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Document 32010L0088

Direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010 , che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata dell’obbligo di applicazione di un’aliquota normale minima

GU L 326 del 10.12.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/88/oj

10.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/1


DIRETTIVA 2010/88/UE DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2010

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata dell’obbligo di applicazione di un’aliquota normale minima

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 97, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1) statuisce che a decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2010 l’aliquota normale non può essere inferiore al 15 %.

(2)

L’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) attualmente in vigore in diversi Stati membri, in combinazione con i meccanismi del regime transitorio, ha assicurato un funzionamento accettabile del regime in questione. Le nuove norme relative al luogo della prestazione di servizi, che favoriscono il principio della tassazione nel luogo di consumo, hanno ulteriormente limitato le possibilità di ricorrere alla delocalizzazione per trarre vantaggi dalle differenze tra le aliquote IVA ed hanno ridotto le potenziali distorsioni della concorrenza.

(3)

Per evitare che una crescente divergenza tra le aliquote normali dell’IVA applicate dagli Stati membri provochi squilibri strutturali nell’Unione europea e distorsioni della concorrenza in alcuni settori dell’economia, è prassi comune, nell’ambito delle imposte indirette, stabilire aliquote minime. È ancora necessario fare questo per l’IVA.

(4)

In attesa dell’esito delle consultazioni su una nuova strategia IVA che affronti le future disposizioni e i corrispondenti livelli di armonizzazione, sarebbe prematuro stabilire un livello di aliquota normale permanente o ipotizzare di modificare il livello di aliquota minima.

(5)

È pertanto opportuno mantenere l’aliquota normale minima al 15 % per un periodo sufficientemente lungo da garantire la certezza del diritto, consentendone nel contempo l’ulteriore revisione.

(6)

Ciò non preclude un’ulteriore revisione della legislazione in materia di IVA prima del 31 dicembre 2015 per adattarla all’esito della nuova strategia sull’IVA.

(7)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (2), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’articolo 97 della direttiva 2006/112/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 97

A decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2015 l’aliquota normale non può essere inferiore al 15 %.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. REYNDERS


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


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