti indipendenti durante il PI era pari o superiore al 5 % del volume totale del tipo di prodotto comparabile venduto all’esportazione nell’Unione.

    (35)

    La Commissione ha quindi esaminato se le vendite effettuate sul mercato interno da ciascuna società potessero essere considerate come eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Ciò è stato fatto stabilendo per ciascun tipo di prodotto la percentuale di vendite interne redditizie ad acquirenti indipendenti.

    (36)

    Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e se il prezzo di vendita medio ponderato era pari o superiore al costo unitario, il valore normale per tipo di prodotto è stato calcolato come media ponderata di tutti i prezzi di vendita sul mercato interno del tipo di prodotto in questione.

    (37)

    Se il volume delle vendite redditizie di un tipo di prodotto rappresentava l’80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto o se il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivamente praticato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio ponderato delle sole vendite redditizie sul mercato interno del tipo di prodotto in questione.

    (38)

    Se i tipi di prodotto sono stati venduti in perdita, non sono stati considerati come venduti nell’ambito di normali operazioni commerciali.

    (39)

    Per i tipi di prodotto la cui vendita non è stata effettuata nel corso di normali operazioni commerciali, nonché per quelli non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha utilizzato il valore normale costruito, in conformità all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (40)

    Per costruire il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute e la media ponderata dei profitti di ciascuno dei produttori esportatori interessati che hanno collaborato, realizzati sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell’inchiesta, sono stati sommati alla media dei loro costi di produzione durante tale periodo. Se necessario, i costi di produzione e le spese generali, amministrative e di vendita indicati sono stati adeguati prima di essere utilizzati per la verifica delle normali operazioni commerciali e per la costruzione dei valori normali.

    4.1.2.   Prezzo all’esportazione

    (41)

    In tutti i casi in cui il prodotto in esame è stato esportato nell’Unione ad acquirenti indipendenti, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, vale a dire in base ai prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili.

    (42)

    Per le vendite effettuate attraverso un importatore collegato, il prezzo all’esportazione è stato determinato in base al prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad acquirenti indipendenti, in conformità all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questi casi sono stati effettuati adeguamenti per tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, compresi i dazi, le imposte e un margine ragionevole per le SGAV e i profitti. Sono state utilizzate le SGAV dell’importatore collegato ed è stato stabilito un margine di profitto ragionevole in base a quello raggiunto secondo l’inchiesta dall’importatore indipendente del prodotto in esame.

    4.1.3.   Confronto

    (43)

    Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica.

    (44)

    Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Opportuni adeguamenti sono stati effettuati ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e giustificati.

    4.1.4.   Margine di dumping

    (45)

    Secondo l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping per ciascun produttore esportatore che ha collaborato è stato calcolato in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione.

    4.2.   Repubblica popolare cinese

    4.2.1.   Valutazione del TEM

    (46)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping sulle importazioni originarie dalla RPC, il valore normale va stabilito in base ai paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori esportatori che risultano soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

    (47)

    A titolo puramente indicativo, questi criteri sono riassunti brevemente qui di seguito:

    1)

    le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze rilevanti da parte dello Stato; i costi dei principali mezzi di produzione riflettono nel complesso i valori di mercato;

    2)

    le società dispongono di un solo insieme di documenti contabili di base che sono oggetto di revisioni contabili indipendenti, in linea con le norme contabili internazionali (International Accounting Standards IAS), e sono utilizzati per tutti i fini previsti;

    3)

    non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

    4)

    le leggi in materia di fallimento e proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità;

    5)

    le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

    (48)

    Tutte le società incluse nel campione hanno chiesto il TEM ed hanno inviato l’apposito modulo di richiesta entro i termini stabiliti. La Commissione ha raccolto e verificato le informazioni fornite nei moduli di richiesta e tutte le altre informazioni ritenute necessarie negli stabilimenti delle società in questione.

    (49)

    Dalla verifica è emerso che due produttori esportatori inclusi nel campione nella RPC non rispondevano ai criteri per ottenere il MET stabiliti nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

    (50)

    In particolare, un produttore esportatore incluso nel campione non rispondeva ai criteri da 1 a 3. In primo luogo, non ha potuto dimostrare che le sue decisioni sono state prese in risposta a tendenze del mercato e senza significative ingerenze dello Stato, poiché è stato rilevato che le sue attività di vendita erano soggette a restrizioni, come l’obbligo di vendere sul mercato interno un dato volume del prodotto in esame. In secondo luogo, non ha dimostrato che i suoi documenti contabili sono stati sottoposti a revisioni in linea con le norme IAS. L’inchiesta ha rilevato una serie di incoerenze e mancanze nella contabilità del richiedente ed ha constatato alcune violazioni dei principi IAS. Infine, sono state osservate distorsioni derivanti dal precedente sistema economico pianificato, sotto forma di valutazioni inadeguate dei diritti di utilizzo di terreni.

    (51)

    L’altro produttore esportatore incluso nel campione non ha potuto dimostrare la sua conformità ai criteri 1 e 3. Non ha dimostrato che le sue decisioni sono state prese in risposta a tendenze del mercato e senza significative ingerenze dello Stato, poiché è stato constatato che le sue attività di vendita erano soggette a restrizioni simili a quelle indicate sopra al considerando 50, e inoltre, nonostante l’esistenza di un certificato rilasciato dallo Stato, è stato rilevato che per una parte del suo capitale non erano stati versati contributi. Sono state osservate anche distorsioni derivanti dal sistema economico pianificato, sotto forma di valutazioni inadeguate dei diritti di utilizzo di terreni.

    (52)

    Un produttore esportatore incluso nel campione ha dimostrato di rispondere a tutti i criteri dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e ha potuto ottenere il TEM.

    4.2.2.   Trattamento individuale (TI)

    (53)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, un dazio unico a livello nazionale è istituito, se del caso, per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di detto articolo, tranne nei casi in cui le società sono in grado di dimostrare che soddisfano tutti i criteri enunciati nell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

    (54)

    A titolo puramente indicativo, questi criteri sono riassunti brevemente qui di seguito:

    1)

    nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;

    2)

    i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;

    3)

    la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza oppure va dimostrato che la società è sufficientemente libera dall’ingerenza dello Stato;

    4)

    le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato; e

    5)

    l’ingerenza dello Stato non è tale da consentire l’elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

    (55)

    I produttori esportatori inclusi nel campione che non rispondevano ai criteri per l’ottenimento del TEM avevano anche chiesto un trattamento individuale (TI), nel caso in cui non fosse stato loro concesso il TEM.

    (56)

    In base alle informazioni disponibili, è stato stabilito provvisoriamente che i due seguenti produttori esportatori della RPC inclusi nel campione presentano tutti i requisiti per il TI di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base:

    Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd,

    Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.

    4.2.3.   Paese di riferimento

    (57)

    Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nelle economie in transizione il valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato («paese di riferimento»).

    (58)

    Nell’avviso di apertura gli Stati Uniti d’America (USA) sono stati proposti come paese di riferimento appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni in merito a tale proposta.

    (59)

    Numerose parti si sono opposte a questa proposta ed hanno suggerito di scegliere Taiwan o la Corea, poiché consideravano questi paesi più appropriati. Essi hanno presentato le seguenti argomentazioni:

    a)

    negli USA i processi di produzione e i costi sono notevolmente diversi da quelli della RPC, poiché i macchinari utilizzati negli USA sono vecchi ed obsoleti, mentre quelli utilizzati dalla maggior parte dei produttori cinesi sono moderni e basati sulle tecnologie più recenti. La maggioranza dei produttori esportatori cinesi, coreani e di Taiwan utilizza la recente tecnologia di produzione a fase unica, che li rende più efficienti delle loro controparti statunitensi;

    b)

    il fatto che gli esportatori coreani e taiwanesi abbiano presumibilmente fatto ricorso a pratiche di dumping è irrilevante ai fini della scelta di un paese di riferimento appropriato;

    c)

    i denuncianti hanno società collegate negli USA e sarebbe inappropriato calcolare il valore normale in base alle informazioni fornite da queste società collegate;

    d)

    le condizioni di concorrenza negli USA sono diverse da quelle della RPC. Il mercato statunitense è praticamente monopolizzato da un solo produttore, mentre a Taiwan e in Corea esistono vari produttori nazionali, come nella RPC.

