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Document 32010L0022
Commission Directive 2010/22/EU of 15 March 2010 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Council Directives 80/720/EEC, 86/298/EEC, 86/415/EEC and 87/402/EEC and Directives 2000/25/EC and 2003/37/EC of the European Parliament and of the Council relating to the type-approval of agricultural or forestry tractors (Text with EEA relevance)
Direttiva 2010/22/UE della Commissione, del 15 marzo 2010 , che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE e 87/402/CEE nonché le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/25/CE e 2003/37/CE relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2010/22/UE della Commissione, del 15 marzo 2010 , che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE e 87/402/CEE nonché le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/25/CE e 2003/37/CE relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 91 del 10.4.2010, p. 1–68
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167
10.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/1 |
DIRETTIVA 2010/22/UE DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2010
che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE e 87/402/CEE nonché le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/25/CE e 2003/37/CE relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli e ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (1), in particolare l'articolo 3,
vista la direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (2), in particolare l'articolo 12,
vista la direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote (3), in particolare l'articolo 4,
vista la direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (4), in particolare l'articolo 11,
vista la direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (5), in particolare l'articolo 7,
vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE (6), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) |
Per quanto riguarda la direttiva 80/720/CEE, è opportuno chiarire quali siano i finestrini designati come uscite di emergenza. |
(2) |
Quanto alla direttiva 86/415/CEE, per migliorare la sicurezza dei trattori occorre specificare le prescrizioni di sicurezza relative ai comandi esterni della presa di movimento. |
(3) |
Per quanto riguarda la direttiva 86/415/CEE, l'uso di pittogrammi corrispondenti alle norme ISO 3767-1:1996 e ISO 3767-2:1996 quali simboli dei comandi va consentito per adattare le norme comunitarie a quelle applicate a livello mondiale per i comandi dei trattori agricoli o forestali. |
(4) |
Quanto alla direttiva 2000/25/CE, è opportuno specificare alcune indicazioni supplementari per renderla coerente con i nuovi limiti delle fasi (IIIA, IIIB e IV) introdotti dalla direttiva 2005/13/CE della Commissione (7). |
(5) |
Per quanto riguarda la direttiva 2003/37/CE, per motivi di chiarezza occorre prevedere una formulazione più precisa in alcuni punti delle schede informative. |
(6) |
Per quanto riguarda le direttive 2003/37/CE, 86/298/CEE e 87/402/CEE, dal momento che la decisione OCSE C(2005) 1 del Consiglio dell'OCSE è stata modificata da ultimo dalla decisione C(2008) 128 dell'ottobre 2008, è opportuno aggiornare i riferimenti ai codici OCSE. Ai fini di certezza del diritto è opportuno includere nelle direttive i testi pertinenti di detti documenti dell'OCSE. |
(7) |
Le direttive 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE e 2003/37/CE vanno modificate di conseguenza. |
(8) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 80/720/CEE
La direttiva 80/720/CEE è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.
Articolo 2
Modifica della direttiva 86/298/CEE
La direttiva 86/298/CEE è modificata conformemente all'allegato II della presente direttiva.
Articolo 3
Modifica della direttiva 86/415/CEE
La direttiva 86/415/CEE è modificata conformemente all'allegato III della presente direttiva.
Articolo 4
Modifica della direttiva 87/402/CEE
La direttiva 87/402/CEE è modificata conformemente all'allegato IV della presente direttiva.
Articolo 5
Modifica della direttiva 2000/25/CE
La direttiva 2000/25/CE è modificata conformemente all'allegato V della presente direttiva.
Articolo 6
Modifica della direttiva 2003/37/CE
La direttiva 2003/37/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 12, paragrafo 4, l'espressione «test bulletin» va sostituita con «test report» [riguarda soltanto la versione inglese]; |
2) |
gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato VI della presente direttiva. |
Articolo 7
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 aprile 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni dal 1o maggio 2011, eccettuato l'articolo 5, che è applicato dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono determinate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 9
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 194 del 28.7.1980, pag. 1.
(2) GU L 186 dell'8.7.1986, pag. 26.
(3) GU L 240 del 26.8.1986, pag. 1.
(4) GU L 220 dell'8.8.1987, pag. 1.
(5) GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.
(6) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.
(7) GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 35.
ALLEGATO I
Modifiche della direttiva 80/720/CEE
L’allegato I della direttiva 80/720/CEE è così modificato:
1) |
il punto III.4 è soppresso; |
2) |
al punto III.5 è aggiunto il seguente comma: «Qualsiasi finestrino di dimensioni sufficienti può essere designato come uscita di emergenza se dotato di vetro frangibile che può essere rotto con un apposito strumento in dotazione nella cabina. Il vetro di cui alle appendici 3, 4, 5, 6 e 7 dell’allegato III B della direttiva 89/173/CEE del Consiglio (1) non è ritenuto vetro frangibile ai fini della presente direttiva. |
ALLEGATO II
Modifiche della direttiva 86/298/CEE
La direttiva 86/298/CEE è così modificata:
1) |
nell'allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
2) |
l'allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II Prescrizioni tecniche Le prescrizioni tecniche per l’omologazione CE dei dispositivi di protezione a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali con ruote a carreggiata ridotta, sono quelle di cui al punto 3 del codice 7 della decisione OCSE C(2008) 128 dell’ottobre 2008, eccettuati i punti 3.1.4 (Verbali di prova), 3.3.1 (Proroghe amministrative), 3.4 (Etichettatura) e 3.6 (Efficacia degli ancoraggi delle cinture di sicurezza), così formulate: “3. NORME E DIRETTIVE 3.1. Condizioni per la prova di resistenza dei dispositivi di protezione e dei loro attacchi ai trattori 3.1.1. Prescrizioni generali 3.1.1.1. Le prove eseguite mediante apposite apparecchiature servono a simulare i carichi sopportati dal dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore. Tali prove consentono di valutare la resistenza del dispositivo di protezione e degli elementi che lo fissano al trattore, nonché di tutte le parti di quest’ultimo che trasmettono il carico di prova. 3.1.1.2. Le prove possono essere effettuate conformemente alla procedura dinamica oppure alla procedura statica. I due metodi sono ritenuti equivalenti. 3.1.1.3.
