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Document 32010D0221

2010/221/: Decisione della Commissione, del 15 aprile 2010 , recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 1850] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 98 del 20.4.2010, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32021D0260

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/221/oj

20.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2010

recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 1850]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/221/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/453/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d’acquacoltura (2), riconosce la qualifica di indenne da malattia di alcuni Stati membri o loro parti («zone dichiarate indenni da malattia») per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (SVC), la nefrobatteriosi (BKD), la necrosi pancreatica infettiva (IPN) e l’infezione da Gyrodactylus salaris (GS) e approva i programmi di lotta o di eradicazione di alcuni Stati membri («programmi approvati di lotta o di eradicazione») per quanto riguarda la SVC, la BKD e l’IPN.

(2)

Gli Stati membri con zone dichiarate indenni da malattia o con programmi approvati di lotta o di eradicazione a norma della decisione 2004/453/CE possono esigere garanzie complementari per le partite di pesci vivi di acquacoltura di specie sensibili alle malattie in questione destinati all’allevamento, che vengono introdotte in tali zone. Queste garanzie complementari consistono nella prescrizione che le partite siano originarie di una zona con una qualifica sanitaria equivalente a quella del luogo di destinazione.

(3)

La direttiva 2006/88/CE ha abrogato e sostituito la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura (3). La direttiva 2006/88/CE stabilisce tuttavia che la decisione 2004/453/CE continua ad applicarsi ai fini di detta direttiva, in attesa dell’adozione delle disposizioni necessarie conformemente a detta direttiva, che sono adottate entro 3 anni dalla sua entrata in vigore.

(4)

L’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE stabilisce che uno Stato membro può adottare misure per prevenire la diffusione o lottare contro le malattie non elencate nel suo allegato IV, parte II, che comportano un rischio significativo per la situazione sanitaria dell’acquacoltura o degli animali acquatici selvatici di tale Stato membro. Tali misure non possono eccedere quanto è adeguato e necessario per prevenire la diffusione delle malattie o lottare contro di esse.

(5)

Gli Stati membri ai quali è stato concesso il diritto di chiedere garanzie complementari in base alla decisione 2004/453/CE hanno fornito alla Commissione informazioni sulla situazione sanitaria con riguardo alle malattie per cui essi hanno zone dichiarate indenni o programmi approvati di lotta o di eradicazione. Essi hanno dimostrato l’opportunità e la necessità di continuare ad adottare misure nazionali sotto forma di disposizioni relative all’immissione sul mercato, all’importazione e al transito, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE.

(6)

Di conseguenza, occorre consentire agli Stati membri ai quali è stato concesso, a norma della decisione 2004/453/CE, il diritto di esigere garanzie complementari per l’introduzione di animali di acquacoltura di specie sensibili nelle zone dichiarate indenni da malattia o nelle zone con programmi approvati di lotta o di eradicazione, di continuare ad applicare tali disposizioni in quanto misure nazionali approvate conformemente all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE.

(7)

Inoltre, la Finlandia ha fornito informazioni che dimostrano che non è più necessario considerare certi bacini idrografici come zone cuscinetto per mantenere lo status di indenne da malattia per quanto riguarda la SVC e la IPN.

(8)

Per motivi di semplificazione della normativa dell’Unione, è opportuno che le prescrizioni specifiche per l’immissione sul mercato, l’importazione e il transito delle partite di animali di acquacoltura e di animali acquatici vivi destinati a zone con misure nazionali approvate, siano incluse nelle disposizioni e nei modelli di certificati sanitari degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (4).

(9)

Le misure nazionali approvate dalla presente decisione vanno applicate solo finché sono opportune e necessarie. Gli Stati membri devono perciò inviare alla Commissione una relazione annuale sull’attuazione delle misure nazionali.

(10)

Qualsiasi presenza sospetta di una delle malattie in questione nelle zone figuranti nell’allegato I della presente decisione come zone indenni da malattia deve essere oggetto di un’ispezione, nel corso della quale vanno applicate limitazioni dei movimenti per proteggere gli altri Stati membri nei quali esistono misure nazionali approvate contro la stessa malattia. Inoltre, per facilitare il necessario riesame delle misure nazionali approvate, qualsiasi ulteriore conferma di malattia deve essere notificata alla Commissione e agli altri Stati membri.

(11)

I programmi di eradicazione devono portare a un miglioramento della situazione sanitaria entro un periodo di tempo ragionevole. Nel secondo semestre del 2011 la situazione sanitaria delle zone comprese in questi programmi e l’adeguatezza delle misure nazionali devono essere riesaminate. Pertanto, la presente decisione deve disporre che tali misure siano applicate solo fino al 31 dicembre 2011.

(12)

Per motivi di chiarezza della normativa dell’Unione, è opportuno abrogare la decisione 2004/453/CE.

(13)

Per evitare perturbazioni degli scambi commerciali, occorre autorizzare fino al 30 giugno 2010, a determinate condizioni, l’immissione sul mercato delle partite di animali di acquacoltura accompagnate da un certificato sanitario rilasciato in conformità all’allegato III della decisione 2004/453/CE.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione approva le misure nazionali degli Stati membri indicati negli allegati I e II, volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE.

Articolo 2

Approvazione di determinate misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie non elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE

1.   Gli Stati membri e le loro regioni indicati nella seconda e quarta colonna della tabella dell’allegato I sono considerati indenni dalle malattie elencate nella prima colonna di tale tabella («zone indenni da malattia»).