    (60)

    La Commissione ha preso in considerazione queste osservazioni, giudicandole valide nel complesso per quanto riguarda la scelta di un paese di riferimento. Essa ha quindi esaminato se Taiwan e la Corea potessero essere considerati come paese terzo ad economia di mercato cui fare riferimento per determinare il valore normale per la RPC.

    (61)

    Dall’inchiesta è emerso in particolare che Taiwan presenta un maggior grado di comparabilità dei prodotti finali con la RPC. È stato notato che i produttori esportatori di Taiwan sono presenti anche nella RPC con produttori collegati e che operano in condizioni simili nei due paesi.

    (62)

    Di conseguenza è stato ritenuto più appropriato utilizzare Taiwan come paese di riferimento per stabilire il valore normale per la RPC, in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

    (63)

    Dopo la scelta di Taiwan come paese di riferimento, il valore normale è stato calcolato in base ai dati verificati presso gli stabilimenti dei produttori esportatori taiwanesi che hanno collaborato pienamente all’inchiesta. Il valore normale è stato basato sul prezzo pagato o pagabile per le vendite sul mercato interno di Taiwan di tipi di prodotto comparabili, se risultavano effettuate in quantità rappresentative e nel corso di normali operazioni commerciali. Ciò è avvenuto per un certo numero di tipi di prodotto esportati.

    4.2.4.   Valore normale

    4.2.4.1.   Produttore esportatore incluso nel campione che ha ottenuto il TEM

    (64)

    La maggior parte delle vendite realizzate sul mercato interno dal produttore esportatore cui è stato concesso il TEM è risultata essere stata effettuata in quantità rappresentative e nel corso di normali operazioni commerciali. Il valore normale per questi tipi di prodotto è stato basato sui prezzi effettivamente pagati o pagabili durante il periodo dell’inchiesta da acquirenti indipendenti sul mercato interno della RPC, in conformità all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (65)

    Per le vendite di tipi di prodotto non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, il valore normale ha dovuto essere costruito come indicato sopra al considerando 40.

    4.2.4.2.   Produttori esportatori inclusi nel campione che non hanno ottenuto il TEM

    (66)

    Come menzionato sopra nei considerando da 57 a 63, il valore normale per i produttori esportatori che non hanno ottenuto il TEM deve essere stabilito sulla base del prezzo o del valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato, in questo caso Taiwan.

    (67)

    Per gli altri tipi di prodotto esportati, che non erano stati venduti nel corso di normali operazioni commerciali a Taiwan o non erano stati venduti in quantità rappresentative dai produttori taiwanesi sul loro mercato interno, il valore normale ha dovuto essere costruito. Il valore normale è stato costruito come indicato sopra al considerando 40.

    4.2.5.   Prezzo all’esportazione

    (68)

    Tutte le vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato dell’Unione dai tre produttori esportatori inclusi nel campione sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti dell’Unione. Di conseguenza il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    4.2.6.   Confronto

    (69)

    Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, è stato tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Su questa base, sono stati concessi a tutti i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta, se opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze di spese di trasporto, nolo marittimo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, costi di imballaggio, crediti, commissioni, sconti, riduzioni e imposte indirette.

    4.2.7.   Margini di dumping

    4.2.7.1.   Per i produttori esportatori inclusi nel campione

    (70)

    Per le società incluse nel campione la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo di prodotto in esame corrispondente, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (71)

    Su questa base, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping provvisorio

    Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd

    9,3 %

    Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd

    0

    Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd

    7,7 %

    4.2.7.2.   Per gli altri produttori esportatori che hanno collaborato

    (72)

    La media ponderata del margine di dumping dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e non sono stati inseriti nel campione è stata calcolata secondo le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Questo margine è stato stabilito sulla base dei margini fissati per i produttori esportatori inclusi nel campione, indipendentemente dal margine del produttore esportatore con un margine di dumping pari a zero. Su questa base, il margine di dumping calcolato per le società che hanno collaborato all’inchiesta non incluse nel campione è stato fissato provvisoriamente all’8,9 %.

    (73)

    Per tutti gli altri esportatori della PRC, la Commissione ha stabilito innanzitutto il livello di collaborazione. Essa ha confrontato il totale delle quantità esportate dichiarate nelle risposte al questionario sul campionamento da tutti i produttori esportatori che hanno collaborato e il totale delle importazioni dalla RPC, come risulta dalle statistiche di Eurostat relative alle importazioni. Il livello di collaborazione rilevato è stato del 100 %. Pertanto, il livello di collaborazione è stato ritenuto elevato ed è stato giudicato appropriato stabilire, per i produttori esportatori che non hanno collaborato, un margine di dumping pari a quello più elevato stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione.

    (74)

    Su questa base, il livello di dumping a livello nazionale è stato fissato provvisoriamente al 9,3 %.

    4.3.   Corea

    4.3.1.   Valore normale

    (75)

    La maggior parte delle vendite sul mercato interno dei tipi di prodotto venduti all’esportazione verso l’Unione dalle quattro società oggetto dell’inchiesta è risultata effettuata in quantità rappresentative e nel corso di normali operazioni commerciali. Il valore normale per questi tipi di prodotto è stato basato sui prezzi effettivamente pagati o pagabili durante il periodo dell’inchiesta da acquirenti indipendenti sul mercato interno della Corea, in conformità all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (76)

    Per i tipi di prodotti la cui vendita non è stata effettuata nel corso di normali operazioni commerciali e per quelli che non sono stati venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, il valore normale ha dovuto essere costruito. Le quattro società oggetto dell’inchiesta hanno effettuato vendite di alcuni tipi di prodotto sul mercato interno che non sono avvenute in quantità rappresentative e nel corso di normali operazioni commerciali. In questi casi, il valore normale è stato costruito come indicato sopra al considerando 40.

    4.3.2.   Prezzo all’esportazione

    (77)

    Una parte delle esportazioni di un produttore esportatore è stata venduta direttamente a un importatore collegato dell’Unione. Di conseguenza, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, a partire dai prezzi ai quali i prodotti sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente e seguendo la metodologia descritta sopra al considerando 42.

    (78)

    Le rimanenti esportazioni dei prodotti in esame di detto produttore esportatore e tutte le vendite all’esportazione degli altri tre altri produttori esportatori sono state effettuate direttamente agli acquirenti indipendenti dell’Unione. Per queste vendite il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    4.3.3.   Confronto

    (79)

    Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, è stato tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Su questa base sono stati concessi a tutti i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta, se opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze inerenti a spese di trasporto, nolo marittimo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, costi di imballaggio, crediti e commissioni.

    (80)

    Le quattro società oggetto dell’inchiesta hanno chiesto un adeguamento per la restituzione del dazio a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, dato che il prodotto simile sarebbe stato gravato da oneri all’importazione quando era destinato al consumo nel paese esportatore, ma tali oneri erano rimborsati o non venivano versati quando il prodotto era venduto all’esportazione nell’Unione.

    (81)

    Questa richiesta è stata considerata infondata poiché le quattro società non sono state in grado di dimostrare che gli oneri all’importazione rimborsati alle società si riferivano alle esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione.

    4.3.4.   Margini di dumping

    (82)

    Conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ogni società la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione di ciascun tipo di prodotto corrispondente.

    (83)

    Su questa base è stato constatato che i margini di dumping di tutti i produttori esportatori coreani interessati, espressi in percentuale del prezzo all’importazione cif franco frontiera dell’Unione, dazi non corrisposti, erano inferiori alla soglia minima del 2 % a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (84)

    Va notato che i quattro produttori esportatori coreani rappresentano la totalità delle esportazioni originarie della Corea, come risulta da un confronto con i dati di Eurostat sulle importazioni. Pertanto, è stato concluso provvisoriamente che l’adozione di misure antidumping per le importazioni originarie della Corea non era giustificata.

    (85)

    Se queste conclusioni dovessero essere confermate nel corso dell’inchiesta, il procedimento verrà chiuso per quanto riguarda la Corea.