3.1.1.4. La massa di riferimento M, impiegata nelle formule per calcolare l’altezza di caduta della massa pendolare, le energie di carico e le forze di schiacciamento, deve essere almeno pari alla massa del trattore, senza gli accessori opzionali, ma inclusi liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, strumenti nonché il dispositivo di protezione. Non si tiene conto delle zavorre anteriori o posteriori facoltative, della zavorratura dei pneumatici, degli accessori e delle attrezzature montati e di qualsiasi altro componente speciale. 3.1.2. Prove 3.1.2.1. Fatte salve le prove supplementari di cui ai punti 3.2.1.1.6, 3.2.1.1.7, 3.2.2.1.6 e 3.2.2.1.7, la sequenza delle prove è la seguente:
3.1.2.2.
3.1.3. Condizioni di accettazione
3.1.4. [non pertinente] 3.1.5. Apparecchi e attrezzature per le prove dinamiche 3.1.5.1.
3.1.5.2. I perni del pendolo devono essere rigidamente fissati in modo che il loro spostamento in qualsiasi direzione non superi l’1 % dell’altezza di caduta. 3.1.5.3.
3.1.5.4.
3.1.5.5.
3.1.5.6.
3.1.5.7. Un’apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 7.7 deve essere in grado di esercitare una forza verso il basso sul dispositivo di protezione mediante una trave rigida, larga circa 250 mm, collegata al meccanismo di applicazione del carico da giunti universali. Appositi supporti situati sotto gli assi devono impedire che i pneumatici del trattore assorbano la forza di schiacciamento. 3.1.5.8. Occorrono i seguenti apparecchi di misurazione:
3.1.6. Apparecchi e attrezzature per le prove statiche 3.1.6.1.
3.1.6.2.
3.1.6.3.
3.1.6.4. Un’apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 7.7 deve essere in grado di esercitare una forza verso il basso sul dispositivo di protezione mediante una trave rigida, larga circa 250 mm, collegata al meccanismo di applicazione del carico da giunti universali. Appositi supporti situati sotto gli assi devono impedire che i pneumatici del trattore assorbano la forza di schiacciamento. 3.1.6.5. Occorrono inoltre i seguenti strumenti di misurazione:
3.2. Procedure di prova 3.2.1. Prove dinamiche 3.2.1.1. 3.2.1.1.1.
3.2.1.1.2.
3.2.1.1.3.
3.2.1.1.4. La trave deve essere collocata sulle traverse superiori più arretrate del dispositivo di protezione e la risultante delle forze di schiacciamento deve trovarsi nel piano mediano del trattore. Si applica una forza Fv qualora: Fv = 20 M La forza Fv è mantenuta per cinque secondi dopo la scomparsa di qualsiasi movimento percettibile del dispositivo di protezione. Se la parte posteriore del tetto del dispositivo di protezione non regge tutta la forza di schiacciamento, la forza viene applicata finché il tetto si inflette fino a coincidere con il piano che congiunge la parte superiore del dispositivo di protezione con la parte posteriore del trattore in grado di sostenere il trattore in caso di capovolgimento. L’applicazione della forza è quindi sospesa e la trave di schiacciamento viene riposizionata sopra la parte del dispositivo di protezione in grado di sostenere il trattore interamente capovolto. La forza di schiacciamento Fv viene quindi nuovamente applicata. 3.2.1.1.5. La trave deve essere collocata sulle traverse superiori più arretrate del dispositivo di protezione e la risultante delle forze di schiacciamento deve trovarsi nel piano mediano del trattore. Si applica una forza Fv qualora: Fv = 20 M La forza Fv è mantenuta per cinque secondi dopo la scomparsa di qualsiasi movimento percettibile del dispositivo di protezione. Se la parte anteriore del tetto del dispositivo di protezione non regge tutta la forza di schiacciamento, la forza viene applicata finché il tetto si inflette fino a coincidere con il piano che congiunge la parte superiore del dispositivo di protezione con la parte anteriore del trattore in grado di sostenere il trattore in caso di capovolgimento. L’applicazione della forza è quindi sospesa e la trave di schiacciamento viene riposizionata sopra la parte del dispositivo di protezione in grado di sostenere il trattore interamente capovolto. La forza di schiacciamento Fv viene quindi nuovamente applicata. 3.2.1.1.6. Se durante una prova d’urto si riscontrano rotture o incrinature che non si possono ritenere trascurabili, una seconda prova analoga, ma con un’altezza di caduta pari a: H’ = (H × 10-1) (12 + 4a) (1 + 2a)-1 viene effettuata immediatamente dopo le prove d’urto che hanno provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature, dove “a” corrisponde al rapporto tra la deformazione permanente (Dp) e la deformazione elastica (De): a = Dp / De misurate al punto d’urto. L’ulteriore deformazione permanente dovuta al secondo urto non deve superare il 30 % della deformazione permanente causata dal primo urto. Al fine di poter effettuare la prova supplementare è necessario misurare la deformazione elastica durante tutte le prove d’urto. 3.2.1.1.7. Se durante una prova di schiacciamento si verificano rotture o incrinature, deve essere effettuata, immediatamente dopo la prova di schiacciamento che ha provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature, una seconda prova di schiacciamento analoga ma con una forza di 1,2 Fv. 3.2.1.2. 