2.   Gli Stati membri indicati nel paragrafo 1 possono esigere che le partite di animali sottoindicate, introdotte in una zona indenne da malattia, soddisfino le condizioni di cui alle lettere a) e b), per le malattie da cui essa è considerata indenne:

a)

gli animali d’acquacoltura destinati all’allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento devono essere conformi alle:

i)

condizioni per l’immissione sul mercato di cui all’articolo 8 bis, del regolamento (CE) n. 1251/2008;

ii)

condizioni d’importazione di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1251/2008;

iii)

condizioni di transito di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1251/2008;

b)

gli animali acquatici ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi devono essere conformi alle:

i)

condizioni d’importazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1251/2008;

ii)

condizioni di transito e stoccaggio di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1251/2008.

Articolo 3

Approvazione dei programmi nazionali di eradicazione concernenti alcune malattie non elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE

1.   Sono approvati i programmi di eradicazione delle malattie elencate nella prima colonna della tabella dell’allegato II, adottati dagli Stati membri indicati nella seconda colonna di tale tabella, per quanto concerne le zone indicate nella quarta colonna della tabella («programmi di eradicazione»).

2.   Fino al 31 dicembre 2011, gli Stati membri indicati nella tabella dell’allegato II possono esigere che le partite di animali d’acquacoltura, di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), introdotte in una zona soggetta a un programma di eradicazione, siano conformi alle condizioni stabilite in detto articolo per quanto concerne le malattie oggetto del programma di eradicazione.

Articolo 4

Relazioni

1.   Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri indicati negli allegati I e II presentano alla Commissione una relazione sulle misure nazionali approvate di cui agli articoli 2 e 3.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 comprende almeno informazioni aggiornate su:

a)

i rischi significativi che le malattie, nei riguardi delle quali si applicano le misure nazionali, comportano per la situazione sanitaria degli animali d’acquacoltura o degli animali acquatici selvatici, e la necessità e l’adeguatezza di tali misure;

b)

le misure nazionali adottate per mantenere lo status di indenne da malattia, compresi i controlli effettuati; le informazioni su tali controlli devono essere fornite utilizzando il modulo figurante nell’allegato VI della decisione 2009/177/CE della Commissione (5);

c)

l’evoluzione del programma di eradicazione, compresi i controlli effettuati; le informazioni su tali controlli devono essere fornite utilizzando il modulo figurante nell’allegato VI della decisione 2009/177/CE.

Articolo 5

Sospetto e individuazione di malattie nelle zone indenni

1.   Qualora uno Stato membro indicato nell’allegato I della presente decisione sospetti la presenza di una malattia in una zona indicata nello stesso allegato come indenne da tale malattia, esso adotta misure almeno equivalenti a quelle stabilite nell’articolo 28, nell’articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, e nell’articolo 30 della direttiva 2006/88/CE.

2.   Se l’indagine epizooziologica conferma l’individuazione della malattia di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato informa la Commissione e gli altri Stati membri della situazione e delle misure adottate per contenere e controllare la malattia.

Articolo 6

Abrogazione

La decisione 2004/453/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 7

Disposizioni transitorie

Per un periodo transitorio che termina il 31 luglio 2010, le partite di animali d’acquacoltura accompagnate da un certificato sanitario rilasciato conformemente all’allegato III della decisione 2004/453/CE possono essere immesse sul mercato, a condizione che raggiungano il luogo di destinazione finale prima di tale data.

Articolo 8

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 maggio 2010.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 5.

(3)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

(4)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.

(5)  GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15.


ALLEGATO I

Stati membri e loro regioni considerati indenni dalle malattie elencate nella tabella e autorizzati ad adottare le misure nazionali volte a impedire l’introduzione di tali malattie in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate

Viremia primaverile delle carpe (VPC)

Danimarca

DK

Tutto il territorio

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Finlandia

FI

Tutto il territorio

Svezia

SE

Tutto il territorio

Regno Unito

UK

Il territorio dell’Irlanda del Nord e delle isole di Man, Jersey e Guernsey

Nefrobatteriosi (BKD)

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Regno Unito

UK

Il territorio dell’Irlanda del Nord e delle isole di Man e Jersey

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Finlandia

FI

Le parti continentali del territorio

Svezia

SE

Le parti continentali del territorio

Regno Unito

UK

Il territorio dell’isola di Man

Infezione da Gyrodactylus salaris (GS)

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Finlandia

FI

I bacini idrografici di Tenojoki e Näätämönjoki; i bacini idrografici di Paatsjoki, Luttojoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone cuscinetto.

Regno Unito

UK

Il territorio della Gran Bretagna, dell’Irlanda del Nord e delle isole di Man, Jersey e Guernsey


ALLEGATO II

Stati membri e loro regioni che dispongono di programmi di eradicazione per determinate malattie degli animali d’acquacoltura e sono autorizzati ad applicare misure nazionali volte a lottare contro tali malattie, in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate

Viremia primaverile delle carpe (VPC)

Regno Unito

UK

Il territorio della Gran Bretagna

Nefrobatteriosi (BKD)

Finlandia

FI

Le parti continentali del territorio

Svezia

SE

Le parti continentali del territorio

Regno Unito

UK

Il territorio della Gran Bretagna

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Svezia

SE

Le zone costiere del territorio


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