    4.4.   Taiwan

    4.4.1.   Valore normale

    (86)

    La maggior parte delle vendite sul mercato interno dei tipi di prodotto venduti all’esportazione verso l’Unione dalle due società oggetto dell’inchiesta è risultata effettuata in quantità rappresentative e nel corso di normali operazioni commerciali. Il valore normale per questi tipi di prodotto è stato basato sui prezzi effettivamente pagati o pagabili durante il periodo dell’inchiesta da acquirenti indipendenti sul mercato interno di Taiwan, in conformità all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (87)

    Per i tipi di prodotti la cui vendita non è stata effettuata nel corso di normali operazioni commerciali e per quelli che non stati venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, il valore normale ha dovuto essere costruito. Entrambe le società oggetto dell’inchiesta hanno effettuato vendite di alcuni tipi di prodotto sul mercato interno che non sono avvenute in quantità rappresentative e nel corso di normali operazioni commerciali. In questi casi il valore normale è stato costruito come indicato sopra al considerando 40.

    4.4.2.   Prezzo all’esportazione

    (88)

    Tutte le vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato dell’Unione dai due produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti dell’Unione. Di conseguenza il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    4.4.3.   Confronto

    (89)

    Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, è stato tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Su questa base, sono stati concessi a tutti i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta, se opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze di spese di trasporto, nolo marittimo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, costi di imballaggio, crediti, commissioni, sconti e riduzioni.

    4.4.4.   Margini di dumping

    (90)

    Conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ogni società la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione di ciascun tipo di prodotto corrispondente.

    (91)

    Su questa base, i margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all’importazione cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono stati i seguenti:

    Far Eastern Textiles Co., Ltd

    3,9 %,

    Shinkong Corporation

    irrilevante

    (92)

    Per quanto riguarda le importazioni originarie di Taiwan, va notato che i due produttori esportatori che hanno collaborato rappresentano la totalità delle esportazioni originarie di questo paese, come risulta da un confronto con i dati di Eurostat sulle importazioni. Un margine di dumping a livello nazionale è stato stabilito per Taiwan. Tale margine è risultato inferiore alla soglia minima del 2 % di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Pertanto, è stato concluso provvisoriamente che l’istituzione di misure antidumping per le importazioni originarie di Taiwan non era giustificata.

    (93)

    Se queste conclusioni dovessero essere confermate nel corso dell’inchiesta, il procedimento verrà chiuso per quanto riguarda Taiwan.

    5.   INDUSTRIA DELL’UNIONE

    5.1.   Produzione dell’Unione

    (94)

    Al fine di stabilire la produzione totale dell’Unione sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti i produttori dell’Unione, comprese quelle fornite nella denuncia e i dati raccolti presso i produttori dell’Unione prima e dopo l’apertura dell’inchiesta.

    (95)

    Su tale base la produzione totale dell’Unione durante il PI è stata stimata in circa 121 000 tonnellate. Questa quantità comprende la produzione di tutti i produttori dell’Unione che si sono manifestati e la produzione stimata dei produttori che non si sono espressi durante il procedimento («produttori silenziosi»). In assenza di altre informazioni, i dati indicati nella denuncia riguardanti i produttori silenziosi sono stati utilizzati per stabilire il totale della produzione e del consumo dell’Unione. I produttori silenziosi hanno rappresentato circa il 22 % della produzione totale dell’Unione. Nessuno dei produttori noti dell’Unione si è dichiarato neutrale o contrario all’apertura dell’inchiesta.

    (96)

    Il volume di produzione dei produttori dell’Unione che hanno sostenuto la denuncia ammontava a 94 000 tonnellate nel PI e costituiva quindi il 78 % circa della produzione totale stimata dell’Unione.

    5.2.   Definizione dell’industria dell’Unione

    (97)

    Come indicato sopra al considerando 96, l’inchiesta ha evidenziato che i produttori dell’Unione che hanno sostenuto la denuncia ed accettato di collaborare all’inchiesta rappresentavano circa il 78 % della produzione totale dell’Unione nel PI. Questi produttori costituiscono perciò l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

    6.   PREGIUDIZIO

    6.1.   Consumo dell’Unione

    (98)

    Il consumo è stato calcolato in base alle importazioni totali, secondo i dati di Eurostat, e alle vendite totali dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, compresa una stima delle vendite dei produttori silenziosi.

    (99)

    Come menzionato sopra al considerando 95, in assenza di altre informazioni relative alla produzione e alle vendite di filati ad alta tenacità dei produttori silenziosi durante il periodo considerato, sono stati utilizzati i dati relativi a questi produttori forniti nella denuncia.

    Tabella 1

    Consumo dell’Unione

    2005

    2006

    2007

    2008

    PI

    Tonnellate

    221 277

    233 969

    265 826

    241 258

    205 912

    Indice

    100

    106

    120

    109

    93

    Fonte: Eurostat, dati della denuncia e risposte al questionario.

    (100)

    In generale il consumo dell’Unione è calato del 7 % durante il periodo considerato. È stato rilevato che il consumo è aumentato del 20 % tra il 2005 e il 2007 ed è diminuito in seguito del 22 % tra il 2007 e il PI. Il calo del consumo nel 2008 e nel PI è derivato da una riduzione della domanda, in particolare nella seconda metà del 2008, dovuta alla crisi economica.

    6.2.   Importazioni nell’Unione dai paesi interessati

    6.2.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

    (101)

    La Commissione ha esaminato se le importazioni di filati ad alta tenacità dalla RPC, dalla Corea e da Taiwan dovessero essere valutate cumulativamente, in conformità all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (102)

    Per quanto riguarda le importazioni da Taiwan e dalla Corea, come menzionato sopra, è stato concluso provvisoriamente che né le une né le altre sono state effettuate a prezzi di dumping durante il PI.

    (103)

    Di conseguenza è stato concluso provvisoriamente che l’effetto delle importazioni dalla Corea e da Taiwan non dovesse essere cumulato con quello delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.

    6.2.2.   Importazioni oggetto di dumping dalla RPC

    (104)

    Va notato che un produttore esportatore della RPC incluso nel campione è risultato non aver praticato il dumping sul mercato dell’Unione. Le sue esportazioni devono perciò essere escluse dall’analisi dell’evoluzione delle importazioni sul mercato dell’Unione provenienti dalla RPC ed oggetto di dumping.

    (105)

    Tuttavia, per evitare di rivelare dati commerciali sensibili relativi a detto produttore, è stato ritenuto opportuno, per ragioni di riservatezza, non escludere i dati dell’esportatore che è risultato non aver praticato il dumping sul mercato dell’Unione dai dati disponibili al pubblico presentati qui di seguito, come quelli di Eurostat.

    (106)

    La prima tabella comprende quindi tutte le importazioni di filati ad alta tenacità originarie della RPC, mentre la seconda contiene i dati indicizzati relativi alle importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione durante il periodo considerato.

    Tabella 2a

    Totale delle importazioni dalla RPC

    2005

    2006

    2007

    2008

    PI

    Volume (t)

    16 200

    23 776

    42 249

    51 406

    48 683

    Indice

    100

    147

    261

    317

    301

    Quota di mercato

    7,3 %

    10,2 %

    15,9 %

    21,3 %

    23,6 %

    Indice

    100

    139

    217

    291

    323

    Prezzi (EUR/t)

    1 871

    1 622

    1 522

    1 571

    1 548

    Indice

    100

    87

    81

    84

    83

    Fonte: Eurostat.

    (107)

    Il volume totale delle importazioni dalla RPC è aumentato fortemente triplicandosi nel periodo considerato, mentre i prezzi medi delle importazioni sono diminuiti del 17 % nello stesso tempo. Di conseguenza, la loro quota di mercato è aumentata notevolmente, passando dal 7,3 % nel 2005 al 23,6 % nel PI. Dall’inchiesta è emerso che persino nel periodo tra il 2007 e il PI, quando il consumo è calato del 22 %, il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato del 15 %, il che ha portato a un incremento del 7,7 % della loro quota di mercato.