3.2.1.2.1. Dopo ciascuna prova, tutte le parti strutturali, le giunzioni e i dispositivi di fissaggio vengono esaminati a vista per individuare eventuali rotture o incrinature, senza però tener conto di eventuali piccole incrinature su parti prive d’importanza. Non viene tenuto conto di eventuali incrinature provocate dagli spigoli del pendolo. 3.2.1.2.2. Durante ogni prova si verifica se una parte del dispositivo di protezione è penetrata nella zona libera intorno al sedile di guida definita al punto 1.6. La zona libera non può inoltre trovarsi al di fuori dello spazio protetto dal dispositivo di protezione. A tal fine è considerata esterna allo spazio protetto dal dispositivo qualsiasi parte della zona libera che entri a contatto con il terreno piano, qualora il trattore si capovolga nella direzione in cui è stato applicato il carico durante la prova. Per consentire tale stima vengono scelti i pneumatici anteriori e posteriori e la carreggiata con le più piccole dimensioni standard indicate dal costruttore. 3.2.1.2.3. La deformazione elastica è misurata (810 + av) mm sopra il punto indice del sedile sul piano verticale in cui è applicato il carico. Per questa misurazione può essere utilizzata qualsiasi apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 7.8. 3.2.1.2.4. Dopo l’ultima prova di schiacciamento viene registrata la deformazione permanente del dispositivo di protezione. A tal fine, prima di iniziare la prova viene stabilita la posizione delle parti principali del dispositivo di protezione rispetto al punto indice del sedile. 3.2.2. Prove statiche 3.2.2.1. 3.2.2.1.1.
3.2.2.1.2.
3.2.2.1.3.
3.2.2.1.4. Tutte le disposizioni sono identiche a quelle di cui al punto 3.2.1.1.4. 3.2.2.1.5. Tutte le disposizioni sono identiche a quelle di cui al punto 3.2.1.1.5. 3.2.2.1.6. La prova di sovraccarico deve essere effettuata qualora la forza diminuisca di oltre 3 % nel corso dell’ultimo 5 % della deformazione raggiunta durante l’assorbimento dell’energia richiesta (si veda la figura 7.10). La prova di sovraccarico consiste nel continuare l’applicazione del carico orizzontale con incrementi del 5 % dell’energia richiesta inizialmente sino a un massimo del 20 % di energia aggiunta (cfr. la figura 7.11). La prova di sovraccarico è soddisfacente se, dopo ogni incremento del 5 %, 10 % o 15 % dell’energia richiesta, la forza diminuisce di meno del 3 % per un incremento del 5 %, restando superiore a 0,8 Fmax. La prova di sovraccarico è soddisfacente se, dopo l’assorbimento del 20 % di energia aggiunta, la forza resta superiore a 0,8 Fmax. Durante la prova di sovraccarico sono ammesse rotture o incrinature supplementari e/o la penetrazione nella zona libera o la mancanza di protezione in tale zona in seguito a una deformazione elastica. Dopo la soppressione del carico il dispositivo non deve tuttavia trovarsi nella zona libera, che deve risultare interamente protetta. 3.2.2.1.7. Se durante una prova di schiacciamento si riscontrano rotture o incrinature che non si possono ritenere trascurabili, deve essere effettuata, immediatamente dopo la prova di schiacciamento che ha provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature, una seconda prova di schiacciamento analoga ma con una forza di 1,2 Fv. 3.2.2.2. 3.2.2.2.1. Dopo ciascuna prova, tutte le parti strutturali, le giunzioni e i dispositivi di fissaggio vengono esaminati a vista per individuare eventuali rotture o incrinature, senza però tener conto di eventuali piccole incrinature su parti prive di importanza. 3.2.2.2.2. Durante ogni prova si verifica se una parte del dispositivo di protezione è penetrata nella zona libera definita al punto 1.6 dell’allegato I. Si verifica inoltre se una parte della zona libera risulta al di fuori dello spazio protetto dal dispositivo di protezione. A tal fine è considerata esterna allo spazio protetto dal dispositivo qualsiasi parte della zona libera che entri a contatto con il terreno piano, qualora il trattore si capovolga nella direzione in cui è stato applicato l’urto. Vengono scelti i pneumatici anteriori e posteriori e la carreggiata con le dimensioni più piccole indicate dal costruttore. 3.2.2.2.3. La deformazione elastica è misurata (810 + av) mm sopra il punto indice del sedile sul piano verticale in cui è applicato il carico. Per questa misurazione può essere utilizzata qualsiasi apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 7.8. 3.2.2.2.4. Dopo l’ultima prova di schiacciamento viene registrata la deformazione permanente del dispositivo di protezione. A tal fine, prima di iniziare la prova viene stabilita la posizione delle parti principali del dispositivo di protezione rispetto al punto indice del sedile. Estensione ad altri tipi di trattori 3.3.1. [non pertinente] 3.3.2. Estensione tecnica Quando vengono apportate modifiche tecniche al trattore, al dispositivo di protezione o al metodo di fissaggio del dispositivo di protezione al trattore, il laboratorio di prova che ha effettuato la prova originaria può rilasciare un “verbale di estensione tecnica” nei seguenti casi: 3.3.2.1. Le prove d’urto e di schiacciamento non sono necessarie per ogni tipo di trattore, purché il dispositivo di protezione e il trattore soddisfino le condizioni di cui ai punti da 3.3.2.1.1 a 3.3.2.1.5.
