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Document 32010R0361

Regolamento (UE) n. 361/2010 della Commissione, del 27 aprile 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

GU L 106 del 28.4.2010, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R2072

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/361/oj

28.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/5


REGOLAMENTO (UE) N. 361/2010 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera h),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione (2) riconosce alcuni Stati membri o alcune zone di Stati membri quali zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi. In alcuni casi il riconoscimento è stato concesso per una durata limitata per consentire allo Stato membro interessato di fornire le informazioni complete necessarie a dimostrare l’assenza dell’organismo nocivo nello Stato membro o nella zona in questione o a completare gli sforzi per la sua eradicazione.

(2)

L’intero territorio della Grecia è stato riconosciuto quale zona protetta per quanto riguarda gli organismi Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer e Ips duplicatus Sahlberg fino al 31 marzo 2010.

(3)

Nel 2009 la Grecia aveva svolto indagini e comunicato i risultati alla Commissione, nel rispetto dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), terzo e quinto comma, della direttiva 2000/29/CE. I risultati erano però incompleti. Un sopralluogo di esperti della Commissione, svoltosi dal 2 al 10 febbraio 2010, ha confermato che la Grecia ha compiuto notevoli progressi in merito all’organizzazione e allo svolgimento delle indagini, nonché per quanto riguarda la comunicazione dei rispettivi risultati. Considerato il fatto che i risultati trasmessi erano incompleti, gli esperti hanno concluso che erano necessari ulteriori progressi.

(4)

Secondo i risultati delle indagini in Grecia non era stata rilevata la presenza degli organismi in questione. Tenendo conto di tali risultati e dell’esito del sopralluogo degli esperti della Commissione in Grecia, è opportuno continuare a riconoscere la Grecia quale zona protetta nei confronti degli organismi in questione per un altro anno, affinché essa abbia il tempo di presentare informazioni che confermino l’assenza dei suddetti organismi nel suo territorio.

(5)

L’Irlanda, la Lituania e alcune regioni e parti di regioni dell’Italia, della Slovacchia e della Slovenia sono state riconosciute zone protette nei confronti dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 31 marzo 2010. Dalle informazioni ricevute dai suddetti Stati membri in merito ai risultati di indagini e dalle relazioni degli esperti della Commissione che hanno effettuato sopralluoghi in Italia, Lituania, Slovacchia e Slovenia nel 2009 risulta che le zone protette devono essere riconosciute tali ancora per due anni, per dare agli Stati membri il tempo di presentare informazioni che confermino l’assenza del’organismo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. oppure, se necessario, di ultimare le attività di eradicazione di detto organismo.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 690/2008.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è così modificato:

1)

alla lettera a), punti 4, 5 e da 7 a 10, nella seconda colonna, dopo la parola «Grecia», le parole «(fino al 31 marzo 2010)» sono sostituite da «(fino al 31 marzo 2011)»;

2)

alla lettera b), punto 2, nella seconda colonna, secondo trattino, le parole «fino al 31 marzo 2010» sono sostituite da «fino al 31 marzo 2012».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1.


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