    6.2.2.1.   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

    Tabella 2b

    Importazioni oggetto di dumping dalla RPC

    2005

    2006

    2007

    2008

    PI

    Importazioni (t)

     

     

     

     

     

    Indice

    100

    240

    582

    728

    714

    Quota di mercato

     

     

     

     

     

    Indice

    100

    227

    485

    667

    768

    Prezzi (EUR/t)

     

     

     

     

     

    Indice

    100

    67

    61

    63

    61

    Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

    (108)

    Il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC è aumentato fortemente nel periodo considerato, facendo aumentare di oltre 7 volte la loro quota di mercato. L’inchiesta ha inoltre dimostrato che nonostante il calo del consumo nel periodo tra il 2007 e il PI, la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è aumentata notevolmente durante il PI.

    (109)

    I prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC sono diminuiti del 39 % durante il periodo considerato, il che ha portato a una sottoquotazione dei prezzi dell’industria dell’Unione durante il PI, come spiegato sotto al considerando 112.

    6.2.2.2.   Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

    (110)

    Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita, per tipo di prodotto, praticati sul mercato dell’Unione dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi corrispondenti delle importazioni dalla RPC, praticati sul mercato dell’Unione al primo acquirente indipendente, stabiliti su una base cif e opportunamente adeguati per tenere conto dei dazi esistenti e dei costi sostenuti dopo l’importazione.

    (111)

    Gli esportatori cinesi che hanno collaborato sono stati numerosi ed hanno rappresentato il 69 % del volume totale delle esportazioni dalla RPC verso l’Unione nel PI. Dato che un produttore esportatore cinese è risultato non aver praticato il dumping sul mercato dell’Unione, le sue importazioni non sono state prese in considerazione ai fini dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi.

    (112)

    Dal confronto è emerso che durante il PI il prodotto in esame oggetto di dumping ed originario della RPC è stato venduto nell’Unione a un prezzo inferiore del 24,2 % rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione.

    6.3.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

    6.3.1.   Osservazioni preliminari

    (113)

    Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’impatto delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha comportato un’analisi di tutti gli indicatori economici per valutare la situazione di quest’industria tra il 2005 e la fine del PI.

    6.3.2.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    Tabella 3

     

    2005

    2006

    2007

    2008

    PI

    Produzione (t)

    145 854

    145 916

    144 053

    124 807

    94 027

    Indice

    100

    100

    99

    86

    64

    Capacità (t)

    159 813

    159 785

    159 101

    154 783

    143 784

    Indice

    100

    100

    100

    97

    90

    Utilizzo degli impianti

    91 %

    91 %

    91 %

    81 %

    65 %

    Indice

    100

    100

    100

    88

    72

    Fonte: Risposte al questionario.

    (114)

    Come indicato nella tabella sopra riportata, la produzione dell’industria dell’Unione è diminuita del 36 % durante il periodo considerato. Va notato che sebbene il consumo dell’Unione sia aumentato del 20 % tra il 2005 e il 2007, la produzione dell’industria dell’Unione è rimasta stabile durante tale periodo, mentre è calata notevolmente tra il 2007 e il PI, parallelamente al calo del consumo dell’Unione.

    (115)

    Nel PI l’industria dell’Unione ha ridotto la sua capacità produttiva a circa 144 000 tonnellate. A causa della stagnazione delle vendite e della riduzione dei volumi di produzione, l’utilizzo degli impianti disponibili è tuttavia diminuito dal 91 % nel 2005 al 65 % nel PI. La contrazione più consistente è avvenuta tra il 2007 e il PI.

    6.3.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (116)

    Le cifre relative alle vendite riportate nella seguente tabella si riferiscono al volume venduto al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione.

    Tabella 4

     

    2005

    2006

    2007

    2008

    PI

    Volume delle vendite (t)

    112 998

    113 844

    117 855

    99 495

    80 745

    Indice

    100

    101

    104

    88

    71

    Quota di mercato

    51,1 %

    48,7 %

    44,3 %

    41,2 %

    39,2 %

    Indice

    100

    95

    87

    81

    77

    Fonte: Risposte al questionario.

    (117)

    Mentre il consumo dell’Unione è aumentato del 20 % tra il 2005 e il 2007, il volume delle vendite del prodotto in esame effettuate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti è aumentato solo del 4 %. Ciò significa che l’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare della crescita del consumo di tale periodo. Inoltre, durante il resto del periodo considerato il consumo dell’Unione è diminuito del 22 % e il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito persino del 31 %. Di conseguenza, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ha continuato a diminuire notevolmente e la perdita di quota di mercato è stata dell’11,9 % nel periodo considerato.

    6.3.4.   Prezzi medi unitari dell’industria dell’Unione

    (118)

    I prezzi di vendita medi franco fabbrica dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione sono diminuiti del 9 % nel periodo considerato. Il calo maggiore è avvenuto tra il 2007 e il PI ed ha coinciso con l’ondata di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC. Di conseguenza, nonostante l’aumento dei prezzi delle materie prime, l’industria dell’Unione ha dovuto aumentare i suoi prezzi di vendita, in particolare durante il PI.

    Tabella 5

     

    2005

    2006

    2007

    2008

    PI

    Prezzo medio (EUR/t)

    2 592

    2 595

    2 565

    2 510

    2 350

    Indice

    100

    100

    99

    97

    91

    Fonte: Risposte al questionario.

    (119)

    Tra il 2005 e il PI è stato infatti rilevato un aumento del 6 % dei costi medi di produzione dell’industria dell’Unione, dovuto principalmente all’aumento dei prezzi dei trucioli di poliestere (PET), la principale materia prima utilizzata nella produzione di filati ad alta tenacità. Il prezzo medio dei trucioli di PET è aumentato del 12 % tra il 2005 e il 2008, dopodiché è tornato al livello del 2005. Durante lo stesso periodo, l’industria dell’Unione è stata però costretta a mantenere bassi i prezzi di vendita per poter competere con le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping. Di conseguenza, nel PI i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione erano nettamente inferiori ai suoi costi.

    6.3.5.   Scorte

    (120)

    Durante il PI le scorte rappresentavano circa il 15 % del volume di produzione. L’industria dell’Unione ha ridotto del 9 % il livello delle scorte nel periodo considerato, in particolare tra il 2007 e il PI. Tale riduzione va vista tuttavia nel contesto della diminuzione delle attività dovuta alla riduzione delle dimensioni dell’industria dell’Unione.

    Tabella 6

     

    2005

    2006

    2007

    2008

    PI

    Scorte (t)

    15 004

    16 828

    17 402

    16 844

    13 727

    Indice

    100

    112

    116

    112

    91

    Fonte: Risposte al questionario.

    6.3.6.   Occupazione, salari e produttività

    Tabella 7

     

    2005

    2006

    2007

    2008

    PI

    Occupazione - equivalente a tempo pieno (ETP)

    1 727

    1 714

    1 667

    1 498

    1 333

    Indice

    100

    99

    96

    87

    77

    Costo della manodopera (EUR/ETP)

    41 089

    41 996

    42 083

    48 499

    43 538

    Indice

    100

    102

    102

    118

    106

    Produttività (unità/ETP)

    84,4

    85,1

    86,4

    83,3

    70,5

    Indice

    100

    101

    102

    99

    84

    Fonte: Risposte al questionario.

    (121)

    A causa della riduzione delle attività dell’industria dell’Unione, il numero di dipendenti è stato ridotto considerevolmente (23 %) durante il periodo considerato. La riduzione della produttività va vista nel contesto della natura generale della diminuzione delle attività, in cui il calo della produzione è seguito dalla riduzione del numero di dipendenti solo dopo un certo tempo. Per quanto riguarda i costi della manodopera, nel periodo considerato è stato registrato un leggero aumento del 6 %.

    6.3.7.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di raccogliere capitali

    Tabella 8

     

    2005

    2006

    2007

    2008

    PI

    Redditività

    3,0 %

    –0,7 %

    –1,1 %

    –11,5 %

    –13,3 %

    Indice

    100

    –22

    –37

    – 378

    – 438

    Flusso di cassa (in migliaia di euro)

    15 936

    –1 407

    824

    –16 311

    –14 597

    Indice

    100

    –9

    5

    – 120

    – 141

    Investimenti (in migliaia di euro)

    6 713

    3 305

    8 229

    1 295

    764

    Indice

    100

    49

    123

    19

    11

    Utile sul capitale investito

    12,6 %

    –29,4 %

    –15,7 %

    – 103,3 %

    – 130,6 %

    Indice

    100

    – 233

    – 124

    – 819

    –1 036

    Fonte: Risposte al questionario.