3.3.2.2. Se le disposizioni di cui al punto 3.3.2.1 non vengono rispettate, deve essere seguita la procedura di seguito illustrata, che non va applicata se il metodo di fissaggio del dispositivo di protezione al trattore è profondamente modificato (ad es. sostituzione di supporti in gomma con un dispositivo di sostegno).
3.4. [non pertinente] 3.5. Funzionamento dei dispositivi di protezione a basse temperature
3.6. [non pertinente] Figura 7.1 Zona libera
Figura 7.1.c Vista dall’alto
Figura 7.2.a Zona libera per trattori con posto guida reversibile: a due montanti
Figura 7.2.b Zona libera per trattori con posto guida reversibile: altri tipi di dispositivi di protezione in caso di capovolgimento
Figura 7.3 Massa pendolare con catene o funi metalliche di sospensione
Figura 7.4 Esempio di ancoraggio del trattore (urto posteriore)
Figura 7.5 Esempio di ancoraggio del trattore (urto anteriore)
Figura 7.6 Esempio di ancoraggio del trattore (urto laterale)
Figura 7.7 Esempio di apparecchiatura di schiacciamento del trattore
Figura 7.8 Esempio di un apparecchio di misurazione delle deformazioni elastiche
Figura 7.9 Curva forza/deformazione Prova di sovraccarico non necessaria
Figura 7.10 Curva forza/deformazione Prova di sovraccarico necessaria
Figura 7.11 Curva forza/deformazione Prova di sovraccarico da continuare
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(1) Codice della norma OCSE relativo alle prove ufficiali per i dispositivi di protezione del tipo a due montanti posteriori in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta.
(2) Per le prove di estensione dei verbali di prova che originariamente utilizzavano il punto di riferimento del sedile (SRP), le misure prescritte sono effettuate in rapporto all'SRP anziché al SIP e il ricorso all'SRP va chiaramente indicato (cfr. allegato I).
(3) Si ricorda agli utilizzatori che il punto indice del sedile è determinato conformemente alla norma ISO 5353 e consiste in un punto fisso rispetto al trattore, che non si sposta quando il sedile è regolato in una posizione diversa da quella mediana. Per la determinazione della zona libera il sedile è spostato nella posizione più arretrata.”»;
(4) Deformazione permanente + elastica misurate nel punto in cui viene raggiunto il livello di energia richiesto.”»
(5) Indica la dimensione preferita. La dimensione del provino non è inferiore alla dimensione maggiore preferita che il materiale consente.
(6) L’energia richiesta a - 20 °C è pari a 2,5 volte il valore specificato per - 30 °C. Altri fattori influenzano la resistenza all’energia d’urto, quali il senso di laminazione, il limite di snervamento, l’orientamento dei grani e la saldatura. Al momento della scelta e dell’utilizzo dell’acciaio tali fattori vanno presi in considerazione.
ALLEGATO III
Modifiche della direttiva 86/415/CEE
La direttiva 86/415/CEE è così modificata:
1) |
l'allegato II è così modificato:
|
2) |
l'allegato III è così modificato:
|
ALLEGATO IV
Modifiche della direttiva 87/402/CEE
La direttiva 87/402/CEE è così modificata:
1) |
nell'allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
2) |
l'allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II Prescrizioni tecniche Le prescrizioni tecniche per l’omologazione CE dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento montati sulla parte anteriore del sedile del conducente di trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata ridotta sono quelle di cui al punto 3 del codice 6 (4) della decisione OCSE C(2008) 128 dell’ottobre 2008, eccettuati i punti 3.2.4 (Verbali di prova), 3.4.1 (Proroghe amministrative), 3.5 (Etichettatura) e 3.7 (Efficacia degli ancoraggi delle cinture di sicurezza), così formulate: “3. NORME E DIRETTIVE 3.1. Condizioni preliminari per le prove di resistenza 3.1.1. Completamento di due prove preliminari Il dispositivo di protezione può essere sottoposto alle prove di resistenza solo dopo aver superato con risultati soddisfacenti sia la prova di stabilità laterale, sia quella di non continuità del rotolamento (cfr. il diagramma di flusso della figura 6.3). 3.1.2 Preparazione delle prove preliminari
3.1.3. Prova di stabilità laterale
3.1.4. Prova di non continuità del rotolamento 3.1.4.1. La prova è destinata a determinare se un dispositivo montato sul trattore per la protezione del conducente sia in grado di impedire in modo efficace un rotolamento continuato del trattore in caso di capovolgimento laterale su un pendio con inclinazione 1/1,5 (cfr. figura 6.4). La non continuità del rotolamento è dimostrata mediante uno dei due metodi di prova descritti ai punti 3.1.4.2 e 3.1.4.3. 3.1.4.2.
3.1.4.3.