    (122)

    La redditività dell’industria dell’Unione è stata calcolata esprimendo il profitto netto al lordo delle imposte derivante dalle vendite del prodotto simile in percentuale del fatturato di tali vendite. Durante il periodo considerato la redditività dell’industria dell’Unione è diminuita drasticamente passando da un profitto del 3 % nel 2005 a una perdita del 13,3 % nel PI. Nonostante il consumo dell’Unione abbia registrato una tendenza crescente tra il 2005 e il 2007, l’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare di quest’evoluzione favorevole a causa delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC.

    (123)

    La tendenza del flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell’industria di autofinanziare le proprie attività, riflette in larga misura l’evoluzione della redditività. Il flusso di cassa ha avuto perciò un calo considerevole durante il periodo considerato. Le stesse osservazioni valgono per l’utile sul capitale investito, che nel periodo considerato ha registrato un’evoluzione negativa simile, corrispondente ai risultati negativi ottenuti dall’industria dell’Unione.

    (124)

    Di conseguenza la capacità di investire dell’industria dell’Unione è stata limitata dal notevole deterioramento del flusso di cassa durante il periodo considerato. Gli investimenti sono perciò diminuiti dell’89 % in tale periodo.

    6.3.8.   Crescita

    (125)

    Anche se il consumo dell’Unione ha registrato una crescita del 20 % tra il 2005 e il 2007, l’industria dell’Unione è riuscita ad aumentare solo del 4 % il volume delle sue vendite sul mercato dell’Unione e non ha quindi potuto approfittare dell’espansione del consumo dell’Unione. Esaminando l’evoluzione del periodo considerato, si nota che il calo del 29 % del volume delle vendite dell’industria dell’Unione era molto più pronunciato della riduzione del 7 % del consumo dell’Unione. Di conseguenza, anche la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita notevolmente, di 12 punti percentuali, durante lo stesso periodo.

    6.3.9.   Entità del margine di dumping effettivo

    (126)

    I margini di dumping per la RPC, indicati sopra nella parte relativa al dumping, sono al di sopra del livello minimo. Visti i volumi e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l’impatto del margine di dumping effettivo non può essere considerato trascurabile.

    6.4.   Conclusione relativa al pregiudizio

    (127)

    L’inchiesta ha rilevato, durante il periodo considerato, un deterioramento della maggior parte degli indicatori di pregiudizio, come la produzione (– 36 %), l’utilizzo degli impianti (– 28 %), il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione (– 29 %), la quota di mercato (– 12 %) e la produttività (– 16 %). Inoltre, gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell’industria dell’Unione, come il flusso di cassa (– 241 %) e la redditività (– 16,3 punti percentuali), hanno risentito un grave effetto negativo. Ciò significa che è stata compromessa anche la capacità dell’industria dell’Unione di raccogliere capitali, soprattutto durante il PI.

    (128)

    È stato constatato che le perdite più consistenti sono state subite tra il 2008 e il PI, quando, nonostante un forte calo del consumo dell’Unione, il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC verso il mercato dell’Unione ha continuato ad essere elevato, con una sottoquotazione dei prezzi di oltre il 24 % rispetto a quelli dell’industria dell’Unione nel PI.

    (129)

    Dall’inchiesta è emerso inoltre che il costo di produzione dell’industria dell’Unione ha raggiunto il suo livello massimo nel 2008, soprattutto a causa del forte aumento dei prezzi della materia prima principale. Nel PI l’industria dell’Unione è riuscita a mantenere e a controllare i suoi costi di produzione grazie a sforzi di razionalizzazione e al calo dei prezzi del PET, avvenuto soprattutto nella seconda metà del PI. Tuttavia, a causa della forte sottoquotazione dei prezzi praticata dagli esportatori cinesi durante il PI, l’industria dell’Unione non ha potuto aumentare i suoi prezzi di vendita in modo sufficiente per coprire i costi, il che ha determinato un notevole peggioramento della sua situazione finanziaria durante il PI.

    (130)

    In base a quanto precede, si è concluso che l’industria dell’Unione ha subito un grave pregiudizio si sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    7.   NESSO DI CAUSALITÀ

    7.1.   Introduzione

    (131)

    Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, è stato esaminato se le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originarie della RPC avessero causato all’industria dell’Unione un pregiudizio che potesse essere considerato grave. Sono stati esaminati anche fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione nello stesso periodo, allo scopo di evitare che il pregiudizio eventualmente causato da tali altri fattori fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

    7.2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

    (132)

    L’inchiesta ha evidenziato che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno avuto un forte incremento nel periodo considerato, moltiplicando per sette la loro quota sul mercato dell’Unione tra il 2005 e il PI. È stato inoltre constatato che nel periodo tra il 2008 e il PI, quando il consumo dell’Unione è diminuito del 15 % circa, il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC è rimasto elevato e la loro quota di mercato è persino aumentata del 15 %.

    (133)

    Nel periodo considerato l’industria dell’Unione ha subito un forte calo delle vendite (– 29 %) e di conseguenza la sua quota di mercato è scesa di quasi 12 punti percentuali, da 51,1 % a 39,2 %. Tra il 2008 e il PI, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di due punti percentuali, mentre quella delle importazioni cinesi oggetto di dumping è aumentata, nonostante il calo della domanda sul mercato dell’Unione.

    (134)

    I prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono diminuiti del 39 % nel periodo considerato e sono risultati notevolmente inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. Di conseguenza, l’industria dell’Unione non ha avuto la possibilità di aumentare i suoi prezzi per coprire l’aumento dei prezzi delle materie prime. La redditività delle vendite effettuate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è perciò diminuita e da un utile del 3 % nel 2005 si è passati a una perdita del 13,3 % nel PI, come spiegato sopra al considerando 122.

    (135)

    L’inchiesta ha anche dimostrato che l’aumento del volume delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC ha avuto un impatto negativo sul mercato in generale, abbassando i prezzi.

    (136)

    Si ritiene quindi che la continua pressione esercitata dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC sul mercato dell’Unione non abbia permesso all’industria dell’Unione di adeguare i suoi prezzi di vendita ai costi più elevati delle materie prime, in particolare nel 2008, quando i prezzi del PET hanno raggiunto il livello massimo. Ciò spiega la perdita di quota di mercato e di redditività dell’industria dell’Unione.

    (137)

    In base a quanto precede, si è concluso provvisoriamente che l’ondata di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC ha avuto un considerevole impatto negativo sulla situazione economica dell’industria dell’Unione.

    7.3.   Effetto di altri fattori

    7.3.1.   Evoluzione della domanda sul mercato dell’Unione

    (138)

    Come menzionato sopra al considerando 100, il consumo di filati ad alta tenacità nell’Unione è aumentato tra il 2005 e il 2007 ed è diminuito nel 2008 e nel PI. Durante il periodo considerato l’industria dell’Unione ha perso gran parte della sua quota di mercato. Anche se non si può escludere che quest’evoluzione negativa del consumo dell’Unione tra il 2008 e il PI possa aver inciso negativamente sulla situazione dell’industria dell’Unione, va notato che nello stesso tempo gli esportatori cinesi sono riusciti ad aumentare la loro quota di mercato. Si ritiene quindi che il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione non sia dovuto al calo della domanda, bensì all’ondata di importazioni oggetto di dumping dalla RPC e alla sottoquotazione dei prezzi praticata dagli esportatori cinesi.

    7.3.2.   Prezzi delle materie prime

    (139)

    I prezzi delle materie prime, soprattutto dei trucioli di PET, sono aumentati fortemente tra il 2005 e il 2008 e poi sono diminuiti durante la seconda metà del PI, raggiungendo un livello pari a quello del 2005 alla fine del PI.