3.1.5. Metodi di misurazione 3.1.5.1. Per verificare l'assenza di angoli di sterzata occorre misurare la distanza tra gli assi posteriori e anteriori in entrambi i lati del trattore. La distanza tra il baricentro e l'asse posteriore (L3) o l'asse anteriore (L2) è calcolata in base alla ripartizione della massa del trattore tra le ruote posteriori e anteriori. 3.1.5.2. Va misurata la distanza tra il punto più alto dello pneumatico e il terreno piano (cfr. figura 6.5), utilizzando lo stesso metodo per i pneumatici anteriori e posteriori. 3.1.5.3. Va misurata la distanza tra il baricentro e il punto d'intersezione anteriore del dispositivo di protezione (cfr. figure 6.6.a, 6.6.b e 6.6.c). Se il dispositivo di protezione si trova davanti al piano del baricentro la misura registrata è preceduta dal segno meno (-L6). 3.1.5.4. Va misurata la distanza tra i punti d'urto destro e sinistro dei due montanti verticali del dispositivo. Il punto d'urto è definito dal piano tangente al dispositivo di protezione che interseca la retta definita dai punti esterni più alti dei pneumatici anteriori e posteriori (cfr. figura 6.7). 3.1.5.5. Va misurata la distanza verticale tra il punto d'urto del dispositivo e il terreno piano. 3.1.5.6. Va misurata la distanza verticale tra il punto d'urto del cofano motore e il terreno piano. Il punto d'urto è definito dal piano tangente al cofano motore e al dispositivo di protezione che interseca i punti esterni più alti del pneumatico anteriore (cfr. figura 6.7). La misura è effettuata su entrambi i lati del cofano motore. 3.1.5.7. Va misurata la distanza tra i due punti d'urto del cofano motore definiti in precedenza. 3.1.5.8. Va misurata la distanza tra il punto d'urto del cofano motore definito in precedenza e il baricentro. 3.1.5.9. La distanza verticale tra il centro del punto di articolazione dell'asse anteriore e il centro dell'asse dei pneumatici anteriori (H01) deve figurare nella relazione tecnica del costruttore e deve essere verificata. Va misurata la distanza verticale tra il centro dell'asse dei pneumatici anteriori e il terreno piano (H02) (cfr. figura 6.8). L'altezza dell'articolazione dell'asse anteriore (H0) corrisponde alla somma dei due precedenti valori. 3.1.5.10. Va misurata la larghezza minima della carreggiata posteriore dotata di pneumatici dalle dimensioni maggiori indicate dal costruttore (cfr. figura 6.9). 3.1.5.11. Va misurata la distanza tra i piani verticali esterno e interno di uno pneumatico posteriore nella parte superiore (figura 6.9). 3.1.5.12. Su entrambi i lati dell'asse anteriore va misurato l'angolo maggiore definito dall'oscillazione di tale asse dalla posizione orizzontale alla massima inclinazione, tenendo conto di eventuali ammortizzatori di fine corsa. Viene utilizzato l'angolo maggiore misurato. 3.1.5.13. La massa del trattore è determinata conformemente alle condizioni di cui al punto 3.2.1.4. 3.2. Condizioni per la prova di resistenza dei dispositivi di protezione e dei loro attacchi ai trattori 3.2.1. Prescrizioni generali 3.2.1.1. Le prove eseguite mediante apposite apparecchiature servono a simulare i carichi sopportati dal dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore. Tali prove consentono di valutare la resistenza del dispositivo di protezione e degli elementi che lo fissano al trattore, nonché di tutte le parti di quest'ultimo che trasmettono il carico di prova. 3.2.1.2. Le prove possono essere effettuate conformemente alla procedura dinamica oppure alla procedura statica. I due metodi sono ritenuti equivalenti. 3.2.1.3.
3.2.1.4. La massa di riferimento M, impiegata nelle formule per calcolare l'altezza di caduta della massa pendolare, le energie di carico e le forze di schiacciamento, deve essere almeno pari alla massa del trattore, senza gli accessori opzionali, ma inclusi liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, strumenti nonché il dispositivo di protezione. Non si tiene conto delle zavorre anteriori o posteriori facoltative, della zavorratura dei pneumatici, degli accessori e delle attrezzature montati e di qualsiasi altro componente speciale. 3.2.2. Prove 3.2.2.1. Fatte salve le prove supplementari di cui ai punti 3.3.1.1.6, 3.3.1.1.7, 3.3.2.1.6 e 3.3.2.1.7, la sequenza delle prove è la seguente:
3.2.2.2.
3.2.3. Condizioni di accettazione
3.2.4. [non pertinente] 3.2.5. Apparecchi e attrezzature per le prove dinamiche 3.2.5.1.
3.2.5.2. I perni del pendolo devono essere rigidamente fissati in modo che il loro spostamento in qualsiasi direzione non superi l'1 % dell'altezza di caduta. 3.2.5.3.
3.2.5.4.
3.2.5.5.
3.2.5.6.
3.2.5.7. Un'apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 6.14 deve essere in grado di esercitare una forza verso il basso sul dispositivo di protezione mediante una trave rigida, larga circa 250 mm, collegata al meccanismo di applicazione del carico da giunti universali. Appositi supporti situati sotto gli assi devono impedire che i pneumatici del trattore assorbano la forza di schiacciamento. 3.2.5.8. Occorrono i seguenti apparecchi di misurazione:
3.2.6. Apparecchi e attrezzature per le prove statiche 3.2.6.1
3.2.6.2.
3.2.6.3.