    (140)

    L’inchiesta ha confermato che il costo di produzione dei filati ad alta tenacità sostenuto dall’industria dell’Unione ha seguito l’evoluzione del costo delle materie prime ed è aumentato in generale del 6 % durante il periodo considerato. In un mercato governato da effettive condizioni commerciali, vale a dire in assenza di pratiche di dumping arrecanti pregiudizio, i prezzi si adeguano regolarmente per riflettere l’evoluzione delle varie componenti del costo di produzione. Ciò non è avvenuto nel caso in questione. L’industria dell’Unione è stata infatti costretta a mantenere bassi i prezzi di vendita per poter competere con le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla RPC e ciò ha notevolmente ridotto la sua redditività. Di conseguenza, si è concluso provvisoriamente che l’undercutting praticato dagli esportatori cinesi ha abbassato i prezzi sul mercato dell’Unione ed ha impedito all’industria dell’Unione di aumentare i prezzi di vendita in modo da coprire i costi.

    7.3.3.   Produzione vincolata dell’industria dell’Unione

    (141)

    Dall’inchiesta è emerso che un solo produttore dell’Unione che ha collaborato all’inchiesta era verticalmente integrato e che la produzione vincolata è stata utilizzata per un’ulteriore trasformazione in prodotti di valore aggiunto nell’industria utilizzatrice. L’inchiesta non ha rilevato alcun problema di produzione legato a tali prodotti derivati. L’utilizzo vincolato è infatti rimasto stabile nel periodo considerato e ha rappresentato circa il 7 % del volume di produzione.

    (142)

    In tale contesto si è ritenuto che la produzione vincolata dell’industria dell’Unione non abbia contribuito al deterioramento della sua situazione finanziaria, in particolare durante il PI.

    7.3.4.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

    (143)

    Anche se l’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità si è concentrata sulla situazione dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, è stato esaminato l’andamento delle esportazioni, come un altro fattore potenziale che può spiegare il pregiudizio constatato. Dall’analisi è emerso che le vendite all’esportazione effettuate dall’industria dell’Unione a parti indipendenti si sono mantenute modeste (3 % circa) durante il periodo considerato. La riduzione del volume delle vendite all’esportazione da circa 18 000 tonnellate nel 2005 a circa 7 000 tonnellate nel PI può essere dovuto al calo della produzione avvenuto nello stesso periodo. Tuttavia, il prezzo all’esportazione era superiore a quello praticato dall’industria dell’Unione ai propri acquirenti sul mercato dell’Unione. Si è quindi concluso che la diminuzione del volume delle esportazioni non può spiegare il livello di pregiudizio subito dall’industria dell’Unione né in particolare il significativo calo di redditività durante il PI.

    7.3.5.   Importazioni da altri paesi terzi

    (144)

    Tra il 2005 e il PI i prezzi e i volumi delle importazioni da altri paesi terzi hanno avuto la seguente evoluzione:

    Tabella 9

    Altri paesi terzi

    2005

    2006

    2007

    2008

    PI

    Importazioni (t)

    29 940

    30 350

    29 035

    21 590

    16 478

    Indice

    100

    101

    97

    72

    55

    Quota di mercato

    13,5 %

    13,0 %

    10,9 %

    8,9 %

    8,0 %

    Indice

    100

    96

    81

    66

    59

    Prezzo (EUR/t)

    2 635

    2 700

    2 584

    2 606

    2 585

    Indice

    100

    102

    98

    99

    98

    Fonte: Eurostat.

    (145)

    I principali altri paesi terzi che esportano filati ad alta tenacità verso l’Unione sono la Svizzera, la Bielorussia, il Giappone e la Tailandia. Come indicato nella tabella precedente, il volume complessivo delle importazioni da questi paesi è stato abbastanza basso in relazione al consumo dell’Unione ed è diminuito del 45 % nel periodo considerato. I prezzi medi all’importazione sono rimasti stabili e relativamente elevati durante il PI.

    (146)

    In base a quanto precede, si è concluso provvisoriamente che le importazioni da questi paesi terzi non hanno contribuito al grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

    7.3.6.   Importazioni dalla Corea e da Taiwan

    (147)

    Per quanto riguarda le importazioni da Taiwan e dalla Corea, come menzionato sopra, è stato concluso provvisoriamente che esse non sono state effettuate a prezzi di dumping durante il PI. Queste importazioni sono indicate nelle seguenti tabelle 10 e 11:

    Tabella 10

    Importazioni totali dalla Corea

    2005

    2006

    2007

    2008

    PI

    Volume (t)

    17 542

    20 701

    27 521

    24 908

    24 580

    Indice

    100

    118

    157

    142

    140

    Quota di mercato

    7,9 %

    8,8 %

    10,4 %

    10,3 %

    11,9 %

    Indice

    100

    112

    131

    130

    151

    Prezzi (EUR/t)

    2 105

    1 958

    1 912

    1 911

    1 780

    Indice

    100

    93

    91

    91

    85

    Fonte: Eurostat.

    (148)

    Come risulta dalla tabella precedente, il volume delle importazioni dalla Corea ha seguito nell’insieme un’evoluzione simile a quella del consumo durante il periodo considerato. Il volume delle importazioni è aumentato da 17 542 tonnellate nel 2005 a 24 580 tonnellate nel PI. Ciò ha determinato un aumento della loro quota di mercato dal 7,9 % del 2005 all’11,9 % nel PI. Va notato tuttavia che il volume delle importazioni è diminuito notevolmente tra il 2007 e la fine del PI.

    (149)

    Va inoltre segnalato che, pur essendo diminuiti del 15 % nel periodo considerato, i prezzi medi all’importazione dalla Corea sono rimasti superiori ai prezzi medi all’importazione dalla RPC nel corso dello stesso periodo.

    Tabella 11

    Importazioni totali da Taiwan

    2005

    2006

    2007

    2008

    PI

    Volume (t)

    7 343

    7 761

    10 285

    11 028

    8 163

    Indice

    100

    106

    140

    150

    111

    Quota di mercato

    3,3 %

    3,3 %

    3,9 %

    4,6 %

    4,0 %

    Indice

    100

    100

    117

    138

    119

    Prezzi (EUR/t)

    1 968

    1 734

    1 608

    1 678

    1 687

    Indice

    100

    88

    82

    85

    86

    Fonte: Eurostat.

    (150)

    Le importazioni da Taiwan sono aumentate dell’11 %, da 7 343 tonnellate nel 2005 a 8 163 tonnellate nel PI. Allo stesso tempo la loro quota di mercato è aumentata dal 3,3 % nel 2005 al 4 % nel PI. Come nel caso delle importazioni coreane, il volume delle importazioni taiwanesi è diminuito notevolmente tra il 2007 e la fine del PI.

    (151)

    I prezzi medi delle importazioni da Taiwan sono calati del 14 % durante il periodo considerato, ma sono rimasti molto più elevati dei prezzi delle importazioni dalla RPC durante lo stesso periodo.

    (152)

    In base a quanto precede, non si può escludere che le importazioni dalla Corea e da Taiwan possano aver contribuito in certa misura al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Tuttavia, il livello dei volumi e dei prezzi delle importazioni durante il PI non sembra tale da rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

    7.3.7.   Altri produttori dell’Unione

    (153)

    L’analisi dei dati relativi al mercato dell’Unione mostra che gli altri produttori dell’Unione non hanno acquisito quote di mercato nel periodo considerato. L’inchiesta non ha evidenziato particolari problemi di concorrenza tra produttori dell’Unione né effetti di distorsione commerciale che possano spiegare il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

    (154)

    In base a quanto precede, si conclude provvisoriamente che i produttori non inclusi nella definizione di industria dell’Unione non hanno contribuito al grave pregiudizio da essa subito.

    7.4.   Conclusioni sul nesso di causalità

    (155)

    L’analisi di cui sopra dimostra che nel periodo considerato vi è stato un sostanziale aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping originarie della RPC. È stato inoltre constatato che queste importazioni sono state effettuate a prezzi di dumping inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione per tipi di prodotti simili.

    (156)

    Quest’aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC è coinciso con un aumento generale della domanda nell’Unione tra il 2005 e il 2007, ma anche con l’evoluzione negativa della quota di mercato dell’industria dell’Unione nel corso dello stesso periodo. Inoltre, tra il 2007 e il PI, quando la domanda sul mercato dell’Unione è diminuita, gli esportatori cinesi sono riusciti ad aumentare la propria quota di mercato. Allo stesso tempo è stata osservata un’altra evoluzione negativa della quota di mercato dell’industria dell’Unione e dei principali indicatori della sua situazione economica. Nel periodo considerato, l’ondata di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC, i cui prezzi erano sistematicamente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, ha infatti fatto calare la redditività dell’industria dell’Unione di più di 16 punti percentuali, causando gravi perdite nel PI.