3.2.6.4. Un'apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 6.14 deve essere in grado di esercitare una forza verso il basso sul dispositivo di protezione mediante una trave rigida, larga circa 250 mm, collegata al meccanismo di applicazione del carico da giunti universali. Appositi supporti situati sotto gli assi devono impedire che i pneumatici del trattore assorbano la forza di schiacciamento. 3.2.6.5. Occorrono inoltre i seguenti strumenti di misurazione:
3.3. Procedure di prova 3.3.1. Prove dinamiche 3.3.1.1. 3.3.1.1.1.
3.3.1.1.2.
3.3.1.1.3.
3.3.1.1.4. La trave deve essere sistemata sulla traversa o sulle traverse superiori più arretrate del dispositivo di protezione; la risultante delle forze di schiacciamento dovrà trovarsi nel piano mediano del trattore. Si applica una forza Fv qualora: Fv = 20 M La forza Fv è mantenuta per cinque secondi dopo la scomparsa di qualsiasi movimento percettibile del dispositivo di protezione. Se la parte posteriore del tetto del dispositivo di protezione non regge tutta la forza di schiacciamento, la forza viene applicata finché il tetto si inflette fino a coincidere con il piano che congiunge la parte superiore del dispositivo di protezione con la parte posteriore del trattore in grado di sostenere il trattore in caso di capovolgimento. L'applicazione della forza è quindi sospesa e la trave di schiacciamento viene riposizionata sopra la parte del dispositivo di protezione in grado di sostenere il trattore interamente capovolto. La forza di schiacciamento Fv viene quindi nuovamente applicata. 3.3.1.1.5. La trave deve essere collocata sulle traverse superiori più arretrate del dispositivo di protezione e la risultante delle forze di schiacciamento deve trovarsi nel piano mediano del trattore. Si applica una forza Fv qualora: Fv = 20 M La forza Fv è mantenuta per cinque secondi dopo la scomparsa di qualsiasi movimento percettibile del dispositivo di protezione. Se la parte anteriore del tetto del dispositivo di protezione non regge tutta la forza di schiacciamento, la forza viene applicata finché il tetto si inflette fino a coincidere con il piano che congiunge la parte superiore del dispositivo di protezione con la parte anteriore del trattore in grado di sostenere il trattore in caso di capovolgimento. L'applicazione della forza è quindi sospesa e la trave di schiacciamento viene riposizionata sopra la parte del dispositivo di protezione in grado di sostenere il trattore interamente capovolto. La forza di schiacciamento Fv viene quindi nuovamente applicata. 3.3.1.1.6. Se durante una prova d'urto si riscontrano rotture o incrinature che non si possono ritenere trascurabili, una seconda prova analoga, ma con un'altezza di caduta pari a: H’ = (H × 10-1) (12 + 4a) (1 + 2a )-1 viene effettuata immediatamente dopo le prove d'urto che hanno provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature, dove “a” corrisponde al rapporto tra la deformazione permanente (Dp) e la deformazione elastica (De): a = Dp / De misurate al punto d'urto. L'ulteriore deformazione permanente dovuta al secondo urto non deve superare il 30 % della deformazione permanente causata dal primo urto. Al fine di poter effettuare la prova supplementare è necessario misurare la deformazione elastica durante tutte le prove d'urto. 3.3.1.1.7. Se durante una prova di schiacciamento si verificano rotture o incrinature, deve essere effettuata, immediatamente dopo la prova di schiacciamento che ha provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature, una seconda prova di schiacciamento analoga ma con una forza di 1,2 Fv. 3.3.1.2. 3.3.1.2.1. Dopo ciascuna prova, tutte le parti strutturali, le giunzioni e i dispositivi di fissaggio vengono esaminati a vista per individuare eventuali rotture o incrinature, senza però tener conto di eventuali piccole incrinature su parti prive d'importanza. Non viene tenuto conto di eventuali incrinature provocate dagli spigoli del pendolo. 3.3.1.2.2. 3.3.1.2.2.1. Penetrazione nella zona libera Durante ogni prova si verifica se una parte del dispositivo di protezione è penetrata nella zona libera intorno al sedile di guida definita al punto 1,6. La zona libera non può inoltre trovarsi al di fuori dello spazio protetto dal dispositivo di protezione. A tal fine è considerata esterna allo spazio protetto dal dispositivo qualsiasi parte della zona libera che entri a contatto con un terreno piano, qualora il trattore si capovolga nella direzione in cui è stato applicato il carico durante la prova. Per consentire tale stima vengono scelti i pneumatici anteriori e posteriori e la carreggiata con le più piccole dimensioni standard indicate dal costruttore. 3.3.1.2.2.2. Prove per l'elemento fisso posteriore Se il trattore è dotato di una sezione rigida, di un carter o di altro elemento fisso situato dietro il sedile del conducente, si ritiene che tale elemento costituisca un punto d'appoggio in caso di capovolgimento all'indietro o laterale. L'elemento fisso situato dietro il sedile del conducente deve essere in grado di sopportare, senza rompersi né penetrare nella zona libera, una forza verso il basso Fi, in cui: Fi = 15 M Tale forza è applicata perpendicolarmente al telaio nel piano centrale del trattore. L'angolo iniziale di applicazione della forza è di 40° ed è calcolato in rapporto a una retta parallela al suolo, come indicato nella figura 6.16. La sezione rigida deve avere una larghezza minima di 500 mm (cfr. figura 6.17). Tale elemento deve inoltre essere sufficientemente rigido e saldamente fissato alla parte posteriore del trattore. 3.3.1.2.3. La deformazione elastica è misurata (810 + av) mm sopra il punto indice del sedile sul piano verticale che passa per il punto d'urto. Per questa misurazione può essere utilizzata un'apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 6.15. 3.3.1.2.4. Dopo l'ultima prova di schiacciamento viene registrata la deformazione permanente del dispositivo di protezione. A tal fine, prima di iniziare la prova viene stabilita la posizione delle parti principali del dispositivo di protezione rispetto al punto indice del sedile. 3.3.2. Prove statiche 3.3.2.1. 3.3.2.1.1.