    (157)

    L’esame degli altri fattori noti che potrebbero aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione ha rivelato che essi non sembrano essere tali da rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

    (158)

    In base all’analisi di cui sopra, che ha chiaramente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si è concluso provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno causato un grave pregiudizio all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

    8.   INTERESSE DELL’UNIONE

    8.1.   Osservazione preliminare

    (159)

    In conformità all’articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se, nonostante le conclusioni provvisorie relative al dumping pregiudizievole, esistessero ragioni valide per concludere che l’adozione di misure antidumping provvisorie non fosse nell’interesse dell’Unione in questo specifico caso. L’analisi dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi in gioco, quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

    8.2.   Industria dell’Unione

    (160)

    L’industria dell’Unione è costituita da quattro produttori situati in diversi Stati membri dell’Unione e conta oltre 1 300 dipendenti diretti nel settore del prodotto in esame.

    (161)

    L’industria dell’Unione ha subito un grave pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC. Si ricorda che tutti gli indicatori di pregiudizio hanno avuto un’evoluzione negativa durante il periodo considerato. In particolare gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell’industria dell’Unione, come il flusso di cassa, gli utili sul capitale investito e la redditività, hanno risentito gravi effetti negativi. In assenza di misure, un ulteriore peggioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione pare molto probabile.

    (162)

    L’istituzione di dazi antidumping provvisori dovrebbe ristabilire effettive condizioni commerciali sul mercato dell’Unione e permettere all’industria dell’Unione di allineare i prezzi dei filati ad alta tenacità in modo da riflettere i costi delle varie componenti e le condizioni di mercato. È probabile che l’istituzione di misure provvisorie consenta all’industria dell’Unione di riacquistare almeno in parte le quote di mercato perse nel periodo considerato, con un ulteriore impatto positivo sulla sua situazione economica e redditività.

    (163)

    Si è quindi concluso che sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di filati ad alta tenacità originarie della RPC.

    8.3.   Importatori

    (164)

    Sono stati inviati questionari a dieci importatori dell’Unione. All’inchiesta hanno collaborato solo due importatori situati in Germania e in Spagna, che rappresentano rispettivamente il 15,4 % e lo 0,2 % del totale delle importazioni dalla RPC. L’inchiesta ha dimostrato che il primo importatore ha importato esclusivamente dalla RPC e che quasi tutto il suo fatturato si riferiva al prodotto in esame. Nel peggiore dei casi un dazio antidumping del 9 % potrebbe ridurre notevolmente la redditività di questa società e renderla deficitaria. Si ritiene tuttavia che la sua posizione di forza sul mercato presso alcuni grandi utilizzatori le permetterà di trasferire i maggiori costi almeno in parte ai suoi clienti. Inoltre, essa potrebbe ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento, per lo meno a lungo termine. Per quanto riguarda il secondo importatore, il prodotto in esame ha rappresentato solo una parte limitata della sua attività totale (0-5 %) e l’eventuale impatto negativo delle misure proposte sarà probabilmente trascurabile.

    (165)

    Sulla base delle informazioni disponibili, è stato concluso che anche se l’istituzione di misure antidumping provvisorie potrebbe avere ripercussioni negative per uno degli importatori sopra menzionati, tale importatore dovrebbe essere in grado di trasferire almeno in parte i maggiori costi ai suoi clienti e/o ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento. Globalmente, l’istituzione di misure provvisorie non dovrebbe quindi avere un impatto negativo significativo sugli importatori.

    8.4.   Utilizzatori

    (166)

    Gli utilizzatori di filati ad alta tenacità si sono dimostrati fortemente interessati al caso in questione. Dei 68 utilizzatori contattati, 33 hanno collaborato all’inchiesta. Gli utilizzatori cooperanti hanno rappresentato il 25 % delle importazioni totali dalla RPC. Queste società sono situate in tutta l’Unione e sono presenti in vari settori industriali, per esempio la produzione di pneumatici e applicazioni automobilistiche, corde e applicazioni industriali.

    (167)

    Per motivi di chiarezza e dato che l’istituzione di misure provvisorie avrebbe un impatto diverso a seconda degli utilizzatori e dei settori in cui operano, l’analisi dell’impatto delle misure sugli utilizzatori è stata effettuata raggruppandoli in settori industriali distinti, come precisato qui di seguito.

    (168)

    Per quanto riguarda gli utilizzatori del settore pneumatici, hanno risposto al questionario quattro fabbricanti di pneumatici. Secondo i dati forniti da questi fabbricanti, la parte dei filati ad alta tenacità nel costo di produzione di uno pneumatico è relativamente limitata, in media inferiore all’1 %, e l’utile medio relativo all’attività di produzione degli pneumatici è circa del 2 %. Dall’inchiesta è risultato che nessuno degli utilizzatori che hanno collaborato ha importato il prodotto in esame dalla RPC. Di conseguenza, nel caso vengano istituite misure antidumping provvisorie, si considera che questi utilizzatori non saranno colpiti dalle misure sulle importazioni dalla RPC. Inoltre, nell’eventualità che gli utilizzatori di questo settore importino dalla RPC, esiste una serie di fonti di approvvigionamento alternative.

    (169)

    Per quanto riguarda il settore automobilistico (principalmente la produzione di cinture di sicurezza e airbag), hanno risposto al questionario sei utilizzatori. Queste sei società rappresentavano il 5 % delle importazioni totali di filati ad alta tenacità dalla RPC nel PI. In generale è stato constatato che i prodotti in cui sono utilizzati filati ad alta tenacità rappresentavano in media meno del 4 % del fatturato totale di queste società e che il profitto medio realizzato con quest’attività era circa del 3 %. Inoltre, è stato rilevato che le sei società hanno acquistato filati ad alta tenacità principalmente dai produttori dell’Unione e che solo l’11 % dei loro acquisti è stato importato dalla RPC. Di conseguenza è improbabile che l’istituzione di misure provvisorie sulle importazioni dalla RPC incida gravemente sull’insieme del settore automobilistico, poiché queste società sono risultate redditizie e la RPC non era la loro principale fonte di approvvigionamento.

    (170)

    Per quanto riguarda i produttori di corde, hanno risposto al questionario tre utilizzatori, che rappresentano meno dell’1 % delle importazioni totali dalla RPC nel PI. La parte di attività in cui sono utilizzati filati ad alta tenacità corrisponde a circa il 18 % delle loro attività totali e il margine di profitto medio realizzato in queste attività era dell’8 % circa nel PI. È stato quindi stimato che l’istituzione di dazi antidumping provvisori sulle importazioni dalla RPC determinerà probabilmente solo una leggera riduzione del loro margine di profitto. L’inchiesta ha anche dimostrato che nel PI la maggior parte delle importazioni (66 %) proveniva dalla RPC e il 20 % dalla Corea. In caso di adozione delle misure, è perciò improbabile che questo settore ne risenta gravemente, poiché l’impatto sul margine di profitto è limitato ed esistono altre fonti di approvvigionamento.

    (171)

    Alcuni fabbricanti di corde hanno sostenuto che dato che i filati ad alta tenacità sono utilizzati prevalentemente in altri settori, come quello industriale e l’industria automobilistica, l’istituzione di misure antidumping provocherà una carenza dei tipi di filati ad alta tenacità utilizzati dai fabbricanti di corde, poiché presumibilmente i produttori dell’Unione si concentreranno prima sui grandi mercati e riforniranno gli altri settori solo se resteranno capacità inutilizzate. Va notato tuttavia che ci sono altre fonti di approvvigionamento disponibili, tra cui l’industria dell’Unione, la Corea e Taiwan, nonché altri paesi terzi che non sono soggetti a misure. Quest’argomentazione è stata perciò respinta.