3.3.2.1.2.
3.3.2.1.3.
3.3.2.1.4. Tutte le disposizioni sono identiche a quelle di cui al punto 3.3.1.1.4. 3.3.2.1.5. Tutte le disposizioni sono identiche a quelle di cui al punto 3.3.1.1.5. 3.3.2.1.6. La prova di sovraccarico deve essere effettuata qualora la forza diminuisca di oltre 3 % nel corso dell'ultimo 5 % della deformazione raggiunta durante l'assorbimento dell'energia richiesta (cfr. la figura 6.19). La prova di sovraccarico consiste nel continuare l'applicazione del carico orizzontale con incrementi del 5 % dell'energia richiesta inizialmente sino a un massimo del 20 % dell'energia aggiunta (cfr. la figura 6.20). La prova di sovraccarico è soddisfacente se, dopo ogni incremento del 5 %, 10 % o 15 % dell'energia richiesta, la forza diminuisce di meno del 3 % per un incremento del 5 %, restando superiore a 0,8 Fmax. La prova di sovraccarico è soddisfacente se, dopo l'assorbimento del 20 % dell'energia aggiunta, la forza resta superiore a 0,8 Fmax. Durante la prova di sovraccarico sono ammesse rotture o incrinature supplementari e/o la penetrazione nella zona libera o la mancanza di protezione in tale zona in seguito a una deformazione elastica. Dopo la soppressione del carico il dispositivo non deve tuttavia trovarsi nella zona libera, che deve risultare interamente protetta. 3.3.2.1.7. Se durante una prova di schiacciamento si verificano rotture o incrinature che non si possono ritenere trascurabili, deve essere effettuata, immediatamente dopo la prova di schiacciamento che ha provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature, una seconda prova di schiacciamento analoga ma con una forza di 1,2 Fv. 3.3.2.2. 3.3.2.2.1. Dopo ciascuna prova, tutte le parti strutturali, le giunzioni e i dispositivi di fissaggio vengono esaminati a vista per individuare eventuali rotture o incrinature, senza però tener conto di eventuali piccole incrinature su parti prive di importanza. 3.3.2.2.2. 3.3.2.2.2.1. Penetrazione nella zona libera Durante ogni prova si verifica se una parte del dispositivo di protezione è penetrata nella zona libera definita al punto 1.6 dell’allegato I. La zona libera non può inoltre trovarsi al di fuori dello spazio protetto dal dispositivo di protezione. A tal fine è considerata esterna allo spazio protetto dal dispositivo qualsiasi parte della zona libera che entri a contatto con un terreno piano, qualora il trattore si capovolga nella direzione in cui è stato applicato il carico durante la prova. Per consentire tale stima vengono scelti i pneumatici anteriori e posteriori e la carreggiata con le più piccole dimensioni standard indicate dal costruttore. 3.3.2.2.2.2. Prove per l'elemento fisso posteriore Se il trattore è dotato di una sezione rigida, di un carter o di altro elemento fisso situato dietro il sedile del conducente, si ritiene che tale elemento costituisca un punto d'appoggio in caso di capovolgimento all'indietro o laterale. L'elemento fisso situato dietro il sedile del conducente deve essere in grado di sopportare, senza rompersi né penetrare nella zona libera, una forza verso il basso Fi, in cui: Fi = 15 M Tale forza è applicata perpendicolarmente al telaio nel piano centrale del trattore. L'angolo iniziale di applicazione della forza è di 40° ed è calcolato in rapporto a una retta parallela al suolo, come indicato nella figura 6.16. La sezione rigida deve avere una larghezza minima di 500 mm (cfr. figura 6.17). Tale elemento deve inoltre essere sufficientemente rigido e saldamente fissato alla parte posteriore del trattore. 3.3.2.2.3. La deformazione elastica è misurata (810 + av) mm sopra il punto indice del sedile sul piano verticale in cui è applicato il carico. Per questa misurazione può essere utilizzata un'apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 6.15. 3.3.2.2.4. Dopo l'ultima prova di schiacciamento viene registrata la deformazione permanente del dispositivo di protezione. A tal fine, prima di iniziare la prova viene registrata la posizione delle parti principali del dispositivo di protezione rispetto al punto indice del sedile. 3.4. Estensione ad altri tipi di trattori 3.4.1. [non pertinente] 3.4.2. Estensione tecnica Quando vengono apportate modifiche tecniche al trattore, al dispositivo di protezione o al metodo di fissaggio del dispositivo di protezione al trattore, il laboratorio di prova che ha effettuato la prova originaria può rilasciare un “verbale di estensione tecnica” nei casi di seguito illustrati, nonché se il trattore e il dispositivo di protezione hanno superato le prove di stabilità laterale e di non rotolamento di cui ai punti 3.1.3 e 3.1.4 e se l'elemento fisso posteriore di cui al punto 3.3.1.2.2.2 una volta montato è stato sottoposto a prova secondo la procedura di cui al presente punto (escluso 3.4.2.2.4). 3.4.2.1. Le prove d'urto e di schiacciamento non sono necessarie per ogni tipo di trattore, purché il dispositivo di protezione e il trattore soddisfino i requisiti di cui ai successivi punti da 3.4.2.1.1 a 3.4.2.1.5.