    (172)

    Per quanto riguarda gli utilizzatori del settore delle applicazioni industriali, p.es. coperture di tetti, cinture, fruste e prodotti tessili industriali, sono pervenute in tutto 19 risposte al questionario. Questi utilizzatori hanno rappresentato il 19 % delle importazioni totali dalla RPC nel PI. Secondo le informazioni disponibili per questo settore, la parte di attività in cui sono utilizzati filati ad alta tenacità corrisponde al 64 % del totale delle attività e il profitto medio realizzato in queste attività era del 13 %. L’adozione di dazi antidumping comporterà probabilmente solo una leggera riduzione del margine di profitto medio raggiunto in questo settore. Dall’inchiesta è emerso inoltre che questi utilizzatori hanno acquistato principalmente da produttori dell’Unione e della RPC. L’istituzione di misure sulle importazioni dalla RPC non dovrebbe quindi avere effetti negativi significativi su questo settore, visti l’impatto limitato sul margine di profitto e la disponibilità di altre fonti di approvvigionamento.

    (173)

    Alcuni utilizzatori hanno sostenuto che l’adozione di misure antidumping inciderebbe negativamente sulle loro attività in due modi: non solo mancherebbero fonti alternative disponibili, ma i paesi interessati cesserebbero di esportare il prodotto in esame ed esporterebbe prodotti destinati al mercato a valle.

    (174)

    Per quanto riguarda l’affermazione che non vi sarebbero fonti alternative disponibili, va notato in primo luogo che non verranno istituite misure provvisorie contro le importazioni provenienti dalla Corea e da Taiwan. Inoltre, come menzionato al considerando 171, esistono altre fonti d’approvvigionamento in altri paesi terzi non soggetti a misure. In secondo luogo, per quanto riguarda l’approvvigionamento effettuato dall’industria dell’Unione, l’inchiesta ha effettivamente messo in evidenza alcune insufficienze nel rifornimento di certi utilizzatori da parte di produttori dell’Unione. Dall’analisi non risulta però che queste carenze si siano verificate regolarmente. In base a quanto precede, e in particolare a causa della disponibilità di altre fonti di approvvigionamento, quest’argomentazione è stata respinta.

    (175)

    Per quanto riguarda l’affermazione che i produttori di filati ad alta tenacità potrebbero destinare le loro esportazioni al mercato a valle, va notato che non saranno adottate misure provvisorie contro le importazioni dalla Corea e da Taiwan. Di conseguenza, anche se gli esportatori cinesi esporteranno alcuni dei loro prodotti verso il mercato a valle, si ritiene che gli utilizzatori di filati ad alta tenacità rimarranno competitivi perché avranno ancora la possibilità di procurarsi filati presso altri fornitori non soggetti a misure. Quest’argomentazione è stata perciò respinta.

    (176)

    In considerazione di quanto precede, anche se le misure istituite per le importazioni dalla RPC rischiano di avere ripercussioni negative su alcuni utilizzatori, l’impatto globale sugli utilizzatori dei vari settori industriali sembra essere limitato. Di conseguenza si è concluso provvisoriamente che, in base alle informazioni disponibili, le misure antidumping contro le importazioni di filati ad alta tenacità originarie della RPC non avranno molto probabilmente un impatto negativo significativo sugli utilizzatori del prodotto in esame.

    8.5.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

    (177)

    Visto quanto precede, si è concluso provvisoriamente che nell’insieme, sulla base delle informazioni disponibili relative all’interesse dell’Unione, non esistono ragioni valide contrarie all’istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni di filati ad alta tenacità originarie della RPC.

    9.   NON ISTITUZIONE DI DAZI

    (178)

    Dato che la media ponderata dei margini di dumping a livello nazionale è risultata irrilevante nel caso delle importazioni originarie della Corea e di Taiwan, non viene istituito alcun dazio antidumping provvisorio sulle importazioni originarie di questi paesi.

    10.   PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

    10.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

    (179)

    Alla luce delle conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno adottare misure antidumping provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping continuino ad arrecare un pregiudizio all’industria dell’Unione.

    (180)

    Allo scopo di stabilire il livello delle misure, si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

    (181)

    Nel calcolo dell’importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole è stato considerato che le misure dovrebbero consentire all’industria dell’Unione di coprire i suoi costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che un’azienda dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente realizzare in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendite del prodotto simile nell’Unione. Si ritiene che il profitto realizzabile in assenza di importazioni oggetto di dumping debba essere basato sull’anno 2005, l’unico anno in cui l’industria dell’Unione ha realizzato profitti e in cui le importazioni cinesi erano meno presenti sul mercato dell’Unione. Un margine di profitto del 3 % del fatturato è stato perciò considerato come il minimo che l’industria dell’Unione avrebbe potuto ottenere senza un dumping pregiudizievole.

    (182)

    Su tale base è stato calcolato un prezzo del prodotto simile non pregiudizievole per l’industria dell’Unione. Esso è stato ottenuto aggiungendo il margine di profitto del 3 % sopra menzionato al costo di produzione.

    (183)

    L’aumento del prezzo necessario è stato determinato confrontando, per ciascun tipo di prodotto, il prezzo medio ponderato all’importazione dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione e il prezzo non pregiudizievole dei tipi di prodotto venduti dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione durante il PI. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore medio cif all’importazione dei tipi confrontati.

    10.2.   Misure provvisorie

    (184)

    In considerazione di quanto precede, si ritiene che, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, debbano essere adottate misure antidumping provvisorie sulle importazioni originarie della RPC al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, secondo la regola del dazio inferiore.

    (185)

    Le aliquote del dazio antidumping individuali specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano perciò la situazione constatata durante l’inchiesta per le società interessate. Queste aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della Repubblica popolare cinese fabbricati dalle società ossia dalle persone giuridiche specificamente menzionate. I prodotti importati fabbricati da altre società, il cui nome e indirizzo non siano specificamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate alle società specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

    (186)

    Eventuali richieste di applicazione di queste aliquote individuali del dazio antidumping (per esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o all’istituzione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inviate immediatamente alla Commissione (3), complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione di eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione e alle vendite sul mercato interno e all’esportazione, connesse per esempio al cambiamento della ragione sociale o all’istituzione di entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato con l’aggiornamento dell’elenco delle società che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.

    (187)

    Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo dovrà essere applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l’Unione durante il PI.

    (188)

    I margini di dumping e di pregiudizio fissati sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping

    Margine di pregiudizio

    Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd

    9,3 %

    57,1 %

    Zhejiang Uniful Industrial Fibre Co., Ltd

    7,7 %

    57,6 %

    Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd

    0

    n.d.

    Società che hanno collaborato non incluse nel campione

    8,9 %

    57,3 %

    Tutte le altre società

    9,3 %

    57,6 %

    11.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

    (189)

    Le conclusioni provvisorie di cui sopra saranno comunicate a tutte le parti interessate, che sono invitate a presentare le loro osservazioni per iscritto e a chiedere un’audizione. Le osservazioni saranno esaminate e prese in considerazione, nei casi giustificati, prima di adottare decisioni definitive. Inoltre, va precisato che le conclusioni relative all’istituzione dei dazi antidumping esposte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista di stabilire conclusioni definitive,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dal filo per cucire), non in vendita al dettaglio, comprendenti monofilamenti di meno di 67 decitex originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati nel codice NC 5402 20 00.

    2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, è la seguente:

    Società

    Dazio (%)

    Codice addizionale TARIC

    Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd

    9,3

    A974

    Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd

    7,7

    A975

    Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd

    0

    A976

    Società elencate nell’allegato

    8,9

    A977

    Tutte le altre società

    9,3

    A999

    3.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

    4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    5.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    6.   A norma dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU C 213 dell’8.9.2009, pag. 16.

    (3)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.


    ALLEGATO

    PRODUTTORI ESPORTATORI CINESI CHE HANNO COLLABORATO E NON SONO STATI INSERITI NEL CAMPIONE

    Codice addizionale TARIC A977

    Ragione sociale della società

    Città

    Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co., Ltd

    Hangzhou

    Heilongjiang Longdi Co., Ltd

    Harbin

    Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd

    Jiaxing

    Oriental Industies (Suzhou) Ltd

    Suzhou

    Shanghai Wenlong Chemical Fiber Co., Ltd

    Shanghai

    Shaoxing Haifu Chemistry Fibre Co., Ltd

    Shaoxing

    Sinopec Shanghai Petrochemical Company

    Shanghai

    Wuxi Taiji Industry Co., Ltd

    Wuxi


    Top