3.4.2.2. Se le disposizioni di cui al punto 3.4.2.1 non vengono rispettate, deve essere seguita la seguente procedura, che non va applicata se il metodo di fissaggio del dispositivo di protezione al trattore è profondamente modificato (ad es. sostituzione di supporti in gomma con un dispositivo di sostegno):
3.5. [non pertinente] 3.6. Funzionamento dei dispositivi di protezione a basse temperature 3.6.1. Il costruttore, se dichiara che il dispositivo di protezione è particolarmente resistente alla fragilizzazione a basse temperature, deve fornire dati da includere nel verbale. 3.6.2. Le seguenti prescrizioni e procedure sono destinate a rafforzare il dispositivo e a renderlo resistente alle fratture da fragilizzazione a basse temperature. Si propone che le seguenti prescrizioni minime relative ai materiali vengano rispettate per la valutazione dell'adeguatezza di un dispositivo di protezione a basse temperature di funzionamento nei paesi che richiedono questa ulteriore protezione durante il funzionamento.
3.7. [non pertinente] Figura 6.1 Zona libera
Figura 6.1.c Vista dall'alto
Figura 6.2 Zona libera per trattori con sedile e posto guida reversibili
Figura 6.3 Diagramma di flusso per la determinazione del rotolamento continuato di un trattore che ribalta lateralmente, munito di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (ROPS) fissato sul lato anteriore
Figura 6.4 Apparecchiatura per testare le caratteristiche antirotolamento, pendenza 1/1,5
Figura 6.5 Dati necessari per calcolare il capovolgimento di un trattore con rotolamento triassiale
Figure 6.6.a, 6.6.b, 6.6.c Distanza orizzontale tra il baricentro e il punto d'intersezione anteriore del dispositivo di protezione (L6)
Figura 6.7 Determinazione dei punti d'urto per la misura della larghezza del dispositivo di protezione (B6) e l'altezza del cofano motore (H7)
Figura 6.8 Altezza del punto di articolazione dell'asse anteriore (H0)
Figura 6.9 Larghezza della carreggiata posteriore (S) e dei pneumatici posteriori (B0)
Figura 6.10 Massa pendolare con catene o funi metalliche di sospensione
Figura 6.11 Esempio di ancoraggio del trattore (urto posteriore)
Figura 6.12 Esempio di ancoraggio del trattore (urto anteriore)
Figura 6.13 Esempio di ancoraggio del trattore (urto laterale)
Figura 6.14 Esempio di apparecchiatura di schiacciamento del trattore
Figura 6.15 Esempio di apparecchio per la misurazione delle deformazioni elastiche
Figura 6.16 Linea di riferimento simulata
Figura 6.17 Larghezza minima degli elementi fissi posteriori
Figura 6.18 Curva forza/deformazione Prova di sovraccarico non necessaria
Figura 6.19 Curva forza/deformazione Prova di sovraccarico necessaria
Figura 6.20 Curva forza/deformazione Prova di sovraccarico da continuare
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(1) Codice della norma OCSE relativo alle prove ufficiali per i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento montati anteriormente su trattori agricoli o forestali con ruote a carreggiata stretta.
(2) Per le prove di estensione dei verbali di prova che originariamente utilizzavano il punto di riferimento del sedile (SRP), le misure prescritte sono effettuate in rapporto all'SRP anziché al SIP e il ricorso all'SRP va chiaramente indicato (cfr. allegato I).
(3) Si ricorda agli utilizzatori che il punto indice del sedile è determinato conformemente alla norma ISO 5353 e consiste in un punto fisso rispetto al trattore, che non si sposta quando il sedile è regolato in una posizione diversa da quella mediana. Per la determinazione della zona libera il sedile è spostato nella posizione più arretrata.”»
(4) Codice della norma OCSE relativo alle prove ufficiali per i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento montati anteriormente su trattori agricoli o forestali con ruote a carreggiata stretta.
(5) Il programma e i relativi esempi sono disponibili sul sito dell'OCSE.
(6) Deformazione permanente + elastica misurate nel punto in cui viene raggiunto il livello di energia richiesto.”»
(7) Indica la dimensione preferita. La dimensione del provino non è inferiore alla dimensione maggiore preferita che il materiale consente.
(8) L'energia richiesta a –20 °C è pari a 2,5 volte il valore specificato per –30 °C. Altri fattori influenzano l'intensità dell'energia d'urto, quali il senso di laminazione, il limite di snervamento, l'orientamento dei grani e la saldatura. Al momento della scelta e dell'utilizzo dell'acciaio tali fattori vanno presi in considerazione.
ALLEGATO V
Modifiche della direttiva 2000/25/CE
La direttiva 2000/25/CE è così modificata:
Nell'allegato I, appendice 4, punto 1, la sezione 2 è sostituita dalla seguente:
«Sezione 2 |
Numero della direttiva di base seguito dalla lettera A per la fase I, dalla lettera B per la fase II, dalla lettera C per la fase IIIA, dalla lettera D per la fase IIIB e dalla lettera E per la fase IV.» |
ALLEGATO VI
Modifiche della direttiva 2003/37/CE
La direttiva 2003/37/CE è così modificata:
1) |
nell'allegato I, il modello A è così modificato:
|
2) |
nell'allegato I, modello A, la nota 15 è così modificata: «Norma ISO 612/-6.8:1978.»; |
3) |
nell'allegato II, capitolo B, la parte II.C è così modificata:
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